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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/09/2025, n. 560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 560 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1133 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 11/09/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Begalli per la parte convenuta Avv. Peron
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 11/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1133 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 06/06/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BEGALLI SIMONE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. dell'avv. PERON LUCA;
Avv. FERIANI TIZIANO
Motivi della decisione
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio le Parte_2 Parte_1
società indicate in epigrafe esponendo quanto segue.
I ricorrenti sono ex dirigenti di e Controparte_3
(società del ). Entrambi Controparte_4 Controparte_5
hanno raggiunto i requisiti pensionistici e si sono dimessi, rispettivamente, nel 2007 e nel 2005. Dal 1988 aveva Controparte_3
riconosciuto ai dirigenti, sia in servizio che cessati per quiescenza, e ai loro familiari conviventi (anche se non fiscalmente a carico), il rimborso
1 integrale delle spese di assistenza sanitaria, senza limiti di spesa e per un periodo "sine die," a condizione che fossero documentate e prescritte medicalmente. Questo beneficio fu deliberato dal Consiglio di
Amministrazione il 17 dicembre 1988 e comunicato individualmente ai dirigenti, inclusi i ricorrenti, tramite lettere del 28 giugno 1989 e successive precisazioni.
I ricorrenti hanno usufruito di questa copertura sanitaria ininterrottamente fino a tutto il 2022. Nel maggio 2020 il è diventato Controparte_6
azionista di controllo di che è stata poi Controparte_3
interamente acquisita e integrata nel Il 19 dicembre Controparte_6
2022, il e le rappresentanze dei dirigenti hanno Controparte_6
sottoscritto un Verbale di intesa che estendeva le garanzie sanitarie integrative del ai dirigenti (ed ex dirigenti) del Controparte_6 [...]
, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. ha comunicato CP_5 CP_5
questa modifica ai dirigenti cessati, inclusi i ricorrenti, il 24 gennaio 2023. I ricorrenti hanno contestato la legittimità di questa modifica, sostenendo che le loro garanzie sanitarie derivavano da una delibera del Consiglio di
Amministrazione del 1988, non da accordi sindacali successivi.
Nel luglio 2023, a seguito di un progetto di riorganizzazione,
[...]
(dopo aver incorporato si Controparte_3 Controparte_2
è scissa in favore di che ha acquisito il compendio Controparte_1
patrimoniale e i rapporti giuridici di . Poiché i loro rapporti di CP_5
lavoro erano cessati prima di questa scissione, i ricorrenti ritengono che l'articolo 2112 c.c. non sia applicabile. Hanno convenuto in giudizio sia che per l'incertezza sulla Controparte_1 Controparte_2
legittimazione passiva.
2 I ricorrenti sostengono il diritto all'ultrattività “sine die” del fondo di assistenza sanitaria. Essi affermano che il trattamento di maggior favore per il rimborso integrale delle spese mediche, esteso anche al periodo di quiescenza, rappresenta una componente premiale e di fidelizzazione.
Questo beneficio è un trattamento individuale che è entrato nel patrimonio individuale di ciascun dirigente e pertanto non può essere sostituito da altro trattamento, specialmente perché i loro rapporti di lavoro sono già cessati. Contrariamente all'uso aziendale (un comportamento spontaneo), la delibera del CdA del 1988 è nata da una "rivendicazione di carattere sindacale" e fu confermata a ciascun dirigente con una lettera individuale.
Di conseguenza, il trasferimento ex art. 2112 c.c. non può incidere su un trattamento individuale. Poiché i rapporti dei ricorrenti erano già cessati al momento del trasferimento d'azienda e della stipula dei nuovi accordi collettivi, questi ultimi non sono opponibili ai ricorrenti. In via subordinata, i ricorrenti chiedono il pagamento delle spese mediche sostenute dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, non rimborsate da che ha CP_6
applicato l'accordo retroattivamente al 31 dicembre 2022. Gli importi richiesti sono di € 360,21 per il dott. e € 3.361,4 per il dott. Pt_2 Pt_1
(inclusi € 2.536,19 per la figlia convivente del dott. ). Pt_1
si costituisce e contesta le domande dei ricorrenti Controparte_1
esponendo che la delibera del Consiglio di amministrazione di CP_5
del 17 dicembre 1988 riconobbe il rimborso integrale delle spese sanitarie ai dirigenti e ai loro familiari, come condizione di miglior favore rispetto al
CCNL e all'Accordo del 29 giugno 1988. Il testo della delibera stabilisce che l'estensione del trattamento ai dirigenti cessati e alle persone a carico
è avvenuta in un "contesto sindacale, ossia collettivo". La società ha comunicato il contenuto della delibera ai dirigenti nel giugno 1989,
3 precisando nell'agosto 1989 che l'assistenza si estendeva anche ai familiari in caso di decesso del dirigente. Il regime di assistenza è stato aggiornato nel 2007 e 2018 tramite Regolamento Aziendale. A seguito dell'OPA, il è diventato azionista di controllo di , Controparte_6 CP_5
che è stata poi integrata nel Il 19 dicembre 2022, il Controparte_6
Gruppo Generali e la rappresentanza dei dirigenti hanno sottoscritto un
Verbale di intesa che ha esteso le garanzie sanitarie integrative del
Gruppo Generali ai dirigenti (ed ex dirigenti) delle società dell'ex
[...]
, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, in un'ottica di integrazione CP_5
e omogeneizzazione del welfare. ha informato i dirigenti cessati CP_5
di questa unificazione il 24 gennaio 2023. I ricorrenti hanno replicato il 30 gennaio 2023, sostenendo che le loro garanzie non derivassero da accordi sindacali ma dalla delibera del 1988. Infine, il 1° luglio 2023, ha incorporato e Controparte_3 Controparte_2
si è scissa in favore di che ha acquisito i rapporti Controparte_1
giuridici attivi e passivi di . Un accordo sindacale del 23 giugno CP_5
2023 ha confermato che al personale dirigente proveniente da CP_5
avrebbe continuato ad applicarsi il Verbale di intesa del 19 dicembre
2022. Premesso che i rapporti di lavoro dei ricorrenti erano cessati prima della fusione/scissione, si osserva che, ai sensi dell'art. 5 dell'atto di fusioni e scissioni del 21 giugno 2023, è l'unica Controparte_1
legittimata passiva in relazione alle domande proposte, avendo ricevuto tutti gli elementi patrimoniali e i rapporti giuridici attivi e passivi di
. CP_5
La Delibera del CdA di del 17 dicembre 1988, secondo le parti CP_5
convenute, non è una clausola negoziale interindividuale, ma rientra nel novero delle "fonti sociali" d'impresa. Le fonti sociali, come i contratti
4 collettivi o i regolamenti aziendali, hanno la finalità di conseguire una disciplina uniforme per la collettività dei lavoratori e agiscono sui rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, potendo essere modificate, anche in senso peggiorativo, da fonti collettive successive. Il chiaro tenore letterale della delibera, che fa riferimento a un
"contesto sindacale, ossia collettivo", e il comportamento successivo della società (comunicazioni a tutti i dirigenti, aggiornamenti tramite regolamento aziendale nel 2007 e 2018) confermano la sua natura collettiva e regolamentare. Di conseguenza, la disciplina sanitaria non si è inserita nei contratti individuali, ma ha mantenuto la sua natura di fonte eteronoma, potendo essere modificata dalla contrattazione collettiva successiva, come avvenuto con il Verbale di intesa del 19 dicembre 2022, che ha esteso la disciplina del Gruppo a tutti i dirigenti, compresi CP_6
quelli dell'ex , con effetto dal 1° gennaio 2023. Controparte_5
A partire dal 1° luglio 2023, data di decorrenza delle fusioni e scissioni, tutta la disciplina collettiva aziendale dell'ex (inclusi usi e Controparte_5
regolamenti) è stata sostituita ipso iure e automaticamente da quella applicata presso il cessionario . La giurisprudenza è Controparte_1
concorde nell'affermare che in caso di trasferimento d'azienda, si applica la contrattazione collettiva integrativa aziendale del cessionario.
La convenuta contesta anche la domanda subordinata di pagamento delle spese mediche per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023: La delibera del CdA del 1988, assimilabile a un regolamento d'azienda (fonte sociale), poteva essere modificata ex nunc da un successivo accordo sindacale aziendale (il Verbale di intesa del 19 dicembre 2022), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Non si tratta quindi di un effetto
5 retroattivo, poiché il nuovo regime salvaguardava le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Si è costituita e ha svolto le medesime argomentazioni in CP_2
fatto e diritto ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva
La causa è stata conciliata limitatamente alle domande svolte dal ricorrente nei confronti delle società convenute Pt_2
Il Giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note difensive per la decisione sulle domande svolte dal ricorrente Pt_1
La causa è stata discussa e decisa nella odierna udienza, tenutasi in collegamento remoto. I difensori hanno rinunciato al collegamento per assistere alla lettura della sentenza e quindi il Giudice ha depositato in telematico il dispositivo e la contestuale motivazione
***
1. Le domande di parte ricorrente nei confronti di Pt_1 Controparte_1
non sono fondate
[...]
2. E' pacifico e non contestato dalla parte ricorrente il difetto di legittimazione passiva di CP_2
3. Il ricorrente sostiene il diritto all'ultrattività sine die del fondo di assistenza sanitaria previsto in suo favore da
[...]
Afferma che il trattamento di maggior favore per il CP_3
rimborso integrale delle spese mediche, esteso anche al periodo di quiescenza, rappresenta una componente premiale e di fidelizzazione. Ad avviso di parte ricorrente questo beneficio deve essere qualificato come un trattamento individuale, che è entrato nel patrimonio individuale di ciascun dirigente e pertanto non può essere sostituito da altro trattamento, specialmente perché il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, per effetto del trasferimento
6 del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria si Controparte_1
è trasferito anche il trattamento di maggior favore facente parte integrante della contrattazione individuale
4. L'argomentazione di parte ricorrente non è condivisibile.
5. La Corte di Cassazione ha precisato la definizione di “fonte sociale”, all'interno della quale rientrano i contratti collettivi e i regolamenti aziendali: tali fonti sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda. La fonte sociale agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale La S.C. afferma il principio secondo il quale, ove il trattamento di miglior favore sia previsto da una “fonte sociale” non si applica, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica
"in peius" del trattamento in tal modo attribuito. (Cass n.
8342/2010)
6. Nella delibera del 17.12.1988 del CDA di (doc. 3 CP_5
ricorrente) si evidenzia chiaramente che l'estensione del trattamento anche alla fase successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro per il dirigente e per i familiari è stata deliberata su
“richiesta dei dirigenti” (“I dirigenti hanno chiesto, tra varie altre rivendicazioni presentate alla Direzione Generale, l'estensione del
7 trattamento previsto, vigente il rapporto di lavoro, anche al periodo successivo e ciò sia per il dirigente cessato che per le persone a carico. Il Consiglio dopo attenta disamina, accoglie la richiesta”). Si precisa inoltre che l'istanza è “stata presentata in un contesto di carattere sindacale, ossia collettivo” e pertanto non avrebbe avuto efficacia retroattiva.
7. La delibera in questione risponde ai requisiti richiesti dalla Corte di
Cassazione per potere essere ricondotta ad una fonte sociale.
Infatti, non si tratta di trattamenti frutto di singole pattuizioni individuali, ma di una regolamentazione uniforme prevista per tutti coloro che avevano la qualifica dirigenziale, senza riferimento a singoli rapporti o persone, e quindi in favore di una collettività impersonale all'interno dell'azienda.
8. La lettera (doc. 5 ricorrente) inviata singolarmente al ricorrente non contiene il riconoscimento di un trattamento più Pt_1
favorevole “ad personam” che si innesti nelle pattuizioni individuali del dipendente. Si tratta invece della comunicazione “standard” di un trattamento di maggior favore, in quanto riconosciuto, secondo la delibera citata, a tutti coloro i quali rivestivano la qualifica di dirigente, senza passare attraverso una contrattazione ad personam.
9. Con riferimento alla sorte dei contratti aziendali e usi aziendali applicati nella azienda cedente a seguito della cessione di azienda ex art. 2112 c.c. la Cassazione ha precisato che “In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia
8 della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello. (10120/2024).
10. Con il verbale di intesa del 19.12.2022 (doc. 14 tra la CP_6
Capogruppo e la rappresentanza Parte_3
sindacale FIDIA dei Dirigenti del Gruppo è stata pattuita una regolamentazione dei trattamenti per il personale dirigente
(compreso quello di ). In particolare, si è Controparte_3
previsto che i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa sarebbero stati gestiti dal Fondo Sanitario del Controparte_6
11. Alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità si deve ritenere che tale nuova regolamentazione rientri sicuramente nel concetto di fonte sociale o collettiva, idonea a introdurre una modifica anche “in peius” della precedente regolamentazione adottata a livello aziendale da Controparte_3
12. Ci si deve chiedere a questo punto se la sostituzione della pregressa regolamentazione aziendale sia opponibile anche ai lavoratori dipendenti di , che erano già Controparte_3
cessati prima del trasferimento di azienda.
13. La risposta al quesito è positiva. Il diritto vantato dal ricorrente Pt_1
non può essere considerato come un diritto definitivamente acquisito. La giurisprudenza di legittimità afferma che possono essere qualificati come diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di specifico mandato o successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece
9 di quelle situazioni future o in via di consolidamento (Cass. n.
14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto (Cass. 1281/2023).
14. La domanda subordinata svolta dal ricorrente non è fondata. Come si visto, il 19 dicembre 2022 il la rappresentanza Controparte_6
dei dirigenti hanno sottoscritto un Verbale di intesa che ha esteso le garanzie sanitarie integrative del i dirigenti (ed ex Controparte_6
dirigenti) delle società dell'ex , con decorrenza dal Controparte_5
1° gennaio 2023, in un'ottica di integrazione e omogeneizzazione del welfare (doc. 9 convenuta). Pertanto, l'applicazione della nuova regolamentazione dei rimborsi delle spese sanitarie non è stata applicata in via retroattiva al ricorrente. Ne consegue che il ricorrente non può vantare l'intangibilità di diritti definitivamente acquisiti al suo patrimonio.
15. Le spese di lite sono compensate vista la novità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
delle società convenute;
2) Spese di lite compensate
10 Verona, 11.9.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
11
SEZIONE LAVORO
Causa n. 1133 / 2024
Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127 bis
c.p.c.
Oggi 11/09/2025, innanzi al giudice dott. Antonio Gesumunno, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante
Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'Avv. Begalli per la parte convenuta Avv. Peron
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire
l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, pronuncia sentenza mediante lettura e deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Antonio Gesumunno
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Antonio Gesumunno, all'udienza del 11/09/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127 bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1133 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 06/06/2024 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BEGALLI SIMONE
Contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
con il patrocinio dell'avv. dell'avv. PERON LUCA;
Avv. FERIANI TIZIANO
Motivi della decisione
I sig.ri e hanno convenuto in giudizio le Parte_2 Parte_1
società indicate in epigrafe esponendo quanto segue.
I ricorrenti sono ex dirigenti di e Controparte_3
(società del ). Entrambi Controparte_4 Controparte_5
hanno raggiunto i requisiti pensionistici e si sono dimessi, rispettivamente, nel 2007 e nel 2005. Dal 1988 aveva Controparte_3
riconosciuto ai dirigenti, sia in servizio che cessati per quiescenza, e ai loro familiari conviventi (anche se non fiscalmente a carico), il rimborso
1 integrale delle spese di assistenza sanitaria, senza limiti di spesa e per un periodo "sine die," a condizione che fossero documentate e prescritte medicalmente. Questo beneficio fu deliberato dal Consiglio di
Amministrazione il 17 dicembre 1988 e comunicato individualmente ai dirigenti, inclusi i ricorrenti, tramite lettere del 28 giugno 1989 e successive precisazioni.
I ricorrenti hanno usufruito di questa copertura sanitaria ininterrottamente fino a tutto il 2022. Nel maggio 2020 il è diventato Controparte_6
azionista di controllo di che è stata poi Controparte_3
interamente acquisita e integrata nel Il 19 dicembre Controparte_6
2022, il e le rappresentanze dei dirigenti hanno Controparte_6
sottoscritto un Verbale di intesa che estendeva le garanzie sanitarie integrative del ai dirigenti (ed ex dirigenti) del Controparte_6 [...]
, con decorrenza dal 1° gennaio 2023. ha comunicato CP_5 CP_5
questa modifica ai dirigenti cessati, inclusi i ricorrenti, il 24 gennaio 2023. I ricorrenti hanno contestato la legittimità di questa modifica, sostenendo che le loro garanzie sanitarie derivavano da una delibera del Consiglio di
Amministrazione del 1988, non da accordi sindacali successivi.
Nel luglio 2023, a seguito di un progetto di riorganizzazione,
[...]
(dopo aver incorporato si Controparte_3 Controparte_2
è scissa in favore di che ha acquisito il compendio Controparte_1
patrimoniale e i rapporti giuridici di . Poiché i loro rapporti di CP_5
lavoro erano cessati prima di questa scissione, i ricorrenti ritengono che l'articolo 2112 c.c. non sia applicabile. Hanno convenuto in giudizio sia che per l'incertezza sulla Controparte_1 Controparte_2
legittimazione passiva.
2 I ricorrenti sostengono il diritto all'ultrattività “sine die” del fondo di assistenza sanitaria. Essi affermano che il trattamento di maggior favore per il rimborso integrale delle spese mediche, esteso anche al periodo di quiescenza, rappresenta una componente premiale e di fidelizzazione.
Questo beneficio è un trattamento individuale che è entrato nel patrimonio individuale di ciascun dirigente e pertanto non può essere sostituito da altro trattamento, specialmente perché i loro rapporti di lavoro sono già cessati. Contrariamente all'uso aziendale (un comportamento spontaneo), la delibera del CdA del 1988 è nata da una "rivendicazione di carattere sindacale" e fu confermata a ciascun dirigente con una lettera individuale.
Di conseguenza, il trasferimento ex art. 2112 c.c. non può incidere su un trattamento individuale. Poiché i rapporti dei ricorrenti erano già cessati al momento del trasferimento d'azienda e della stipula dei nuovi accordi collettivi, questi ultimi non sono opponibili ai ricorrenti. In via subordinata, i ricorrenti chiedono il pagamento delle spese mediche sostenute dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, non rimborsate da che ha CP_6
applicato l'accordo retroattivamente al 31 dicembre 2022. Gli importi richiesti sono di € 360,21 per il dott. e € 3.361,4 per il dott. Pt_2 Pt_1
(inclusi € 2.536,19 per la figlia convivente del dott. ). Pt_1
si costituisce e contesta le domande dei ricorrenti Controparte_1
esponendo che la delibera del Consiglio di amministrazione di CP_5
del 17 dicembre 1988 riconobbe il rimborso integrale delle spese sanitarie ai dirigenti e ai loro familiari, come condizione di miglior favore rispetto al
CCNL e all'Accordo del 29 giugno 1988. Il testo della delibera stabilisce che l'estensione del trattamento ai dirigenti cessati e alle persone a carico
è avvenuta in un "contesto sindacale, ossia collettivo". La società ha comunicato il contenuto della delibera ai dirigenti nel giugno 1989,
3 precisando nell'agosto 1989 che l'assistenza si estendeva anche ai familiari in caso di decesso del dirigente. Il regime di assistenza è stato aggiornato nel 2007 e 2018 tramite Regolamento Aziendale. A seguito dell'OPA, il è diventato azionista di controllo di , Controparte_6 CP_5
che è stata poi integrata nel Il 19 dicembre 2022, il Controparte_6
Gruppo Generali e la rappresentanza dei dirigenti hanno sottoscritto un
Verbale di intesa che ha esteso le garanzie sanitarie integrative del
Gruppo Generali ai dirigenti (ed ex dirigenti) delle società dell'ex
[...]
, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, in un'ottica di integrazione CP_5
e omogeneizzazione del welfare. ha informato i dirigenti cessati CP_5
di questa unificazione il 24 gennaio 2023. I ricorrenti hanno replicato il 30 gennaio 2023, sostenendo che le loro garanzie non derivassero da accordi sindacali ma dalla delibera del 1988. Infine, il 1° luglio 2023, ha incorporato e Controparte_3 Controparte_2
si è scissa in favore di che ha acquisito i rapporti Controparte_1
giuridici attivi e passivi di . Un accordo sindacale del 23 giugno CP_5
2023 ha confermato che al personale dirigente proveniente da CP_5
avrebbe continuato ad applicarsi il Verbale di intesa del 19 dicembre
2022. Premesso che i rapporti di lavoro dei ricorrenti erano cessati prima della fusione/scissione, si osserva che, ai sensi dell'art. 5 dell'atto di fusioni e scissioni del 21 giugno 2023, è l'unica Controparte_1
legittimata passiva in relazione alle domande proposte, avendo ricevuto tutti gli elementi patrimoniali e i rapporti giuridici attivi e passivi di
. CP_5
La Delibera del CdA di del 17 dicembre 1988, secondo le parti CP_5
convenute, non è una clausola negoziale interindividuale, ma rientra nel novero delle "fonti sociali" d'impresa. Le fonti sociali, come i contratti
4 collettivi o i regolamenti aziendali, hanno la finalità di conseguire una disciplina uniforme per la collettività dei lavoratori e agiscono sui rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, potendo essere modificate, anche in senso peggiorativo, da fonti collettive successive. Il chiaro tenore letterale della delibera, che fa riferimento a un
"contesto sindacale, ossia collettivo", e il comportamento successivo della società (comunicazioni a tutti i dirigenti, aggiornamenti tramite regolamento aziendale nel 2007 e 2018) confermano la sua natura collettiva e regolamentare. Di conseguenza, la disciplina sanitaria non si è inserita nei contratti individuali, ma ha mantenuto la sua natura di fonte eteronoma, potendo essere modificata dalla contrattazione collettiva successiva, come avvenuto con il Verbale di intesa del 19 dicembre 2022, che ha esteso la disciplina del Gruppo a tutti i dirigenti, compresi CP_6
quelli dell'ex , con effetto dal 1° gennaio 2023. Controparte_5
A partire dal 1° luglio 2023, data di decorrenza delle fusioni e scissioni, tutta la disciplina collettiva aziendale dell'ex (inclusi usi e Controparte_5
regolamenti) è stata sostituita ipso iure e automaticamente da quella applicata presso il cessionario . La giurisprudenza è Controparte_1
concorde nell'affermare che in caso di trasferimento d'azienda, si applica la contrattazione collettiva integrativa aziendale del cessionario.
La convenuta contesta anche la domanda subordinata di pagamento delle spese mediche per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2023: La delibera del CdA del 1988, assimilabile a un regolamento d'azienda (fonte sociale), poteva essere modificata ex nunc da un successivo accordo sindacale aziendale (il Verbale di intesa del 19 dicembre 2022), che è entrato in vigore il 1° gennaio 2023. Non si tratta quindi di un effetto
5 retroattivo, poiché il nuovo regime salvaguardava le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.
Si è costituita e ha svolto le medesime argomentazioni in CP_2
fatto e diritto ed eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva
La causa è stata conciliata limitatamente alle domande svolte dal ricorrente nei confronti delle società convenute Pt_2
Il Giudice fissava l'udienza di discussione con termine per note difensive per la decisione sulle domande svolte dal ricorrente Pt_1
La causa è stata discussa e decisa nella odierna udienza, tenutasi in collegamento remoto. I difensori hanno rinunciato al collegamento per assistere alla lettura della sentenza e quindi il Giudice ha depositato in telematico il dispositivo e la contestuale motivazione
***
1. Le domande di parte ricorrente nei confronti di Pt_1 Controparte_1
non sono fondate
[...]
2. E' pacifico e non contestato dalla parte ricorrente il difetto di legittimazione passiva di CP_2
3. Il ricorrente sostiene il diritto all'ultrattività sine die del fondo di assistenza sanitaria previsto in suo favore da
[...]
Afferma che il trattamento di maggior favore per il CP_3
rimborso integrale delle spese mediche, esteso anche al periodo di quiescenza, rappresenta una componente premiale e di fidelizzazione. Ad avviso di parte ricorrente questo beneficio deve essere qualificato come un trattamento individuale, che è entrato nel patrimonio individuale di ciascun dirigente e pertanto non può essere sostituito da altro trattamento, specialmente perché il rapporto di lavoro è cessato. Pertanto, per effetto del trasferimento
6 del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria si Controparte_1
è trasferito anche il trattamento di maggior favore facente parte integrante della contrattazione individuale
4. L'argomentazione di parte ricorrente non è condivisibile.
5. La Corte di Cassazione ha precisato la definizione di “fonte sociale”, all'interno della quale rientrano i contratti collettivi e i regolamenti aziendali: tali fonti sono definite tali perché, pur non costituendo espressione di funzione pubblica, neppure realizzano meri interessi individuali, in quanto dirette a conseguire un'uniforme disciplina dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori di un'azienda. La fonte sociale agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale La S.C. afferma il principio secondo il quale, ove il trattamento di miglior favore sia previsto da una “fonte sociale” non si applica, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - né, comunque, l'art. 2077, comma secondo, cod. civ., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica
"in peius" del trattamento in tal modo attribuito. (Cass n.
8342/2010)
6. Nella delibera del 17.12.1988 del CDA di (doc. 3 CP_5
ricorrente) si evidenzia chiaramente che l'estensione del trattamento anche alla fase successiva alla risoluzione del rapporto di lavoro per il dirigente e per i familiari è stata deliberata su
“richiesta dei dirigenti” (“I dirigenti hanno chiesto, tra varie altre rivendicazioni presentate alla Direzione Generale, l'estensione del
7 trattamento previsto, vigente il rapporto di lavoro, anche al periodo successivo e ciò sia per il dirigente cessato che per le persone a carico. Il Consiglio dopo attenta disamina, accoglie la richiesta”). Si precisa inoltre che l'istanza è “stata presentata in un contesto di carattere sindacale, ossia collettivo” e pertanto non avrebbe avuto efficacia retroattiva.
7. La delibera in questione risponde ai requisiti richiesti dalla Corte di
Cassazione per potere essere ricondotta ad una fonte sociale.
Infatti, non si tratta di trattamenti frutto di singole pattuizioni individuali, ma di una regolamentazione uniforme prevista per tutti coloro che avevano la qualifica dirigenziale, senza riferimento a singoli rapporti o persone, e quindi in favore di una collettività impersonale all'interno dell'azienda.
8. La lettera (doc. 5 ricorrente) inviata singolarmente al ricorrente non contiene il riconoscimento di un trattamento più Pt_1
favorevole “ad personam” che si innesti nelle pattuizioni individuali del dipendente. Si tratta invece della comunicazione “standard” di un trattamento di maggior favore, in quanto riconosciuto, secondo la delibera citata, a tutti coloro i quali rivestivano la qualifica di dirigente, senza passare attraverso una contrattazione ad personam.
9. Con riferimento alla sorte dei contratti aziendali e usi aziendali applicati nella azienda cedente a seguito della cessione di azienda ex art. 2112 c.c. la Cassazione ha precisato che “In caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ai lavoratori ceduti va riconosciuto il trattamento previsto dal contratto aziendale o dall'uso aziendale in essere presso la cedente ed avente la stessa efficacia
8 della contrattazione collettiva integrativa aziendale, sempre che presso la cessionaria non trovi applicazione, però, alcuna contrattazione di pari livello. (10120/2024).
10. Con il verbale di intesa del 19.12.2022 (doc. 14 tra la CP_6
Capogruppo e la rappresentanza Parte_3
sindacale FIDIA dei Dirigenti del Gruppo è stata pattuita una regolamentazione dei trattamenti per il personale dirigente
(compreso quello di ). In particolare, si è Controparte_3
previsto che i trattamenti di assistenza sanitaria integrativa sarebbero stati gestiti dal Fondo Sanitario del Controparte_6
11. Alla luce dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità si deve ritenere che tale nuova regolamentazione rientri sicuramente nel concetto di fonte sociale o collettiva, idonea a introdurre una modifica anche “in peius” della precedente regolamentazione adottata a livello aziendale da Controparte_3
12. Ci si deve chiedere a questo punto se la sostituzione della pregressa regolamentazione aziendale sia opponibile anche ai lavoratori dipendenti di , che erano già Controparte_3
cessati prima del trasferimento di azienda.
13. La risposta al quesito è positiva. Il diritto vantato dal ricorrente Pt_1
non può essere considerato come un diritto definitivamente acquisito. La giurisprudenza di legittimità afferma che possono essere qualificati come diritti quesiti, che non possono essere incisi dalla contrattazione collettiva in mancanza di specifico mandato o successiva ratifica da parte dei singoli lavoratori, solo situazioni che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso dei corrispettivi di prestazioni già rese, e non invece
9 di quelle situazioni future o in via di consolidamento (Cass. n.
14944 del 2014; Cass. n 20838 del 2009). Pertanto, gli unici diritti intangibili sono quelli che sono già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già eseguita, situazioni queste non configurabili in relazione alla pretesa azionata dagli odierni ricorrenti, espressione di una mera aspettativa al mantenimento nel tempo della più favorevole normativa collettiva che tale beneficio ha previsto (Cass. 1281/2023).
14. La domanda subordinata svolta dal ricorrente non è fondata. Come si visto, il 19 dicembre 2022 il la rappresentanza Controparte_6
dei dirigenti hanno sottoscritto un Verbale di intesa che ha esteso le garanzie sanitarie integrative del i dirigenti (ed ex Controparte_6
dirigenti) delle società dell'ex , con decorrenza dal Controparte_5
1° gennaio 2023, in un'ottica di integrazione e omogeneizzazione del welfare (doc. 9 convenuta). Pertanto, l'applicazione della nuova regolamentazione dei rimborsi delle spese sanitarie non è stata applicata in via retroattiva al ricorrente. Ne consegue che il ricorrente non può vantare l'intangibilità di diritti definitivamente acquisiti al suo patrimonio.
15. Le spese di lite sono compensate vista la novità della questione
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti Parte_1
delle società convenute;
2) Spese di lite compensate
10 Verona, 11.9.2025
IL GIUDICE
Antonio Gesumunno
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