Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/03/2025, n. 2708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2708 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 12057/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Filomena Fiore, dichiara che l'udienza del 06/03/2025 è stata celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L. n. 34/2020 (conv. con modifiche in L. n. 77/2020) e che, entro il termine assegnato dalla scrivente, ambo le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni;
all'esito dell'udienza cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate da tutte le parti pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 12057/2021 r.g.a.c.
TRA
Parte_1
in persona del suo legale rapp.te p.t. sig.
[...] Parte_2
p.iva elettivamente dom.to in Napoli alla via Ponti Rossi 188 presso lo P.IVA_1 studio dell'avv. Flavio Capuozzo che lo rappresenta e difende congiuntamente e di- sgiuntamente all'avv.to Manuela Uccello in virtù di procura in calce al presente atto;
indirizzo pec: - Email_1 [...]
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OPPONENTE
E
- P.IVA: - in Controparte_1 P.IVA_2
persona del legale rapp.te p.t., Sig. con sede in San Marzano sul Controparte_1
Sarno (SA) alla via A. Gramsci n° 39, rappresentato e difeso dall'avv. Esposito Salvato- re, del foro di Napoli, (C.F.: ), presso lo studio del quale elettiva- C.F._1
mente domiciliato in Portici (NA), alla via della Libertà n° 132\134, giusta procura alle liti in calce al ricorso per decreto ingiuntivo - indirizzo di posta elettronica certificata:
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1
Oggetto: Altri contratti d'opera.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti in sostituzione del verbale di udienza del 06/03/2025 il cui contenuto s'intende integralmente richiamato
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza viene adottata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e, dunque, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con ri- guardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
A questo punto, e prima di passare al merito del giudizio, si ritiene opportuno ri- chiamare i fatti che ciascuna delle parti pone a fondamento delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni.
Con atto di citazione ritualmente notificato, parte attrice proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2681/2021, contrassegnato dal numero R.G. 6385/21, concesso dal Tribunale di Napoli XII sezione Civile, in persona del Giudice dott. Impre- sa, in data 31.03.2021 e notificato il 02.04.2021, con il quale veniva ingiunto il paga- mento della somma di €.17.934,00, oltre interessi al tasso legale dalla data di matura- zione delle singole componenti del credito oltre spese di lite liquidate in €.145,50 per spese, €.540,00 per compenso oltre S.G. I.V.A. e C.P.A. come per legge, dovuti quale corrispettivo per contratto di cessione di servizi commerciali.
A fondamento dell'opposizione si censurava, in via pregiudiziale, il difetto di le- gittimazione delle parti in causa.
In relazione alla parte opposta, si evidenziava che il contratto di cessione di ser- vizi, recante timbro societario della , fonte della pretesa azionata, risultava sotto- Pt_3
scritto dal in proprio e, dunque, da soggetti differenti dalla Pl So- Controparte_1
lutions.
In ordine alla legittimazione passiva, l'opponente deduceva che, erroneamente la controparte aveva richiesto il D.I. sul falso presupposto che tra la e la Parte_1
(soggetto con cui il aveva stipulato il contratto) Controparte_2 CP_1
fosse intervenuta una trasformazione che aveva determinato la continuità dei diritti ed obblighi pregressi ai sensi dell'art. 2498 c.c..
A tal proposito la deduceva che (come si evince dalla visura Parte_1
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camerale) di essere una società sorta in data 30.09.2019, di non aver alcun collegamen- to con la società con la quale il sig. Controparte_2 Controparte_1
aveva stipulato il contratto e che neppure può ipotizzarsi intervenuta alcuna trasforma- zione della società nella società ai sensi Controparte_2 Parte_1
degli art. 2498 e ss. c.c.
Su tali presupposti l'opponente eccepiva il difetto di tutti i presupposti di natura costitutiva e pubblicitaria, non risultando alcun atto pubblico dal quale rilevare la tra- sformazione e ove mai si reperisse un presunto atto costitutivo della trasformazione so- cietaria invocata, mancherebbero del tutto i requisiti pubblicitari richiesti ai sensi dell'art. 2500 c.c. ai fini dell'efficacia stessa dell'atto di trasformazione.
Ne consegue che in mancanza dei requisiti costitutivi e pubblicitari richiesti ad substantiam e ad probationem, dalla disciplina codicistica sulla trasformazione societa- ria, del tutto priva di fondamento l'ipotesi paventata dall'opposta in ordine ad una con- tinuità tra le due società suddette ai sensi dell'art 2498 e ss c.c..
Sempre a tal proposito veniva evidenziato che a nulla rilevano le circostanze de- dotte da controparte circa il presunto ruolo “apicale” svolto nella Parte_1
del signor , già legale rapp.te della che Controparte_3 Controparte_2
sono state espressamente e specificamente contestate in quanto non supportate da alcun elemento probatorio.
Nel merito, veniva dedotto che l'unico soggetto con il quale la Parte_1
intratteneva rapporti contrattuali era la stazione subappaltante di
[...] Parte_4
servizi di vigilanza e guardiania non armata presso alcuni esercizi commerciali della so-
CP_ cietà (detentrice e proprietaria del marchio . CP_4
Sul punto, si rappresentava che in passato vi erano stati rapporti contrattuali, in relazione ai servizi in oggetto, tra la e la Defcon Protection di Pt_4 Persona_1
squale p.iva e che la posizione era stata da questa ceduta alla P.IVA_3 [...] nell'Ottobre 2011, ma che tale relazione contrattuale era definiti- Controparte_6
vamente cessata con decorrenza 30.09.15 e che successivamente la aveva affi- Pt_4 dato i servizi prima alla Security Lab e infine all'attuale opponente . Parte_5
Pertanto, a prescindere dalla contestazione in ordine alla continuità societaria tra la e la , si contestava l'assenza di ogni fondamen- Controparte_2 Parte_1 to giuridico della pretesa creditoria avanzata dall'opposta atteso che traeva fonte da con- tratto di cessione di una posizione contrattuale oramai estinta avendo la cessa- Pt_4
to il contratto con la e affidato prima alla Security Lab e suc- Controparte_2
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cessivamente all'attuale opponente i servizi in questione.
Infine, in relazione alle precedenti fatture pagate alla si esponeva CP_1
che le stesse erano state pagate a fronte dello svolgimento di prestazioni occasionali ef- fettuate dalla in favore della , non riconducibili al contratto CP_1 Parte_1
di cessione fonte del presunto credito avanzato.
Sulla scorta di quanto argomentato, venivano rassegnate le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente dichiarare la carenza di legittimazione attiva del ricorrente
e la carenza di legittimazione passiva della società ingiunta, per i motivi di cui sopra e per l'effetto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace l'impugnato decreto in- giuntivo;
2) nel merito, dichiarare come non dovute le somme ingiunte per i motivi di cui al presente atto e pertanto revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace
l'impugnato decreto ingiuntivo;
3) condannare l'opposta società al pagamento delle spese diritti e onorari di giudizio”.
Si costituiva l'opposta contestando quanto ex adverso dedotto ed eccepito e ri- badendo la fondatezza del credito consacrato nel provvedimento monitorio.
Nella specie, per quanto concerne il presunto difetto di legittimazione attiva, evidenziava che, essendo la ditta individuale, per cui non assurge ad auto- CP_1
nomo centro di imputazione giuridica, vi è una commistione con la persona del suo rapp.te legale;
pertanto, il contratto sottoscritto dal “professionista” Parte_6
[.
e riferito ad una attività professionale da questi espletata, doveva essere pacificamen- te imputato alla di con conseguente legittimazione CP_1 Controparte_1
attiva.
Lo stesso discorso si assumeva valido anche in relazione al timbro apposto in calce al contratto riportante la ragione sociale , che altri non era che la preceden- Pt_3
te ditta individuale riconducibile sempre al Controparte_1
In ordine, poi, alla sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva di par- te opponente si rappresentava che la stessa era la risultante della vicenda evolutiva di trasformazione omogenea che aveva interessato il soggetto parte del contratto di cessio- ne di servizi, ossia la Trovava, dunque, applicazione il principio di con- CP_2
tinuità codificato ex art. 2498 c.c. in forza del quale il soggetto risultante dalla trasfor- mazione rimane titolate di tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive che facevano capo all'ente che ha effettuato la trasformazione.
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A sostegno di ciò, si rappresentava che vi era continuità tra i due soggetti in re- lazione all'oggetto sociale, al personale impiegato presso i siti di committenza e rispetto al ruolo chiave ricoperto dal sig. ex rapp.te legale della Controparte_3 CP_2
.
[...]
Si affermava che il rapporto contrattuale, originariamente intercorso con la continuava ad essere vincolante tra le parti in causa come confer- Controparte_2
mato dal comportamento adottato dalla la quale aveva provvedu- Parte_1
to al pagamento di precedenti fatture, quali le nr. 17\20; 18\20; 19\20 e 20\20 a favore della emesse in ragione del suddetto accordo negoziale. CP_1
Si esponeva, poi, che, in conformità con il punto 5 del contratto di cessione, le parti erano addivenute ad una modifica dell'assetto di interessi con la previsione che il doveva ricevere un corrispettivo di 0,50 centesimi di Euro per Controparte_1
CP_ ogni ora di lavoro di security che viene svolta nei p.v. (punti vendita) di via Scar- latti (Vomero) ZA NO (Centro Commerciale Auchan), a fronte dei 1.200,00 € mensili previsti nel precedente accordo.
Pertanto, le ore indicate nelle fatture azionate erano riferite alle ore di lavoro svolte presso quei punti vendita ceduti.
L'opposta rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni:
“in via preliminare: - ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria ese- cuzione del decreto ingiuntivo n° 2681/2021 emesso dal Tribunale Civile di Napoli, in data 31/03/2021, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta solu- zione;
nel merito: - rigettare l'opposizione proposta nella domanda attorea da parte della in quanto infondata tanto in fatto quanto diritto e per Parte_1
l'effetto: - condannare l'opponente al pagamento della somma di Parte_1
€ 17.934,00, per le causali espresse in premessa, a favore della di Lon- CP_1
oltre diritti ed onorari, rimborso forfettario per spese generali del Controparte_7 presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario”.
Instaurato il giudizio, il giudice, in prima udienza, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c. e rinviava la causa per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del 30.1.2023.
Esaurita la relativa attività assertiva e asseverativa, il giudice, stante la natura documentale, riteneva la causa matura per la decisione e rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Alla relativa udienza, il giudice introitava la causa a sentenza fissando l'udienza
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del 06/03/2025 per la discussione orale ex art 281 sexies cpc con concessione di termine per note ed in tale sede la causa veniva riservata a sentenza senza termini.
Ricostruiti in tali termini i fatti di causa e l'andamento del processo, giova ram- mentare preliminarmente che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non ha ad oggetto la legittimità del provvedimento concesso, ma integrando giudizio a cognizione piena ad esauriente concerne, piuttosto, la sussistenza o meno della pretesa creditoria azionata. In sostanza, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudi- zio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore-opposto, avente in realtà veste di at- tore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ossia i fatti costitutivi dell'obbligazione posta a fondamento del decreto ingiuntivo, ed a carico del debitore-opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estin- tivi, modificativi o impeditivi. L'onere della prova del fatto costitutivo del diritto di credito consacrato dal decreto ingiuntivo continua a gravare ex art. 2697 c.c. sul ri- corrente, in virtù della domanda di pagamento da questi proposta e la formazione del convincimento del giudice sarà nuovamente regolata, agli effetti della decisione in meri- to all'opposizione, dalle norme vigenti in un giudizio ordinario di cognizione (ex multis,
Cassazione civile sez. un., 13/01/2022, sent. n.927).
In relazione, dunque, al profilo dell'assolvimento dell'onere probatorio, quelle che integrano prove scritte idonee all'emissione del decreto ingiuntivo, come le fatture commerciali o i documenti di trasporto non possono assumere ex se un decisivo rilievo probatorio, ma possono assolvere solo funzione indiziaria in ordine al credito asserito dalla parte opposta. Infatti, trattandosi di atto di provenienza unilaterale formato dallo stesso creditore, laddove il destinatario della fattura ne abbia contestato e ne contesti an- che parzialmente il contenuto, essa non può costituire prova a favore dell'emittente dei limiti della prestazione e del relativo compenso oggetto della contestazione, grava, quindi sul creditore l'onere di fornire la prova aliunde.
Date queste premesse, ne consegue, quale corollario logico e giuridico, che l'apprezzamento del giudice deve riguardare il complessivo rapporto negoziale dedotto in giudizio.
Ordunque, sulla base del compendio cognitorio acquisito si ritiene che l'opposizione sia meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, si rammenta in diritto che, vertendosi in materia di inadempi-
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mento di obbligazione di fonte negoziale, trovano applicazione i consolidati canoni er- meneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riparto dell'onere probandi ex art. 2697 c.c.
In particolare, il creditore è tenuto a fornire prova dei fatti costituitivi del diritto relativo azionato e dell'esigibilità, sicchè potrà limitarsi anche solo ad allegare l'inadempimento della parte in posizione di debenza dal momento che incombe su quest'ultima l'onere di dimostrare la sussistenza di fatti estintivi/impeditivi idonei a pa- ralizzare l'altrui pretesa.
Ciò detto, si ritiene che, nella concreta fattispecie devoluta alla cognizione dell'attuale giudicante, la prospettazione di parte opposta, secondo la quale la pretesa creditoria azionata troverebbe fondamento in un presunto accordo negoziale stipulato verbalmente con la , soggetto giuridico che sarebbe la risultante della tra- Parte_1
sformazione omogenea che aveva interessato la , è risultata apoditti- CP_2
ca e non suffragata da adeguati riscontri estrinseci ed obbiettivi idonei a corroborarla;
pertanto, non si può ritenere assolto l'onere probandi gravante sul creditore in senso so- stanziale.
In primo luogo, si evidenzia che il contratto di cessione di servizi dedotto in giu- dizio e datato 01/10/2011, vede quale parte cessionaria la società Controparte_2
ossia un soggetto giuridico differente dalla .
[...] Parte_1
Sul punto non si ritiene condivisibile la tesi secondo la quale si sarebbe realizza- ta una vicenda evolutiva ex art. 2498 c.c, in forza della quale quest'ultima sarebbe la ri- sultante di una trasformazione omogenea, con conseguente operatività del principio di continuazione dei rapporti giuridici.
A tal riguardo, deve rilevarsi che è evidente che manchino tutti i requisiti sostan- ziali e pubblicitari richiesti dall'art. 2500 c.c. ai fini della configurazione della fattispe- cie di trasformazione.
In riferimento a tale assunto parte opposta intende provare il relativo fenomeno sulla base di mere presunzioni che difettano di pregio probatorio.
D'altra parte, invece, la prospettazione dell'opponente, secondo la quale la so- cietà è un soggetto distinto ed autonomo dalla e che la CP_8 CP_2
stessa, in relazione ai servizi oggetto di causa intrattiene esclusivamente rapporti con- trattuali con la , risulta avvalorata dall'esame dei riscontri documentali prodotti Pt_4
in atti.
In particolare, come si evince dalla visura camerale, la è una Parte_1
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società sorta nel 2019, che si occupa prevalentemente di attività di vigilanza e guardia- nia non armata;
nell'ambito di tale attività ha stipulato un contratto di subappalto con la per l'espletamento di servizi di vigilanza e guardiania nonché di controllo Parte_4
flusso e deflusso della clientela di alcuni esercizi commerciali della società (de- CP_4
CP_ tentrice e proprietaria del marchio come evidenziato dal contratto in atti dell'Ottobre 2019.
Inoltre, quanto asserito trova piena corrispondenza nel riscontro fornito dalla stessa sub-applatante ( ) ove è chiarito che, in primo luogo, il contratto di su- Pt_4 bappalto ceduto dalla alla nell'Ottobre 2011 è ces- Pt_3 Controparte_2
sato con decorrenza 30.09.15; e, ulteriormente, che nel contratto di subappalto intercor- rente tra la e la non vi è alcun ruolo di intermediazione assunto Pt_4 Parte_1
dalla . CP_1
Pertanto, manca in radice la prova della fattispecie costitutiva del credito aziona- to che dovrebbe coincidere con il presunto accordo verbale, stipulato in conformità con il punto 5 del contratto di cessione, attraverso il quale le parti avrebbero concordato che il doveva ricevere un corrispettivo di 0,50 centesimi di Euro per Controparte_1
CP_ ogni ora di lavoro di security che avrebbe svolta nei p.v. (punti vendita) di alla via
Scarlatti (Vomero) presso ZA NO (Centro Commerciale Auchan), a fronte dei
1.200,00 € mensili previsti nel precedente accordo.
Invero, gli elementi cognitori forniti a sostegno, in particolare le conversazioni avvenute sulla piattaforma whatsapp e le fatture precedentemente pagate alla Pt_7
, non appaiono idonei a fondare la prova della sussistenza del titolo e del presunto
[...]
assetto di interessi dedotto, trattandosi di elementi meramente indiziari in antinomia con la documentazione su elencata prodotta dall'opponente.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civile, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. ci- vile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Quanto alla refusione delle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. 147 del 13.08.2022, tenendo conto dell'attività espletata (con riduzione al minimo della fase istruttoria), del numero delle parti e del valore della causa (scaglione da 5.201,00 a
26.000,00 €).
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P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in persona del G.O.P. dott.ssa Filomena Fiore, ogni di- versa istanza eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando:
-accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n°2681/2021, recan- te R.G.N. 6385/21, emesso dal Tribunale di Napoli XII sezione Civile, in persona del
Giudice dott. Impresa;
- condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.237,00 oltre
IVA accessori, CPA, € 150,00 per spese vive ed il contributo forfettario come per legge.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli il 17/03/2025
Il Giudice dott.ssa Filomena Fiore
La sentenza è stata redatta con la collaborazione del dott. Massimo Gianluca (addetto U.P.P.). L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fascicolo informatico.
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