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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 415 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 415 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 205 dell'anno 2018, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bagheria, Via Quattrociocchi n. 122, presso lo studio dell'avv. Gaetano Naro, che lo rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Palermo, Via Emerico Amari n. 94, presso lo studio dell'avv. Daniele Dalfino, che la rappresentata e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: all'udienza del 08/02/2023, svoltasi in modalità cartolare, parte convenuta concludeva come da note scritte, cui si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_1
- che in data 23/06/2006 aveva stipulato con detto istituto di credito un contratto di mutuo fondiario con atto in Notaio , n. rep. 30273 e n. racc. 8458, Persona_1
per un importo di € 122.880,00;
- che il tasso di mora applicato dalla banca pari al 7,49% era superiore la tasso soglia rilevato dalla Banca di Italia per il primo trimestre del 2006;
- che dalla perizia di parte risultava l'indebita percezione della somma di €
28.995,88 da parte di;
Controparte_1
- che era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo stante l'ingiustificata assenza dell'istituto di credito.
Tanto premesso l'attore chiedeva la condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato per non avere partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed ancora di dichiarare che il tasso applicato da è superiore al tasso soglia e, Controparte_1
per l'effetto dichiarare dovuta la somma di € 28.995,88, con ogni conseguenziale statuizione.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente la Controparte_1
prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo nel periodo antecedente la data del 22/01/2013 e, nel merito, contestando in fatto ed in diritto le domande attrici, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con CTU tecnico-contabile.
Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
- 2 - Con ordinanza del 24/01/2021, il Giudice precedentemente designato rimetteva la causa su ruolo disponendo il richiamo del CTU.
Il CTU provvedeva a depositare integrazione peritale, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice depositava rinuncia agli atti del giudizio notificata ad Controparte_1
in pari data.
Parte convenuta dichiarava di accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata da parte attrice e chiedeva la liquidazione in proprio favore delle spese di lite ai sensi dell'art. 306, quarto comma, c.p.c.
La causa veniva posta in decisione senza assegnazione di termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tanto premesso, si rileva che secondo un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, relativamente ai procedimenti di competenza del
Tribunale in composizione monocratica, il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti ha natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. Sez. II, ord. n.21707 del 10/10/2006 “Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non
- 3 - può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost.”.
Ciò posto, l'art. 306 c.p.c. recita: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nel caso che ci occupa, ha dichiarato di rinunciare agli atti del Parte_1
giudizio con atto del 28/11/2022, sottoscritto dallo stesso e dal suo difensore, a cui la parte ha conferito il potere di rinunciare agli atti del giudizio, come risulta dalla procura apposta a margine dell'atto di citazione.
Detto atto è stato notificato in pari data, a mezzo pec, al procuratore costituito di
, che ha dichiarato di accettare la suddetta rinuncia. Controparte_1
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. sussistendo i presupposti previsti dalla citata norma e non essendovi contestazioni tra le parti sulla validità della rinuncia agli atti e della relativa accettazione.
Resta da esaminare la questione relativa alle spese del giudizio.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte rinunciante quando non vi è accordo tra le parti.
Nel caso di specie, non risulta esservi stato alcun accordo sulle spese del giudizio
- 4 - atteso che nulla l'attore ha dedotto sul punto nella propria rinuncia agli atti, mentre la banca convenuta ha chiesto di porre le spese del giudizio a carico di
[...]
Pt_1
Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico di e sono liquidate Parte_1
(tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto di citazione) in €. 2.356,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ugualmente vanno poste definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c.;
Condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di
Parte_1
Così deciso Termini Imerese, in data 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 5 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 205 dell'anno 2018, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Bagheria, Via Quattrociocchi n. 122, presso lo studio dell'avv. Gaetano Naro, che lo rappresenta e difende, per procura a margine dell'atto di citazione
ATTORE
E
C.F. , elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_1
Palermo, Via Emerico Amari n. 94, presso lo studio dell'avv. Daniele Dalfino, che la rappresentata e difende, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI: all'udienza del 08/02/2023, svoltasi in modalità cartolare, parte convenuta concludeva come da note scritte, cui si rinvia. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha convenuto in Parte_1
giudizio esponendo: Controparte_1
- che in data 23/06/2006 aveva stipulato con detto istituto di credito un contratto di mutuo fondiario con atto in Notaio , n. rep. 30273 e n. racc. 8458, Persona_1
per un importo di € 122.880,00;
- che il tasso di mora applicato dalla banca pari al 7,49% era superiore la tasso soglia rilevato dalla Banca di Italia per il primo trimestre del 2006;
- che dalla perizia di parte risultava l'indebita percezione della somma di €
28.995,88 da parte di;
Controparte_1
- che era stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione con esito negativo stante l'ingiustificata assenza dell'istituto di credito.
Tanto premesso l'attore chiedeva la condanna della banca convenuta al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo unificato per non avere partecipato, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ed ancora di dichiarare che il tasso applicato da è superiore al tasso soglia e, Controparte_1
per l'effetto dichiarare dovuta la somma di € 28.995,88, con ogni conseguenziale statuizione.
Si costituiva in giudizio , eccependo preliminarmente la Controparte_1
prescrizione del diritto di parte attrice alla ripetizione dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo nel periodo antecedente la data del 22/01/2013 e, nel merito, contestando in fatto ed in diritto le domande attrici, di cui chiedeva il rigetto.
La causa veniva istruita con CTU tecnico-contabile.
Precisate le conclusioni, la causa veniva posta in decisione con concessione dei termini di cui all'art.190 cpc.
- 2 - Con ordinanza del 24/01/2021, il Giudice precedentemente designato rimetteva la causa su ruolo disponendo il richiamo del CTU.
Il CTU provvedeva a depositare integrazione peritale, quindi, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Parte attrice depositava rinuncia agli atti del giudizio notificata ad Controparte_1
in pari data.
Parte convenuta dichiarava di accettare la rinuncia agli atti del giudizio formulata da parte attrice e chiedeva la liquidazione in proprio favore delle spese di lite ai sensi dell'art. 306, quarto comma, c.p.c.
La causa veniva posta in decisione senza assegnazione di termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Tanto premesso, si rileva che secondo un orientamento ormai pacifico della giurisprudenza di legittimità, relativamente ai procedimenti di competenza del
Tribunale in composizione monocratica, il provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c. per rinuncia agli atti ha natura sostanziale di sentenza (cfr. Cass. Sez. II, ord. n.21707 del 10/10/2006 “Il terzo e quarto comma dell'art. 306 cod. proc. civ. attribuiscono al giudice la funzione di adottare due distinti provvedimenti, aventi ad oggetto, rispettivamente, la dichiarazione dell'estinzione del giudizio a seguito della rinunzia agli atti formulata da una parte ed accettata dall'altra e la liquidazione delle spese che la prima deve "ex lege" rimborsare alla seconda, salvo diverso accordo tra le parti. Il primo di detti provvedimenti, quando l'organo investito dalla decisione della causa abbia, per l'oggetto del giudizio, struttura monocratica, ha natura sostanziale di sentenza e, come tale, è appellabile anche se emesso in forma di ordinanza;
diversamente, conserva la sua natura di ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 308, primo comma, cod. proc. civ., se emanata dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, quindi, non
- 3 - può essere altrimenti impugnato se non con quel rimedio espressamente previsto. Il provvedimento di liquidazione delle spese è, invece, dichiarato espressamente inimpugnabile dallo stesso art. 306, quarto comma, secondo periodo, cod. proc. civ., e, quindi, la parte che intenda dolersene può solo proporre ricorso straordinario per cassazione, in virtù dell'art. 111, comma settimo, Cost.”.
Ciò posto, l'art. 306 c.p.c. recita: “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione.
L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni.
Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti.
Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.
Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro. La liquidazione delle spese è fatta dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile”.
Nel caso che ci occupa, ha dichiarato di rinunciare agli atti del Parte_1
giudizio con atto del 28/11/2022, sottoscritto dallo stesso e dal suo difensore, a cui la parte ha conferito il potere di rinunciare agli atti del giudizio, come risulta dalla procura apposta a margine dell'atto di citazione.
Detto atto è stato notificato in pari data, a mezzo pec, al procuratore costituito di
, che ha dichiarato di accettare la suddetta rinuncia. Controparte_1
Va, quindi, dichiarata l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c. sussistendo i presupposti previsti dalla citata norma e non essendovi contestazioni tra le parti sulla validità della rinuncia agli atti e della relativa accettazione.
Resta da esaminare la questione relativa alle spese del giudizio.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., le spese del giudizio devono essere poste a carico della parte rinunciante quando non vi è accordo tra le parti.
Nel caso di specie, non risulta esservi stato alcun accordo sulle spese del giudizio
- 4 - atteso che nulla l'attore ha dedotto sul punto nella propria rinuncia agli atti, mentre la banca convenuta ha chiesto di porre le spese del giudizio a carico di
[...]
Pt_1
Pertanto, le spese di lite vanno poste a carico di e sono liquidate Parte_1
(tenuto conto del valore della causa dichiarato nell'atto di citazione) in €. 2.356,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ugualmente vanno poste definitivamente a carico di le spese di Parte_1
CTU liquidate come da separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese in composizione monocratica, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
Dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 306, comma 3, c.p.c.;
Condanna al pagamento in favore di in Parte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.356,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con separato decreto, a carico di
Parte_1
Così deciso Termini Imerese, in data 25/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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