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Sentenza 11 aprile 2024
Sentenza 11 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2024, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 27/2/24) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 164/2021 R.G.L. e vertente
TRA rappresentato difeso dagli avvocati Angelo Parte_1
Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), CodiceFiscale_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
- appellante-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Controparte_1 CodiceFiscale_2
Corica;
-appellato-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi chiedeva l'accertamento della Controparte_1
riliquidazione della pensione cat. con retrodatazione della decorrenza al 1.07.2008, NumeroD_1
anziché dal 1.01.2009, in considerazione della circostanza che tutta la contribuzione necessaria al pensionamento risultava già maturata a quella data, con conseguente condanna dell' al Pt_1
pagamento dei ratei dalla suddetta decorrenza. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento del 6 aprile 2016, con cui l' aveva comunicato il rigetto della domanda, presentata Controparte_2
in data 5.04.2016, volta ad ottenere la ricostituzione della pensione e la variazione della decorrenza, sostenendo che il richiedente non aveva maturato 1820 contributi settimanali.
Si costituiva l' deducendo che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla Pt_1 sussistenza del requisito minimo è di 1.820 settimane di contribuzione effettiva (35 anni) con l'esclusione dei figurativi derivanti da indennità di malattia e disoccupazione ordinaria. Eccepiva che aveva presentato domanda intesa ad ottenere la pensione di anzianità il Controparte_1
27.11.2007, respinta in pari data per insufficienza contributiva e che la successiva domanda di riesame era stata respinta con la precisazione che i contributi relativi all'anno 1996 non erano stati considerati per mancanza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Inoltre, rilevava che il ricorrente avrebbe maturato soltanto 1.819 contributi settimanali al 31.12.2007, avendo ottenuto la regolarizzazione della situazione relativa all'anno 1996, e perfezionato il requisito al 30.06.2008 col versamento di due settimane di versamenti volontari dal 25.05.2008 al 07.06.2008, giusta autorizzazione, ottenendo un nuovo riesame, risolto con la concessione della pensione di anzianità, con decorrenza differita per legge al 01.01.2009. Precisava l' che le settimane utili Pt_1 per il diritto sono 1.821 al 30.06.2008, con conseguente decorrenza della pensione all' 1 gennaio
2009.
Il giudice ha disatteso l'assunto dell' sulla base della seguente motivazione <>.
Avverso la sentenza n. 377/2021 propone appello l' Pt_1
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che << dal prospetto di calcolo dell'anzianità contributiva (all. 2) si evince il possesso di 1821 contributi settimanali già al
31.12.2007, pur senza calcolare la contribuzione volontaria successivamente versata>>
Secondo l' erroneamente il Tribunale avrebbe preso a riferimento il calcolo nella seconda Pt_1
colonna dei contributi utili per la misura e non nella prima riferita ai contributi utili per il diritto.
Ribadisce che il documento 2 (calcolo dell'anzianità contributiva) fotografa una situazione del tutto diversa alla data del 7.6.2008 rispetto a quella evidenziata in sentenza secondo cui proprio da detto documento si evincerebbe il possesso di n.1821 contributi settimanali già al 31.12.2007.
Eccepisce che i contributi presenti e utili per il diritto a quella data sono n.1819 (62 + 731 + 4 +
1022 = 1819) cui si aggiungono n.2 contributi settimanali per versamenti volontari dal 25.5.2008 al 7.6.2008, si giungerebbe solo così al totale di n.1821 contributi settimanali alla data del 30.6.2008 non a quella del 31.12.2007. Secondo l'assunto dell'appellante i contributi utili per il diritto a questa data erano n.1.819 (cioè 62 + 731 + 4 + 1022), e ciò spiegherebbe anche la ragione del versamento volontario dei contributi da parte dell'appellato.
In diritto rappresenta che la finestra di accesso per la pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti che acquisiscono il diritto con un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni entro il primo semestre dell'anno 2008 si apre dal 1° gennaio dell'anno successivo (come chiarito dalla
Circolare n. 60 del 15 maggio 2008, parte seconda, punto 1.1) Rileva che le finestre di accesso per la pensione di anzianità per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c) della suddetta legge n. 243 del 2004 già illustrate con la circolare n. 105 del 2005 e che di seguito di riportano: I lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:
- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo
Conclude per la riforma della sentenza appellata ritenendo corretta la decorrenza dal 01.01.2009, avendo il ricorrente maturato il requisito contributivo utile nel primo semestre del 2008.
Si è costituito l'appellato per difendersi.
La causa è stata decisa con le modalità cartolari in esito alla camera di consiglio del 15/3/24.
Il motivo di appello è fondato.
In effetti, erroneamente il Tribunale ha ritenuto presente la contribuzione (possesso di 1821 contributi settimanali) al 31.12.2007. Diversamente, dalla documentazione versata in atti nel fascicolo di primo grado (doc. 1 e doc.5) si evince che i contributi utili 1.821 si sono perfezionati al 30/6/08 e, pertanto, la decorrenza della pensione andava individuata, come fatto dall' all'1/01/2009 (sulla base dei seguenti Pt_1 requisiti anagrafico 58 anni e contributivo 1820 settimane di anzianità contributiva ).
Come affermato dall' l'originario ricorrente ha ottenuto la regolarizzazione della Pt_1
contribuzione per il 1996 e ha perfezionato il requisito contributivo al 30.06.2008 col versamento di due settimane di versamenti volontari dal 25.05.2008 al 07.06.2008, e per detta ragione ha ottenuto la regolarizzazione e ha in seguito al riesame ha ottenuto la concessione della pensione di anzianità, con decorrenza differita per legge al 01.01.2009, sulla base dei criteri previsti dalla legge.
L'istituto ha rilevato che le settimane utili per il diritto sono n.
1.821 al 30.06.2008, quelle per la misura sono 1.823 e quella per la maggiore anzianità (minimo richiesto 2.040 in alternativa all'età) sono 1.847 (si aggiungono le 26 settimane di disoccupazione escluse per il diritto) e che il calcolo effettuato dal ricorrente è stato ottenuto sommando le 1.823 settimane utilizzate per la misura della pensione che non corrispondono a quelle necessarie per il diritto.
L'assunto è supportato dalla documentazione in atti che prova la presenza del requisito contributivo di n.
1.820 al 31.05.2008 a prescindere dalla contribuzione versata dal 01.06.2008.
In effetti la c.d. finestra di accesso per la pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti che acquisiscono il diritto con un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni entro il primo semestre dell'anno 2008 si apre dal 1° gennaio dell'anno successivo come interpreta la Circolare n. 60 del
15 maggio 2008 richiama dalle parti.
Secondo l'articolo 1, comma 5, lettera a), della n. 247/2007 per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni le decorrenze restano quelle stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c) della suddetta legge n. 243 del 2004 secondo cui i lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:
- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.
Applicando i criteri indicati al caso in esame la pensione è stata liquidata con la giusta decorrenza
01.01.2009 avendo maturato i requisiti entro il primo semestre del 2008. In accoglimento dell'appello, la domanda proposta con il ricorso introduttivo deve dunque essere respinta.
La novità e oggettiva difficoltà della questione inducono a compensare le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro avverso Pt_1 Controparte_1
la sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n.377/2021:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso;
-compensa le spese del doppio grado;
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024.
Il relatore Il Presidente
Dr Ginevra Chinè Dr. Massimo Gullino
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente
2 Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ( scadenza note 27/2/24) viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 164/2021 R.G.L. e vertente
TRA rappresentato difeso dagli avvocati Angelo Parte_1
Labrini, Angela Fazio, Angela Laganà, Dario Cosimo Adornato (C.F. ), CodiceFiscale_1
e Parte_2 Parte_3 Parte_4
- appellante-
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Nadia Controparte_1 CodiceFiscale_2
Corica;
-appellato-
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Giudice del Lavoro di Palmi chiedeva l'accertamento della Controparte_1
riliquidazione della pensione cat. con retrodatazione della decorrenza al 1.07.2008, NumeroD_1
anziché dal 1.01.2009, in considerazione della circostanza che tutta la contribuzione necessaria al pensionamento risultava già maturata a quella data, con conseguente condanna dell' al Pt_1
pagamento dei ratei dalla suddetta decorrenza. Eccepiva l'illegittimità del provvedimento del 6 aprile 2016, con cui l' aveva comunicato il rigetto della domanda, presentata Controparte_2
in data 5.04.2016, volta ad ottenere la ricostituzione della pensione e la variazione della decorrenza, sostenendo che il richiedente non aveva maturato 1820 contributi settimanali.
Si costituiva l' deducendo che il diritto alla pensione di anzianità è subordinato alla Pt_1 sussistenza del requisito minimo è di 1.820 settimane di contribuzione effettiva (35 anni) con l'esclusione dei figurativi derivanti da indennità di malattia e disoccupazione ordinaria. Eccepiva che aveva presentato domanda intesa ad ottenere la pensione di anzianità il Controparte_1
27.11.2007, respinta in pari data per insufficienza contributiva e che la successiva domanda di riesame era stata respinta con la precisazione che i contributi relativi all'anno 1996 non erano stati considerati per mancanza di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli. Inoltre, rilevava che il ricorrente avrebbe maturato soltanto 1.819 contributi settimanali al 31.12.2007, avendo ottenuto la regolarizzazione della situazione relativa all'anno 1996, e perfezionato il requisito al 30.06.2008 col versamento di due settimane di versamenti volontari dal 25.05.2008 al 07.06.2008, giusta autorizzazione, ottenendo un nuovo riesame, risolto con la concessione della pensione di anzianità, con decorrenza differita per legge al 01.01.2009. Precisava l' che le settimane utili Pt_1 per il diritto sono 1.821 al 30.06.2008, con conseguente decorrenza della pensione all' 1 gennaio
2009.
Il giudice ha disatteso l'assunto dell' sulla base della seguente motivazione <
Avverso la sentenza n. 377/2021 propone appello l' Pt_1
Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che << dal prospetto di calcolo dell'anzianità contributiva (all. 2) si evince il possesso di 1821 contributi settimanali già al
31.12.2007, pur senza calcolare la contribuzione volontaria successivamente versata>>
Secondo l' erroneamente il Tribunale avrebbe preso a riferimento il calcolo nella seconda Pt_1
colonna dei contributi utili per la misura e non nella prima riferita ai contributi utili per il diritto.
Ribadisce che il documento 2 (calcolo dell'anzianità contributiva) fotografa una situazione del tutto diversa alla data del 7.6.2008 rispetto a quella evidenziata in sentenza secondo cui proprio da detto documento si evincerebbe il possesso di n.1821 contributi settimanali già al 31.12.2007.
Eccepisce che i contributi presenti e utili per il diritto a quella data sono n.1819 (62 + 731 + 4 +
1022 = 1819) cui si aggiungono n.2 contributi settimanali per versamenti volontari dal 25.5.2008 al 7.6.2008, si giungerebbe solo così al totale di n.1821 contributi settimanali alla data del 30.6.2008 non a quella del 31.12.2007. Secondo l'assunto dell'appellante i contributi utili per il diritto a questa data erano n.1.819 (cioè 62 + 731 + 4 + 1022), e ciò spiegherebbe anche la ragione del versamento volontario dei contributi da parte dell'appellato.
In diritto rappresenta che la finestra di accesso per la pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti che acquisiscono il diritto con un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni entro il primo semestre dell'anno 2008 si apre dal 1° gennaio dell'anno successivo (come chiarito dalla
Circolare n. 60 del 15 maggio 2008, parte seconda, punto 1.1) Rileva che le finestre di accesso per la pensione di anzianità per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni sono le stesse stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c) della suddetta legge n. 243 del 2004 già illustrate con la circolare n. 105 del 2005 e che di seguito di riportano: I lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:
- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo
Conclude per la riforma della sentenza appellata ritenendo corretta la decorrenza dal 01.01.2009, avendo il ricorrente maturato il requisito contributivo utile nel primo semestre del 2008.
Si è costituito l'appellato per difendersi.
La causa è stata decisa con le modalità cartolari in esito alla camera di consiglio del 15/3/24.
Il motivo di appello è fondato.
In effetti, erroneamente il Tribunale ha ritenuto presente la contribuzione (possesso di 1821 contributi settimanali) al 31.12.2007. Diversamente, dalla documentazione versata in atti nel fascicolo di primo grado (doc. 1 e doc.5) si evince che i contributi utili 1.821 si sono perfezionati al 30/6/08 e, pertanto, la decorrenza della pensione andava individuata, come fatto dall' all'1/01/2009 (sulla base dei seguenti Pt_1 requisiti anagrafico 58 anni e contributivo 1820 settimane di anzianità contributiva ).
Come affermato dall' l'originario ricorrente ha ottenuto la regolarizzazione della Pt_1
contribuzione per il 1996 e ha perfezionato il requisito contributivo al 30.06.2008 col versamento di due settimane di versamenti volontari dal 25.05.2008 al 07.06.2008, e per detta ragione ha ottenuto la regolarizzazione e ha in seguito al riesame ha ottenuto la concessione della pensione di anzianità, con decorrenza differita per legge al 01.01.2009, sulla base dei criteri previsti dalla legge.
L'istituto ha rilevato che le settimane utili per il diritto sono n.
1.821 al 30.06.2008, quelle per la misura sono 1.823 e quella per la maggiore anzianità (minimo richiesto 2.040 in alternativa all'età) sono 1.847 (si aggiungono le 26 settimane di disoccupazione escluse per il diritto) e che il calcolo effettuato dal ricorrente è stato ottenuto sommando le 1.823 settimane utilizzate per la misura della pensione che non corrispondono a quelle necessarie per il diritto.
L'assunto è supportato dalla documentazione in atti che prova la presenza del requisito contributivo di n.
1.820 al 31.05.2008 a prescindere dalla contribuzione versata dal 01.06.2008.
In effetti la c.d. finestra di accesso per la pensione di anzianità per i lavoratori dipendenti che acquisiscono il diritto con un'anzianità contributiva inferiore ai 40 anni entro il primo semestre dell'anno 2008 si apre dal 1° gennaio dell'anno successivo come interpreta la Circolare n. 60 del
15 maggio 2008 richiama dalle parti.
Secondo l'articolo 1, comma 5, lettera a), della n. 247/2007 per coloro che acquisiscono il diritto con una anzianità contributiva inferiore ai 40 anni le decorrenze restano quelle stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera c) della suddetta legge n. 243 del 2004 secondo cui i lavoratori dipendenti che conseguono i requisiti richiesti:
- entro il primo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo;
- entro il secondo semestre dell'anno possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dell'anno successivo.
Applicando i criteri indicati al caso in esame la pensione è stata liquidata con la giusta decorrenza
01.01.2009 avendo maturato i requisiti entro il primo semestre del 2008. In accoglimento dell'appello, la domanda proposta con il ricorso introduttivo deve dunque essere respinta.
La novità e oggettiva difficoltà della questione inducono a compensare le spese di entrambi i gradi.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato dall' contro avverso Pt_1 Controparte_1
la sentenza del Giudice del lavoro di Palmi n.377/2021:
-in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originario ricorso;
-compensa le spese del doppio grado;
Così deciso, nella camera di consiglio del 15 marzo 2024.
Il relatore Il Presidente
Dr Ginevra Chinè Dr. Massimo Gullino