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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/07/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 100/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. NARDUCCI FRANCESCO e dall'avv. BISCARINI ENRICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MISINO MICHELE elettivamente domiciliato in STRADA S. MAFFEI 8 37121
VERONA presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Piaccia all'eccellentissima Corte di Appello di Perugia contrariis reictis per i suesposti motivi di fatto e di diritto, accogliere l'appello avverso la sentenza n.4/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 3.1.2024, all'esito del procedimento R.G. 1848/2017, e per l'effetto previo annullamento ed in totale riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO, A) In accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare per i motivi di fatto e di diritto esposti e in base alle risultanze istruttorie e della espletata
CTU, l'inadempimento posto in essere dalla compagnia Controparte_1
(P.Iva ) rispetto gli obblighi contrattuali di cui agli art. 19-20-21 delle P.IVA_2
condizioni generali di assicurazione delle polizze n.36 e 36/a; per l'effetto, condannare la società assicurativa convenuta al pagamento della somma complessiva di euro
91.827,00, al netto della franchigia, così come determinata dal CTU nel supplemento di perizia del 6.10.2022, per i danni causati alle colture tabacchicole oggetto di copertura assicurativa dagli eventi climatici del 14.7.2014 e del 28.7.2014, o a quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria dalla denuncia del sinistro al saldo effettivo. B) Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto esposti cui si rimanda, che la compagnia di assicurazione convenuta per il tramite dei suoi ausiliari periti tecnici, in violazione delle linee guida prescritte dalle relative polizze assicurative ha impedito l'espletamento della perizia di appello contrattualmente prevista, privando l'attore della relativa chance di poter utilizzare lo strumento stragiudiziale convenuto per l'accertamento di danni coperti da assicurazione e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa convenuta al pagamento a titolo risarcitorio di euro 25.000,00, salvo quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla corresponsione degli interessi legali e svalutazione monetaria dalla denuncia di sinistro al saldo effettivo. In ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento dei costi di lite, dei compensi professionali, con accessori di legge e delle spese della C.T.U.
IN OGNI CASO: Condannare la società convenuta alla refusione dei compensi professionali ed elle anticipazioni sostenute da parte attrice nei 2 gradi di giudizio, oltre pag. 2/17 accessori di legge e delle spese varie Ctu espletate, compresa la relazione del proprio perito di parte
In via istruttoria per i motivi esposti sub.4 disporre supplemento peritale con conferimento al Ctu nominato dei seguenti quesiti:
- Descrivere i criteri estimativi da adottare in presenza di danni causati dagli eventi atmosferici di cui è causa verificatesi all'inizio dell'impianto delle colture tabacchicole secondo le condizioni di polizza e sino alla maturazione del prodotto.
- Dica il Ctu se per effettuare la stima del danno in tale ipotesi è indispensabile dal punto di vista agronomico procedere alla cimatura della produzione in campo secondo gli usi e al tecnica agraria del settore.
- Dica il Ctu se effettuata la cimatura parziale della coltura nella misura del 40%, avvenuta il 2.9.2014 era possibile emettere un primo bollettino di stima e se a cimatura completata effettuata a fine settembre 2014, con quale tempistica doveva essere redatto il bollettino di stima finale rendendone formale comunicazione al coltivatore.
- Dica se i dati raccolti dai periti assicurativi nei 5 sopralluoghi effettuati dal mese di
Agosto al mese di Novembre utilizzati per redigere il bollettino di stima finale del danno potevano essere utilizzati per una loro successiva valutazione in sede di perizia di secondo grado.
- Dica il Ctu se nella vicenda i periti assicurativi di primo grado hanno o meno osservato per la valutazione del danno le procedure tecniche previste dalle condizioni di polizza agli articoli 19,20,21.
- Dica il Ctu in quale occasione per procedere alla stima del danno alle colture colpite da eventi metereologici è necessario lasciare strisce di campioni in campo.
Per l'appellata:
In via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario e riformarsi la sentenza di I grado in accoglimento dell'appello incidentale;
pag. 3/17 2)In ogni caso respingersi l'appello avversario per le ragioni tutte dedotte e rigettarsi ogni domanda di parte appellante;
3)In via gradata determinarsi l'indennizzo in applicazione del contratto inter partes e, quindi, con applicazione della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti.
4)Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi ivi comprese le spese di consulenza tecnica di parte.
pag. 4/17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in primo grado
[...]
ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni Parte_1
(con cui essa era assicurata) a versarle, accertatone l'inadempimento rispetto CP_1
agli obblighi contrattuali, la somma di euro 191.402,33 corrispondente al valore della produzione tabacchicola assicurata e andata perduta per effetto di eccezionali condizioni meteorologiche intervenute il 14 ed il 28 luglio 2014, oltre interessi legali dalla denuncia al saldo, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance, per aver la compagnia impedito l'espletamento della perizia di appello contrattualmente prevista privando l'attore di utilizzare lo strumento stragiudiziale per l'accertamento dei danni coperti da assicurazione, per un importo di euro 30.000 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Avverso tali domande ha resistito la compagnia assicuratrice, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e nel merito contestando ogni pretesa, sia perché l'assicurata era decaduta dal diritto all'indennizzo ex art. 22 CGA, non avendo lasciato i campioni regolamentari in occasione della raccolta, sia perché degli accertamenti eseguiti emergeva che, a tutto concedere, il danno riconducibile all'eccesso di pioggia e determinato secondo quanto previsto dalla polizza era modesto e, soprattutto era inferiore alla soglia di franchigia del 30%.
Con sentenza n. 4/2024 il Tribunale di Spoleto ha rigettato le domande dell'
[...]
ritenendo da un lato che la parte attrice, non Parte_1
preservando i campioni di prodotto come previsto da contratto, avesse impedito la quantificazione del lamentato pregiudizio e dall'altro che non vi fosse alcun inadempimento dei periti negli accertamenti delegati, pertanto non poteva essere riconosciuto alcun danno, neppure da perdita di chance.
pag. 5/17 Con atto di citazione in appello l' ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma.
Con il primo motivo ha contestato la carenza di motivazione e la omessa valutazione di documenti e prove testimoniali decisive, nonché violazione dell'art. 2697 c.c. per aver ritenuto non provata la domanda attrice. La sentenza ha infatti affermato che ER
, legale rappresentante della società attrice, non aveva consentito di effettuare la
[...]
stima del danno per aver raccolto il prodotto giunto a maturazione senza lasciare le strisce di campioni previste dalla polizza. In realtà l'evento meteorico calamitoso era avvenuto in un periodo notevolmente distante rispetto all'epoca di raccolta ed il collegio peritale, che aveva svolto diversi accessi in diverse fasi di sviluppo della produzione, era stato comunque in grado di redigere il bollettino di campagna già a settembre/ottobre 2014. Oltretutto i campioni lasciati erano insufficienti per la redazione della perizia perché nel mese di dicembre essi si erano naturalmente seccati e ridotti, il che però non era imputabile al che aveva consentito l'esame del prodotto per tre ER
mesi, aveva impugnato la prima perizia e chiesto la perizia in appello. Era stata l'inusuale lungaggine della perizia rispetto alla tempistica di redazione del bollettino definitivo ad aver impedito all'assicurato di effettuare stime e accertamenti preventivi.
Inoltre il giudice non avrebbe valutato correttamente le prove assunte, da cui si desumeva che i campioni erano stati lasciati e che i periti assicurativi, nonostante i plurimi sopralluoghi, non avevano tempestivamente valutato il danno.
Con il secondo motivo ha dedotto che la sentenza aveva travisato i fatti, violando gli art. 115 e 116 cpc, ritenendo il responsabile del procrastinarsi della perizia di primo ER
grado, circostanza non vera in quanto egli aveva sempre contestato il ritardo e a settembre 2014 aveva già cimato il 40% delle piante.
Con il terzo motivo ha contestato nuovamente la violazione dell'art. 115 cpc nonché insufficiente motivazione, per aver il tribunale rigettato la domanda di risarcimento del pag. 6/17 danno da perdita di chance, che deve essere invece risarcito in quanto è l'inadempienza posta in essere dagli ausiliari della compagnia di assicurazione che ha impedito a di usufruire del secondo grado della perizia assicurativa, danno pari ai costi ER
potenziali di un giudizio ordinario o comunque determinati dal giudice secondo prudente apprezzamento. L'onere probatorio in tema di chance sarebbe attenuato rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non aver conseguito il bene della vita.
L'appellante ha chiesto inoltre di disporre un supplemento peritale per chiarire se, effettuata la prima cimatura, fosse possibile, e con quale tempistica, redigere il bollettino di stima finale e se i periti assicurativi di primo grado si erano attenuti alle procedure previste dalle condizioni di polizza.
Si è costituita la compagnia appellata, eccependo innanzitutto l'inammissibilità dell'appello in quanto controparte non avrebbe impugnato la parte della sentenza nella quale il giudice ha accertato che il contratto non prevedeva alcun termine a carico dei periti per il completamento delle operazioni peritali, che la tempistica di CP_2
esecuzione e la decadenza dalla perizia di appello derivava, a tutto concedere, dalla violazione ad opera di controparte rispetto alle condizioni previste dall'art. 22 CGA, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che i campioni non erano presenti al momento della perizia d'appello, controparte non aveva accettato il risultato dei bollettini di campagna perché sapeva di aver subito un danno lieve e aveva chiesto espressamente ai periti di differire la stesura definitiva;
che i bollettini di campagna erano perfettamente aderenti alle condizioni di polizza ed alla prassi del settore;
che la responsabilità di quanto accaduto è dipesa dalla colpevole violazione, da parte dell'assicurato, dell'art. 22 CGA e dalla raccolta della produzione, eseguita in violazione delle regole contrattuali.
pag. 7/17 L'appellata ha dichiarato di voler riproporre, in forma di appello incidentale, questioni assorbite sulle quali il Tribunale non si è pronunciato: perdita dell'indennizzo per violazione degli art. da 18 a 25 CGA;
nullità della CTU perché esplorativa ed inammissibile, essendo volta a superare le carenze allegatorie avversarie (in ogni caso la ctu non ha compiuto un accertamento oggettivo, ma una simulazione teorica assolutamente inutilizzabile); erronea pronuncia regolativa delle spese di lite poiché il
Tribunale, liquidando valori inferiori ai medi, ha valutato come poco complesse le questioni trattate e l'attività istruttoria svolta, nonostante la lunga istruttoria in un processo durato sei anni.
Sulle conclusioni delle parti come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente, prima di affrontare la disamina dei singoli motivi di appello, pare opportuno riepilogare brevemente i termini fattuali della vicenda ed esaminare le previsioni contrattuali delle polizze in essere fra l'azienda assicurata e la compagnia qui appellata.
L'azienda appellante, dedita ad attività di coltivazione del tabacco su terreni prevalentemente condotti in affitto, il 14 e 28 luglio 2014 denunciò alla compagnia assicurativa – per il tramite del quale organo Controparte_3
istituzionale rappresentativo degli interessi degli agricoltori che aveva sottoscritto una polizza di assicurazione collettiva - il verificarsi di danni alla coltura a causa di eventi atmosferici avversi, con particolare riferimento ad “Eccesso di pioggia” e conseguente
“Sbalzo termico”.
La compagnia in data 08.08.14 inviò un collegio di periti per un Controparte_1
sopralluogo di prima ricognizione del danno;
ulteriori sopralluoghi furono svolti in data
02.09.14, in data 11.10.14, in data 5.11.2014. In particolare, in tale ultima data ER
pag. 8/17 legale rappresentante, prendendo atto dei bollettini di campagna (che a suo ER
avviso sottostimavano il danno) rifiutò di firmarli, pertanto essi gli vennero inviati a mezzo raccomandata in data 18.11.2014.
In data 25.11.2014 chiese che si effettuasse una perizia di appello, come Persona_1
da contratto, nominando proprio perito la dott.ssa La Persona_2 Controparte_4
confermò invece il proprio perito dott. Dopo una prima riunione dei Persona_3
due esperti in data 5.12.2014, nella quale venne designato quale terzo perito il Dott. di Pescara, le operazioni proseguirono il 15.12.2014, il 4.2.2015 Persona_4
ed infine il 12.2.2015 il Presidente dichiarò la decadenza della domanda di Per_4
Perizia d'appello – senza formulazione del giudizio di stima finale - per mancanza dei campioni rappresentativi come previsto dall'art. 22 delle CGA.
Pare poi opportuno analizzare le previsioni contrattuali, anche al fine di verificare se l'eventuale mancato rispetto delle clausole contrattuali sia dipeso, come sostiene l'appellante, da causa non imputabile all'assicurato, ed in particolare per le eccessive lungaggini che avrebbero caratterizzato l'iter peritale;
o se invece, come sostiene l'appellata, l'assicurato sia decaduto dal diritto all'indennizzo per inosservanza delle suddette clausole.
Trattandosi di valutazione prettamente giuridica di interpretazione delle clausole contrattuali e dei concetti di imputabilità/ non imputabilità dell'inadempimento, è superfluo disporre sul punto una ctu come richiesto dall'appellante.
Orbene, in primo luogo si osserva che l'art. 17 delle CGA prevede che in caso di sinistro l'assicurato, oltre a fare denuncia entro tre giorni e specificare se richiede la perizia, deve “eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture” , “non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno”, salvo quanto previsto dal successivo art.22; “mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alla superficie degli appezzamenti pag. 9/17 sui quali insistono le partite assicurate, il Piano colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione”.
Il contratto prevede poi che l'accertamento del danno sia normalmente affidato a periti incaricati dalla società, che hanno i titoli professionali di cui all'art. 19 ed operano secondo i criteri di cui all'articolo 21. In particolare, detta norma prevede che “i risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato. Detta firma equivale ad accettazione della perizia;
in mancanza, al fine di far decorrere il termine per proporre appello, il bollettino viene spedito al domicilio dell'assicurato, il quale poi può richiedere entro tre giorni dalla comunicazione la perizia di appello. In caso di mancata richiesta (art. 21 ultimo comma) la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
L'art. 22 prevede che qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.
Egli deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno, costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, dovranno essere, a pena di decadenza dall'indennizzo, pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata.
La norma contrattuale aggiunge che, se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di inizio o prosecuzione della raccolta, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 19 -Modalità per la pag. 10/17 rilevazione del danno–, secondo le norme di cui all' art.21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.
Anche in caso di perizia di appello l'art. 24 delle CGA prevede che l'assicurato lasci il prodotto nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata;
nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, può iniziare o continuare la raccolta, lasciando su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 22. Qualora a ciò non ottemperi, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 21 ultimo comma;
vale a dire, la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Ciò premesso, risultano infondati i primi due motivi di appello.
Risulta dagli atti, ed in particolare dalla deposizione del teste (da ritenere, Per_3
contrariamente all'eccezione sollevata dall'appellante, non incompatibile ex art. 246
c.p.c. dal momento che le richieste risarcitorie oggetto del presente giudizio non sono rivolte a lui personalmente) che rispettò, sostanzialmente, le previsioni ER
contrattuali, dal momento che proseguì la coltivazione e mise comunque i periti in condizione di espletare la prima perizia, i cui risultati gli vennero comunicati il
5.11.2014, se non addirittura prima, ad ottobre.
Tutti i testi sentiti all'udienza del 10.12.2019, anche quelli indotti in giudizio da parte attrice, hanno infatti dichiarato, rispondendo alla domanda 16), che ad ottobre ER
intese rimandare la firma del bollettino di campagna per poter firmare in un'unica
[...]
occasione tutti i bollettini relativi alle coltivazioni assicurate: vi erano infatti ulteriori appezzamenti, sempre a lui riferibili, colpiti dalla pioggia ed egli intendeva ponderare il danno nella sua globalità.
In merito alla presunta eccessiva durata delle operazioni, le CGA non fissano una tempistica per portarle a termine, salvo il termine di cinque giorni dalla comunicazione di inizio raccolta (art. 22) per provvedere alla stima e il termine di tre giorni per la pag. 11/17 designazione del perito e per la prima riunione del collegio d'appello. Nel caso di specie, tuttavia, essendo mancata una formale comunicazione di inizio della raccolta, non si può ritenere violato il termine di cinque giorni, anche perché la stima è stata effettuata in base agli elementi già raccolti in precedenza.
A tale proposito va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non si può ritenere formato alcun giudicato per il fatto che l'appellante non ha riprodotto il testo della motivazione relativa all'inosservanza dell'art. 22 tra le parti della sentenza che intendeva appellare, violazione che sarebbe di per sé sufficiente al rigetto della domanda.
L'appellante, in realtà, ha contestato di aver violato l'art. 22 svolgendo ampie deduzioni in merito all'inesistenza a suo carico dell'obbligo di conservare i campioni, ritenendo che tale norma operi soltanto quando il danno si verifica a ridosso della raccolta;
nel caso di specie, invece, i periti erano stati messi in grado di redigere il bollettino di campagna già in data 2 Settembre (a cimatura avvenuta su tutto il prodotto) o al più tardi in data 11.10.2014. In ogni caso, l'appellante ha esposto che non è vero che non aveva conservato i campioni, essi si erano rovinati solo a causa delle tempistiche della conclusione della perizia che avevano impedito all'assicurato il mantenimento di molti dei campioni, sia perché parecchi contratti di affitto erano venuti a scadenza, sia per le avverse condizioni meteorologiche invernali.
La circostanza dell'assenza di campioni regolamentari è provata sia dal verbale del collegio peritale di secondo grado sia dalla deposizione del teste il quale ha Per_3
dichiarato che già a novembre aveva constatato l'avvenuta raccolta in assenza dei campioni, senza però nulla obiettare perché era già in grado di esprimere la stima in base a quanto visto durante i precedenti sopralluoghi. Quanto riferito dal perito attesta dunque che già prima delle gelate invernali non vi erano campioni regolamentari lasciati in loco.
pag. 12/17 È dunque evidente che la perizia di appello non si è potuta svolgere a causa della mancanza dei campioni regolamentari, mancanza che certamente è imputabile all'assicurato. Infatti, anche se si volessero ritenere attendibili i suoi dipendenti che hanno dichiarato di aver provveduto alla raccolta lasciando delle strisce ogni 50 solchi, non è credibile che il freddo abbia danneggiato i campioni di tutte le altre partite tranne la 12.
La conseguenza di tale omissione, ad avviso della Corte, non è la decadenza totale dall'indennizzo, dovendosi correlare la sanzione di cui all'art. 22 alla impossibilità della compagnia di valutare il danno. Qualora il danno sia stato già stimato, come nella fattispecie, ma contestato dal contraente che chiede la perizia di appello, la violazione dell'art. 22 rileva ai soli fini dell'art. 24, con decadenza dunque dalla sola perizia di appello e definitività della prima stima.
Considerato che il primo bollettino era stato comunque emesso visionando la produzione prima della raccolta, non si può sanzionare con la perdita dell'indennizzo l'assicurato per una condotta che non ha leso i diritti dell'assicurazione; supponendo infatti che avesse accettato la stima, l'assicurazione avrebbe provveduto Persona_1
al pagamento. Conforta tale interpretazione la deposizione del teste che ha Per_3
dichiarato appunto che a novembre, pur non reperendo campioni, nulla contestò al coltivore, perché già disponeva dei dati utili per la stima. Diversamente, egli avrebbe contestato la decadenza tout court dal diritto all'indennizzo.
Come si accennava in precedenza, alla decadenza ex art. 24 CGA consegue che la perizia non possa avere luogo e si determina la definitività della prima stima.
La presente azione, tuttavia, non è stata introdotta per ottenere il pagamento dell'indennizzo spettante in base al bollettino di campagna del 5.11.2014 (le cui risultanze infatti il signor ha contestato), ma il risarcimento del danno in misura ER
pari al valore della produzione tabacchicola assicurata ed andata perduta, sul pag. 13/17 presupposto dell'inadempimento della compagnia che avrebbe impedito la determinazione del quantum in via stragiudiziale, anche violando gli articoli 1224 e
1228 c.c.
Indennizzo e risarcimento del danno sono infatti petita diversi, così come è diversa la causa petendi qualora si alleghi l'inadempimento degli obblighi contrattuali di procedere ad una stima in tempi ragionevoli rispetto all'inadempimento dall'obbligo di pagare l'indennizzo a norma di polizza.
La domanda va rigettata perché è proprio il presupposto dell'inadempimento della compagnia che manca nella fattispecie.
Come risulta dalla ricostruzione storica degli eventi, gli eventi meteorologici avversi si sono verificati a luglio 2014, i periti designati dall'assicurazione hanno svolto più accessi ad agosto, settembre, ottobre e novembre, hanno esaminato la coltura in vari stadi di maturazione, hanno infine redatto il bollettino di campagna che, stante il rifiuto dell'assicurato di sottoscriverlo, gli è stato inviato a mezzo raccomandata.
Non essendo prevista una tempistica entro cui concludere le operazioni ed essendo stato dimostrato che il ritardo nella consegna del bollettino dall'11.10.2014 al 5.11.2014 è dipeso da una richiesta dell'assicurato stesso, come da concordi deposizioni dei testi indotti sia dall'attrice che dalla convenuta, non si può ritenere che il coltivatore sia stato
“costretto” a procedere alla raccolta a causa delle lungaggini nella stima. In ogni caso, giunta l'epoca di maturazione del prodotto, il coltivatore poteva sì procedere alla raccolta, ma doveva informare la società e lasciare i campioni secondo le previsioni dell'art. 22 CGA, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non potendo interpretare a suo piacimento le clausole contrattuali – ritenendo cioè che l'obbligo di conservare i campioni si applichi solo se l'evento dannoso si è verificato nell'imminenza della raccolta.
pag. 14/17 La necessità di dover procedere alla raccolta è un'eventualità nient'affatto infrequente, anche in fase di appello (art. 24 CGA), purché si osservino le cautele ivi previste per la conservazione dei campioni. Solo dopo la comunicazione alla società di cui all'art. 22 primo comma si può accusare l'assicurazione di inerzia, e l'assicurato può addirittura procedere ad una valutazione unilaterale secondo la procedura di cui alle CGA. È dunque evidente che se i campioni non sono stati mantenuti, o comunque se l'assicurato, nel richiedere la perizia di appello, non ha curato tutti gli adempimenti informativi previsti dalle clausole contrattuali, non può imputare tale inosservanza alla compagnia.
Infondato è anche il terzo motivo sul mancato risarcimento del danno da perdita di chance, perché, per i motivi innanzi esposti, il mancato espletamento della perizia di appello è imputabile alla stessa assicurata che non ha mantenuto i campioni Pt_1
incorrendo in decadenza. La mancata definizione della vertenza in via stragiudiziale è dunque ad essa sola ascrivibile.
Passando alla disamina dei motivi di appello incidentale, essendo rigettata la domanda può ritenersi assorbita la questione dell'inosservanza di ulteriori norme contrattuali (art
18-25 CGA); peraltro si osserva che i documenti cui fa riferimento l'assicurazione
(piano colturale e fascicolo aziendale) sono stati prodotti in giudizio.
Parimenti assorbita la questione sulla nullità della ctu disposta dal tribunale di Spoleto, i cui esiti non vengono utilizzati, non sussistendo danno risarcibile per assenza del fatto colposo dell'assicurazione.
Fondato è invece il motivo di appello incidentale relativo alle spese processuali, dal momento che il tribunale ha operato una liquidazione al di sotto dei valori medi affermando di procedere in tal modo sulla base del valore della controversia, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria concretamente svolta.
pag. 15/17 Orbene, il valore della controversia, in caso di rigetto della domanda, si valuta sulla base del disputatum, va applicato quindi lo scaglione da 52.001 a 260.000, come presumibilmente fatto anche dal primo giudice.
Si ritiene però che la liquidazione sia errata, innanzitutto perché la controversia non è di ridotta ma di media complessità, essendo numerosi i profili di fatto e diritto analizzati;
l'istruttoria in primo grado ha visto lo svolgersi di numerose udienze, sia per l'escussione dei testimoni che per l'espletamento di consulenza tecnica e richiamo del consulente per chiarimenti. Anche in questo caso, quindi, non si può ritenere modesta l'attività istruttoria svolta.
Le spese di primo grado, applicando i parametri medi per le quattro fasi svolte, vanno quindi liquidate in euro 14.103,00, a modifica della sentenza impugnata.
Per il presente grado, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica. Saranno applicati i parametri medi solo per le fasi di studio ed introduttiva, dal momento che le istanze istruttorie, pur reiterate, non hanno trovato accoglimento e non è stata svolta istruttoria, le udienze si sono svolte sempre in forma scritta e, da ultimo, è stata depositata dalla una comparsa conclusionale CP_1
di una pagina, di mero riepilogo delle difese svolte, cui ha fatto seguito la replica. Per tali motivi saranno applicati, per fasi di trattazione e decisoria, i compensi minimi tabellari anziché i medi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
pag. 16/17 in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 14.103,00 oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio in € 9.603,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
pag. 17/17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
R.G. 100/2024
La Corte D'Appello di Perugia, sezione civile, in persona dei magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott. ssa Francesca Altrui Consigliere dott. ssa Arianna De Martino Cons. relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistito e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'Avv. NARDUCCI FRANCESCO e dall'avv. BISCARINI ENRICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
MISINO MICHELE elettivamente domiciliato in STRADA S. MAFFEI 8 37121
VERONA presso lo studio del difensore appellato
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
Piaccia all'eccellentissima Corte di Appello di Perugia contrariis reictis per i suesposti motivi di fatto e di diritto, accogliere l'appello avverso la sentenza n.4/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto in data 3.1.2024, all'esito del procedimento R.G. 1848/2017, e per l'effetto previo annullamento ed in totale riforma della sentenza impugnata:
NEL MERITO, A) In accoglimento della domanda attorea, accertare e dichiarare per i motivi di fatto e di diritto esposti e in base alle risultanze istruttorie e della espletata
CTU, l'inadempimento posto in essere dalla compagnia Controparte_1
(P.Iva ) rispetto gli obblighi contrattuali di cui agli art. 19-20-21 delle P.IVA_2
condizioni generali di assicurazione delle polizze n.36 e 36/a; per l'effetto, condannare la società assicurativa convenuta al pagamento della somma complessiva di euro
91.827,00, al netto della franchigia, così come determinata dal CTU nel supplemento di perizia del 6.10.2022, per i danni causati alle colture tabacchicole oggetto di copertura assicurativa dagli eventi climatici del 14.7.2014 e del 28.7.2014, o a quella diversa somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia, anche secondo equità, oltre agli interessi legali e svalutazione monetaria dalla denuncia del sinistro al saldo effettivo. B) Accertare e dichiarare, per i motivi di fatto e di diritto esposti cui si rimanda, che la compagnia di assicurazione convenuta per il tramite dei suoi ausiliari periti tecnici, in violazione delle linee guida prescritte dalle relative polizze assicurative ha impedito l'espletamento della perizia di appello contrattualmente prevista, privando l'attore della relativa chance di poter utilizzare lo strumento stragiudiziale convenuto per l'accertamento di danni coperti da assicurazione e, per l'effetto, condannare la compagnia assicurativa convenuta al pagamento a titolo risarcitorio di euro 25.000,00, salvo quella diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla corresponsione degli interessi legali e svalutazione monetaria dalla denuncia di sinistro al saldo effettivo. In ogni caso, condannare la società convenuta al pagamento dei costi di lite, dei compensi professionali, con accessori di legge e delle spese della C.T.U.
IN OGNI CASO: Condannare la società convenuta alla refusione dei compensi professionali ed elle anticipazioni sostenute da parte attrice nei 2 gradi di giudizio, oltre pag. 2/17 accessori di legge e delle spese varie Ctu espletate, compresa la relazione del proprio perito di parte
In via istruttoria per i motivi esposti sub.4 disporre supplemento peritale con conferimento al Ctu nominato dei seguenti quesiti:
- Descrivere i criteri estimativi da adottare in presenza di danni causati dagli eventi atmosferici di cui è causa verificatesi all'inizio dell'impianto delle colture tabacchicole secondo le condizioni di polizza e sino alla maturazione del prodotto.
- Dica il Ctu se per effettuare la stima del danno in tale ipotesi è indispensabile dal punto di vista agronomico procedere alla cimatura della produzione in campo secondo gli usi e al tecnica agraria del settore.
- Dica il Ctu se effettuata la cimatura parziale della coltura nella misura del 40%, avvenuta il 2.9.2014 era possibile emettere un primo bollettino di stima e se a cimatura completata effettuata a fine settembre 2014, con quale tempistica doveva essere redatto il bollettino di stima finale rendendone formale comunicazione al coltivatore.
- Dica se i dati raccolti dai periti assicurativi nei 5 sopralluoghi effettuati dal mese di
Agosto al mese di Novembre utilizzati per redigere il bollettino di stima finale del danno potevano essere utilizzati per una loro successiva valutazione in sede di perizia di secondo grado.
- Dica il Ctu se nella vicenda i periti assicurativi di primo grado hanno o meno osservato per la valutazione del danno le procedure tecniche previste dalle condizioni di polizza agli articoli 19,20,21.
- Dica il Ctu in quale occasione per procedere alla stima del danno alle colture colpite da eventi metereologici è necessario lasciare strisce di campioni in campo.
Per l'appellata:
In via preliminare dichiararsi l'inammissibilità dell'appello avversario e riformarsi la sentenza di I grado in accoglimento dell'appello incidentale;
pag. 3/17 2)In ogni caso respingersi l'appello avversario per le ragioni tutte dedotte e rigettarsi ogni domanda di parte appellante;
3)In via gradata determinarsi l'indennizzo in applicazione del contratto inter partes e, quindi, con applicazione della franchigia e dei limiti di indennizzo previsti.
4)Condannarsi controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi ivi comprese le spese di consulenza tecnica di parte.
pag. 4/17 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in primo grado
[...]
ha chiesto la condanna della compagnia di assicurazioni Parte_1
(con cui essa era assicurata) a versarle, accertatone l'inadempimento rispetto CP_1
agli obblighi contrattuali, la somma di euro 191.402,33 corrispondente al valore della produzione tabacchicola assicurata e andata perduta per effetto di eccezionali condizioni meteorologiche intervenute il 14 ed il 28 luglio 2014, oltre interessi legali dalla denuncia al saldo, nonché il risarcimento del danno da perdita di chance, per aver la compagnia impedito l'espletamento della perizia di appello contrattualmente prevista privando l'attore di utilizzare lo strumento stragiudiziale per l'accertamento dei danni coperti da assicurazione, per un importo di euro 30.000 o la diversa somma ritenuta di giustizia.
Avverso tali domande ha resistito la compagnia assicuratrice, eccependo preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito e nel merito contestando ogni pretesa, sia perché l'assicurata era decaduta dal diritto all'indennizzo ex art. 22 CGA, non avendo lasciato i campioni regolamentari in occasione della raccolta, sia perché degli accertamenti eseguiti emergeva che, a tutto concedere, il danno riconducibile all'eccesso di pioggia e determinato secondo quanto previsto dalla polizza era modesto e, soprattutto era inferiore alla soglia di franchigia del 30%.
Con sentenza n. 4/2024 il Tribunale di Spoleto ha rigettato le domande dell'
[...]
ritenendo da un lato che la parte attrice, non Parte_1
preservando i campioni di prodotto come previsto da contratto, avesse impedito la quantificazione del lamentato pregiudizio e dall'altro che non vi fosse alcun inadempimento dei periti negli accertamenti delegati, pertanto non poteva essere riconosciuto alcun danno, neppure da perdita di chance.
pag. 5/17 Con atto di citazione in appello l' ha impugnato detta Parte_1
sentenza chiedendone la riforma.
Con il primo motivo ha contestato la carenza di motivazione e la omessa valutazione di documenti e prove testimoniali decisive, nonché violazione dell'art. 2697 c.c. per aver ritenuto non provata la domanda attrice. La sentenza ha infatti affermato che ER
, legale rappresentante della società attrice, non aveva consentito di effettuare la
[...]
stima del danno per aver raccolto il prodotto giunto a maturazione senza lasciare le strisce di campioni previste dalla polizza. In realtà l'evento meteorico calamitoso era avvenuto in un periodo notevolmente distante rispetto all'epoca di raccolta ed il collegio peritale, che aveva svolto diversi accessi in diverse fasi di sviluppo della produzione, era stato comunque in grado di redigere il bollettino di campagna già a settembre/ottobre 2014. Oltretutto i campioni lasciati erano insufficienti per la redazione della perizia perché nel mese di dicembre essi si erano naturalmente seccati e ridotti, il che però non era imputabile al che aveva consentito l'esame del prodotto per tre ER
mesi, aveva impugnato la prima perizia e chiesto la perizia in appello. Era stata l'inusuale lungaggine della perizia rispetto alla tempistica di redazione del bollettino definitivo ad aver impedito all'assicurato di effettuare stime e accertamenti preventivi.
Inoltre il giudice non avrebbe valutato correttamente le prove assunte, da cui si desumeva che i campioni erano stati lasciati e che i periti assicurativi, nonostante i plurimi sopralluoghi, non avevano tempestivamente valutato il danno.
Con il secondo motivo ha dedotto che la sentenza aveva travisato i fatti, violando gli art. 115 e 116 cpc, ritenendo il responsabile del procrastinarsi della perizia di primo ER
grado, circostanza non vera in quanto egli aveva sempre contestato il ritardo e a settembre 2014 aveva già cimato il 40% delle piante.
Con il terzo motivo ha contestato nuovamente la violazione dell'art. 115 cpc nonché insufficiente motivazione, per aver il tribunale rigettato la domanda di risarcimento del pag. 6/17 danno da perdita di chance, che deve essere invece risarcito in quanto è l'inadempienza posta in essere dagli ausiliari della compagnia di assicurazione che ha impedito a di usufruire del secondo grado della perizia assicurativa, danno pari ai costi ER
potenziali di un giudizio ordinario o comunque determinati dal giudice secondo prudente apprezzamento. L'onere probatorio in tema di chance sarebbe attenuato rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non aver conseguito il bene della vita.
L'appellante ha chiesto inoltre di disporre un supplemento peritale per chiarire se, effettuata la prima cimatura, fosse possibile, e con quale tempistica, redigere il bollettino di stima finale e se i periti assicurativi di primo grado si erano attenuti alle procedure previste dalle condizioni di polizza.
Si è costituita la compagnia appellata, eccependo innanzitutto l'inammissibilità dell'appello in quanto controparte non avrebbe impugnato la parte della sentenza nella quale il giudice ha accertato che il contratto non prevedeva alcun termine a carico dei periti per il completamento delle operazioni peritali, che la tempistica di CP_2
esecuzione e la decadenza dalla perizia di appello derivava, a tutto concedere, dalla violazione ad opera di controparte rispetto alle condizioni previste dall'art. 22 CGA, di per sé sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.
Nel merito ha chiesto il rigetto dell'appello, evidenziando che i campioni non erano presenti al momento della perizia d'appello, controparte non aveva accettato il risultato dei bollettini di campagna perché sapeva di aver subito un danno lieve e aveva chiesto espressamente ai periti di differire la stesura definitiva;
che i bollettini di campagna erano perfettamente aderenti alle condizioni di polizza ed alla prassi del settore;
che la responsabilità di quanto accaduto è dipesa dalla colpevole violazione, da parte dell'assicurato, dell'art. 22 CGA e dalla raccolta della produzione, eseguita in violazione delle regole contrattuali.
pag. 7/17 L'appellata ha dichiarato di voler riproporre, in forma di appello incidentale, questioni assorbite sulle quali il Tribunale non si è pronunciato: perdita dell'indennizzo per violazione degli art. da 18 a 25 CGA;
nullità della CTU perché esplorativa ed inammissibile, essendo volta a superare le carenze allegatorie avversarie (in ogni caso la ctu non ha compiuto un accertamento oggettivo, ma una simulazione teorica assolutamente inutilizzabile); erronea pronuncia regolativa delle spese di lite poiché il
Tribunale, liquidando valori inferiori ai medi, ha valutato come poco complesse le questioni trattate e l'attività istruttoria svolta, nonostante la lunga istruttoria in un processo durato sei anni.
Sulle conclusioni delle parti come innanzi precisate, la causa è stata riservata in decisione ai sensi dell'art. 352 cod. proc. civ., all'esito del deposito delle comparse conclusionali e repliche.
Preliminarmente, prima di affrontare la disamina dei singoli motivi di appello, pare opportuno riepilogare brevemente i termini fattuali della vicenda ed esaminare le previsioni contrattuali delle polizze in essere fra l'azienda assicurata e la compagnia qui appellata.
L'azienda appellante, dedita ad attività di coltivazione del tabacco su terreni prevalentemente condotti in affitto, il 14 e 28 luglio 2014 denunciò alla compagnia assicurativa – per il tramite del quale organo Controparte_3
istituzionale rappresentativo degli interessi degli agricoltori che aveva sottoscritto una polizza di assicurazione collettiva - il verificarsi di danni alla coltura a causa di eventi atmosferici avversi, con particolare riferimento ad “Eccesso di pioggia” e conseguente
“Sbalzo termico”.
La compagnia in data 08.08.14 inviò un collegio di periti per un Controparte_1
sopralluogo di prima ricognizione del danno;
ulteriori sopralluoghi furono svolti in data
02.09.14, in data 11.10.14, in data 5.11.2014. In particolare, in tale ultima data ER
pag. 8/17 legale rappresentante, prendendo atto dei bollettini di campagna (che a suo ER
avviso sottostimavano il danno) rifiutò di firmarli, pertanto essi gli vennero inviati a mezzo raccomandata in data 18.11.2014.
In data 25.11.2014 chiese che si effettuasse una perizia di appello, come Persona_1
da contratto, nominando proprio perito la dott.ssa La Persona_2 Controparte_4
confermò invece il proprio perito dott. Dopo una prima riunione dei Persona_3
due esperti in data 5.12.2014, nella quale venne designato quale terzo perito il Dott. di Pescara, le operazioni proseguirono il 15.12.2014, il 4.2.2015 Persona_4
ed infine il 12.2.2015 il Presidente dichiarò la decadenza della domanda di Per_4
Perizia d'appello – senza formulazione del giudizio di stima finale - per mancanza dei campioni rappresentativi come previsto dall'art. 22 delle CGA.
Pare poi opportuno analizzare le previsioni contrattuali, anche al fine di verificare se l'eventuale mancato rispetto delle clausole contrattuali sia dipeso, come sostiene l'appellante, da causa non imputabile all'assicurato, ed in particolare per le eccessive lungaggini che avrebbero caratterizzato l'iter peritale;
o se invece, come sostiene l'appellata, l'assicurato sia decaduto dal diritto all'indennizzo per inosservanza delle suddette clausole.
Trattandosi di valutazione prettamente giuridica di interpretazione delle clausole contrattuali e dei concetti di imputabilità/ non imputabilità dell'inadempimento, è superfluo disporre sul punto una ctu come richiesto dall'appellante.
Orbene, in primo luogo si osserva che l'art. 17 delle CGA prevede che in caso di sinistro l'assicurato, oltre a fare denuncia entro tre giorni e specificare se richiede la perizia, deve “eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture” , “non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno”, salvo quanto previsto dal successivo art.22; “mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alla superficie degli appezzamenti pag. 9/17 sui quali insistono le partite assicurate, il Piano colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione”.
Il contratto prevede poi che l'accertamento del danno sia normalmente affidato a periti incaricati dalla società, che hanno i titoli professionali di cui all'art. 19 ed operano secondo i criteri di cui all'articolo 21. In particolare, detta norma prevede che “i risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'assicurato. Detta firma equivale ad accettazione della perizia;
in mancanza, al fine di far decorrere il termine per proporre appello, il bollettino viene spedito al domicilio dell'assicurato, il quale poi può richiedere entro tre giorni dalla comunicazione la perizia di appello. In caso di mancata richiesta (art. 21 ultimo comma) la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.
L'art. 22 prevede che qualora il prodotto, colpito da eventi indennizzabili a termini di polizza, sia giunto a maturazione e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Società a mezzo telegramma o fax o mail certificata.
Egli deve altresì lasciare i campioni per la stima del danno, costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita o di ciascun appezzamento. Tali campioni, lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, dovranno essere, a pena di decadenza dall'indennizzo, pari almeno al 3% della quantità di prodotto ottenuto dalla partita o produzione assicurata.
La norma contrattuale aggiunge che, se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di inizio o prosecuzione della raccolta, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto dall'art. 19 -Modalità per la pag. 10/17 rilevazione del danno–, secondo le norme di cui all' art.21 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno nonché delle Condizioni Speciali.
Anche in caso di perizia di appello l'art. 24 delle CGA prevede che l'assicurato lasci il prodotto nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata;
nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, può iniziare o continuare la raccolta, lasciando su ogni partita appellata i campioni previsti dall'art. 22. Qualora a ciò non ottemperi, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'art. 21 ultimo comma;
vale a dire, la perizia diviene definitiva ai fini della determinazione dell'indennizzo.
Ciò premesso, risultano infondati i primi due motivi di appello.
Risulta dagli atti, ed in particolare dalla deposizione del teste (da ritenere, Per_3
contrariamente all'eccezione sollevata dall'appellante, non incompatibile ex art. 246
c.p.c. dal momento che le richieste risarcitorie oggetto del presente giudizio non sono rivolte a lui personalmente) che rispettò, sostanzialmente, le previsioni ER
contrattuali, dal momento che proseguì la coltivazione e mise comunque i periti in condizione di espletare la prima perizia, i cui risultati gli vennero comunicati il
5.11.2014, se non addirittura prima, ad ottobre.
Tutti i testi sentiti all'udienza del 10.12.2019, anche quelli indotti in giudizio da parte attrice, hanno infatti dichiarato, rispondendo alla domanda 16), che ad ottobre ER
intese rimandare la firma del bollettino di campagna per poter firmare in un'unica
[...]
occasione tutti i bollettini relativi alle coltivazioni assicurate: vi erano infatti ulteriori appezzamenti, sempre a lui riferibili, colpiti dalla pioggia ed egli intendeva ponderare il danno nella sua globalità.
In merito alla presunta eccessiva durata delle operazioni, le CGA non fissano una tempistica per portarle a termine, salvo il termine di cinque giorni dalla comunicazione di inizio raccolta (art. 22) per provvedere alla stima e il termine di tre giorni per la pag. 11/17 designazione del perito e per la prima riunione del collegio d'appello. Nel caso di specie, tuttavia, essendo mancata una formale comunicazione di inizio della raccolta, non si può ritenere violato il termine di cinque giorni, anche perché la stima è stata effettuata in base agli elementi già raccolti in precedenza.
A tale proposito va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata, non si può ritenere formato alcun giudicato per il fatto che l'appellante non ha riprodotto il testo della motivazione relativa all'inosservanza dell'art. 22 tra le parti della sentenza che intendeva appellare, violazione che sarebbe di per sé sufficiente al rigetto della domanda.
L'appellante, in realtà, ha contestato di aver violato l'art. 22 svolgendo ampie deduzioni in merito all'inesistenza a suo carico dell'obbligo di conservare i campioni, ritenendo che tale norma operi soltanto quando il danno si verifica a ridosso della raccolta;
nel caso di specie, invece, i periti erano stati messi in grado di redigere il bollettino di campagna già in data 2 Settembre (a cimatura avvenuta su tutto il prodotto) o al più tardi in data 11.10.2014. In ogni caso, l'appellante ha esposto che non è vero che non aveva conservato i campioni, essi si erano rovinati solo a causa delle tempistiche della conclusione della perizia che avevano impedito all'assicurato il mantenimento di molti dei campioni, sia perché parecchi contratti di affitto erano venuti a scadenza, sia per le avverse condizioni meteorologiche invernali.
La circostanza dell'assenza di campioni regolamentari è provata sia dal verbale del collegio peritale di secondo grado sia dalla deposizione del teste il quale ha Per_3
dichiarato che già a novembre aveva constatato l'avvenuta raccolta in assenza dei campioni, senza però nulla obiettare perché era già in grado di esprimere la stima in base a quanto visto durante i precedenti sopralluoghi. Quanto riferito dal perito attesta dunque che già prima delle gelate invernali non vi erano campioni regolamentari lasciati in loco.
pag. 12/17 È dunque evidente che la perizia di appello non si è potuta svolgere a causa della mancanza dei campioni regolamentari, mancanza che certamente è imputabile all'assicurato. Infatti, anche se si volessero ritenere attendibili i suoi dipendenti che hanno dichiarato di aver provveduto alla raccolta lasciando delle strisce ogni 50 solchi, non è credibile che il freddo abbia danneggiato i campioni di tutte le altre partite tranne la 12.
La conseguenza di tale omissione, ad avviso della Corte, non è la decadenza totale dall'indennizzo, dovendosi correlare la sanzione di cui all'art. 22 alla impossibilità della compagnia di valutare il danno. Qualora il danno sia stato già stimato, come nella fattispecie, ma contestato dal contraente che chiede la perizia di appello, la violazione dell'art. 22 rileva ai soli fini dell'art. 24, con decadenza dunque dalla sola perizia di appello e definitività della prima stima.
Considerato che il primo bollettino era stato comunque emesso visionando la produzione prima della raccolta, non si può sanzionare con la perdita dell'indennizzo l'assicurato per una condotta che non ha leso i diritti dell'assicurazione; supponendo infatti che avesse accettato la stima, l'assicurazione avrebbe provveduto Persona_1
al pagamento. Conforta tale interpretazione la deposizione del teste che ha Per_3
dichiarato appunto che a novembre, pur non reperendo campioni, nulla contestò al coltivore, perché già disponeva dei dati utili per la stima. Diversamente, egli avrebbe contestato la decadenza tout court dal diritto all'indennizzo.
Come si accennava in precedenza, alla decadenza ex art. 24 CGA consegue che la perizia non possa avere luogo e si determina la definitività della prima stima.
La presente azione, tuttavia, non è stata introdotta per ottenere il pagamento dell'indennizzo spettante in base al bollettino di campagna del 5.11.2014 (le cui risultanze infatti il signor ha contestato), ma il risarcimento del danno in misura ER
pari al valore della produzione tabacchicola assicurata ed andata perduta, sul pag. 13/17 presupposto dell'inadempimento della compagnia che avrebbe impedito la determinazione del quantum in via stragiudiziale, anche violando gli articoli 1224 e
1228 c.c.
Indennizzo e risarcimento del danno sono infatti petita diversi, così come è diversa la causa petendi qualora si alleghi l'inadempimento degli obblighi contrattuali di procedere ad una stima in tempi ragionevoli rispetto all'inadempimento dall'obbligo di pagare l'indennizzo a norma di polizza.
La domanda va rigettata perché è proprio il presupposto dell'inadempimento della compagnia che manca nella fattispecie.
Come risulta dalla ricostruzione storica degli eventi, gli eventi meteorologici avversi si sono verificati a luglio 2014, i periti designati dall'assicurazione hanno svolto più accessi ad agosto, settembre, ottobre e novembre, hanno esaminato la coltura in vari stadi di maturazione, hanno infine redatto il bollettino di campagna che, stante il rifiuto dell'assicurato di sottoscriverlo, gli è stato inviato a mezzo raccomandata.
Non essendo prevista una tempistica entro cui concludere le operazioni ed essendo stato dimostrato che il ritardo nella consegna del bollettino dall'11.10.2014 al 5.11.2014 è dipeso da una richiesta dell'assicurato stesso, come da concordi deposizioni dei testi indotti sia dall'attrice che dalla convenuta, non si può ritenere che il coltivatore sia stato
“costretto” a procedere alla raccolta a causa delle lungaggini nella stima. In ogni caso, giunta l'epoca di maturazione del prodotto, il coltivatore poteva sì procedere alla raccolta, ma doveva informare la società e lasciare i campioni secondo le previsioni dell'art. 22 CGA, a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo, non potendo interpretare a suo piacimento le clausole contrattuali – ritenendo cioè che l'obbligo di conservare i campioni si applichi solo se l'evento dannoso si è verificato nell'imminenza della raccolta.
pag. 14/17 La necessità di dover procedere alla raccolta è un'eventualità nient'affatto infrequente, anche in fase di appello (art. 24 CGA), purché si osservino le cautele ivi previste per la conservazione dei campioni. Solo dopo la comunicazione alla società di cui all'art. 22 primo comma si può accusare l'assicurazione di inerzia, e l'assicurato può addirittura procedere ad una valutazione unilaterale secondo la procedura di cui alle CGA. È dunque evidente che se i campioni non sono stati mantenuti, o comunque se l'assicurato, nel richiedere la perizia di appello, non ha curato tutti gli adempimenti informativi previsti dalle clausole contrattuali, non può imputare tale inosservanza alla compagnia.
Infondato è anche il terzo motivo sul mancato risarcimento del danno da perdita di chance, perché, per i motivi innanzi esposti, il mancato espletamento della perizia di appello è imputabile alla stessa assicurata che non ha mantenuto i campioni Pt_1
incorrendo in decadenza. La mancata definizione della vertenza in via stragiudiziale è dunque ad essa sola ascrivibile.
Passando alla disamina dei motivi di appello incidentale, essendo rigettata la domanda può ritenersi assorbita la questione dell'inosservanza di ulteriori norme contrattuali (art
18-25 CGA); peraltro si osserva che i documenti cui fa riferimento l'assicurazione
(piano colturale e fascicolo aziendale) sono stati prodotti in giudizio.
Parimenti assorbita la questione sulla nullità della ctu disposta dal tribunale di Spoleto, i cui esiti non vengono utilizzati, non sussistendo danno risarcibile per assenza del fatto colposo dell'assicurazione.
Fondato è invece il motivo di appello incidentale relativo alle spese processuali, dal momento che il tribunale ha operato una liquidazione al di sotto dei valori medi affermando di procedere in tal modo sulla base del valore della controversia, della non complessità delle questioni trattate e dell'attività istruttoria concretamente svolta.
pag. 15/17 Orbene, il valore della controversia, in caso di rigetto della domanda, si valuta sulla base del disputatum, va applicato quindi lo scaglione da 52.001 a 260.000, come presumibilmente fatto anche dal primo giudice.
Si ritiene però che la liquidazione sia errata, innanzitutto perché la controversia non è di ridotta ma di media complessità, essendo numerosi i profili di fatto e diritto analizzati;
l'istruttoria in primo grado ha visto lo svolgersi di numerose udienze, sia per l'escussione dei testimoni che per l'espletamento di consulenza tecnica e richiamo del consulente per chiarimenti. Anche in questo caso, quindi, non si può ritenere modesta l'attività istruttoria svolta.
Le spese di primo grado, applicando i parametri medi per le quattro fasi svolte, vanno quindi liquidate in euro 14.103,00, a modifica della sentenza impugnata.
Per il presente grado, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo d'ufficio, in assenza di specifica. Saranno applicati i parametri medi solo per le fasi di studio ed introduttiva, dal momento che le istanze istruttorie, pur reiterate, non hanno trovato accoglimento e non è stata svolta istruttoria, le udienze si sono svolte sempre in forma scritta e, da ultimo, è stata depositata dalla una comparsa conclusionale CP_1
di una pagina, di mero riepilogo delle difese svolte, cui ha fatto seguito la replica. Per tali motivi saranno applicati, per fasi di trattazione e decisoria, i compensi minimi tabellari anziché i medi.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: rigetta l'appello principale;
pag. 16/17 in parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del primo grado di giudizio che liquida in euro 14.103,00 oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
condanna la parte appellante al rimborso, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida d'ufficio in € 9.603,00, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13..
Così deciso nella camera di consiglio in data 10/07/2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Arianna De Martino Claudio Baglioni
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