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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 22/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N.409/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.409/2023
Tra
in Parte_1 qualità di mandataria dell' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Dottori n.85, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
ER UI OR ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Bruna Pesci sito in
Perugia, Via F.lli Pellas n.20/C, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.277/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per in qualità di mandataria Controparte_2 dell' Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della gravata sentenza, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito: riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio, che si riportano di seguito, con ogni consequenziale statuizione di legge: <in via principale, accertare, per i motivi esposti in narrativa,
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.409/2023
Tra
in Parte_1 qualità di mandataria dell' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Dottori n.85, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
ER UI OR ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Bruna Pesci sito in
Perugia, Via F.lli Pellas n.20/C, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.277/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per in qualità di mandataria Controparte_2 dell' Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della gravata sentenza, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito: riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio, che si riportano di seguito, con ogni consequenziale statuizione di legge: <in via principale, accertare, per i motivi esposti in narrativa,
R.G. N.409/2023
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.409/2023
Tra
in Parte_1 qualità di mandataria dell' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Dottori n.85, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
ER UI OR ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Bruna Pesci sito in
Perugia, Via F.lli Pellas n.20/C, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.277/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per in qualità di mandataria Controparte_2 dell' Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della gravata sentenza, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito: riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio, che si riportano di seguito, con ogni consequenziale statuizione di legge: il diritto di credito dell'A.T.I. attrice alla maggiorazione IVA sul corrispettivo del contratto di appalto di cui in premessa e, per l'effetto, condannare il al pagamento a favore dell'A.T.I. Controparte_1 attrice della somma di euro 662.589,74 a titolo di maggiorazione IVA sul corrispettivo d'appalto già maturato e fatturato, o della diversa somma accertanda;
rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto, delle domande riconvenzionali avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario.>.
In via istruttoria, rigettare la reiterata richiesta istruttoria avversaria di CTU tecnico-contabile, in quanto avente natura esplorativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
Per : Controparte_1
“In via principale: rigettare l'appello avversario e confermare in toto la sentenza di primo grado del
Tribunale di Terni n.277/2023 del 27/4/2023;
Ai sensi dell'art.346 cpc:
In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio di maggiorazione dell'IVA, accertare e stabilire i criteri corretti di formazione delle fatture da parte del , sia in relazione a quelle già emesse che a quelle da emettere, in ordine alle voci da Parte_1 inserire ed alle aliquote IVA;
per l'effetto, accertare eventuali danni, anche mediante eventuale espletamento di CTU tecnico-contabile, causati al per l'emissione non corretta Controparte_1 di fatture parte della attrice;
ancora per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno che dovesse accertato in favore del . Controparte_1
Ancora in via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio di maggiorazione dell'IVA in forza del bando di gara (cfr. doc. n.2), accertare che il valore del contratto sia pari a quello indicato nel bando di gara medesimo;
per l'effetto, dichiarare che la cessione del credito G.S.E. a favore dell' debba ritenersi valida sino alla concorrenza Pt_2 dell'importo previsto nel richiamato bando di gara.
In via istruttoria: solo in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata relativa all'accertamento dei criteri di formazione delle fatture, disporre CTU tecnico-contabile tesa appunto
a verificare i criteri corretti di emissione delle fatture (emesse e da emettere) da parte dell'A.T.I. ed eventuali danni che il abbia subito a causa della emissione non corretta dei documenti CP_1 fiscali.
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”. All'udienza del 17/1/2023 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 22/8/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_2
, in qualità di mandatario dell' premetteva di aver
[...] Parte_2 convenuto in giudizio il chiedendo accertarsi il diritto di credito dell' alla Controparte_1 Pt_2 maggiorazione IVA sul corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30/12/2010
e, per l'effetto, condannarsi il per il titolo di cui sopra, al pagamento della somma di euro CP_1
662.589,74 calcolata sul corrispettivo già maturato e fatturato alla data del 30/11/2020 ovvero della diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
Nello specifico, il , a sostegno della propria domanda, aveva dedotto che: in data 4/9/2010, Parte_1 il , con bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, aveva indetto Controparte_1 una procedura aperta avente ad oggetto la costruzione e manutenzione straordinaria di un impianto fotovoltaico di circa 2.0 MWP di potenza per la produzione di energia elettrica nel territorio comunale;
all'esito della procedura di evidenza pubblica, il , che aveva partecipato in A.T.I. Parte_1 con era risultato aggiudicatario dell'appalto; in data 30/12/2010 era stato stipulato il Controparte_3 contratto di appalto;
in data 26/8/2011, tale contratto era stato parzialmente rimodulato tra le parti con un addendum integrativo;
nell'ambito dell'esecuzione del contratto, in data 7/3/2019,
l'aggiudicatario aveva diffidato tramite PEC la stazione appaltante di provvedere, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della diffida medesima, al pagamento della maggiorazione IVA sulle fatture da esso emesse ma tale richiesta, con PEC del 27/3/2019, era stata respinta;
l'esperita procedura di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo. In punto di diritto, parte attrice aggiungeva che la richiesta di maggiorazione dell'IVA sul corrispettivo dell'appalto de quo era fondata, emergendo la debenza di tale ulteriore somma sia dal bando di gara sia dall'art.20.5 del contratto, da leggere in combinato disposto con l'art.20.2, specificando che l'addendum dell'agosto 2011 non aveva in alcun modo modificato le previsioni contrattuali sul punto;
deduceva altresì che dal Piano economico e finanziario, presentato a corredo della propria offerta, era desumibile che il corrispettivo offerto non poteva non essere maggiorato dell'IVA atteso che una delle componenti dell'importo globale dello stesso era rappresentata dal ricavato dalla vendita dell'energia elettrica al G.S.E. (Gestore Servizi
Elettrici), che, per definizione, era fatturato con l'anzidetta maggiorazione ed osservava anche che il suo diritto di credito trovava ulteriore fondamento negli artt.13, co.1, 18 e 21, lett. h) e l), del DPR
n.633/1972.
L'odierno appellante dava poi atto del fatto che il , costituitosi in giudizio, aveva Controparte_1 contestato le sue tesi adducendo che: l' era risultata aggiudicataria di un bando con la seguente Pt_2 offerta economica “il valore dell'incentivo G.S.E. sull'energia prodotta sarà interamente introitato dal sottoscritto soggetto offerente, per il periodo di 20 anni del campo di attività del campo fotovoltaico dalla data del PAC”; il valore della vendita dell'energia elettrica era stato riconosciuto in suo favore nella misura dell'82% sull'energia totale venduta e per il periodo di anni 20 di attività del campo fotovoltaico a partire dalla data del PAC;
era, dunque, evidente che il corrispettivo spettante all'A.T.I. sarebbe stato esclusivamente quello derivante dalla cessione del credito vantato dal verso il G.S.E. per venti anni;
anche nel contratto di appalto il valore economico CP_1 dell'operazione era stato indicato come corrispondente al controvalore complessivo di quanto il avrebbe erogato nel corso degli anni, ciò emergendo dalla completa lettura dell'art.20.5; la CP_4 natura globale del corrispettivo pattuito, così come comprensivo anche degli oneri fiscali, era inoltre evincibile dagli artt. 20.2 e 20.3 del contratto;
nel caso di specie, il richiamo all'art.18, co.1 e 4 del
DPR n.633/1972 era inconferente atteso che, se era vero che nelle fatture doveva essere riportata la quota di IVA, era pur vero che tale quota doveva essere scorporata nell'ambito dell'importo indicato nel documento fiscale e non aggiunta a tale importo;
ed invero, l'IVA non era neutrale poiché il corrispettivo complessivo era costituito dalla cessione del “contributo conto energia”; diversamente opinando, il avrebbe concluso un contratto in perdita per circa 750.000,00 euro. Il Comune CP_1
– riferiva, ancora, il – aveva aggiunto altresì che: non era dato comprendere con precisione Parte_1 né a cosa effettivamente si riferissero le fatture elencate nell'atto di citazione né la ragione per cui, a fronte di presupposti incassi effettuati sino alla data del 30/11/2020, l'ultima fattura in atti recasse, piuttosto, la data del 31/12/2014; non era dato comprendere nemmeno se le fatture fossero state regolarmente contabilizzate dall'emittente e quale principio parte attrice avesse utilizzato nell'emissione delle fatture e nel calcolo dell'IVA (con diverse aliquote a seconda della fattura); il comportamento dell' non era improntato a correttezza in quanto il aveva cominciato Pt_2 Parte_1 ad introitare il corrispettivo da parte del sin dal 2011, ma fino al 2018 non gli aveva mai CP_4 trasmesso alcuna fattura;
solo a seguito di una formale messa in mora, in data 13/9/2018, l' Pt_2 aveva trasmesso una serie di fatture che, peraltro, riguardavano solo il periodo 2012/2015; successivamente, in data 7/3/2019, l' aveva intimato al di provvedere al pagamento Pt_2 CP_1 della maggiorazione IVA sulle fatture, risalenti al periodo intercorrente tra il 2012 ed il 2014, per poi agire in giudizio al fine di ottenere un credito IVA “conteggiato sino agli incassi del 30/11/2020” (sia pur allegando, al contempo, all'atto introduttivo, solo fatture inerenti al precedente periodo). Il evidenziava, infine, che il aveva quindi concluso chiedendo nel merito, in via Parte_1 CP_1 principale, rigettarsi la domanda attorea relativa alla richiesta di maggiorazione dell'IVA perché illegittima ed infondata;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio di maggiorazione dell'IVA, accertarsi e stabilirsi i criteri corretti di formazione delle fatture da parte del , sia in relazione a quelle già emesse sia a quelle da emettere, in ordine alle Parte_1 voci da inserire ed alle aliquote IVA e, per l'effetto, accertarsi eventuali danni, anche mediante eventuale espletamento di CTU tecnico-contabile, ad esso causati per l'errata contabilizzazione degli importi risultanti dalle fatture e condannarsi parte attrice al relativo risarcimento. Ancora, sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità della tesi dell'aggiunta dell'IVA al compenso globale pattuito, accertarsi che il valore del contratto era pari a quello indicato nel bando di gara e, per l'effetto, dichiararsi che la cessione del credito a favore dell' debba CP_4 Pt_2 ritenersi valida solo sino alla concorrenza dell'importo previsto nel richiamato bando. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza – rigettate le richieste di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti per aver ritenuto la causa di natura documentale e disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione – così statuiva:
“Rigetta la domanda proposta dal Controparte_2
, in qualità di mandataria dell' nei confronti del
[...] Parte_2 CP_1
;
[...]
Condanna il in qualità di Controparte_2 mandataria dell' a rimborsare in favore del le spese Parte_2 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA se dovuta e CAP come per legge.”.
Orbene, il , con il primo motivo di appello, censurava la sentenza di I grado per aver ritenuto Parte_1 insussistente il suo diritto alla maggiorazione IVA sul corrispettivo del contratto d'appalto sull'erroneo presupposto che la domanda attorea non poteva trovare supporto nemmeno nel bando ove il corrispettivo era stato individuato in euro 8.688.574,62, “IVA esclusa” (cfr. punto II.2.1); evidenziava, al riguardo, che, posto che la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando di gara atteso che questo costituisce la lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, il Giudice di I grado aveva errato nel ritenere che le parti potessero in sede di contrattazione successiva alla gara pattuire clausole difformi dalla regula iuris rappresentata dal bando, secondo cui l'importo a titolo di corrispettivo doveva comunque intendersi IVA esclusa.
Osservava inoltre che in ogni caso, in conformità a tale regula juris, nel successivo addendum contrattuale, le parti non avevano modificato/novato la clausola di cui all'art.20.5 secondo cui il corrispettivo doveva essere maggiorato dell'IVA, avendo soltanto modificato i punti 2 e 3 (cfr. art.6 del sopradetto addendum). L'odierno appellante, ancora, impugnava la decisione del primo Giudice sia laddove aveva ritenuto che nel corrispettivo pattuito dovesse intendersi ricompresa anche l'IVA sull'erroneo presupposto che tra gli oneri fiscali menzionati dall'art.20.2 avrebbe dovuto ritenersi ricompresa, appunto, anche quest'ultima, sia laddove aveva ritenuto che nemmeno nell'offerta economica del 24/9/2010 vi fosse alcuna quantificazione della specifica remunerazione richiesta in caso di aggiudicazione e, dunque, non vi fosse l'indicazione del corrispettivo maggiorato d'IVA, evidenziando, al contrario, che una delle componenti dell'importo globale del corrispettivo (ossia, il ricavato dalla vendita dell'energia elettrica al G.S.E.) è, per definizione, maggiorato dell'IVA e che la previsione di tale maggiorazione si desumeva anche dal piano economico e finanziario presentato a corredo dell'offerta.
Con il secondo motivo il censurava poi la sentenza del Tribunale stante la violazione e/o Parte_1 la falsa applicazione applicazione degli artt.13 e 18, D.P.R. n.633/1972, osservando che proprio sulla base di quanto previsto dal predetto art.18 il corrispettivo controverso non doveva intendersi comprensivo dell'IVA dovendosi piuttosto, la stessa, esservi aggiunta, nonché che ai sensi del co.1 del succitato art.13 è proprio l'ammontare del corrispettivo dovuto al prestatore a costituire la base imponibile su cui applicare l'IVA. Concludeva, quindi, come sopra.
Il in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo CP_1 motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto prevalente, rispetto al bando di gara, il contratto stipulato dalle parti successivamente all'aggiudicazione, evidenziando che: nel caso di specie, il bando di gara aveva avuto un valore meramente indicativo delle condizioni dell'appalto e che la lex specialis regolatrice del rapporto doveva invece essere individuata nella summa di tutti gli atti di volontà delle parti sicché era inconferente la giurisprudenza del Consiglio di Stato ex adverso richiamata; il corrispettivo spettante alla controparte era costituito totalmente e unicamente dalla cessione del credito da parte del a favore dell'aggiudicataria e pertanto il valore CP_1 economico dell'operazione si identificava con il controvalore complessivo di quanto il vrebbe CP_4 erogato nel corso degli anni;
tale valore, peraltro, nel tempo era arrivato ad euro 17.200.000,00, notevolmente superiore rispetto a quello previsto dal bando di gara pari ad euro 8.688.574,00; dall'art.20.5, da leggersi nella sua interezza e in combinato disposto con i punti 2 e 3, si evince chiaramente la volontà delle parti di voler estinguere l'intero debito dell'ente comunale con la cessione del credito G.S.E.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Ne va anzitutto rigettato il primo motivo giacché dall'esame del bando di gara e degli atti successivi di autonomia negoziale delle parti non risulta che, come sostenuto dal , dovesse aggiungersi Parte_1 la maggiorazione IVA sul corrispettivo contrattualmente indicato. Quanto al bando di gara (cfr. doc.
n.
2-comparsa di costituzione e risposta in appello) è pur vero che esso di norma rappresenta la cornice recante le condizioni fondamentali del procedimento di evidenza pubblica ma esso ha, in questo senso, un valore indicativo in relazione ad esempio all'oggetto dell'appalto, ai requisiti richiesti alle imprese partecipanti, al suo valore di massima - ma solo di massima o, se si vuole, di partenza: basti pensare che l'importo del corrispettivo che, secondo il bando sarebbe stato di euro 8.688.574,62-IVA esclusa, era poi arrivato, nel corso del rapporto, a circa euro 17.200.000,00 - o ai termini di presentazione delle offerte, e quant'altro. E' tuttavia evidente che però, una volta espletata la gara, le obbligazioni dell'amministrazione, da una parte, e delle imprese, dall'altra, saranno regolate da atti di autonomia privata che, in quanto evidentemente vincolanti per le parti, rappresenteranno la fonte dei reciproci diritti ed obblighi.
Non colgono nel segno, poi, le deduzioni di parte appellante circa il fatto che, proprio sulla base dell'interpretazione dei titoli contrattuali (contratto di appalto originario e successivo addendum), il corrispettivo complessivamente indicato non sarebbe comprensivo dell'IVA, che vi andrebbe invece aggiunta. Orbene il punto 20.2 del contratto stipulato in data 30/12/2010 (cfr. doc. n.3 di cui alla succitata comparsa), come modificato con l'addendum del 26/8/2011 (cfr. doc. n.4 allegato alla già citata comparsa, vedi lett. M dell'addendum), prevedeva che “Il committente (omissis) ha accettato di corrispondere all'appaltatore, in attuazione dell'impegno contenuto nel citato art.10.7 del contratto, un nuovo compenso complessivo risultante: a) dall'integrale cessione del credito per corresponsione dei contributi incentivanti G.S.E., già pattuita ai sensi dell'art.20 del contratto stesso;
b) dalla cessione degli interi importi ricavati dal committente mediante la vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, previa trattenuta di un importo fisso convenuto tra le parti a favore del committente stesso.”; la clausola 20.2 specificava anche che “Il corrispettivo pattuito per
l'esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente contratto e per la copertura di ogni e qualsiasi onere e/o imprevisto connesso e, specificamente, ma non esaustivamente, di quelli fiscali, finanziari ed assicurativi è pari alla somma globale corrispondente: i) all'incasso dell'intero contributo conto energia erogato dal in base all'effettiva produzione di energia elettrica dell'impianto CP_4 maturato dal Committente, che verrà ceduto per atto pubblico all'Appaltatore ovvero, a semplice richiesta, ad uno dei soggetti indicati alla premessa del presente accordo, dedotte le quote già eventualmente trattenute ovvero ancora da ricevere, fino alla concorrenza delle somme dovute da quest'ultimo a titolo di rimborso spese di cui al punto 4.1. del presente accordo e ii) all'incasso dei ricavi ottenuti dal Committente mediante la vendita dell'energia elettrica prodotta per l'intero periodo ventennale, secondo quanto fatturato al cliente acquirente tempo per tempo, che verranno ceduti in pagamento all'Appaltatore o ad uno dei soggetti indicati nella premessa P del presente accordo, dedotta una quota di ricavi fissa ed invariabile pari ad euro 60.000,00 che il Committente avrà diritto di trattenere in due rate annue di pari importo a valere sugli incassi maturati sul Conto
Vendita al 30 maggio a al 30 ottobre di ciascun anno.”. La clausola 20.3, poi, statuiva tra l'altro che
“L'incasso da parte dell'appaltatore delle somme indicate al precedente punto e per i periodi temporali suindicati è da intendersi a totale compensazione del complessivo debito del committente nei confronti dell'appaltatore per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto per la durata ventennale del contratto . . . . ..”.
Le modalità di determinazione del corrispettivo risultano altresì definite dall'art.20.5 del contratto d'appalto originario, il cui testo non era stato modificato dall'accordo successivo, secondo cui “Il
Corrispettivo sarà pagato a presentazione di fatture, da maggiorare di IVA ai sensi di legge, nelle quali sarà specificato l'importo dovuto per il pagamento dei costi di costruzione e di quello dovuto per il rimborso degli altri costi e degli altri oneri manutentivi, fiscali, assicurativi, finanziari ed accessori, la cui somma sarà, comunque corrispondente all'importo globale costituito: i) dall'intero contributo conto energia tempo per tempo erogato dal al committente e dallo stesso ceduto, CP_4 secondo modalità e termini indicati nell'art.21 che segue;
ii) dal 18% del ricavo della vendita dell'energia elettrica tempo per tempo prodotta e venduta o ritirata dal . CP_4
Dunque le pattuizioni intercorse fra le parti, sia quelle risultanti dal testo originario del contratto di appalto, in gran parte rimaste invariate, sia quelle parzialmente modificate con il successivo addendum, indicano, chiaramente e reiteratamente, come fosse stato fissato un corrispettivo
“complessivo” tale per cui le prestazioni dell'appaltatore dovevano intendersi integralmente remunerate tramite la cessione dei crediti vantati dal nei confronti del G.S.E. Controparte_1 nonché mediante la cessione in pagamento, da parte dello stesso degli incassi annuali CP_1 derivanti dalla vendita dell'energia, detratta la quota contrattualmente riservata al committente;
chiarissimo, in merito, il già citato art. 20.2 del contratto secondo cui il ricavato così ottenuto dal cessionario remunera non soltanto l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto per cui è causa, ma anche “ogni e qualsiasi onere e/o imprevisto connesso e, specificamente, ma non esaustivamente, di quelli fiscali, finanziari ed assicurativi” e, dunque, inequivocabilmente, anche l'onere fiscale rappresentato dall'IVA. Le parti avevano, insomma, fissato un tetto oltre il quale nulla avrebbe dovuto essere aggiunto dal essendo le corrispondenti somme (ossia, si ripete, l'intero contributo CP_1
Cont
“Conto energia” erogato dal e la quota di ricavi della vendita di energia da parte del committente) comprensive di ogni eventuale onere a carico del . Parte_1
Tali, chiare, indicazioni del contratto di appalto del relativo addendum risultavano poi, ancora una volta, ribadite anche nell'atto di cessione del credito datato 27/1/2012 (cfr. doc. n.7 di cui alla già citata comparsa) nel quale, oltre a precisarsi all'art.2 che la cessione veniva effettuata pro soluto a totale compensazione del debito del cedente, veniva previsto all'art.6 che “Tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette presenti o future, relativi o connessi con il presente atto di cessione dei crediti sono a carico del cessionario.”, da ciò conseguendo ovviamente che, perfezionatosi tale accordo di cessione, il cessionario null'altro poteva pretendere dal cedente, se non la cessione in pagamento di parte dei ricavi ottenuti da questo tramite la vendita di energia.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi in virtù del disposto di cui al punto 5 dell'art.20 del contratto originario, il quale disciplina in parte le modalità di determinazione del corrispettivo ed in parte le modalità di fatturazione. Sebbene tale clausola – che, avulsa dal contesto dell'interpretazione di tutte le clausole su citate, potrebbe destare dubbi - preveda che le fatture dovessero essere maggiorate dell'IVA, essa specifica però anche che l'importo complessivo indicato (somma dei costi di costruzione e manutenzione e del rimborso degli altri oneri) deve comunque corrispondere all'importo globale del corrispettivo, coincidente con i proventi derivanti dall'operazione (l'intero conto energia erogato dal e il 18% del ricavo della vendita di energia elettrica) così CP_4 richiamando la presenza, ai fini della quantificazione delle somme dovute dal di quel “tetto” CP_1 oltre il quale nessun'atra somma avrebbe dovuto essere aggiunta;
di conseguenza, calata anche tale clausola nel contesto di tutte le pattuizioni sin qui esaminate, l'espressione "da maggiorare di IVA" non può essere interpretata come un'autorizzazione per il Consorzio appaltatore a richiedere l'importo dell'IVA quale ulteriore aggiunta dato che i proventi e ricavi da trasferire al costituivano Parte_1 già il corrispettivo globale. Ne consegue pertanto che la separata menzione “da maggiorare dell'IVA ai sensi di legge” di cui alla clausola 20.5 del contratto di appalto aveva solo una rilevanza contabile per il committente, avendo questi – che è una pubblica amministrazione ed è pertanto tenuto a rendere conto della natura e della causa del pagamento di ogni singola somma trattandosi di denaro pubblico
- necessità di una fatturazione dettagliata da cui risulta la parte di pagamento dovuto al compenso di base e la parte rappresentativa della copertura di oneri fiscali, restando fermo che entrambe tali parti, come ribadito in tutti i documenti contrattuali esaminati, dovevano essere ricompresi nel compenso complessivo più volte individuato nel suo tetto massimo.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, la determinazione del corrispettivo nei termini sopra descritti non lede l'art.18, co.1, del D.P.R. n.633/1972 ai sensi del quale “Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta,
a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.” in ragione del fatto che, ai fini del rispetto di tale disposizione è sufficiente che l'appaltatore specifichi quale parte dell'importo risultante dalle sue fatture rappresenti l'onere dell'IVA, che deve pertanto risultare indicato separatamente, ma pur sempre all'interno del compenso complessivo come quantificato secondo le modalità descritte agli artt.20.2 e 20.3 del contratto, come modificati con l'addendum del 26/8/2011.
A ragione di quanto precede risultano altresì rispettati sia l'art.13, co.1, del D.P.R. n.633/1972 relativo alla determinazione della base imponibile IVA – ai sensi del quale “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.” – sia l'art.21, co.2, lett. h) e l), del D.P.R. n.633/72 concernente l'obbligo di dettagliare in fattura il corrispettivo,
l'aliquota e gli ammontari distinti di imposta e di imponibile – ai sensi del quale “La fattura contiene le seguenti indicazioni: (omissis) h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art.15, co.1, n.2; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro…” Anche in questo caso resta fermo il fatto che, pur nel rispetto dell'obbligo di separata indicazione dell'IVA, il relativo importo doveva essere solo scorporato (e non aggiunto) nell'ambito del complessivo importo indicato nel documento fiscale.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata. Da ciò consegue altresì l'assorbimento delle domande riconvenzionali, riproposte dal in via soltanto subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello. CP_1
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.409/2023
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Controparte_2
in qualità di mandataria dell'
[...] Parte_2
- Condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute dal nel Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 18.000,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16/10/2025. La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
(SEZIONE CIVILE)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello civile così composta
Dott. Simone Salcerini Presidente
Dott.ssa Paola De Lisio Consigliera
Dott.ssa Ombretta Paini Consigliera rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di II grado iscritta al R.G. n.409/2023
Tra
in Parte_1 qualità di mandataria dell' in persona del legale Parte_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Rossi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Perugia, Via Dottori n.85, come da procura in calce all'atto di appello Appellante
e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
ER UI OR ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Maria Bruna Pesci sito in
Perugia, Via F.lli Pellas n.20/C, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Appellato avente ad oggetto l'impugnazione della sentenza del Tribunale di Terni n.277/2023
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per in qualità di mandataria Controparte_2 dell' Parte_2
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, in riforma della gravata sentenza, contrariis reiectis:
In via principale, nel merito: riformare l'impugnata sentenza e, per l'effetto, accogliere le conclusioni rassegnate nel precedente grado di giudizio, che si riportano di seguito, con ogni consequenziale statuizione di legge:
rigettare, in quanto infondate in fatto e diritto, delle domande riconvenzionali avversarie. Con vittoria di spese, competenze ed onorari da distrarre a favore del procuratore antistatario.>.
In via istruttoria, rigettare la reiterata richiesta istruttoria avversaria di CTU tecnico-contabile, in quanto avente natura esplorativa.
Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”.
Per : Controparte_1
“In via principale: rigettare l'appello avversario e confermare in toto la sentenza di primo grado del
Tribunale di Terni n.277/2023 del 27/4/2023;
Ai sensi dell'art.346 cpc:
In via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio di maggiorazione dell'IVA, accertare e stabilire i criteri corretti di formazione delle fatture da parte del , sia in relazione a quelle già emesse che a quelle da emettere, in ordine alle voci da Parte_1 inserire ed alle aliquote IVA;
per l'effetto, accertare eventuali danni, anche mediante eventuale espletamento di CTU tecnico-contabile, causati al per l'emissione non corretta Controparte_1 di fatture parte della attrice;
ancora per l'effetto, condannare parte attrice al risarcimento del danno che dovesse accertato in favore del . Controparte_1
Ancora in via subordinata riconvenzionale: nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio di maggiorazione dell'IVA in forza del bando di gara (cfr. doc. n.2), accertare che il valore del contratto sia pari a quello indicato nel bando di gara medesimo;
per l'effetto, dichiarare che la cessione del credito G.S.E. a favore dell' debba ritenersi valida sino alla concorrenza Pt_2 dell'importo previsto nel richiamato bando di gara.
In via istruttoria: solo in caso di accoglimento della domanda riconvenzionale subordinata relativa all'accertamento dei criteri di formazione delle fatture, disporre CTU tecnico-contabile tesa appunto
a verificare i criteri corretti di emissione delle fatture (emesse e da emettere) da parte dell'A.T.I. ed eventuali danni che il abbia subito a causa della emissione non corretta dei documenti CP_1 fiscali.
In ogni caso: con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”. All'udienza del 17/1/2023 il Giudice istruttore aveva assegnato alle parti i termini per le memorie conclusionali e, successivamente, con ordinanza in data 22/8/2025 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Dato atto che l'attuale testo dell'art.132 cpc non prevede più, quale contenuto della sentenza, lo svolgimento del processo, si procede all'illustrazione delle
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il Controparte_2
, in qualità di mandatario dell' premetteva di aver
[...] Parte_2 convenuto in giudizio il chiedendo accertarsi il diritto di credito dell' alla Controparte_1 Pt_2 maggiorazione IVA sul corrispettivo del contratto di appalto stipulato tra le parti in data 30/12/2010
e, per l'effetto, condannarsi il per il titolo di cui sopra, al pagamento della somma di euro CP_1
662.589,74 calcolata sul corrispettivo già maturato e fatturato alla data del 30/11/2020 ovvero della diversa somma che fosse stata ritenuta di giustizia;
il tutto con vittoria delle spese processuali.
Nello specifico, il , a sostegno della propria domanda, aveva dedotto che: in data 4/9/2010, Parte_1 il , con bando di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale in pari data, aveva indetto Controparte_1 una procedura aperta avente ad oggetto la costruzione e manutenzione straordinaria di un impianto fotovoltaico di circa 2.0 MWP di potenza per la produzione di energia elettrica nel territorio comunale;
all'esito della procedura di evidenza pubblica, il , che aveva partecipato in A.T.I. Parte_1 con era risultato aggiudicatario dell'appalto; in data 30/12/2010 era stato stipulato il Controparte_3 contratto di appalto;
in data 26/8/2011, tale contratto era stato parzialmente rimodulato tra le parti con un addendum integrativo;
nell'ambito dell'esecuzione del contratto, in data 7/3/2019,
l'aggiudicatario aveva diffidato tramite PEC la stazione appaltante di provvedere, entro e non oltre giorni 15 dal ricevimento della diffida medesima, al pagamento della maggiorazione IVA sulle fatture da esso emesse ma tale richiesta, con PEC del 27/3/2019, era stata respinta;
l'esperita procedura di negoziazione assistita aveva avuto esito negativo. In punto di diritto, parte attrice aggiungeva che la richiesta di maggiorazione dell'IVA sul corrispettivo dell'appalto de quo era fondata, emergendo la debenza di tale ulteriore somma sia dal bando di gara sia dall'art.20.5 del contratto, da leggere in combinato disposto con l'art.20.2, specificando che l'addendum dell'agosto 2011 non aveva in alcun modo modificato le previsioni contrattuali sul punto;
deduceva altresì che dal Piano economico e finanziario, presentato a corredo della propria offerta, era desumibile che il corrispettivo offerto non poteva non essere maggiorato dell'IVA atteso che una delle componenti dell'importo globale dello stesso era rappresentata dal ricavato dalla vendita dell'energia elettrica al G.S.E. (Gestore Servizi
Elettrici), che, per definizione, era fatturato con l'anzidetta maggiorazione ed osservava anche che il suo diritto di credito trovava ulteriore fondamento negli artt.13, co.1, 18 e 21, lett. h) e l), del DPR
n.633/1972.
L'odierno appellante dava poi atto del fatto che il , costituitosi in giudizio, aveva Controparte_1 contestato le sue tesi adducendo che: l' era risultata aggiudicataria di un bando con la seguente Pt_2 offerta economica “il valore dell'incentivo G.S.E. sull'energia prodotta sarà interamente introitato dal sottoscritto soggetto offerente, per il periodo di 20 anni del campo di attività del campo fotovoltaico dalla data del PAC”; il valore della vendita dell'energia elettrica era stato riconosciuto in suo favore nella misura dell'82% sull'energia totale venduta e per il periodo di anni 20 di attività del campo fotovoltaico a partire dalla data del PAC;
era, dunque, evidente che il corrispettivo spettante all'A.T.I. sarebbe stato esclusivamente quello derivante dalla cessione del credito vantato dal verso il G.S.E. per venti anni;
anche nel contratto di appalto il valore economico CP_1 dell'operazione era stato indicato come corrispondente al controvalore complessivo di quanto il avrebbe erogato nel corso degli anni, ciò emergendo dalla completa lettura dell'art.20.5; la CP_4 natura globale del corrispettivo pattuito, così come comprensivo anche degli oneri fiscali, era inoltre evincibile dagli artt. 20.2 e 20.3 del contratto;
nel caso di specie, il richiamo all'art.18, co.1 e 4 del
DPR n.633/1972 era inconferente atteso che, se era vero che nelle fatture doveva essere riportata la quota di IVA, era pur vero che tale quota doveva essere scorporata nell'ambito dell'importo indicato nel documento fiscale e non aggiunta a tale importo;
ed invero, l'IVA non era neutrale poiché il corrispettivo complessivo era costituito dalla cessione del “contributo conto energia”; diversamente opinando, il avrebbe concluso un contratto in perdita per circa 750.000,00 euro. Il Comune CP_1
– riferiva, ancora, il – aveva aggiunto altresì che: non era dato comprendere con precisione Parte_1 né a cosa effettivamente si riferissero le fatture elencate nell'atto di citazione né la ragione per cui, a fronte di presupposti incassi effettuati sino alla data del 30/11/2020, l'ultima fattura in atti recasse, piuttosto, la data del 31/12/2014; non era dato comprendere nemmeno se le fatture fossero state regolarmente contabilizzate dall'emittente e quale principio parte attrice avesse utilizzato nell'emissione delle fatture e nel calcolo dell'IVA (con diverse aliquote a seconda della fattura); il comportamento dell' non era improntato a correttezza in quanto il aveva cominciato Pt_2 Parte_1 ad introitare il corrispettivo da parte del sin dal 2011, ma fino al 2018 non gli aveva mai CP_4 trasmesso alcuna fattura;
solo a seguito di una formale messa in mora, in data 13/9/2018, l' Pt_2 aveva trasmesso una serie di fatture che, peraltro, riguardavano solo il periodo 2012/2015; successivamente, in data 7/3/2019, l' aveva intimato al di provvedere al pagamento Pt_2 CP_1 della maggiorazione IVA sulle fatture, risalenti al periodo intercorrente tra il 2012 ed il 2014, per poi agire in giudizio al fine di ottenere un credito IVA “conteggiato sino agli incassi del 30/11/2020” (sia pur allegando, al contempo, all'atto introduttivo, solo fatture inerenti al precedente periodo). Il evidenziava, infine, che il aveva quindi concluso chiedendo nel merito, in via Parte_1 CP_1 principale, rigettarsi la domanda attorea relativa alla richiesta di maggiorazione dell'IVA perché illegittima ed infondata;
in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità del criterio di maggiorazione dell'IVA, accertarsi e stabilirsi i criteri corretti di formazione delle fatture da parte del , sia in relazione a quelle già emesse sia a quelle da emettere, in ordine alle Parte_1 voci da inserire ed alle aliquote IVA e, per l'effetto, accertarsi eventuali danni, anche mediante eventuale espletamento di CTU tecnico-contabile, ad esso causati per l'errata contabilizzazione degli importi risultanti dalle fatture e condannarsi parte attrice al relativo risarcimento. Ancora, sempre in via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di ritenuta applicabilità della tesi dell'aggiunta dell'IVA al compenso globale pattuito, accertarsi che il valore del contratto era pari a quello indicato nel bando di gara e, per l'effetto, dichiararsi che la cessione del credito a favore dell' debba CP_4 Pt_2 ritenersi valida solo sino alla concorrenza dell'importo previsto nel richiamato bando. In ogni caso con vittoria delle spese di lite.
Il Tribunale di Terni, con l'impugnata sentenza – rigettate le richieste di ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti per aver ritenuto la causa di natura documentale e disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione – così statuiva:
“Rigetta la domanda proposta dal Controparte_2
, in qualità di mandataria dell' nei confronti del
[...] Parte_2 CP_1
;
[...]
Condanna il in qualità di Controparte_2 mandataria dell' a rimborsare in favore del le spese Parte_2 Controparte_1 processuali, che liquida in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%,
IVA se dovuta e CAP come per legge.”.
Orbene, il , con il primo motivo di appello, censurava la sentenza di I grado per aver ritenuto Parte_1 insussistente il suo diritto alla maggiorazione IVA sul corrispettivo del contratto d'appalto sull'erroneo presupposto che la domanda attorea non poteva trovare supporto nemmeno nel bando ove il corrispettivo era stato individuato in euro 8.688.574,62, “IVA esclusa” (cfr. punto II.2.1); evidenziava, al riguardo, che, posto che la stazione appaltante è tenuta ad applicare rigorosamente le regole fissate nel bando di gara atteso che questo costituisce la lex specialis della procedura ad evidenza pubblica, il Giudice di I grado aveva errato nel ritenere che le parti potessero in sede di contrattazione successiva alla gara pattuire clausole difformi dalla regula iuris rappresentata dal bando, secondo cui l'importo a titolo di corrispettivo doveva comunque intendersi IVA esclusa.
Osservava inoltre che in ogni caso, in conformità a tale regula juris, nel successivo addendum contrattuale, le parti non avevano modificato/novato la clausola di cui all'art.20.5 secondo cui il corrispettivo doveva essere maggiorato dell'IVA, avendo soltanto modificato i punti 2 e 3 (cfr. art.6 del sopradetto addendum). L'odierno appellante, ancora, impugnava la decisione del primo Giudice sia laddove aveva ritenuto che nel corrispettivo pattuito dovesse intendersi ricompresa anche l'IVA sull'erroneo presupposto che tra gli oneri fiscali menzionati dall'art.20.2 avrebbe dovuto ritenersi ricompresa, appunto, anche quest'ultima, sia laddove aveva ritenuto che nemmeno nell'offerta economica del 24/9/2010 vi fosse alcuna quantificazione della specifica remunerazione richiesta in caso di aggiudicazione e, dunque, non vi fosse l'indicazione del corrispettivo maggiorato d'IVA, evidenziando, al contrario, che una delle componenti dell'importo globale del corrispettivo (ossia, il ricavato dalla vendita dell'energia elettrica al G.S.E.) è, per definizione, maggiorato dell'IVA e che la previsione di tale maggiorazione si desumeva anche dal piano economico e finanziario presentato a corredo dell'offerta.
Con il secondo motivo il censurava poi la sentenza del Tribunale stante la violazione e/o Parte_1 la falsa applicazione applicazione degli artt.13 e 18, D.P.R. n.633/1972, osservando che proprio sulla base di quanto previsto dal predetto art.18 il corrispettivo controverso non doveva intendersi comprensivo dell'IVA dovendosi piuttosto, la stessa, esservi aggiunta, nonché che ai sensi del co.1 del succitato art.13 è proprio l'ammontare del corrispettivo dovuto al prestatore a costituire la base imponibile su cui applicare l'IVA. Concludeva, quindi, come sopra.
Il in questa sede, ha contestato tutto quanto ex adverso dedotto, osservando, quanto al primo CP_1 motivo di appello, che correttamente il primo Giudice aveva ritenuto prevalente, rispetto al bando di gara, il contratto stipulato dalle parti successivamente all'aggiudicazione, evidenziando che: nel caso di specie, il bando di gara aveva avuto un valore meramente indicativo delle condizioni dell'appalto e che la lex specialis regolatrice del rapporto doveva invece essere individuata nella summa di tutti gli atti di volontà delle parti sicché era inconferente la giurisprudenza del Consiglio di Stato ex adverso richiamata; il corrispettivo spettante alla controparte era costituito totalmente e unicamente dalla cessione del credito da parte del a favore dell'aggiudicataria e pertanto il valore CP_1 economico dell'operazione si identificava con il controvalore complessivo di quanto il vrebbe CP_4 erogato nel corso degli anni;
tale valore, peraltro, nel tempo era arrivato ad euro 17.200.000,00, notevolmente superiore rispetto a quello previsto dal bando di gara pari ad euro 8.688.574,00; dall'art.20.5, da leggersi nella sua interezza e in combinato disposto con i punti 2 e 3, si evince chiaramente la volontà delle parti di voler estinguere l'intero debito dell'ente comunale con la cessione del credito G.S.E.
La Corte ritiene che l'appello sia infondato.
Ne va anzitutto rigettato il primo motivo giacché dall'esame del bando di gara e degli atti successivi di autonomia negoziale delle parti non risulta che, come sostenuto dal , dovesse aggiungersi Parte_1 la maggiorazione IVA sul corrispettivo contrattualmente indicato. Quanto al bando di gara (cfr. doc.
n.
2-comparsa di costituzione e risposta in appello) è pur vero che esso di norma rappresenta la cornice recante le condizioni fondamentali del procedimento di evidenza pubblica ma esso ha, in questo senso, un valore indicativo in relazione ad esempio all'oggetto dell'appalto, ai requisiti richiesti alle imprese partecipanti, al suo valore di massima - ma solo di massima o, se si vuole, di partenza: basti pensare che l'importo del corrispettivo che, secondo il bando sarebbe stato di euro 8.688.574,62-IVA esclusa, era poi arrivato, nel corso del rapporto, a circa euro 17.200.000,00 - o ai termini di presentazione delle offerte, e quant'altro. E' tuttavia evidente che però, una volta espletata la gara, le obbligazioni dell'amministrazione, da una parte, e delle imprese, dall'altra, saranno regolate da atti di autonomia privata che, in quanto evidentemente vincolanti per le parti, rappresenteranno la fonte dei reciproci diritti ed obblighi.
Non colgono nel segno, poi, le deduzioni di parte appellante circa il fatto che, proprio sulla base dell'interpretazione dei titoli contrattuali (contratto di appalto originario e successivo addendum), il corrispettivo complessivamente indicato non sarebbe comprensivo dell'IVA, che vi andrebbe invece aggiunta. Orbene il punto 20.2 del contratto stipulato in data 30/12/2010 (cfr. doc. n.3 di cui alla succitata comparsa), come modificato con l'addendum del 26/8/2011 (cfr. doc. n.4 allegato alla già citata comparsa, vedi lett. M dell'addendum), prevedeva che “Il committente (omissis) ha accettato di corrispondere all'appaltatore, in attuazione dell'impegno contenuto nel citato art.10.7 del contratto, un nuovo compenso complessivo risultante: a) dall'integrale cessione del credito per corresponsione dei contributi incentivanti G.S.E., già pattuita ai sensi dell'art.20 del contratto stesso;
b) dalla cessione degli interi importi ricavati dal committente mediante la vendita dell'energia elettrica prodotta dall'impianto, previa trattenuta di un importo fisso convenuto tra le parti a favore del committente stesso.”; la clausola 20.2 specificava anche che “Il corrispettivo pattuito per
l'esecuzione di tutte le prestazioni di cui al presente contratto e per la copertura di ogni e qualsiasi onere e/o imprevisto connesso e, specificamente, ma non esaustivamente, di quelli fiscali, finanziari ed assicurativi è pari alla somma globale corrispondente: i) all'incasso dell'intero contributo conto energia erogato dal in base all'effettiva produzione di energia elettrica dell'impianto CP_4 maturato dal Committente, che verrà ceduto per atto pubblico all'Appaltatore ovvero, a semplice richiesta, ad uno dei soggetti indicati alla premessa del presente accordo, dedotte le quote già eventualmente trattenute ovvero ancora da ricevere, fino alla concorrenza delle somme dovute da quest'ultimo a titolo di rimborso spese di cui al punto 4.1. del presente accordo e ii) all'incasso dei ricavi ottenuti dal Committente mediante la vendita dell'energia elettrica prodotta per l'intero periodo ventennale, secondo quanto fatturato al cliente acquirente tempo per tempo, che verranno ceduti in pagamento all'Appaltatore o ad uno dei soggetti indicati nella premessa P del presente accordo, dedotta una quota di ricavi fissa ed invariabile pari ad euro 60.000,00 che il Committente avrà diritto di trattenere in due rate annue di pari importo a valere sugli incassi maturati sul Conto
Vendita al 30 maggio a al 30 ottobre di ciascun anno.”. La clausola 20.3, poi, statuiva tra l'altro che
“L'incasso da parte dell'appaltatore delle somme indicate al precedente punto e per i periodi temporali suindicati è da intendersi a totale compensazione del complessivo debito del committente nei confronti dell'appaltatore per la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto per la durata ventennale del contratto . . . . ..”.
Le modalità di determinazione del corrispettivo risultano altresì definite dall'art.20.5 del contratto d'appalto originario, il cui testo non era stato modificato dall'accordo successivo, secondo cui “Il
Corrispettivo sarà pagato a presentazione di fatture, da maggiorare di IVA ai sensi di legge, nelle quali sarà specificato l'importo dovuto per il pagamento dei costi di costruzione e di quello dovuto per il rimborso degli altri costi e degli altri oneri manutentivi, fiscali, assicurativi, finanziari ed accessori, la cui somma sarà, comunque corrispondente all'importo globale costituito: i) dall'intero contributo conto energia tempo per tempo erogato dal al committente e dallo stesso ceduto, CP_4 secondo modalità e termini indicati nell'art.21 che segue;
ii) dal 18% del ricavo della vendita dell'energia elettrica tempo per tempo prodotta e venduta o ritirata dal . CP_4
Dunque le pattuizioni intercorse fra le parti, sia quelle risultanti dal testo originario del contratto di appalto, in gran parte rimaste invariate, sia quelle parzialmente modificate con il successivo addendum, indicano, chiaramente e reiteratamente, come fosse stato fissato un corrispettivo
“complessivo” tale per cui le prestazioni dell'appaltatore dovevano intendersi integralmente remunerate tramite la cessione dei crediti vantati dal nei confronti del G.S.E. Controparte_1 nonché mediante la cessione in pagamento, da parte dello stesso degli incassi annuali CP_1 derivanti dalla vendita dell'energia, detratta la quota contrattualmente riservata al committente;
chiarissimo, in merito, il già citato art. 20.2 del contratto secondo cui il ricavato così ottenuto dal cessionario remunera non soltanto l'esecuzione delle prestazioni di cui al contratto per cui è causa, ma anche “ogni e qualsiasi onere e/o imprevisto connesso e, specificamente, ma non esaustivamente, di quelli fiscali, finanziari ed assicurativi” e, dunque, inequivocabilmente, anche l'onere fiscale rappresentato dall'IVA. Le parti avevano, insomma, fissato un tetto oltre il quale nulla avrebbe dovuto essere aggiunto dal essendo le corrispondenti somme (ossia, si ripete, l'intero contributo CP_1
Cont
“Conto energia” erogato dal e la quota di ricavi della vendita di energia da parte del committente) comprensive di ogni eventuale onere a carico del . Parte_1
Tali, chiare, indicazioni del contratto di appalto del relativo addendum risultavano poi, ancora una volta, ribadite anche nell'atto di cessione del credito datato 27/1/2012 (cfr. doc. n.7 di cui alla già citata comparsa) nel quale, oltre a precisarsi all'art.2 che la cessione veniva effettuata pro soluto a totale compensazione del debito del cedente, veniva previsto all'art.6 che “Tutte le spese e gli oneri, anche relativi ad atti successivi, incluse le imposte e le tasse, dirette o indirette presenti o future, relativi o connessi con il presente atto di cessione dei crediti sono a carico del cessionario.”, da ciò conseguendo ovviamente che, perfezionatosi tale accordo di cessione, il cessionario null'altro poteva pretendere dal cedente, se non la cessione in pagamento di parte dei ricavi ottenuti da questo tramite la vendita di energia.
Né a diversa conclusione potrebbe giungersi in virtù del disposto di cui al punto 5 dell'art.20 del contratto originario, il quale disciplina in parte le modalità di determinazione del corrispettivo ed in parte le modalità di fatturazione. Sebbene tale clausola – che, avulsa dal contesto dell'interpretazione di tutte le clausole su citate, potrebbe destare dubbi - preveda che le fatture dovessero essere maggiorate dell'IVA, essa specifica però anche che l'importo complessivo indicato (somma dei costi di costruzione e manutenzione e del rimborso degli altri oneri) deve comunque corrispondere all'importo globale del corrispettivo, coincidente con i proventi derivanti dall'operazione (l'intero conto energia erogato dal e il 18% del ricavo della vendita di energia elettrica) così CP_4 richiamando la presenza, ai fini della quantificazione delle somme dovute dal di quel “tetto” CP_1 oltre il quale nessun'atra somma avrebbe dovuto essere aggiunta;
di conseguenza, calata anche tale clausola nel contesto di tutte le pattuizioni sin qui esaminate, l'espressione "da maggiorare di IVA" non può essere interpretata come un'autorizzazione per il Consorzio appaltatore a richiedere l'importo dell'IVA quale ulteriore aggiunta dato che i proventi e ricavi da trasferire al costituivano Parte_1 già il corrispettivo globale. Ne consegue pertanto che la separata menzione “da maggiorare dell'IVA ai sensi di legge” di cui alla clausola 20.5 del contratto di appalto aveva solo una rilevanza contabile per il committente, avendo questi – che è una pubblica amministrazione ed è pertanto tenuto a rendere conto della natura e della causa del pagamento di ogni singola somma trattandosi di denaro pubblico
- necessità di una fatturazione dettagliata da cui risulta la parte di pagamento dovuto al compenso di base e la parte rappresentativa della copertura di oneri fiscali, restando fermo che entrambe tali parti, come ribadito in tutti i documenti contrattuali esaminati, dovevano essere ricompresi nel compenso complessivo più volte individuato nel suo tetto massimo.
Dovrà poi rigettarsi anche il secondo motivo di appello, dovendosi al riguardo osservare che, contrariamente a quanto asserito dall'odierno appellante, la determinazione del corrispettivo nei termini sopra descritti non lede l'art.18, co.1, del D.P.R. n.633/1972 ai sensi del quale “Il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di servizi imponibile deve addebitare la relativa imposta,
a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente.” in ragione del fatto che, ai fini del rispetto di tale disposizione è sufficiente che l'appaltatore specifichi quale parte dell'importo risultante dalle sue fatture rappresenti l'onere dell'IVA, che deve pertanto risultare indicato separatamente, ma pur sempre all'interno del compenso complessivo come quantificato secondo le modalità descritte agli artt.20.2 e 20.3 del contratto, come modificati con l'addendum del 26/8/2011.
A ragione di quanto precede risultano altresì rispettati sia l'art.13, co.1, del D.P.R. n.633/1972 relativo alla determinazione della base imponibile IVA – ai sensi del quale “La base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è costituita dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali, compresi gli oneri e le spese inerenti all'esecuzione e i debiti o altri oneri verso terzi accollati al cessionario o al committente, aumentato delle integrazioni direttamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti.” – sia l'art.21, co.2, lett. h) e l), del D.P.R. n.633/72 concernente l'obbligo di dettagliare in fattura il corrispettivo,
l'aliquota e gli ammontari distinti di imposta e di imponibile – ai sensi del quale “La fattura contiene le seguenti indicazioni: (omissis) h) corrispettivi ed altri dati necessari per la determinazione della base imponibile, compresi quelli relativi ai beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono di cui all'art.15, co.1, n.2; l) aliquota, ammontare dell'imposta e dell'imponibile con arrotondamento al centesimo di euro…” Anche in questo caso resta fermo il fatto che, pur nel rispetto dell'obbligo di separata indicazione dell'IVA, il relativo importo doveva essere solo scorporato (e non aggiunto) nell'ambito del complessivo importo indicato nel documento fiscale.
Per tutto quanto sin qui esposto dovrà dunque rigettarsi l'appello proposto, con conferma integrale della sentenza impugnata. Da ciò consegue altresì l'assorbimento delle domande riconvenzionali, riproposte dal in via soltanto subordinata all'eventuale accoglimento dell'appello. CP_1
Quanto alle spese processuali del presente grado di giudizio, tali spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo di cui appresso, tenuto conto del valore della controversia, del non elevato grado di complessità della stessa e considerata l'assenza in questa sede di attività istruttoria.
P.Q.M.
La Corte di appello di Perugia, sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa n.409/2023
R.G., così dispone:
- Rigetta l'appello proposto da Controparte_2
in qualità di mandataria dell'
[...] Parte_2
- Condanna lo stesso alla rifusione delle spese processuali sostenute dal nel Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in euro 18.000,00 quale compenso professionale, oltre IVA, CAP e borsuali forfetari pari al 15% come per legge;
- Dà atto della sussistenza a carico dell'appellante dei presupposti di cui all'art.13, co.1 quater
DPR n.115/2002.
Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 16/10/2025. La Consigliera rel. Il Presidente
(dott. O. Paini) (dott. S. Salcerini)