Sentenza 25 maggio 1999
Massime • 1
Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 37 cod. proc. civ. (che non riporta il secondo comma del testo originario relativo al difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero), deve ritenersi ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione in una causa tra soggetto privato di cittadinanza italiana e soggetto privato straniero, dovendo, per converso, predicarsi l'inammissibilità del detto regolamento nel caso di controversia tra soggetti privati italiani (tra i quali non può sorgere questione di giurisdizione, essendo, all'uopo, necessario il coinvolgimento in lite di una pubblica Amministrazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Francesco FAVARA - Primo Presidente F.F. -
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente di Sezione -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Vincenzo CARBONE - Consigliere -
Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER GA MA Y RA S.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO GADALETA, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ES MI in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente in ROMA, VLE MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato RENATO GIUSEPPE MACRO, rappresentata e difesa dall'avvocato DE ZIO, giusta delega in calce al ricorso notificato;
- controricorrente -
per regolamento di giurisdizione del Tribunale di TRANI, depositata il 07/04/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Giovanni LO CASCIO che ha concluso per l'accoglimento; giurisdizione del giudice italiano.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto dell'otto gennaio 1997 la società spagnola JA RC MO y OS citò,davanti al Tribunale di Trani,la ditta SE MI per la pronuncia di una sentenza di risoluzione del contratto di somministrazione con il quale la convenuta si era obbligata a eseguire a suo favore prestazioni periodiche di marmi lavorati e per la condanna della medesima al risarcimento del danno. Con altra citazione del 25 febbraio 1997 la ditta SE MI convenne, a sua volta,davanti al Tribunale di Valencia,la società spagnola chiedendone la condanna al pagamento del prezzo al quale affermò di avere diritto in base al contratto di somministrazione di cui era stata chiesta la risoluzione all'Autorità giudiziaria dello Stato italiano.
Il giudice spagnolo autorizzò l'esecuzione di una misura conservativa richiesta dalla ditta SE MI e,con provvedimento del 19 giugno 1997,sul presupposto che tra le cause pendenti sussistesse un rapporto di litispendenza sospese il processo ai sensi dell'art.21 della Convenzione di Bruxelles per consentire al Giudice italiano,adito preventivamente,di identificare l'Autorità giudiziaria competente a decidere le questioni oggetto dei due giudizi.
La società JA RC MO Y OS chiese al Giudice Istruttore del Tribunale di Trani di ordinare la comparizione delle parti per la trattazione della questione di giurisdizione,ma la sua istanza fu respinta con l'argomento che l'udienza prevista dall'art.183 del codice di procedura civile si era svolta ed era stata già
fissata quella di cui allo all'art. 184 dello stesso codice. Contro tale provvedimento del Giudice istruttore la società JA RC MO y OS ha proposto ricorso , intitolato regolamento preventivo di giurisdizione. con due motivi. La ditta SE MI resiste con controricorso.
Le parti hanno depositato memorie
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente va ritenuta la conversione in regolamento preventivo di giurisdizione (di cui sussistono i presupposti) del ricorso straordinario per cassazione (anche se definito regolamento nella sua intitolazione),in quanto questo ha come suo oggetto il menzionato provvedimento istruttorio che,essendo privo del requisito della decisorietà non è impugnabile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 111 della Costituzione. Di tale ricorso per regolamento si è eccepita l'inammissibilità con il controricorso -essendosi in esso ritenuto che il mezzo esperito abbia tale natura indipendentemente dalla conversione operata- sul rilievo che una questione di giurisdizione non può insorgere tra soggetti privati e nemmeno con riguardo a un provvedimento interlocutorio come quello emesso dal Giudice istruttore. L'eccezione è infondata.
Mentre il ricorso per regolamento di giurisdizione in una causa tra soggetti privati,di cittadinanza italiana,è inammissibile essendo necessario per la sua esperibilità il coinvolgimento nella lite dell'Amministrazione pubblica,la partecipazione di questa non è,invece,richiesta nelle controversie nelle quali sia parte lo straniero (v.sent.n. 3285 del 1997). E anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art.37 del codice di procedura civile,nel quale non è stato riportato il secondo comma del testo originario relativo al difetto di giurisdizione del Giudice italiano nei confronti dello straniero,si ritiene da queste Sezioni Unite (v.sent.n. del 1998) che possa proporsi il ricorso ai sensi dell' art . 41 del codice di rito. È vero,poi,che con il ricorso si è censurato il provvedimento interlocutorio del Giudice istruttore,ma,a seguito della sua conversione in regolamento di giurisdizione,che non è un mezzo d'impugnazione,le critiche formulate sono divenute irrilevanti dovendosi in questa sede designare soltanto l'Autorità competente a decidere la controversia. Con il ricorso per regolamento si sostiene che da parte del Giudice Italiano (preventivamente adito) deve dichiararsi la sua giurisdizione perché nei processi pendenti "si trattano due aspetti contrapposti della medesima controversia (domanda di pagamento della fornitura di merci e domanda di risoluzione del contratto di fornitura).
Deve innanzi tutto rilevarsi che spetta all'Autorità giudiziaria italiana determinare il Giudice dello Stato competente a decidere le due controversie essendo stata ad essa devoluta la decisione relativa dal Tribunale spagnolo,giudice successivamente adito,il quale ha sospeso correttamente per la litispendenza,il procedimento dinanzi a lui instaurato in attesa della pronuncia del Giudice italiano sulla giurisdizione,ai sensi dell'art.21 della Convenzione di Bruxelles 27.9.1968., (il cui testo parzialmente modificato è stato reso esecutivo in Italia con la legge 21 febbraio 1992 n. 198),in quanto tale norma è stata interpretata dalla Corte di giustizia CEE con sentenza dell'otto dicembre 1987 nel senso che ai fini della litispendenza,non è necessaria l'identità delle domande (come prescritto dall'art.39 cod.proc. civ.),ma è sufficiente che,come nel caso in esame,esse derivino dallo stesso rapporto giuridico (conf. Sent. Cass.n. 11262 del 1992). La tesi secondo cui la giurisdizione appartiene all'Autorità giudiria italiana è fondata -e ad essa ha aderito anche la controricorrente la quale si è limitata a eccepire l'inammissibilità del ricorso per regolamento per le ragioni innanzi esposte- in quanto la società SE MI,convenuta dinanzi al Tribunale di Trani,adito preventivamente,ha la sua sede in Italia e,in base all'art.2 della menzionata Convenzione (resa esecutiva in Italia nel suo testo originario con la legge 21 giugno 1971 n. 804), " le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute,a prescindere dalla loro nazionalità davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato ". Pertanto deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice italiano e,per la sussistenza di giusti motivi si devono compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P. T. M.
la Corte di Cassazione,a Sezioni Unite,dichiara la giurisdizione del Giudice italiano e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 18 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1999