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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 21/05/2025, n. 344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 344 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI Pt_1 P.IVA_1
SILVANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto, in Teramo, C.so S. Giorgio nn.14/16,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARTONE CP_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 10, 64022 GIULIANOVA presso il difensore avv. CARTONE MARCO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc depositato in data del 31.05.2023 la ricorrente adiva l' al Pt_1
fine di vedersi riconosciuta la condizione di invalido civile accertarsi e riconoscersi in suo favore il
“requisito sanitario dell'invalidità civile pari al 100% o, in subordine, l'accertamento dello stato
1 invalidante (invalidità civile) con percentuale dal 74% al 99% nonché perché fossero accertate le condizioni di cui alla L. , art. 3, comma 3 premettendo che nella seduta del 23.03.2023 la Numer_1
7° Commissione Medico Legale per l'Accertamento dell' Handicap ASL-Teramo riconosceva l'interessata “Portatore di Handicap (Comma 1 Art.3) negando quindi ogni beneficio assistenziale .
Si procedeva quindi all'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 935/2023 R.G., e in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla resistente veniva dichiarato inammissibile il ricorso relativamente all'accertamento del requisito sanitario legittimante la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza per la carenza del necessario requisito reddituale, si procedeva con il giuramento del C.T.U. in relazione alla sussistenza dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L.
104/92.
Tale procedimento si concludeva con esito positivo per la ricorrente, in quanto le veniva riconosciuto dal CTU nominato il grado di invalidità sufficiente per il riconoscimento dei benefici relativi allo stato di soggetto portatore di handicap grave dalla data del 16.06.2023.
Dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal CTU l e proponeva ricorso ai sensi del 6° Pt_1
comma art. 445 bis c.p.c. per tutti i motivi esplicitati nella parte espositiva del ricorso contestando le conclusioni raggiunte dall'ausiliare della fase cautelare preventiva poiché non ravvisabili elementi di giudizio tali da richiedere la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella gestione della vita quotidiana della ricorrente in ATP sotto il profilo strettamente sanitario e socio-relazionale non sussistendo i requisiti fondamentali per il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità secondo la normativa di riferimento.
Costituitosi ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma CP_1
delle conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo per tutti i motivi spiegati nella propria comparsa di costituzione.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza tenuta in modalità cartolare previa acquisizione delle note conclusive autorizzate e quelle di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato.
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale, dott.ssa con Persona_1
argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che la resistente non presenta i requisiti sanitari che danno diritto alla prestazione assistenziale di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92 discostandosi completamente dalle conclusioni del primo consulente d'Ufficio.
Ed invero il consulente a seguito di visita diretta ed esame della documentazione fornita ed in
2 atti ha accertato che parte ricorrente è affetta da:
-Endometriosi in esiti di asport.cisti ovarica sx endometriosica;
Sd ansioso depressiva in terapia farmacologica;
Discopatia cervico-dorso-lombare in osteopenia;
Diarrea cronica anamnestica (in assenza di colonscopia).
In particolare la documentazione esaminata dall'ausiliare è stata un certificato psichiatrico rilasciato in data 15.02.2017 presso l'ambulatorio di Psichiatria del P. O. di Giulianova, un successivo
Certificato psichiatrico rilasciato in data 10.02.2023, ed un ulteriore Certificato psichiatrico rilasciato da uno specialista in data 16.02.2024 che certificava “.Stato depressivo in lutto traumatico non risolto. Burn out da caregiver”. Il CTU evidenziava. L'assenza di ricoveri presso reparti di psichiatria e neanche ulteriori controlli psichiatrici.
Rappresenta il CTU nel suo elaborato che “In relazione alla patologia artrosica sono presenti agli atti esami strumentali rappresentati solamente da una Radiografia del rachide cervicale dorsale e lombosacrale effettuata in data 01.06.2017 presso il Centro Diagnostico D'Archivio a Giulianova, che evidenziava Rachide cervicale: ...rettilineizzazione del rachide cervicale per abolizione della fisiologica lordosi. Ridotti in ampiezza, prevalentemente in sede posteriore gli spazi intersomatici nel tratto di colonna compreso tra C3 e C7. . Rx dorsale: Sostanzialmente conservata la fisiologica cifosi dorsale. Spazi intersomatici di ampiezza lievemente ridotta nel tratto distale. Rx lombosacrale: Rigidità del rachide. Ridotto lo spazio intersomatico in L5-S1; MOC (DEXA) lombare e femorale effettuata in data 17.02.2022 presso il Centro Diagnostico D'Archivio che ha evidenziato una iniziale osteopenia”.
Nelle sue conclusioni afferma e riporta che le patologie di cui è affetta la Sig.ra non CP_1
rendono necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, relativamente ad un aspetto sanitario e socio-relazionale.
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU da cui emerge un quadro clinico che non rende raggiunta la prova circa il grado di invalidità minimo e necessario.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso in quanto è emerso che la sig.ra non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della CONDIZIONE CP_1
DI HANDICAP GRAVE ex art.3 comma 3, L. 05.02.1992 n. 104.
In ordine alle spese di lite, atteso l'esito dell'accertamento peritale nella precedente fase che
3 riconosce uno stato invalidante alla resistente, la evidente delicatezza del caso di specie e la ritenuta assenza di alcun comportamento antigiuridico nel promuovere il giudizio di ATP della resistente, inducono il giudicante a ritenere la sussistenza di giusti e gravi motivi per compensare le stesse integralmente tra le parti, compresa la fase di ATP, anche in relazione ai limiti di reddito dichiarati nella relativa fase, con la sola imputazione di spese per la CTU del presente giudizio a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
accoglie il ricorso non presentando la resistente i requisiti per il riconoscimento CP_1
dello stato di portatore di handicap grave;
compensa integralmente le spese di giudizio per le ragioni di cui in parte motiva;
pone a carico della resistente le spese della espletata CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 21 Maggio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario del Lavoro dott. Marco Di Biase, all'udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del 21/05/2025 ha pronunciato ai sensi dell'art. 429 comma 1° c.p.c. la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale pubblicata mediante lettura in udienza
Nella causa promossa da:
(C.F. ), in persona del direttore p.t., con il patrocinio dell'avv. MARIOTTI Pt_1 P.IVA_1
SILVANA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della Sede provinciale dell'Istituto, in Teramo, C.so S. Giorgio nn.14/16,
RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARTONE CP_1 C.F._1
MARCO, elettivamente domiciliato in VIA XXIV MAGGIO 10, 64022 GIULIANOVA presso il difensore avv. CARTONE MARCO
RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione ad ATP.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate.
MOTIVAZIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 445 bis cpc depositato in data del 31.05.2023 la ricorrente adiva l' al Pt_1
fine di vedersi riconosciuta la condizione di invalido civile accertarsi e riconoscersi in suo favore il
“requisito sanitario dell'invalidità civile pari al 100% o, in subordine, l'accertamento dello stato
1 invalidante (invalidità civile) con percentuale dal 74% al 99% nonché perché fossero accertate le condizioni di cui alla L. , art. 3, comma 3 premettendo che nella seduta del 23.03.2023 la Numer_1
7° Commissione Medico Legale per l'Accertamento dell' Handicap ASL-Teramo riconosceva l'interessata “Portatore di Handicap (Comma 1 Art.3) negando quindi ogni beneficio assistenziale .
Si procedeva quindi all'accertamento tecnico preventivo iscritto al n. 935/2023 R.G., e in accoglimento dell'eccezione spiegata dalla resistente veniva dichiarato inammissibile il ricorso relativamente all'accertamento del requisito sanitario legittimante la pensione di inabilità o l'assegno mensile di assistenza per la carenza del necessario requisito reddituale, si procedeva con il giuramento del C.T.U. in relazione alla sussistenza dell'handicap grave ex art. 3 comma 3 L.
104/92.
Tale procedimento si concludeva con esito positivo per la ricorrente, in quanto le veniva riconosciuto dal CTU nominato il grado di invalidità sufficiente per il riconoscimento dei benefici relativi allo stato di soggetto portatore di handicap grave dalla data del 16.06.2023.
Dissentiva dalle conclusioni raggiunte dal CTU l e proponeva ricorso ai sensi del 6° Pt_1
comma art. 445 bis c.p.c. per tutti i motivi esplicitati nella parte espositiva del ricorso contestando le conclusioni raggiunte dall'ausiliare della fase cautelare preventiva poiché non ravvisabili elementi di giudizio tali da richiedere la necessità di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella gestione della vita quotidiana della ricorrente in ATP sotto il profilo strettamente sanitario e socio-relazionale non sussistendo i requisiti fondamentali per il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravità secondo la normativa di riferimento.
Costituitosi ritualmente in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso e la conferma CP_1
delle conclusioni cui era pervenuto il perito in sede di accertamento tecnico preventivo per tutti i motivi spiegati nella propria comparsa di costituzione.
Istruita con rinnovazione della CTU medico legale, la causa è decisa alla presente udienza tenuta in modalità cartolare previa acquisizione delle note conclusive autorizzate e quelle di trattazione scritta depositate entro il termine assegnato.
All'esito dell'accertamento peritale, il ricorso è meritevole di accoglimento.
Ed invero, il CTU nominato da questo Tribunale, dott.ssa con Persona_1
argomentazioni immuni da vizi logici e da apparenti vizi tecnici che questo Giudicante ritiene di non dover censurare, ha accertato che la resistente non presenta i requisiti sanitari che danno diritto alla prestazione assistenziale di cui all'art. 3 c. 3 L. 104/92 discostandosi completamente dalle conclusioni del primo consulente d'Ufficio.
Ed invero il consulente a seguito di visita diretta ed esame della documentazione fornita ed in
2 atti ha accertato che parte ricorrente è affetta da:
-Endometriosi in esiti di asport.cisti ovarica sx endometriosica;
Sd ansioso depressiva in terapia farmacologica;
Discopatia cervico-dorso-lombare in osteopenia;
Diarrea cronica anamnestica (in assenza di colonscopia).
In particolare la documentazione esaminata dall'ausiliare è stata un certificato psichiatrico rilasciato in data 15.02.2017 presso l'ambulatorio di Psichiatria del P. O. di Giulianova, un successivo
Certificato psichiatrico rilasciato in data 10.02.2023, ed un ulteriore Certificato psichiatrico rilasciato da uno specialista in data 16.02.2024 che certificava “.Stato depressivo in lutto traumatico non risolto. Burn out da caregiver”. Il CTU evidenziava. L'assenza di ricoveri presso reparti di psichiatria e neanche ulteriori controlli psichiatrici.
Rappresenta il CTU nel suo elaborato che “In relazione alla patologia artrosica sono presenti agli atti esami strumentali rappresentati solamente da una Radiografia del rachide cervicale dorsale e lombosacrale effettuata in data 01.06.2017 presso il Centro Diagnostico D'Archivio a Giulianova, che evidenziava Rachide cervicale: ...rettilineizzazione del rachide cervicale per abolizione della fisiologica lordosi. Ridotti in ampiezza, prevalentemente in sede posteriore gli spazi intersomatici nel tratto di colonna compreso tra C3 e C7. . Rx dorsale: Sostanzialmente conservata la fisiologica cifosi dorsale. Spazi intersomatici di ampiezza lievemente ridotta nel tratto distale. Rx lombosacrale: Rigidità del rachide. Ridotto lo spazio intersomatico in L5-S1; MOC (DEXA) lombare e femorale effettuata in data 17.02.2022 presso il Centro Diagnostico D'Archivio che ha evidenziato una iniziale osteopenia”.
Nelle sue conclusioni afferma e riporta che le patologie di cui è affetta la Sig.ra non CP_1
rendono necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, relativamente ad un aspetto sanitario e socio-relazionale.
Si rinvia per maggiori dettagli alla relazione scritta depositata dal CTU da cui emerge un quadro clinico che non rende raggiunta la prova circa il grado di invalidità minimo e necessario.
Si tratta come detto di conclusioni condivisibili in quanto fondate su considerazioni medico- legali apprezzabili, coerenti con il metodo scientifico indicato e con l'esame della documentazione clinico-sanitaria versata in atti, acquisita nel contraddittorio fra le parti e sulla scorta dei dati anamnestici raccolti direttamente dalla persona sottoposta all'accertamenti peritale.
Le conclusioni raggiunte impongono pertanto l'accoglimento del ricorso in quanto è emerso che la sig.ra non presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della CONDIZIONE CP_1
DI HANDICAP GRAVE ex art.3 comma 3, L. 05.02.1992 n. 104.
In ordine alle spese di lite, atteso l'esito dell'accertamento peritale nella precedente fase che
3 riconosce uno stato invalidante alla resistente, la evidente delicatezza del caso di specie e la ritenuta assenza di alcun comportamento antigiuridico nel promuovere il giudizio di ATP della resistente, inducono il giudicante a ritenere la sussistenza di giusti e gravi motivi per compensare le stesse integralmente tra le parti, compresa la fase di ATP, anche in relazione ai limiti di reddito dichiarati nella relativa fase, con la sola imputazione di spese per la CTU del presente giudizio a carico della parte resistente.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' nei confronti di , così provvede: Pt_1 CP_1
accoglie il ricorso non presentando la resistente i requisiti per il riconoscimento CP_1
dello stato di portatore di handicap grave;
compensa integralmente le spese di giudizio per le ragioni di cui in parte motiva;
pone a carico della resistente le spese della espletata CTU come liquidate con separato decreto.
Così deciso in Teramo, il 21 Maggio 2025
IL GIUDICE ON.
dott. Marco Di Biase
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