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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 12/02/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 507/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RI (C.F.
; PEC fax: 06/96514020), P.IVA_2 Email_1
domiciliataria in Via Arsenale, n. 21;
- appellante -
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...](Francia), Avenue Controparte_1
des Arènes des Cimiez n. 2, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Luigi DELUCCHI del Foro di VA (C.F. (pec: C.F._2
– fax 010 532822) ed elettivamente domiciliata Email_2 all'indirizzo PEC del difensore, con espressa richiesta di volere ricevere ogni eventuale comunicazione al numero telefax 010532822 o all'indirizzo PEC sopraindicato, giusta mandato da intendersi apposto in calce al presente atto ai sensi dell'art. 18, comma 5,
D.M. n. 44/2011
- appellata -
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 25.10.2024.
Per l'appellata: come da comparsa depositata il 28.1.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 09.06.2023 e ritualmente notificato, Controparte_1
ha convenuto in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore Parte_1
1 avanti il Tribunale di RI, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire dichiarare, previo accertamento del nesso causale tra la terapia trasfusionale e l'infezione a epatite C (HCV), il proprio diritto all'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 nella misura prevista in relazione alla 8^ (ottava) categoria della tabella di legge
(riconosciuta nel corso del procedimento amministrativo), con la consequenziale statuizione di condanna dell'Amministrazione all'erogazione della provvidenza economica, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, la a dedotto in fatto: CP_1
- di essere stata ricoverata in periodo neonatale presso il Centro Immaturi dell'Istituto di Puericultura dell'Università di RI e di essere stata ivi sottoposta a terapia trasfusionale (n. 2 unità di emazie concentrate e n. 6 unità di plasma);
- di essere stata sottoposta, nel dicembre 2017, a controlli ematici dai quali è emersa la positività degli anticorpi del virus dell'epatite C (Anti-HCV) con genotipo HCV 1b, a seguito della quale è stata posta diagnosi di “infezione cronica da virus C” di probabile eziologia post-trasfusionale;
- di essersi sottoposta, in data 12.02.2018, ad elastografia epatica (fibroscan) che evidenziava un quadro di fibrosi al fegato (kPa 5,6);
- di aver sviluppato, inoltre, le sequele tipiche della malattia contraddistinte da marcata astenia, digestione lenta, depressione del tono dell'umore e difficoltà nei rapporti interpersonali;
- di avere promosso un giudizio per A.T.P. (rubricato al n. 13770/2019 R.G.) davanti al
Tribunale Ordinario di RI, Sezione IV Civile, nell'ambito del quale veniva accertato che le trasfusioni subite in età neonatale rappresentavano “il principale fattore eziologico nella comparsa della successiva infezione da HCV”;
- di avere quindi presentato, in data 12.11.2020, rituale domanda in sede amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo di cui alla
Legge n. 210/1992;
- di essere stata sottoposta a visita, in data 23.03.2021, da parte della preposta
Commissione Medica Ospedaliera (per brevità: C.M.O.) di Milano che accertava la tempestività della domanda amministrativa e formulava alla ricorrente la diagnosi di
“epatopatia cronica HCV correlata”.
Ha quindi ricordato che la ridetta C.M.O. ascriveva la patologia sviluppata dalla ricorrente alla ottava (8^) categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/1981, ma
2 escludeva l'esistenza del nesso causale tra la terapia trasfusionale e l'infermità diagnosticata;
- che, a seguito di inutile ricorso amministrativo avverso il provvedimento negativo
(escludente il nesso causale) reso dalla C.M.O. di Milano, si era vista costretta a proporre azione giudiziaria.
Il ha resistito in giudizio eccependo l'infondatezza delle Parte_1
domande della ricorrente per mancanza di un valido nesso causale tra la terapia trasfusionale del 1982 e l'infezione da epatite C (HCV).
Il resistente , viceversa, non ha, per contro, proposto alcuna eccezione e/o Parte_1 contestazione in ordine all'ascrizione della patologia sviluppata dalla ricorrente alla ottava (8^) categoria della tabella di legge operata nel corso del procedimento amministrativo da parte della i Milano (come meglio illustrato infra). Pt_2
La causa è stata istruita mediante conferimento di CTU avente ad oggetto il quesito diretto ad accertare se la ricorrente soffra di “epatite cronica da HCV e se tale patologia sia causalmente riconducibile, secondo il principio del “più probabile che non”, alle trasfusioni ricevute nel 1982” (v. ordinanza in data 19.01.2024).
Il Tribunale di RI, con sentenza in data 24.5.2024, in accoglimento delle domande di cui al ricorso, ha accertato e dichiarato che l'infezione da epatite C (HCV) contratta dalla IG.ra riconducibile causalmente alla terapia trasfusionale ricevuta nel CP_1
1982 e, conseguentemente, il diritto della ricorrente all'indennizzo ex lege n. 210/1992 nella misura prevista in relazione alla ottava (8^) categoria della tabella di legge e, per l'effetto, condannando il a corrisponderle la provvidenza Parte_1
economica invocata, oltre interessi legali sui singoli ratei arretrati a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda, nonché al rimborso delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il ha proposto appello avverso la suddetta sentenza (con ricorso Parte_1
notificato a mezzo pec in data 18.11.2024), articolando due motivi di gravame mediante i quali la difesa erariale si duole che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere sia l'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni subite dalla IG.ra el 1982 e l'infezione da HCV, sia l'ascrivibilità della patologia alla ottava (8^) CP_1
categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/1981.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo a questa Corte di Parte_1 riformare l'impugnata sentenza disponendo, in sede istruttoria, la rinnovazione della
CTU medico-legale al fine di accertare, in base al principio del “più probabile che non”,
3 il nesso causale tra le trasfusioni ricevute dall'appellata e l'infezione da HCV, ovvero di accertare se l'appellata sia portatrice di un danno irreversibile ascrivibile a una categoria tra quelle previste dalla tabella A, allegata al DPR n. 834/1981; nel merito, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiarare non dovuto l'indennizzo richiesto e di esser mandato assolto da ogni domanda azionata dalla il tutto con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
a resistito al gravame eccependone l'inammissibilità e in ogni Controparte_1 caso l'infondatezza.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo riprodotto in calce.
Ragioni della decisione
1. I motivi di doglianza.
Con il primo motivo il si duole della sentenza impugnata Parte_1
sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni ematiche cui la i era sottoposta nel lontano 1982 CP_1
e l'infezione da HCV, in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado che aveva concluso in tal senso, facendo applicazione del criterio del
“più probabile che non”.
Secondo l'appellante non sarebbe corretta l'applicazione di tale principio perché, “in presenza di un vuoto documentale di 35 anni e di un'attenta anamnesi”, sarebbe impossibile stabilire con certezza l'assenza di altri fattori di rischio;
per contro “il lungo lasso di tempo trascorso, tra l'agente ritenuto lesivo (trasfusioni) e la diagnosi” renderebbe la correlazione tra i due eventi del tutto ipotetica, anche tenuto conto che non vi sono notizie dei donatori del sangue trasfuso alla IG.ra (v. pag 7 CP_1
ricorso in appello).
Orbene, il motivo di appello avversario si rivela del tutto infondato in fatto e diritto.
Così come ritenuto dal Supremo Collegio1 «In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV,
HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo
4 dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica».
Il Consulente designato dal giudice di prime cure, sulla base degli elementi emersi dall'anamnesi della perizianda e della documentazione medica agli atti, ha evidenziato che le trasfusioni di plasma fresco ed emazie alle quali la IG.ra è stata CP_1
sottoposta in età neonatale rappresentano il principale fattore eziologico nella comparsa della successiva infezione da HCV, “potendosi ragionevolmente escludere sia
l'ipotesi di una trasmissione materno-fetale, stante la negatività sierologica della madre della paziente, e sia quella di una diversa trasmissione per via parenterale, stante
l'assenza di altri rilevanti fattori di rischio per infezione da HCV nell'anamnesi della paziente” (v. pag. 8 C.T.U.).
Sul punto, l'Ausiliario, in replica alle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. del
, ha chiarito che “i possibili antecedenti causali supposti dal consulente tecnico Parte_1
di parte convenuta in alternativa a quello trasfusionale non trovano un riscontro clinico- anamnestico, al contrario del fattore di rischio rappresentato, a maggior ragione nel 1982, dal pregresso trattamento trasfusionale, che pertanto assume, in termini probabilistici, rilievo causale preponderante” (v. pagg. 13-14 C.T.U.).
Il C.T.U. ha quindi concluso la propria indagine affermando che “la ricorrente è affetta da epatite cronica HCV-correlata” e che “tale patologia è causalmente riconducibile, secondo il principio del “più probabile che non”, alle trasfusioni ricevute nel 1982” (cfr. pag.
10 C.T.U.).
Come già rilevato dal primo giudice, nel processo civile, trova applicazione la regola della preponderanza dell'evidenza, nota anche quale criterio del “più probabile che non” (cfr. Cass. SU 11.1.2008, nn. 576 e 581; e, tra le successive, Cass. 11.5.2009,
n. 10741; Id. 8.7.2010, n. 16123); Si deve ritenere, quindi, assodato il principio per il quale, ai fini della valutazione della sussistenza del nesso di causalità materiale in ambito medico-legale, «(…) In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della
5 preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi ), anche prima dell'entrata in Controparte_2 Parte_1
vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata
l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o
HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito Parte_1
il verificarsi dell'evento».
Devono giocoforza essere disattese le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla possibile ricorrenza di elementi alternativi – peraltro meramente ipotizzati dal
–, all'elevato fattore di rischio costituito, già in sé, dalla ospedalizzazione e Parte_1
aggravato inoltre dalla denunciata terapia trasfusionale praticata nel corso del ricovero tra il 19.1.1982 e il 23.3.1982 presso l'Istituto di Puericultura dell'Università di RI
“Centro Immaturi”. Val la pena di rammentare, al riguardo, che, così come rilevato nell'esperita CTU, «(…) All'epoca delle trasfusioni stigmatizzate (1982) non esistevano test di screening per epatite C sui donatori. A tale epoca non era ancora stato isolato
l'agente eziologico dell'epatite C. Tali test sono stati introdotti nella pratica trasfusionale solo alla fine del 1989» (cfr. CTU p. 4).
Infatti, a fronte del dato (certo) del fattore di rischio avente maggiore rilievo probabilistico sopra indicato, il appellante non ha fornito alcuna allegazione, Parte_1 né elemento di prova, in ordine all'esistenza di altri “elementi alternativi”, desumibili dalle (generiche) potenzialità delle altre occasioni di vita tali da giustificare una diversa eziologia nella trasmissione del virus.
Detto in altri termini, nel presente giudizio non è mai stata contestata l'affermata esclusione di altri fattori causali diversi dalla terapia trasfusionale subìta dalla CP_1 nel periodo suddetto, in relazione alla quale non è possibile escludere l'infettività del sangue non essendo stati rintracciati i donatori e tenuto conto del fatto che la scoperta scientifica della prevenibilità delle infezioni da virus HBV (epatite B), IV (AIDS) e HCV
(epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto è avvenuta solo nel 1978, «con conseguente responsabilità del
per l'omissione di controlli in materia di raccolta e distribuzione Parte_1
6 del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso a essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo
(fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)»(cfr. Cass. 18520/2018; conf. Cass. 5954/2014; Id. 10291/2015; Id. 2232/2016).
Anche l'indicazione della ricorrenza di un vuoto di 35 anni, da parte dell'appellante, ai fini di sostenere la tesi della portata ipotetica della correlazione tra l'evento lesivo
(trasfusioni) e la diagnosi (contrazione dell'infezione HCV), non ha pregio.
Da un lato, si rileva l'insussistenza di ogni possibile alternativa al quadro descritto dal
CTU e dall'altro si deve considerare come gli elementi offerti nella valutazione della
Corte ai fini dell'individuazione del nesso causale siano costituiti -come già ricordato- dall'avvenuta inoculazione di sangue non sicuro, in tempi tutt'altro che incompatibili con il manifestarsi della patologia, dal momento che, così come rilevato in altra pronuncia di questa Corte2 in base a esperita CTU, «(…) La possibilità che dal momento dell'infezione virale alla manifestazione sintomatologica possano passare anche decenni
è evento noto e spesso caratterizzante l'evoluzione naturale di questa malattia».
L'infezione da virus HBV, documentata nel 2017, a fronte dei due elementi certi, della trasfusione di sangue non sicuro e della patologia contratta dall'appellata, è sicuramente “più probabile che non” che attraverso la prima si sia causata la seconda, stante anche l'assenza di ogni dimostrazione in ordine al (paventato) concorso di altre circostanze capaci di causare la trasmissione del virus.
Non deve sottacersi al riguardo che la stessa C.M.O. di Milano, all'esito della visita medico - legale svolta nel corso del procedimento amministrativo di cui alla L. 210/92, ha evidenziato che l'anamnesi della IG.ra negativa per altri fattori di rischio CP_1
diversi dalle trasfusioni, come si evince dal processo verbale versato in atti (v. doc. 8 fasc. di primo grado).
È quindi corretta ed esente da mende la conclusione del primo Giudice per il quale
«nel presente giudizio quello che rileva è che i possibili antecedenti causali supposti dal consulente tecnico di parte convenuta in alternativa a quello trasfusionale non trovano un riscontro clinico-anamnestico e non sono stati oggetto di istanze istruttorie ad opera del
, al contrario del fattore di rischio rappresentato dal pregresso trattamento Parte_1 trasfusionale, pacificamente sussistente», con l'effetto di ritenere sussistente in nesso causale applicando il criterio del “più probabile che non”.
7 Con il secondo motivo il appellante censura la sentenza lamentandone Parte_1
l'erroneità sul duplice presupposto, della pretesa erroneità della valutazione del caso da parte del CTU e dell'acritica adesione del giudice alle argomentazioni esposte dal
CTU in ordine alla ricorrenza di un “danno irreversibile”, necessario ai fini del riconoscimento del diritto di cui all'art. 1, comma 3, della L. 210/1992 (p. 8 ricorso in appello).
La doglianza, essendo stata proposta per la prima volta in sede di gravame, si appalesa chiaramente inammissibile, trattandosi di questione nuova sollevata in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Sul punto, giova osservare come l'appellante si fosse limitato a sollevare contestazioni in ordine alla ricorrenza del nesso causale tra trasfusioni e infezione contratta dalla eccependone la carenza e non avesse, invece, svolto alcun rilievo sulla CP_1 ascrivibilità della patologia in questione all'ottava categoria della tabella di legge, cui la stessa C.M.O. ha fatto riferimento, nel corso del procedimento amministrativo citato
(cfr. doc. 8 prod. I grado). CP_1
Non essendo stata sollevata nessuna censura sul punto – nemmeno all'udienza di discussione successiva al deposito della CTU – la doglianza in esame deve essere ritenuta inammissibile.
In base alle argomentazioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto.
3. Le spese.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese del grado seguono la soccombenza e devono quindi gravare sulla parte appellante, la quale deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 integrati da quelli di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore e alle difficoltà della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
3.966,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa con distrazione a favore del difensore;
8 dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 12 febbraio 2025
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 11.7.2017, n. 17084. 2 Corte di Appello di RI, n.320/2022.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott. ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 507/2024 R.G.L. promossa da:
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RI (C.F.
; PEC fax: 06/96514020), P.IVA_2 Email_1
domiciliataria in Via Arsenale, n. 21;
- appellante -
Contro
, nata a [...] il [...], residente in [...](Francia), Avenue Controparte_1
des Arènes des Cimiez n. 2, C.F. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Luigi DELUCCHI del Foro di VA (C.F. (pec: C.F._2
– fax 010 532822) ed elettivamente domiciliata Email_2 all'indirizzo PEC del difensore, con espressa richiesta di volere ricevere ogni eventuale comunicazione al numero telefax 010532822 o all'indirizzo PEC sopraindicato, giusta mandato da intendersi apposto in calce al presente atto ai sensi dell'art. 18, comma 5,
D.M. n. 44/2011
- appellata -
Conclusioni
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 25.10.2024.
Per l'appellata: come da comparsa depositata il 28.1.2025.
Fatti di causa
Con ricorso depositato in data 09.06.2023 e ritualmente notificato, Controparte_1
ha convenuto in giudizio il , in persona del Ministro pro tempore Parte_1
1 avanti il Tribunale di RI, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire dichiarare, previo accertamento del nesso causale tra la terapia trasfusionale e l'infezione a epatite C (HCV), il proprio diritto all'indennizzo di cui alla Legge n. 210/92 nella misura prevista in relazione alla 8^ (ottava) categoria della tabella di legge
(riconosciuta nel corso del procedimento amministrativo), con la consequenziale statuizione di condanna dell'Amministrazione all'erogazione della provvidenza economica, oltre interessi legali e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della domanda, la a dedotto in fatto: CP_1
- di essere stata ricoverata in periodo neonatale presso il Centro Immaturi dell'Istituto di Puericultura dell'Università di RI e di essere stata ivi sottoposta a terapia trasfusionale (n. 2 unità di emazie concentrate e n. 6 unità di plasma);
- di essere stata sottoposta, nel dicembre 2017, a controlli ematici dai quali è emersa la positività degli anticorpi del virus dell'epatite C (Anti-HCV) con genotipo HCV 1b, a seguito della quale è stata posta diagnosi di “infezione cronica da virus C” di probabile eziologia post-trasfusionale;
- di essersi sottoposta, in data 12.02.2018, ad elastografia epatica (fibroscan) che evidenziava un quadro di fibrosi al fegato (kPa 5,6);
- di aver sviluppato, inoltre, le sequele tipiche della malattia contraddistinte da marcata astenia, digestione lenta, depressione del tono dell'umore e difficoltà nei rapporti interpersonali;
- di avere promosso un giudizio per A.T.P. (rubricato al n. 13770/2019 R.G.) davanti al
Tribunale Ordinario di RI, Sezione IV Civile, nell'ambito del quale veniva accertato che le trasfusioni subite in età neonatale rappresentavano “il principale fattore eziologico nella comparsa della successiva infezione da HCV”;
- di avere quindi presentato, in data 12.11.2020, rituale domanda in sede amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennizzo di cui alla
Legge n. 210/1992;
- di essere stata sottoposta a visita, in data 23.03.2021, da parte della preposta
Commissione Medica Ospedaliera (per brevità: C.M.O.) di Milano che accertava la tempestività della domanda amministrativa e formulava alla ricorrente la diagnosi di
“epatopatia cronica HCV correlata”.
Ha quindi ricordato che la ridetta C.M.O. ascriveva la patologia sviluppata dalla ricorrente alla ottava (8^) categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/1981, ma
2 escludeva l'esistenza del nesso causale tra la terapia trasfusionale e l'infermità diagnosticata;
- che, a seguito di inutile ricorso amministrativo avverso il provvedimento negativo
(escludente il nesso causale) reso dalla C.M.O. di Milano, si era vista costretta a proporre azione giudiziaria.
Il ha resistito in giudizio eccependo l'infondatezza delle Parte_1
domande della ricorrente per mancanza di un valido nesso causale tra la terapia trasfusionale del 1982 e l'infezione da epatite C (HCV).
Il resistente , viceversa, non ha, per contro, proposto alcuna eccezione e/o Parte_1 contestazione in ordine all'ascrizione della patologia sviluppata dalla ricorrente alla ottava (8^) categoria della tabella di legge operata nel corso del procedimento amministrativo da parte della i Milano (come meglio illustrato infra). Pt_2
La causa è stata istruita mediante conferimento di CTU avente ad oggetto il quesito diretto ad accertare se la ricorrente soffra di “epatite cronica da HCV e se tale patologia sia causalmente riconducibile, secondo il principio del “più probabile che non”, alle trasfusioni ricevute nel 1982” (v. ordinanza in data 19.01.2024).
Il Tribunale di RI, con sentenza in data 24.5.2024, in accoglimento delle domande di cui al ricorso, ha accertato e dichiarato che l'infezione da epatite C (HCV) contratta dalla IG.ra riconducibile causalmente alla terapia trasfusionale ricevuta nel CP_1
1982 e, conseguentemente, il diritto della ricorrente all'indennizzo ex lege n. 210/1992 nella misura prevista in relazione alla ottava (8^) categoria della tabella di legge e, per l'effetto, condannando il a corrisponderle la provvidenza Parte_1
economica invocata, oltre interessi legali sui singoli ratei arretrati a decorrere dal 121° giorno successivo alla domanda, nonché al rimborso delle spese di lite con distrazione in favore del difensore antistatario.
Il ha proposto appello avverso la suddetta sentenza (con ricorso Parte_1
notificato a mezzo pec in data 18.11.2024), articolando due motivi di gravame mediante i quali la difesa erariale si duole che il Giudice di primo grado abbia errato nel ritenere sia l'esistenza del nesso causale tra le trasfusioni subite dalla IG.ra el 1982 e l'infezione da HCV, sia l'ascrivibilità della patologia alla ottava (8^) CP_1
categoria della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/1981.
Tanto premesso, l'appellante ha concluso chiedendo a questa Corte di Parte_1 riformare l'impugnata sentenza disponendo, in sede istruttoria, la rinnovazione della
CTU medico-legale al fine di accertare, in base al principio del “più probabile che non”,
3 il nesso causale tra le trasfusioni ricevute dall'appellata e l'infezione da HCV, ovvero di accertare se l'appellata sia portatrice di un danno irreversibile ascrivibile a una categoria tra quelle previste dalla tabella A, allegata al DPR n. 834/1981; nel merito, ha chiesto di annullare la sentenza impugnata e, per l'effetto, di dichiarare non dovuto l'indennizzo richiesto e di esser mandato assolto da ogni domanda azionata dalla il tutto con vittoria delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio. CP_1
a resistito al gravame eccependone l'inammissibilità e in ogni Controparte_1 caso l'infondatezza.
All'udienza del 12 febbraio 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo riprodotto in calce.
Ragioni della decisione
1. I motivi di doglianza.
Con il primo motivo il si duole della sentenza impugnata Parte_1
sostenendo che il Tribunale sarebbe incorso in errore nel ritenere sussistente il nesso di causalità tra le trasfusioni ematiche cui la i era sottoposta nel lontano 1982 CP_1
e l'infezione da HCV, in base alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio esperita in primo grado che aveva concluso in tal senso, facendo applicazione del criterio del
“più probabile che non”.
Secondo l'appellante non sarebbe corretta l'applicazione di tale principio perché, “in presenza di un vuoto documentale di 35 anni e di un'attenta anamnesi”, sarebbe impossibile stabilire con certezza l'assenza di altri fattori di rischio;
per contro “il lungo lasso di tempo trascorso, tra l'agente ritenuto lesivo (trasfusioni) e la diagnosi” renderebbe la correlazione tra i due eventi del tutto ipotetica, anche tenuto conto che non vi sono notizie dei donatori del sangue trasfuso alla IG.ra (v. pag 7 CP_1
ricorso in appello).
Orbene, il motivo di appello avversario si rivela del tutto infondato in fatto e diritto.
Così come ritenuto dal Supremo Collegio1 «In caso di patologie contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, il rapporto eziologico tra la somministrazione del sangue infetto in ambiente sanitario e la specifica patologia insorta viene apprezzato sulla base delle cognizioni scientifiche acquisite al tempo della valutazione, le quali hanno consentito di identificare e nominare le malattie tipiche (HBV,
HIV e HCV), ma ciò che rileva ai fini del giudizio sul nesso causale è l'evento obiettivo
4 dell'infezione e la sua derivazione probabilistica dalla trasfusione, a prescindere dalla specificazione della prima in termini di malattia tipica».
Il Consulente designato dal giudice di prime cure, sulla base degli elementi emersi dall'anamnesi della perizianda e della documentazione medica agli atti, ha evidenziato che le trasfusioni di plasma fresco ed emazie alle quali la IG.ra è stata CP_1
sottoposta in età neonatale rappresentano il principale fattore eziologico nella comparsa della successiva infezione da HCV, “potendosi ragionevolmente escludere sia
l'ipotesi di una trasmissione materno-fetale, stante la negatività sierologica della madre della paziente, e sia quella di una diversa trasmissione per via parenterale, stante
l'assenza di altri rilevanti fattori di rischio per infezione da HCV nell'anamnesi della paziente” (v. pag. 8 C.T.U.).
Sul punto, l'Ausiliario, in replica alle osservazioni critiche formulate dal C.T.P. del
, ha chiarito che “i possibili antecedenti causali supposti dal consulente tecnico Parte_1
di parte convenuta in alternativa a quello trasfusionale non trovano un riscontro clinico- anamnestico, al contrario del fattore di rischio rappresentato, a maggior ragione nel 1982, dal pregresso trattamento trasfusionale, che pertanto assume, in termini probabilistici, rilievo causale preponderante” (v. pagg. 13-14 C.T.U.).
Il C.T.U. ha quindi concluso la propria indagine affermando che “la ricorrente è affetta da epatite cronica HCV-correlata” e che “tale patologia è causalmente riconducibile, secondo il principio del “più probabile che non”, alle trasfusioni ricevute nel 1982” (cfr. pag.
10 C.T.U.).
Come già rilevato dal primo giudice, nel processo civile, trova applicazione la regola della preponderanza dell'evidenza, nota anche quale criterio del “più probabile che non” (cfr. Cass. SU 11.1.2008, nn. 576 e 581; e, tra le successive, Cass. 11.5.2009,
n. 10741; Id. 8.7.2010, n. 16123); Si deve ritenere, quindi, assodato il principio per il quale, ai fini della valutazione della sussistenza del nesso di causalità materiale in ambito medico-legale, «(…) In tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della
5 preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio"; ne consegue che - sussistendo a carico del (oggi ), anche prima dell'entrata in Controparte_2 Parte_1
vigore della legge 4 maggio 1990, n. 107, un obbligo di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico - il giudice, accertata
l'omissione di tali attività con riferimento alle cognizioni scientifiche esistenti all'epoca di produzione del preparato, ed accertata l'esistenza di una patologia da virus HIV, HBV o
HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta doverosa del , se fosse stata tenuta, avrebbe impedito Parte_1
il verificarsi dell'evento».
Devono giocoforza essere disattese le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alla possibile ricorrenza di elementi alternativi – peraltro meramente ipotizzati dal
–, all'elevato fattore di rischio costituito, già in sé, dalla ospedalizzazione e Parte_1
aggravato inoltre dalla denunciata terapia trasfusionale praticata nel corso del ricovero tra il 19.1.1982 e il 23.3.1982 presso l'Istituto di Puericultura dell'Università di RI
“Centro Immaturi”. Val la pena di rammentare, al riguardo, che, così come rilevato nell'esperita CTU, «(…) All'epoca delle trasfusioni stigmatizzate (1982) non esistevano test di screening per epatite C sui donatori. A tale epoca non era ancora stato isolato
l'agente eziologico dell'epatite C. Tali test sono stati introdotti nella pratica trasfusionale solo alla fine del 1989» (cfr. CTU p. 4).
Infatti, a fronte del dato (certo) del fattore di rischio avente maggiore rilievo probabilistico sopra indicato, il appellante non ha fornito alcuna allegazione, Parte_1 né elemento di prova, in ordine all'esistenza di altri “elementi alternativi”, desumibili dalle (generiche) potenzialità delle altre occasioni di vita tali da giustificare una diversa eziologia nella trasmissione del virus.
Detto in altri termini, nel presente giudizio non è mai stata contestata l'affermata esclusione di altri fattori causali diversi dalla terapia trasfusionale subìta dalla CP_1 nel periodo suddetto, in relazione alla quale non è possibile escludere l'infettività del sangue non essendo stati rintracciati i donatori e tenuto conto del fatto che la scoperta scientifica della prevenibilità delle infezioni da virus HBV (epatite B), IV (AIDS) e HCV
(epatite C) contratti a causa di assunzione di emotrasfusioni o di emoderivati con sangue infetto è avvenuta solo nel 1978, «con conseguente responsabilità del
per l'omissione di controlli in materia di raccolta e distribuzione Parte_1
6 del sangue per uso terapeutico e sull'idoneità dello stesso a essere oggetto di trasfusione, già consentiti dalle conoscenze mediche e dai dati scientifici del tempo
(fattispecie relativa a trasfusioni eseguite nell'anno 1976)»(cfr. Cass. 18520/2018; conf. Cass. 5954/2014; Id. 10291/2015; Id. 2232/2016).
Anche l'indicazione della ricorrenza di un vuoto di 35 anni, da parte dell'appellante, ai fini di sostenere la tesi della portata ipotetica della correlazione tra l'evento lesivo
(trasfusioni) e la diagnosi (contrazione dell'infezione HCV), non ha pregio.
Da un lato, si rileva l'insussistenza di ogni possibile alternativa al quadro descritto dal
CTU e dall'altro si deve considerare come gli elementi offerti nella valutazione della
Corte ai fini dell'individuazione del nesso causale siano costituiti -come già ricordato- dall'avvenuta inoculazione di sangue non sicuro, in tempi tutt'altro che incompatibili con il manifestarsi della patologia, dal momento che, così come rilevato in altra pronuncia di questa Corte2 in base a esperita CTU, «(…) La possibilità che dal momento dell'infezione virale alla manifestazione sintomatologica possano passare anche decenni
è evento noto e spesso caratterizzante l'evoluzione naturale di questa malattia».
L'infezione da virus HBV, documentata nel 2017, a fronte dei due elementi certi, della trasfusione di sangue non sicuro e della patologia contratta dall'appellata, è sicuramente “più probabile che non” che attraverso la prima si sia causata la seconda, stante anche l'assenza di ogni dimostrazione in ordine al (paventato) concorso di altre circostanze capaci di causare la trasmissione del virus.
Non deve sottacersi al riguardo che la stessa C.M.O. di Milano, all'esito della visita medico - legale svolta nel corso del procedimento amministrativo di cui alla L. 210/92, ha evidenziato che l'anamnesi della IG.ra negativa per altri fattori di rischio CP_1
diversi dalle trasfusioni, come si evince dal processo verbale versato in atti (v. doc. 8 fasc. di primo grado).
È quindi corretta ed esente da mende la conclusione del primo Giudice per il quale
«nel presente giudizio quello che rileva è che i possibili antecedenti causali supposti dal consulente tecnico di parte convenuta in alternativa a quello trasfusionale non trovano un riscontro clinico-anamnestico e non sono stati oggetto di istanze istruttorie ad opera del
, al contrario del fattore di rischio rappresentato dal pregresso trattamento Parte_1 trasfusionale, pacificamente sussistente», con l'effetto di ritenere sussistente in nesso causale applicando il criterio del “più probabile che non”.
7 Con il secondo motivo il appellante censura la sentenza lamentandone Parte_1
l'erroneità sul duplice presupposto, della pretesa erroneità della valutazione del caso da parte del CTU e dell'acritica adesione del giudice alle argomentazioni esposte dal
CTU in ordine alla ricorrenza di un “danno irreversibile”, necessario ai fini del riconoscimento del diritto di cui all'art. 1, comma 3, della L. 210/1992 (p. 8 ricorso in appello).
La doglianza, essendo stata proposta per la prima volta in sede di gravame, si appalesa chiaramente inammissibile, trattandosi di questione nuova sollevata in violazione dell'art. 345 c.p.c..
Sul punto, giova osservare come l'appellante si fosse limitato a sollevare contestazioni in ordine alla ricorrenza del nesso causale tra trasfusioni e infezione contratta dalla eccependone la carenza e non avesse, invece, svolto alcun rilievo sulla CP_1 ascrivibilità della patologia in questione all'ottava categoria della tabella di legge, cui la stessa C.M.O. ha fatto riferimento, nel corso del procedimento amministrativo citato
(cfr. doc. 8 prod. I grado). CP_1
Non essendo stata sollevata nessuna censura sul punto – nemmeno all'udienza di discussione successiva al deposito della CTU – la doglianza in esame deve essere ritenuta inammissibile.
In base alle argomentazioni sopra esposte, l'appello deve essere respinto.
3. Le spese.
Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese del grado seguono la soccombenza e devono quindi gravare sulla parte appellante, la quale deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura liquidata in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 integrati da quelli di cui al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore e alle difficoltà della controversia.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello;
Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro
3.966,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa con distrazione a favore del difensore;
8 dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 12 febbraio 2025
Il Cons. Estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 11.7.2017, n. 17084. 2 Corte di Appello di RI, n.320/2022.