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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 18/07/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 252 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 18/07/2025 alle ore 9,20 in Sciacca, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott. Anna
Sandra Bandini, sono comparsi l'avv. FIORICA AL anche in sostituzione dell'avv. CUCCHIARA MARIA CRISTINA per la ricorrente che discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle note depositate il 5.7.2025 richiamando la recentissima giurisprudenza ivi indicata, in ordine alla decadenza della potestà sanzionatoria per inosservanza dei termini perentori di cui all'art. 14 legge 689/1981 come già ritenuta dal presente Tribunale, con vittoria di spese e distrazione, nessuno è presente per l' . CP_1
Il G.L.
Il Giudice del Lavoro pone la causa in decisione e alle ore 17,50 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale alle ore 18,10, in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 429 C.P.C. come modif. da art. 53 co. II° D.L. n. 112/08 conv. in L.
6/08/08 n. 133 (in G.U. 21/08/08 n. 195)
Il giudice onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'odierna udienza ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritte al n. 252 del ruolo generale per l'anno 2023 , vertente tra
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), in proprio e n.q. di legale rapp.te della
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. CUCCHIARA MARIA CRISTINA e dall'avv. FIORICA
AL
-ricorrente -
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa, dall'Avv. ILARDO GIANTONY
-resistente –
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti come a verbale di udienza.
DISPOSITIVO
- accoglie il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001315790 -
(prot. .0101.13/01/2023.0002822) e notificata in data 27.01.2023 CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese a favore dei procuratori distrattari che liquida in CP_1
€ 600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023 la ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ha impugnato l'ordinanza Controparte_2
ingiunzione n. OI-001315790 emessa dall' – sede di Controparte_3
- (prot. .0101.13/01/2023.0002822) e notificata in data 27.01.2023, con la quale CP_3 CP_1 gli è stato Ingiunto il pagamento della somma di € 10.006,60 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017.
Ha contestato la mancata notifica dell'atto presupposto che sarebbe l'atto di accertamento prot.
n. 0101.06/09/2018.0043960 del 07.10.2018.
Ha eccepito:
- difetto di legittimazione attiva - difetto di competenza.
- difetto di legittimazione passiva della sig.ra in proprio: insussistenza di Parte_1
solidarieta' dal lato passivo trattandosi di persona giuridica (societa' di capitali)
- insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione: archiviazione ex art. 28 l. 689/81
- omessa notifica del verbale di contestazione: nullita' della ordinanza ingiunzione ed estinzione dell'obbligazione sanzionatori
- assenza di prova dei presupposti per la emissione della ordinanza di ingiunzione.
- prescrizione del credito contributivo presupposto;
decadenza – archiviazione ex art. 28 l.
689/81ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti - omessa motivazione - manifesta iniquita' e sproporzionalita' della sanzione irrogata
Ha formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i CP_1
diversi motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
4) Con riferimento alla responsabilità della ricorrente all'epoca dei fatti manifesta infondatezza del ricorso.
Ha anche prodotto i provvedimenti in autotutela con i quali ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata
La causa di natura documentale, dopo diversi rinvii, è stata discussa e decisa all'udienza odierna, nell'assenza del procuratore dell' . CP_1
*********** Il ricorso appare tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
L' costituendosi ha prodotto la notifica del verbale di accertamento, atto prodromico CP_1
all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Nel caso che ci occupa la notifica del verbale di accertamento, dopo la depenalizzazione, deve essere notificata alla società e anche alla stessa Controparte_2
quale legale rappresentante della società suddetta. Parte_1
Dalla documentazione prodotta dall'ente resistente, l'atto di accertamento della violazione è stato indirizzato solo ed esclusivamente alla Sig.ra la cui notifica si è Parte_1
prfezionata per compiuta giacenza, ma non è stata effettuata alla società.
Va, dunque, accolto il ricorso per omessa notifica degli atti presupposti e per l'eccepita prescrizione di 5 anni ex art. 28 della legge 689/81 in quanto, trattandosi di omesso versamento di ritenute previdenziali risalenti al 2016/17, l'ordinanza impugnata è stata notificata ben oltre 5 anni dopo dalla asserita commissione della violazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Sciacca del 18/07/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI SCIACCA
VERBALE DI UDIENZA
Addì 18/07/2025 alle ore 9,20 in Sciacca, innanzi al Giudice del Lavoro, Dott. Anna
Sandra Bandini, sono comparsi l'avv. FIORICA AL anche in sostituzione dell'avv. CUCCHIARA MARIA CRISTINA per la ricorrente che discute la causa riportandosi ai propri scritti difensivi ed alle note depositate il 5.7.2025 richiamando la recentissima giurisprudenza ivi indicata, in ordine alla decadenza della potestà sanzionatoria per inosservanza dei termini perentori di cui all'art. 14 legge 689/1981 come già ritenuta dal presente Tribunale, con vittoria di spese e distrazione, nessuno è presente per l' . CP_1
Il G.L.
Il Giudice del Lavoro pone la causa in decisione e alle ore 17,50 si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale alle ore 18,10, in assenza delle parti, dà lettura del dispositivo della sentenza con motivazione contestuale allegata al presente verbale ai sensi dell'art. 429 C.P.C. come modif. da art. 53 co. II° D.L. n. 112/08 conv. in L.
6/08/08 n. 133 (in G.U. 21/08/08 n. 195)
Il giudice onorario
Dott.ssa Anna Sandra Bandini TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'odierna udienza ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritte al n. 252 del ruolo generale per l'anno 2023 , vertente tra
nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1 C.F._1
), in proprio e n.q. di legale rapp.te della
[...] Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. CUCCHIARA MARIA CRISTINA e dall'avv. FIORICA
AL
-ricorrente -
E
Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] rappresentata e difesa, dall'Avv. ILARDO GIANTONY
-resistente –
Oggetto: Opposizione ordinanza ingiunzione.
Conclusioni delle parti come a verbale di udienza.
DISPOSITIVO
- accoglie il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001315790 -
(prot. .0101.13/01/2023.0002822) e notificata in data 27.01.2023 CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese a favore dei procuratori distrattari che liquida in CP_1
€ 600,00 oltre rimborso forfettario, IVA e CpA.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.2.2023 la ricorrente in proprio e nella qualità di legale rappresentante della ha impugnato l'ordinanza Controparte_2
ingiunzione n. OI-001315790 emessa dall' – sede di Controparte_3
- (prot. .0101.13/01/2023.0002822) e notificata in data 27.01.2023, con la quale CP_3 CP_1 gli è stato Ingiunto il pagamento della somma di € 10.006,60 quale sanzione amministrativa per le violazioni accertate in riferimento all'annualità 2017.
Ha contestato la mancata notifica dell'atto presupposto che sarebbe l'atto di accertamento prot.
n. 0101.06/09/2018.0043960 del 07.10.2018.
Ha eccepito:
- difetto di legittimazione attiva - difetto di competenza.
- difetto di legittimazione passiva della sig.ra in proprio: insussistenza di Parte_1
solidarieta' dal lato passivo trattandosi di persona giuridica (societa' di capitali)
- insussistenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione: archiviazione ex art. 28 l. 689/81
- omessa notifica del verbale di contestazione: nullita' della ordinanza ingiunzione ed estinzione dell'obbligazione sanzionatori
- assenza di prova dei presupposti per la emissione della ordinanza di ingiunzione.
- prescrizione del credito contributivo presupposto;
decadenza – archiviazione ex art. 28 l.
689/81ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti - omessa motivazione - manifesta iniquita' e sproporzionalita' della sanzione irrogata
Ha formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
Si è tempestivamente costituita l' contestando quanto asserito e dedotto ed analizzando i CP_1
diversi motivi di impugnazione.
Ha eccepito:
1)Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
2) Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
3) Infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
4) Con riferimento alla responsabilità della ricorrente all'epoca dei fatti manifesta infondatezza del ricorso.
Ha anche prodotto i provvedimenti in autotutela con i quali ha proceduto alla rideterminazione dell'importo della sanzione irrogata
La causa di natura documentale, dopo diversi rinvii, è stata discussa e decisa all'udienza odierna, nell'assenza del procuratore dell' . CP_1
*********** Il ricorso appare tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg.
Ciò detto nel presente giudizio appare opportuno fare applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - in virtù del quale deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Sezioni Unite, n.
9936 dell'8 maggio 2014).
Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Cass. n. 12002 del 28 maggio 2014).
L' costituendosi ha prodotto la notifica del verbale di accertamento, atto prodromico CP_1
all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione e la violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Nel caso che ci occupa la notifica del verbale di accertamento, dopo la depenalizzazione, deve essere notificata alla società e anche alla stessa Controparte_2
quale legale rappresentante della società suddetta. Parte_1
Dalla documentazione prodotta dall'ente resistente, l'atto di accertamento della violazione è stato indirizzato solo ed esclusivamente alla Sig.ra la cui notifica si è Parte_1
prfezionata per compiuta giacenza, ma non è stata effettuata alla società.
Va, dunque, accolto il ricorso per omessa notifica degli atti presupposti e per l'eccepita prescrizione di 5 anni ex art. 28 della legge 689/81 in quanto, trattandosi di omesso versamento di ritenute previdenziali risalenti al 2016/17, l'ordinanza impugnata è stata notificata ben oltre 5 anni dopo dalla asserita commissione della violazione.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in dispositivo.
Così deciso in Sciacca del 18/07/2025
Il Giudice Onorario dott.ssa Anna Sandra Bandini