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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 11/09/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, dall'avv. Aniello Cioffi e dall'avv. Enzo Migliorino, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, in persona del leg. Rapp. p.t., Controparte_1 corrente in Laurino (SA) alla via Roma, 6 – fraz. Villa Littorio, C.F. ; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza dell'11.09.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la soc. coop. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ accogliere il ricorso e, per l'effetto e per le causali di cui in narrativa, dichiarare intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Parte_1 [...]
dal 1.12.2008 al 31.7.2015 e poi dal 1.11.2015 al Controparte_1
30.9.2017 e infine dal 1.11.2017 al 28.2.2018, e condannare la predetta soc. coop, in persona del leg. Rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 12.451,21
o quella, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2. Vittoria di compenso professionale e spese.…” Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della resistente che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo CP_ di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “imbianchino, addetto alla stuccatura, pitturazione ed imbiancatura di appartamenti e palazzi nell'attività edilizia”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con mansioni di “imbianchino, addetto alla stuccatura, pitturazione ed imbiancatura di appartamenti e palazzi nell'attività edilizia” per le ore e i giorni indicati in ricorso.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato,
Pag. 2 di 4 posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. L'inquadramento e il C.C.N.L. rivendicato dal ricorrente trova riscontro nelle risultanze istruttorie, pertanto, è da accogliere la domanda al pagamento della somma di € 12.451,21. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni lorde spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente, quest'ultimo rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati in ricorso pari a complessivi € 12.451,21. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06). La ditta resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 12.451,21, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso dell' 11.04.2022 da nei confronti della Parte_1
Pag. 3 di 4 soc. coop. N.W. in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa CP_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., è intercorso Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi ed orario indicato in ricorso, con mansioni di “imbianchino, addetto alla stuccatura, pitturazione ed imbiancatura di appartamenti e palazzi nell'attività edilizia”, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 12.451,21 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Vallo della Lucania 11 settembre 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro e Previdenza, in persona del dott. Mario Miele in funzione di Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 574 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2022 Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “retribuzione”, e vertente TRA
, C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, dall'avv. Aniello Cioffi e dall'avv. Enzo Migliorino, come da procura agli atti;
RICORRENTE
E
, in persona del leg. Rapp. p.t., Controparte_1 corrente in Laurino (SA) alla via Roma, 6 – fraz. Villa Littorio, C.F. ; P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
La parte ricorrente concludeva come da note all'udienza dell'11.09.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11.04.2022, il ricorrente , Parte_1 conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale la soc. coop. Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir accogliere testualmente le seguenti conclusioni:…“ accogliere il ricorso e, per l'effetto e per le causali di cui in narrativa, dichiarare intercorso un rapporto di lavoro subordinato tra il sig. e la Parte_1 [...]
dal 1.12.2008 al 31.7.2015 e poi dal 1.11.2015 al Controparte_1
30.9.2017 e infine dal 1.11.2017 al 28.2.2018, e condannare la predetta soc. coop, in persona del leg. Rapp. p.t., al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 12.451,21
o quella, maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa anche a mezzo di CTU, oltre interessi e rivalutazione come per legge.
2. Vittoria di compenso professionale e spese.…” Instauratosi il contraddittorio, nonostante la regolarità della notifica, parte resistente non si costituiva e veniva dichiarata la sua contumacia. Si procedeva all'escussione di testi e, successivamente, all'odierna udienza, all'esito della camera di consiglio, la causa è stata decisa come da dispositivo con motivazione contestuale. La domanda è fondata e, pertanto, merita accoglimento. Preliminarmente va ribadita la contumacia della parte resistente la quale, sebbene regolarmente convenuta in giudizio, non si è costituita, né è comparsa in udienza a mezzo del suo rappresentante. E se è vero che la mancata costituzione di una parte in giudizio non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dal ricorrente a fondamento della propria domanda ed è a tal fine ugualmente irrilevante la mancata comparizione personale delle parti all'udienza fissata per l'interrogatorio libero, non escludendosi il potere – dovere del giudice di accertare se sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 15777 del 12.7.2006), ciò non di meno tale condotta processuale costituisce elemento liberamente apprezzabile dallo stesso giudice ai fini della decisione (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 3601 del 20.2.2006). Ebbene con riguardo al caso esaminato possiamo affermare che proprio il comportamento processuale della resistente che ha ritenuto di non dover contrastare le avverse pretese, ha determinato l'accoglimento della domanda. Dall'esame della documentazione in atti ed all'esito delle dichiarazioni resa dai testi escussi emerge che il ricorrente ha prestato la propria attività lavorativa con vincolo CP_ di subordinazione alle dipendenze della resistente limitatamente al periodo risultate dagli atti, svolgendo le mansioni di “imbianchino, addetto alla stuccatura, pitturazione ed imbiancatura di appartamenti e palazzi nell'attività edilizia”. I testi, infatti, hanno confermato che il ricorrente ha sempre prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta con mansioni di “imbianchino, addetto alla stuccatura, pitturazione ed imbiancatura di appartamenti e palazzi nell'attività edilizia” per le ore e i giorni indicati in ricorso.
Per consolidato insegnamento giurisprudenziale, la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto è determinata dal vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il quale si estrinseca nell'emanazione di ordini specifici (con valutazione da effettuarsi in concreto, avendo riguardo alla specificità dei compiti affidati al prestatore di lavoro), oltre che nell'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 15903/2004), con conseguente limitazione dell'autonomia del lavoratore e del suo inserimento nell'organizzazione aziendale (tra le tante, Cass. 18 gennaio 2013, n. 1227; Cass. n. 9 marzo 2009, n. 5645; Cass. 28 settembre 2006; Cass. 24 febbraio 2006, n. 4171; Cass. 25 ottobre 2004, n. 20669). Detto vincolo di subordinazione può, poi, assumere un diverso grado di intensità e di evidenza, a seconda della natura e delle modalità di svolgimento delle mansioni, nonché del livello di responsabilità del prestatore d'opera. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2697 c.c. è onere del prestatore di lavoro fornire la prova della sussistenza di tutti gli elementi necessari e sufficienti alla qualificazione del rapporto come subordinato,
Pag. 2 di 4 posto che l'idoneità qualificatoria dell'articolo in parola consiste proprio nel parametro dell'eterodeterminazione. Alla stregua di quanto sopra, dal complessivo esame delle dichiarazioni dei testi e dalla documentazione in atti si può ritenere che la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato. L'inquadramento e il C.C.N.L. rivendicato dal ricorrente trova riscontro nelle risultanze istruttorie, pertanto, è da accogliere la domanda al pagamento della somma di € 12.451,21. Quanto alla retribuzione percepita appare insufficiente a compensare gli orari di lavoro e le mansioni svolte dal ricorrente. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di evidenziare che, qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
e tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto, che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro (cfr. Cass. 26985/2009). Ne consegue che, non avendo il resistente dato prova di aver ottemperato al pagamento delle retribuzioni lorde spettanti ex art. 36 Cost al ricorrente, quest'ultimo rimane creditore degli importi indicati nei conteggi elaborati in ricorso pari a complessivi € 12.451,21. Come è noto, nel processo del lavoro l'onere di contestare specificamente i conteggi relativi al quantum, la cui inosservanza costituisce elemento valutabile dal giudice in sede di verifica del fondamento della domanda, opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato (Cass. Sez. Lav. 945/06). La ditta resistente, pertanto, va condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 12.451,21, oltre ulteriori interessi e rivalutazione dal giorno del dovuto al soddisfo. Nulla sulle spese di lite attesa la mancata costituzione in giudizio di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Lavoro, in persona del Giudice del Lavoro, Mario Miele definitivamente pronunciando, in ordine alla domanda proposta con ricorso dell' 11.04.2022 da nei confronti della Parte_1
Pag. 3 di 4 soc. coop. N.W. in persona del legale rappresentante p.t., ogni avversa CP_1 istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede:
- Accoglie il ricorso e dichiara che tra il ricorrente e la Parte_1
in persona del legale rapp.te p.t., è intercorso Controparte_1 un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per i periodi ed orario indicato in ricorso, con mansioni di “imbianchino, addetto alla stuccatura, pitturazione ed imbiancatura di appartamenti e palazzi nell'attività edilizia”, e per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva lorda di € 12.451,21 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto sino al soddisfo;
- Nulla sulle spese di lite;
Così deciso in Vallo della Lucania 11 settembre 2025
IL GDL
Dott. Mario Miele
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