Articolo 11 della Legge 19 novembre 1985, n. 678
Articolo 10Articolo 12
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12 dicembre 1985
Art. 11. (Entrate)

Le entrate correnti del bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, accertate nell'esercizio finanziario 1984 per la competenza propria dell'esercizio, risultano stabilite dal conto consuntivo dell'Istituto stesso, allegato al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri, in lire 5.385.246.950 interamente versate.
Al 31 dicembre 1984 non risultano residui attivi.
Entrata in vigore il 12 dicembre 1985