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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 09/02/2026, n. 1908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1908 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1908/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale: CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
BONAVENTURA MARIA, Giudice
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6310/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662213554 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 711/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore
Rappresentante_1, rappresentata e difesa in via disgiunta dal Dott. Difensore _2, dottore commercialista, e dall'Avv. Difensore _1 con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.662213554 del 5.11.2024, mediante il quale il
Comune di Roma richiedeva il versamento dell'IMU per l'anno 2021 per un importo di €.447.324,50, oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di €.932.056,54.
Nle ricorso si eccepiva:
1 - la nullità dell' avviso di accertamento IMU per carenza assoluta di motivazione in violazione delle disposizioni dell'art. 6 bis della Legge 27.07.2000 n. 212 così come modificato dal D.L.
n. 219 del 30.12.2023, 2 - l'illegittimità dell'atto di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 504 del 1992 in ordine all'utilizzo del c.d. "Metodo della Trasformazione" da parte dell'Ente Impositore. Inoltre si rilevava che la società aveva comunque versato l'imposta I.M.U. per l'anno di imposta 2020 su un valore di euro 8.574.000,00 per importo pari ad euro 97.742,00.
In via preliminare si chiedeva la sospensione dell'atto di accertamento. Nel merito si chiedeva l'annullamento dell'atto emesso da Roma Capitale per tutte le eccezioni rilevate nel ricorso. Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di lite.
Roma Capitale si costituiva depositando memorie con le quali chiedeva l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale ex art.48 co.1 D. Lgs. n.546/92 con integrale compensazione delle spese.
Parte ricorrente depositava atto di definizione stragiudiziale sottoscritto con l'Ente impositore Roma Capitale
e copia del versamento della prima rata.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discute della causa RG. n.6310/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'avvenuta conciliazione extra-giudiziale relativa all'I.M.U. e Associazione_1 anni di imposta dal 2017 al 2021 - di cui è causa - avvenuta in data 17.11.2025 prot. QB/2025/0743458 tra Roma Capitale e la ricorrente Ricorrente 1. e
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione ex art.48 D. Lgs. n.546/92. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale: CALABRESE LUIGI, Presidente e Relatore
BONAVENTURA MARIA, Giudice
D'ANGIOLELLA LUIGI, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6310/2025 depositato il 13/03/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
Difensore 2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 Rappresentante difeso da
Difensore 1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 662213554 IMU 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 711/2026 depositato il 27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., C.F. P.IVA_1, in persona del legale rappresentante pro-tempore
Rappresentante_1, rappresentata e difesa in via disgiunta dal Dott. Difensore _2, dottore commercialista, e dall'Avv. Difensore _1 con domicilio eletto presso il loro studio sito in Roma Indirizzo_1 presentava ricorso avverso l'avviso di accertamento IMU n.662213554 del 5.11.2024, mediante il quale il
Comune di Roma richiedeva il versamento dell'IMU per l'anno 2021 per un importo di €.447.324,50, oltre sanzioni ed interessi per un importo complessivo di €.932.056,54.
Nle ricorso si eccepiva:
1 - la nullità dell' avviso di accertamento IMU per carenza assoluta di motivazione in violazione delle disposizioni dell'art. 6 bis della Legge 27.07.2000 n. 212 così come modificato dal D.L.
n. 219 del 30.12.2023, 2 - l'illegittimità dell'atto di accertamento per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 5 comma 5 D. Lgs. n. 504 del 1992 in ordine all'utilizzo del c.d. "Metodo della Trasformazione" da parte dell'Ente Impositore. Inoltre si rilevava che la società aveva comunque versato l'imposta I.M.U. per l'anno di imposta 2020 su un valore di euro 8.574.000,00 per importo pari ad euro 97.742,00.
In via preliminare si chiedeva la sospensione dell'atto di accertamento. Nel merito si chiedeva l'annullamento dell'atto emesso da Roma Capitale per tutte le eccezioni rilevate nel ricorso. Parte ricorrente chiedeva la liquidazione delle spese di lite.
Roma Capitale si costituiva depositando memorie con le quali chiedeva l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale ex art.48 co.1 D. Lgs. n.546/92 con integrale compensazione delle spese.
Parte ricorrente depositava atto di definizione stragiudiziale sottoscritto con l'Ente impositore Roma Capitale
e copia del versamento della prima rata.
Il giorno 21 gennaio 2026 si discute della causa RG. n.6310/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto dell'avvenuta conciliazione extra-giudiziale relativa all'I.M.U. e Associazione_1 anni di imposta dal 2017 al 2021 - di cui è causa - avvenuta in data 17.11.2025 prot. QB/2025/0743458 tra Roma Capitale e la ricorrente Ricorrente 1. e
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere a seguito di definizione ex art.48 D. Lgs. n.546/92. Spese compensate.