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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/03/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7746/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parillo e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro p.t.Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2017, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che, in data 28.08.1988, rimaneva coinvolto nel noto incidente verificatosi presso la base aerea di
Ramstein, in Germania, e conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_1
p.t., per chiedere, previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento CP_2
prot. n. M_D GPREV 217893 adottato dal Controparte_3
del al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva - I
[...] CP_4 Reparto – 3^ Divisione in data 10.11.2008, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione al pagamento di quanto previsto ex lege, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con riconoscimento di tutti i conseguenti benefici assistenziali previsti dal D.P.R. n. 243/2006 in combinato disposto con la legge n.
266/2005 e con vittoria di spese e di competenze professionali, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Il ricorrente, in particolare, specificava di essere, all'epoca dei fatti, sottoufficiale in servizio permanente all'Aeronautica Militare, già in forza del 313° Gruppo Addestramento
Acrobatico in stanza in Rivolto (Udine), quale fotografo al seguito della Pattuglia Acrobatica
Nazionale “Frecce Tricolori”, e di trovarsi presso la base di Ramstein perché comandato di servizio, in virtù di regolare foglio di viaggio. Contr Esponeva, ancora, che, al momento dello scontro in volo tra i tre velivoli della e quando la carlinga di uno dei tre precipitò a ridosso dello spazio riservato al pubblico, esplodendo e prendendo immediatamente fuoco, a bordo pista, egli si trovava proprio innanzi al pubblico;
affermava che, alla luce di tale circostanza, veniva investito in pieno dai rottami del velivolo schiantatosi al suolo, nonché dalle fiamme sprigionatesi dallo scoppio del carburante.
All'esito di quanto accaduto, lo stesso deduceva di aver riportato gravissime lesioni personali e menomazioni permanenti;
nello specifico, si trattava di "ustioni di 2° e 3° grado a carico del 60% del corpo, amputazione chirurgica della coscia sinistra al terzo distale per traumatismo, neuropatia post-traumatica del mediano, dell'ulnare e del radiale arto superiore destro".
L'istante riferiva, ancora, che l'Istituto Medico Legale di Milano, con processo verbale n.
76/D/89 del 02.03.1989, riconoscendo le gravissime patologie di cui sopra come dipendenti da causa di servizio, lo dichiarava "permanentemente inabile a qualsiasi servizio e da collocarsi in congedo assoluto" e che, successivamente, l'Istituto Medico Legale A.M. di Napoli, con processo verbale n. 650/92 del 09.06.1992, riconosceva, altresì, sussistente il nesso di causalità tra l'evento verificatosi in data 28.08.1988 e l'ulteriore patologia, consistente in
“impotenza generandi da oligoazospermia in soggetto con disturbo post – traumatico da stress in parziale remissione”, diagnosticata in data 10.12.1991 presso l' . Controparte_6
Il ricorrente esponeva, poi, che, a seguito di tali drammatici eventi, in data 02.04.2007, avanzava formale istanza al fine di vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere, secondo quanto previsto dalla legge n. 266/2005 in combinato disposto con il D.P.R n. 243/2006 e che, successivamente, per il tramite del proprio difensore di fiducia, con nota racc. a.r. n. 3471/7 del 21.11.2014, ricevuta il 03.12.2014, invitava l'Amministrazione della
Difesa al riconoscimento dei benefici di cui sopra, con contestuale risarcimento di tutti i danni subiti;
quest'ultima, tuttavia, rigettava la domanda sul presupposto che “ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge nr. 266/2005 per vittime del dovere devono intendersi i soggetti ex art. 3 L. 466/80 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente inattività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenze di eventi verificatesi in situazioni di: a) contrasto di ogni tipo di criminalità” b) svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) vigilanza ad infrastrutture militari e civili;
d) operazioni di soccorso;
e) attività di tutela della pubblica incolumità; f) azioni recate nel loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità;
* ai sensi del successivo comma 564 sono altresì equiparati ai soggetti indicati nel 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti, di origine peraltro non traumatica, o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro
e fuori dai confini nazionali e cha siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative. Al riguardo occorre precisare che l'insorgenza delle infermità in argomento deve essere collocabile nell'ambito di una missione caratterizzata da particolari condizioni ambientali ed operative, con l'esclusione pertanto di quelle missioni strettamente connesse con lo svolgimento dei normali compiuti d'istituto del militare, intendendosi per tali quelli attinenti al grado/categoria di appartenenza. Nel caso di specie, la S.V. si trovava nell'ambito di una missione autorizzata e comandata quale Sottufficiale fotografo per effettuare le riprese dell'esibizione della
P.A.N. e pertanto nell'incidente di volo con la collisione dei velivoli della pattuglia, durante il quale
Lei ha riportato le infermità sofferte, stava svolgendo i normali compiti di istituto previsti per il grado/categoria. Le infermità occorse le sono state regolarmente riconosciute come dipendenti da causa di servizio, con la conseguente concessione dei benefici previsti per dette tipologie di eventi
(equo indennizzo e pensione privilegiata)”.
Per tali ragioni, dunque, il ricorrente conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del p.t., il quale, tuttavia, restava contumace. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza. Nella contumacia dell'Amministrazione resistente, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Orbene, va premesso che la controversia in esame verte sull'interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018, nonché
Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484, e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.
Così, nel ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, va evidenziato che la
L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, definisce “vittime del dovere” i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente la platea, precisando che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il comma 565, poi, affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” in discorso;
così, in attuazione di tale disposizione, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998,
n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il Legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia l'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il Legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate;
piuttosto, risulta volutamente formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
In quest'ottica, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
È, dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n.
243 del 2006, nel senso che rilevano: “[…] condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (per tali condivisibili argomentazioni si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2021, n. 29206).
Nel caso di specie, è, in primo luogo, pacifico – anche in assenza di contestazioni da parte del convenuto, rimasto contumace – oltre che documentalmente provato, che le CP_1
infermità riportate dal ricorrente a seguito dell'incidente verificatosi in data 28.08.1988 presso la base aerea di Ramstein venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio, come da processo verbale n. 76/D/89 del 02.03.1989 reso dall'Istituto Medico Legale di
Milano.
È altrettanto incontroverso che l'evento acuto che ha determinato le infermità da cui è affetto il ricorrente si sia verificato in data 28.08.1988 presso la base aerea di Ramstein, in Germania, ove l'odierno ricorrente era stato inviato in quanto comandato di servizio, in virtù di regolare foglio di viaggio, con mansioni di fotografo al seguito della Pattuglia Acrobatica
Nazionale “Frecce Tricolori” e nella qualità di sottoufficiale in servizio permanente all'Aeronautica Militare, in forza del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico in stanza in
Rivolto (Udine).
Ciononostante, nella fattispecie in esame, devono ritenersi insussistenti i presupposti richiesti dalla legge tali da integrare quelle “particolari condizioni ambientali od operative”, di cui è fatta menzione nell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005.
Ed, invero, nonostante l'intenzione del Legislatore di estendere i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere attraverso l'introduzione dei commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2001, n. 266, appare evidente che, nel caso di specie, difettino “[…] condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, ovvero le “particolari condizioni ambientali o operative”, come precisate dal richiamato D.P.R. n. 243 del 2006.
Ed, invero, nonostante l'evidente tragicità dell'evento che ha riguardato il ricorrente, si ritiene, anche alla luce della documentazione versata in atti, che il , impegnato Parte_1
nell'ambito della manifestazione aerea tenutasi presso la base di Ramstein nelle vesti di sottoufficiale fotografo a seguito della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”
(cfr. “ attestazione servizio”, prod. parte ricorrente) non si trovasse in una Parte_1
situazione tale da ritenerlo esposto a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Al riguardo, non coglie nel segno la difesa di parte ricorrente, secondo cui sarebbero sopravvenute “circostanze imponderabili e/o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente ed ordinariamente connesso alla sua attività” (cfr. ricorso), non dovendosi, a tal proposito, confondere il piano dei rischi con quello dell'evento, in conseguenza del quale
“investito da una pioggia di lamiere e fuoco, derivanti dallo schianto al suolo di un jet supersonico, con i serbatoi colmi di carburante, nella fattispecie, JP 4, altamente infiammabile” (cfr. ricorso).
In altri termini, la situazione specifica in cui si è verificato il sinistro del ricorrente non può ritenersi connotata da straordinarietà insita al materiale svolgimento del servizio – seppur connotato da intrinseche peculiarità – al quale lo stesso era stato destinato, né, in assenza di diverse deduzioni e/o allegazioni sul punto, risulta essere stato sopraggiunto in pregiudizio al ricorrente alcuno specifico fattore di maggior rischio o fatica o di disagio ambientale e lavorativo rispetto alla normalità del particolare compito assegnatoli ovvero alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, in base al comma 564 del predetto articolo.
Nel caso de quo, manca, infatti, la prova che l'incidente sia stato occasionato dall'espletamento di un ordine idoneo ad esporre il ricorrente a maggiori rischi o fatiche rispetto a quelli cui ordinariamente vanno incontro gli appartenenti all'Aeronautica Militare nell'espletamento del servizio;
manca, in altri termini, la ricorrenza di quel rischio eccezionale, riconducibile a determinate circostanze del servizio, che abbia travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di istituto.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Non è vittima del dovere il militare che durante lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni ed addestramenti abbia subito un'infermità permanente. Ciò in quanto l'attività è priva di quel carattere di straordinarietà richiesto dalla legge per la concessione dei benefici” (v. Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 12611 del 25 giugno 2020).
Al riguardo, giova, peraltro, evidenziare che il ricorrente neppure ha dedotto la sussistenza di elementi ex ante non prevedibili che possano aver determinato il sinistro.
La Suprema Corte, del resto, ha già chiarito che “Il militare di leva ferito accidentalmente da un proiettile d'arma da fuoco, esploso da un suo superiore di grado nel corso di un addestramento, ha diritto al riconoscimento dei benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio, ma non anche a quelli previsti per le vittime del dovere, ed i soggetti ad esse equiparati, di cui agli artt. 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare” (Cass. 24.06.2015, n. 13114).
Ancora, la Corte, dando continuità ai condivisibili principi costantemente affermati dalla stessa in subiecta materia, in una successiva pronuncia (Cass. n. 13367/2020) ha rimarcato che
“nel delineare l'ulteriore requisito delle "particolari condizioni ambientali od operative", esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 con riferimento alle "circostanze straordinarie", la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sul significato dei termini "particolare" e "straordinario", intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio (cfr. oltre alle sentenze già citate, Cass. S.U. n. 759 del 2017)”; in particolare, la stessa ha evidenziato che “si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata, causata da un grave errore organizzativo e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare“ (in Cass., S.U., n. 23396 del 2016 2016; Cass., S.U. n, 759 del
2017; n. 10555 del 2017).
Ciononostante, con tale pronuncia si è precisato che “l'errore interpretativo […] attiene all'ulteriore requisito richiesto alla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, relativo alla dipendenza delle infermità da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative", come esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 ("condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto") […] in quanto […] le disposizioni in esame tracciano un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto”.
Per tale ragione, la Corte evidenzia che “un ufficiale dell'aeronautica, anche addetto ai cacciabombardieri, normalmente è addestrato e si esercita per la difesa dello Stato o per essere inviato in missioni;
la partecipazione effettiva e concreta a missioni in territori di guerra è invece evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili a quelle proprie delle esercitazioni”.
Così, ritornando al caso in esame, deve ritenersi che l'evento si sia verificato in una situazione del tutto ordinaria, trattandosi di un'attività di servizio, che, seppur iscritta nell'ambito dell'esibizione acrobatica delle “Frecce Tricolori” – contraddistinta da intrinseche peculiarità e non assimilabile alle ordinarie esercitazioni – di per sé non comportava un rischio eccentrico rispetto a quello cui normalmente è esposto il personale dell'Aeronautica Militare (ad esempio, proprio nel caso delle esercitazioni).
Così, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche in precedenza analizzata, nel caso in esame, il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative"” non può essere ravvisato, dovendosi, cioè, escludere che tali caratteristiche ricorressero nello svolgimento di mansioni proprie di un sottoufficiale dell'aeronautica in servizio come fotografo, non essendo in alcun modo emersa la sussistenza di un rischio specifico, intimamente connesso alla peculiare pericolosità dell'attività concretamente svolta, superiore all'alea connaturata al servizio istituzionale svolto e, cioè, un coefficiente di rischio superiore rispetto a quello tipicamente insito nella funzione istituzionale.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, la domanda non può trovare accoglimento.
La peculiarità delle questioni affrontate e la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese. S. Maria C.V., 05.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7746/2017 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parillo e con lo stesso Parte_1 elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE
contro
, in persona del Ministro p.t.Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.09.2017, il ricorrente indicato in epigrafe esponeva che, in data 28.08.1988, rimaneva coinvolto nel noto incidente verificatosi presso la base aerea di
Ramstein, in Germania, e conveniva in giudizio il , in persona del Controparte_1
p.t., per chiedere, previa disapplicazione e/o annullamento del provvedimento CP_2
prot. n. M_D GPREV 217893 adottato dal Controparte_3
del al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva - I
[...] CP_4 Reparto – 3^ Divisione in data 10.11.2008, il riconoscimento dello status di vittima del dovere, e, per l'effetto, di condannare l'Amministrazione al pagamento di quanto previsto ex lege, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con riconoscimento di tutti i conseguenti benefici assistenziali previsti dal D.P.R. n. 243/2006 in combinato disposto con la legge n.
266/2005 e con vittoria di spese e di competenze professionali, da attribuirsi al procuratore anticipatario.
Il ricorrente, in particolare, specificava di essere, all'epoca dei fatti, sottoufficiale in servizio permanente all'Aeronautica Militare, già in forza del 313° Gruppo Addestramento
Acrobatico in stanza in Rivolto (Udine), quale fotografo al seguito della Pattuglia Acrobatica
Nazionale “Frecce Tricolori”, e di trovarsi presso la base di Ramstein perché comandato di servizio, in virtù di regolare foglio di viaggio. Contr Esponeva, ancora, che, al momento dello scontro in volo tra i tre velivoli della e quando la carlinga di uno dei tre precipitò a ridosso dello spazio riservato al pubblico, esplodendo e prendendo immediatamente fuoco, a bordo pista, egli si trovava proprio innanzi al pubblico;
affermava che, alla luce di tale circostanza, veniva investito in pieno dai rottami del velivolo schiantatosi al suolo, nonché dalle fiamme sprigionatesi dallo scoppio del carburante.
All'esito di quanto accaduto, lo stesso deduceva di aver riportato gravissime lesioni personali e menomazioni permanenti;
nello specifico, si trattava di "ustioni di 2° e 3° grado a carico del 60% del corpo, amputazione chirurgica della coscia sinistra al terzo distale per traumatismo, neuropatia post-traumatica del mediano, dell'ulnare e del radiale arto superiore destro".
L'istante riferiva, ancora, che l'Istituto Medico Legale di Milano, con processo verbale n.
76/D/89 del 02.03.1989, riconoscendo le gravissime patologie di cui sopra come dipendenti da causa di servizio, lo dichiarava "permanentemente inabile a qualsiasi servizio e da collocarsi in congedo assoluto" e che, successivamente, l'Istituto Medico Legale A.M. di Napoli, con processo verbale n. 650/92 del 09.06.1992, riconosceva, altresì, sussistente il nesso di causalità tra l'evento verificatosi in data 28.08.1988 e l'ulteriore patologia, consistente in
“impotenza generandi da oligoazospermia in soggetto con disturbo post – traumatico da stress in parziale remissione”, diagnosticata in data 10.12.1991 presso l' . Controparte_6
Il ricorrente esponeva, poi, che, a seguito di tali drammatici eventi, in data 02.04.2007, avanzava formale istanza al fine di vedersi riconosciuto lo status di vittima del dovere, secondo quanto previsto dalla legge n. 266/2005 in combinato disposto con il D.P.R n. 243/2006 e che, successivamente, per il tramite del proprio difensore di fiducia, con nota racc. a.r. n. 3471/7 del 21.11.2014, ricevuta il 03.12.2014, invitava l'Amministrazione della
Difesa al riconoscimento dei benefici di cui sopra, con contestuale risarcimento di tutti i danni subiti;
quest'ultima, tuttavia, rigettava la domanda sul presupposto che “ai sensi dell'art. 1, comma 563, della legge nr. 266/2005 per vittime del dovere devono intendersi i soggetti ex art. 3 L. 466/80 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente inattività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenze di eventi verificatesi in situazioni di: a) contrasto di ogni tipo di criminalità” b) svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) vigilanza ad infrastrutture militari e civili;
d) operazioni di soccorso;
e) attività di tutela della pubblica incolumità; f) azioni recate nel loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi necessariamente caratteristiche di ostilità;
* ai sensi del successivo comma 564 sono altresì equiparati ai soggetti indicati nel 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti, di origine peraltro non traumatica, o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro
e fuori dai confini nazionali e cha siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali e operative. Al riguardo occorre precisare che l'insorgenza delle infermità in argomento deve essere collocabile nell'ambito di una missione caratterizzata da particolari condizioni ambientali ed operative, con l'esclusione pertanto di quelle missioni strettamente connesse con lo svolgimento dei normali compiuti d'istituto del militare, intendendosi per tali quelli attinenti al grado/categoria di appartenenza. Nel caso di specie, la S.V. si trovava nell'ambito di una missione autorizzata e comandata quale Sottufficiale fotografo per effettuare le riprese dell'esibizione della
P.A.N. e pertanto nell'incidente di volo con la collisione dei velivoli della pattuglia, durante il quale
Lei ha riportato le infermità sofferte, stava svolgendo i normali compiti di istituto previsti per il grado/categoria. Le infermità occorse le sono state regolarmente riconosciute come dipendenti da causa di servizio, con la conseguente concessione dei benefici previsti per dette tipologie di eventi
(equo indennizzo e pensione privilegiata)”.
Per tali ragioni, dunque, il ricorrente conveniva in giudizio il , in Controparte_1 persona del p.t., il quale, tuttavia, restava contumace. CP_2
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza. Nella contumacia dell'Amministrazione resistente, il ricorso è infondato e, pertanto, non può trovare accoglimento.
Orbene, va premesso che la controversia in esame verte sull'interpretazione della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 564, secondo cui: “Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563, coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Al riguardo, la Corte di Cassazione (v., fra le altre, Cass. nn. 24592 e 9322 del 2018, nonché
Cass., Sez. U., 22 giugno 2017, n. 15484, e numerose successive conformi) ha più volte esaminato le norme al cui interno si colloca la fattispecie, precisandone i criteri applicativi nei termini che seguono.
Così, nel ricostruire brevemente il quadro normativo di riferimento, va evidenziato che la
L. 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 563, definisce “vittime del dovere” i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3 e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
Il successivo comma 564 amplia ulteriormente la platea, precisando che sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegue il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Il comma 565, poi, affida ad un regolamento da emanare entro novanta giorni il compito di disciplinare “i termini e le modalità per la corresponsione delle provvidenze” in discorso;
così, in attuazione di tale disposizione, è stato emesso, con D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243, il regolamento concernente i termini e le modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, che all'art. 1, comma 1, definisce, agli effetti del regolamento: a) per benefici e provvidenze, le misure di sostegno e tutela previste dalle L. 13 agosto 1980, n. 466, L. 20 ottobre 1990, n. 302, L. 23 novembre 1998,
n. 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, n. 206; b) per missioni di qualunque natura, le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopraordinata al dipendente;
c) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Da tale quadro normativo si ricava che il Legislatore ha ritenuto di intervenire con due diverse disposizioni, ossia l'art. 1, commi 563 e 564, L. n. 266 del 2005, individuando nel comma 563 talune attività che, essendo state ritenute dalla legge pericolose, se hanno comportato l'insorgenza di infermità, possono automaticamente portare ad attribuire alle vittime i benefici quali vittime del dovere;
ai sensi del comma 564, i benefici previsti per le vittime del dovere spettano anche ai “soggetti equiparati”, ossia a coloro che non abbiano riportato le lesioni o la morte in una delle attività, enumerate nelle lettere da a) a f) sopra richiamate, che il Legislatore ha ritenuto per loro natura pericolose, ma in altre attività, che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Il modello di selezione delle attività che è possibile equiparare, ai sensi del comma 564, non opera attraverso la tipizzazione di singole attività così caratterizzate;
piuttosto, risulta volutamente formulata una fattispecie aperta, che tutela tutto ciò che sia avvenuto (per eccezionali situazioni) in occasione di missioni di qualunque natura.
È stata, dunque, adottata una nozione lata del concetto di missione, nel senso che la stessa riguarda tutti i compiti e le attività istituzionali svolte dal personale militare, che si attuano nello svolgimento di funzioni o compiti operativi, addestrativi o logistici sui mezzi o nell'ambito di strutture, stabilimenti e siti militari.
In quest'ottica, qualunque tipo di attività e compito istituzionale può portare, in caso di infermità, ai benefici in questione.
È, dunque, essenziale - per la vittima del dovere che abbia contratto un'infermità in qualunque tipo di servizio, non essendo sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio - che la dipendenza da causa di servizio sia legata al concetto di “particolari condizioni”, che è un concetto aggiuntivo e specifico.
La nozione di “particolari condizioni ambientali o operative” è stata chiarita dal citato D.P.R. n.
243 del 2006, nel senso che rilevano: “[…] condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”.
Con le circostanze straordinarie e fatti di servizio si è voluto contemplare ogni possibile accadimento che abbia comportato l'esposizione a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (per tali condivisibili argomentazioni si veda, da ultimo, Cassazione civile, sez. lav., 20/10/2021, n. 29206).
Nel caso di specie, è, in primo luogo, pacifico – anche in assenza di contestazioni da parte del convenuto, rimasto contumace – oltre che documentalmente provato, che le CP_1
infermità riportate dal ricorrente a seguito dell'incidente verificatosi in data 28.08.1988 presso la base aerea di Ramstein venivano riconosciute dipendenti da causa di servizio, come da processo verbale n. 76/D/89 del 02.03.1989 reso dall'Istituto Medico Legale di
Milano.
È altrettanto incontroverso che l'evento acuto che ha determinato le infermità da cui è affetto il ricorrente si sia verificato in data 28.08.1988 presso la base aerea di Ramstein, in Germania, ove l'odierno ricorrente era stato inviato in quanto comandato di servizio, in virtù di regolare foglio di viaggio, con mansioni di fotografo al seguito della Pattuglia Acrobatica
Nazionale “Frecce Tricolori” e nella qualità di sottoufficiale in servizio permanente all'Aeronautica Militare, in forza del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico in stanza in
Rivolto (Udine).
Ciononostante, nella fattispecie in esame, devono ritenersi insussistenti i presupposti richiesti dalla legge tali da integrare quelle “particolari condizioni ambientali od operative”, di cui è fatta menzione nell'art. 1, comma 564, l. n. 266 del 2005.
Ed, invero, nonostante l'intenzione del Legislatore di estendere i benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo a tutte quelle che vengono considerate vittime del dovere attraverso l'introduzione dei commi 562-565 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2001, n. 266, appare evidente che, nel caso di specie, difettino “[…] condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto”, ovvero le “particolari condizioni ambientali o operative”, come precisate dal richiamato D.P.R. n. 243 del 2006.
Ed, invero, nonostante l'evidente tragicità dell'evento che ha riguardato il ricorrente, si ritiene, anche alla luce della documentazione versata in atti, che il , impegnato Parte_1
nell'ambito della manifestazione aerea tenutasi presso la base di Ramstein nelle vesti di sottoufficiale fotografo a seguito della Pattuglia Acrobatica Nazionale “Frecce Tricolori”
(cfr. “ attestazione servizio”, prod. parte ricorrente) non si trovasse in una Parte_1
situazione tale da ritenerlo esposto a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto.
Al riguardo, non coglie nel segno la difesa di parte ricorrente, secondo cui sarebbero sopravvenute “circostanze imponderabili e/o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente ed ordinariamente connesso alla sua attività” (cfr. ricorso), non dovendosi, a tal proposito, confondere il piano dei rischi con quello dell'evento, in conseguenza del quale
“investito da una pioggia di lamiere e fuoco, derivanti dallo schianto al suolo di un jet supersonico, con i serbatoi colmi di carburante, nella fattispecie, JP 4, altamente infiammabile” (cfr. ricorso).
In altri termini, la situazione specifica in cui si è verificato il sinistro del ricorrente non può ritenersi connotata da straordinarietà insita al materiale svolgimento del servizio – seppur connotato da intrinseche peculiarità – al quale lo stesso era stato destinato, né, in assenza di diverse deduzioni e/o allegazioni sul punto, risulta essere stato sopraggiunto in pregiudizio al ricorrente alcuno specifico fattore di maggior rischio o fatica o di disagio ambientale e lavorativo rispetto alla normalità del particolare compito assegnatoli ovvero alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, in base al comma 564 del predetto articolo.
Nel caso de quo, manca, infatti, la prova che l'incidente sia stato occasionato dall'espletamento di un ordine idoneo ad esporre il ricorrente a maggiori rischi o fatiche rispetto a quelli cui ordinariamente vanno incontro gli appartenenti all'Aeronautica Militare nell'espletamento del servizio;
manca, in altri termini, la ricorrenza di quel rischio eccezionale, riconducibile a determinate circostanze del servizio, che abbia travalicato la soglia ordinaria connessa all'attività di istituto.
Sul punto, va richiamato l'orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, secondo cui “Non è vittima del dovere il militare che durante lo svolgimento delle ordinarie esercitazioni ed addestramenti abbia subito un'infermità permanente. Ciò in quanto l'attività è priva di quel carattere di straordinarietà richiesto dalla legge per la concessione dei benefici” (v. Corte di
Cassazione con l'ordinanza n. 12611 del 25 giugno 2020).
Al riguardo, giova, peraltro, evidenziare che il ricorrente neppure ha dedotto la sussistenza di elementi ex ante non prevedibili che possano aver determinato il sinistro.
La Suprema Corte, del resto, ha già chiarito che “Il militare di leva ferito accidentalmente da un proiettile d'arma da fuoco, esploso da un suo superiore di grado nel corso di un addestramento, ha diritto al riconoscimento dei benefici di previdenza privilegiata per le invalidità contratte per causa di servizio, ma non anche a quelli previsti per le vittime del dovere, ed i soggetti ad esse equiparati, di cui agli artt. 563 e 564 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, la cui attribuzione presuppone che i compiti, rientranti nella normale attività d'istituto, siano svolti in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, e si siano complicati per l'esistenza o per il sopravvenire di circostanze o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico ontologicamente e ordinariamente connesso all'ambiente militare” (Cass. 24.06.2015, n. 13114).
Ancora, la Corte, dando continuità ai condivisibili principi costantemente affermati dalla stessa in subiecta materia, in una successiva pronuncia (Cass. n. 13367/2020) ha rimarcato che
“nel delineare l'ulteriore requisito delle "particolari condizioni ambientali od operative", esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 con riferimento alle "circostanze straordinarie", la giurisprudenza di legittimità ha fatto leva sul significato dei termini "particolare" e "straordinario", intesi come fuori dal comune e dall'ordinario, relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio (cfr. oltre alle sentenze già citate, Cass. S.U. n. 759 del 2017)”; in particolare, la stessa ha evidenziato che “si è sostenuto che la particolarità delle condizioni ambientali ed operative potesse consistere anche in una situazione venutasi a creare nel corso della missione e non preventivamente determinata, causata da un grave errore organizzativo e quindi dalla negligente o imprudente organizzazione del servizio da parte dell'amministrazione militare“ (in Cass., S.U., n. 23396 del 2016 2016; Cass., S.U. n, 759 del
2017; n. 10555 del 2017).
Ciononostante, con tale pronuncia si è precisato che “l'errore interpretativo […] attiene all'ulteriore requisito richiesto alla citata L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 564, relativo alla dipendenza delle infermità da causa di servizio "per le particolari condizioni ambientali od operative", come esplicitato dal D.P.R. n. 243 del 2006 ("condizioni comunque implicanti l'esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto") […] in quanto […] le disposizioni in esame tracciano un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto”.
Per tale ragione, la Corte evidenzia che “un ufficiale dell'aeronautica, anche addetto ai cacciabombardieri, normalmente è addestrato e si esercita per la difesa dello Stato o per essere inviato in missioni;
la partecipazione effettiva e concreta a missioni in territori di guerra è invece evento straordinario che espone il militare a rischi, stress e fatiche non comparabili a quelle proprie delle esercitazioni”.
Così, ritornando al caso in esame, deve ritenersi che l'evento si sia verificato in una situazione del tutto ordinaria, trattandosi di un'attività di servizio, che, seppur iscritta nell'ambito dell'esibizione acrobatica delle “Frecce Tricolori” – contraddistinta da intrinseche peculiarità e non assimilabile alle ordinarie esercitazioni – di per sé non comportava un rischio eccentrico rispetto a quello cui normalmente è esposto il personale dell'Aeronautica Militare (ad esempio, proprio nel caso delle esercitazioni).
Così, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche in precedenza analizzata, nel caso in esame, il requisito delle “particolari condizioni ambientali od operative"” non può essere ravvisato, dovendosi, cioè, escludere che tali caratteristiche ricorressero nello svolgimento di mansioni proprie di un sottoufficiale dell'aeronautica in servizio come fotografo, non essendo in alcun modo emersa la sussistenza di un rischio specifico, intimamente connesso alla peculiare pericolosità dell'attività concretamente svolta, superiore all'alea connaturata al servizio istituzionale svolto e, cioè, un coefficiente di rischio superiore rispetto a quello tipicamente insito nella funzione istituzionale.
Pertanto, alla luce delle argomentazioni suesposte, la domanda non può trovare accoglimento.
La peculiarità delle questioni affrontate e la complessità del quadro normativo di riferimento giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni altra domanda ed istanza disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa integralmente le spese. S. Maria C.V., 05.03.2025 Il Giudice
dott.ssa Valentina Paglionico