Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 25/11/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02612/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01202/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 116, comma 1, cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1202 del 2025, proposto dalla ditta Catanzaro Costruzioni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Rotigliano e Serena Viola, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, Commissione Tecnica Specialistica Autorizzazioni Ambientali Competenza Regionale ex L.r. n. 9/2015, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del diniego opposto per silentium dall'Amministrazione in relazione all'istanza di accesso ai documenti amministrativi formulata dalla società ricorrente, con nota trasmessa a mezzo p.e.c. e a mezzo raccomandata A/R in data 7-8 maggio 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atti di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata, rappresentata dalla difesa erariale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 la dott.ssa LE HA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Catanzaro Costruzioni S.r.l. espone di essere titolare della discarica di rifiuti sita a Siculiana-Montallegro e di essere, inoltre, promotrice di un progetto per la realizzazione di un “ Impianto di smaltimento finale sito nei comuni di Siculiana e Montallegro (AG) – Ampliamento sito I.P.P.C. – Vasca V5 ”, avviato con istanza di valutazione di impatto ambientale, ai fini del rilascio del successivo provvedimento autorizzatorio unico regionale.
L’Autorità Ambientale ha istruito il relativo procedimento e, nelle more dell’adozione del parere istruttorio conclusivo, il Dipartimento Regionale dell’Ambiente, in data 13.01.2025, ha convocato la proponente per una audizione dinanzi la Commissione Tecnica Specialistica. L’audizione si è svolta in modalità da remoto mediante piattaforma telematica Skipe in data 20.01.2025, ed è stata registrata dal componente della C.T.S., dott. Domenico Baratta, una volta acquisito il consenso dei presenti.
Il verbale dell’audizione è stato regolarmente trasmesso dall’Assessorato, giusta nota prot. ARTA prot. n. 3462 del 21.01.2025, ma ad esso non è stato allegato il file audio dell’audizione medesima. In data 04.03.2025 parte ricorrente ha quindi chiesto all’Assessorato Territorio e Ambiente ed al Presidente della CTS l’ostensione del citato file audio, atteso che nel corso dell’audizione del 20 gennaio 2025 sarebbero state anticipate le ragioni di un possibile diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
La suddetta richiesta veniva riscontrata dal Dipartimento Ambiente, con nota prot. n. 15865 del 17.3.2025, con cui si comunicava che il predetto file “… prodotto di propria iniziativa dalla C.T.S. per esigenze istruttorie, non fa parte della documentazione amministrativa nella disponibilità di questo Dipartimento ”.
Con nota del 7 maggio 2025, la ricorrente reiterava pertanto, a mezzo raccomandata postale, la richiesta di accesso al file in questione alla Commissione Tecnica Specialistica ed all’Assessorato intimato nell’ambito della cui organizzazione va ascritta l’attività istruttoria della CTS.
2. Tale istanza non è stata riscontrata dall’Amministrazione, sicché la ricorrente è insorta contro l’inerzia protratta oltre i termini di legge con il ricorso in epigrafe, notificato il 7 luglio 2025 e depositato il 16 luglio successivo, con cui si chiede la condanna della Commissione Tecnica Specialistica e dell’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana a consentire l’accesso alla documentazione richiesta.
Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio con atto di stile. Con memoria del 22 ottobre 2025, parte ricorrente ha invece insistito per l’accoglimento e all’udienza camerale del 6 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione.
3. Il ricorso è fondato e va accolto.
Va rammentato preliminarmente che, ai fini della sussistenza del presupposto legittimante l'esercizio del diritto di accesso ai documenti della Pubblica Amministrazione, devono esistere:
- un interesse giuridicamente rilevante del richiedente, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma giuridicamente tutelato (non potendo identificarsi col generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento dell'attività amministrativa);
- ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione, fermo restando che l'interesse all’accesso va valutato in astratto, senza che possa essere operato, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o all’ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso stesso (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2007 n. 55).
Il nesso di strumentalità fra l'interesse all’accesso e la sua rilevanza ai fini della proposizione di un eventuale giudizio, inoltre, va inteso in senso ampio, in quanto la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell'interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 7 settembre 2004 n. 5873 e sez. VI, 22 ottobre 2002 n. 5814).
Infine va segnalato che, sulla base di un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa, l’accesso va in ogni caso garantito qualora sia strumentale e funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale.
4. Alla luce di quanto esposto, con riferimento alla vicenda all’esame deve ricordarsi che la società ricorrente è gestore della discarica di rifiuti di Siculiana-Montallegro e che, nella spiegata qualità, ha promosso il progetto di ampliamento della quinta vasca dell’impianto citato, avviato con istanza di valutazione di impatto ambientale ai fini del rilascio del successivo provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Tale circostanza fa sì che non possa non individuarsi un interesse diretto, personale e concreto della società a conoscere tutti gli atti che incidono direttamente sulla sua sfera giuridica. È, infatti, fin troppo evidente che la ricorrente ha interesse a conoscere, non solo il verbale, che di per sé non può che essere riassuntivo, ma anche il file recante la registrazione dell’audizione del 20 gennaio 2025, nel corso della quale sarebbero state esposte le ragioni di un possibile diniego del provvedimento autorizzatorio unico regionale.
Giova rammentare che il file audio richiesto dalla ricorrente, rientra tra la documentazione suscettibile di accesso di cui all’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241 del 1990, secondo cui costituisce " documento amministrativo " ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
In questo senso, il Collegio non può non riportarsi alla giurisprudenza amministrativa (per tutte, da ultimo, TAR Latina, sez. II, 14 agosto 2025, n. 688) che ha riconosciuto il diritto di accesso alle riproduzioni fonografiche e video delle riunioni degli organi collegiali, facendo perno: i) ora, sulla loro ricomprensione nel novero dei documenti nell’ampia accezione accolta dall’art. 22, comma 1, lett. d), della legge n. 241/1990 (cfr. T.A.R. Umbria, I, n. 549/2023, sull’accesso alle registrazioni dell’organo collegiale di un Ateneo e, in senso analogo, T.A.R. Piemonte, n. 563/2011); ii) ora, sulla loro inerenza ad un procedimento amministrativo o quanto meno ad un’attività amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, II, n. 14140/2019, sull’accesso alle riproduzioni di una prova orale di un concorso); iii) ora, sulla condivisibile osservazione per cui le modalità di formazione dell'atto non possono comportare l’esclusione dello stesso dal novero dei documenti amministrativi (cfr. T.A.R. Lazio, Roma I, n. 30410/2010, sull’accesso alle registrazioni su supporto magnetico dei verbali delle sedute del CSM).
In definitiva, deve affermarsi che la società ricorrente ha un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso, come configurato dall’art. 22 della legge n. 241/1990.
Per contro, non possono individuarsi nella fattispecie quelle ipotesi eccezionali – che derogano al diritto di accesso – elencate nell’art. 24 della citata legge n. 241/1990.
5. In conclusione, in ragione di quanto esposto, il ricorso va dunque accolto e le resistenti Amministrazioni condannata all’ostensione della documentazione sopra indicata ed al pagamento delle spese di lite.
6. Le spese processuali si liquidano in dispositivo secondo la regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto onera le resistenti Amministrazioni di provvedere alla consegna dei documenti di cui alla richiesta di accesso indicata in epigrafe, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Condanna in solido le resistenti Amministrazioni regionali al pagamento, in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI NA, Presidente FF
IO AL, Referendario
LE HA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE HA | NI NA |
IL SEGRETARIO