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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4401 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6510/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6510 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisone all'udienza del 2 dicembre 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce alla citazione, dall'avv. Andrea Sticchi
Damiani, elettivamente domiciliata in Bari alla via Amendola
n.172, con domicilio digitale/telematico presso l'indirizzo PEC dello stesso
Attrice
E
, in persona del Presidente della Giunta CP_1
Regionale e legale rappresentante p.t. della , CP_1
sedente per la carica in Bari al Lungomare IO AU n.33, rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Zizzari, in virtù di procura sottoscritta in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale come da , all'indirizzo pec: CP_2
numero di fax 080- Email_1
pagina 1 di 6 5404322, ed elettivamente domiciliata al medesimo in Bari al
Lungomare IO AU n.33 convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 2 dicembre 2025, da intendersi qui interamente trascritte.
Svolgimento del processo
L'azienda agricola adiva il TAR Bari per ottenere Pt_1
l'annullamento del provvedimento di revoca parziale dei contributi concessi all'azienda, a fronte di una accertata distrazione dei beni finanziati.
Accolta dal TAR l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla l'azienda agricola riassumeva il CP_1 Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Bari per sentire dichiarare, previa disapplicazione della determina dirigenziale del
Controparte_3
n.39/2018 nonché, di ogni altro atto
[...]
presupposto, connesso o consequenziale (e, in particolare, della nota regionale del 5.2.2018), il diritto dell' Parte_1
alla percezione dei contributi concessi a valere Parte_1
sulla Misura 121, inerente l'Ammodernamento delle aziende agricole mediante determinazione della medesima autorità n.
415 del 3.12.2012.
Chiedeva accertarsi che il provvedimento di revoca parziale del contributo, per un importo pari ad € 74.287,30, costituiva atto privo di giustificazione e fondamento.
Si costituiva la contestando la domanda. CP_1
La causa veniva documentalmente istruita e, all'udienza del 2 pagina 2 di 6 dicembre 2025, veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è infondata, apparendo, gli atti impugnati, pienamente legittimi.
Invero, risulta dagli atti che, con Determinazione dell'Autorità di
Gestione del PSR 2007/2013 n. 79 del 14/05/2012, è CP_1
stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Risulta altresì che parte attrice è stata ammessa ai benefici della Misura 121, per una spesa complessiva di € 256.402,34 ed un contributo pubblico di ad €
102.560,94.
E' incontestato che, a seguito di attività ispettiva a carico delle ditte destinatarie degli aiuti concessi in relazione alla misura
121, tra cui l'azienda ricorrente, venivano rilevate irregolarità; in particolare veniva accertata la distrazione di due macchinari
(Trattore gommato e spollonatrice chimica) dalla loro destinazione d'uso; conseguentemente era ritenuta sussistente la violazione dell'onere di conservare la destinazione degli investimenti ammessi ai benefici dei beni mobili per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo (avvenuta il
27/11/2015).
In proposito, deve rilevarsi che veniva accertata l'esistenza di un contratto di comodato intercorso tra l' Parte_1
e l'azienda agricola (figlia di
[...] Controparte_4
, avente ad oggetto i macchinari oggetto di Parte_1
finanziamento.
Tale circostanza suffraga l'esistenza della violazione pagina 3 di 6 sopraindicata, stante l'obbligo dei concessionari (in virtù dell'allegato A alla DGR n.1936/2012) di conservare la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici, stabilita per i beni immobili in almeno 10 anni e per i beni mobili in almeno 5 anni.
Il mancato rispetto di tale prescrizione, per espressa previsione contenuta al punto 9.1 della D.A.d.G. n. 143 del 02.04.2014, comporta la conseguenza applicata.
Deve infatti evidenziarsi che l'art. 72 del Reg. CE n.1698 cit. (in vigore alla data di adozione dell'avviso) stabiliva che “Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del resti Pt_2
acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico […]” Pertanto, la distrazione, anche temporanea, del bene comporta la revoca parziale dei finanziamenti, a nulla rilevando per quanto tempo tale distrazione sia stata perpetrata.
Nella specie, non vi è dubbio che i beni siano stati utilizzati da altra azienda.
L' lamenta la illegittimità del Parte_1
provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la revoca parziale dei contributi concessi, sostenendo che il contratto di comodato posto a base del provvedimento non sarebbe stato eseguito, non essendo intervenuto il trasferimento pagina 4 di 6 dei beni, mai consegnati;
secondo parte attrice, i beni oggetto di finanziamento, non riscontrati, erano stati temporaneamente trasportati presso la sede dell'azienda agricola intestata alla figlia solo per operazioni di manutenzione, in un periodo nel quale gli strumenti agricoli non erano utilizzabili, senza che la consegnataria ne acquisisse la disponibilità e l'uso, atteso che i mezzi erano rimasti nella disponibilità della ricorrente;
sostiene che tale assunto sia suffragato dalla inesistenza di un contratto di assicurazione in capo alla (così come previsto nel CP_5
contratto di comodato); il mezzo sarebbe rimasto assicurato in capo alla l'unica ad aver usufruito delle Parte_1
agevolazioni statali previste.
Le argomentazioni addotte da parte attrice appaiono inidonee a ritenere illegittimo il provvedimento di revoca, tenendo presente che risulta pacifica la consegna dei macchinari all'azienda della figlia, benchè con la precisazione che “i macchinari in questione sono nel rimessaggio e non vengono utilizzati in attesa di revisioni tecniche”.
Non vi è dubbio che i beni sono utilizzati da un soggetto diverso da quello beneficiario degli aiuti, in azienda diverse da quella destinataria di finanziamento, per usi diversi da quelli che hanno consentito il beneficio.
In contrario non può ritenersi che la consegna dei beni sia giustificato dalla gestione unitaria dell'azienda familiare, risultando dagli atti che e Parte_1 Controparte_4
, distintamente beneficiarie di aiuti comunitari, sono
[...]
soggetti giuridicamente diversi, e titolari di P.IVA distinta.
Il menzionato contratto di comodato, del 24.11.16, ha operato il pagina 5 di 6 trasferimento di beni mobili oggetto di finanziamenti comunitari a soggetti differenti da quelli che hanno beneficiato degli aiuti.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti hanno pattuito che i macchinari venissero utilizzati in un sito differente da quello dell'azienda agricola oggetto di finanziamento, come riscontrato dai verbalizzanti, che hanno attestato l'assenza di due macchinari, concessi in comodato ad altra azienda prima dei cinque anni per i quali la titolare si era impegnata con la a non distogliere dall'impiego. CP_1
La domanda va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione CP_1
disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1300,00 per la fase introduttiva, € 814,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva
e Cpa secondo legge
Bari 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Seconda CIVILE
Il Tribunale di Bari, in persona del G.U. Dott.ssa A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 6510 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisone all'udienza del 2 dicembre 2025 e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, Parte_1
giusta procura in calce alla citazione, dall'avv. Andrea Sticchi
Damiani, elettivamente domiciliata in Bari alla via Amendola
n.172, con domicilio digitale/telematico presso l'indirizzo PEC dello stesso
Attrice
E
, in persona del Presidente della Giunta CP_1
Regionale e legale rappresentante p.t. della , CP_1
sedente per la carica in Bari al Lungomare IO AU n.33, rappresentata e difesa, dall'avv. Francesco Zizzari, in virtù di procura sottoscritta in calce alla comparsa di costituzione, con domicilio digitale come da , all'indirizzo pec: CP_2
numero di fax 080- Email_1
pagina 1 di 6 5404322, ed elettivamente domiciliata al medesimo in Bari al
Lungomare IO AU n.33 convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da note scritte depositate per l'udienza del 2 dicembre 2025, da intendersi qui interamente trascritte.
Svolgimento del processo
L'azienda agricola adiva il TAR Bari per ottenere Pt_1
l'annullamento del provvedimento di revoca parziale dei contributi concessi all'azienda, a fronte di una accertata distrazione dei beni finanziati.
Accolta dal TAR l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla l'azienda agricola riassumeva il CP_1 Parte_1
giudizio davanti al Tribunale di Bari per sentire dichiarare, previa disapplicazione della determina dirigenziale del
Controparte_3
n.39/2018 nonché, di ogni altro atto
[...]
presupposto, connesso o consequenziale (e, in particolare, della nota regionale del 5.2.2018), il diritto dell' Parte_1
alla percezione dei contributi concessi a valere Parte_1
sulla Misura 121, inerente l'Ammodernamento delle aziende agricole mediante determinazione della medesima autorità n.
415 del 3.12.2012.
Chiedeva accertarsi che il provvedimento di revoca parziale del contributo, per un importo pari ad € 74.287,30, costituiva atto privo di giustificazione e fondamento.
Si costituiva la contestando la domanda. CP_1
La causa veniva documentalmente istruita e, all'udienza del 2 pagina 2 di 6 dicembre 2025, veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
La domanda è infondata, apparendo, gli atti impugnati, pienamente legittimi.
Invero, risulta dagli atti che, con Determinazione dell'Autorità di
Gestione del PSR 2007/2013 n. 79 del 14/05/2012, è CP_1
stato approvato il Bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto relative alla Misura 121 “Ammodernamento delle aziende agricole”. Risulta altresì che parte attrice è stata ammessa ai benefici della Misura 121, per una spesa complessiva di € 256.402,34 ed un contributo pubblico di ad €
102.560,94.
E' incontestato che, a seguito di attività ispettiva a carico delle ditte destinatarie degli aiuti concessi in relazione alla misura
121, tra cui l'azienda ricorrente, venivano rilevate irregolarità; in particolare veniva accertata la distrazione di due macchinari
(Trattore gommato e spollonatrice chimica) dalla loro destinazione d'uso; conseguentemente era ritenuta sussistente la violazione dell'onere di conservare la destinazione degli investimenti ammessi ai benefici dei beni mobili per un periodo di almeno 5 anni dalla data di liquidazione del saldo (avvenuta il
27/11/2015).
In proposito, deve rilevarsi che veniva accertata l'esistenza di un contratto di comodato intercorso tra l' Parte_1
e l'azienda agricola (figlia di
[...] Controparte_4
, avente ad oggetto i macchinari oggetto di Parte_1
finanziamento.
Tale circostanza suffraga l'esistenza della violazione pagina 3 di 6 sopraindicata, stante l'obbligo dei concessionari (in virtù dell'allegato A alla DGR n.1936/2012) di conservare la destinazione d'uso degli investimenti ammessi ai benefici, stabilita per i beni immobili in almeno 10 anni e per i beni mobili in almeno 5 anni.
Il mancato rispetto di tale prescrizione, per espressa previsione contenuta al punto 9.1 della D.A.d.G. n. 143 del 02.04.2014, comporta la conseguenza applicata.
Deve infatti evidenziarsi che l'art. 72 del Reg. CE n.1698 cit. (in vigore alla data di adozione dell'avviso) stabiliva che “Fatte salve le norme relative alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi ai sensi degli articoli 43 e 49 del trattato, lo Stato membro garantisce che il contributo del resti Pt_2
acquisito ad un'operazione d'investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'autorità di gestione, modifiche sostanziali che: a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad un'impresa o a un ente pubblico […]” Pertanto, la distrazione, anche temporanea, del bene comporta la revoca parziale dei finanziamenti, a nulla rilevando per quanto tempo tale distrazione sia stata perpetrata.
Nella specie, non vi è dubbio che i beni siano stati utilizzati da altra azienda.
L' lamenta la illegittimità del Parte_1
provvedimento con il quale l'Amministrazione ha disposto la revoca parziale dei contributi concessi, sostenendo che il contratto di comodato posto a base del provvedimento non sarebbe stato eseguito, non essendo intervenuto il trasferimento pagina 4 di 6 dei beni, mai consegnati;
secondo parte attrice, i beni oggetto di finanziamento, non riscontrati, erano stati temporaneamente trasportati presso la sede dell'azienda agricola intestata alla figlia solo per operazioni di manutenzione, in un periodo nel quale gli strumenti agricoli non erano utilizzabili, senza che la consegnataria ne acquisisse la disponibilità e l'uso, atteso che i mezzi erano rimasti nella disponibilità della ricorrente;
sostiene che tale assunto sia suffragato dalla inesistenza di un contratto di assicurazione in capo alla (così come previsto nel CP_5
contratto di comodato); il mezzo sarebbe rimasto assicurato in capo alla l'unica ad aver usufruito delle Parte_1
agevolazioni statali previste.
Le argomentazioni addotte da parte attrice appaiono inidonee a ritenere illegittimo il provvedimento di revoca, tenendo presente che risulta pacifica la consegna dei macchinari all'azienda della figlia, benchè con la precisazione che “i macchinari in questione sono nel rimessaggio e non vengono utilizzati in attesa di revisioni tecniche”.
Non vi è dubbio che i beni sono utilizzati da un soggetto diverso da quello beneficiario degli aiuti, in azienda diverse da quella destinataria di finanziamento, per usi diversi da quelli che hanno consentito il beneficio.
In contrario non può ritenersi che la consegna dei beni sia giustificato dalla gestione unitaria dell'azienda familiare, risultando dagli atti che e Parte_1 Controparte_4
, distintamente beneficiarie di aiuti comunitari, sono
[...]
soggetti giuridicamente diversi, e titolari di P.IVA distinta.
Il menzionato contratto di comodato, del 24.11.16, ha operato il pagina 5 di 6 trasferimento di beni mobili oggetto di finanziamenti comunitari a soggetti differenti da quelli che hanno beneficiato degli aiuti.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti hanno pattuito che i macchinari venissero utilizzati in un sito differente da quello dell'azienda agricola oggetto di finanziamento, come riscontrato dai verbalizzanti, che hanno attestato l'assenza di due macchinari, concessi in comodato ad altra azienda prima dei cinque anni per i quali la titolare si era impegnata con la a non distogliere dall'impiego. CP_1
La domanda va dunque respinta.
Le spese seguono la soccombenza
P. Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla nei confronti della Parte_1
, ogni altra istanza, eccezione e deduzione CP_1
disattesa, così provvede:
1)Rigetta la domanda
2) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1300,00 per la fase introduttiva, € 814,00 per la fase di studio, € 1.800,00 per la fase istruttoria, € 2.200,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva
e Cpa secondo legge
Bari 2 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa A.Genovese
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