Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 293
CASS
Sentenza 25 maggio 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 37 cod. proc. civ. (che non riporta il secondo comma del testo originario relativo al difetto di giurisdizione del giudice italiano nei confronti dello straniero), deve ritenersi ammissibile la proposizione del regolamento di giurisdizione in una causa tra soggetto privato di cittadinanza italiana e soggetto privato straniero, dovendo, per converso, predicarsi l'inammissibilità del detto regolamento nel caso di controversia tra soggetti privati italiani (tra i quali non può sorgere questione di giurisdizione, essendo, all'uopo, necessario il coinvolgimento in lite di una pubblica Amministrazione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/05/1999, n. 293
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 293
    Data del deposito : 25 maggio 1999

    Testo completo