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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3293/2025 vg
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2025 vg promossa da:
C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. GOLDONI MARIO Parte 1 (C.F.
e dell'avv. MOLINARI SANDRA;
e
Parte 2 C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. GOLDONI MARIO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
ciascuno di loro avrà piena facoltà di istituire la propria residenza o il proprio domicilio, ove riterrà opportuno;
Reciprocamente i coniugi assumono qui formale impegno a non interferire nella vita privata l'uno dell'altro;
2) La casa coniugale posta in Comune di Camposanto (MO), P.zza Della Repubblica n. 1, di proprietà esclusiva del signo Parte 1 , rimarrà assegnata a quest'ultimo che continuerà
ad abitarla unitamente ai figli, mentre la signor Pt 2 si trasferirà altrove, recando seco i propri effetti personali;
Quanto ai beni di proprietà comune (mobilio e/o suppellettili) che si trovano nella casa familiare, questi resteranno nella disponibilità del signo Pt 1 e dei figli;
3) Avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali ed abitative, la signor [...]
Pt 2 corrisponderà, a favore del signo Parte 1 , a far tempo dal mese di agosto 2025,
Per a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia -maggiorenne ma economicamente non autosufficiente-, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese,
per dodici mensilità annue, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00),
mediante accredito diretto sul conto corrente accesO presso Unicredit Banca, intestato al signor
Pt 1 IBAN:
[...].
Detta somma, sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT (prima
-
rivalutazione agosto 2026);
- Le spese straordinarie relative alla salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi della figlia
Per resteranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno regolate secondo il seguente schema esemplificativo, previa esibizione delle pezze giustificative a cura del genitore che ha anticipato l'esborso:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
*spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro, in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.), dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso alla spesa, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea
-
documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. nella misura del 100%;4) L'assegno unico universale verrà percepito dal signo Parte 1
Egualmente, le detrazioni relative alla figlia, verranno godute dai genitori in ragione del 50%
ciascuno;
5) I coniugi dichiarano, reciprocamente, di rinunciare a richiedersi contributi per il proprio
-
personale mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di loro al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita con il rispettivo, adeguato,
reddito;
6) Le parti danno atto e dichiarano - anche in via transattiva e novativa - di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso ogni questione di carattere economico-patrimoniale,
sorta prima e/o in costanza di convivenza e dichiarano, pertanto, di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa sin da ora rinunciata e rimossa."
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
-
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione
-
di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
-
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte 1 e Parte 2 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 ato a CAMPOSANTO
(MO) il 22/01/1965 e Parte 2 ata a OD (MO) il 23/05/1970
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Camposanto di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1998,
atto n.1, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale
RE PU BBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di OD
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente rel.
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3293/2025 vg promossa da:
C.F. 1 con il patrocinio dell'avv. GOLDONI MARIO Parte 1 (C.F.
e dell'avv. MOLINARI SANDRA;
e
Parte 2 C.F. C.F. 2 ), con il patrocinio dell'avv. GOLDONI MARIO
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
FATTO Premesso che:
con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 28/08/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
"1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
ciascuno di loro avrà piena facoltà di istituire la propria residenza o il proprio domicilio, ove riterrà opportuno;
Reciprocamente i coniugi assumono qui formale impegno a non interferire nella vita privata l'uno dell'altro;
2) La casa coniugale posta in Comune di Camposanto (MO), P.zza Della Repubblica n. 1, di proprietà esclusiva del signo Parte 1 , rimarrà assegnata a quest'ultimo che continuerà
ad abitarla unitamente ai figli, mentre la signor Pt 2 si trasferirà altrove, recando seco i propri effetti personali;
Quanto ai beni di proprietà comune (mobilio e/o suppellettili) che si trovano nella casa familiare, questi resteranno nella disponibilità del signo Pt 1 e dei figli;
3) Avuto riguardo alle rispettive situazioni economico-patrimoniali ed abitative, la signor [...]
Pt 2 corrisponderà, a favore del signo Parte 1 , a far tempo dal mese di agosto 2025,
Per a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia -maggiorenne ma economicamente non autosufficiente-, entro e non oltre il giorno 15 (quindici) di ogni mese,
per dodici mensilità annue, la somma mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00),
mediante accredito diretto sul conto corrente accesO presso Unicredit Banca, intestato al signor
Pt 1 IBAN:
[...].
Detta somma, sarà soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT (prima
-
rivalutazione agosto 2026);
- Le spese straordinarie relative alla salute, istruzione, educazione, impegni ricreativi della figlia
Per resteranno ripartite fra i genitori in ragione del 50% ciascuno e saranno regolate secondo il seguente schema esemplificativo, previa esibizione delle pezze giustificative a cura del genitore che ha anticipato l'esborso:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal servizio sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) farmaci da banco e non, purché prescritti dal medico curante;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche,
ortodontiche e oculistiche private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal servizio sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e)
mensa;
*spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
*spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata dall'altro, in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, etc.), dovrà manifestare il proprio eventuale motivato dissenso alla spesa, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro-quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea
-
documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. nella misura del 100%;4) L'assegno unico universale verrà percepito dal signo Parte 1
Egualmente, le detrazioni relative alla figlia, verranno godute dai genitori in ragione del 50%
ciascuno;
5) I coniugi dichiarano, reciprocamente, di rinunciare a richiedersi contributi per il proprio
-
personale mantenimento, essendo economicamente autosufficienti e provvedendo ciascuno di loro al soddisfacimento delle proprie personali esigenze di vita con il rispettivo, adeguato,
reddito;
6) Le parti danno atto e dichiarano - anche in via transattiva e novativa - di avere risolto fra loro con le pattuizioni di cui al presente ricorso ogni questione di carattere economico-patrimoniale,
sorta prima e/o in costanza di convivenza e dichiarano, pertanto, di nulla più avere a pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo e/o ragione, fatto salvo l'esatto adempimento di quanto stabilito nel presente atto, ogni azione, eccezione, pretesa e rivalsa sin da ora rinunciata e rimossa."
che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
-
che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione
-
di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere
-
ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. -Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Parte 1 e Parte 2 ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 ato a CAMPOSANTO
(MO) il 22/01/1965 e Parte 2 ata a OD (MO) il 23/05/1970
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Camposanto di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 1998,
atto n.1, Parte I)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2025
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale