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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13582 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58350 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 30.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Pietro Belon 29, presso lo studio dell'avv.to Claudio Albanese che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Monterotondo, in P.zza della Libertà n. 25, presso lo studio dell'avv.to Antonio Brusca che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA-
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rapp.te pro tempore,
- OPPOSTO CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.) e opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… 1 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per omessa notifica sia al debitore che al terzo pignorato, in violazione dell'art. 492 cpc . 2 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per omessa notifica dei ruoli e delle cartelle, titoli esecutivi presupposti ex art. 474 cpc. 3 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, obbligatoria decorso un anno dalla notifica della cartella 4 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per inesigibilità delle somme poste a suo fondamento (cartella n. 0942010000223024 000 discaricata da ) 5 – accertare Controparte_3
e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica, in violazione dell'art. 543 c.p.c.; 6 – accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede e la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo ad , per aver CP_4 proceduto esecutivamente sulla scorta di titoli inesigibili;
7 – condannare
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_5
e non patrimoniali nella misura di € 8.891,90, oltre spese legali di € 3.274,65 sostenute nel presente giudizio come da prospetto di parcella che si acclude alla presente, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia
…” per l'opposta: “…– accertata la regolare notifica delle cartelle esattoriali , degli avvisi di intimazione e del PPt oggi opposto: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario per i motivi tutti indicati in narrativa;
- nel merito ed in via principale,
2 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
-in difetto ed in caso di accoglimento della domanda di parte attrice limitare l'accoglimento ai carichi impositivi che dovessero risultare effettivamente non notificati …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato che (creditrice procedente/agente della riscossione) Controparte_1 promuoveva, ai danni di (debitore esecutato) e presso la Parte_1
(terza pignorata), esecuzione esattoriale (n. CP_2
09484201900000521001) per espropriazione presso terzi nelle forme c.d. esattoriali prescritte dall'art. 72 bis DPR n. 602/1973, per l'esazione coattiva della complessiva somma di € 8.891,90 oltre interessi;
che, in particolare, l'esecuzione de qua è stata intrapresa in forza dei seguenti titoli:
Considerato che con ricorso depositato in data 28.2.2022 il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione (ex art. 615, II co., c.p.c.) e agli atti esecutivi (ex art. 617, II co., c.p.c.);
che, instauratosi il contraddittorio, il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 24.5.2022 – comunicata in data 26.5.2022 - sospendeva l'esecuzione (perché “in difetto di notifica dell'atto di pignoramento al debitore non si verifica l'effetto proprio del pignoramento, di vincolare i beni
o i crediti pignorati alla soddisfazione del credito vantato dal procedente”); quindi regolava le spese di lite (secondo il principio della soccombenza) e assegnava termine sino al 20.9.2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 16.9.2022 Parte_1 introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi a questo 3 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
Tribunale, la (creditrice procedente) e la Controparte_1 CP_2
(terza pignorata) per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe
[...] trascritte;
che si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
l'opposizione e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
che pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio la con CP_2 ordinanza del 11/16.1.2023 ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi, acquisiti i documenti, le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 30.9.2025;
Considerato
che l'opponente ha anzitutto eccepito la “omessa notifica [del pignoramento] al debitore ed al terzo pignorato” che, ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602/73 il procedimento di esecuzione esattoriale per espropriazione forzata è regolato dalle “… norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”;
che ai sensi dell'art. 543 c.p.c. – non derogato, in parte qua, da alcuna norma del DPR n. 602/73 - il pignoramento di crediti si esegue mediante “atto notificato al debitore ed al terzo”
che, invero, il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva “che inizia con la notificazione dell'atto al debitore”, sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, “non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore” (Cass. n. 32804/23)
Che, come già osservato, ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602 cit., il procedimento di esecuzione esattoriale per espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili e “gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”;
che, dunque, (anche) l'atto di pignoramento deve essere notificato nelle forme previste dall'art 26 DPR n. 602/73; 4 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
che ai sensi dell'art. 26, comma 1, ultima parte, DPR n. 602/73 “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma” – ossia dal destinatario o dalle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda – “o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”
che, nella specie, l'atto di pignoramento è stato appunto notificato al debitore esecutato nelle forme appena dette, ossia mediante “invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; e l'avviso di ricevimento è stato sottoscritto, in data 28.3.2019, da “familiare convivente” (appunto come previsto e consentito dall'art. 26, comma 1, ultima parte, e comma 2 DPR n. 602/73);
che, pertanto, la notifica del pignoramento è stata ritualmente eseguita;
Considerato
che l'opponente ha poi eccepito la “nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per omessa notifica dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c.”; nonché la nullità del pignoramento “per violazione dell'art. 50 dpr 602/73 emesso in assenza dell'obbligatoria intimazione di pagamento”: il debitore esecutato ha cioè eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione;
che ai sensi dell'art. 45 DPR n. 602/1973 il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione “previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede”; e quindi, procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (art. 50 DPR n. 602 cit.);
che, però, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 del DPR n. 602/73
“di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” (art. 50, II co., DPR n. 602 cit.);
Che, tuttavia, le doglianze de quibus integrando tipici motivi di opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.) sono irrimediabilmente tardive siccome sono state proposte oltre il termine perentorio imposto dall'art. 617, II co., c.p.c. (venti giorni dal compimento dell'atto esecutivo): l'atto di pignoramento è stato infatti notificato, come si diceva, in data 28.3.2019, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato soltanto in data 28.2.2022
5 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
che l'opposizione va dunque dichiarata, in parte qua, inammissibile perché tardiva;
Considerato
che l'opponente ha poi rilevato come l'ente impositore avesse annullato d'ufficio la cartella n. 0942010000223024000, posta a fondamento del pignoramento;
che, tuttavia, l'importo sgravato (di € 2.324,06) non è stato addebitato all'opponente (vd., estratto di ruolo);
che l'opposizione all'esecuzione così proposta – che, come noto, non soggiace a termini decadenziali – va, pertanto, rigettata;
Considerato
che l'opponente ha infine eccepito la “nullità degli atti di pignoramento dei crediti presso terzi per mancata indicazione dettagliata dei crediti”: il debitore esecutato ha dunque eccepito la nullità dell'atto di pignoramento per vizi propri
Che, in particolare, l'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento esattoriale in quanto, contrariamente a quanto disposto dall'art. 543, II co., n. 1 c.p.c., applicabile, in parte qua, anche alla riscossione esattoriale (ai sensi dell'art. 49 DPR n. 602 cit.), l'atto esecutivo non conteneva la “dettagliata indicazione del credito” per il quale si procedeva ad esecuzione forzata;
che, tuttavia, il pignoramento conteneva l'indicazione sia del credito per il quale si procedeva ad esecuzione forzata, di cui era appunto specificata l'entità, e sia del titolo esecutivo e del precetto siccome nell'atto esecutivo era appunto contenuto l'elenco analitico delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione esattoriale;
che, invero, la cartella di pagamento è l'atto di riscossione che reca nel contempo, la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere: precisamente, “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25 DPR n. 602/73; cfr., tra le altre, Cass. n. 5637/24);
che, pertanto, la forma(-contenuto) del pignoramento esattoriale non violava il disposto di cui all'art. 543 c.p.c. in quanto le cartelle di pagamento, indicate nell'atto esecutivo, specificavano, a loro volta, la fonte e la natura del credito
6 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
per il quale si procedeva a riscossione coattiva (cfr., per le prime, Cass. n. 26519/17 in motivazione e, per i secondi, art. 30 D.L. n. 78 cit.).
Considerato
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art 93 c.p.c.; spese compensate nei riguardi dei terzo chiamato nei cui confronti non sono state spiegate domande
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi nei limiti di cui in motivazione;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 Parte_2 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv.to Antonio
Brusca;
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
7 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 58350 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione alla data del 30.9.2025 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Roma, in Via Pietro Belon 29, presso lo studio dell'avv.to Claudio Albanese che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Monterotondo, in P.zza della Libertà n. 25, presso lo studio dell'avv.to Antonio Brusca che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA-
NONCHE'
CP_2 in persona del legale rapp.te pro tempore,
- OPPOSTO CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.) e opposizione all'esecuzione (615, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 30.9.2025 i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “… 1 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per omessa notifica sia al debitore che al terzo pignorato, in violazione dell'art. 492 cpc . 2 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per omessa notifica dei ruoli e delle cartelle, titoli esecutivi presupposti ex art. 474 cpc. 3 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/73, obbligatoria decorso un anno dalla notifica della cartella 4 – accertare e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per inesigibilità delle somme poste a suo fondamento (cartella n. 0942010000223024 000 discaricata da ) 5 – accertare Controparte_3
e dichiarare l'inesistenza giuridica dell'atto di pignoramento dei crediti verso terzi Codice identificativo del fascicolo 094/2019/000036869 – Codice Identificativo della Procedura esecutiva n. 09484201900000521001 per mancata indicazione dettagliata dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle e delle date di notifica, in violazione dell'art. 543 c.p.c.; 6 – accertare e dichiarare la violazione degli obblighi di buona fede e la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. in capo ad , per aver CP_4 proceduto esecutivamente sulla scorta di titoli inesigibili;
7 – condannare
al risarcimento di tutti i danni patrimoniali Controparte_5
e non patrimoniali nella misura di € 8.891,90, oltre spese legali di € 3.274,65 sostenute nel presente giudizio come da prospetto di parcella che si acclude alla presente, o nella diversa misura maggiore o minore ritenuta di giustizia
…” per l'opposta: “…– accertata la regolare notifica delle cartelle esattoriali , degli avvisi di intimazione e del PPt oggi opposto: - in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità/improcedibilità dell'atto introduttivo avversario per i motivi tutti indicati in narrativa;
- nel merito ed in via principale,
2 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
respingere l'azione avversaria perché infondata in fatto ed in diritto e perché comunque non provata;
-in difetto ed in caso di accoglimento della domanda di parte attrice limitare l'accoglimento ai carichi impositivi che dovessero risultare effettivamente non notificati …”;
FATTO e DIRITTO
Considerato che (creditrice procedente/agente della riscossione) Controparte_1 promuoveva, ai danni di (debitore esecutato) e presso la Parte_1
(terza pignorata), esecuzione esattoriale (n. CP_2
09484201900000521001) per espropriazione presso terzi nelle forme c.d. esattoriali prescritte dall'art. 72 bis DPR n. 602/1973, per l'esazione coattiva della complessiva somma di € 8.891,90 oltre interessi;
che, in particolare, l'esecuzione de qua è stata intrapresa in forza dei seguenti titoli:
Considerato che con ricorso depositato in data 28.2.2022 il debitore esecutato proponeva opposizione all'esecuzione (ex art. 615, II co., c.p.c.) e agli atti esecutivi (ex art. 617, II co., c.p.c.);
che, instauratosi il contraddittorio, il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 24.5.2022 – comunicata in data 26.5.2022 - sospendeva l'esecuzione (perché “in difetto di notifica dell'atto di pignoramento al debitore non si verifica l'effetto proprio del pignoramento, di vincolare i beni
o i crediti pignorati alla soddisfazione del credito vantato dal procedente”); quindi regolava le spese di lite (secondo il principio della soccombenza) e assegnava termine sino al 20.9.2022 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 16.9.2022 Parte_1 introduceva il giudizio di merito e conveniva in giudizio, dinanzi a questo 3 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
Tribunale, la (creditrice procedente) e la Controparte_1 CP_2
(terza pignorata) per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe
[...] trascritte;
che si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
l'opposizione e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
che pur ritualmente citata non si costituiva in giudizio la con CP_2 ordinanza del 11/16.1.2023 ne veniva dichiarata la contumacia;
quindi, acquisiti i documenti, le parti rinunciavano ai termini di cui all'art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 30.9.2025;
Considerato
che l'opponente ha anzitutto eccepito la “omessa notifica [del pignoramento] al debitore ed al terzo pignorato” che, ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602/73 il procedimento di esecuzione esattoriale per espropriazione forzata è regolato dalle “… norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili;
gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”;
che ai sensi dell'art. 543 c.p.c. – non derogato, in parte qua, da alcuna norma del DPR n. 602/73 - il pignoramento di crediti si esegue mediante “atto notificato al debitore ed al terzo”
che, invero, il pignoramento presso terzi si configura come fattispecie a formazione progressiva “che inizia con la notificazione dell'atto al debitore”, sicché la mancata o inesistente notifica del pignoramento genera un vizio che, incidendo sulla struttura dell'intero procedimento e sul diritto di difesa del debitore, “non è sanabile con la proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi ovvero, più in generale, in ragione della conoscenza della procedura esecutiva acquisita in altro modo dal debitore” (Cass. n. 32804/23)
Che, come già osservato, ai sensi dell'art. 49 del DPR n. 602 cit., il procedimento di esecuzione esattoriale per espropriazione forzata è regolato dalle norme ordinarie applicabili in rapporto al bene oggetto di esecuzione, in quanto non derogate dalle disposizioni del presente capo e con esso compatibili e “gli atti relativi a tale procedimento sono notificati con le modalità previste dall'articolo 26”;
che, dunque, (anche) l'atto di pignoramento deve essere notificato nelle forme previste dall'art 26 DPR n. 602/73; 4 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
che ai sensi dell'art. 26, comma 1, ultima parte, DPR n. 602/73 “La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento;
in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma” – ossia dal destinatario o dalle persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda – “o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda”
che, nella specie, l'atto di pignoramento è stato appunto notificato al debitore esecutato nelle forme appena dette, ossia mediante “invio di raccomandata con avviso di ricevimento”; e l'avviso di ricevimento è stato sottoscritto, in data 28.3.2019, da “familiare convivente” (appunto come previsto e consentito dall'art. 26, comma 1, ultima parte, e comma 2 DPR n. 602/73);
che, pertanto, la notifica del pignoramento è stata ritualmente eseguita;
Considerato
che l'opponente ha poi eccepito la “nullità dell'atto di pignoramento dei crediti presso terzi per omessa notifica dei titoli esecutivi ex art. 474 c.p.c.”; nonché la nullità del pignoramento “per violazione dell'art. 50 dpr 602/73 emesso in assenza dell'obbligatoria intimazione di pagamento”: il debitore esecutato ha cioè eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dell'avviso di intimazione;
che ai sensi dell'art. 45 DPR n. 602/1973 il concessionario procede alla riscossione coattiva delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese di esecuzione “previa notifica della cartella di pagamento al soggetto nei confronti del quale procede”; e quindi, procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento (art. 50 DPR n. 602 cit.);
che, però, se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'art. 26 del DPR n. 602/73
“di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni” (art. 50, II co., DPR n. 602 cit.);
Che, tuttavia, le doglianze de quibus integrando tipici motivi di opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.) sono irrimediabilmente tardive siccome sono state proposte oltre il termine perentorio imposto dall'art. 617, II co., c.p.c. (venti giorni dal compimento dell'atto esecutivo): l'atto di pignoramento è stato infatti notificato, come si diceva, in data 28.3.2019, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato soltanto in data 28.2.2022
5 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
che l'opposizione va dunque dichiarata, in parte qua, inammissibile perché tardiva;
Considerato
che l'opponente ha poi rilevato come l'ente impositore avesse annullato d'ufficio la cartella n. 0942010000223024000, posta a fondamento del pignoramento;
che, tuttavia, l'importo sgravato (di € 2.324,06) non è stato addebitato all'opponente (vd., estratto di ruolo);
che l'opposizione all'esecuzione così proposta – che, come noto, non soggiace a termini decadenziali – va, pertanto, rigettata;
Considerato
che l'opponente ha infine eccepito la “nullità degli atti di pignoramento dei crediti presso terzi per mancata indicazione dettagliata dei crediti”: il debitore esecutato ha dunque eccepito la nullità dell'atto di pignoramento per vizi propri
Che, in particolare, l'opponente ha eccepito la nullità del pignoramento esattoriale in quanto, contrariamente a quanto disposto dall'art. 543, II co., n. 1 c.p.c., applicabile, in parte qua, anche alla riscossione esattoriale (ai sensi dell'art. 49 DPR n. 602 cit.), l'atto esecutivo non conteneva la “dettagliata indicazione del credito” per il quale si procedeva ad esecuzione forzata;
che, tuttavia, il pignoramento conteneva l'indicazione sia del credito per il quale si procedeva ad esecuzione forzata, di cui era appunto specificata l'entità, e sia del titolo esecutivo e del precetto siccome nell'atto esecutivo era appunto contenuto l'elenco analitico delle cartelle di pagamento poste a fondamento dell'esecuzione esattoriale;
che, invero, la cartella di pagamento è l'atto di riscossione che reca nel contempo, la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere: precisamente, “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25 DPR n. 602/73; cfr., tra le altre, Cass. n. 5637/24);
che, pertanto, la forma(-contenuto) del pignoramento esattoriale non violava il disposto di cui all'art. 543 c.p.c. in quanto le cartelle di pagamento, indicate nell'atto esecutivo, specificavano, a loro volta, la fonte e la natura del credito
6 dr. Alessandro CENTO n. 58350/2022 R.G.A.C.C.
per il quale si procedeva a riscossione coattiva (cfr., per le prime, Cass. n. 26519/17 in motivazione e, per i secondi, art. 30 D.L. n. 78 cit.).
Considerato
che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo e vanno distratte ex art 93 c.p.c.; spese compensate nei riguardi dei terzo chiamato nei cui confronti non sono state spiegate domande
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi nei limiti di cui in motivazione;
2. rigetta ogni altra domanda;
3. condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di lite che si liquidano in € 3.387,00 Parte_2 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore dell'avv.to Antonio
Brusca;
4. compensa, nel resto, le spese di lite.
Così deciso in Roma il 3.10.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
sent. firmata digitalmente
7 dr. Alessandro CENTO