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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1182/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1182/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), con sede legale in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
Brenta n. 18B, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 1°.10.2014, succeduta nella titolarità delle posizioni creditizie ad (C.F.: , in virtù di atto di cessione di crediti Controparte_1 P.IVA_2
concluso ex L. 130/1999 in data 14.7.2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 parte II in data
8.8.2017, e per essa, quale mandataria, già (C.F.: CP_2 CP_3 CP_4
; P.IVA: , con sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 17, in P.IVA_3 P.IVA_4
virtù di atto per Notaio del 20.7.2017 (rep. 60850 - racc. 11358), rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Antonella Merola (C.F.: ) per procura alle liti conferita con C.F._1 atto per Notar in Velletri del 23.9.2013, rep. 64574 e racc. 19587 Persona_2
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , CP_5 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
CITTADINO (C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._5
dall'Avv. Biagio Trinchese (C.F.: ) per procura a margine dell'atto di C.F._6
opposizione di primo grado
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 251/2021 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e CP_5 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/2015, emesso dal Parte_5
Tribunale di Nola su istanza di (già , CP_4 Controparte_6
quale mandataria di , con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di Controparte_1
il pagamento, in via solidale, della somma di euro 134.115,44 ( di cui euro Parte_6
52.949,97 derivanti dallo scoperto di conto corrente n. 10758343 ed euro 81.165,47 dallo scoperto sul conto anticipi n. 10943618), con gli interessi legali dalla data della messa in mora fino al soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria.
In via preliminare, gli opponenti disconoscevano ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti in copia dall'opposta.
Nel merito, deducevano che il credito azionato non era assistito da prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e che, in ogni caso, la somma di euro 134.115,44 non era dovuta, siccome frutto di interessi ultralegali ed anatocistici, di commissioni e accessori non pattuiti nonché dell'antergazione delle valute sfavorevoli alla correntista e della postergazione delle valute ad essa favorevoli, per cui doveva accertarsi, tramite c.t.u., l'esatto ammontare del saldo dei due rapporti.
Eccepivano, inoltre, di non aver mai sottoscritto le fideiussioni a loro nome presenti sugli atti datati
23.8.2012, per cui le disconoscevano formalmente ex art. 214 c.p.c.; inoltre, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni fossero state riconosciute autentiche all'esito della verificazione chiesta da controparte, eccepivano: la nullità delle fideiussioni per assoluta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; la liberazione ex art. 1956 c.c., atteso che la banca aveva continuato a fare credito alla correntista pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali;
l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 c.c., siccome la deroga alla suddetta disposizione era invalida e la banca non aveva agito nei confronti di essi opponenti nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto, non essendo provato il credito azionato, e in ogni caso, affinché fosse rideterminato il saldo dei conti n. 10758343 e n. 10943618 attraverso c.t.u.,
condannando l'opposta a restituire quanto illegittimamente trattenuto;
chiedevano, inoltre, la revoca del decreto per la falsità delle sottoscrizioni presenti sugli atti di fideiussione datati 23.8.2012 e, in via gradata, di accertare che le fideiussioni erano nulle, inefficaci o estinte. Vinte le spese di lite.
La convenuta, costituendosi, nel premettere che, per il tenore dell'opposizione, era costretta a formulare istanza di verificazione sia dei documenti prodotti per comprovare il credito, sia delle sottoscrizioni presenti sulle schede fideiussorie, eccepiva che il disconoscimento della documentazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. era inammissibile stante l'omessa puntuale indicazione degli elementi oggettivi tali da porre in serio dubbio la conformità delle copie prodotte rispetto agli originali, e, nel merito, che gli opponenti, essendo garanti autonomi, non erano legittimati a sollevare eccezioni in ordine ai rapporti bancari, il cui saldo, in ogni caso, era stato determinato alla stregua delle condizioni economiche pattuite. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, conclusa con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria gli opponenti reiteravano il disconoscimento delle firme apposte sulle copie delle schede fideiussorie ex adverso prodotte ed eccepivano, altresì, la nullità dei contratti depositati dall'opposta, in quanto sottoscritti esclusivamente dalla correntista.
Nella seconda memoria l'opposta reiterava l'istanza di verificazione, chiedendo la nomina di un c.t.u. grafologo, e produceva gli estratti conto dei rapporti bancari intrattenuti con Parte_6
Nella terza memoria gli opponenti eccepivano la decadenza dalla richiesta di verificazione, in quanto non proposta nei termini di legge, e l'irritualità di detta istanza per la mancata produzione delle scritture comparative e di altri mezzi di prova a tal fine necessari, con conseguente impossibilità di utilizzo dei contratti disconosciuti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.11.2020 si costituiva quale cessionaria del credito, con il ministero Parte_1
dello stesso difensore della mandataria della cedente riportandosi alle stesse Controparte_1
conclusioni già rassegnate da quest'ultima.
Con sentenza n. 251 pubblicata il 9.2.2021 il Tribunale di Nola, accogliendo l'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo n. 557/2015, e condannava , Parte_1
in sostituzione della cedente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.800,00 CP_1
per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che l'attrice sostanziale era venuta meno all'onere probatorio su di essa incombente, avendo formalizzato l'istanza di verificazione senza produrre in giudizio, ovvero indicare, le scritture di comparazione volte alla verifica dell'apocrifia delle sottoscrizioni disconosciute, limitandosi a riservare a fase successiva l'eventuale messa a disposizione dei contratti impugnati, i quali, invece, dovevano essere depositati al fine di rendere ammissibile l'istanza stessa.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato l'8.3.2021 ed iscritto a ruolo il 16.3.2021 Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia, affidandolo a due motivi, attinenti - il primo -
alla verificazione delle sottoscrizioni disconosciute e - l'altro - all'ammontare del credito azionato, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in riforma della impugnata sentenza ed in via
istruttoria, accogliere la formulata istanza di verificazione giudiziale dei documenti e/o delle
sottoscrizioni ex adverso disconosciuti/e, nominando C.T.U. grafologico cui conferire, mediante
esame sulla documentazione originale a prodursi, confronto con documentazione comparativa ad
esibirsi, acquisizione di saggi grafici e tutto quanto ulteriormente reputato a tal fine utile, onde
appurare la conformità dei documenti prodotti in copia digitale e/o cartacea rispetto agli originali
nonché l'autenticità delle sottoscrizione apposte dagli appellati in calce ai contratti di fideiussione
prodotti; 2) in riforma della impugnata sentenza e nel merito, rigettare la opposizione proposta
avverso il decreto ingiuntivo n. 557/2015 pubblicato in data 19.03.2015 dal Tribunale di Nola in
quanto infondata in fatto come in diritto e, per l'effetto e/o in tutti i casi, attribuire conferma
all'opposto decreto ingiuntivo ed, accertato e dichiarato il diritto di credito di
[...]
nei confronti degli appellati ed opponenti in primo grado in dipendenza Parte_1
dei succitati rapporti negoziali, condannare ), Parte_2 CodiceFiscale_7
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ), in solido tra loro, al C.F._5 CP_5 C.F._8
pagamento, in favore della medesima della somma di € 134.115,44 Parte_1
oltre interessi come in atti quantificati e qualificati e sino al soddisfo nonché spese e competenze
del giudizio monitorio come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella
differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) rigettare ogni avversa domanda, in quanto ciascuna improponibile e manifestamente priva di fondamento in fatto come in diritto;
4)
condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio,
oltre ogni accessorio di legge”.
Gli appellati, costituendosi tempestivamente, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, deducevano la sua infondatezza;
in ogni caso,
riproponevano, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni e deduzioni anche istruttorie, formulate nel precedente grado di giudizio, proponendo appello incidentale condizionato, ed eccepivano la nullità delle fideiussioni che, siccome conformi allo schema ABI 2003, costituivano l'applicazione di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 comma 2 L. 287/1990.
Concludevano, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare correggere
con inserimento del nome del Sig. nel dispositivo della sentenza di I grado anche in CP_5
accoglimento per quanto necessario dell'appello incidentale 2) Sempre in via preliminare
dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc, in quanto l'impugnazione non ha una
ragionevole probabilità di essere accolta per i motivi in premessa indicati ed in particolare al
punto VI;
3) In via gradata dichiarare, inammissibile, improcedibile, improponibile, ed in ogni
caso rigettare l'avversa impugnazione per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto
confermare la sentenza impugnata;
4) In via gradata, salvo gravame in caso di accoglimento dei
motivi di appello, accogliere l'appello incidentale condizionato e spiegato al punto V della
narrativa e per l'effetto sempre preliminarmente, accogliere l'opposizione e per l'effetto sempre
dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto riconoscendo e
dichiarando che la domanda è inammissibile in quanto il credito azionato risulta non provato e
comunque non certo nell'ammontare, non liquido, e comunque inesigibile per tutti i motivi esposti
nella narrativa;
5) in ogni caso accertare, se del caso attraverso C.T.U., l'esatto ammontare del
saldo relativo ai c/c n. 10758343 e n. 10943618, in premessa indicati, tenendo conto tutto quanto
lamentato nella premessa del presente atto al punto V), sempre con condanna dell'opposta e/o per essa quale mandataria della Controparte_1 Controparte_6
, alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, sempre dichiarando nullo, Controparte_1
annullando e comunque revocando il Decreto Ingiuntivo opposto;
6) in via ancora più gradata,
salvo gravame, nell'ipotesi in cui dovesse accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, previo
giudizio di verificazione, accertare che le fideiussioni sono nulle, inefficaci estinte e che comunque
nulla è dovuto da parte dei sig.ri , , , CP_5 Parte_2 Parte_3 [...]
per tutto quanto esposto al punto V e comunque nella narrativa, sempre dichiarando Parte_5
nullo, annullando e comunque revocando il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando, che, in ogni
caso nulla è dovuto;
7) Sempre, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del doppio grado di Giudizio con attribuzione al difensore costituito”.
All'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionale e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c. Invero, poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350
c.p.c., le attività svolte alla prima udienza del 22.9.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter
c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli Parte_1
artt. 216 c.p.c. e 2712 e 2719 c.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c, argomentando che,
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'istanza di verificazione, già prospettata nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata con le memorie istruttorie, non era soggetta alla condizione di ammissibilità della produzione in giudizio degli originali cartacei dei documenti disconosciuti e delle scritture di comparazione. In particolare, l'appellante ha evidenziato che nella memoria istruttoria aveva richiesto la nomina di un perito grafologo, cui consegnare gli originali dei documenti, già depositati nel fascicolo monitorio in formato digitale e nel fascicolo di parte del giudizio di opposizione in copia fotostatica, siccome trattenuti dal difensore per ragioni prudenziali,
rappresentando che, secondo la giurisprudenza, la produzione degli originali dei documenti disconosciuti - e già presenti in copia agli atti di causa - è ammissibile in ogni stato e grado del procedimento, non trattandosi di nuovi documenti.
Il motivo non può essere accolto.
E' pur vero che, secondo le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'originale della scrittura disconosciuta non è requisito di ammissibilità dell'istanza di verificazione (v. Cass. civ., sez. III, 7.8.2023, n. 23959) e il deposito dell'originale può avvenire anche dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e, quindi, anche nel corso delle operazioni di c.t.u., non costituendo nuovo documento in senso tecnico-giuridico (v. Cass. civ., sez.
VI-II, 18.11.2021 n. 35167), ragion per cui non è condivisibile l'affermazione, in senso contrario,
del primo giudice in parte qua. Nondimeno, il motivo va rigettato per l'omessa indicazione delle scritture di comparazione.
Secondo il procedimento delineato dal codice di rito, la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova utili e produrre o indicare le scritture di comparazione. Al riguardo, è previsto che il giudice stabilisca il termine per il deposito in cancelleria dei documenti e poi determini le scritture che devono servire da comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è eventuale, potendo il giudice procedere direttamente alla verifica senza ricorrere alla perizia grafologica, desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture provenienti incontestabilmente dalla stessa parte e ritualmente acquisite al processo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento cui il Collegio ritiene di aderire, ha precisato che: “La produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che
intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una
corretta proposizione dell'istanza di verificazione” (Cass. civ., sez. II, 17.10.2014, n. 22078).
Ebbene, poiché nel caso che ci occupa l'attrice sostanziale, odierna appellante, si è limitata in primo grado a richiedere esclusivamente l'ammissione della c.t.u. grafologica, senza produrre né indicare le scritture di comparazione e senza articolare altri mezzi di prova utili al fine di accertare la veridicità delle sottoscrizioni di cui alle schede fideiussorie prodotte in mera copia fotostatica, è
pienamente condivisibile la decisione del primo giudice di non disporre la c.t.u. grafologica e di accogliere l'opposizione per l'inutilizzabilità, a causa del disconoscimento, delle schede fideiussorie prodotte, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Va dato atto dell'errore materiale commesso dal primo giudice nel dispositivo nella pronuncia per non aver ricompreso tra i destinatari dell'ingiunzione di pagamento revocata per CP_5
effetto dell'accoglimento dell'opposizione.
Il secondo motivo, con cui la cessionaria ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo giudice accertato il diritto di credito di cui essa ha asserito di essere titolare in forza della documentazione acquisita agli atti, resta assorbito, al pari dell'appello incidentale condizionato.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 cp.c. del 22.9.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore dell'Avv. Biagio Trinchese, che ne ha fatto richiesta. Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 251/2021 e, a correzione dell'errore materiale omissivo contenuto nel primo capo del dispositivo, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2015 anche nei confronti dell'opponente ; CP_5
b) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
c) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Biagio Trinchese;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 19.2.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1182/2021 R.G. promossa da
(C.F.: ), con sede legale in Milano alla Via Parte_1 P.IVA_1
Brenta n. 18B, iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 4 del provvedimento della Banca d'Italia del 1°.10.2014, succeduta nella titolarità delle posizioni creditizie ad (C.F.: , in virtù di atto di cessione di crediti Controparte_1 P.IVA_2
concluso ex L. 130/1999 in data 14.7.2017 nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, il cui avviso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 93 parte II in data
8.8.2017, e per essa, quale mandataria, già (C.F.: CP_2 CP_3 CP_4
; P.IVA: , con sede legale in Verona al Viale dell'Agricoltura n. 17, in P.IVA_3 P.IVA_4
virtù di atto per Notaio del 20.7.2017 (rep. 60850 - racc. 11358), rappresentata e Persona_1
difesa dall'Avv. Antonella Merola (C.F.: ) per procura alle liti conferita con C.F._1 atto per Notar in Velletri del 23.9.2013, rep. 64574 e racc. 19587 Persona_2
- APPELLANTE-
CONTRO
(C.F.: , CP_5 C.F._2 Parte_2
(C.F.: ), (C.F.: ), C.F._3 Parte_3 C.F._4
CITTADINO (C.F.: ), rappresentati e difesi Parte_4 C.F._5
dall'Avv. Biagio Trinchese (C.F.: ) per procura a margine dell'atto di C.F._6
opposizione di primo grado
-APPELLATI/APPELLANTI INCIDENTALI -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 251/2021 del Tribunale di Nola
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con atto di citazione ritualmente notificato , , e CP_5 Parte_2 Parte_3
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. 557/2015, emesso dal Parte_5
Tribunale di Nola su istanza di (già , CP_4 Controparte_6
quale mandataria di , con cui era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di Controparte_1
il pagamento, in via solidale, della somma di euro 134.115,44 ( di cui euro Parte_6
52.949,97 derivanti dallo scoperto di conto corrente n. 10758343 ed euro 81.165,47 dallo scoperto sul conto anticipi n. 10943618), con gli interessi legali dalla data della messa in mora fino al soddisfo, oltre alle spese della procedura monitoria.
In via preliminare, gli opponenti disconoscevano ex art. 2719 c.c. la conformità agli originali di tutti i documenti prodotti in copia dall'opposta.
Nel merito, deducevano che il credito azionato non era assistito da prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e che, in ogni caso, la somma di euro 134.115,44 non era dovuta, siccome frutto di interessi ultralegali ed anatocistici, di commissioni e accessori non pattuiti nonché dell'antergazione delle valute sfavorevoli alla correntista e della postergazione delle valute ad essa favorevoli, per cui doveva accertarsi, tramite c.t.u., l'esatto ammontare del saldo dei due rapporti.
Eccepivano, inoltre, di non aver mai sottoscritto le fideiussioni a loro nome presenti sugli atti datati
23.8.2012, per cui le disconoscevano formalmente ex art. 214 c.p.c.; inoltre, nell'ipotesi in cui le sottoscrizioni fossero state riconosciute autentiche all'esito della verificazione chiesta da controparte, eccepivano: la nullità delle fideiussioni per assoluta indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto; la liberazione ex art. 1956 c.c., atteso che la banca aveva continuato a fare credito alla correntista pur conoscendo il peggioramento delle condizioni patrimoniali;
l'estinzione delle fideiussioni ai sensi dell'art. 1957 c.c., siccome la deroga alla suddetta disposizione era invalida e la banca non aveva agito nei confronti di essi opponenti nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale.
Concludevano, pertanto, per la revoca del decreto, non essendo provato il credito azionato, e in ogni caso, affinché fosse rideterminato il saldo dei conti n. 10758343 e n. 10943618 attraverso c.t.u.,
condannando l'opposta a restituire quanto illegittimamente trattenuto;
chiedevano, inoltre, la revoca del decreto per la falsità delle sottoscrizioni presenti sugli atti di fideiussione datati 23.8.2012 e, in via gradata, di accertare che le fideiussioni erano nulle, inefficaci o estinte. Vinte le spese di lite.
La convenuta, costituendosi, nel premettere che, per il tenore dell'opposizione, era costretta a formulare istanza di verificazione sia dei documenti prodotti per comprovare il credito, sia delle sottoscrizioni presenti sulle schede fideiussorie, eccepiva che il disconoscimento della documentazione ai sensi dell'art. 2719 c.c. era inammissibile stante l'omessa puntuale indicazione degli elementi oggettivi tali da porre in serio dubbio la conformità delle copie prodotte rispetto agli originali, e, nel merito, che gli opponenti, essendo garanti autonomi, non erano legittimati a sollevare eccezioni in ordine ai rapporti bancari, il cui saldo, in ogni caso, era stato determinato alla stregua delle condizioni economiche pattuite. Concludeva, pertanto, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecutività, il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione, conclusa con esito negativo la procedura di mediazione obbligatoria, concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., nella prima memoria gli opponenti reiteravano il disconoscimento delle firme apposte sulle copie delle schede fideiussorie ex adverso prodotte ed eccepivano, altresì, la nullità dei contratti depositati dall'opposta, in quanto sottoscritti esclusivamente dalla correntista.
Nella seconda memoria l'opposta reiterava l'istanza di verificazione, chiedendo la nomina di un c.t.u. grafologo, e produceva gli estratti conto dei rapporti bancari intrattenuti con Parte_6
Nella terza memoria gli opponenti eccepivano la decadenza dalla richiesta di verificazione, in quanto non proposta nei termini di legge, e l'irritualità di detta istanza per la mancata produzione delle scritture comparative e di altri mezzi di prova a tal fine necessari, con conseguente impossibilità di utilizzo dei contratti disconosciuti.
Ritenuta la causa matura per la decisione, all'udienza di precisazione delle conclusioni del
19.11.2020 si costituiva quale cessionaria del credito, con il ministero Parte_1
dello stesso difensore della mandataria della cedente riportandosi alle stesse Controparte_1
conclusioni già rassegnate da quest'ultima.
Con sentenza n. 251 pubblicata il 9.2.2021 il Tribunale di Nola, accogliendo l'opposizione,
revocava il decreto ingiuntivo n. 557/2015, e condannava , Parte_1
in sostituzione della cedente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 7.800,00 CP_1
per compenso, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando, in estrema sintesi, che l'attrice sostanziale era venuta meno all'onere probatorio su di essa incombente, avendo formalizzato l'istanza di verificazione senza produrre in giudizio, ovvero indicare, le scritture di comparazione volte alla verifica dell'apocrifia delle sottoscrizioni disconosciute, limitandosi a riservare a fase successiva l'eventuale messa a disposizione dei contratti impugnati, i quali, invece, dovevano essere depositati al fine di rendere ammissibile l'istanza stessa.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con atto di appello notificato l'8.3.2021 ed iscritto a ruolo il 16.3.2021 Parte_1
proponeva gravame avverso la suddetta pronuncia, affidandolo a due motivi, attinenti - il primo -
alla verificazione delle sottoscrizioni disconosciute e - l'altro - all'ammontare del credito azionato, e concludeva rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in riforma della impugnata sentenza ed in via
istruttoria, accogliere la formulata istanza di verificazione giudiziale dei documenti e/o delle
sottoscrizioni ex adverso disconosciuti/e, nominando C.T.U. grafologico cui conferire, mediante
esame sulla documentazione originale a prodursi, confronto con documentazione comparativa ad
esibirsi, acquisizione di saggi grafici e tutto quanto ulteriormente reputato a tal fine utile, onde
appurare la conformità dei documenti prodotti in copia digitale e/o cartacea rispetto agli originali
nonché l'autenticità delle sottoscrizione apposte dagli appellati in calce ai contratti di fideiussione
prodotti; 2) in riforma della impugnata sentenza e nel merito, rigettare la opposizione proposta
avverso il decreto ingiuntivo n. 557/2015 pubblicato in data 19.03.2015 dal Tribunale di Nola in
quanto infondata in fatto come in diritto e, per l'effetto e/o in tutti i casi, attribuire conferma
all'opposto decreto ingiuntivo ed, accertato e dichiarato il diritto di credito di
[...]
nei confronti degli appellati ed opponenti in primo grado in dipendenza Parte_1
dei succitati rapporti negoziali, condannare ), Parte_2 CodiceFiscale_7
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._4 Parte_5
) e (c.f. ), in solido tra loro, al C.F._5 CP_5 C.F._8
pagamento, in favore della medesima della somma di € 134.115,44 Parte_1
oltre interessi come in atti quantificati e qualificati e sino al soddisfo nonché spese e competenze
del giudizio monitorio come giudizialmente liquidate ed oltre successive ulteriori, ovvero a quella
differente somma che sarà ritenuta di giustizia;
3) rigettare ogni avversa domanda, in quanto ciascuna improponibile e manifestamente priva di fondamento in fatto come in diritto;
4)
condannare gli appellati, in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio,
oltre ogni accessorio di legge”.
Gli appellati, costituendosi tempestivamente, eccepivano, in via preliminare, l'inammissibilità del gravame ex art. 348-bis c.p.c. e, nel merito, deducevano la sua infondatezza;
in ogni caso,
riproponevano, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le eccezioni e deduzioni anche istruttorie, formulate nel precedente grado di giudizio, proponendo appello incidentale condizionato, ed eccepivano la nullità delle fideiussioni che, siccome conformi allo schema ABI 2003, costituivano l'applicazione di intese restrittive della concorrenza vietate dall'art. 2 comma 2 L. 287/1990.
Concludevano, pertanto, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare correggere
con inserimento del nome del Sig. nel dispositivo della sentenza di I grado anche in CP_5
accoglimento per quanto necessario dell'appello incidentale 2) Sempre in via preliminare
dichiarare inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc, in quanto l'impugnazione non ha una
ragionevole probabilità di essere accolta per i motivi in premessa indicati ed in particolare al
punto VI;
3) In via gradata dichiarare, inammissibile, improcedibile, improponibile, ed in ogni
caso rigettare l'avversa impugnazione per assoluta infondatezza in fatto ed in diritto e per l'effetto
confermare la sentenza impugnata;
4) In via gradata, salvo gravame in caso di accoglimento dei
motivi di appello, accogliere l'appello incidentale condizionato e spiegato al punto V della
narrativa e per l'effetto sempre preliminarmente, accogliere l'opposizione e per l'effetto sempre
dichiarare nullo, annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto riconoscendo e
dichiarando che la domanda è inammissibile in quanto il credito azionato risulta non provato e
comunque non certo nell'ammontare, non liquido, e comunque inesigibile per tutti i motivi esposti
nella narrativa;
5) in ogni caso accertare, se del caso attraverso C.T.U., l'esatto ammontare del
saldo relativo ai c/c n. 10758343 e n. 10943618, in premessa indicati, tenendo conto tutto quanto
lamentato nella premessa del presente atto al punto V), sempre con condanna dell'opposta e/o per essa quale mandataria della Controparte_1 Controparte_6
, alla restituzione di quanto illegittimamente trattenuto, sempre dichiarando nullo, Controparte_1
annullando e comunque revocando il Decreto Ingiuntivo opposto;
6) in via ancora più gradata,
salvo gravame, nell'ipotesi in cui dovesse accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, previo
giudizio di verificazione, accertare che le fideiussioni sono nulle, inefficaci estinte e che comunque
nulla è dovuto da parte dei sig.ri , , , CP_5 Parte_2 Parte_3 [...]
per tutto quanto esposto al punto V e comunque nella narrativa, sempre dichiarando Parte_5
nullo, annullando e comunque revocando il Decreto Ingiuntivo opposto, dichiarando, che, in ogni
caso nulla è dovuto;
7) Sempre, condannare l'appellante al pagamento delle spese, diritti ed
onorari del doppio grado di Giudizio con attribuzione al difensore costituito”.
All'udienza del 16.10.2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionale e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questioni preliminari.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348-bis
c.p.c. Invero, poiché la succitata norma mira a “filtrare” gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis, prima di procedere alla trattazione ai sensi dell'art. 350
c.p.c., le attività svolte alla prima udienza del 22.9.2021 comportano che la Corte abbia perso il potere di definire anticipatamente il merito della lite mediante l'ordinanza di cui all'art. 348-ter
c.p.c.
§ 4. Analisi dei motivi di appello.
Con il primo motivo ha lamentato la violazione e/o falsa applicazione degli Parte_1
artt. 216 c.p.c. e 2712 e 2719 c.c. anche in relazione all'art. 2697 c.c, argomentando che,
contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, l'istanza di verificazione, già prospettata nella comparsa di costituzione e risposta e reiterata con le memorie istruttorie, non era soggetta alla condizione di ammissibilità della produzione in giudizio degli originali cartacei dei documenti disconosciuti e delle scritture di comparazione. In particolare, l'appellante ha evidenziato che nella memoria istruttoria aveva richiesto la nomina di un perito grafologo, cui consegnare gli originali dei documenti, già depositati nel fascicolo monitorio in formato digitale e nel fascicolo di parte del giudizio di opposizione in copia fotostatica, siccome trattenuti dal difensore per ragioni prudenziali,
rappresentando che, secondo la giurisprudenza, la produzione degli originali dei documenti disconosciuti - e già presenti in copia agli atti di causa - è ammissibile in ogni stato e grado del procedimento, non trattandosi di nuovi documenti.
Il motivo non può essere accolto.
E' pur vero che, secondo le più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, la produzione dell'originale della scrittura disconosciuta non è requisito di ammissibilità dell'istanza di verificazione (v. Cass. civ., sez. III, 7.8.2023, n. 23959) e il deposito dell'originale può avvenire anche dopo la scadenza dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., e, quindi, anche nel corso delle operazioni di c.t.u., non costituendo nuovo documento in senso tecnico-giuridico (v. Cass. civ., sez.
VI-II, 18.11.2021 n. 35167), ragion per cui non è condivisibile l'affermazione, in senso contrario,
del primo giudice in parte qua. Nondimeno, il motivo va rigettato per l'omessa indicazione delle scritture di comparazione.
Secondo il procedimento delineato dal codice di rito, la parte che intende valersi della scrittura privata disconosciuta, nel chiederne la verificazione, deve proporre i mezzi di prova utili e produrre o indicare le scritture di comparazione. Al riguardo, è previsto che il giudice stabilisca il termine per il deposito in cancelleria dei documenti e poi determini le scritture che devono servire da comparazione, mentre la nomina di un consulente tecnico è eventuale, potendo il giudice procedere direttamente alla verifica senza ricorrere alla perizia grafologica, desumendo la veridicità del documento attraverso la comparazione di esso con altre scritture provenienti incontestabilmente dalla stessa parte e ritualmente acquisite al processo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento cui il Collegio ritiene di aderire, ha precisato che: “La produzione o l'indicazione delle scritture di comparazione da parte di colui che
intende valersi della scrittura privata disconosciuta costituisce un onere imprescindibile per una
corretta proposizione dell'istanza di verificazione” (Cass. civ., sez. II, 17.10.2014, n. 22078).
Ebbene, poiché nel caso che ci occupa l'attrice sostanziale, odierna appellante, si è limitata in primo grado a richiedere esclusivamente l'ammissione della c.t.u. grafologica, senza produrre né indicare le scritture di comparazione e senza articolare altri mezzi di prova utili al fine di accertare la veridicità delle sottoscrizioni di cui alle schede fideiussorie prodotte in mera copia fotostatica, è
pienamente condivisibile la decisione del primo giudice di non disporre la c.t.u. grafologica e di accogliere l'opposizione per l'inutilizzabilità, a causa del disconoscimento, delle schede fideiussorie prodotte, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
Va dato atto dell'errore materiale commesso dal primo giudice nel dispositivo nella pronuncia per non aver ricompreso tra i destinatari dell'ingiunzione di pagamento revocata per CP_5
effetto dell'accoglimento dell'opposizione.
Il secondo motivo, con cui la cessionaria ha censurato la sentenza impugnata per non avere il primo giudice accertato il diritto di credito di cui essa ha asserito di essere titolare in forza della documentazione acquisita agli atti, resta assorbito, al pari dell'appello incidentale condizionato.
§ 5. Le spese di lite.
Il governo delle spese del presente giudizio segue il principio della soccombenza di cui all'art. 91
comma 1 c.p.c. e la relativa liquidazione va operata come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00, tranne che per la fase istruttoria, per la quale si reputano congrui i parametri minimi atteso che l'udienza ex art. 350 cp.c. del 22.9.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Va disposta la distrazione a favore dell'Avv. Biagio Trinchese, che ne ha fatto richiesta. Va dato atto in dispositivo della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/2012, per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello principale avverso la sentenza del Tribunale di Nola n. 251/2021 e, a correzione dell'errore materiale omissivo contenuto nel primo capo del dispositivo, revoca il decreto ingiuntivo n. 557/2015 anche nei confronti dell'opponente ; CP_5
b) dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
c) condanna al pagamento, in favore di controparte, delle spese di lite, Parte_1
liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'Avv. Biagio Trinchese;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di Parte_1
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 19.2.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola