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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/06/2025, n. 6081 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6081 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n. 15241/2023 r.g.a.c.
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 16.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15241 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
, nato a Bawku in [...] in data [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Antonio Coppola, presso il cui studio sito in Sant'Anastasia alla via Umberto
I n. 32 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 118 del 03.04.2023, notificato al ricorrente in data il 15.06.2023, il
Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 06.12.2022, di rilascio del permesso per protezione speciale, su parere contrario espresso il 09.03.2023 pagina 1 di 13 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Caserta.
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere arrivato in Italia nel 2016, di aver presentato domanda di protezione internazionale che gli era stata rigettata dalla Commissione Internazionale di Roma il 02.12.2016, di essersi integrato in
Italia e di non potere essere rimpatriato, stante la precarietà delle condizioni oggettive del paese di origine a causa dell'estrema povertà e dei recenti scontri tra i e i Pt_2
Chiedeva, previo annullamento del provvedimento, di riconoscergli il diritto al Pt_3
rilascio al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del
D.Lgs n. 286/98.
Fissata l'udienza per discutere e decidere, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150\11, della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in Controparte_1
giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito, con ordinanza collegiale del 03.08.2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e fissava per il 23.09.2024, poi rinviata d'ufficio al 29.01.2025,
l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte.
Con decreto del 25.09.2024 la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata al giudice indicato in epigrafe come relatore.
Alla suindicata udienza partecipava parte attrice che insisteva nell'accoglimento delle formulate conclusioni.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé
l'udienza di discussione orale della causa per il 16.06.2025 ai sensi degli art. 281terdecies, riservandosi all'esito di riferire al Collegio e di rimettergli la decisione.
All'udienza, presente parte ricorrente, al termine della discussione della causa il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio e gli rimetteva la decisione della pagina 2 di 13 causa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Alla fattispecie bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione
pagina 3 di 13 territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità
pagina 4 di 13 politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal pagina 5 di 13 senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, occorre evidenziare che non si conoscono i motivi del rigetto dell'istanza del ricorrente, non avendo questi ricevuto copia del parere della C.T. e non essendo stato lo stesso depositato da parte convenuta.
L'ordinanza collegiale su richiamata ha rilevato che, mentre nel provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione
Territoriale di Roma il 02.12.2016 e nel verbale dell'audizione del 2.12.2016 si leggeva che il ricorrente aveva dichiarato di provenire da Boko, nel ricorso invece era riportata la sua provenienza da Bawku;
ha, dunque, sospeso in via cautelare l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato alla luce delle condizioni di grave insicurezza economica dell'estremo nord del Ghana, rimettendo all'istruttoria della causa la necessità di verificare l'area di provenienza del ricorrente.
Orbene, dal certificato di nascita e dal passaporto, rilasciati dalle autorità del
Ghana, depositati dal ricorrente nel presente giudizio, risulta che egli è nato a [...] e può dunque dichiararsi che egli proviene da tale città, anche in coerenza peraltro con il dialetto ed il gruppo etnico di appartenenza (kusasi) dichiarati già in sede di audizione.
Orbene, la zona di origine del ricorrente è effettivamente allo stato caratterizzata dai violenti scontri etnici cui il ricorrente fa riferimento nel ricorso.
Secondo ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum
Research and Documentation, Anfragebeantwortung zu Ghana: in Persona_1
pagina 6 di 13 Verbindung mit dem Bawku-Konflikt [a-12451] (tradotto: Risposta alla richiesta di informazioni sul Ghana: protezione dello Stato in relazione al conflitto di Bawku,
21.11.2024, https://www.ecoi.net/en/document/2118554.html), previa traduzione, In quali parti del Paese le autorità ghanesi sono in grado di proteggere le persone dagli attacchi legati al conflitto armato nel conflitto di Bawku?
docente senior presso l'Università di Scienza e Tecnologia Persona_2
Kwame MA (KNUST) di Kumasi, Ghana, ha affermato in una risposta via e-mail datata novembre 2024 che non si può dire che non ci sia sicurezza in Ghana. Tuttavia, il paese deve affrontare gravi sfide in termini di sicurezza. Nel caso di Bawku, Per_2
dubita che lo Stato possa garantire una sicurezza sufficiente. lo giustifica Per_2
dicendo che lo Stato è direttamente coinvolto nel fomentare la violenza attraverso i politici e coloro che detengono il potere. Ad esempio, l'attuale vicepresidente del Ghana
è accusato di essere responsabile della recente recrudescenza della crisi di Bawku. È accusato di aver fornito armi a una delle fazioni coinvolte, i cui membri appartengono alla sua tribù. (Aminu, 11 novembre 2024). Secondo , negli ultimi anni è Persona_2
stato possibile sfuggire alla minaccia associata al conflitto di Bawku abbandonando
l'area governata dal governo locale di Bawku. Ad esempio, per essere sicuri bastava trasferirsi in una città vicina come Pusiga. Tuttavia, con l'avanzare del conflitto, ciò non è più possibile in questa forma. Secondo le autorità devono impedire alle Per_2
parti (in conflitto) di intraprendere azioni che potrebbero scatenare una crisi nel sud
(ad esempio e Kumasi), dove i due attori principali (i gruppi etnici coinvolti nel Per_3
conflitto) vivono nella stessa regione geografica….
Panoramica del conflitto di
[...]
[1] scrive quanto segue in un articolo del novembre 2024: Per_4
Storicamente, Bawku è abitata prevalentemente da due principali gruppi etnici, i Pt_3
e i Il conflitto tra questi due gruppi etnici affonda le sue radici nelle tensioni Pt_2
storiche, nella competizione per le risorse e nelle rivalità politiche. Nel corso degli anni si sono verificati scontri violenti e mortali con attacchi armati e incendi dolosi nonché
pagina 7 di 13 uccisioni per vendetta tra i e i Inoltre, furono fondati gruppi giovanili Pt_3 Pt_2
come la SI YO ON (KYA) e la MP YO ON (MAYA), spesso armati da gruppi di interesse, inclusi politici e uomini d'affari. Gli esperti di sicurezza affermano che le principali cause del conflitto sono le controversie sulla terra,
i disaccordi sulla carica di leader, le lotte per il potere politico, le crescenti disparità di povertà e la competizione per le scarse risorse. Altri fattori includono alti livelli di povertà, disoccupazione giovanile e accesso inadeguato all'istruzione e all'assistenza Per_ sanitaria. Secondo , qualsiasi governo al potere sosterrebbe una delle due fazioni, i
o i Il conflitto si è intensificato per ragioni politiche negli anni '90, Pt_3 Pt_2
quando i due principali partiti politici del Ghana, il Nuovo TI PA (NPP) e il
Congresso Nazionale Democratico (NDC), erano nemici (Safo, 4 novembre 2024)….
Nell'aprile 2023, l'Agence France-Presse (AFP) ha riferito che funzionari governativi hanno affermato che 1.000 soldati e agenti di polizia erano stati schierati nella regione settentrionale di Bawku per rafforzare la sicurezza dopo che uomini armati erano stati attaccati vicino al confine con il Burkina Faso, un ufficiale era stato ucciso e altri due erano stati uccisi. ferito. A Bawku sono scoppiati nuovamente scontri mortali tra i gruppi etnici e Gli scontri erano legati al diritto di eleggere un Pt_3 Pt_2
leader per l'area, che già vanta una forte presenza di polizia e militare (AFP, 12 aprile
2023). L'Africa Defense FO (ADF) ha scritto nel maggio 2023 che le tensioni etniche nella città di Bawku, che covavano da decenni, si erano recentemente trasformate in violenza armata. Le forze di sicurezza erano state dispiegate e il conflitto aveva attirato l'attenzione del Paese e fatto temere che gruppi terroristici potessero diffondersi nella regione (ADF, 4 maggio 2023). Un articolo di Modern Ghana pubblicato nell'ottobre 2024 afferma che, secondo dati non confermati, più di 200 persone sono state uccise da quando il conflitto è riesploso nel novembre 2021 (Modern
Ghana, 29 ottobre 2024).
Situazione attuale a Bawku
Secondo Crisis 24, il 24 ottobre 2024, a Bawku, nella regione dell'Upper East,
pagina 8 di 13 scoppiarono scontri in relazione al conflitto per la posizione di leadership, che si estese nei giorni successivi. Il 27 ottobre 2024, aggressori sconosciuti hanno sparato anche a un veicolo vicino a Gbimsi, nella regione nord-orientale, uccidendo otto persone.
Questo incidente potrebbe anche essere collegato alle tensioni di lunga data a Bawku.
Le autorità avevano imposto il coprifuoco. La recrudescenza della violenza è attribuita al ritorno di un leader in esilio la scorsa settimana dopo che era stato revocato un mandato di arresto emesso contro di lui. È stato accusato di aver rivendicato illegalmente la carica di capo ricoperta da un altro leader (Crisis 24, 30 ottobre 2024 ). ha riferito alla fine di ottobre 2024 che la polizia e le forze armate CP_2
hanno affermato che stavano lavorando per tenere sotto controllo la situazione della sicurezza a Bawku, nelle aree circostanti e lungo l'autostrada TA-Walewale-
Tamale 29 ottobre 2024). Il ha riferito il 5 novembre CP_2 CP_3
2024 che 30 persone erano state uccise e altre avevano riportato gravi ferite da arma da fuoco negli scontri avvenuti dopo undici giorni (GT, 5 novembre 2024). Altre fonti riportano 22 (CNR, 5 novembre 2024) e 21 persone uccise nel mese di novembre
(Modern Ghana, 3 novembre 2024). Al 14 novembre 2024, Citi Newsroom riporta 26 decessi (CNR, 14 novembre 2024). A seguito dei disordini, i servizi di base a Bawku sono stati gravemente colpiti. Insegnanti e studenti hanno lasciato le scuole per motivi di sicurezza, mentre la e la Northern Electricity Controparte_4
Distribution Company (NEDCo) hanno cessato le attività in città, lasciando ai residenti un accesso limitato all'acqua e all'elettricità. Le autorità avevano imposto un coprifuoco dalle 6:00 alle 18:00 a Bawku, che sarebbe stato applicato dalle forze di sicurezza per mantenere l'ordine (CNR, 6 novembre 2024). Alla fine di ottobre 2024, il presidente della Corte Suprema Gertrude Torkornoo ha ordinato la chiusura di sette tribunali a Bawku e nell'area circostante a causa dell'escalation del conflitto a Bawku
(Myjoy Online, 29 ottobre 2024). L' 8 novembre ha ordinato la riapertura di quattro tribunali ( 9 novembre 2024). Il 1° novembre, un gruppo di persone non CP_5
identificate avrebbe forzato la chiusura sia dell'Assemblea municipale di Bawku che
pagina 9 di 13 dell'Assemblea del distretto di Binduri nella regione dell'Upper East. Il gruppo aveva chiesto l'arresto di (il leader rivale tornato a Bawku il 26 ottobre Persona_5
2024). Il personale militare di stanza a Bawku ha riaperto gli uffici del comune il 5 novembre. (CNR, 6 novembre 2024). Nonostante il rigido coprifuoco tra le 6:00 e le
18:00, persone armate hanno sfidato le restrizioni e hanno compiuto attacchi, provocando un aumento della tensione. Molti residenti inizierebbero a fuggire dalla regione. È stato osservato che sei autobus avevano portato persone da Bawku a
TA (a circa 70 chilometri da Bawku, nota ACCORD) (CNR, 14 novembre
2024). ha menzionato nella sua e-mail datata 11 novembre 2024 di Persona_2
aver parlato con una donna di Bawku il giorno prima. Gli ha detto che le persone che volevano lasciare Bawku dovevano pagare ingenti somme ad alcune forze di sicurezza affinché le scortassero. ricorda anche che al momento nessuno può dire Persona_2
esattamente quanti morti ci siano stati perché in alcuni casi i morti vengono sepolti per coprire il crimine (Aminu, 11 novembre 2024).
Anche Home Office, dicembre 2024, Country Policy and Information Note.
Ghana: Internal relocation
(https://www. et/en/file/local/2120446/GHA+CPIN+Internal+relocation.pdf) CP_6
riferisce, previa traduzione che Le controversie locali sulla carica di capo tribù, che il
Dipartimento di Stato attribuisce alla “mancanza di una chiara catena di successione, alle rivendicazioni contrastanti riguardanti la terra e altre risorse naturali, nonché alle rivalità e alle faide interne”, hanno anche scatenato conflitti e potrebbero offrire un pretesto per l'espansione estremista. In particolare, una disputa in corso sulla carica di capo tribù a Bawku ha ucciso decine di persone dalla ripresa delle ostilità nel 2021...
Inoltre, il ricorrente ha dato prova sufficiente di essersi ragionevolmente sforzato di radicarsi sul territorio nazionale, lavorando, sin dal 2022 all'attualità, con mansioni di bracciante agricolo (cfr. comunicazione di assunzione inviata all'INPS da Arpo
Distribuzioni srls Unipersonale relativa alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal 15.12.2022 al 31.12.2022; comunicazione di assunzione inviata pagina 10 di 13 all'INPS dallo stesso datore di lavoro relativa alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal 02.01.2023 al 31.03.2023 e relativo contratto;
comunicazione di assunzione inviata all'INPS da EA CO . relativa alla CP_7 Parte_4
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal 15.01.2023 al 15.02.2023; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da Controparte_8
relativa alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal
[...]
09.05.2023 al 15.12.2023 e buste paga da maggio a dicembre 2023; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da relativa alla costituzione del Parte_5
rapporto di lavoro a tempo determinato dal 09.05.2023 al 14.09.2023 e buste paga da maggio a settembre 2023; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da
[...]
relativa alla costituzione del rapporto di lavoro Controparte_8
a tempo determinato dal 16.02.2024 al 31.12.2024 e buste paga da febbraio a giugno
2024 nonchè CU 2025; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da
[...]
relativa alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_9
30.10.2024 al 31.12.2024 e busta paga di dicembre 2024; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da relativa alla Controparte_8
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 19.03.2025 al 31.12.2025).
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.
Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni
pagina 11 di 13 con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge
881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati
Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 12 di 13 accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 16.06.2025
Si comunichi
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
pagina 13 di 13
Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Stefania Starace Giudice relatore dott.ssa Cristina Correale Giudice sciogliendo la riserva in decisione dell'udienza del 16.06.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15241 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego rilascio protezione speciale
TRA
, nato a Bawku in [...] in data [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv.to Antonio Coppola, presso il cui studio sito in Sant'Anastasia alla via Umberto
I n. 32 elett.nte domicilia, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1
lege dall'Avvocatura Distrettale dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con decreto n. 118 del 03.04.2023, notificato al ricorrente in data il 15.06.2023, il
Questore della Provincia di Caserta rigettava l'istanza, presentata il 06.12.2022, di rilascio del permesso per protezione speciale, su parere contrario espresso il 09.03.2023 pagina 1 di 13 dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di
Caserta.
Con ricorso depositato in data 11.07.2023, il richiedente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando di essere arrivato in Italia nel 2016, di aver presentato domanda di protezione internazionale che gli era stata rigettata dalla Commissione Internazionale di Roma il 02.12.2016, di essersi integrato in
Italia e di non potere essere rimpatriato, stante la precarietà delle condizioni oggettive del paese di origine a causa dell'estrema povertà e dei recenti scontri tra i e i Pt_2
Chiedeva, previo annullamento del provvedimento, di riconoscergli il diritto al Pt_3
rilascio al permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 co.
1.2 del
D.Lgs n. 286/98.
Fissata l'udienza per discutere e decidere, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 150\11, della richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in Controparte_1
giudizio e chiedeva il rigetto della domanda.
All'esito, con ordinanza collegiale del 03.08.2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare e fissava per il 23.09.2024, poi rinviata d'ufficio al 29.01.2025,
l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte.
Con decreto del 25.09.2024 la causa era scardinata dal ruolo del giudice originariamente designato ed assegnata al giudice indicato in epigrafe come relatore.
Alla suindicata udienza partecipava parte attrice che insisteva nell'accoglimento delle formulate conclusioni.
Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé
l'udienza di discussione orale della causa per il 16.06.2025 ai sensi degli art. 281terdecies, riservandosi all'esito di riferire al Collegio e di rimettergli la decisione.
All'udienza, presente parte ricorrente, al termine della discussione della causa il giudice istruttore si riservava di riferire al Collegio e gli rimetteva la decisione della pagina 2 di 13 causa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
La fattispecie all'esame dell'adito giudice rientra nell'ambito applicativo dell'art. 19ter d.lgs. 150\11, in quanto ha ad oggetto l'impugnazione del diniego della richiesta di protezione speciale.
Alla fattispecie bisogna applicare le modificazioni apportate dal decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020.
L'articolo 1, comma 1, lettera e) del citato d-l 130 ha modificato nuovamente l'articolo 19, comma 1.1, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così statuendo « 1.1.
Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta
a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge
24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese
d'origine.».
Si prevede inoltre che “
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione
pagina 3 di 13 territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
L'articolo 1, comma 1, lettera a) del d-l 130/20 ha ripristinato il riferimento nell'articolo 5, comma 6, al «rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello
Stato italiano».
Con le nuove disposizioni, come reso evidente anche dalla lettura dei lavori preparatori del d-l 130, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali).
I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta “umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre
2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono espressivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità
pagina 4 di 13 politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001,
n. 105; 8 luglio 2010, n. 249).
Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno
Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di
Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti
Fondamentali dell'Unione Europea.
A questo proposito vale la pena ricordare la sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3 in tema di unità Dublino, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU
e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal pagina 5 di 13 senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, M.S.S. c. Belgio e Grecia, § da 252 a 263).
Con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1., il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Venendo alla disamina del caso concreto, occorre evidenziare che non si conoscono i motivi del rigetto dell'istanza del ricorrente, non avendo questi ricevuto copia del parere della C.T. e non essendo stato lo stesso depositato da parte convenuta.
L'ordinanza collegiale su richiamata ha rilevato che, mentre nel provvedimento di rigetto della domanda di protezione internazionale emesso dalla Commissione
Territoriale di Roma il 02.12.2016 e nel verbale dell'audizione del 2.12.2016 si leggeva che il ricorrente aveva dichiarato di provenire da Boko, nel ricorso invece era riportata la sua provenienza da Bawku;
ha, dunque, sospeso in via cautelare l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato alla luce delle condizioni di grave insicurezza economica dell'estremo nord del Ghana, rimettendo all'istruttoria della causa la necessità di verificare l'area di provenienza del ricorrente.
Orbene, dal certificato di nascita e dal passaporto, rilasciati dalle autorità del
Ghana, depositati dal ricorrente nel presente giudizio, risulta che egli è nato a [...] e può dunque dichiararsi che egli proviene da tale città, anche in coerenza peraltro con il dialetto ed il gruppo etnico di appartenenza (kusasi) dichiarati già in sede di audizione.
Orbene, la zona di origine del ricorrente è effettivamente allo stato caratterizzata dai violenti scontri etnici cui il ricorrente fa riferimento nel ricorso.
Secondo ACCORD – Austrian Centre for Country of Origin and Asylum
Research and Documentation, Anfragebeantwortung zu Ghana: in Persona_1
pagina 6 di 13 Verbindung mit dem Bawku-Konflikt [a-12451] (tradotto: Risposta alla richiesta di informazioni sul Ghana: protezione dello Stato in relazione al conflitto di Bawku,
21.11.2024, https://www.ecoi.net/en/document/2118554.html), previa traduzione, In quali parti del Paese le autorità ghanesi sono in grado di proteggere le persone dagli attacchi legati al conflitto armato nel conflitto di Bawku?
docente senior presso l'Università di Scienza e Tecnologia Persona_2
Kwame MA (KNUST) di Kumasi, Ghana, ha affermato in una risposta via e-mail datata novembre 2024 che non si può dire che non ci sia sicurezza in Ghana. Tuttavia, il paese deve affrontare gravi sfide in termini di sicurezza. Nel caso di Bawku, Per_2
dubita che lo Stato possa garantire una sicurezza sufficiente. lo giustifica Per_2
dicendo che lo Stato è direttamente coinvolto nel fomentare la violenza attraverso i politici e coloro che detengono il potere. Ad esempio, l'attuale vicepresidente del Ghana
è accusato di essere responsabile della recente recrudescenza della crisi di Bawku. È accusato di aver fornito armi a una delle fazioni coinvolte, i cui membri appartengono alla sua tribù. (Aminu, 11 novembre 2024). Secondo , negli ultimi anni è Persona_2
stato possibile sfuggire alla minaccia associata al conflitto di Bawku abbandonando
l'area governata dal governo locale di Bawku. Ad esempio, per essere sicuri bastava trasferirsi in una città vicina come Pusiga. Tuttavia, con l'avanzare del conflitto, ciò non è più possibile in questa forma. Secondo le autorità devono impedire alle Per_2
parti (in conflitto) di intraprendere azioni che potrebbero scatenare una crisi nel sud
(ad esempio e Kumasi), dove i due attori principali (i gruppi etnici coinvolti nel Per_3
conflitto) vivono nella stessa regione geografica….
Panoramica del conflitto di
[...]
[1] scrive quanto segue in un articolo del novembre 2024: Per_4
Storicamente, Bawku è abitata prevalentemente da due principali gruppi etnici, i Pt_3
e i Il conflitto tra questi due gruppi etnici affonda le sue radici nelle tensioni Pt_2
storiche, nella competizione per le risorse e nelle rivalità politiche. Nel corso degli anni si sono verificati scontri violenti e mortali con attacchi armati e incendi dolosi nonché
pagina 7 di 13 uccisioni per vendetta tra i e i Inoltre, furono fondati gruppi giovanili Pt_3 Pt_2
come la SI YO ON (KYA) e la MP YO ON (MAYA), spesso armati da gruppi di interesse, inclusi politici e uomini d'affari. Gli esperti di sicurezza affermano che le principali cause del conflitto sono le controversie sulla terra,
i disaccordi sulla carica di leader, le lotte per il potere politico, le crescenti disparità di povertà e la competizione per le scarse risorse. Altri fattori includono alti livelli di povertà, disoccupazione giovanile e accesso inadeguato all'istruzione e all'assistenza Per_ sanitaria. Secondo , qualsiasi governo al potere sosterrebbe una delle due fazioni, i
o i Il conflitto si è intensificato per ragioni politiche negli anni '90, Pt_3 Pt_2
quando i due principali partiti politici del Ghana, il Nuovo TI PA (NPP) e il
Congresso Nazionale Democratico (NDC), erano nemici (Safo, 4 novembre 2024)….
Nell'aprile 2023, l'Agence France-Presse (AFP) ha riferito che funzionari governativi hanno affermato che 1.000 soldati e agenti di polizia erano stati schierati nella regione settentrionale di Bawku per rafforzare la sicurezza dopo che uomini armati erano stati attaccati vicino al confine con il Burkina Faso, un ufficiale era stato ucciso e altri due erano stati uccisi. ferito. A Bawku sono scoppiati nuovamente scontri mortali tra i gruppi etnici e Gli scontri erano legati al diritto di eleggere un Pt_3 Pt_2
leader per l'area, che già vanta una forte presenza di polizia e militare (AFP, 12 aprile
2023). L'Africa Defense FO (ADF) ha scritto nel maggio 2023 che le tensioni etniche nella città di Bawku, che covavano da decenni, si erano recentemente trasformate in violenza armata. Le forze di sicurezza erano state dispiegate e il conflitto aveva attirato l'attenzione del Paese e fatto temere che gruppi terroristici potessero diffondersi nella regione (ADF, 4 maggio 2023). Un articolo di Modern Ghana pubblicato nell'ottobre 2024 afferma che, secondo dati non confermati, più di 200 persone sono state uccise da quando il conflitto è riesploso nel novembre 2021 (Modern
Ghana, 29 ottobre 2024).
Situazione attuale a Bawku
Secondo Crisis 24, il 24 ottobre 2024, a Bawku, nella regione dell'Upper East,
pagina 8 di 13 scoppiarono scontri in relazione al conflitto per la posizione di leadership, che si estese nei giorni successivi. Il 27 ottobre 2024, aggressori sconosciuti hanno sparato anche a un veicolo vicino a Gbimsi, nella regione nord-orientale, uccidendo otto persone.
Questo incidente potrebbe anche essere collegato alle tensioni di lunga data a Bawku.
Le autorità avevano imposto il coprifuoco. La recrudescenza della violenza è attribuita al ritorno di un leader in esilio la scorsa settimana dopo che era stato revocato un mandato di arresto emesso contro di lui. È stato accusato di aver rivendicato illegalmente la carica di capo ricoperta da un altro leader (Crisis 24, 30 ottobre 2024 ). ha riferito alla fine di ottobre 2024 che la polizia e le forze armate CP_2
hanno affermato che stavano lavorando per tenere sotto controllo la situazione della sicurezza a Bawku, nelle aree circostanti e lungo l'autostrada TA-Walewale-
Tamale 29 ottobre 2024). Il ha riferito il 5 novembre CP_2 CP_3
2024 che 30 persone erano state uccise e altre avevano riportato gravi ferite da arma da fuoco negli scontri avvenuti dopo undici giorni (GT, 5 novembre 2024). Altre fonti riportano 22 (CNR, 5 novembre 2024) e 21 persone uccise nel mese di novembre
(Modern Ghana, 3 novembre 2024). Al 14 novembre 2024, Citi Newsroom riporta 26 decessi (CNR, 14 novembre 2024). A seguito dei disordini, i servizi di base a Bawku sono stati gravemente colpiti. Insegnanti e studenti hanno lasciato le scuole per motivi di sicurezza, mentre la e la Northern Electricity Controparte_4
Distribution Company (NEDCo) hanno cessato le attività in città, lasciando ai residenti un accesso limitato all'acqua e all'elettricità. Le autorità avevano imposto un coprifuoco dalle 6:00 alle 18:00 a Bawku, che sarebbe stato applicato dalle forze di sicurezza per mantenere l'ordine (CNR, 6 novembre 2024). Alla fine di ottobre 2024, il presidente della Corte Suprema Gertrude Torkornoo ha ordinato la chiusura di sette tribunali a Bawku e nell'area circostante a causa dell'escalation del conflitto a Bawku
(Myjoy Online, 29 ottobre 2024). L' 8 novembre ha ordinato la riapertura di quattro tribunali ( 9 novembre 2024). Il 1° novembre, un gruppo di persone non CP_5
identificate avrebbe forzato la chiusura sia dell'Assemblea municipale di Bawku che
pagina 9 di 13 dell'Assemblea del distretto di Binduri nella regione dell'Upper East. Il gruppo aveva chiesto l'arresto di (il leader rivale tornato a Bawku il 26 ottobre Persona_5
2024). Il personale militare di stanza a Bawku ha riaperto gli uffici del comune il 5 novembre. (CNR, 6 novembre 2024). Nonostante il rigido coprifuoco tra le 6:00 e le
18:00, persone armate hanno sfidato le restrizioni e hanno compiuto attacchi, provocando un aumento della tensione. Molti residenti inizierebbero a fuggire dalla regione. È stato osservato che sei autobus avevano portato persone da Bawku a
TA (a circa 70 chilometri da Bawku, nota ACCORD) (CNR, 14 novembre
2024). ha menzionato nella sua e-mail datata 11 novembre 2024 di Persona_2
aver parlato con una donna di Bawku il giorno prima. Gli ha detto che le persone che volevano lasciare Bawku dovevano pagare ingenti somme ad alcune forze di sicurezza affinché le scortassero. ricorda anche che al momento nessuno può dire Persona_2
esattamente quanti morti ci siano stati perché in alcuni casi i morti vengono sepolti per coprire il crimine (Aminu, 11 novembre 2024).
Anche Home Office, dicembre 2024, Country Policy and Information Note.
Ghana: Internal relocation
(https://www. et/en/file/local/2120446/GHA+CPIN+Internal+relocation.pdf) CP_6
riferisce, previa traduzione che Le controversie locali sulla carica di capo tribù, che il
Dipartimento di Stato attribuisce alla “mancanza di una chiara catena di successione, alle rivendicazioni contrastanti riguardanti la terra e altre risorse naturali, nonché alle rivalità e alle faide interne”, hanno anche scatenato conflitti e potrebbero offrire un pretesto per l'espansione estremista. In particolare, una disputa in corso sulla carica di capo tribù a Bawku ha ucciso decine di persone dalla ripresa delle ostilità nel 2021...
Inoltre, il ricorrente ha dato prova sufficiente di essersi ragionevolmente sforzato di radicarsi sul territorio nazionale, lavorando, sin dal 2022 all'attualità, con mansioni di bracciante agricolo (cfr. comunicazione di assunzione inviata all'INPS da Arpo
Distribuzioni srls Unipersonale relativa alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal 15.12.2022 al 31.12.2022; comunicazione di assunzione inviata pagina 10 di 13 all'INPS dallo stesso datore di lavoro relativa alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal 02.01.2023 al 31.03.2023 e relativo contratto;
comunicazione di assunzione inviata all'INPS da EA CO . relativa alla CP_7 Parte_4
costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal 15.01.2023 al 15.02.2023; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da Controparte_8
relativa alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal
[...]
09.05.2023 al 15.12.2023 e buste paga da maggio a dicembre 2023; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da relativa alla costituzione del Parte_5
rapporto di lavoro a tempo determinato dal 09.05.2023 al 14.09.2023 e buste paga da maggio a settembre 2023; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da
[...]
relativa alla costituzione del rapporto di lavoro Controparte_8
a tempo determinato dal 16.02.2024 al 31.12.2024 e buste paga da febbraio a giugno
2024 nonchè CU 2025; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da
[...]
relativa alla costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato dal Controparte_9
30.10.2024 al 31.12.2024 e busta paga di dicembre 2024; comunicazione di assunzione inviata all'INPS da relativa alla Controparte_8
costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato dal 19.03.2025 al 31.12.2025).
Il rimpatrio forzato del ricorrente violerebbe il diritto al rispetto della vita privata, riconosciuto dal combinato disposto degli artt. 8 CEDU, 2, 3 e 117 C, poiché interromperebbe il suo concreto percorso d'integrazione, lacerando anche i legami sociali che verosimilmente ha costituito nello svolgimento dell'attività lavorativa (cfr.
Corte EDU, Niemietz vs. Germany, 16 dicembre 1992, secondo la quale “Il rispetto della vita privata deve comprendere, in una certa misura, anche il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con altri esseri umani. Non sembra, inoltre, esserci alcuna ragione di principio per cui questa interpretazione della nozione di "vita privata" debba essere intesa ad escludere le attività di natura professionale o imprenditoriale, dal momento che è, dopo tutto, nel corso della loro vita lavorativa che il la maggior parte delle persone ha un'opportunità significativa, se non la più grande, di sviluppare relazioni
pagina 11 di 13 con il mondo esterno. Questa tesi è avvalorata dal fatto che, come giustamente rilevato dalla Commissione, non sempre è possibile distinguere chiaramente quali attività di un individuo fanno parte della sua vita professionale o imprenditoriale e quali no”) e, a fronte delle su richiamate condizioni oggettive del paese di origine, lo costringerebbe a subire la privazione del suo fondamentale diritto alla salute, di cui all'art. 32 C, nonché al cibo, ad un'abitazione e ad un ambiente salubre, riconosciuti anche dal Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall'Assemblea Generale il 16 dicembre 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976 e ratificato in Italia con legge
881/1977. In particolare, l'art. 2 del Patto dispone che “Ciascuno Stato Parte del presente Patto si impegna ad adottare misure, individualmente e attraverso l'assistenza e la cooperazione internazionale, soprattutto economica e tecnica, nella misura massima delle sue risorse disponibili, al fine di raggiungere progressivamente la piena realizzazione dei diritti riconosciuti nel presente Patto con tutti i mezzi appropriati, compresa in particolare l'adozione di misure legislative”; l'art. 11 dispone che “Gli Stati
Parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la sua famiglia, compresi un'alimentazione, un vestiario e un alloggio adeguati, e al miglioramento continuo delle condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno le misure appropriate per garantire la realizzazione di questo diritto, riconoscendo a tal fine l'importanza essenziale della cooperazione internazionale basata sul libero consenso.”.
Il ricorrente, dunque, si trova in una condizione d'inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 1.1., t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile.
In ordine alle spese processuali, si provvede alla loro compensazione, soccorrendo i gravi motivi previsti dall'art. 92 c.p.c., dovuti all'insorgenza dei fatti costitutivi del diritto al momento della presente decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pagina 12 di 13 accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce al ricorrente il diritto alla protezione speciale ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008, come modificato dal d-l 130\2020; compensa le spese processuali.
Così deciso a Napoli, nella camera di consiglio del 16.06.2025
Si comunichi
IL PRESIDENTE
Dott. Mario Suriano
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