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Sentenza 28 agosto 2025
Sentenza 28 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/08/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1768/2025 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Controparte_1 CP_2 entrambi con l'avv. Federica Coghetto ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti di cui alle note per l'udienza del 10/07/2025: “
1. affidamento della figlia minore La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza anagrafica residenza presso la Madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
2. tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore Premesso che la Minore frequenta il secondo anno della Scuola Primaria di AM LU Persona_2 con il seguente orario dalle 8.10 alle 12.45 per tre giorni alla settimana e due giorni con il rientro fino alle 16.00 I Coniugi concordano di suddividere i tempi di permanenza con la Figlia nei seguenti termini: salvo diversi accordi tra i genitori, il Padre terrà con sé la figlia dal lunedì' dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola e con la Madre dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì con l'accompagnamento a scuola. Nella settimana successiva i giorni di permanenza della Figlia con i genitori saranno invertiti rispetto a quelli della settimana precedente. * fine settimana un fine settimana ogni quindici giorni da venerdì dall'uscita della scuola al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola. * vacanze natalizie Salvo diversi accordi la Vigilia il giorno di Natale il giorno di Santo Stefano e il giorno dell'Epifania ed il Capodanno saranno trascorse da ad anni alterni con ciascun Genitore * vacanze pasquali Salvo diversi Per_1 accordi i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e di Lunedì in Albis * vacanze estive due settimane, anche non consecutive individuate da ciascun Genitore. * ulteriori accordi i genitori concordano che, qualora non potessero prendersi cura personalmente della figlia per ragioni di lavoro e/o personali, si rendono disponibili ad avvertire e verificare, prima di ricorrere a qualsiasi altra risorsa, la disponibilità dell'altro genitore.
3. contributo nel mantenimento della figlia minore * mantenimento ordinario Attesa la permanenza della Minore presso ciascun genitore con tempi paritari nessun contributo per il mantenimento ordinario è previsto a carico dei Ricorrenti, ragion per cui ciascun Genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi di Per_1 rispettiva permanenza con la Figlia. Le spese dei buoni pasto e del trasporto scolastico saranno divise al 50%. * spese straordinarie Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio facendo riferimento per le voci di spesa, modalità e termini di accordo, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia verranno ripartite al 50% tra i Genitori. * assegno unico L'Assegno Unico erogato dall' verrà percepito al 50% da ciascun Genitore;
4. Casa Coniugale La casa coniugale CP_3 sita in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b, verrà assegnata al signor;
CP_2
5. ulteriori questioni patrimoniali impegno alla cessione di quota dell'immobile Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono altresì regolamentare la cessione della quota dell'immobile sito in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b. La signora si impegna a Controparte_1 vendere al sig. o a persona da nominare all'atto notarile, la quota del 50% CP_2 dell'immobile sito in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b, catastalmente contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 10 Mappale 1386 sub 7 e sub.
8. Il prezzo convenuto è pari ad € 60.000,00 il quale verrà corrisposto nei seguenti termini: € 5000,00 alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, € 55.000,00 all'atto notarile il quale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 31.07.2025. Le parti con l'esatto adempimento degli obblighi ivi assunti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
6. rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio Per quanto occorra ciascun genitore presta sin d'ora a favore dell'altro, il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni altro documento valido per l'espatrio. Ciascun genitore presta, inoltre, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore della figlia . Per_1
7.Spese del giudizio Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Controparte_1
; CP_2 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2024 e che dalla loro unione è nata la figlia
(il 18/08/2017), ad oggi minorenne;
Per_1 che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
visto il parere favorevole del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10 luglio 2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore comune alle parti,
P.Q.M.
provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta dep il
10/07/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
1. affidamento della figlia minore
La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica residenza presso la Madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
2. tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore
Premesso che la Minore frequenta il secondo anno della Scuola Primaria di Persona_2
AM LU con il seguente orario dalle 8.10 alle 12.45 per tre giorni alla settimana e due giorni con il rientro fino alle 16.00
I Coniugi concordano di suddividere i tempi di permanenza con la Figlia nei seguenti termini: salvo diversi accordi tra i genitori, il Padre terrà con sé la figlia dal lunedì' dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola e con la Madre dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì con l'accompagnamento a scuola. Nella settimana successiva i giorni di permanenza della Figlia con i genitori saranno invertiti rispetto a quelli della settimana precedente.
* fine settimana un fine settimana ogni quindici giorni da venerdì dall'uscita della scuola al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola.
* vacanze natalizie
Salvo diversi accordi la Vigilia il giorno di Natale il giorno di Santo Stefano e il giorno dell'Epifania ed il Capodanno saranno trascorse da ad anni alterni con ciascun Genitore Per_1
* vacanze pasquali
Salvo diversi accordi i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e di Lunedì in Albis
* vacanze estive due settimane, anche non consecutive individuate da ciascun Genitore. * ulteriori accordi
i genitori concordano che, qualora non potessero prendersi cura personalmente della figlia per ragioni di lavoro e/o personali, si rendono disponibili ad avvertire e verificare, prima di ricorrere a qualsiasi altra risorsa, la disponibilità dell'altro genitore.
3. contributo nel mantenimento della figlia minore
* mantenimento ordinario: Attesa la permanenza della Minore presso ciascun genitore con tempi paritari nessun contributo per il mantenimento ordinario è previsto a carico dei Ricorrenti, ragion per cui ciascun Genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva Per_1 permanenza con la Figlia. Le spese dei buoni pasto e del trasporto scolastico saranno divise al 50%.
* spese straordinarie: Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio facendo riferimento per le voci di spesa, modalità e termini di accordo, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia verranno ripartite al 50% tra i Genitori.
* assegno unico: L'Assegno Unico erogato dall' verrà percepito al 50% da ciascun Genitore;
CP_3
4. Casa Coniugale
La casa coniugale sita in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b, verrà assegnata al signor
; CP_2
5. ulteriori questioni patrimoniali impegno alla cessione di quota dell'immobile
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono altresì regolamentare la cessione della quota dell'immobile sito in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b.
La signora si impegna a vendere al sig. o a persona da nominare Controparte_1 CP_2 all'atto notarile, la quota del 50% dell'immobile sito in AM LU (Ve) Via Indipendenza n.
25/b, catastalmente contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 10 Mappale 1386 sub 7 e sub.8.
Il prezzo convenuto è pari ad € 60.000,00 il quale verrà corrisposto nei seguenti termini: € 5000,00 alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, € 55.000,00 all'atto notarile il quale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 31.07.2025.
Le parti con l'esatto adempimento degli obblighi ivi assunti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
6. rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio
Per quanto occorra ciascun genitore presta sin d'ora a favore dell'altro, il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni altro documento valido per l'espatrio. Ciascun genitore presta, inoltre, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore della figlia Per_1
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali. Così deciso il 27/08/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa MARIA V. VALENTINO Giudice dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice nel procedimento sopra rubricato, promosso congiuntamente da:
Controparte_1 CP_2 entrambi con l'avv. Federica Coghetto ricorrenti
E con l'intervento del P.M. avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulle conclusioni congiunte delle parti di cui alle note per l'udienza del 10/07/2025: “
1. affidamento della figlia minore La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i Persona_1 genitori, con residenza anagrafica residenza presso la Madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
2. tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore Premesso che la Minore frequenta il secondo anno della Scuola Primaria di AM LU Persona_2 con il seguente orario dalle 8.10 alle 12.45 per tre giorni alla settimana e due giorni con il rientro fino alle 16.00 I Coniugi concordano di suddividere i tempi di permanenza con la Figlia nei seguenti termini: salvo diversi accordi tra i genitori, il Padre terrà con sé la figlia dal lunedì' dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola e con la Madre dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì con l'accompagnamento a scuola. Nella settimana successiva i giorni di permanenza della Figlia con i genitori saranno invertiti rispetto a quelli della settimana precedente. * fine settimana un fine settimana ogni quindici giorni da venerdì dall'uscita della scuola al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola. * vacanze natalizie Salvo diversi accordi la Vigilia il giorno di Natale il giorno di Santo Stefano e il giorno dell'Epifania ed il Capodanno saranno trascorse da ad anni alterni con ciascun Genitore * vacanze pasquali Salvo diversi Per_1 accordi i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e di Lunedì in Albis * vacanze estive due settimane, anche non consecutive individuate da ciascun Genitore. * ulteriori accordi i genitori concordano che, qualora non potessero prendersi cura personalmente della figlia per ragioni di lavoro e/o personali, si rendono disponibili ad avvertire e verificare, prima di ricorrere a qualsiasi altra risorsa, la disponibilità dell'altro genitore.
3. contributo nel mantenimento della figlia minore * mantenimento ordinario Attesa la permanenza della Minore presso ciascun genitore con tempi paritari nessun contributo per il mantenimento ordinario è previsto a carico dei Ricorrenti, ragion per cui ciascun Genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi di Per_1 rispettiva permanenza con la Figlia. Le spese dei buoni pasto e del trasporto scolastico saranno divise al 50%. * spese straordinarie Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio facendo riferimento per le voci di spesa, modalità e termini di accordo, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia verranno ripartite al 50% tra i Genitori. * assegno unico L'Assegno Unico erogato dall' verrà percepito al 50% da ciascun Genitore;
4. Casa Coniugale La casa coniugale CP_3 sita in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b, verrà assegnata al signor;
CP_2
5. ulteriori questioni patrimoniali impegno alla cessione di quota dell'immobile Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono altresì regolamentare la cessione della quota dell'immobile sito in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b. La signora si impegna a Controparte_1 vendere al sig. o a persona da nominare all'atto notarile, la quota del 50% CP_2 dell'immobile sito in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b, catastalmente contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 10 Mappale 1386 sub 7 e sub.
8. Il prezzo convenuto è pari ad € 60.000,00 il quale verrà corrisposto nei seguenti termini: € 5000,00 alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, € 55.000,00 all'atto notarile il quale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 31.07.2025. Le parti con l'esatto adempimento degli obblighi ivi assunti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
6. rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio Per quanto occorra ciascun genitore presta sin d'ora a favore dell'altro, il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni altro documento valido per l'espatrio. Ciascun genitore presta, inoltre, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore della figlia . Per_1
7.Spese del giudizio Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate”
ha pronunciato la seguente
SENTENZA esaminato il ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. presentato congiuntamente da Controparte_1
; CP_2 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino al 2024 e che dalla loro unione è nata la figlia
(il 18/08/2017), ad oggi minorenne;
Per_1 che parti ricorrenti hanno agito in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
visto il parere favorevole del P.M. – sede;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, come da ricorso, e da questi confermati nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 10 luglio 2025 su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della figlia nata dalla loro unione, in quanto conformi all'interesse morale e materiale della stessa;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando, in particolare:
1) le attuali esigenze della figlia;
2) il tenore di vita goduto dalla figlia in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese legali debbano compensarsi stante l'accordo inter partes anche sul punto e considerata la causa congiuntamente promossa a ministero di unico difensore comune alle parti,
P.Q.M.
provvede in conformità alle conclusioni congiunte di cui alle note di trattazione scritta dep il
10/07/2025, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, e per l'effetto dispone:
1. affidamento della figlia minore
La figlia minore verrà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza Persona_1 anagrafica residenza presso la Madre, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di permanenza presso ciascun genitore.
2. tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore
Premesso che la Minore frequenta il secondo anno della Scuola Primaria di Persona_2
AM LU con il seguente orario dalle 8.10 alle 12.45 per tre giorni alla settimana e due giorni con il rientro fino alle 16.00
I Coniugi concordano di suddividere i tempi di permanenza con la Figlia nei seguenti termini: salvo diversi accordi tra i genitori, il Padre terrà con sé la figlia dal lunedì' dall'uscita della scuola fino al mercoledì mattina con l'accompagnamento a scuola e con la Madre dal mercoledì dall'uscita della scuola al venerdì con l'accompagnamento a scuola. Nella settimana successiva i giorni di permanenza della Figlia con i genitori saranno invertiti rispetto a quelli della settimana precedente.
* fine settimana un fine settimana ogni quindici giorni da venerdì dall'uscita della scuola al lunedì mattina con l'accompagnamento a scuola.
* vacanze natalizie
Salvo diversi accordi la Vigilia il giorno di Natale il giorno di Santo Stefano e il giorno dell'Epifania ed il Capodanno saranno trascorse da ad anni alterni con ciascun Genitore Per_1
* vacanze pasquali
Salvo diversi accordi i genitori alterneranno di anno in anno il giorno di Pasqua e di Lunedì in Albis
* vacanze estive due settimane, anche non consecutive individuate da ciascun Genitore. * ulteriori accordi
i genitori concordano che, qualora non potessero prendersi cura personalmente della figlia per ragioni di lavoro e/o personali, si rendono disponibili ad avvertire e verificare, prima di ricorrere a qualsiasi altra risorsa, la disponibilità dell'altro genitore.
3. contributo nel mantenimento della figlia minore
* mantenimento ordinario: Attesa la permanenza della Minore presso ciascun genitore con tempi paritari nessun contributo per il mantenimento ordinario è previsto a carico dei Ricorrenti, ragion per cui ciascun Genitore provvederà al mantenimento diretto di nei periodi di rispettiva Per_1 permanenza con la Figlia. Le spese dei buoni pasto e del trasporto scolastico saranno divise al 50%.
* spese straordinarie: Le spese straordinarie che si rendessero necessarie per il figlio facendo riferimento per le voci di spesa, modalità e termini di accordo, al Protocollo in uso presso il Tribunale di Venezia verranno ripartite al 50% tra i Genitori.
* assegno unico: L'Assegno Unico erogato dall' verrà percepito al 50% da ciascun Genitore;
CP_3
4. Casa Coniugale
La casa coniugale sita in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b, verrà assegnata al signor
; CP_2
5. ulteriori questioni patrimoniali impegno alla cessione di quota dell'immobile
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti intendono altresì regolamentare la cessione della quota dell'immobile sito in AM LU (Ve) Via Indipendenza n. 25/b.
La signora si impegna a vendere al sig. o a persona da nominare Controparte_1 CP_2 all'atto notarile, la quota del 50% dell'immobile sito in AM LU (Ve) Via Indipendenza n.
25/b, catastalmente contraddistinto al Catasto Fabbricati al Foglio 10 Mappale 1386 sub 7 e sub.8.
Il prezzo convenuto è pari ad € 60.000,00 il quale verrà corrisposto nei seguenti termini: € 5000,00 alla sottoscrizione del ricorso per separazione consensuale, € 55.000,00 all'atto notarile il quale dovrà essere sottoscritto entro e non oltre il 31.07.2025.
Le parti con l'esatto adempimento degli obblighi ivi assunti dichiarano di aver definito ogni rapporto patrimoniale, finanziario ed economico e di nulla avere a pretendere l'una dall'altra a qualsivoglia titolo, ragione e/o causa.
6. rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio
Per quanto occorra ciascun genitore presta sin d'ora a favore dell'altro, il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e comunque di ogni altro documento valido per l'espatrio. Ciascun genitore presta, inoltre, il proprio assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore della figlia Per_1
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali. Così deciso il 27/08/2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore dott.ssa Silvia Barison