TRIB
Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 13/03/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr.Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2141/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Palumbo, giusto mandato Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Allevato, giusto mandato Controparte_1 in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.12.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. 1002/2023, depositata il 4.6.2023, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e e, Parte_1 Controparte_1 contestualmente, rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la decisione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Per quanto attiene all'affidamento, ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Al riguardo, assumono innanzitutto rilievo le dichiarazioni rese dalle minori in sede di ascolto giudiziale - elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse
(cfr., tra le altre, Cass. 6455/24) - da cui si ricavano aspetti di inidoneità educativa del Pt_1
e di scarsa capacità di prestare attenzione alle esigenze ed ai desideri delle minori.
Dall'ascolto è in particolare emersa la sostanziale assenza della figura genitoriale paterna dalla vita delle figlie, in ragione della distanza geografica che li separa da quasi un decennio, non adeguatamente colmata da una vicinanza quanto meno affettiva da parte dell'odierno ricorrente, incapace di sostenere moralmente le minori, in specie in un periodo delicato quale quello pre adolescenziale ed adolescenziale, dalle stesse attraversato al momento della crisi coniugale.
Lo sfilacciamento del rapporto tra il e ed è stato descritto in Pt_1 Per_1 CP_2
termini sostanzialmente sovrapponibili da entrambe le figlie.
In particolare, ha descritto un peggioramento della relazione all'udienza del Per_1
14.2.2024, quando ha evidenziato una discontinuità dei contatti anche telefonici tra i due e
(“Dall'ultima volta che sono stata sentita le cose sono un po' peggiorate, perché mio padre è stato male e non si è fatto sentire per sedici giorni, nonostante io l'abbia cercato. So che deve essere stata una cosa piuttosto seria perché non si è sentito neanche con l'avvocato. Con mia OR non si sentono da un mese e mezzo perché lei non lo cerca e lui non fa alcuno sforzo con lei.) Ha, ancora, esplicitato insoddisfazione per la qualità dell'interesse manifestato dal padre e del tempo garantitole (“Mi aspettavo che facesse un po' di più per noi figlie, invece non si occupa di noi. Lo vedo solo d'estate, e lo sento a volte ogni giorno ed a volte sparisce. Io non potrei andare a vivere con lui, visto che non ho un grande rapporto, non lo conosco così bene ed ho sempre vissuto con mia madre.” .. “Mio padre negli anni è andato peggiorando, ha alti e bassi di umore, ma diventa sempre più anaffettivo. Mio padre aveva promesso per Natale di cercare di migliorare il dialogo con mia madre, ma in realtà poi non lo ha fatto, tranne un tentativo iniziale. I due, infatti, non parlano proprio.” Ha, quindi, evidenziato lo stato di prostrazione cagionatole quando la famiglia non si è riunita in Svizzera “Quando mia madre aveva deciso di andare in Svizzera a raggiungerlo io ero felice, era il mio sogno, volevo vivere lì con loro, ma poi lui ha detto di no, e per molto tempo non volevo più sentirlo perché aveva distrutto il mio sogno. Io ora non vorrei stare lì senza mia madre ora”.
Anche ha descritto una relazione genitoriale profondamente deficitaria (“con CP_2 mio padre non ho un grande rapporto, lo sento solo se mi chiama lui e gli scrivo solo quando mi serve qualcosa. Non ci sentiamo da un mese e mezzo, l'ultimo messaggio è stato Buon Natale. Io non ci tengo molto al Capodanno e quindi non gli ho fatto gli auguri di buon anno, ma non so se lui festeggia o meno io non lo conosco molto bene. Mio padre è andato via quando avevo quattro anni e mia OR sei quindi non ho mai avuto un grande rapporto”. Ha, confermato, quindi, di vedere il padre raramente (“Di solito vedo mio padre d'estate e quando viene qui, che si verifica solo in occasione delle udienze, perché a Natale non è venuto. Mi va bene così.”) e di soffrire per la mancata creazione di una stabile collocazione di tutta la famiglia in Svizzera (“Io e mia OR volevamo andare a vivere in Svizzera, era il nostro sogno perché è un posto bellissimo, ma solo se ci fosse stata nostra madre. Io ci sono rimasta meno male di mia OR, ma vorrei studiare lì all'università”).
E' evidente, quindi, che la scelta di collocare la sede prevalente dell'attività professionale del ricorrente non possa essere valutata da questo Collegio in termini giustificativi dell'attuale, carente, dipanarsi della relazione genitoriale del padre con le figlie, atteso che l'allontanamento dalla residenza familiare ha determinato la creazione di una distanza affettiva profondissima, fatta di lunghi periodi di totale vuoto comunicativo e scambio di informazioni tra gli stessi, ed è stata, quindi, percepita da parte delle minori come manifestazione di disinteresse della figura paterna, divenuto estraneo.
Viene poi in rilievo, ai fini della valutazione delle capacità genitoriali del , la Pt_1 prolungata sottrazione all'obbligo di mantenimento delle figlie, nella misura disposta in sede presidenziale, e l'omessa corresponsione delle spese straordinarie, rivelatrice di indifferenza rispetto ai bisogni materiali delle stesse, peraltro a dispetto della dichiarata volontà di definire bonariamente anche la questione relativa al pagamento degli arretrati dovuti a tale titolo.
Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il ricorrente non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sotto il profilo delle capacità educative, di relazione affettiva, di attenzione ai desideri ed ai bisogni delle minori e che non sia pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella descritta situazione, sarebbe pregiudizievole per gli interessi delle minori.
La condotta deficitaria del , che ha perseverato nel corso del giudizio Pt_1 nell'atteggiamento di distacco e disinteresse verso le figlie, cui deve aggiungersi il contegno processuale tenuto dallo stesso, che ha prospettato soluzioni bonarie, senza dare seguito alle manifestazioni di intento a tal fine rivolte, e neppure è comparso senza adeguata giustificazione all'ultima udienza disposta per tentare una conciliazione, non ha consentito di acquisire elementi utili ad operare una prognosi favorevole circa la disponibilità dello stesso ad impegnarsi seriamente per superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze e i desideri delle minori, da tenere in debita considerazione.
Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo delle minori alla delle cui capacità CP_1 genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali e tenuto conto delle dichiarazioni rese sul punto in sede di ascolto, con collocamento presso la stessa.
Non risultano adeguatamente allegate e, quindi, comprovate, difficoltà burocratiche del genitore collocatario tali da ritenere conforme all'interesse delle minori l'affido esclusivo nella forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), riservando alla madre anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c., atteso che la domanda è stata formulata solo nella comparsa conclusionale dalla resistente, senza alcun riscontro obiettivo.
Nel rispetto dell'autodeterminazione delle minori e tenuto conto dell'età delle stesse, si ritiene, allo stato, opportuno non predisporre un calendario predeterminato di frequentazioni con il padre, rimettendo esclusivamente alla volontà delle stesse la possibilità di incontrarlo (cfr. Cass. 29999/20, in motivazione), quando questo decida di fare rientro in Italia per le festività natalizie e pasquali o per le ferie estive, anche presso il domicilio dello stesso, in Svizzera.
Deve inoltre imporsi al convenuto un contributo per il mantenimento delle minori (artt.
147 e 337 – ter, comma 4, c.c.), da commisurarsi, per un verso, della capacità reddituale del genitore onerato e di quella del genitore beneficiario nonché, per altro verso, delle esigenze di vita dei figli nonché delle autonome risorse reddituali eventualmente ascrivibili a questi ultimi.
Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi
è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024).
Ciò chiarito, occorre considerare, innanzitutto, le presumibili esigenze di vita delle ragazze, correlate alla rispettiva età ed al contesto sociale in cui vivono, nonché tenere conto del fatto che la percepisce uno stipendio di circa 1.500,00 euro al mese e gli CP_1
oneri di accudimento quotidiano gravano in misura pressochè esclusiva sulla stessa, stante la residenza all'estero del , mentre quest'ultimo gode di redditi elevati, pari a circa Pt_1
100,000,00 euro annui, anche se vive tra Svizzera ed Austria, il che induce a ridimensionare, sia pure in termini residuali, le disponibilità del ricorrente, stante il notorio costo della vita particolarmente elevato.
Occorre, altresì, tenere conto del fatto che la è titolare del diritto alla percezione CP_1 dell'assegno unico universale, quale esercente in via esclusiva la responsabilità.
Sulla scorta di tale verifica comparativa, si ritiene di determinare il contributo da porre a carico del genitore non collocatario nella misura complessiva di € 1.500,00 mensili.
Tenuto conto del fatto che sono state allegate spese straordinarie (sulla scorta delle linee guida elaborate dal CNF) di particolare entità, correlate alle attività di studio – presso scuole private - e sportive delle minori, il ricorrente dovrà inoltre partecipare alle spese straordinarie nella misura del 70%, tenuto conto della consistente disparità economica tra i due genitori, mentre la resistente dovrà contribuire per il restante 30%. Venendo all'ulteriore domanda articolata dalla deve chiarirsi che l'art. 156, CP_1
comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Ciò che rileva, per la determinazione dell'assegno in questione, è l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione.
Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita, a volte particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
9915 del 24/04/2007; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022).
Ovviamente, una volta accertata l'esistenza di disponibilità economiche in capo al coniuge che chiede l'assegno di mantenimento, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, spetta a quest'ultimo allegare e dimostrare che i redditi che riesce a percepire non sono adeguati al tenore di vita matrimoniale (cfr. Cass., Ordinanza n. 20866 del
21/07/2021; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1691 del 17/02/1987).
Ed ancora, come chiarito dalla Suprema Corte, "La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio."(Cass. 12196/2017, conf. Cass. 16189/2019; Cass.
4327/2022).
Il giudice deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A questo fine il giudice, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.
Deve ritenersi pacifico, in quanto circostanza non contestata, che il abbia consentito di Pt_1
acquisire alla coniuge un tenore di vita più che dignitoso nel corso dell'unione matrimoniale.
A ciò si aggiunga che nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha esposto di aver deciso di allontanarsi dall'Italia ed accettare “una proficua proposta di lavoro da un'azienda tedesca, in linea finalmente con le sue personali aspirazioni, occasione alla quale il ricorrente non ha voluto, questa volta, rinunciare anche e soprattutto in prospettiva di un miglioramento del tenore di vita dell'intero nucleo familiare”, sostenendo economicamente la moglie, una volta trasferitosi, con elargizioni di denaro consistenti.
E' parimenti indubitabile che tale menage non sia più sostenibile con le sole risorse economiche della ricorrente, che si è dedicata alle figlie in maniera pressochè esclusiva dal trasferimento all'estero del marito, avvenuto ormai dieci anni orsono, e risulta priva di altre fonti di reddito diverse dallo stipendio mensile.
Ed ancora, deve ritenersi accertato in fatto che il marito, titolare pure di un patrimonio immobiliare, percepisca redditi largamente superiori rispetto a quelli ritratti dall'attività lavorativa della moglie, non titolare di alcun immobile, che svolge la professione di insegnante statale, percependo uno stipendio mensile di circa 1.500,00 euro e corrisponde un canone di locazione di euro 500,00 al mese.
Per tali ragioni, accertata la disparità economica tra le parti nonché l'inadeguatezza di redditi personali della a consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in CP_1 costanza di matrimonio, deve porsi a carico del l'obbligo di versare per il Pt_1
mantenimento del coniuge la somma di euro 500,00 al mese, da rivalutarsi annualmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone l'affido esclusivo delle minori a ed il collocamento prevalente Controparte_1
delle stesse presso la residenza della madre, disciplinando le frequentazioni con il padre nei termini indicati in parte motiva;
- dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente la somma di € 1.500,00 mensili;
- dispone che le dette somme siano rivalutate annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, nella misura del 70%, e della resistente di parteciparvi nella residua misura del 30%;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore di pari ad euro 500,00; Controparte_1
-dispone che le dette somme siano rivalutate annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Andrea Palma
Germana Maffei
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COSENZA
SECONDA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dr.Andrea Palma Presidente dr.ssa Germana Maffei Giudice dr.Antonio Giovanni Provazza Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2141/2022 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Ferdinando Palumbo, giusto mandato Parte_1
in atti
RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Monica Allevato, giusto mandato Controparte_1 in atti;
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 16.12.2024 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con sentenza non definitiva n. 1002/2023, depositata il 4.6.2023, questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi e e, Parte_1 Controparte_1 contestualmente, rimesso la causa sul ruolo istruttorio per la decisione in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti.
Per quanto attiene all'affidamento, ritiene il Tribunale che sussistano le condizioni per derogare al regime ordinario dell'affido condiviso.
Al riguardo, assumono innanzitutto rilievo le dichiarazioni rese dalle minori in sede di ascolto giudiziale - elemento di primaria importanza nella valutazione del suo interesse
(cfr., tra le altre, Cass. 6455/24) - da cui si ricavano aspetti di inidoneità educativa del Pt_1
e di scarsa capacità di prestare attenzione alle esigenze ed ai desideri delle minori.
Dall'ascolto è in particolare emersa la sostanziale assenza della figura genitoriale paterna dalla vita delle figlie, in ragione della distanza geografica che li separa da quasi un decennio, non adeguatamente colmata da una vicinanza quanto meno affettiva da parte dell'odierno ricorrente, incapace di sostenere moralmente le minori, in specie in un periodo delicato quale quello pre adolescenziale ed adolescenziale, dalle stesse attraversato al momento della crisi coniugale.
Lo sfilacciamento del rapporto tra il e ed è stato descritto in Pt_1 Per_1 CP_2
termini sostanzialmente sovrapponibili da entrambe le figlie.
In particolare, ha descritto un peggioramento della relazione all'udienza del Per_1
14.2.2024, quando ha evidenziato una discontinuità dei contatti anche telefonici tra i due e
(“Dall'ultima volta che sono stata sentita le cose sono un po' peggiorate, perché mio padre è stato male e non si è fatto sentire per sedici giorni, nonostante io l'abbia cercato. So che deve essere stata una cosa piuttosto seria perché non si è sentito neanche con l'avvocato. Con mia OR non si sentono da un mese e mezzo perché lei non lo cerca e lui non fa alcuno sforzo con lei.) Ha, ancora, esplicitato insoddisfazione per la qualità dell'interesse manifestato dal padre e del tempo garantitole (“Mi aspettavo che facesse un po' di più per noi figlie, invece non si occupa di noi. Lo vedo solo d'estate, e lo sento a volte ogni giorno ed a volte sparisce. Io non potrei andare a vivere con lui, visto che non ho un grande rapporto, non lo conosco così bene ed ho sempre vissuto con mia madre.” .. “Mio padre negli anni è andato peggiorando, ha alti e bassi di umore, ma diventa sempre più anaffettivo. Mio padre aveva promesso per Natale di cercare di migliorare il dialogo con mia madre, ma in realtà poi non lo ha fatto, tranne un tentativo iniziale. I due, infatti, non parlano proprio.” Ha, quindi, evidenziato lo stato di prostrazione cagionatole quando la famiglia non si è riunita in Svizzera “Quando mia madre aveva deciso di andare in Svizzera a raggiungerlo io ero felice, era il mio sogno, volevo vivere lì con loro, ma poi lui ha detto di no, e per molto tempo non volevo più sentirlo perché aveva distrutto il mio sogno. Io ora non vorrei stare lì senza mia madre ora”.
Anche ha descritto una relazione genitoriale profondamente deficitaria (“con CP_2 mio padre non ho un grande rapporto, lo sento solo se mi chiama lui e gli scrivo solo quando mi serve qualcosa. Non ci sentiamo da un mese e mezzo, l'ultimo messaggio è stato Buon Natale. Io non ci tengo molto al Capodanno e quindi non gli ho fatto gli auguri di buon anno, ma non so se lui festeggia o meno io non lo conosco molto bene. Mio padre è andato via quando avevo quattro anni e mia OR sei quindi non ho mai avuto un grande rapporto”. Ha, confermato, quindi, di vedere il padre raramente (“Di solito vedo mio padre d'estate e quando viene qui, che si verifica solo in occasione delle udienze, perché a Natale non è venuto. Mi va bene così.”) e di soffrire per la mancata creazione di una stabile collocazione di tutta la famiglia in Svizzera (“Io e mia OR volevamo andare a vivere in Svizzera, era il nostro sogno perché è un posto bellissimo, ma solo se ci fosse stata nostra madre. Io ci sono rimasta meno male di mia OR, ma vorrei studiare lì all'università”).
E' evidente, quindi, che la scelta di collocare la sede prevalente dell'attività professionale del ricorrente non possa essere valutata da questo Collegio in termini giustificativi dell'attuale, carente, dipanarsi della relazione genitoriale del padre con le figlie, atteso che l'allontanamento dalla residenza familiare ha determinato la creazione di una distanza affettiva profondissima, fatta di lunghi periodi di totale vuoto comunicativo e scambio di informazioni tra gli stessi, ed è stata, quindi, percepita da parte delle minori come manifestazione di disinteresse della figura paterna, divenuto estraneo.
Viene poi in rilievo, ai fini della valutazione delle capacità genitoriali del , la Pt_1 prolungata sottrazione all'obbligo di mantenimento delle figlie, nella misura disposta in sede presidenziale, e l'omessa corresponsione delle spese straordinarie, rivelatrice di indifferenza rispetto ai bisogni materiali delle stesse, peraltro a dispetto della dichiarata volontà di definire bonariamente anche la questione relativa al pagamento degli arretrati dovuti a tale titolo.
Quanto esposto consente di ritenere che dopo la disgregazione del nucleo familiare il ricorrente non abbia svolto responsabilmente il proprio ruolo genitoriale, essendo risultato carente sotto il profilo delle capacità educative, di relazione affettiva, di attenzione ai desideri ed ai bisogni delle minori e che non sia pertanto in grado di affrontare adeguatamente gli oneri che il regime di affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente;
il che giustifica la deroga al regime ordinario, che, nella descritta situazione, sarebbe pregiudizievole per gli interessi delle minori.
La condotta deficitaria del , che ha perseverato nel corso del giudizio Pt_1 nell'atteggiamento di distacco e disinteresse verso le figlie, cui deve aggiungersi il contegno processuale tenuto dallo stesso, che ha prospettato soluzioni bonarie, senza dare seguito alle manifestazioni di intento a tal fine rivolte, e neppure è comparso senza adeguata giustificazione all'ultima udienza disposta per tentare una conciliazione, non ha consentito di acquisire elementi utili ad operare una prognosi favorevole circa la disponibilità dello stesso ad impegnarsi seriamente per superare le attuali criticità e sintonizzarsi con le esigenze e i desideri delle minori, da tenere in debita considerazione.
Deve pertanto disporsi l'affido esclusivo delle minori alla delle cui capacità CP_1 genitoriali non è dato dubitare sulla scorta delle emergenze processuali e tenuto conto delle dichiarazioni rese sul punto in sede di ascolto, con collocamento presso la stessa.
Non risultano adeguatamente allegate e, quindi, comprovate, difficoltà burocratiche del genitore collocatario tali da ritenere conforme all'interesse delle minori l'affido esclusivo nella forma rafforzata (c.d. affido super esclusivo), riservando alla madre anche “le decisioni di maggiore interesse” ex art. 337 quater, comma 3, c.c., atteso che la domanda è stata formulata solo nella comparsa conclusionale dalla resistente, senza alcun riscontro obiettivo.
Nel rispetto dell'autodeterminazione delle minori e tenuto conto dell'età delle stesse, si ritiene, allo stato, opportuno non predisporre un calendario predeterminato di frequentazioni con il padre, rimettendo esclusivamente alla volontà delle stesse la possibilità di incontrarlo (cfr. Cass. 29999/20, in motivazione), quando questo decida di fare rientro in Italia per le festività natalizie e pasquali o per le ferie estive, anche presso il domicilio dello stesso, in Svizzera.
Deve inoltre imporsi al convenuto un contributo per il mantenimento delle minori (artt.
147 e 337 – ter, comma 4, c.c.), da commisurarsi, per un verso, della capacità reddituale del genitore onerato e di quella del genitore beneficiario nonché, per altro verso, delle esigenze di vita dei figli nonché delle autonome risorse reddituali eventualmente ascrivibili a questi ultimi.
Ancora di recente si è ribadito che il contributo al mantenimento dei figli, che si caratterizza per la sua bidimensionalità, va determinato considerando che, da una parte, vi
è il rapporto tra i genitori ed i figli, informato al principio di uguaglianza, in base al quale tutti i figli - indipendentemente dal fatto che siano nati o meno da genitori coniugati - hanno uguale diritto di essere mantenuti, istruiti, educati e assistiti moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni e, dall'altro, vi è il rapporto interno tra i genitori, governato dal principio di proporzionalità, in base al quale i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti della prole in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la propria capacità di lavoro, professionale o casalingo, tenendo conto dei tempi di permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno (Cass., Sez. 1,
Ordinanza n. 2536 del 26/01/2024).
Ciò chiarito, occorre considerare, innanzitutto, le presumibili esigenze di vita delle ragazze, correlate alla rispettiva età ed al contesto sociale in cui vivono, nonché tenere conto del fatto che la percepisce uno stipendio di circa 1.500,00 euro al mese e gli CP_1
oneri di accudimento quotidiano gravano in misura pressochè esclusiva sulla stessa, stante la residenza all'estero del , mentre quest'ultimo gode di redditi elevati, pari a circa Pt_1
100,000,00 euro annui, anche se vive tra Svizzera ed Austria, il che induce a ridimensionare, sia pure in termini residuali, le disponibilità del ricorrente, stante il notorio costo della vita particolarmente elevato.
Occorre, altresì, tenere conto del fatto che la è titolare del diritto alla percezione CP_1 dell'assegno unico universale, quale esercente in via esclusiva la responsabilità.
Sulla scorta di tale verifica comparativa, si ritiene di determinare il contributo da porre a carico del genitore non collocatario nella misura complessiva di € 1.500,00 mensili.
Tenuto conto del fatto che sono state allegate spese straordinarie (sulla scorta delle linee guida elaborate dal CNF) di particolare entità, correlate alle attività di studio – presso scuole private - e sportive delle minori, il ricorrente dovrà inoltre partecipare alle spese straordinarie nella misura del 70%, tenuto conto della consistente disparità economica tra i due genitori, mentre la resistente dovrà contribuire per il restante 30%. Venendo all'ulteriore domanda articolata dalla deve chiarirsi che l'art. 156, CP_1
comma 1, c.c., dispone che "Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri".
Ciò che rileva, per la determinazione dell'assegno in questione, è l'accertamento del tenore di vita condotto dalle parti quando vivevano insieme, da rapportare alle condizioni reddituali e patrimoniali esistenti al momento della separazione.
Ai fini del compimento di entrambi gli accertamenti (le condizioni economico-patrimoniali durante la convivenza e quelle attuali di entrambi i coniugi) non è sufficiente guardare solo al reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma si deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita, a volte particolarmente agiato e lussuoso (così, tra le tante, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
9915 del 24/04/2007; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 22616 del 19/07/2022).
Ovviamente, una volta accertata l'esistenza di disponibilità economiche in capo al coniuge che chiede l'assegno di mantenimento, in base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, spetta a quest'ultimo allegare e dimostrare che i redditi che riesce a percepire non sono adeguati al tenore di vita matrimoniale (cfr. Cass., Ordinanza n. 20866 del
21/07/2021; v. anche Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1691 del 17/02/1987).
Ed ancora, come chiarito dalla Suprema Corte, "La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio."(Cass. 12196/2017, conf. Cass. 16189/2019; Cass.
4327/2022).
Il giudice deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A questo fine il giudice, non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso.
Deve ritenersi pacifico, in quanto circostanza non contestata, che il abbia consentito di Pt_1
acquisire alla coniuge un tenore di vita più che dignitoso nel corso dell'unione matrimoniale.
A ciò si aggiunga che nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha esposto di aver deciso di allontanarsi dall'Italia ed accettare “una proficua proposta di lavoro da un'azienda tedesca, in linea finalmente con le sue personali aspirazioni, occasione alla quale il ricorrente non ha voluto, questa volta, rinunciare anche e soprattutto in prospettiva di un miglioramento del tenore di vita dell'intero nucleo familiare”, sostenendo economicamente la moglie, una volta trasferitosi, con elargizioni di denaro consistenti.
E' parimenti indubitabile che tale menage non sia più sostenibile con le sole risorse economiche della ricorrente, che si è dedicata alle figlie in maniera pressochè esclusiva dal trasferimento all'estero del marito, avvenuto ormai dieci anni orsono, e risulta priva di altre fonti di reddito diverse dallo stipendio mensile.
Ed ancora, deve ritenersi accertato in fatto che il marito, titolare pure di un patrimonio immobiliare, percepisca redditi largamente superiori rispetto a quelli ritratti dall'attività lavorativa della moglie, non titolare di alcun immobile, che svolge la professione di insegnante statale, percependo uno stipendio mensile di circa 1.500,00 euro e corrisponde un canone di locazione di euro 500,00 al mese.
Per tali ragioni, accertata la disparità economica tra le parti nonché l'inadeguatezza di redditi personali della a consentirle di mantenere il tenore di vita goduto in CP_1 costanza di matrimonio, deve porsi a carico del l'obbligo di versare per il Pt_1
mantenimento del coniuge la somma di euro 500,00 al mese, da rivalutarsi annualmente.
Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva espletata e del tenore delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico
Ministero; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando, così provvede:
-dispone l'affido esclusivo delle minori a ed il collocamento prevalente Controparte_1
delle stesse presso la residenza della madre, disciplinando le frequentazioni con il padre nei termini indicati in parte motiva;
- dispone che il resistente contribuisca al mantenimento delle figlie versando alla ricorrente la somma di € 1.500,00 mensili;
- dispone che le dette somme siano rivalutate annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle figlie, nella misura del 70%, e della resistente di parteciparvi nella residua misura del 30%;
- pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare un assegno di mantenimento in favore di pari ad euro 500,00; Controparte_1
-dispone che le dette somme siano rivalutate annualmente secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai e impiegati elaborati dall'Istituto centrale di statistica;
- condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della resistente, liquidandole in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva.
Così deciso in Cosenza, all'esito della camera di consiglio del 12.3.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Andrea Palma
Germana Maffei