TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 22/05/2025, n. 988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 988 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2047/2020 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Agostino Crisafulli, il quale insiste, in via preliminare, nell'ammissibilità delle richieste istruttorie articolate in atti e, in particolare della chiesta prova testimoniale, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, e precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta, l'avv. Fausto Giannitto, il quale si oppone alla richiesta avversaria e, in caso di accoglimento, insiste nei mezzi istruttori richiesti con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2047/2020 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Parte_1 C.F._1
Crisafulli; attore contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ; p.iva ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Giannitto;
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1
la chiedendone la condanna al pagamento di € 67.585,00 (cui detrarsi Controparte_1
la somma già ricevuta di € 5.200,00), in forza del contratto di assicurazione “Infortuni e Assistenza” polizza n. 750029874 per i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 27 dicembre
2018.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 novembre 2020, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda attrice deve essere rigettata.
In tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n.
13533). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697
c.c. l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cassazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
civ., 17 maggio 1997, n. 4426), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, n. 9205, per la quale “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi
l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Alla luce della richiama giurisprudenza, la domanda attrice deve essere rigettata.
Va, infatti, rilevato che non ha adeguatamente provato l'esistenza dell'evento e Parte_1
dei conseguenti danni in forza del quale ha richiesto ad il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo.
L'attore, in particolare, ha allegato di aver subito un infortunio in data 27 dicembre 2018, allorquando, mentre percorreva la via dei Mille di Messina e giunto all'intersezione con la via
Maddalena, veniva travolto dall'autovettura Renault Twingo, tg. BS225XC, e, portato al pronto soccorso, veniva al medesimo diagnosticata una “frattura sottocefalica della testa del femore dx – frattura parcellare incompleta della corticale basocervicale dx”.
Ebbene, l'attore, nonostante la specifica contestazione svolta da parte della compagnia assicurativa convenuta, in particolare in ordine ai danni che l'attore avrebbe riportato a seguito del sinistro (v. pag. 4 della comparsa di costituzione: “si precisa che sarà onere di parte attrice provare i fatti di causa, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c. In difetto di tale prova la domanda avversaria dovrà essere rigettata. A tal fine preme evidenziare, infatti, che, in seno al rapporto di incidente stradale, il conducente dell'auto investitrice ha dichiarato di aver urtato soltanto “lievemente” la parte odierna attrice che, pertanto, appare difficile possa avere conseguito in occasione dell'infortunio denunciato le gravi lesioni oggi lamentate. In merito al danno biologico si evidenzia che la stima e la quantificazione di tale posta risarcitoria per come operata da controparte appare eccessiva e non eziologicamente riconducibile al sinistro, oltre che non validamente provata per come disposto dall'art. 2697 c.c.”), non ha fornito prova dell'evento e del nesso eziologico tra il medesimo e gli allegati danni, non avendo svolto sul punto attività difensiva, né specificamente indicato da quali documenti emergerebbe la prova dei danni che TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sarebbero originati dal sinistro del 27 dicembre 2018. Va, infatti, osservato che dallo stesso rapporto sull'incidente stradale redatto dal Corpo di Polizia Municipale, sezione infortunistica, emerge che l'urto tra il veicolo Renault Twingo ed il pedone sarebbe stato solamente lieve e che il medesimo rapporto non indica le conseguenze che il sinistro avrebbe avuto in ordine ad eventuali danni riportati dal pedone.
Deve, a questo punto, confermarsi l'ordinanza emessa in data 15 ottobre 2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale svolta dall'attore, considerato che quest'ultimo ha chiesto ammettersi “prova per testi sulle circostanze di cui agli articolati A e B dell'atto di citazioni” e che da questi ultimi non è possibile individuare specifici capitoli di prova ai sensi dell'art. 244 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27728, per la quale “le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici;
ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminate del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova”; v. anche Cassazione civile sez. I, 13/08/2024, n. 22784; v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, 23/10/2024, n. 729; Tribunale Catania,
12/11/2019, n. 4982). Va, infatti, osservato che i richiamati “articolati A e B” rappresentano l'intero corpo dell'atto di citazione, il quale non contiene solamente elementi specifici, ma riporta circostanza documentali e irrilevanti, oltre che aventi contenuto valutativo, con la conseguenza che la richiesta istruttoria appare rimettere allo stesso Giudicante la scelta e la selezione delle circostanze ammissibili, ossia una “lettura estrapolativa” che, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra tra le competenze del Giudice.
Va, infine, osservato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “l'offerta di indennizzo formulata ante causam dalla compagnia assicurativa non costituisce né una confessione né un riconoscimento del debito” con la conseguenza che “il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo corrisposto in sede stragiudiziale, ha l'onere di assolvere agli oneri di allegazione e prova in relazione alla maggior somma pretesa” (Cassazione civile sez. III,
30/04/2024, n. 11568, che richiama l'orientamento già affermato in tema di responsabilità da circolazione stradale da Cassazione civile sez. III, 27/11/2015, n. 24205; conf. Cassazione civile TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sez. VI, 29/10/2019, n. 27732; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Santa Maria Capua
Vetere, 14/12/2024, n. 4651; Tribunale Alessandria sez. I, 12/07/2024, n. 611; Corte Appello Roma,
14/10/2022, n. 6082; Tribunale Roma 10/05/2022, n. 7188).
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55 del 2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte attrice deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro nel procedimento n. 2047/2020 R.G., così Parte_1 Controparte_1
dispone:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna a pagare le spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 22 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 2047/2020 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Agostino Crisafulli, il quale insiste, in via preliminare, nell'ammissibilità delle richieste istruttorie articolate in atti e, in particolare della chiesta prova testimoniale, previa revoca dell'ordinanza di rigetto, e precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
E' comparso, per parte convenuta, l'avv. Fausto Giannitto, il quale si oppone alla richiesta avversaria e, in caso di accoglimento, insiste nei mezzi istruttori richiesti con la memoria ex art. 183, c. 6, n. 2, c.p.c. precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2047/2020 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Parte_1 C.F._1
Crisafulli; attore contro TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
(c.f. ; p.iva ), in persona del Sindaco Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Fausto Giannitto;
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4 giugno 2020, ha convenuto in giudizio Parte_1
la chiedendone la condanna al pagamento di € 67.585,00 (cui detrarsi Controparte_1
la somma già ricevuta di € 5.200,00), in forza del contratto di assicurazione “Infortuni e Assistenza” polizza n. 750029874 per i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 27 dicembre
2018.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 novembre 2020, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda attrice deve essere rigettata.
In tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n.
13533). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697
c.c. l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cassazione TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
civ., 17 maggio 1997, n. 4426), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del contratto (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, n. 9205, per la quale “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi
l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Alla luce della richiama giurisprudenza, la domanda attrice deve essere rigettata.
Va, infatti, rilevato che non ha adeguatamente provato l'esistenza dell'evento e Parte_1
dei conseguenti danni in forza del quale ha richiesto ad il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo.
L'attore, in particolare, ha allegato di aver subito un infortunio in data 27 dicembre 2018, allorquando, mentre percorreva la via dei Mille di Messina e giunto all'intersezione con la via
Maddalena, veniva travolto dall'autovettura Renault Twingo, tg. BS225XC, e, portato al pronto soccorso, veniva al medesimo diagnosticata una “frattura sottocefalica della testa del femore dx – frattura parcellare incompleta della corticale basocervicale dx”.
Ebbene, l'attore, nonostante la specifica contestazione svolta da parte della compagnia assicurativa convenuta, in particolare in ordine ai danni che l'attore avrebbe riportato a seguito del sinistro (v. pag. 4 della comparsa di costituzione: “si precisa che sarà onere di parte attrice provare i fatti di causa, in ossequio al disposto di cui all'art. 2697 c.c. In difetto di tale prova la domanda avversaria dovrà essere rigettata. A tal fine preme evidenziare, infatti, che, in seno al rapporto di incidente stradale, il conducente dell'auto investitrice ha dichiarato di aver urtato soltanto “lievemente” la parte odierna attrice che, pertanto, appare difficile possa avere conseguito in occasione dell'infortunio denunciato le gravi lesioni oggi lamentate. In merito al danno biologico si evidenzia che la stima e la quantificazione di tale posta risarcitoria per come operata da controparte appare eccessiva e non eziologicamente riconducibile al sinistro, oltre che non validamente provata per come disposto dall'art. 2697 c.c.”), non ha fornito prova dell'evento e del nesso eziologico tra il medesimo e gli allegati danni, non avendo svolto sul punto attività difensiva, né specificamente indicato da quali documenti emergerebbe la prova dei danni che TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sarebbero originati dal sinistro del 27 dicembre 2018. Va, infatti, osservato che dallo stesso rapporto sull'incidente stradale redatto dal Corpo di Polizia Municipale, sezione infortunistica, emerge che l'urto tra il veicolo Renault Twingo ed il pedone sarebbe stato solamente lieve e che il medesimo rapporto non indica le conseguenze che il sinistro avrebbe avuto in ordine ad eventuali danni riportati dal pedone.
Deve, a questo punto, confermarsi l'ordinanza emessa in data 15 ottobre 2024, con la quale è stata rigettata la richiesta di prova testimoniale svolta dall'attore, considerato che quest'ultimo ha chiesto ammettersi “prova per testi sulle circostanze di cui agli articolati A e B dell'atto di citazioni” e che da questi ultimi non è possibile individuare specifici capitoli di prova ai sensi dell'art. 244 c.p.c. (cfr. Cassazione civile sez. VI, 30/10/2018, n. 27728, per la quale “le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo quanto richiesto negli art. 230 e 244 c.p.c. devono essere dedotte per articoli separati e specifici;
ne consegue l'inammissibilità della richiesta di ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per la genericità ed indeterminate del testo, di individuare capitoli di prova che rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d. “lettura estrapolativa” nell'atto di parte), contrastandovi il principio della disponibilità della prova”; v. anche Cassazione civile sez. I, 13/08/2024, n. 22784; v. nella giurisprudenza di merito Corte d'Appello Perugia, 23/10/2024, n. 729; Tribunale Catania,
12/11/2019, n. 4982). Va, infatti, osservato che i richiamati “articolati A e B” rappresentano l'intero corpo dell'atto di citazione, il quale non contiene solamente elementi specifici, ma riporta circostanza documentali e irrilevanti, oltre che aventi contenuto valutativo, con la conseguenza che la richiesta istruttoria appare rimettere allo stesso Giudicante la scelta e la selezione delle circostanze ammissibili, ossia una “lettura estrapolativa” che, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, non rientra tra le competenze del Giudice.
Va, infine, osservato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “l'offerta di indennizzo formulata ante causam dalla compagnia assicurativa non costituisce né una confessione né un riconoscimento del debito” con la conseguenza che “il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo corrisposto in sede stragiudiziale, ha l'onere di assolvere agli oneri di allegazione e prova in relazione alla maggior somma pretesa” (Cassazione civile sez. III,
30/04/2024, n. 11568, che richiama l'orientamento già affermato in tema di responsabilità da circolazione stradale da Cassazione civile sez. III, 27/11/2015, n. 24205; conf. Cassazione civile TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
sez. VI, 29/10/2019, n. 27732; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Santa Maria Capua
Vetere, 14/12/2024, n. 4651; Tribunale Alessandria sez. I, 12/07/2024, n. 611; Corte Appello Roma,
14/10/2022, n. 6082; Tribunale Roma 10/05/2022, n. 7188).
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55 del 2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte attrice deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro nel procedimento n. 2047/2020 R.G., così Parte_1 Controparte_1
dispone:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna a pagare le spese di lite a favore di Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 8.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 22 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli