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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 377/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 139/2022, emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n.
6079/2016 R.G.), iscritta al n. 377/2022 R.G., avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Miguel Coraggio ed elettivamente domiciliato co3me in atti,
APPELLANTE
contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dell'avv. Bruno Bianchino, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 24 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1390/2016 il Tribunale di Trani ingiungeva a
, titolare dell'omonima ditta, di pagare in favore di Controparte_1
la somma di euro 49.233,01, oltre accessori e spese, somma Parte_1
determinata a seguito di accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto la mancata esecuzione o, in subordine, la non esecuzione a regola d'arte, dei lavori pattuiti in sede di contratto di appalto del 28 agosto 2014, in relazione ad un immobile di proprietà del sito in Roma. Pt_1
Proposta opposizione al monitorio da parte del al fine di ottenerne CP_1
la revoca, veniva instaurato il giudizio di merito, nel quale il si Pt_1
costituiva spiegando domanda riconvenzionale, per il risarcimento del danno patito in occasione del mancato utilizzo dell'immobile, per fini professionali (il tutto per euro 55.398,01, od altra somma ritenuta di giustizia). Nel giudizio di primo grado, veniva rigettata la istanza di chiamata in causa del terzo e quella di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, veniva espletata una nuova consulenza tecnica di ufficio, ed accettata dal solo (e non anche dal ) la Pt_1 CP_1
proposta ex art. 185 bis c.p.c. avanzata dal Giudice di prime cure.
Con la sentenza impugnata veniva riconosciuto il valore delle opere eseguite in euro 42.110,20, sicché, essendo stato previsto un corrispettivo di appalto a corpo in euro 50.000,00, era riconosciuta la riduzione del prezzo in euro 7.889,80, ma anche la diminuzione del valore delle opere eseguite per euro 1.129,51 (per il difetto di posa in opera del battiscopa), sicché, tenendo conto della quantificazione delle opere extra contratto per pag. 2/11 euro 30.039,94, stimato in euro 5.000,00 il danno subito dal per il Pt_1
mancato utilizzo dell'immobile, quest'ultimo, in considerazione della compensazione delle diverse voci, veniva condannato al pagamento di euro
16.010,63, oltre accessori in favore del , mentre le spese di lite CP_1
venivano compensate.
Avverso la sentenza interpone appello chiedendo di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli articoli 351, comma 2, e 283 c.p.c.; 2) nel merito, riformare parzialmente la sentenza n.
139/2022, pronunciata dal Tribunale di Trani il 21 Gennaio 2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 6079/2016, confermando il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda originariamente proposta dal
, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei CP_1
confronti della controparte, condannando la stessa al pagamento della somma ingiunta ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma che l'appellante sara' eventualmente stato costretto a versare a seguito dell'avvio della procedura di esecuzione forzata dei disposti della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.55 del 2014,2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. IN VIA
pag. 3/11 ISTRUTTORIA — disporre nuova CTU al fine di averne corretta descrizione dei beni oggetto di causa di causa, o integrazione delle CTU già espletata o, in subordine, rivalutare la CTU già espletata alla luce delle circostanze emerse già nel giudizio di primo grado e riproposte nel presente gravame, con quantificazione dell'equivalente pecuniario dei denunciati difetti”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo di accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “1) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello così come proposto dal Signor perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto per le ragioni rappresentate nella narrativa;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese e dei compensi del giudizio (con ripartizione paritaria delle spese della consulenza tecnica) e, per l'effetto, condannare
l'appellante alla completa rifusione in favore del Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado nella Controparte_1
misura prevista dalla tariffa professionale forense e porre le spese della consulenza tecnica ad esclusivo carico della controparte;
3) in ogni caso, condannare al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1
del presente giudizio di impugnazione”.
Rigettata, con ordinanza del 6 luglio 2022, la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 24 gennaio 2025
(svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 4/11 °°°°°°°°°
L'impugnazione proposta da è affidata ai motivi che Parte_1
seguono.
Con il primo motivo di appello denuncia l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie, con la conseguente violazione, da parte del
Giudice di prime cure, dell'art. 115 c.p.c.. Nello specifico, evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe acriticamente recepito le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, in realtà incompleta, parziale e lacunosa, per non avere il tecnico, sulla base di un inesistente accordo tra le parti, preso in considerazione alcuni vizi delle opere eseguite, consistenti nelle infiltrazioni di acqua nella cantina, nello stato della scala di accesso al seminterrato ed alla cantina e nelle opere di cartongesso nel salone del seminterrato. La sentenza impugnata si basa, dunque, su fatti erroneamente considerati come non contestati, avendo egli, appellante, debitamente contestato le su evidenziate lacune dell'elaborato dell'ausiliario.
Con il secondo motivo ha denunciato la carenza della motivazione della sentenza, per la mancata assunzione di mezzi probatori rilevanti ai fini del decidere, consistenti nella integrazione e /o rinnovazione della perizia
(questione disattesa dal primo Giudice, per il tempo decorso dalla esecuzione dei lavori, dalla scarsa documentazione degli stessi e del fatto che il corrispettivo è stato stabilito a corpo e non a misura, circostanze che a suo parere avrebbero reso inutile un altro accertamento tecnico).
pag. 5/11 , ha contestato i motivi di appello, evidenziando che Controparte_1
nessun rimprovero può essere mosso alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, in realtà completa in ogni suo elemento, oltre al fatto che l'appellante si limita a muovere critiche già mosse nei precedenti scritti difensivi, mentre alcun rilievo era stato mosso nel corso dell'accertamento tecnico (ed alcun rilievo può avere la mancata sottoscrizione, da parte dell'appellante, dei verbali del 15 febbraio 2019 e del 28 marzo 2019, nell'ambito dei quali il tecnico circoscriveva l'oggetto dell'indagine, posto che le critiche svolte dal sono comunque successive e non coeve Pt_1
all'attività peritale).
Ha proposto appello incidentale con riferimento al capo della sentenza impugnata che ha deciso sulla compensazione delle spese, da lui ritenuta ingiusta, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle iniziali pretese delle parti, non potendo peraltro il difensore chiedere la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in suo favore, poiché in primo grado l'appellante era difeso da difensore diverso da quello patrocinante in questo giudizio.
°°°°°°°°°°
I motivi di appello, consistenti nella doglianza di mal governo delle prove, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati per le ragioni che seguono.
L'appellante denuncia, in sostanza, che il primo Giudice avrebbe acriticamente recepito le risultanze della CTU, invece incompleta e lacunosa.
pag. 6/11 Innanzi tutto, va detto che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (sezione III civile, n. 22532/2022): “La parte che lamenti l'acritica adesione del Giudice alle conclusioni del CTU ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione”.
E più nello specifico: “……l'omesso esame da parte del giudice del merito dei rilievi delle parti alla c.t.u. in tanto ha valenza quale possibile vizio della motivazione, in quanto la parte ne deduca la decisività in termini, appunto, specifici ed "autosufficienti" (cfr. Cass. (ord.) 17.5.2022, n.
15733).
Sul punto, v'è da dire che l'appellante non ha pienamente assolto a questo specifico obbligo, lamentando, in sostanza, il solo fatto che la CTU risulta lacunosa ed incompleta, non essendo stata estesa l'indagine anche ad altri vizi denunciati dall'appellante, e non essendo affatto vero che le parti si accordarono per limitare il campo di indagine dell'ausiliario, con la conseguenza che il primo Giudice, nel condividere l'elaborato tecnico, si basa su fatti erroneamente ritenuti come non contestati.
Dunque, così posta la questione, va evidenziato che le parti, come si desume dai verbali del 15 febbraio 2019 e, soprattutto, del 28 marzo 2019, trovarono un pieno accordo sull'oggetto di indagine del CTU, indicando la non necessità di una integrazione delle stesse da parte del tecnico. Non solo, ma con successiva e-mail, inviata dal CTP del (ing. Pt_1 Per_1
pag. 7/11 , venivano addirittura confermate le misure del computo effettuate per Per_2
conto del . CP_1
Ora, non può affatto postularsi alcuna acritica adesione del Giudice di prime cure alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio. E' vero che allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte. E l'inadeguata prospettazione della doglianza, con riferimento all'omessa indicazione, in maniera da renderle intellegibili, delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio e delle critiche mosse dal consulente di parte, rende la censura inammissibile
(principio enunciato, ex multis da Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n.20178 del 18/08/2017). Ma è altrettanto vero che le specifiche contestazioni mosse dal CTP del alla bozza del CTU, ing. Pt_1
sono state da quest'ultimo analiticamente contestate. In Persona_3
sostanza, il CTP, ing. lamentava la circostanza che l'attività di Per_2
indagine non si fosse estesa anche ad altre opere (concernenti le infiltrazioni di acqua in cantina, lo stato della scala di accesso al seminterrato ed alla cantina e le opere di cartongesso ne salone del seminterrato): sul punto, il CTU ha puntualmente risposto alle critiche avanzate, evidenziando la sussistenza di un pieno accordo intercorso tra le parti (come da verbali su richiamati) e la mancata proposizione delle contestazioni nel corso delle operazioni peritali.
pag. 8/11 Il Giudice di prime cure, nell'esaminare la perizia conclusiva, ha quindi recepito la CTU, non essendovi alcuna necessità di ulteriori scandagliamenti della attività, essendovi state ampie delucidazioni da parte dell'ausiliario delle contestazioni svolte dal CTP.
Né poi, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, v'era alcuna necessità di rinnovare l'esame tecnico, posta la completezza di quello svolto (appunto, sulla base degli accordi tra le parti), sicché un eventuale ulteriore esame sarebbe stato, da un lato, del tutto ultroneo, dall'altro, del tutto inutile (attesa la natura a corpo del contratto di appalto e la limitata allegazione dei singoli costi dei lavori, con impossibilità di assegnare un corrispettivo esatto per ciascuno di essi).
Né poi può darsi rilievo al fatto che il avrebbe condizionato la Pt_1
proposta transattiva alla esecuzione di alcuni lavori (come da verbale del 15 febbraio 2019), posto che qui non è in discussione la mancata conclusione transattiva della controversia, ma il perimetro della indagine tecnica, delimitato, appunto, per accordo delle parti, sì da non poter poi ritenere lacunosa l'indagine.
L'appello va quindi rigettato perché infondato.
Va rigettato anche l'appello incidentale, proposto dall'appellato che ha chiesto di rivedere il governo delle spese, come disposto dal primo Giudice, in virtù della inesistenza di una soccombenza reciproca, ma di una sua vittoria nel giudizio.
pag. 9/11 La censura è infondata, posto che la pretesa dell'attore in primo grado era articolata in più capi, soltanto parzialmente accolti, ove alcune domande ed eccezioni proposte dal non sono state accolte (ossia, quella sulla CP_1
incompetenza territoriale e la richiesta di chiamata in causa del terzo).
Correttamente il Giudice di prime cure ha ravvisato una “parziale e reciproca soccombenza”, tale da portare alla compensazione delle spese, come statuito.
Risulta quindi pienamente applicabile al caso di specie, quanto statuito dalla Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 35766 del 21 dicembre 2023, secondo la quale: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in capo di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa la pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Le spese di questo giudizio, stante l'esito dello stesso, possono compensarsi per la metà, restando l'altra parte a carico dell'appellante.
Esse vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, delle tabelle vigenti al momento della decisione, con l'applicazione dei valori medi.
pag. 10/11 Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
-
P. Q. M.
-
La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 377/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) liquida le spese di lite in euro 9.991,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, somma da porsi a carico dell'appellante per metà, ed in favore dell'appellato, e per la restante parte da compensarsi tra le parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Sezione Seconda
R.G. 377/2022
La Corte di Appello di Bari, II sezione civile, in persona dei magistrati:
1) Dott. Filippo Labellarte Presidente
2) Dott. Luciano Guaglione Consigliere
3) Dott. Concetta Potito Consigliere, relatore
Ha pronunciato la seguente sentenza, nella causa di appello (avverso la sentenza n. 139/2022, emessa dal Tribunale di Trani nel giudizio n.
6079/2016 R.G.), iscritta al n. 377/2022 R.G., avente ad oggetto:
Opposizione a decreto ingiuntivo, tra:
(C.F.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Miguel Coraggio ed elettivamente domiciliato co3me in atti,
APPELLANTE
contro
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dell'avv. Bruno Bianchino, ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
Conclusioni: alla udienza del 24 gennaio 2025, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata alla decisione collegiale (sulle conclusioni delle parti, di cui alle note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate), con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1390/2016 il Tribunale di Trani ingiungeva a
, titolare dell'omonima ditta, di pagare in favore di Controparte_1
la somma di euro 49.233,01, oltre accessori e spese, somma Parte_1
determinata a seguito di accertamento tecnico preventivo, avente ad oggetto la mancata esecuzione o, in subordine, la non esecuzione a regola d'arte, dei lavori pattuiti in sede di contratto di appalto del 28 agosto 2014, in relazione ad un immobile di proprietà del sito in Roma. Pt_1
Proposta opposizione al monitorio da parte del al fine di ottenerne CP_1
la revoca, veniva instaurato il giudizio di merito, nel quale il si Pt_1
costituiva spiegando domanda riconvenzionale, per il risarcimento del danno patito in occasione del mancato utilizzo dell'immobile, per fini professionali (il tutto per euro 55.398,01, od altra somma ritenuta di giustizia). Nel giudizio di primo grado, veniva rigettata la istanza di chiamata in causa del terzo e quella di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, veniva espletata una nuova consulenza tecnica di ufficio, ed accettata dal solo (e non anche dal ) la Pt_1 CP_1
proposta ex art. 185 bis c.p.c. avanzata dal Giudice di prime cure.
Con la sentenza impugnata veniva riconosciuto il valore delle opere eseguite in euro 42.110,20, sicché, essendo stato previsto un corrispettivo di appalto a corpo in euro 50.000,00, era riconosciuta la riduzione del prezzo in euro 7.889,80, ma anche la diminuzione del valore delle opere eseguite per euro 1.129,51 (per il difetto di posa in opera del battiscopa), sicché, tenendo conto della quantificazione delle opere extra contratto per pag. 2/11 euro 30.039,94, stimato in euro 5.000,00 il danno subito dal per il Pt_1
mancato utilizzo dell'immobile, quest'ultimo, in considerazione della compensazione delle diverse voci, veniva condannato al pagamento di euro
16.010,63, oltre accessori in favore del , mentre le spese di lite CP_1
venivano compensate.
Avverso la sentenza interpone appello chiedendo di Parte_1
accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame, 1) in via preliminare, concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli articoli 351, comma 2, e 283 c.p.c.; 2) nel merito, riformare parzialmente la sentenza n.
139/2022, pronunciata dal Tribunale di Trani il 21 Gennaio 2022 nel giudizio distinto a R.G. con il n. 6079/2016, confermando il decreto ingiuntivo opposto, respingendo la domanda originariamente proposta dal
, per l'effetto mandando esente l'esponente da qualsiasi obbligo nei CP_1
confronti della controparte, condannando la stessa al pagamento della somma ingiunta ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, altresì disponendo che la controparte provveda senza indugio alla restituzione della somma che l'appellante sara' eventualmente stato costretto a versare a seguito dell'avvio della procedura di esecuzione forzata dei disposti della detta sentenza, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo;
3) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n.55 del 2014,2014 come modif. con d.m. n. 37 del 2018, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. IN VIA
pag. 3/11 ISTRUTTORIA — disporre nuova CTU al fine di averne corretta descrizione dei beni oggetto di causa di causa, o integrazione delle CTU già espletata o, in subordine, rivalutare la CTU già espletata alla luce delle circostanze emerse già nel giudizio di primo grado e riproposte nel presente gravame, con quantificazione dell'equivalente pecuniario dei denunciati difetti”.
Si è costituito in giudizio , chiedendo di accogliere le Controparte_1
seguenti conclusioni: “1) dichiarare inammissibile e/o rigettare l'appello così come proposto dal Signor perché infondato in fatto Parte_1
e in diritto per le ragioni rappresentate nella narrativa;
2) riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui dispone la compensazione integrale delle spese e dei compensi del giudizio (con ripartizione paritaria delle spese della consulenza tecnica) e, per l'effetto, condannare
l'appellante alla completa rifusione in favore del Parte_1
delle spese del giudizio di primo grado nella Controparte_1
misura prevista dalla tariffa professionale forense e porre le spese della consulenza tecnica ad esclusivo carico della controparte;
3) in ogni caso, condannare al pagamento delle spese e dei compensi Parte_1
del presente giudizio di impugnazione”.
Rigettata, con ordinanza del 6 luglio 2022, la richiesta di sospensione della esecutorietà della sentenza impugnata, dopo alcuni rinvii (determinati dal rilevante carico del ruolo), all'esito della udienza del 24 gennaio 2025
(svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), sulle conclusioni delle parti (di cui alle note scritte da intendersi integralmente richiamate), la causa è stata riservata in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
pag. 4/11 °°°°°°°°°
L'impugnazione proposta da è affidata ai motivi che Parte_1
seguono.
Con il primo motivo di appello denuncia l'errata valutazione delle prove e delle emergenze istruttorie, con la conseguente violazione, da parte del
Giudice di prime cure, dell'art. 115 c.p.c.. Nello specifico, evidenzia che la sentenza impugnata avrebbe acriticamente recepito le risultanze della consulenza tecnica di ufficio, in realtà incompleta, parziale e lacunosa, per non avere il tecnico, sulla base di un inesistente accordo tra le parti, preso in considerazione alcuni vizi delle opere eseguite, consistenti nelle infiltrazioni di acqua nella cantina, nello stato della scala di accesso al seminterrato ed alla cantina e nelle opere di cartongesso nel salone del seminterrato. La sentenza impugnata si basa, dunque, su fatti erroneamente considerati come non contestati, avendo egli, appellante, debitamente contestato le su evidenziate lacune dell'elaborato dell'ausiliario.
Con il secondo motivo ha denunciato la carenza della motivazione della sentenza, per la mancata assunzione di mezzi probatori rilevanti ai fini del decidere, consistenti nella integrazione e /o rinnovazione della perizia
(questione disattesa dal primo Giudice, per il tempo decorso dalla esecuzione dei lavori, dalla scarsa documentazione degli stessi e del fatto che il corrispettivo è stato stabilito a corpo e non a misura, circostanze che a suo parere avrebbero reso inutile un altro accertamento tecnico).
pag. 5/11 , ha contestato i motivi di appello, evidenziando che Controparte_1
nessun rimprovero può essere mosso alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio, in realtà completa in ogni suo elemento, oltre al fatto che l'appellante si limita a muovere critiche già mosse nei precedenti scritti difensivi, mentre alcun rilievo era stato mosso nel corso dell'accertamento tecnico (ed alcun rilievo può avere la mancata sottoscrizione, da parte dell'appellante, dei verbali del 15 febbraio 2019 e del 28 marzo 2019, nell'ambito dei quali il tecnico circoscriveva l'oggetto dell'indagine, posto che le critiche svolte dal sono comunque successive e non coeve Pt_1
all'attività peritale).
Ha proposto appello incidentale con riferimento al capo della sentenza impugnata che ha deciso sulla compensazione delle spese, da lui ritenuta ingiusta, tenuto conto dell'esito del giudizio e delle iniziali pretese delle parti, non potendo peraltro il difensore chiedere la condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, con distrazione delle stesse in suo favore, poiché in primo grado l'appellante era difeso da difensore diverso da quello patrocinante in questo giudizio.
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I motivi di appello, consistenti nella doglianza di mal governo delle prove, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati per le ragioni che seguono.
L'appellante denuncia, in sostanza, che il primo Giudice avrebbe acriticamente recepito le risultanze della CTU, invece incompleta e lacunosa.
pag. 6/11 Innanzi tutto, va detto che, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione (sezione III civile, n. 22532/2022): “La parte che lamenti l'acritica adesione del Giudice alle conclusioni del CTU ha l'onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione”.
E più nello specifico: “……l'omesso esame da parte del giudice del merito dei rilievi delle parti alla c.t.u. in tanto ha valenza quale possibile vizio della motivazione, in quanto la parte ne deduca la decisività in termini, appunto, specifici ed "autosufficienti" (cfr. Cass. (ord.) 17.5.2022, n.
15733).
Sul punto, v'è da dire che l'appellante non ha pienamente assolto a questo specifico obbligo, lamentando, in sostanza, il solo fatto che la CTU risulta lacunosa ed incompleta, non essendo stata estesa l'indagine anche ad altri vizi denunciati dall'appellante, e non essendo affatto vero che le parti si accordarono per limitare il campo di indagine dell'ausiliario, con la conseguenza che il primo Giudice, nel condividere l'elaborato tecnico, si basa su fatti erroneamente ritenuti come non contestati.
Dunque, così posta la questione, va evidenziato che le parti, come si desume dai verbali del 15 febbraio 2019 e, soprattutto, del 28 marzo 2019, trovarono un pieno accordo sull'oggetto di indagine del CTU, indicando la non necessità di una integrazione delle stesse da parte del tecnico. Non solo, ma con successiva e-mail, inviata dal CTP del (ing. Pt_1 Per_1
pag. 7/11 , venivano addirittura confermate le misure del computo effettuate per Per_2
conto del . CP_1
Ora, non può affatto postularsi alcuna acritica adesione del Giudice di prime cure alle risultanze della consulenza tecnica di ufficio. E' vero che allorché ad una consulenza tecnica d'ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte, il giudice che intenda disattenderle ha l'obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte. E l'inadeguata prospettazione della doglianza, con riferimento all'omessa indicazione, in maniera da renderle intellegibili, delle argomentazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio e delle critiche mosse dal consulente di parte, rende la censura inammissibile
(principio enunciato, ex multis da Corte di Cassazione, Sezione I civile, sentenza n.20178 del 18/08/2017). Ma è altrettanto vero che le specifiche contestazioni mosse dal CTP del alla bozza del CTU, ing. Pt_1
sono state da quest'ultimo analiticamente contestate. In Persona_3
sostanza, il CTP, ing. lamentava la circostanza che l'attività di Per_2
indagine non si fosse estesa anche ad altre opere (concernenti le infiltrazioni di acqua in cantina, lo stato della scala di accesso al seminterrato ed alla cantina e le opere di cartongesso ne salone del seminterrato): sul punto, il CTU ha puntualmente risposto alle critiche avanzate, evidenziando la sussistenza di un pieno accordo intercorso tra le parti (come da verbali su richiamati) e la mancata proposizione delle contestazioni nel corso delle operazioni peritali.
pag. 8/11 Il Giudice di prime cure, nell'esaminare la perizia conclusiva, ha quindi recepito la CTU, non essendovi alcuna necessità di ulteriori scandagliamenti della attività, essendovi state ampie delucidazioni da parte dell'ausiliario delle contestazioni svolte dal CTP.
Né poi, come correttamente rilevato nella sentenza impugnata, v'era alcuna necessità di rinnovare l'esame tecnico, posta la completezza di quello svolto (appunto, sulla base degli accordi tra le parti), sicché un eventuale ulteriore esame sarebbe stato, da un lato, del tutto ultroneo, dall'altro, del tutto inutile (attesa la natura a corpo del contratto di appalto e la limitata allegazione dei singoli costi dei lavori, con impossibilità di assegnare un corrispettivo esatto per ciascuno di essi).
Né poi può darsi rilievo al fatto che il avrebbe condizionato la Pt_1
proposta transattiva alla esecuzione di alcuni lavori (come da verbale del 15 febbraio 2019), posto che qui non è in discussione la mancata conclusione transattiva della controversia, ma il perimetro della indagine tecnica, delimitato, appunto, per accordo delle parti, sì da non poter poi ritenere lacunosa l'indagine.
L'appello va quindi rigettato perché infondato.
Va rigettato anche l'appello incidentale, proposto dall'appellato che ha chiesto di rivedere il governo delle spese, come disposto dal primo Giudice, in virtù della inesistenza di una soccombenza reciproca, ma di una sua vittoria nel giudizio.
pag. 9/11 La censura è infondata, posto che la pretesa dell'attore in primo grado era articolata in più capi, soltanto parzialmente accolti, ove alcune domande ed eccezioni proposte dal non sono state accolte (ossia, quella sulla CP_1
incompetenza territoriale e la richiesta di chiamata in causa del terzo).
Correttamente il Giudice di prime cure ha ravvisato una “parziale e reciproca soccombenza”, tale da portare alla compensazione delle spese, come statuito.
Risulta quindi pienamente applicabile al caso di specie, quanto statuito dalla Corte di cassazione, sezione III civile, ordinanza n. 35766 del 21 dicembre 2023, secondo la quale: “In tema di spese processuali,
l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in capo di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa la pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, potendo giustificarsi soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Le spese di questo giudizio, stante l'esito dello stesso, possono compensarsi per la metà, restando l'altra parte a carico dell'appellante.
Esse vanno liquidate tenuto conto del valore della controversia, delle fasi di giudizio effettivamente svolte, delle tabelle vigenti al momento della decisione, con l'applicazione dei valori medi.
pag. 10/11 Sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115
2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma 17 L. n. 228 del 2012.
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P. Q. M.
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La Corte – Seconda Sezione Civile, definitivamente decidendo nel procedimento n. 377/2022, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) rigetta l'appello incidentale;
3) liquida le spese di lite in euro 9.991,00, per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge, somma da porsi a carico dell'appellante per metà, ed in favore dell'appellato, e per la restante parte da compensarsi tra le parti;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, in osservanza dell'art. 13, comma
1 quater del D.P.R. n. 115/2002 nel testo inserito dall'art. 1, comma
17 della L. n. 228/2012, mandando alla Cancelleria per gli adempimenti relativi all'esazione.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Concetta Potito dott. Filippo Labellarte
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