Ordinanza cautelare 19 marzo 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00674/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 674 del 2025, proposto da
AB NT, rappresentato e difeso dall'avvocato Raffaella Marranci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 0088135 del 24/05/2022 notificato al ricorrente il 16 dicembre 2024 dalla Polizia di Stato, Polizia di frontiera aerea di Bologna con il quale la FE di Firenze ha revocato le misure di accoglienza disposte in suo favore nell’ambito della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, ed ha ingiunto allo stesso di versare la somma di € 8.465,60 quale rimborso dei costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. NT AB, cittadino gambiano, è entrato in Italia nell’ottobre 2016,
Ha presentato domanda di protezione internazionale ed è stato inserito nel sistema di accoglienza gestito dalla FE di Firenze, passando per diverse strutture.
Nel 2021 ha iniziato a lavorare presso la società C.F.T. di Firenze con contratti a tempo determinato, che sono stati prorogati fino alla trasformazione in contratto a tempo indeterminato nel gennaio 2022.
Il 21.04.2022, il ricorrente riceveva una comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle misure di accoglienza, motivata dal superamento della soglia reddituale prevista per la permanenza nel sistema di accoglienza.
La FE adottava provvedimento definitivo di revoca in data 24.05.2022, notificato il 16.12.2024 dalla Polizia di frontiera all’aeroporto di Bologna, al rientro da un viaggio all’estero. Con lo stesso atto si ingiunge all’interessato il pagamento della somma di euro 8.465,60 a titolo di rimborso dei costi sostenuti per il mantenimento a far data dal 1.08.2021.
Il provvedimento, oggetto peraltro di istanza in autotutela rimasta priva di riscontro, motiva la revoca con il superamento ex art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 142/2015 dei limiti reddituali per la permanenza nel centro avendo l’interessato percepito un reddito di euro 14.706,48 nell’anno 2021 (anno nel quale l’importo dell’assegno sociale era determinato in euro 5.983,64).
2. Avverso il citato provvedimento è insorto l’interessato, con ricorso notificato il 14.02.2025, ritualmente depositato avanti questo Tribunale con cui lamenta, in due motivi, violazione di legge ed eccesso di potere, instando per il riconoscimento di misure cautelari.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 12.03.2025), con atto di mero stile.
Con ordinanza n. 167/2025 questo Tribunale accoglieva l’istanza cautelare.
Alla udienza pubblica del 8 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è parzialmente fondato.
4. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione degli artt. 20 e 17 della Direttiva n. 2013/33/UE; errata valutazione delle circostanze di fatto, difetto d’istruttoria, contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza e abnormità dell’agire amministrativo.
Il provvedimento sarebbe illegittimo poiché adottato in applicazione dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 142/2015, il quale risulterebbe in contrasto con la direttiva comunitaria citata in rubrica e in particolare con l’art. 20, comma 3, (il quale prevede la possibilità di revoca o riduzione delle misure, laddove il richiedente abbia indebitamente fruito dell’accoglienza nell’ipotesi in cui le ricorse occultate siano da considerarsi bastevoli e il lavoro sia connotato da stabilità e durata). La disposizione italiana non ammetterebbe la graduale riduzione delle misure di accoglienza, non prevedrebbe che l’eventuale sanzione sia subordinata all’occultamento delle risorse e non considererebbe che l’indebita fruizione sia determinata dal superamento stabile dello stato di indigenza. La disposizione inoltre risulterebbe in contrasto con il comma 5 dell’art. 20 e con l’art. 17, comma 3 della medesima direttiva che postulano una valutazione delle situazioni personali e particolari dello straniero e l’apprezzamento solo di condizioni che complessivamente consentano un tenore di vita adeguato e dignitoso.
Le censure non persuadono.
Il quadro normativo nazionale in cui la vicenda in esame si insinua è costituito dagli artt. 14 e 23 del D.Lgs. 142/2015.
La prima disposizione dispone, al comma 1, che “ il richiedente che ha formalizzato la domanda e che risulta privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il sostentamento proprio e dei propri familiari, ha accesso, con i familiari, alle misure di accoglienza del presente decreto ”. Al comma 3 la disposizione prevede che “ al fine di accedere alle misure di accoglienza di cui al presente decreto, il richiedente, al momento della presentazione della domanda, dichiara di essere privo di mezzi sufficienti di sussistenza. La valutazione dell’insufficienza dei mezzi di sussistenza di cui al comma 1 è effettuata dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo con riferimento all’importo annuo dell’assegno sociale ”.
L’art. 23 dispone, al comma 1, che “ Il prefetto della provincia in cui hanno sede le strutture di cui agli articoli 9 e 11, dispone, con proprio motivato decreto, la revoca delle misure d’accoglienza in caso di: […] d) accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”. Nella versione emendata con l'art. 5-quater, comma 1, lett. c), del D.L. 10 marzo 2023, n. 20 (convertito, con modificazioni, dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 non applicabile al caso di specie ma funzionale ad una lettura pro comunitaria della disposizione), al comma 2-bis dispone che “ le misure di cui al presente articolo sono adottate in modo individuale, secondo il principio di proporzionalità e tenuto conto della situazione del richiedente, con particolare riferimento alle condizioni di cui all’articolo 17, e sono motivate. I provvedimenti adottati dal prefetto nei confronti del richiedente sono comunicati alla Commissione territoriale competente all’esame della domanda di protezione internazionale ”. Al comma 5 prevede che “ il provvedimento di riduzione o revoca delle misure di accoglienza ha effetto dal momento della sua comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 2. Il provvedimento è comunicato altresì al gestore del centro. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente ” e, al comma 6, che “ nell’ipotesi di revoca, disposta ai sensi del comma 1, lettera d), il richiedente è tenuto a rimborsare i costi sostenuti per le misure di cui ha indebitamente usufruito ”.
La revoca disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015 si configura come un provvedimento discrezionale di decadenza con effetti ex nunc laddove consegua ad una valutazione relativa alla sopravvenuta “disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”, ossia ad un apprezzamento discrezionale della complessiva posizione dell’interessato, tale da far ritenere che, per effetto della nuova situazione lavorativa e reddituale, lo stesso possa fare a meno delle misure di accoglienza.
La giurisprudenza ha chiarito che per giustificare la revoca, i “ mezzi sufficienti di sussistenza ” pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale devono essere di carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, in linea con quanto stabilito dall’art. 17, paragrafo 4, della direttiva 2013/33/UE, che si riferisce all’occupazione per un “ragionevole lasso di tempo” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 12 maggio 2023, n. 166; T.A.R. Basilicata, Sez. I, 4 giugno 2019 n. 481, T.R.G.A. Trentino-Alto Adige, Trento, 18 gennaio 2021, n. 7)
Nel caso di specie il provvedimento impugnato risulta supportato da una motivazione da cui si evincono le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione a ritenere sussistenti i presupposti per disporre la revoca delle misure di accoglienza. Emerge in particolare che il ricorrente ha iniziato a lavorare nel 2021 presso la società CFT di Firenze con contratto a tempo determinato, inizialmente di un mese, poi prorogato a quattro mesi e di volta in volta prorogato fino a che a gennaio 2022 è stato trasformato in contratto a tempo indeterminato (cfr. doc. n. 3 allegato al ricorso).
A fronte di tale posizione lavorativa che connota una certa stabilità nella conduzione dei rapporti di lavoro l’amministrazione ha rilevato la percezione di un reddito un reddito di 14.706,48 nell’anno 2021.
È pur vero che l’amministrazione non specifica il livello retributivo dei periodi successivi al 2021 lasciando alla presunzione di continuazione occupazionale il mantenimento e/o superamento dei livelli raggiunti nel 2021.
A fronte di tale istruttoria la decisione dell’amministrazione non può considerarsi né in contrasto con la disciplina nazionale né con quella comunitaria.
Gli articoli della direttiva 2013/33/UE che vengono qui in interesse sono:
- l’art. 17 (rubricato “Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria”) il quale prevede che gli Stati membri “ provvedono a che i richiedenti abbiano accesso alle condizioni materiali d’accoglienza nel momento in cui manifestano la volontà di chiedere la protezione internazionale” ; “ provvedono a che le condizioni materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale ” e “ a che la qualità di vita sia adeguata alla specifica situazione delle persone vulnerabili, ai sensi dell’articolo 21, nonché alla situazione delle persone che si trovano in stato di trattenimento ”. Al terzo paragrafo l’articolo dispone che gli Stati “ possono subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento ”;
- l’art. 20 che, al paragrafo 3, prevede che “ gli Stati membri possono ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza qualora un richiedente abbia occultato risorse finanziarie, beneficiando in tal modo indebitamente delle condizioni materiali di accoglienza ”; al paragrafo 5 che “ le decisioni di ridurre o revocare le condizioni materiali di accoglienza o le sanzioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti”.
È vero che il diritto comunitario non prevede espressamente che la revoca delle misure d’accoglienza possa essere disposta in caso di “accertamento della disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti”, come invece dispone l’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015. Ciò, in ogni caso, non è sufficiente per sostenere il contrasto della disposizione citata con la direttiva comunitaria. Ciò in quanto il presupposto per la revoca, costituito dall’accertata “ disponibilità da parte del richiedente di mezzi economici sufficienti ”, si desume comunque dall’art. 17, paragrafo 3, della direttiva medesima (cfr. T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Trento Sez. Unica, 05/06/2023, n. 87; TAR Toscana, sez. II, 28/12/2023, n. 1244).
Come sopra evidenziato la revoca disposta ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d), si configura come un provvedimento di decadenza, ossia come un provvedimento la cui adozione consegue ad un nuovo accertamento (con esito negativo) dei requisiti di idoneità previsti per la titolarità del provvedimento ampliativo.
Lo Stato italiano, pertanto, si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 17, paragrafo 3, della direttiva, di “ subordinare la concessione di tutte le condizioni materiali d’accoglienza e dell’assistenza sanitaria, o di parte delle stesse, alla condizione che i richiedenti non dispongano di mezzi sufficienti a garantire loro una qualità della vita adeguata per la loro salute, nonché ad assicurare il loro sostentamento ”.
Ne consegue che così come può essere negata la concessione delle misure di accoglienza, laddove sia accertato che l’interessato dispone di mezzi sufficienti, parimenti deve ammettersi che le misure di accoglienza possano essere revocate all’esito di un nuovo accertamento da cui risulti che a seguito di un mutamento della situazione dell’interessato questi dispone di mezzi sufficienti al proprio sostentamento.
La natura discrezionale della decadenza consente di pervenire ad un’interpretazione conforme del combinato disposto dell’art. 23, comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015 con l’art. 23, comma 5 (che disciplina gli effetti temporali della revoca) del medesimo decreto legislativo, sì da poter escludere un contrasto con la disposizione dell’art. 20, paragrafo 3, della direttiva, alla luce delle seguenti considerazioni. A tale fattispecie, infatti, non possono essere estese le censure, già peraltro sollevate da questo Tribunale, che si potevano muovere alla fattispecie di cui alla lettera e) del medesimo articolo 23 (cfr. TAR Toscana, Sez. II, 15/04/2020, n. 437). All’epoca dell’adozione del provvedimento impugnato (febbraio 2023) la necessità di valutare la posizione dell’interessato anche alla luce del principio di proporzionalità, ai fini dell’eventuale adozione di un provvedimento di revoca delle misure di accoglienza, poteva senz’altro desumersi dalla natura discrezionale del provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. d), del decreto legislativo n. 142/2015.
Anche con riferimento alla scelta di parametrare le proprie valutazioni sulla base della misura dell’assegno sociale, la doglianza non coglie nel segno.
I mezzi sufficienti di sussistenza, pari o superiori all’importo annuo dell’assegno sociale, devono avere carattere stabile e/o duraturo e, comunque, devono riferirsi ad un arco temporale minimo di un anno (come stabilito da costante giurisprudenza, cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 12 maggio 2023, n. 166) ed alle attuali condizioni dello straniero richiedente la protezione internazionale, mentre non è censurabile la scelta del legislatore di fissare una soglia di riferimento per orientare le valutazioni dell’Amministrazione, perché ciò consente di evitare disparità di trattamento tra gli interessati su tutto il territorio nazionale.
Per tali ragioni non colgono nel segno le censure contenute nel motivo relative alla sproporzione ed irragionevolezza della decisione e del carattere automatico della decisione che non valorizzerebbe la posizione effettiva del ricorrente.
Per quanto precede, pertanto, la motivazione a sostegno della revoca delle misure contenuta nel provvedimento non si presenta né in contrato con il diritto nazionale né con quello comunitario.
Il motivo è pertanto infondato.
5. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione degli art. 17, comma 4, 20 commi 3 e 5, della Direttiva 2013/33/UE in riferimento alla ingiunzione di rimborso dei costi sostenuti per l’accoglienza; eccesso di potere per errata valutazione delle circostanze di fatto, difetto d’istruttoria, contraddittorietà della motivazione, irragionevolezza e abnormità dell’agire amministrativo.
Il provvedimento sarebbe illegittimo poiché adottato in applicazione dell’art. 23, comma 1 lett. d) e comma 6 del D.Lgs. 142/2015, il quale risulterebbe in contrasto con la direttiva comunitaria citata in rubrica e in particolare con gli artt. 17, comma 4 e 20, commi 3 e 5 della direttiva 2013/33/UE.
In altri termini il ricorrente sostiene l’illegittimità del provvedimento con riferimento alla parte in cui ingiunge il pagamento della somma di euro 8.465,60 a titolo di rimborso per i costi sostenuti dalla FE (a far data dall’1.8.2021). Tale importo, in definitiva, sarebbe irrealistico perché spropositato rispetto alla capacità economica del ricorrente nonché ingiustamente afflittivo, in quanto commisurato non a quanto fruito in modo indebito (in particolare per aver occultato le risorse percepite) dal ricorrente, ma a quanto erogato dall’amministrazione all’ente gestore del CAS.
Il motivo è fondato.
Il provvedimento impugnato nella motivazione si richiama al principio secondo cui occorre rispettare un parametro di proporzionalità tra la somma ingiunta a titolo di rimborso, ex art. 23, comma 6, del D.Lgs. n. 142/2015, l’entità del discostamento del reddito dal parametro dell’assegno sociale, il miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e l’effettivo comportamento collaborativo e non ostruzionistico dello stesso (richiamando a tale scopo la sentenza del Consiglio di Stato n. 2386/2023).
Il provvedimento formalmente ingiunge il pagamento della somma di euro 8.465,60 ottenuta sulla base del costo lordo pro capite della convenzione in essere tra l’ente gestore e la FE pari a euro 28,60 pro die a partire dal 1.08.2021.
Orbene il disposto del provvedimento non persuade.
Il Collegio ritiene condivisibile la posizione dell’Amministrazione nella misura in cui sostiene che l'obbligo di rimborso delle spese per il sostentamento emerge sin dal momento in cui sono venuti meno i presupposti reddituali, così da qualificare come indebite le provvidenze di cui il richiedente asilo abbia goduto successivamente alla cessazione dello stato di indigenza. Così come condivisibile è il ricorso ad una rimodulazione delle somme sulla base dei succitati parametri di proporzionalità.
Occorre sottolineare però che l’amministrazione si è limitata ad applicare il disposto di cui all’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 145/2015, facendo riferimento ai meri costi, contabilmente intesi, sostenuti dall’amministrazione.
L’art. 17 della direttiva n. 33/2013 (rubricato “Disposizioni generali relative alle condizioni materiali di accoglienza e all’assistenza sanitaria”) prevede, al paragrafo 4, che gli Stati “ possono obbligare i richiedenti a sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria previsti nella presente direttiva, ai sensi del paragrafo 3, qualora i richiedenti dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Qualora emerga che un richiedente disponeva di mezzi sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’epoca in cui tali esigenze essenziali sono state soddisfatte, gli Stati membri possono chiedere al richiedente un rimborso” .
L’ordinamento comunitario, in sostanza, prende in considerazione sia ipotesi di compartecipazione ai costi sia il caso del rimborso totale, subordinando quest’ultimo al possesso di mezzi di per sé sufficienti ad assicurarsi le medesime condizioni di accoglienza e l’assistenza sanitaria.
Sul punto la giurisprudenza ha evidenziato che “ pur senza giungere all’assoluta affermazione per cui ex art. 20, par. 3, della Dir. n. 2013/33/UE presupposto per la riduzione o la revoca delle condizioni materiali di accoglienza è esclusivamente la circostanza per cui il richiedente “abbia occultato risorse finanziarie”, beneficiando in tal modo indebitamente delle stesse, risulta evidente come la permanenza nel centro ed il relativo onere economico – in disparte la questione della sua modalità di calcolo e la quota a carico dell’ospite – sia stata consentita nonostante la tempestiva comunicazione o comunque la concreta conoscenza del fattore impeditivo, cosicché si presenta incongrua e non coerente con un canone di razionale proporzionalità la decisione di procedere al recupero integrale della stessa nella somme qui in contestazione ” (TAR Emilia Romagna, Bologna, 28/02/2022, n. 223).
Per quanto precede il provvedimento risulta illegittimo nella parte in cui ingiunge al ricorrente il rimborso di una somma pari a circa il 60% del reddito annuo accertato ai fini della revoca, evidenziando la carenza di una istruttoria sulla adeguatezza dei mezzi di sussistenza del richiedente e, quindi, disattendendo il rispetto del principio di proporzionalità che deve permanere anche nella quantificazione del rimborso dei costi sostenuti per il beneficio delle misure di accoglienza.
Non vale a minare tale giudizio la possibilità consentita al ricorrente di rateizzare il rimborso, giacché il vulnus della decisione afferisce all’ammontare complessivo della ingiunzione e non alle modalità di pagamento.
La disposizione in commento, letta in combinato con il succitato art. 20 della medesima direttiva, fornisce i criteri da seguire per il rispetto del citato principio di proporzionalità, il quale rende compatibile l’ordinamento italiano con quello comunitario.
L’amministrazione, nel quantificare il rimborso dei costi sostenuti per la fruizione delle misure di accoglienza da parte del richiedente, deve fornire puntuale motivazione dalla quale emergano le necessarie valutazioni sulla complessiva condizione economico – reddituale dell’interessato, sulla loro sufficienza ai fini della sussistenza e sull’effettivo miglioramento delle condizioni di vita inizialmente accertate.
Il livello di adeguatezza dei mezzi accertati deve essere tale da poter assicurare condizioni di sussistenza in un arco temporale congruo, come sopra indicato dalla citata giurisprudenza, anche a valle della eventuale rateizzazione proposta.
L’Amministrazione, in ultima analisi, nell’applicare i suindicati parametri normativi, ha l’onere di assicurare che il sistema nel suo complesso non generi disincentivi alla integrazione socio economica dei migranti soggetti alla protezione internazionale, tali da rendere preferibile la permanenza all’interno dei centri di accoglienza.
Ciò vale anche per l’applicazione dell’art. 23, comma 6, del D.Lgs. 142/2015, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza citata nel provvedimento, secondo la quale per ottenere il rimborso di quelle risorse che, come afferma genericamente il legislatore italiano, “ sono state indebitamente percepite dallo straniero” è necessario il rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 26 della direttiva europea più volte richiamata. E’ sì vero, infatti, che lo Stato può ottenere un rimborso parziale o integrale delle spese sostenute per l’erogazione della misura di accoglienza ma ciò può avvenire nel rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, tenendo conto, a seconda del tipo di revoca, di una serie di fattori come il discostamento dal parametro legislativo dell’assegno sociale; ciò al fine di verificare se vi è stato un radicale miglioramento delle condizioni di vita dello straniero e il comportamento del richiedente al fine di verificare l’occultamento di risorse o le eventuali dichiarazioni false poste alla base dell’istanza. Alla luce di quanto statuito, in ossequio al principio di primazia del diritto dell’UE e del potere del giudice nazionale di disapplicare la norma di legge in contrasto con quelle europee, nel caso concreto deve essere disapplicata la norma di cui all’art. 23, lett. d), d.lgs. n. 142 del 2015 nella parte in cui non prevede che la possibilità di ottenere il rimborso parziale o integrale sia subordinata alle condizioni di cui all’art. 26 della direttiva 2013/33/UE e, in ogni caso, sia proporzionata al caso di specie ” (Cons. stato, Sez. III, 7.03.2023, n. 2386).
Per tali ragioni il secondo motivo di ricorso è fondato.
6. Il ricorso, conclusivamente, è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui sopra. Il provvedimento impugnato è annullato nella parte in cui ingiunge al ricorrente il rimborso dei costi sostenuti dall’amministrazione per le misure di accoglienza.
7. In ragione della parziale soccombenza sussistono valide ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Katiuscia Papi, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO