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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 28/01/2026, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 805/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3388/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3089/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 05/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065287144000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 08.11.2022, depositato il 05.12.2022 ed iscritto al n. R.G.R. 4386/2022 della C.G.T. di I° Grado di Catania, l'Ricorrente_1
impugnava la Cartella di pagamento n. 293 2020 00652871 44 000, emessa da Agenzia delle
Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Catania e notificata con p.e.c. del
15.09.2022, quale incaricata della riscossione, tra l'altro, da:
1) Comune di Motta Sant'Anastasia, in relazione al tributo IMU 2012, di cui all'Avviso di accertamento n.
1729 del 16.12.2016 e successivo Ruolo n. 2020/000951 esecutivo in data 10.12.2019, recante una pretesa complessiva di €. 50.405,11 (con sanzioni, interessi, oneri e spese) di cui €. 36.269,00 per tributo;
2) Comune di Paternò, in relazione al tributo IMU 2013, di cui all'Avviso di accertamento n. 1211 del 11.06.2018 e successivo Ruolo n. 2020/002240 esecutivo in data 25.02.2020, recante una pretesa complessiva di €. 50.520,47 (con sanzioni, interessi, oneri e spese) di cui €. 35.775,00 per tributo;
chiedendone l'annullamento previa sospensione per i motivi di merito, proposti anche in appello ai fini devolutivi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non si costituiva in giudizio.
Con Ordinanza Collegiale n. 536/2023, depositata il 03.02.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'Atto impugnato, “sussistendo i requisiti di legge” (fumus boni iuris e periculum in mora).
La Corte di Giustizia Tributaria adita, a conclusione del giudizio, con la Sentenza oggetto di gravame resa dalla Sez. 11 rigettava parzialmente il ricorso nel merito, relativamente al tributo IMU 2013 preteso dal
Comune di Paternò, e compensava le spese di lite.
L'Ricorrente_1 propone appello per 1) Erroneità, illogicità ed ingiustizia della Sentenza di primo grado. 2) Erroneità del riferimento delle distinte pretese tributarie
(annualità IMU 2012 e IMU 2013), presupposte dalla e contenute nella cartella impugnata, ad un unico ente impositore “Comune di Catania”, anziché ai due diversi Comuni impositori (comune di Motta Sant'Anastasia; comune di Paternò), individuati in ricorso e nei relativi atti e documenti prodotti. 3) Erroneità del riferimento alla “riscossione frazionata” del tributo (art.68, comma 1 del D.Lgs. n. 546/92), poiché non è stato chiesto in ricorso di primo grado, né altrove, il “pagamento frazionato” di un tributo, bensì l'annullamento –previa sospensione- di Cartella di pagamento di due distinti e diversi RUOLI esecutivi per tributi locali (IMU 2012
e IMU 2013), pretesi da due diversi e distinti enti impositori (comune di Motta Sant'Anastasia; comune di
Paternò), e perciò l'annullamento –previa sospensione- dei predetti RUOLI esecutivi.
L'appellato si è costituito chiedendo il difetto di legittimazione passiva.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza appellata è erronea in quanto ha omesso l'applicazione delle norme di legge relative ratione temporis alla fattispecie di causa (L. n. 296/2006 art.1, comma 163, come interpretata dalla Giurisprudenza di legittimità), quali invocate dal ricorrente Ric._1 ed innanzi richiamate, con il ricorso di prime cure RGR n. 4386/2022, con il quale è stata impugnata la Cartella di Pagamento dell'A.d.E.-Riscossione (Catania) e – tra l'altro- il ruolo esecutivo n. 2020/002240, in essa contenuto, emesso dal Comune di Paternò per IMU
2013 nonostante l'avviso di accertamento n. 1211, presupposto dal ruolo, non fosse ancora divenuto
“definitivo”.
L'avviso di accertamento n. 1211 del 11.06.2018 per IMU 2013 del Comune di Paternò, notificato il 30.11.2018, è stato impugnato dallo Ric._1 con ricorso innanzi alla CTP di Catania iscritto al n. RGR 1989/2019 (come da allegata ricevuta di deposito), sentenza, peraltro, favorevole all'Ric._1 passata in giudicato.
Perciò, il Comune di Paternò era privo del potere di riscossione coattiva del tributo locale e non era legittimato ad iscrivere la pretesa tributaria al Ruolo ord. n. 2020/002240 reso esecutivo il 25.02.2020.
In vero, la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto solo con decorrenza 1 gennaio 2020 la esecutività degli atti impositivi, laddove invece l'atto impositivo - avviso di accertamento n. 1211 (IMU 2013) - è stato emesso e notificato dal Comune di Paternò nel 2018 (come pure si legge nella Cartella impugnata), ed è stato impugnato dallo Ric._1 medesimo innanzi alla già CTP di Catania con il ricorso iscritto al n. R.G.R. 1989/2019. Con la conseguenza che l'avviso di accertamento n. 1211/2018, già impugnato, non era idoneo ad acquistare l'efficacia esecutiva propria del titolo esecutivo (ruolo) poiché non era divenuto “definitivo”, ed era privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Pertanto, anche la Cartella di pagamento in oggetto, impugnata, emessa per conto del Comune di Paternò per IMU 2013, è stata emessa in carenza di legittimazione alla riscossione coattiva.
E' evidente la violazione dell'articolo 1, comma 163 della Legge n. 296 del 2006 e perciò il difetto del potere di riscossione coattiva del tributo locale ed insussistenza del relativo credito tributario per difetto di definitività dell'atto presupposto (avviso di accertamento) sia dal ruolo esecutivo che dalla cartella di pagamento.
Assorbiti gli altri motivi.
La sentenza deve essere riformata.
Tuttavia le spese vengono compensate trattandosi di questioni non inerenti la fase di riscossione del tributo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Ric._1 ed in riforma parziale della sentenza impugnata dichiara illegittimo l'atto impugnato relativo al Comune di Paternò per IMU 2013,
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026. Il Giudice estensore Il Presidente
AS RD NZ IS VA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
VASTA ISIDORO, Presidente
COSTANZO MASSIMO DO, Relatore
PANEBIANCO SALVATORE, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3388/2023 depositato il 03/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3089/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CATANIA sez.
11 e pubblicata il 05/05/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200065287144000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: insiste in appello
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo pec in data 08.11.2022, depositato il 05.12.2022 ed iscritto al n. R.G.R. 4386/2022 della C.G.T. di I° Grado di Catania, l'Ricorrente_1
impugnava la Cartella di pagamento n. 293 2020 00652871 44 000, emessa da Agenzia delle
Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione per la Provincia di Catania e notificata con p.e.c. del
15.09.2022, quale incaricata della riscossione, tra l'altro, da:
1) Comune di Motta Sant'Anastasia, in relazione al tributo IMU 2012, di cui all'Avviso di accertamento n.
1729 del 16.12.2016 e successivo Ruolo n. 2020/000951 esecutivo in data 10.12.2019, recante una pretesa complessiva di €. 50.405,11 (con sanzioni, interessi, oneri e spese) di cui €. 36.269,00 per tributo;
2) Comune di Paternò, in relazione al tributo IMU 2013, di cui all'Avviso di accertamento n. 1211 del 11.06.2018 e successivo Ruolo n. 2020/002240 esecutivo in data 25.02.2020, recante una pretesa complessiva di €. 50.520,47 (con sanzioni, interessi, oneri e spese) di cui €. 35.775,00 per tributo;
chiedendone l'annullamento previa sospensione per i motivi di merito, proposti anche in appello ai fini devolutivi.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente chiamata in causa, non si costituiva in giudizio.
Con Ordinanza Collegiale n. 536/2023, depositata il 03.02.2023 la Corte accoglieva l'istanza di sospensione dell'Atto impugnato, “sussistendo i requisiti di legge” (fumus boni iuris e periculum in mora).
La Corte di Giustizia Tributaria adita, a conclusione del giudizio, con la Sentenza oggetto di gravame resa dalla Sez. 11 rigettava parzialmente il ricorso nel merito, relativamente al tributo IMU 2013 preteso dal
Comune di Paternò, e compensava le spese di lite.
L'Ricorrente_1 propone appello per 1) Erroneità, illogicità ed ingiustizia della Sentenza di primo grado. 2) Erroneità del riferimento delle distinte pretese tributarie
(annualità IMU 2012 e IMU 2013), presupposte dalla e contenute nella cartella impugnata, ad un unico ente impositore “Comune di Catania”, anziché ai due diversi Comuni impositori (comune di Motta Sant'Anastasia; comune di Paternò), individuati in ricorso e nei relativi atti e documenti prodotti. 3) Erroneità del riferimento alla “riscossione frazionata” del tributo (art.68, comma 1 del D.Lgs. n. 546/92), poiché non è stato chiesto in ricorso di primo grado, né altrove, il “pagamento frazionato” di un tributo, bensì l'annullamento –previa sospensione- di Cartella di pagamento di due distinti e diversi RUOLI esecutivi per tributi locali (IMU 2012
e IMU 2013), pretesi da due diversi e distinti enti impositori (comune di Motta Sant'Anastasia; comune di
Paternò), e perciò l'annullamento –previa sospensione- dei predetti RUOLI esecutivi.
L'appellato si è costituito chiedendo il difetto di legittimazione passiva.
In data odierna la causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
La sentenza appellata è erronea in quanto ha omesso l'applicazione delle norme di legge relative ratione temporis alla fattispecie di causa (L. n. 296/2006 art.1, comma 163, come interpretata dalla Giurisprudenza di legittimità), quali invocate dal ricorrente Ric._1 ed innanzi richiamate, con il ricorso di prime cure RGR n. 4386/2022, con il quale è stata impugnata la Cartella di Pagamento dell'A.d.E.-Riscossione (Catania) e – tra l'altro- il ruolo esecutivo n. 2020/002240, in essa contenuto, emesso dal Comune di Paternò per IMU
2013 nonostante l'avviso di accertamento n. 1211, presupposto dal ruolo, non fosse ancora divenuto
“definitivo”.
L'avviso di accertamento n. 1211 del 11.06.2018 per IMU 2013 del Comune di Paternò, notificato il 30.11.2018, è stato impugnato dallo Ric._1 con ricorso innanzi alla CTP di Catania iscritto al n. RGR 1989/2019 (come da allegata ricevuta di deposito), sentenza, peraltro, favorevole all'Ric._1 passata in giudicato.
Perciò, il Comune di Paternò era privo del potere di riscossione coattiva del tributo locale e non era legittimato ad iscrivere la pretesa tributaria al Ruolo ord. n. 2020/002240 reso esecutivo il 25.02.2020.
In vero, la L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto solo con decorrenza 1 gennaio 2020 la esecutività degli atti impositivi, laddove invece l'atto impositivo - avviso di accertamento n. 1211 (IMU 2013) - è stato emesso e notificato dal Comune di Paternò nel 2018 (come pure si legge nella Cartella impugnata), ed è stato impugnato dallo Ric._1 medesimo innanzi alla già CTP di Catania con il ricorso iscritto al n. R.G.R. 1989/2019. Con la conseguenza che l'avviso di accertamento n. 1211/2018, già impugnato, non era idoneo ad acquistare l'efficacia esecutiva propria del titolo esecutivo (ruolo) poiché non era divenuto “definitivo”, ed era privo dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità.
Pertanto, anche la Cartella di pagamento in oggetto, impugnata, emessa per conto del Comune di Paternò per IMU 2013, è stata emessa in carenza di legittimazione alla riscossione coattiva.
E' evidente la violazione dell'articolo 1, comma 163 della Legge n. 296 del 2006 e perciò il difetto del potere di riscossione coattiva del tributo locale ed insussistenza del relativo credito tributario per difetto di definitività dell'atto presupposto (avviso di accertamento) sia dal ruolo esecutivo che dalla cartella di pagamento.
Assorbiti gli altri motivi.
La sentenza deve essere riformata.
Tuttavia le spese vengono compensate trattandosi di questioni non inerenti la fase di riscossione del tributo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglie l'appello dell'Ric._1 ed in riforma parziale della sentenza impugnata dichiara illegittimo l'atto impugnato relativo al Comune di Paternò per IMU 2013,
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della XIII sezione della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia il 22 gennaio 2026. Il Giudice estensore Il Presidente
AS RD NZ IS VA