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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 21/02/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Chiara Mazzaroppi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8948/2024 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. BOI MARIA FRANCA C.F._1
e
CP_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. CARTA DAVIDE C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
Pag. 1 a 5 DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di modifica delle condizioni di divorzio nella quale hanno esposto:
“premesso
1) che con sentenza n. 3745/2021 pronunciata il 22/12/2021 dal Tribunale di Cagliari, pubblicata il
27/12/2021 nel proc. RAC n. 7690/2021 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in epigrafe. Il Tribunale accogliendo la richiesta, concordi le parti in ordine alla regolamentazione dei rapporti economici così disponeva:
2) La casa coniugale ubicata in Iglesias, Via Basilicata n. 2, rimarrà nella disponibilità della SI
fino alla data della naturale scadenza del mutuo contratto per il suo acquisto;
CP_1
3) dà atto che il signor continuerà a corrispondere per intero la rata del Parte_1
suddetto mutuo fino alla naturale scadenza dello stesso;
4) dà atto che al momento dell'estinzione del mutuo alla sua naturale scadenza la SI CP_1
lascerà libera l'abitazione nel termine dei 60 gg dal pagamento dell'ultima rata ed il bene verrà
[...]
messo in vendita al prezzo di mercato. Il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile verrà suddiviso tra le parti secondo le rispettive quote di proprietà, previa detrazione dal ricavato della vendita delle somme pagate dal sig. per la ristrutturazione dell'immobile avvenuta nel 2019 per Parte_1
un importo di € 9.588,35 che dovrà essere a lui restituita;
5) dà atto che è data facoltà al sig. di estinguere il mutuo contratto per Parte_1
l'acquisto della casa coniugale prima della sua naturale scadenza, ma in tal caso la SI
potrà continuare ad utilizzare l'immobile fino al perfezionarsi della vendita dello CP_1
stesso e all'effettivo incameramento della somma di sua spettanza;
Pag. 2 a 5 6) dà atto che le parti avranno facoltà di acquistare la quota dell'altro comproprietario al prezzo di mercato con diritto di prelazione rispetto alla vendita a soggetti terzi. Anche in tal caso si applicheranno le modalità di vendita di cui al punto 3);
7) dà atto che la SI , nel caso in cui per qualsiasi ragione dovesse cessare di CP_1
abitare nell'immobile a lei in uso, si obbliga a rilasciare immediatamente il bene a lei assegnato ed in tal caso si procederà immediatamente alla vendita dell'immobile secondo quanto previsto al punto
3) con decurtazione dal ricavato della vendita sia della somma di € 9.588,35 e sia di quanto ancora dovuto per l'estinzione del mutuo;
8) dà atto che i coniugi, già parti del procedimento di modifica delle condizioni di separazione pendente innanzi il Tribunale Ordinario di Cagliari al n. VG 2399/2020, chiamato all'udienza del 14
dicembre 2021, si impegnano a non coltivare il giudizio e a depositare istanza congiunta affinché
venga dichiarata cessata la materia del contendere, richiamando l'intercorso accordo qui formalizzato. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
• Che le parti, per le loro mutate esigenze e condizioni, hanno trovato un'intesa per esercitare la facoltà prevista al p.5 della sentenza di divorzio, ossia acquistare uno la quota dell'altro comproprietario dell'immobile ex casa coniugale, rispettando gli accordi raggiunti in tale sede al fine di definire anche i rapporti patrimoniali e ricondurli ad equità;
• che si rende necessario modificare le disposizioni di cui ai punti 1,2,3,4,5,6 della sentenza di divorzio essendo già estinto il proc. VG 2399/2020 di cui alla clausola n. 7.
Ciò premesso,
chiedono che l'Ill.mo Tribunale, a modifica di quanto disposto in sede di divorzio con la sentenza n. 3745/2021
pronunciata nel procedimento RAC 7690/2021, dia atto che i rapporti tra le parti saranno così
disciplinati:
Pag. 3 a 5 1. Al fine di regolare i loro rapporti patrimoniali, essendo le parti comproprietarie per quote differenti della casa ex coniugale e volendo sciogliere la comunione sui beni, la sig.ra CP_1
( ) si obbliga a trasferire al sig. C.F._2 Parte_1
( ), che si obbliga ad accettare, la sua quota di proprietà pari a 3/7 pro indiviso C.F._1
dell'immobile ex casa coniugale sito in via Basilicata n. 2 int. 2 p.t., comune di Iglesias distinta al
NCEU Foglio 6 mapp 953 sub 8 Zona 1 Cat A/4 cl 2 Vani 6,0 rendita 371,85;
2. Il sig. correlativamente, al fine di sciogliere la comunione sull'immobile di cui al Pt_1
precedente p.1 (di cui è proprietario quanto ad una quota di 1/7 per averla ricevuta in eredità dal defunto genitore e per la quota di 3/7 per aver acquistato dai coeredi, in regime di Persona_1
CO comunione legale, con la moglie SI le restanti 6/7 dei propri fratelli coeredi), si obbliga a
CO versare alla sig.ra che accetta a tacitazione di ogni diritto della stessa sull'immobile de quo l'importo di € 18.300,00 (diciottomila/trecento), avendo le parti, in adempimento di quanto riconosciuto al p. 3 della sentenza divorzile a favore del sig. defalcato l'importo di € 9.588,35 Pt_1
dal valore dell'immobile concordemente individuato;
3. Il sig. che provvederà con l'accesso al credito a recuperare l'importo necessario per Pt_1
CO tacitare ogni diritto della sig.ra si obbliga ad accollarsi, fino a totale estinzione, il pagamento del mutuo ipotecario residuo (circa € 39.000,00) procedendo ad un accollo liberatorio onde tenere
CO indenne la sig.ra da ogni responsabilità nei confronti dell'Istituto mutuante;
4. l'importo concordato di € 18.300,00 dovrà essere versato al momento del rogito che dovrà avvenire a cura del sig. entro 60 gg dalla pronuncia del provvedimento che accoglierà le istanze di cui Pt_1
sopra, chiedendo fin d'ora le parti l'esenzione da qualsiasi tributo, tassa o imposta in forza dell'art. 19 L.74/87 e precisando che l'accordo che precede costituisce elemento funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale;
Pag. 4 a 5 5. l'immobile oggetto del trasferimento, già casa ex coniugale, resterà nella disponibilità della sig.ra fino al momento del trasferimento a favore del sig. allorché avverrà anche il CP_1 Pt_1
pagamento dell'importo di € 18,300,00:
6. le parti si obbligano a partecipare ad ogni atto necessario per la voltura del mutuo BNL a nome del sig. così come ad ogni attività necessaria per il perfezionamento del trasferimento”. Pt_1
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Il ricorso congiunto deve essere accolto, in quanto conforme agli interessi delle parti.
In ragione dell'accordo, le spese devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, a modifica di quanto disposto con sentenza n. 3745/2921 del Tribunale di Cagliari – Sezione Civile del 22.12.2021
nel procedimento RAC n. 7690/2021,
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio civile del 23.01.2025.
Si comunichi
Il Presidente
Giorgio Latti
Pag. 5 a 5