Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 13/01/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00057/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00102/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 102 del 2023, proposto da
AN OZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Abramo Dentilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Vicenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NI FA, OL FA, LO FA, rappresentati e difesi dagli avvocati OL Portinari, Alberto Salmaso, Alessandro Zoccarato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del Decreto ex art. 160 co. 1 D.LGS. 42/04 ad opera del Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Servizio III – Tutela del Patrimonio Storico, Artistico e Architettonico, protocollato come “DG-APAB 18/10/2022/DECRETO 1369” (doc. 1), notificato, in data 24.10.2022, con accompagnatoria protocollata come “MIC MIC SABAP-VR UO13 24/10/2022 0030375-P”, oltre a tutti gli altri atti endoprocedimentali a questo collegati e connessi, precedenti e successivi, segnatamente la Comunicazione con avvio di procedimento sanzionatorio del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Verona, Rovigo e Vicenza protocollata come “MIC|MIC_SABAP-VR_UO13|25/03/2022|0008064-P” notificata in data 25.3.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per Le Province di Verona Rovigo e Vicenza, del Comune di Vicenza e dei signori NI FA, OL FA e LO FA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 ottobre 2024 il dott. Marco Rinaldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con nota del 17.11.2020 il Sig. NI FA, comproprietario con la moglie dell’unità immobiliare ubicata nell’edificio, soggetto a tutela, denominato “Casa Capra Conti”, ha inoltrato alla competente Soprintendenza una segnalazione relativa all’avvenuta modifica (taglio) di uno scalino della rampa della scala condominiale e alla sostituzione della porta di accesso all’immobile di proprietà dell’avv. OZ (realizzata mediante l’installazione di una nuova porta in ferro battuto avente apertura verso l’esterno, in sostituzione della preesistente porta, con apertura verso l’interno, per l’accesso all’unità immobiliare di proprietà del medesimo avv. OZ).
In data 10.12.2020, il Comune di Vicenza, dopo aver inoltrato al Sig. OZ, una richiesta di chiarimenti (rimasta senza riscontro) in merito alle opere oggetto della segnalazione di cui sopra, trasmetteva all’avv. OZ e alla Soprintendenza, l’avvio del procedimento amministrativo finalizzato all’accertamento dei presunti abusi edilizi.
Nel marzo 2021 il Comando di Polizia Locale del Comune di Vicenza effettuava un sopralluogo all’esito del quale accertava l’insussistenza di abusi edilizi, rilevando quanto segue: “Nel pianerottolo del vano scala che porta allo studio dell’avvocato OZ, al piano primo in prossimità dell’accesso allo studio, veniva smussato il primo gradino (vedi foto 1 e 2) così da permettere l’installazione di una porta in ferro battuto, a motivi ornamentali, che collega il vano scala ad un locale adiacente di proprietà dello studio.
Come da dichiarazioni fatte da parte del proprietario, si rilevava che l’intervento era stato fatto per permettere l’apertura verso l’esterno della porta in ferro battuto con motivi ornamentali. Si precisa che la modifica del gradino non ha creato dei limiti per la normale fruizione della scala di collegamento e non costituisce modifica di carattere strutturale. Gli interventi dal punto di vista edilizio ricadono nelle specifiche dell’art. 3 comma 1 lett. a) del DPR 380/2001 e succ. mod. e integrazioni “a) interventi di manutenzione ordinaria”, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.
Trattandosi di un intervento di attività edilizia libera non è soggetto alla presentazione di nessuna istanza presso gli uffici comunali. Si ritiene pertanto che le opere siano conformi alla normativa urbanistica edilizia, si propone l’archiviazione e la trasmissione della doc. alla competente soprintendenza per le valutazioni di merito.” (cfr. relazione di sopralluogo: doc. 9 Min.).
Con nota del 25.03.2022 la Soprintendenza comunicava all’avv. OZ l’avvio del procedimento sanzionatorio, ex art. 160 del D.Lgs. 42/2004, per le violazioni paesaggistiche commesse dall’interessato.
Con nota del 06.05.2022 la Soprintendenza comunicava l’avvio del procedimento sanzionatorio anche all’Amministratore del Condominio di Casa Capra Conti, in quanto le opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica hanno interessato non solo la proprietà dell’avv. OZ, ma anche la scala condominiale per il taglio dello scalino.
Con nota del 24.10.2022 la Soprintendenza ha notificato il decreto sanzionatorio ex art. 160 co. 1 D.lgs. 42/04 all’avv. OZ, all’Amministratore del Condominio di Palazzo Capra Conti.
In data 15.12.2022 il sig. FA NI, anche in nome e per conto dei sigg.ri FA OL e FA LO, comunicava all’Amministratore del condominio e al ricorrente il pieno consenso alla esecuzione dell’intervento di ripristino sulla scala condominiale disposto con il provvedimento oggetto del presente giudizio, invitando a dare ottemperanza al provvedimento, mediante redazione del progetto delle opere di ripristino necessarie, chiedendone la condivisione prima dell’invio alla Soprintendenza; nella comunicazione, peraltro, veniva manifestata espressamente la disponibilità a provvedere al pagamento degli importi necessari a tal fine, con riserva di ripetizione nei confronti dell’autore dell’illecito.
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, l’avv. OZ ha, invece, impugnato, chiedendone l’annullamento, il prefato decreto ministeriale, con cui è stato emesso nei suoi confronti (nonchè nei confronti del Condominio) l’ordine di ripristino ex art. 160 D.Lgs. 42/2004 con riferimento all’esecuzione, in assenza di titolo e di autorizzazione ex art. 21 D.lgs. 42/2004, di un intervento consistente nel taglio di uno scalino della rampa di scale condominiale che conduce al piano secondo e terzo dell’edificio denominato “Casa Capra Conti”, soggetto a tutela, e nella sostituzione della porta di accesso all’immobile di proprietà dell’avv. OZ, con installazione di una porta in ferro battuto con apertura verso l’esterno, dal lato della scala condominiale.
A sostegno del ricorso, l’avv. OZ ha dedotto plurime censure di violazioni di legge ed eccesso di potere.
Per resistere al ricorso si sono costituiti in giudizio il Ministero della Cultura e i signori FA, chiedendo dichiararsi l’inammissibilità e/o infondatezza dell’impugnativa avversaria.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Con il primo motivo di gravame, il ricorrente deduce l’illegittimità del decreto impugnato, nella parte in cui rivolge l’ordine di ripristino (anche) al Condominio, anziché in proprio ai sigg.ri FA NI LO e OL, comproprietari della scala, unitamente al ricorrente, e da ritenersi effettivi e reali coobbligati.
L’assunto è infondato.
Il provvedimento sanzionatorio è stato, innanzitutto, correttamente notificato all’odierno ricorrente, avv. AN OZ, nella sua veste di proprietario del bene oggetto dell’intervento, in quanto la porta in ferro è stata abusivamente installata nel vano porta dell’unità immobiliare di sua proprietà.
La circostanza che il decreto sanzionatorio sia stato notificato anche nei confronti del Condominio – ancorchè le scale oggetto del decreto impugnato non siano condominiali, bensì in comunione tra l’avv. OZ, titolare dell’unità immobiliare al primo piano, e i signori FA NI, OL e LO, titolari anche per successione ereditaria dell’unità immobiliare sita al piano superiore – è irrilevante e, comunque, inidonea a inficiare la legittimità del provvedimento impugnato.
La giurisprudenza amministrativa ha, invero, chiarito, con riferimento alle sanzioni edilizie, che la mancata notifica del provvedimento sanzionatorio a tutti i comproprietari non è motivo di illegittimità della sanzione demolitoria. (cfr. TAR Emilia Romagna – sez. di Parma, con sentenza n. 247/2022, con riferimento a una sanzione edilizia ma affermando princìpi riferibili anche alla presente fattispecie: “La mancata notifica dell’ordine di demolizione a tutti i comproprietari dell’area non determina l’illegittimità della sanzione demolitoria. La giurisprudenza ha, invero, chiarito che è legittima l'ordinanza di demolizione di un abuso edilizio notificata ad uno solo dei comproprietari dell'opera in ragione della natura della sanzione ripristinatoria, finalizzata al ripristino dei valori giuridici offesi dalla realizzazione dell'opera abusiva. Sicché è sufficiente la notifica dell’ordinanza di demolizione, così come degli atti consequenziali, ad uno solo dei comproprietari o responsabile dell'illecito, dovendo questi provvedere, in ragione della funzione ripristinatoria e non sanzionatoria dell'atto, ad eliminare l'illecito pena la perdita della propria quota ideale di comproprietà. Resta salva la tutela del comproprietario pretermesso che potrà impugnare il provvedimento sanzionatorio entro il termine decorrente dalla piena conoscenza dell’ingiunzione (Cons. Stato Sez. VI, 28/2/2022, n. 1392)” (in senso conforme, ex plurimis , Cons. Stato, Sezione VI^, n. 2813 del 4.5.2020).
Analoghi principi possono essere applicati, mutatis mutandis, al caso di specie.
La Corte di Cassazione ha, in ogni caso, chiarito che "In tema di condominio negli edifici, con riguardo alle controversie attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell'edificio (cosiddetto condominio parziale), non sussiste difetto di legittimazione passiva in capo all'amministratore dell'intero condominio, quale unico soggetto fornito, ai sensi dell'art. 1131 c.c., di rappresentanza processuale in ordine a qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio (salva, eventualmente, la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai soli condomini interessati)" (Cass. civile, sez. II, 21 gennaio 2000, n. 651: in termini Tribunale Milano, sez. XIII, 03/02/2012 n. 1388 per cui "L'amministratore di condominio è legittimato passivo riguardo alle controversie afferenti a cose, impianti o servizi di appartenenza, per legge o titolo, anche ad alcuni solamente dei proprietari in condominio cd. parziale, come unico rappresentante processuale, salva la restrizione degli effetti della sentenza, nell'ambito dei rapporti interni, ai condomini interessati").
Poiché l'amministratore può rappresentare i singoli condòmini per le controversie attinenti a cose, impianti o servizi appartenenti, per legge o per titolo, soltanto ad alcuni dei proprietari dei piani o degli appartamenti siti nell'edificio, cosiddetto "condominio parziale" (così anche Corte appello Genova sez. II, 01/10/2021, n.996) , il provvedimento sanzionatorio che forma oggetto del presente notizio è stato correttamente notificato al Condominio, in persona dell’amministratore pro tempore invitandolo a notificare il decreto sanzionatorio ai comproprietari della scala condominiale.
Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con cui l’odierno istante contesta il provvedimento impugnato, laddove lo individua quale responsabile dell’abuso, con riferimento all’intervento di taglio del gradino della scala, individuazione a suo dire carente sotto il profilo istruttorio.
L’assunto non merita condivisione in quanto la modifica (taglio) del gradino è oggettivamente e funzionalmente collegata all’intervento di sostituzione della porta di accesso all’immobile di proprietà del ricorrente, che ne ha comportato l’apertura verso l’esterno, e quindi verso la scala, che altrimenti non avrebbe potuto essere posta in essere.
Le circostanze del caso concreto, valutate alla stregua dell’id quod plerumque accidit e tenendo conto dello stato dei luoghi, hanno correttamente indotto la P.A. ad individuare nel ricorrente il responsabile dell’abuso cui riferire l’ordine di ripristino, in quanto titolare ed utilizzatore dell’unità immobiliare a vantaggio della quale risulta funzionale l’intervento contestato dalla P.A.
Infondata è, altresì, la terza censura, con cui il ricorrente deduce, quale motivo di illegittimità, l’omesso rilascio da parte della P.A. di due documenti dell’istruttoria.
La censura è inammissibile in quanto l’interesse all’ostensione della documentazione può essere fatto valere con il rito dell’accesso ai documenti, ovvero con istanza incidentale nel giudizio pendente, ma non costituisce ex se motivo di illegittimità del provvedimento impugnato.
Vanno disattesi anche il quarto e il quinto motivo di ricorso con cui l’odierno istante contesta la necessità di autorizzazione paesaggistica per gli interventi realizzati (sostituzione del serramento; taglio del gradino).
La circostanza che l’intervento contestato dalla P.A. (taglio dello scalino/sostituzione della porta in ferro battuto) rientri nell’ambito dell’attività edilizia libera è irrilevante a fini paesaggistici in quanto l’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio.
Nel caso di lavori di edilizia libera su immobili vincolati come ‘beni culturali’, pur non essendo richiesto alcun titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico-edilizio, è sempre necessaria l’autorizzazione paesaggistica del Soprintendente.
Infatti, l’articolo 21 del Codice prescrive che: “l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali é subordinata ad autorizzazione del soprintendente”.
La giurisprudenza amministrativa ha precisato che nessun rilievo può avere la circostanza che le opere eseguite senza previa autorizzazione paesistica ricadano, sotto il profilo urbanistico, nell’attività edilizia libera, atteso che le discipline de quibus sono sorrette da finalità differenti, esprimendo pertanto significati diversi (T.A.R. Brescia, sez. II, n. 528/2020).
Per quanto riguarda il danno derivante dalla sostituzione del serramento e dal taglio dello scalino, il Collegio condivide e, comunque, non reputa inattendibili le deduzioni con cui il Ministero della Cultura ha evidenziato che:
- il telaio della porta in ferro, così come realizzato, si sovrappone agli stipiti (o cornici) in pietra del vano porta alterandone la corretta lettura (rif. Doc. 15 - foto verbale di sopralluogo della Soprintendenza), laddove invece se si fosse prevista la configurazione del serramento con apertura verso l’interno, si sarebbe mantenuta inalterata la lettura completa del vano porta e della sua pregevole cornice lapidea. Inoltre è altresì incongrua l’installazione della “molla di richiamo” della porta che è fissata sulla medesima cornice in pietra;
- l’avvenuta modifica dello scalino, funzionale all’apertura della porta, ha alterato l’unitarietà del disegno architettonico della scala connotata da gradini in pietra rifiniti con profilo arrotondato “a toro”. La sagomatura del gradino ha comportato, inoltre, non solo l’alterazione dell’elemento stesso ma anche la riduzione del suddetto profilo arrotondato “a toro” che lo contraddistingue;
- entrambi gli interventi realizzati sono in contrasto con i valori culturali del bene e pertanto risultano non compatibili con la tutela dello stesso.
Per quanto sopra sinteticamente esposto, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero e ai controinteressati le spese di lite, liquidate in complessivi € 4000 (euro duemila in favore del Ministero della Cultura ed euro duemila in favore dei signori FA), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 31 ottobre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Grazia Flaim, Presidente
Marco Rinaldi, Consigliere, Estensore
Elena Garbari, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Grazia Flaim |
IL SEGRETARIO