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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 21/11/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa LV CO Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa RA ON Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4280/2025 V.G., promosso da
, nata a [...] il [...] (c.f. ) e residente a [...]Parte_1 C.F._1
(AN) in via Paganini n. 1, rappresentata e difesa dall' Avv. Corrado Canafoglia;
e
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e residente a Controparte_1 C.F._2
Senigallia (AN) via Indipendenza 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Elisa Pellegrini;
e con l'intervento del pubblico ministero in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCLUSIONI: “che all'Ill.mo Tribunale adito voglia modificare le condizioni stabilite tra le parti con ricorso congiunto per lo scioglimento di matrimonio, recepite nella sentenza n. 327/2016 del Tribunale di Ancona (r.g.
6320/2015), così come modificate con successivo decreto del 20.12.2017 (r.g. 2470/2017 V.G.), prevedendo le seguenti
CONDIZIONI
- verserà a , entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200 a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento ordinario del figlio maggiorenne e la somma di € 400 a titolo di contributo al mantenimento ordinario Per_1
Per_ per la figlia minore e così per complessivi € 600 mensili, importo rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT. sosterrà nella misura del 100% tutte le spese straordinarie (mediche, scolastiche, ludiche ecc.) che si rendono Controparte_1
Per_ necessarie per la figlia minore Restano ferme tutte le altre statuizioni. pagina 1 di 2 - Le spese del presente procedimento saranno ad esclusivo carico di ” Controparte_1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente, e si sono rivolti a questo Parte_1 Controparte_1
Tribunale per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza n. 327/2016, resa da questo Tribunale in data 05.02.2016 e successivamente modificate con decreto del 20.12.2017.
2.Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero, il quale ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
3.Visto l'art. 473 bis. 51 c.p.c. il giudice ha riferito direttamente in camera di consiglio.
4.La domanda è fondata e merita di essere accolta.
I ricorrenti hanno congiuntamente richiesto la riduzione del contributo di mantenimento posto a carico del sig. in favore del figlio evidenziando come quest'ultimo sia divenuto Controparte_1 Per_1 maggiorenne e abbia intrapreso un'attività lavorativa con contratto di apprendistato presso l'officina del padre, percependo una retribuzione mensile compresa tra euro 1.000 ed euro 1.100 (cfr. doc. 4). Hanno inoltre rappresentato che trascorre la prevalenza delle giornate presso l'abitazione paterna, situata Per_1 nel medesimo immobile dell'officina.
Tali circostanze evidenziano un rilevante mutamento delle condizioni economiche e personali rispetto a quelle considerate al momento della precedente regolamentazione, sì da giustificare l'accoglimento della domanda congiuntamente proposta.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto tra le parti, anche con riguardo alle spese di lite, che le medesime hanno concordato essere integralmente sostenute dal sig. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando, recepisce gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni prospettate nel ricorso e sopra riportate.
Si comunichi.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 19.11.2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
RA ON LV CO
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