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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 17/03/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2985/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2985/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1981, rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA ZANAROTTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO VACCARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 15/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
pagina 1 di 6 “− i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
stabile residenza presso la madre in frazione Casalbagliano (A L ), via Filippo Tommaso Marinetti n.
10 3 int. 5;
− revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore di , immobile sito in LA CP_1
ON (A L ), via Novara n. 3, avendola la moglie rilasciata e riconsegnata a sin Parte_1
dal 2022;
− e staranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì sera al Per_1 Per_2
lunedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola) nonché nel periodo della pausa scolastica due settimane, anche non consecutive, nei mesi di Luglio o di Agosto;
− il padre potrà tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, una settimana nelle festività natalizie e tre giorni in quelle pasquali, da determinarsi in accordo con la madre in modo che i figli trascorrano il Natale e la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
− i genitori individueranno i 15 giorni di cui al punto precedente entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;
− i termini del diritto di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali acconsentono al fatto che possano essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle esigenze dei figli e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni lavorativi dei genitori;
− e s'impegnano a cooperare affinché a e venga Parte_1 CP_1 Per_1 Per_2
garantito il diritto al rispetto dei loro tempi, usando particolare riguardo nel proporre ai minori i propri nuovi legami affettivi, facendosi carico del timore di e di essere posti in Per_2 Per_1
secondo piano rispetto ad eventuali nuovi partner;
− i genitori si presteranno costante aiuto reciproco con riferimento alle necessità di assistenza e cura del figlio maggiore , affetto da diabete;
Per_1
− il verserà , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 CP_1
e un importo mensile pari ad 800,00 € (400,00 € a figlio), somma rivalutabile ex Per_1 Per_2 lege sulla base dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Alessandria;
− acconsente al fatto che percepisc a per intero l'assegno unico per Parte_1 CP_1
ambedue i figli;
− e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 reciprocamente ad ogni eventuale contributo per il mantenimento;
− gli onorari dei rispettivi legali rimarranno a carico di ciascuna parte.
− le parti si faranno carico delle spese della presente procedura suddividendole al 50%;
− si dà atto che e rinunciano all'impugnazione dell'emananda Parte_1 CP_1 sentenza di divorzio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria il 13/08/2015 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 350, parte II, serie A, anno 2015), e successivamente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di LA
ON (AL) al n. 3, Parte II, serie B, anno 2015, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nati il 21/07/2013 e il 29/06/2016 entrambi Per_1 Per_2
minorenni;
e che in data 13/12/2021 il Tribunale di Vercelli -RG 1660/2021, Decreto omologazione n. cronol.
5548/2021 del 13/12/2021- omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dopo l'omologazione si sono verificate circostanze e situazioni di fatto che hanno portato i coniugi a sottoscrivere una modifica delle condizioni di separazione, acquisite e confermate nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Con note scritte depositate in data 27/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Sulla scorta di tali premesse, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Vercelli, RG 1660/2021,
Decreto omologazione n. cronol. 5548/2021 del 13/12/2021), si sono separati consensualmente nel
2021 e da tale data non è intervenuta riconciliazione ed hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori essendo garantita la pagina 3 di 6 bigenitorialità ed appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Si deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e .
[...] CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
13/08/2015, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 350, parte II, serie A, anno 2015, e successivamente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di LA ON (AL) al n. 3,
Parte II, serie B, anno 2015.
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di Reggio Calabria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2015, n. 350, parte II, serie A)
ed all'Ufficiale dello Stato Civile di LA ON (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 3, Parte II, serie B, anno
2015).
dispone
l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la residenza della madre in frazione Casalbagliano (AL). Via F.T. Marinetti n. 103, int. 5;
che e trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì Per_1 Per_2
sera al lunedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola) nonché nel periodo della pausa scolastica due settimane, anche non consecutive, nei mesi di Luglio o di Agosto;
che il padre potrà tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, una settimana nelle festività natalizie e tre giorni in quelle pasquali, da determinarsi in accordo con la madre in modo che i figli trascorrano il Natale e la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
che i genitori individueranno i 15 giorni di cui al punto precedente entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;
che i termini del diritto di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali pagina 4 di 6 acconsentono al fatto che possono essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle esigenze dei figli e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni lavorativi dei genitori;
Prende atto che i sigg.ri e s'impegnano a cooperare affinché a e Parte_1 CP_1 Per_1 Per_2
venga garantito il diritto al rispetto dei loro tempi, usando particolare riguardo nel proporre ai minori i propri nuovi legami affettivi, facendosi carico del timore di e di essere posti in Per_2 Per_1
secondo piano rispetto ad eventuali nuovi partner;
i genitori si presteranno costante aiuto reciproco con riferimento alle necessità di assistenza e cura del figlio maggiore , affetto da diabete;
Per_1
revoca
l'assegnazione della casa coniugale sita in LA ON (AL) alla sig.ra CP_1
avendola la stessa rilasciata e riconsegnata al sig. sin dal 2022; Parte_1
dispone che
il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli e un importo mensile pari ad 800,00 € (400,00 € a Per_1 Per_2 figlio), somma rivalutabile ex lege sulla base dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
dispone che
la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli a carico;
prende atto che
entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale contributo per il mantenimento;
prende atto degli ulteriori accordi
gli onorari dei rispettivi legali rimarranno a carico di ciascuna parte;
le parti si faranno carico delle spese della presente procedura suddividendole al 50%;
i sig.ri e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di Parte_1 CP_1
divorzio.
Così deciso in Alessandria, lì 12/03/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo RAMPINI Presidente dott. Giuseppe BERSANI Giudice Relatore dott. Marco BONCI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I grado al n. 2985/2024 RG. VG. promossa da
, codice fiscale , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05/02/1981, rappresentato e difeso dall'avv. DANIELA ZANAROTTO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
ricorrente
e
, codice fiscale , nata a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. RICCARDO VACCARO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata;
ricorrente
con il parere favorevole del Pubblico Ministero in data 15/01/2025;
oggetto: divorzio congiunto - cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni congiunte come di seguito riportate:
pagina 1 di 6 “− i figli minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Per_2
stabile residenza presso la madre in frazione Casalbagliano (A L ), via Filippo Tommaso Marinetti n.
10 3 int. 5;
− revocare l'assegnazione della casa coniugale in favore di , immobile sito in LA CP_1
ON (A L ), via Novara n. 3, avendola la moglie rilasciata e riconsegnata a sin Parte_1
dal 2022;
− e staranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì sera al Per_1 Per_2
lunedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola) nonché nel periodo della pausa scolastica due settimane, anche non consecutive, nei mesi di Luglio o di Agosto;
− il padre potrà tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, una settimana nelle festività natalizie e tre giorni in quelle pasquali, da determinarsi in accordo con la madre in modo che i figli trascorrano il Natale e la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
− i genitori individueranno i 15 giorni di cui al punto precedente entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;
− i termini del diritto di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali acconsentono al fatto che possano essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle esigenze dei figli e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni lavorativi dei genitori;
− e s'impegnano a cooperare affinché a e venga Parte_1 CP_1 Per_1 Per_2
garantito il diritto al rispetto dei loro tempi, usando particolare riguardo nel proporre ai minori i propri nuovi legami affettivi, facendosi carico del timore di e di essere posti in Per_2 Per_1
secondo piano rispetto ad eventuali nuovi partner;
− i genitori si presteranno costante aiuto reciproco con riferimento alle necessità di assistenza e cura del figlio maggiore , affetto da diabete;
Per_1
− il verserà , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 CP_1
e un importo mensile pari ad 800,00 € (400,00 € a figlio), somma rivalutabile ex Per_1 Per_2 lege sulla base dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Alessandria;
− acconsente al fatto che percepisc a per intero l'assegno unico per Parte_1 CP_1
ambedue i figli;
− e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 reciprocamente ad ogni eventuale contributo per il mantenimento;
− gli onorari dei rispettivi legali rimarranno a carico di ciascuna parte.
− le parti si faranno carico delle spese della presente procedura suddividendole al 50%;
− si dà atto che e rinunciano all'impugnazione dell'emananda Parte_1 CP_1 sentenza di divorzio”.
Svolgimento del processo
Con ricorso congiunto i ricorrenti esponevano di aver contratto matrimonio concordatario in Reggio
Calabria il 13/08/2015 (trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 350, parte II, serie A, anno 2015), e successivamente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di LA
ON (AL) al n. 3, Parte II, serie B, anno 2015, in regime di separazione dei beni;
che dalla loro unione sono nati il 21/07/2013 e il 29/06/2016 entrambi Per_1 Per_2
minorenni;
e che in data 13/12/2021 il Tribunale di Vercelli -RG 1660/2021, Decreto omologazione n. cronol.
5548/2021 del 13/12/2021- omologava le condizioni proposte dai coniugi;
dopo l'omologazione si sono verificate circostanze e situazioni di fatto che hanno portato i coniugi a sottoscrivere una modifica delle condizioni di separazione, acquisite e confermate nel ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dal giorno della separazione, i coniugi non si sono più riuniti ed è cessata tra loro ogni comunione spirituale e materiale.
Con note scritte depositate in data 27/02/2025 i coniugi confermavano di non volersi riconciliare ed insistevano nelle conclusioni e condizioni di cui al ricorso congiunto, rinunciando altresì alla comparizione personale delle parti avanti al Giudice Designato.
Sulla scorta di tali premesse, hanno rassegnato le conclusioni in epigrafe riportate.
Motivi della decisione
La domanda proposta congiuntamente da entrambi i coniugi deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L.898/1970.
I coniugi, come risulta dal provvedimento di omologa prodotto (Tribunale di Vercelli, RG 1660/2021,
Decreto omologazione n. cronol. 5548/2021 del 13/12/2021), si sono separati consensualmente nel
2021 e da tale data non è intervenuta riconciliazione ed hanno rassegnato conclusioni congiunte.
Le condizioni proposte non sono in contrasto con l'interesse dei figli minori essendo garantita la pagina 3 di 6 bigenitorialità ed appaiono coerenti con la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
Si deve dunque pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e .
[...] CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando
dichiara
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria il
13/08/2015, trascritto nei registri di Stato Civile del Comune al n. 350, parte II, serie A, anno 2015, e successivamente trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di LA ON (AL) al n. 3,
Parte II, serie B, anno 2015.
ordina
all'Ufficiale dello Stato Civile di Reggio Calabria di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (anno 2015, n. 350, parte II, serie A)
ed all'Ufficiale dello Stato Civile di LA ON (AL) di procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (n. 3, Parte II, serie B, anno
2015).
dispone
l'affido condiviso dei figli minori e ai genitori, con collocamento prevalente Per_1 Per_2
presso la residenza della madre in frazione Casalbagliano (AL). Via F.T. Marinetti n. 103, int. 5;
che e trascorreranno con il padre un fine settimana ogni quindici giorni (dal venerdì Per_1 Per_2
sera al lunedì mattina quando il padre li riaccompagnerà a scuola) nonché nel periodo della pausa scolastica due settimane, anche non consecutive, nei mesi di Luglio o di Agosto;
che il padre potrà tenere con sé i figli quindici giorni anche non consecutivi nelle vacanze estive, una settimana nelle festività natalizie e tre giorni in quelle pasquali, da determinarsi in accordo con la madre in modo che i figli trascorrano il Natale e la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
che i genitori individueranno i 15 giorni di cui al punto precedente entro e non oltre il mese di Maggio di ogni anno;
che i termini del diritto di visita sono sempre modificabili con l'accordo delle parti, le quali pagina 4 di 6 acconsentono al fatto che possono essere concordati scambi di periodo o soluzioni compensative in base alle esigenze dei figli e/o alle loro condizioni di salute e/o agli impegni lavorativi dei genitori;
Prende atto che i sigg.ri e s'impegnano a cooperare affinché a e Parte_1 CP_1 Per_1 Per_2
venga garantito il diritto al rispetto dei loro tempi, usando particolare riguardo nel proporre ai minori i propri nuovi legami affettivi, facendosi carico del timore di e di essere posti in Per_2 Per_1
secondo piano rispetto ad eventuali nuovi partner;
i genitori si presteranno costante aiuto reciproco con riferimento alle necessità di assistenza e cura del figlio maggiore , affetto da diabete;
Per_1
revoca
l'assegnazione della casa coniugale sita in LA ON (AL) alla sig.ra CP_1
avendola la stessa rilasciata e riconsegnata al sig. sin dal 2022; Parte_1
dispone che
il sig. versi alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 CP_1 mantenimento dei figli e un importo mensile pari ad 800,00 € (400,00 € a Per_1 Per_2 figlio), somma rivalutabile ex lege sulla base dell'indice ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Alessandria;
dispone che
la madre percepisca in via esclusiva l'assegno unico e universale per i figli a carico;
prende atto che
entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni eventuale contributo per il mantenimento;
prende atto degli ulteriori accordi
gli onorari dei rispettivi legali rimarranno a carico di ciascuna parte;
le parti si faranno carico delle spese della presente procedura suddividendole al 50%;
i sig.ri e rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza di Parte_1 CP_1
divorzio.
Così deciso in Alessandria, lì 12/03/2025
pagina 5 di 6 Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe BERSANI
Il Presidente
Dott. Paolo RAMPINI
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