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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 25/03/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 861 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 02/10/2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
D. Romeo n. 2/B – Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Fabio Iannò, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attore CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Villa CP_1 C.F._2
Aurora n.7 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Valentina Privitera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
(P.IVA ), in NT P.IVA_1 persona dell'amministratore , (C.F. NT Controparte_3
), (P.IVA , in persona C.F._3 Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore tutti elettivamente domiciliati in via Via Reggio Campi 2° CP_4 tr. Dir. Giunta nr. 41 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Francesco Incognito, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuti
pagina 1 di 13 (P.IVA Controparte_5
n. , in persona del Procuratore Speciale Dr. elettivamente P.IVA_3 CP_6 domiciliata in via G. Carducci n.11– Milano, presso lo studio degli avv.ti Silvia Gussetti e
Giovanna Ghielmetti, che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- Terza chiamata
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 16.03.2022, adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentire dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti ex artt. 2230 e 1176 c.c.
e di ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento della complessiva somma di €
250.000,00, oltre accessori ed interessi legali per tutti i danni da lui patiti, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A sostegno della propria domanda esponeva che, sin dal 13.12.1996, era socio amministratore della società . Controparte_7
Affermava che dal 1997 al 2012 la contabilità fiscale/del lavoro della predetta società era stata affidata all'impresa “ ”, nella persona NT dell'amministratore , che era solita avvalersi anche dell'operato del Rag. NT
. Controparte_3
Dall'anno 2012 all'anno 2018 la contabilità aziendale della predetta società era stata affidata all'impresa “ ”, nella persona dell'amministratore Controparte_4 CP_4
Poneva in evidenza che la contabilità della propria società era stata affidata sempre allo stesso studio fiscale, nonostante la variazione di società, e che tale circostanza risultava provata documentalmente dalle fatture di pagamento da loro emesse e dalle dichiarazioni dei redditi da loro presentate.
pagina 2 di 13 Inoltre, dal 2012 fino ad oggi la si era avvalsa Controparte_8 della collaborazione del dott. quale consulente del lavoro, come risultava dalle CP_1 fatture di pagamento del predetto professionista.
In data 28.05.2012, l'attore aveva subito un grave infortunio sul lavoro presso il fabbricato di proprietà della , ubicato in via San Filippo Neri di Villa CP_7 Controparte_8
San Giovanni.
Più specificamente, precisava che durante i lavori di manutenzione della grondaia facente parte della copertura del tetto, a causa di un distacco di una parte della stessa, era scivolato dal tetto ed era caduto rovinosamente all'interno del terrazzo del fabbricato. A seguito di tale sinistro aveva riportato gravi lesioni con esiti invalidanti (calcolati in misura pari al 55%), subendo circa 910 giorni di malattia e diversi interventi chirurgici.
Successivamente al sinistro, il aveva appreso che, nonostante fosse un socio- Pt_1 lavoratore, non era stato iscritto all'Inail per come previsto e disciplinato dall'art. 1 DPR
114/1965. Questa grave inadempienza da parte delle imprese di consulenza fiscale, regolarmente retribuite, aveva causato un'iscrizione con efficacia retroattiva effettuata dalla società nell'interesse di , con conseguente pagamento di CP_7 Parte_1 sanzioni ed interessi, ma soprattutto con grave perdita economica inerente l'infortunio patito, tenuto conto della mancata denunzia all'Inail che aveva impedito allo stesso di percepire tutti gli emolumenti spettanti nonchè il rimborso delle ingenti spese sostenute durante il periodo di malattia e durante i successivi anni.
Deduceva che i consulenti della ditta in questione, avrebbero dovuto fornire con tempestività le informazioni richieste in ossequio ai doveri di diligenza professionale derivanti dall'incarico conferito ai sensi dell'art. 2230 e ss. e della clausola generale di cui all'art. 1176 c.c..
Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, deduzione e difesa, 1) accertare e dichiarare l'inadempimento ex art. 2230 e seguenti
c.c. con palese violazione della clausola generale ex art. 1176 c.c. commessa da parte di tutti i convenuti in solido a seguito degli incarichi ricevuti;
2) dichiarare e ritenere i convenuti responsabili in solido di danni tutti patiti dall'istante e, conseguentemente condannarli al pagamento della somma complessiva si € 250.000,00 per
pagina 3 di 13 tutte le causali di cui in espositiva oltre accessori ed interessi legali, ovvero della diversa somma che sarà determinata in corso di causa. 3) condannare, i convenuti alle spese e competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime di non aver riscosso i secondi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.06.2022, si costituiva in giudizio
, eccependo, in primo luogo, la carenza di contenuti descrittivi e di allegazioni CP_1 probatorie attoree, unitamente alla superficialità di esposizione della causa petendi e del petitum processuale.
Forniva una differente ricostruzione dei fatti per cui è causa, specificando di avere stipulato con la “ ” un contratto di conferimento di incarico Controparte_8 professionale per la gestione dei servizi di consulenza del lavoro, avente ad oggetto esclusivamente la gestione ordinaria del personale dipendente della società che, al momento della conclusione dell'accordo negoziale, era costituito da n. 25 unità.
Poneva, altresì, in evidenza che il contratto di prestazione d'opera professionale era stato stipulato in data successiva al 25.05.2012, anche se nello stesso era stata riportata, per mero refuso, quale data il 25.05.2012, e che tale ultima circostanza risultava essere confermata dalla pag. 1 del contratto, penultimo capoverso, laddove si era fatta menzione di atti formati successivamente alla predetta data.
Specificava che l'esecuzione delle proprie prestazioni di consulenza del lavoro aveva preso avvio con la redazione e con il successivo inoltro a mezzo mail – avvenuto il 06.06.2012 – Cont delle buste paga relative al mese di maggio 2012 dei lavoratori subordinati della
[...]
”. Controparte_8
Negli anni successivi al 2012, il mandato professionale conferito al dalla CP_1 CP_7 [...]
” era proseguito alle medesime condizioni negoziali, fintantoché Controparte_8 nel contratto col professionista non era subentrata l'Amministrazione Giudiziaria cui era stata sottoposta la società. Per questo motivo, eccepiva il difetto della titolarità ad agire in capo all'attore nei propri confronti mediante lo schema della responsabilità ex contractu, tenuto conto che parte attrice non coincideva con la ”. CP_7 Controparte_8
pagina 4 di 13 In ordine alla possibilità di inquadrare la domanda attorea nell'alveo della responsabilità aquiliana, seppure contestando tale eventualità, eccepiva la maturata prescrizione quinquennale della relativa azione.
Eccepiva, inoltre, pur non rinunciando all'eccezione del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge necessari all'iscrizione Inail ovvero alla successiva eccezione di non verificazione del sinistro sul luogo di lavoro ed in occasione dello svolgimento di mansioni e/o attività lavorative, l'assoluto proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto processuale e chiedeva, di conseguenza, la propria estromissione dal presente giudizio.
Affermava che nessun inadempimento professionale era a lui contestabile, con particolare riferimento alla mancata iscrizione all'Inail alla data dell'asserito sinistro, tenuto conto che, per come documentalmente provato, il proprio mandato professionale era stato conferito non prima del 31.05.2012 e l'inizio delle rispettive attività professionali era di certo successivo al
29.05.2012, data in cui aveva ricevuto in consegna per la prima volta dalla cliente la documentazione necessaria per l'avvio dell'espletamento del mandato ricevuto.
Precisava che l'attore non era all'epoca dei fatti e neppure attualmente un lavoratore subordinato alle dipendenze della società, per come dimostrato dalle anagrafiche dei lavoratori subordinati e tenuto conto che lo stesso era stato iscritto retroattivamente presso l'Inail, in Cont data 25.07.2012, dal Rag. con la posizione di “soggetto autonomo” della CP_3
[...]
”. Controparte_8
Quanto alla storicità del sinistro descritto da parte attrice, chiariva che lo stesso non si era verificato sul luogo di lavoro, trattandosi, invece, di infortunio domestico, come riportato dallo stesso in sede di accettazione al Pronto Soccorso dell'A.O. “B-M-M” di Reggio Pt_1
Calabria.
Contestava l'omessa allegazione in citazione di una serie di elementi costitutivi della domanda;
più specificamente, affermava l'omessa allegazione: della norma cautelare che sarebbe stata violata dal Professionista;
dell'esatta pretesa prestazione professionale che il avrebbe CP_1 eseguito ovvero non avrebbe eseguito correttamente;
del danno-conseguenza del preteso pagina 5 di 13 inadempimento e del rapporto causale tra il preteso inadempimento ed il danno asseritamente patito;
del titolo contrattuale che avrebbe vincolato il professionista all'attore in un rapporto negoziale di prestazione d'opera; della documentazione sanitaria afferente il riferito sinistro ed il riportato danno per esiti invalidanti pari al 55% oltre ai giorni di malattia;
della modalità di calcolo del quantum risarcitorio richiesto;
degli elementi giuridici tipici integranti la fattispecie del danno, in virtù dei quali l' avrebbe liquidato all'attore una qualsiasi cifra. CP_9
Formulava richiesta di chiamata in causa del terzo “ Controparte_5
” al fine di essere da questa manlevato in caso di condanna.
[...]
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269
c.p.c. disporre il rinvio dell'udienza fissata per il 07.09.2022, onde consentire al dott. di CP_1 chiamare in causa, a norma dell'art. 106 c.p.c., la compagnia assicurativa
[...]
(C.F. n. – P.I. n. - REA Milano n. Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_3
2530954), in persona le del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Vetra, n. 17 – 20123
Milano, per tutte le ragioni indicate in parte motiva, chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa, al fine di essere garantito e manlevato nei termini e alle condizioni di polizza, dal pagamento di tutto quanto costui potrebbe essere condannato a corrispondere personalmente, a chiunque ed a qualsiasi titolo, con riferimento a tutti i fatti di causa, avendo pieno vigore la copertura assicurativa derivante dal contratto assicurativo n. IFL0004427.020066 in relazione a tutti i fatti di causa;
in via principale: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva/titolarità dal lato passivo del rapporto processuale oggetto di controversia del dott. , con conseguente estromissione dello stesso dal presente giudizio per le CP_1 ragioni indicate in parte motiva;
- rigettare nel merito ogni richiesta, eccezione, deduzione e difesa avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto, per tutte le ragioni indicate in parte motiva, previo accertamento e declaratoria dell'assenza di qualsivoglia tipologia di responsabilità professionale del convenuto in riferimento ai fatti di causa, avendo lo stesso agito nel rispetto di leggi, regolamenti, ordini e discipline e secondo diligenza, prudenza e perizia;
- in ipotesi di accoglimento totale ovvero parziale delle domande oggetto del presente giudizio dichiarare tenuta al pagamento la compagnia assicurativa Controparte_5
(C.F. n. – P.I. n. - REA Milano n. 2530954), in persona del legale
[...] P.IVA_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Vetra, n. 17 – 20123 Milano, in forza degli obblighi
pagina 6 di 13 contrattuali assunti con la stipula del contratto di polizza sopra menzionato;
- con vittoria di spese e competenze difensive oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.02.2023, si costituiva in giudizio la terza chiamata deducendo, avuto Controparte_5 riguardo alla posizione assicurativa, di non essere a conoscenza degli accordi intercorsi tra le parti e formulava, quindi, riserva di eventuali eccezioni sulla garanzia assicurativa.
Dava atto di avere comunicato al proprio assicurato, anteriormente alla sua costituzione in giudizio, la propria disponibilità ad assumere la gestione diretta della lite, sostenendo i relativi costi;
avendo ricevuto la mancata accettazione della predetta proposta, precisava che i costi di difesa del convenuto non avrebbero comunque potuto trovare ristoro dall'Assicuratore.
Sulla domanda attorea aderiva alle difese spiegate dal convenuto . CP_1
In particolare, sosteneva il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale dell'attore e la prescrizione di una eventuale pretesa aquiliana.
Rilevava, inoltre, l'estrema vaghezza del quantum della pretesa avanzata dall'attore oltre all'infondatezza e l'assenza di prova del relativo an.
Evidenziava, altresì, che l'attore aveva omesso di distinguere le diverse posizioni tra i convenuti e di graduare le rispettive responsabilità astrattamente imputabili a ciascuno.
Concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale di Reggio Calabria: In via preliminare 1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, del Sig. nei confronti Controparte_8 del TT. ;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione rispetto a una responsabilità CP_1 extracontrattuale che fosse fatta valere dal Sig. nei confronti del TT. ; In Controparte_8 CP_1 via principale e nel merito 3. Rigettare le domande formulate dal Sig. nei confronti del Controparte_8
TT. , poiché infondate in fatto ed in diritto e poiché comunque non provate;
In via subordinata CP_1
4. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Sig. nei confronti Controparte_8 del TT. , determinare, ai sensi degli Artt. 2055 e 1299 Codice Civile, la ripartizione delle CP_1 responsabilità tra il TT. , il Rag. CP_1 Controparte_3 NT
e e condannare questi tre ultimi, e le eventuali compagnie di
[...] Controparte_4 assicurazione che fossero tenute alla loro manleva, a rifondere ad le somme che questa fosse Controparte_5
pagina 7 di 13 tenuta a versare per effetto del vincolo di solidarietà fra Convenuti in eccesso al grado di colpa e di responsabilità del TT. , fermi in ogni caso i limiti tutti di cui alla Polizza Assicurativa n. CP_1
IFL0004427.020066; In via di ulteriore subordine 5. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attore nei confronti del TT. , fermi in ogni caso i limiti tutti di cui alla Polizza CP_1
Assicurativa n. IFL0004427.020066, determinare, ai sensi degli Artt.2055 e 1299 Codice Civile, la ripartizione delle responsabilità tra i Convenuti in funzione dell'esercizio del diritto di regresso. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.02.2023, si costituivano in giudizio i restanti convenuti, deducendo la mancanza di legittimazione passiva.
Più specificamente, precisavano che , a differenza di , non Parte_1 Controparte_8 aveva segnalato la propria posizione di socio-lavoratore al suo consulente del lavoro, che non poteva in alcun modo essere identificato nel i , né il i CP_2 NT CP_2
Cont Con
o lo risultava che avessero in carico la pratica dal punto di CP_4 CP_3 vista della consulenza del lavoro, attività non rientrante tra i compiti del CED e tenuto conto che gli stessi non erano abilitati ad effettuare l'iscrizione del socio all'INAIL; di conseguenza, affermavano che l'odierna azione doveva essere rivolta al Consulente del Lavoro che era stato ingaggiato dalla società.
Deducevano poi l'insussistenza dell'infortunio sul lavoro in ragione dell'attestazione documentale, contenuta nella certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso, che lo stesso era avvenuto all'interno dell'abitazione privata del . Pt_1
In conclusione, chiedevano: “1) In via pregiudiziale e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in persona del suo lrpt, Controparte_10
CP_1 rag. e in persona del lrpt per i motivi esposti al Controparte_3 Controparte_4 punto 1) del presente atto e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione degli stessi dal presente procedimento;
2) In via subordinata e nel merito – visti i fatti di cui in narrativa - rigettare tutte le richieste avversarie atteso che
l'infortunio per cui si richiede il risarcimento non è avvenuto sul luogo di lavoro ma in ambiente familiare. 3) In via istruttoria si chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa punti 1) e 2) intendersi qui riportati e trascritti preceduti dalla locuzione “Vero che” con i testi e Controparte_8 Tes_1
pagina 8 di 13 Riservata ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria. Con vittoria di spese ed Tes_2 onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con la prima memoria istruttoria, l'attore contestava le difese di tutti i convenuti, ripartendo paritariamente la responsabilità tra gli stessi.
Con la seconda memoria istruttoria, il evidenziava che l'attore neppure con la prima CP_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. aveva provveduto a delimitare il petitum e la causa petendi del giudizio, oltre a non aver preso specifica posizione avuto riguardo alle difese spiegate nell'atto di costituzione in giudizio.
Ribadiva che i doveri e le obbligazioni del professionista dovevano essere parametrati all'oggetto del mandato conferito dal cliente, corrispondente, nel caso di specie, alla sola gestione ordinaria dei lavoratori subordinati della società, mentre i soci amministratori lavoratori rientravano nella categoria dei lavoratori autonomi. Tale mandato era stato, inoltre, conferito in data posteriore al riferito incidente sul lavoro.
Poneva in evidenza, altresì, che nessun contratto di prestazione d'opera professionale era stato stipulato tra il dott. e la e che nessuna relazione contrattuale di tipo CP_1 CP_7 qualificato si era mai instaurata tra di lui e l'attore.
All'udienza del 10.01.2024, il Giudice - ritenuto di rigettare la formulata richiesta di ctu in quanto avente carattere esplorativo tenuto conto della carenza della documentazione sanitaria;
reputata ininfluente ai fini del decidere la prova orale richiesta - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 02.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In comparsa conclusionale, l'attore chiedeva: “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda tenuto conto delle prove documentali in atti e delle condotte temerarie delle difese si chiede la compensazione delle spese ed onorari di giudizio”.
Nella memoria di replica, il convenuto si opponeva alla richiesta compensazione delle CP_1 spese di lite avanzata dall'attore.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 9 di 13 La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Deve premettersi, anzitutto, che la materia oggetto della presente controversia, per come chiaramente prospettata dall'attore, attiene ad un'ipotesi di responsabilità professionale del professionista/consulente del lavoro discendente dall'espletamento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il cliente;
vale all'uopo rilevare che, come notorio, il professionista deve svolgere la propria prestazione intellettuale nel rispetto del canone di diligenza media professionale esigibile di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta. Ovviamente, grava sul danneggiato, come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dal professionista, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta dello stesso ed il danno. Quanto, in particolare, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. Sez. III, n.
3355/2014).
Tuttavia, nel caso di specie, in primo luogo, occorre precisare che non si comprende in base a quale titolo contrattuale l'attore agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità professionale di soggetti con i quali non ha, invero, mai stipulato alcun contratto d'opera professionale.
Si evidenzia, infatti, che i mandati professionali che sono stati stipulati con gli odierni convenuti hanno visto quale controparte sempre e solo la società CP_7 Controparte_8
” e non la persona fisica , odierno attore.
[...] Parte_1
Pertanto, non si comprende come si possa agire in giudizio per far valere una responsabilità contrattuale senza che tra le parti in causa sia mai stato stipulato un contratto d'opera professionale.
Più precisamente, la circostanza in base alla quale i rapporti professionali siano intervenuti tra gli odierni convenuti e la società , oltre a non CP_7 Controparte_8 essere contestata da nessuna delle parti in giudizio, neppure dall'attore, risulta essere documentalmente provata dal conferimento di incarico professionale stipulato con il dott.
pagina 10 di 13 in data 25.05.2012 (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta ) e CP_1 CP_1 dall'intestazione della fattura emessa dal professionista dott. (cfr. all. 6 atto di CP_1 citazione), ove figura sempre e solo la società di cui il era amministratore, sicchè è Pt_1 sempre e solo stata la società la controparte contrattuale degli odierni convenuti.
Le obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale, evidentemente, pongono determinati obblighi in capo ai professionisti incaricati nei confronti della parte contrattuale che gli ha conferito il mandato professionale;
di talché, solo il soggetto contraente ha titolarità per far valere l'inadempimento del predetto contratto da parte del professionista.
Da ciò discende il difetto di legittimazione ad agire sostanziale dell'attore.
In più, va evidenziato che l'attore ha articolato la domanda in maniera estremamente generica, difettando totalmente la compiuta allegazione del pregiudizio subito.
Infatti, dagli scritti difensivi attorei è possibile desumere unicamente una richiesta risarcitoria pari ad € 250.000,00 senza che la stessa sia stata in alcun modo corroborata dall'allegazione del tipo di pregiudizio subito, dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione della predetta somma ovvero del nesso causale sussistente tra le asserite condotte omissive dei professionisti convenuti (anche queste non puntualmente individuate) e il presunto danno subito.
In sostanza, l'attore non ha allegato compiutamente il danno subito, avendo unicamente allegato il generico mancato godimento di un risarcimento del danno che sarebbe stato erogato dall'INAIL per l'incidente sul lavoro occorsogli.
Sul punto, vale la pena di evidenziare che la stessa storicità dell'incidente sul lavoro per cui è causa e cui è connesso il risarcimento è contraddetta dalla documentazione presente in atti:
l'unico documento prodotto è il verbale di accettazione presso il P.S. dell'A.O. “B-M-M” (cfr. all. 9 comparsa di costituzione ), da cui si desume quale anamnesi del paziente una CP_1 caduta “accidentale in casa cadendo dal tetto”.
Orbene, è circostanza nota la valenza probatoria di una certificazione medica non specificamente impugnata mediante querela di falso (cfr. Cass. civ., sez. 6, n. 27288/2022: “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle
pagina 11 di 13 dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”).
Da ultimo, si osserva che è a dir poco scarna la documentazione prodotta a sostegno della domanda, essendo costituita unicamente da una ctp estremamente stringata e comunque priva di valore probatorio avendo mera valenza di allegazione difensiva e dal verbale dell' da CP_9 cui è possibile solo desumere l'esistenza di un'invalidità. Null'altro è stato prodotto.
Dunque, il pregiudizio, oltre ad essere stato allegato genericamente, è altresì non provato.
In conclusione, la domanda formulata da parte attrice va rigettata sia in quanto l'attore è privo di legittimazione ad agire sia in quanto comunque la domanda come formulata è generica e non provata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto deve essere Parte_1 condannato a rifondere in favore di NT
, in persona dell'amministratore ,
[...] NT Controparte_3
e , in persona dell'amministratore in
[...] Controparte_4 CP_4 solido tra loro, la somma di € 4,217,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, per compenso, liquidata ex DM 55/2014, secondo il valore della controversia ed i minimi tariffari
(esclusa la fase istruttoria non svoltasi, anche considerato che non sono state depositate memorie istruttorie dai predetti convenuti), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Francesco Incognito ed € 7.052,00 in favore di , oltre IVA, CPA e spese CP_1 forfettarie al 15%, per compenso, liquidati ex DM 55/2014, secondo il valore della controversia ed i minimi tariffari, stante l'esiguità dell'attività processuale svolta e la non complessità delle questioni giuridiche trattate nonché € 799,93 per spese vive (marche da bollo e spese di notifica), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Valentina Privitera.
Parte attrice deve altresì rifondere le spese di lite sostenute dalla terza chiamata (considerato che la sua evocazione in giudizio non è risultata arbitraria ed è dipesa dalla domanda attorea connessa ad una forma di responsabilità coperta dalla garanzia assicurativa offerta dalla pagina 12 di 13 compagnia), da liquidarsi per le stesse ragioni di cui sopra nella misura di € 7.052,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna a rifondere le spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in € 7.052,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, per
[...] compenso ed in € 799,93 per spese vive, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Valentina Privitera;
3. condanna l'attore a rifondere le spese di lite in favore di NT
, in persona dell'amministratore ,
[...] NT Controparte_3
e in persona dell'amministratore in
[...] Controparte_4 CP_4 solido tra loro, liquidate in € 4,217,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, per compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Incognito;
4. condanna a rifondere le spese di lite alla terza chiamata Parte_1 [...]
, in persona del Procuratore Speciale Dr. Controparte_5
liquidate in € 7.052,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, per CP_6 compenso.
Così deciso in Reggio Calabria il 25.03.2025
Il Giudice
TT.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
pagina 13 di 13
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 861 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del 02/10/2024 e decisa, alla scadenza dei termini ex art. 281 quinquies, c. 1, c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Parte_1 C.F._1
D. Romeo n. 2/B – Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Fabio Iannò, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione
- Attore CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Villa CP_1 C.F._2
Aurora n.7 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Valentina Privitera, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuto
(P.IVA ), in NT P.IVA_1 persona dell'amministratore , (C.F. NT Controparte_3
), (P.IVA , in persona C.F._3 Controparte_4 P.IVA_2 dell'amministratore tutti elettivamente domiciliati in via Via Reggio Campi 2° CP_4 tr. Dir. Giunta nr. 41 – Reggio Calabria, presso lo studio dell'Avv. Francesco Incognito, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- Convenuti
pagina 1 di 13 (P.IVA Controparte_5
n. , in persona del Procuratore Speciale Dr. elettivamente P.IVA_3 CP_6 domiciliata in via G. Carducci n.11– Milano, presso lo studio degli avv.ti Silvia Gussetti e
Giovanna Ghielmetti, che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
- Terza chiamata
OGGETTO: Azione di risarcimento del danno da responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da verbali di causa.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione, notificato il 16.03.2022, adiva l'intestato Tribunale al Parte_1 fine di sentire dichiarare la responsabilità professionale dei convenuti ex artt. 2230 e 1176 c.c.
e di ottenerne la condanna, in solido tra loro, al risarcimento della complessiva somma di €
250.000,00, oltre accessori ed interessi legali per tutti i danni da lui patiti, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
A sostegno della propria domanda esponeva che, sin dal 13.12.1996, era socio amministratore della società . Controparte_7
Affermava che dal 1997 al 2012 la contabilità fiscale/del lavoro della predetta società era stata affidata all'impresa “ ”, nella persona NT dell'amministratore , che era solita avvalersi anche dell'operato del Rag. NT
. Controparte_3
Dall'anno 2012 all'anno 2018 la contabilità aziendale della predetta società era stata affidata all'impresa “ ”, nella persona dell'amministratore Controparte_4 CP_4
Poneva in evidenza che la contabilità della propria società era stata affidata sempre allo stesso studio fiscale, nonostante la variazione di società, e che tale circostanza risultava provata documentalmente dalle fatture di pagamento da loro emesse e dalle dichiarazioni dei redditi da loro presentate.
pagina 2 di 13 Inoltre, dal 2012 fino ad oggi la si era avvalsa Controparte_8 della collaborazione del dott. quale consulente del lavoro, come risultava dalle CP_1 fatture di pagamento del predetto professionista.
In data 28.05.2012, l'attore aveva subito un grave infortunio sul lavoro presso il fabbricato di proprietà della , ubicato in via San Filippo Neri di Villa CP_7 Controparte_8
San Giovanni.
Più specificamente, precisava che durante i lavori di manutenzione della grondaia facente parte della copertura del tetto, a causa di un distacco di una parte della stessa, era scivolato dal tetto ed era caduto rovinosamente all'interno del terrazzo del fabbricato. A seguito di tale sinistro aveva riportato gravi lesioni con esiti invalidanti (calcolati in misura pari al 55%), subendo circa 910 giorni di malattia e diversi interventi chirurgici.
Successivamente al sinistro, il aveva appreso che, nonostante fosse un socio- Pt_1 lavoratore, non era stato iscritto all'Inail per come previsto e disciplinato dall'art. 1 DPR
114/1965. Questa grave inadempienza da parte delle imprese di consulenza fiscale, regolarmente retribuite, aveva causato un'iscrizione con efficacia retroattiva effettuata dalla società nell'interesse di , con conseguente pagamento di CP_7 Parte_1 sanzioni ed interessi, ma soprattutto con grave perdita economica inerente l'infortunio patito, tenuto conto della mancata denunzia all'Inail che aveva impedito allo stesso di percepire tutti gli emolumenti spettanti nonchè il rimborso delle ingenti spese sostenute durante il periodo di malattia e durante i successivi anni.
Deduceva che i consulenti della ditta in questione, avrebbero dovuto fornire con tempestività le informazioni richieste in ossequio ai doveri di diligenza professionale derivanti dall'incarico conferito ai sensi dell'art. 2230 e ss. e della clausola generale di cui all'art. 1176 c.c..
Concludeva, quindi, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria, istanza, deduzione e difesa, 1) accertare e dichiarare l'inadempimento ex art. 2230 e seguenti
c.c. con palese violazione della clausola generale ex art. 1176 c.c. commessa da parte di tutti i convenuti in solido a seguito degli incarichi ricevuti;
2) dichiarare e ritenere i convenuti responsabili in solido di danni tutti patiti dall'istante e, conseguentemente condannarli al pagamento della somma complessiva si € 250.000,00 per
pagina 3 di 13 tutte le causali di cui in espositiva oltre accessori ed interessi legali, ovvero della diversa somma che sarà determinata in corso di causa. 3) condannare, i convenuti alle spese e competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che dichiara di aver anticipato le prime di non aver riscosso i secondi”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 25.06.2022, si costituiva in giudizio
, eccependo, in primo luogo, la carenza di contenuti descrittivi e di allegazioni CP_1 probatorie attoree, unitamente alla superficialità di esposizione della causa petendi e del petitum processuale.
Forniva una differente ricostruzione dei fatti per cui è causa, specificando di avere stipulato con la “ ” un contratto di conferimento di incarico Controparte_8 professionale per la gestione dei servizi di consulenza del lavoro, avente ad oggetto esclusivamente la gestione ordinaria del personale dipendente della società che, al momento della conclusione dell'accordo negoziale, era costituito da n. 25 unità.
Poneva, altresì, in evidenza che il contratto di prestazione d'opera professionale era stato stipulato in data successiva al 25.05.2012, anche se nello stesso era stata riportata, per mero refuso, quale data il 25.05.2012, e che tale ultima circostanza risultava essere confermata dalla pag. 1 del contratto, penultimo capoverso, laddove si era fatta menzione di atti formati successivamente alla predetta data.
Specificava che l'esecuzione delle proprie prestazioni di consulenza del lavoro aveva preso avvio con la redazione e con il successivo inoltro a mezzo mail – avvenuto il 06.06.2012 – Cont delle buste paga relative al mese di maggio 2012 dei lavoratori subordinati della
[...]
”. Controparte_8
Negli anni successivi al 2012, il mandato professionale conferito al dalla CP_1 CP_7 [...]
” era proseguito alle medesime condizioni negoziali, fintantoché Controparte_8 nel contratto col professionista non era subentrata l'Amministrazione Giudiziaria cui era stata sottoposta la società. Per questo motivo, eccepiva il difetto della titolarità ad agire in capo all'attore nei propri confronti mediante lo schema della responsabilità ex contractu, tenuto conto che parte attrice non coincideva con la ”. CP_7 Controparte_8
pagina 4 di 13 In ordine alla possibilità di inquadrare la domanda attorea nell'alveo della responsabilità aquiliana, seppure contestando tale eventualità, eccepiva la maturata prescrizione quinquennale della relativa azione.
Eccepiva, inoltre, pur non rinunciando all'eccezione del mancato assolvimento dell'onere della prova da parte dell'attore avuto riguardo alla sussistenza dei requisiti di legge necessari all'iscrizione Inail ovvero alla successiva eccezione di non verificazione del sinistro sul luogo di lavoro ed in occasione dello svolgimento di mansioni e/o attività lavorative, l'assoluto proprio difetto di titolarità dal lato passivo del rapporto processuale e chiedeva, di conseguenza, la propria estromissione dal presente giudizio.
Affermava che nessun inadempimento professionale era a lui contestabile, con particolare riferimento alla mancata iscrizione all'Inail alla data dell'asserito sinistro, tenuto conto che, per come documentalmente provato, il proprio mandato professionale era stato conferito non prima del 31.05.2012 e l'inizio delle rispettive attività professionali era di certo successivo al
29.05.2012, data in cui aveva ricevuto in consegna per la prima volta dalla cliente la documentazione necessaria per l'avvio dell'espletamento del mandato ricevuto.
Precisava che l'attore non era all'epoca dei fatti e neppure attualmente un lavoratore subordinato alle dipendenze della società, per come dimostrato dalle anagrafiche dei lavoratori subordinati e tenuto conto che lo stesso era stato iscritto retroattivamente presso l'Inail, in Cont data 25.07.2012, dal Rag. con la posizione di “soggetto autonomo” della CP_3
[...]
”. Controparte_8
Quanto alla storicità del sinistro descritto da parte attrice, chiariva che lo stesso non si era verificato sul luogo di lavoro, trattandosi, invece, di infortunio domestico, come riportato dallo stesso in sede di accettazione al Pronto Soccorso dell'A.O. “B-M-M” di Reggio Pt_1
Calabria.
Contestava l'omessa allegazione in citazione di una serie di elementi costitutivi della domanda;
più specificamente, affermava l'omessa allegazione: della norma cautelare che sarebbe stata violata dal Professionista;
dell'esatta pretesa prestazione professionale che il avrebbe CP_1 eseguito ovvero non avrebbe eseguito correttamente;
del danno-conseguenza del preteso pagina 5 di 13 inadempimento e del rapporto causale tra il preteso inadempimento ed il danno asseritamente patito;
del titolo contrattuale che avrebbe vincolato il professionista all'attore in un rapporto negoziale di prestazione d'opera; della documentazione sanitaria afferente il riferito sinistro ed il riportato danno per esiti invalidanti pari al 55% oltre ai giorni di malattia;
della modalità di calcolo del quantum risarcitorio richiesto;
degli elementi giuridici tipici integranti la fattispecie del danno, in virtù dei quali l' avrebbe liquidato all'attore una qualsiasi cifra. CP_9
Formulava richiesta di chiamata in causa del terzo “ Controparte_5
” al fine di essere da questa manlevato in caso di condanna.
[...]
Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269
c.p.c. disporre il rinvio dell'udienza fissata per il 07.09.2022, onde consentire al dott. di CP_1 chiamare in causa, a norma dell'art. 106 c.p.c., la compagnia assicurativa
[...]
(C.F. n. – P.I. n. - REA Milano n. Controparte_5 P.IVA_4 P.IVA_3
2530954), in persona le del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Vetra, n. 17 – 20123
Milano, per tutte le ragioni indicate in parte motiva, chiedendone l'autorizzazione alla chiamata in causa, al fine di essere garantito e manlevato nei termini e alle condizioni di polizza, dal pagamento di tutto quanto costui potrebbe essere condannato a corrispondere personalmente, a chiunque ed a qualsiasi titolo, con riferimento a tutti i fatti di causa, avendo pieno vigore la copertura assicurativa derivante dal contratto assicurativo n. IFL0004427.020066 in relazione a tutti i fatti di causa;
in via principale: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva/titolarità dal lato passivo del rapporto processuale oggetto di controversia del dott. , con conseguente estromissione dello stesso dal presente giudizio per le CP_1 ragioni indicate in parte motiva;
- rigettare nel merito ogni richiesta, eccezione, deduzione e difesa avanzata da parte attrice nei confronti del convenuto, per tutte le ragioni indicate in parte motiva, previo accertamento e declaratoria dell'assenza di qualsivoglia tipologia di responsabilità professionale del convenuto in riferimento ai fatti di causa, avendo lo stesso agito nel rispetto di leggi, regolamenti, ordini e discipline e secondo diligenza, prudenza e perizia;
- in ipotesi di accoglimento totale ovvero parziale delle domande oggetto del presente giudizio dichiarare tenuta al pagamento la compagnia assicurativa Controparte_5
(C.F. n. – P.I. n. - REA Milano n. 2530954), in persona del legale
[...] P.IVA_4 P.IVA_3 rappresentante pro-tempore, con sede in Piazza Vetra, n. 17 – 20123 Milano, in forza degli obblighi
pagina 6 di 13 contrattuali assunti con la stipula del contratto di polizza sopra menzionato;
- con vittoria di spese e competenze difensive oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 02.02.2023, si costituiva in giudizio la terza chiamata deducendo, avuto Controparte_5 riguardo alla posizione assicurativa, di non essere a conoscenza degli accordi intercorsi tra le parti e formulava, quindi, riserva di eventuali eccezioni sulla garanzia assicurativa.
Dava atto di avere comunicato al proprio assicurato, anteriormente alla sua costituzione in giudizio, la propria disponibilità ad assumere la gestione diretta della lite, sostenendo i relativi costi;
avendo ricevuto la mancata accettazione della predetta proposta, precisava che i costi di difesa del convenuto non avrebbero comunque potuto trovare ristoro dall'Assicuratore.
Sulla domanda attorea aderiva alle difese spiegate dal convenuto . CP_1
In particolare, sosteneva il difetto di legittimazione attiva sostanziale e processuale dell'attore e la prescrizione di una eventuale pretesa aquiliana.
Rilevava, inoltre, l'estrema vaghezza del quantum della pretesa avanzata dall'attore oltre all'infondatezza e l'assenza di prova del relativo an.
Evidenziava, altresì, che l'attore aveva omesso di distinguere le diverse posizioni tra i convenuti e di graduare le rispettive responsabilità astrattamente imputabili a ciascuno.
Concludeva chiedendo: “Voglia il Tribunale di Reggio Calabria: In via preliminare 1. Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, del Sig. nei confronti Controparte_8 del TT. ;
2. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione rispetto a una responsabilità CP_1 extracontrattuale che fosse fatta valere dal Sig. nei confronti del TT. ; In Controparte_8 CP_1 via principale e nel merito 3. Rigettare le domande formulate dal Sig. nei confronti del Controparte_8
TT. , poiché infondate in fatto ed in diritto e poiché comunque non provate;
In via subordinata CP_1
4. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dal Sig. nei confronti Controparte_8 del TT. , determinare, ai sensi degli Artt. 2055 e 1299 Codice Civile, la ripartizione delle CP_1 responsabilità tra il TT. , il Rag. CP_1 Controparte_3 NT
e e condannare questi tre ultimi, e le eventuali compagnie di
[...] Controparte_4 assicurazione che fossero tenute alla loro manleva, a rifondere ad le somme che questa fosse Controparte_5
pagina 7 di 13 tenuta a versare per effetto del vincolo di solidarietà fra Convenuti in eccesso al grado di colpa e di responsabilità del TT. , fermi in ogni caso i limiti tutti di cui alla Polizza Assicurativa n. CP_1
IFL0004427.020066; In via di ulteriore subordine 5. In caso di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dall'Attore nei confronti del TT. , fermi in ogni caso i limiti tutti di cui alla Polizza CP_1
Assicurativa n. IFL0004427.020066, determinare, ai sensi degli Artt.2055 e 1299 Codice Civile, la ripartizione delle responsabilità tra i Convenuti in funzione dell'esercizio del diritto di regresso. Con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 20.02.2023, si costituivano in giudizio i restanti convenuti, deducendo la mancanza di legittimazione passiva.
Più specificamente, precisavano che , a differenza di , non Parte_1 Controparte_8 aveva segnalato la propria posizione di socio-lavoratore al suo consulente del lavoro, che non poteva in alcun modo essere identificato nel i , né il i CP_2 NT CP_2
Cont Con
o lo risultava che avessero in carico la pratica dal punto di CP_4 CP_3 vista della consulenza del lavoro, attività non rientrante tra i compiti del CED e tenuto conto che gli stessi non erano abilitati ad effettuare l'iscrizione del socio all'INAIL; di conseguenza, affermavano che l'odierna azione doveva essere rivolta al Consulente del Lavoro che era stato ingaggiato dalla società.
Deducevano poi l'insussistenza dell'infortunio sul lavoro in ragione dell'attestazione documentale, contenuta nella certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso, che lo stesso era avvenuto all'interno dell'abitazione privata del . Pt_1
In conclusione, chiedevano: “1) In via pregiudiziale e principale, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti in persona del suo lrpt, Controparte_10
CP_1 rag. e in persona del lrpt per i motivi esposti al Controparte_3 Controparte_4 punto 1) del presente atto e, per l'effetto, ordinarsi l'estromissione degli stessi dal presente procedimento;
2) In via subordinata e nel merito – visti i fatti di cui in narrativa - rigettare tutte le richieste avversarie atteso che
l'infortunio per cui si richiede il risarcimento non è avvenuto sul luogo di lavoro ma in ambiente familiare. 3) In via istruttoria si chiede ammettersi la prova per testi sulle circostanze esposte in narrativa punti 1) e 2) intendersi qui riportati e trascritti preceduti dalla locuzione “Vero che” con i testi e Controparte_8 Tes_1
pagina 8 di 13 Riservata ogni ulteriore produzione e deduzione di merito ed istruttoria. Con vittoria di spese ed Tes_2 onorari del presente procedimento da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
Con la prima memoria istruttoria, l'attore contestava le difese di tutti i convenuti, ripartendo paritariamente la responsabilità tra gli stessi.
Con la seconda memoria istruttoria, il evidenziava che l'attore neppure con la prima CP_1 memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. aveva provveduto a delimitare il petitum e la causa petendi del giudizio, oltre a non aver preso specifica posizione avuto riguardo alle difese spiegate nell'atto di costituzione in giudizio.
Ribadiva che i doveri e le obbligazioni del professionista dovevano essere parametrati all'oggetto del mandato conferito dal cliente, corrispondente, nel caso di specie, alla sola gestione ordinaria dei lavoratori subordinati della società, mentre i soci amministratori lavoratori rientravano nella categoria dei lavoratori autonomi. Tale mandato era stato, inoltre, conferito in data posteriore al riferito incidente sul lavoro.
Poneva in evidenza, altresì, che nessun contratto di prestazione d'opera professionale era stato stipulato tra il dott. e la e che nessuna relazione contrattuale di tipo CP_1 CP_7 qualificato si era mai instaurata tra di lui e l'attore.
All'udienza del 10.01.2024, il Giudice - ritenuto di rigettare la formulata richiesta di ctu in quanto avente carattere esplorativo tenuto conto della carenza della documentazione sanitaria;
reputata ininfluente ai fini del decidere la prova orale richiesta - rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 02.10.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
In comparsa conclusionale, l'attore chiedeva: “nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda tenuto conto delle prove documentali in atti e delle condotte temerarie delle difese si chiede la compensazione delle spese ed onorari di giudizio”.
Nella memoria di replica, il convenuto si opponeva alla richiesta compensazione delle CP_1 spese di lite avanzata dall'attore.
RITENUTO IN DIRITTO
pagina 9 di 13 La domanda attorea è infondata e va rigettata.
Deve premettersi, anzitutto, che la materia oggetto della presente controversia, per come chiaramente prospettata dall'attore, attiene ad un'ipotesi di responsabilità professionale del professionista/consulente del lavoro discendente dall'espletamento di un contratto di prestazione d'opera intellettuale stipulato con il cliente;
vale all'uopo rilevare che, come notorio, il professionista deve svolgere la propria prestazione intellettuale nel rispetto del canone di diligenza media professionale esigibile di cui all'art. 1176 co. 2 c.c., avuto riguardo al tipo di attività in concreto svolta. Ovviamente, grava sul danneggiato, come in qualsiasi azione contrattuale di risarcimento danni, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'errore commesso dal professionista, il danno patito ed il nesso di causalità tra la condotta dello stesso ed il danno. Quanto, in particolare, al danno risarcibile, grava sull'attore l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare dei danni subiti come diretta conseguenza dell'inadempimento contrattuale colpevole del professionista (cfr. Cass. Sez. III, n.
3355/2014).
Tuttavia, nel caso di specie, in primo luogo, occorre precisare che non si comprende in base a quale titolo contrattuale l'attore agisca in giudizio al fine di far valere la responsabilità professionale di soggetti con i quali non ha, invero, mai stipulato alcun contratto d'opera professionale.
Si evidenzia, infatti, che i mandati professionali che sono stati stipulati con gli odierni convenuti hanno visto quale controparte sempre e solo la società CP_7 Controparte_8
” e non la persona fisica , odierno attore.
[...] Parte_1
Pertanto, non si comprende come si possa agire in giudizio per far valere una responsabilità contrattuale senza che tra le parti in causa sia mai stato stipulato un contratto d'opera professionale.
Più precisamente, la circostanza in base alla quale i rapporti professionali siano intervenuti tra gli odierni convenuti e la società , oltre a non CP_7 Controparte_8 essere contestata da nessuna delle parti in giudizio, neppure dall'attore, risulta essere documentalmente provata dal conferimento di incarico professionale stipulato con il dott.
pagina 10 di 13 in data 25.05.2012 (cfr. all. 2 comparsa di costituzione e risposta ) e CP_1 CP_1 dall'intestazione della fattura emessa dal professionista dott. (cfr. all. 6 atto di CP_1 citazione), ove figura sempre e solo la società di cui il era amministratore, sicchè è Pt_1 sempre e solo stata la società la controparte contrattuale degli odierni convenuti.
Le obbligazioni nascenti dal contratto d'opera professionale, evidentemente, pongono determinati obblighi in capo ai professionisti incaricati nei confronti della parte contrattuale che gli ha conferito il mandato professionale;
di talché, solo il soggetto contraente ha titolarità per far valere l'inadempimento del predetto contratto da parte del professionista.
Da ciò discende il difetto di legittimazione ad agire sostanziale dell'attore.
In più, va evidenziato che l'attore ha articolato la domanda in maniera estremamente generica, difettando totalmente la compiuta allegazione del pregiudizio subito.
Infatti, dagli scritti difensivi attorei è possibile desumere unicamente una richiesta risarcitoria pari ad € 250.000,00 senza che la stessa sia stata in alcun modo corroborata dall'allegazione del tipo di pregiudizio subito, dei criteri di calcolo utilizzati per la quantificazione della predetta somma ovvero del nesso causale sussistente tra le asserite condotte omissive dei professionisti convenuti (anche queste non puntualmente individuate) e il presunto danno subito.
In sostanza, l'attore non ha allegato compiutamente il danno subito, avendo unicamente allegato il generico mancato godimento di un risarcimento del danno che sarebbe stato erogato dall'INAIL per l'incidente sul lavoro occorsogli.
Sul punto, vale la pena di evidenziare che la stessa storicità dell'incidente sul lavoro per cui è causa e cui è connesso il risarcimento è contraddetta dalla documentazione presente in atti:
l'unico documento prodotto è il verbale di accettazione presso il P.S. dell'A.O. “B-M-M” (cfr. all. 9 comparsa di costituzione ), da cui si desume quale anamnesi del paziente una CP_1 caduta “accidentale in casa cadendo dal tetto”.
Orbene, è circostanza nota la valenza probatoria di una certificazione medica non specificamente impugnata mediante querela di falso (cfr. Cass. civ., sez. 6, n. 27288/2022: “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle
pagina 11 di 13 dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse”).
Da ultimo, si osserva che è a dir poco scarna la documentazione prodotta a sostegno della domanda, essendo costituita unicamente da una ctp estremamente stringata e comunque priva di valore probatorio avendo mera valenza di allegazione difensiva e dal verbale dell' da CP_9 cui è possibile solo desumere l'esistenza di un'invalidità. Null'altro è stato prodotto.
Dunque, il pregiudizio, oltre ad essere stato allegato genericamente, è altresì non provato.
In conclusione, la domanda formulata da parte attrice va rigettata sia in quanto l'attore è privo di legittimazione ad agire sia in quanto comunque la domanda come formulata è generica e non provata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e pertanto deve essere Parte_1 condannato a rifondere in favore di NT
, in persona dell'amministratore ,
[...] NT Controparte_3
e , in persona dell'amministratore in
[...] Controparte_4 CP_4 solido tra loro, la somma di € 4,217,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, per compenso, liquidata ex DM 55/2014, secondo il valore della controversia ed i minimi tariffari
(esclusa la fase istruttoria non svoltasi, anche considerato che non sono state depositate memorie istruttorie dai predetti convenuti), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Francesco Incognito ed € 7.052,00 in favore di , oltre IVA, CPA e spese CP_1 forfettarie al 15%, per compenso, liquidati ex DM 55/2014, secondo il valore della controversia ed i minimi tariffari, stante l'esiguità dell'attività processuale svolta e la non complessità delle questioni giuridiche trattate nonché € 799,93 per spese vive (marche da bollo e spese di notifica), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Valentina Privitera.
Parte attrice deve altresì rifondere le spese di lite sostenute dalla terza chiamata (considerato che la sua evocazione in giudizio non è risultata arbitraria ed è dipesa dalla domanda attorea connessa ad una forma di responsabilità coperta dalla garanzia assicurativa offerta dalla pagina 12 di 13 compagnia), da liquidarsi per le stesse ragioni di cui sopra nella misura di € 7.052,00, oltre iva, cpa e rimborso forfettario al 15%.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elena Manuela Aurora Luppino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda attorea;
2. condanna a rifondere le spese processuali in favore di Parte_1 CP_1
, liquidate in € 7.052,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, per
[...] compenso ed in € 799,93 per spese vive, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv.
Valentina Privitera;
3. condanna l'attore a rifondere le spese di lite in favore di NT
, in persona dell'amministratore ,
[...] NT Controparte_3
e in persona dell'amministratore in
[...] Controparte_4 CP_4 solido tra loro, liquidate in € 4,217,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, per compenso, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Francesco Incognito;
4. condanna a rifondere le spese di lite alla terza chiamata Parte_1 [...]
, in persona del Procuratore Speciale Dr. Controparte_5
liquidate in € 7.052,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, per CP_6 compenso.
Così deciso in Reggio Calabria il 25.03.2025
Il Giudice
TT.ssa Elena Manuela Aurora Luppino
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