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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3116 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2571/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Elisabetta Sabatino e Manuela Scavone, rappresentanti e difensori ricorrente
e
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Lavinia Cipollina, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte del 24/6/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente a Palermo il 5/7/2014 e che da tale unione sono nati i figli (il 17/5/2005) e (il 5/9/2006), ha dedotto che l'affectio Persona_1 Per_2
coniugalis si è irrimediabilmente compromessa ed ha chiesto la pronuncia della separazione
1 personale dei coniugi e di stabilire a carico di un assegno di Controparte_1
mantenimento in favore di ciascun figlio, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, complessivamente pari ad € 600,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e il Tribunale di Palermo.
Con istanza depositata in data 16/5/2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio e chiesto l'anticipazione e la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione.
Quindi, scaduto il termine del 9/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
____________
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, invero, hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi ed hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione in seno all'istanza congiunta depositata in data 16/5/2025, di seguito integralmente trasposte:
“1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3. il sig. si impegna a versare, un assegno di mantenimento in favore dei figli CP_1 maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti, entro il 5 di ogni mese, pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento;
4. Il Sig. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi CP_1 nell'interesse dei figli maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti. All'uopo le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di
Palermo del 2 luglio 2019.
5. Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti ed i rispettivi legali, che con la loro sottoscrizione rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario contratto a Palermo il 5/7/2014 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] l'[...], trascritto negli atti dello Stato Controparte_1
civile del predetto Comune al n. 145, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice rel. ed est. dott.ssa Monica Montante Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2571/2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, vertente tra
, nata a [...] il [...] (c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso gli avv.ti Elisabetta Sabatino e Manuela Scavone, rappresentanti e difensori ricorrente
e
, nato a [...] l'[...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso l'avv. Lavinia Cipollina, rappresentante e difensore resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione personale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: concordate, come da note scritte del 24/6/2025, alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 28/2/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con il resistente a Palermo il 5/7/2014 e che da tale unione sono nati i figli (il 17/5/2005) e (il 5/9/2006), ha dedotto che l'affectio Persona_1 Per_2
coniugalis si è irrimediabilmente compromessa ed ha chiesto la pronuncia della separazione
1 personale dei coniugi e di stabilire a carico di un assegno di Controparte_1
mantenimento in favore di ciascun figlio, maggiorenne ma economicamente non ancora autosufficiente, complessivamente pari ad € 600,00 mensili, annualmente rivalutabili secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato tra il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e il Tribunale di Palermo.
Con istanza depositata in data 16/5/2025, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo per la definizione consensuale del giudizio e chiesto l'anticipazione e la trattazione cartolare dell'udienza di prima comparizione.
Quindi, scaduto il termine del 9/7/2025, fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui all'accordo depositato in atti.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in riserva e rimessa al Collegio per la decisione.
____________
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda di separazione.
I coniugi, invero, hanno dichiarato che non intendono riconciliarsi ed hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi alla separazione in seno all'istanza congiunta depositata in data 16/5/2025, di seguito integralmente trasposte:
“1. I ricorrenti vivranno separati con obbligo del mutuo rispetto;
2. I coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni forma di contributo al mantenimento, dichiarandosi economicamente autosufficienti;
3. il sig. si impegna a versare, un assegno di mantenimento in favore dei figli CP_1 maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti, entro il 5 di ogni mese, pari ad € 500,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento;
4. Il Sig. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi CP_1 nell'interesse dei figli maggiorenni ma economicamente non ancora autosufficienti. All'uopo le parti dichiarano di fare riferimento al protocollo dell'Osservatorio per la giustizia civile del distretto di
Palermo del 2 luglio 2019.
5. Le spese del presente giudizio restano compensate tra le parti ed i rispettivi legali, che con la loro sottoscrizione rinunciano alla solidarietà prevista dalla legge professionale”.
Tali condizioni, non contrarie alla legge, possono senz'altro essere poste alla base della decisione.
2 Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• omologa la separazione personale dei coniugi di cui al matrimonio concordatario contratto a Palermo il 5/7/2014 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1
, nato a [...] l'[...], trascritto negli atti dello Stato Controparte_1
civile del predetto Comune al n. 145, parte II, serie A, anno 2019, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva;
• dispone che questa sentenza al passaggio in giudicato, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00;
• compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 10 luglio 2025.
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Gabriella Giammona Francesco Micela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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