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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 19/12/2025, n. 2092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2092 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4915/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Lupo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4915/2021 promossa da:
nata a [...] il [...] (CF: ), Parte_1 CodiceFiscale_1
nato a [...] il [...] (CF: , Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...] (CF: ), Parte_3 CodiceFiscale_3
nato a [...] il [...] ), Parte_4 CodiceFiscale_4
quali eredi di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 22.12.2014 Persona_1
tutti rappresentati e difesi dallo Avv. Corrado Cataudella, come da procura in atti;
ATTORI contro nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
), rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Belluardo, come da procura in atti;
C.F._5
CONVENUTO
1 nata a [...] l'[...] e residente a [...]° (C.F. COroparte_2
); CodiceFiscale_6
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 21/11/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16/10/2021, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e convenivano avanti il Tribunale di Siracusa e
[...] Parte_4 CP_1 CP_2
CP_
per sentire dichiarare, ex art. 2901 c.c., la revoca dell'atto di donazione di quota di
[...] rogato dal Notaio , in data 30/09/16, con il quale aveva donato alla COroparte_4 CP_1 figlia la quota del 99% della “Edilizia Cavarra srl”, per il valore nominale di € 44.550,00. CP_2
In particolare deducevano gli attori che:
- gli esponenti sono eredi di , deceduto in Noto il 22.12.2014 (come da atto Persona_1 di accettazione eredità del 6.03.2015, all' allegato n.1);
- il de cuius con atto di citazione del gennaio 2013 aveva proposto innanzi al Tribunale di
Siracusa, contro , azione di condanna alla restituzione della metà delle somme di CP_1 cui al contratto di deposito e risparmio, con lui cointestato, e con clausula abilitativa del prelievo disgiunto;
- deceduto il suddetto giudizio era stato riassunto dagli odierni attori, quali Persona_1 suoi eredi, ed il Tribunale di Siracusa in data 16 giugno 2021 aveva emesso sentenza n.
1151/2021 che, accogliendo la predetta domanda, aveva condannato al CP_1 pagamento della somma di 483.743,52, oltre interessi dai singoli prelevamenti al soddisfo ed oltre alle spese legali liquidate in euro 21.837,00, per compensi, spese generali al 15% C.P.A. ed Iva come per legge (allegato 2);
2 - nelle more del giudizio e prima che fosse emanata la sentenza ha stipulato a CP_1 favore dei figli diversi atti dispositivi a titolo gratuito, tra i quali quello in favore della figlia CO
di cui all'atto di donazione di quota di ricevuto dal Notaio di CP_2 Persona_2
Noto, in data 30.09.2016, rep. N. 61047, fasc. n. 18192, con cui le ha ceduto gratuitamente la quota del 99% pari al valore nominale di euro 44.550 della società Edilizia Cavarra srl con sede in Noto alla Via Fiorito n. 3, cap. soc. di 45.000,00, interamente versato, iscritta presso la
Camera di Commercio I.A.A. di Siracusa (allegato n. 3).
Ritenevano quindi gli attori sussistenti tutti i presupposti per procedere con la suddetta azione revocatoria atteso che tale atto dispositivo avrebbe, a loro avviso, pregiudicato le ragioni creditorie,
e ciò considerando che il debitore risulta ormai titolare di un patrimonio costituito di diritti di usufrutto e quote indivise che rendono assai probabile il pericolo che un eventuale azione esecutiva intentata nei suoi confronti si riveli infruttuosa.
Con comparsa del 2.02.2022 si costituiva in giudizio il quale in via preliminare CP_1 eccepiva l'incompetenza funzionale del Tribunale di Siracusa a favore delle sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Catania e l'intervenuta prescrizione, ex art. 2903 c.c., deducendo che sarebbe decorso il termine di 5 anni dal deposito dell'atto di donazione impugnato avvenuto il 13.10.2016 e tenuto conto che la notifica dell'atto di citazione si è perfezionata il
16.10.2021.
Chiedeva poi la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c., in attesa della sentenza della Corte
d'appello, trattandosi di credito litigioso.
Nel merito chiedeva il rigetto della domanda ritenendolo infondata in fatto e diritto, dando atto che il patrimonio residuo del debitore fosse idoneo a soddisfare comunque le ragioni creditizie.
Non si costituiva invece in giudizio , rimanendo contumace. COroparte_2
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza del 22.09.2022 il Giudice ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per precisazione delle conclusioni.
Quindi sentite le rispettive conclusioni venivano assegnati alle parti i termini 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le questioni preliminari.
L'eccezione di incompetenza funzionale del Tribunale di Siracusa in favore delle sezioni specializzate presso il Tribunale di Catania è infondata e deve essere rigettata.
3 Invero, con riferimento alla cessione di quote societarie, come nel caso di specie, l'azione revocatoria, ove accolta ha esclusivamente l'effetto di determinare l'inefficacia del trasferimento nei confronti di chi agisce, senza alterare per il resto la situazione proprietaria né l'assetto societario, con la conseguenza che la competenza spetta al Tribunale ordinario e non alle sezione specializzate in materia di impresa. Ed infatti l'azione riguarda esclusivamente il creditore del cedente, ma non coinvolge direttamente la società, come invece potrebbe verificarsi nel caso in cui si chiedesse la dichiarazione di inefficacia di un atto di scissione parziale, con l'assegnazione della quota del patrimonio della società scissa in favore di una terza società, quale atto potenzialmente idoneo a pregiudicare le pretese creditorie. In tale ultimo caso infatti l'azione coinvolge direttamente la società ed inerisce all'accertamento – sebbene verso il creditore che la esercita – di un fenomeno modificativo ed estintivo dell'assetto delle società coinvolte, cosicché la tutela della posizione del creditore è direttamente correlata al mutamento dell'assetto di una delle società coinvolte.
Ed in effetti il presupposto affinché sussista la competenza del giudice specializzato in materia d'impresa è che l'eventuale pronuncia di accoglimento incida direttamente sul rapporto societario.
Nel nostro caso, l'azione revocatoria ricadendo su un atto dispositivo di quote societarie, “non comporta conseguenze sulla titolarità delle quote contese né sui diritti connessi ma può produrre, ove accolta, soltanto l'inefficacia del trasferimento nei soli confronti di chi agisce, non alterando per il resto la situazione proprietaria né l'assetto societario, e pertanto rientra nella competenza del tribunale ordinario e non della sezione specializzata in materia di impresa” (Cass. N. 8661 del
19/12/2019), per cui “nell'ipotesi in cui si eserciti una revocatoria contro un atto di cessione di quote sociali, anche se astrattamente l'ipotesi potrebbe apparire ricompresa nella previsione di competenza di cui al comma 2 cit., lett. b), là dove allude alle cause e ai procedimenti "relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti", tuttavia, non coinvolgendo l'azione direttamente la società, ma riguardando il creditore del cedente, il cedente ed il cessionario, si deve escludere che ricorra la ragione giustificativa della competenza del giudice specializzato, atteso che la controversia, in ragione di tale mancato coinvolgimento, è inidonea ad incidere sulla "vita" della società, che resta estranea alla sua soluzione, potendo una controversia riconducibile alla competenza speciale immaginarsi solo se, all'esito della revocatoria insorga una contestazione fra il cessionario e la società o fra il cedente e la società” (cfr. Cass. N. 2754 del 2020).
4 Per quanto sopra l'eccezione va rigettata.
E' altresì infondata l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, ex art. 2903 c.c.
Invero, la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo (Cass. civile, Sez. III sent. n. 4049 del 9 febbraio
2023; Cass. N. 5889 del 24/3/2016).
Ciò posto, se il trasferimento delle quote societarie ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito dell'atto per l'iscrizione presso il Registro delle imprese, l'efficacia verso i terzi, come nel caso di specie, è invece collegata alla pubblicità dell'atto nel Registro secondo la regola generale sull'opponibilità degli atti di cui all'art. 2193 c.c., la quale prevede che l'atto è opponibile ai terzi, dal momento della sua iscrizione;
e ciò in quanto l'iscrizione ne garantisce la conoscibilità.
Per cui, nel caso in questione, essendo stato l'atto di donazione delle quote societarie pubblicato nel registro delle imprese di Siracusa il 17.10.2016 e non il 13.10.2016, che è invece la data del deposito e del protocollo (cfr. visura camerale Edilizia Cavarra s.r.l. - doc. n. 4 citazione), al 16.10.2021, quando l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato ai convenuti, il termine quinquennale di prescrizione dell'azione non era ancora maturato.
Pertanto anche tale eccezione va respinta.
Nel merito
In punto di diritto, va ricordato che l'azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale il cui accoglimento presuppone il concorso di alcune condizioni, descritte dall'art. 2901
c.c.: 1) la sussistenza di un credito (o di una ragione di credito) in capo all'attore; 2) la presenza di un atto, gratuito od oneroso, di disposizione patrimoniale posto in essere dal debitore;
3) un conseguente pregiudizio alle dette ragioni creditorie (eventus damni), rappresentato proprio dalla diminuzione del patrimonio del debitore e dal suo divenire o insufficiente per il soddisfacimento del credito o, quanto meno, composto in modo tale da renderne più difficile o incerto l'eventuale soddisfacimento coattivo;
5 4) il consilium fraudis o scientia damni, ossia la consapevolezza del debitore disponente di arrecare col proprio atto un tale pregiudizio (e, inoltre, per i soli atti dispositivi a titolo oneroso, la participatio fraudis del terzo acquirente, laddove, ove fosse in buona fede, non sarebbe pregiudicato dall'azione revocatoria, salvo il caso di anteriorità della trascrizione della domanda revocatoria rispetto alla trascrizione dell'atto di acquisto); 5) nel caso di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, la dolosa preordinazione dell'atto dispositivo (col concorso del terzo, in caso di atto a titolo oneroso) al fine di pregiudicare il soddisfacimento del creditore (c.d. animus nocendi).
Quanto al credito vantato dalla parte attrice, si osserva che, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non ancora accertata giudizialmente, purché essa non risulti prima facie pretestuosa e possa considerarsi verosimile e fondata (cfr. Cass. 27 gennaio 2009, n. 1968; Cass. 10 marzo 2006, n. 5246; Cass. 17 settembre 2015, n. 18321; Cass. 8 febbraio 2012, n. 1893; Cass. 24 luglio 2008, n. 20002; Cass. 19 settembre 2007, n. 19289).
Per cui nonostante al momento di proposizione della domanda il credito fosse “litigioso” gli attori erano legittimati a proporre l'azione revocatoria.
Ciò posto, in ogni caso, con sentenza n. 1741 del 12 ottobre 2023, la Corte d'Appello di Catania — in parziale riforma della sentenza n. 1151/2021 di questo Tribunale — ha modificato la condanna originariamente pronunciata nei confronti di , che era stato tenuto a pagare agli odierni CP_1 attori la somma di € 483.743,52 oltre interessi e spese legali liquidate in € 21,837,00 per compensi, oltre accessori di legge (spese generali al 15%, C.P.A. e IVA) ed ha, per contro, condannato Parte_1
e , ciascuno in proporzione alla
[...] Parte_2 Parte_3 Parte_4 rispettiva quota ereditaria di , al pagamento in favore di della Persona_1 CP_1 somma di € 202.658,00 oltre interessi legali dalla data della domanda. Ha, inoltre, compensato per metà le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendo a carico di la restante metà, CP_1 liquidata in € 11.000,00 per il primo grado ed € 7,500,00 per l'appello, oltre spese generali, IVA e
C.P.A., confermando nel resto la sentenza impugnata.
Pertanto, detraendosi la somma di euro 202.658,00 dal maggior importo di euro 483.743,52 il credito attualmente vantato dagli attori nei confronti di ammonta ad euro 281.085,52 oltre CP_1 interessi legali dai singoli prelevamenti al soddisfo ed oltre alle predette spese legali di euro 18.500,00, per un importo complessivo di 299.585,52, a cui devono aggiungersi gli interessi.
6 Se è, così, ad oggi, indubbia l'esistenza di un credito degli attori nei confronti di , pur CP_1 ridimensionatosi a seguito della sentenza della Corte d'Appello di Catania, e, allo stesso tempo, il compimento da parte dello stesso di un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito (donazione), posto in essere in data 30.09.2016 (ovvero nel periodo compreso tra l'atto di citazione del 2013 proposto dal nei suoi confronti e la pronuncia della sentenza di primo grado del 16 giugno Per_1
2021 del Tribunale di Siracusa), occorre, a questo punto, verificare la sussistenza degli ulteriori requisiti necessari per la proposizione dell'azione revocatoria, ossia il pregiudizio delle ragioni creditorie e la consapevolezza del di lederle. CP_1
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, affinché ricorra l'eventus damni non occorre che, in conseguenza dell'atto dispositivo, il patrimonio dell'obbligato sia divenuto incapiente, essendo sufficiente una modificazione quantitativa o anche solo qualitativa dello stesso, purché idonea a rendere più incerta o gravosa la soddisfazione del credito.
La tesi accolta dalla giurisprudenza di legittimità, che configura il pregiudizio in oggetto in termini di
“pericolo di danno” o di “danno eventuale”, è perfettamente coerente con le finalità cautelari e conservative dell'azione revocatoria, che mira unicamente a preservare la garanzia generica rappresentata dal patrimonio del debitore.
Sotto il profilo dell'onere della prova, la giurisprudenza ha più volte chiarito che il creditore ha solo l'onere di provare, la variazione patrimoniale conseguente all'atto di disposizione posto in essere dal debitore e che, dunque, non debba anche provare l'entità e la natura del patrimonio di quest'ultimo dopo l'atto di disposizione.
Grava, piuttosto, sul debitore convenuto l'onere di provare che il rischio di una più incerta o più difficile soddisfazione del credito, in concreto, non sussiste perché il patrimonio residuo è sufficientemente capiente, essendo costui l'unico soggetto in grado di conoscere nel dettaglio la propria situazione economica e patrimoniale e, pertanto, capace di dimostrare, in ossequio al principio della cd. vicinanza della prova, che quell'atto dispositivo non ha intaccato il suo patrimonio, avuto riguardo all'entità del credito (cfr. Cass. Civ., sez. III, 04/07/2006, n. 15265; Cass. Civ., sez. III, 14/10/2005, n.
19963).
Nel caso di specie, accertati, da un lato, il credito di quasi 300.000,00 euro oltre a interessi, vantato dagli odierni attori e l'astratta idoneità dell'atto di donazione del 99% delle quote societarie pari al valore nominale di 44.550,00 euro a pregiudicare le ragioni creditorie, era onere del dimostrare CP_1
l'adeguatezza del suo patrimonio a soddisfare le ragioni dei creditori, nonostante l'atto di disposizione patrimoniale.
7 Tuttavia, il convenuto, limitandosi a una mera elencazione dei beni ancora presenti nel proprio patrimonio e a una loro valutazione priva di qualsiasi riferimento a parametri oggettivi o, quantomeno, dell'indicazione dei criteri adottati per determinarla, non ha fornito prova della concreta consistenza economica del suo patrimonio.
D'altra parte, anche procedendo a una stima approssimativa del valore dei beni appartenenti al CP_1
— sulla base, da un lato, delle visure catastali agli atti e, dall'altro, delle quotazioni immobiliari OMI dell'Agenzia delle Entrate — emerge che, per la natura e il valore dei beni residui in suo possesso
(consistenti in diritti di usufrutto o quote indivise di immobili), l'atto di disposizione in questione, pur non avendo integralmente svuotato il patrimonio del debitore, lo ha tuttavia reso insufficiente a soddisfare il credito vantato dagli attori. Inoltre, considerato che la parte più rilevante del patrimonio del è costituita da diritti di usufrutto su beni immobili, appare improbabile la fruttuosità di una CP_1 eventuale azione esecutiva.
Ed in effetti, riportandosi alle tabelle di quotazione immobiliare OMI-Agenzia dell'Entrate (richiamate al doc. n. 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. da parte attrice in uno con le certificazioni catastali già prodotte al doc. 5 dell'atto di citazione), è possibile verificare come per i fabbricati in Noto zona
Testa dell'Acqua e zona Marina di Noto risulta che: 1) la quota ½ Villino di cui è Parte_5 titolare il (foglio 158, part. 399) avrebbe un valore di € 25.937,00 (valore calcolato utilizzando CP_1 il valore medio di mercato pari a euro 625,00, moltiplicato per la superfice catastale dell'immobile di
83 mq pari a 51.875,00 euro, diviso per la metà, in considerazione della quota di cui è titolare il
; 2) la quota ½ dell'usufrutto del villino tipo economico Cat. A/3 in Noto c.da Marina di Noto, CP_1 utilizzando i parametri di cui sopra, risulta avere un valore di circa 19.912,00; 3) il fabbricato al foglio
254, particella n. 68, categoria C6 di 40 mq avrebbe un valore di circa 12.000,00 euro, mentre il diritto di usufrutto dell'immobile cat. A10, foglio 254, particella 408 in Via Guccio Fiorito snc, la cui superfice è di 328 mq, risulta avere un valore di circa 110.000,00 (calcolato considerando il valore medio di mercato -tipologia Ufficio- di circa 675,00 euro al mq, il cui risultato va ridotto della metà in relazione alla titolarità del solo diritto di usufrutto).
Quanto ai terreni, considerando i valori agricoli medi in territorio di Noto, risulta che: 1) le quote dei terreni agricoli hanno un valore complessivo di € 4.634,00 ed i caseggiati sono unità collabenti di valore fiscale 0/0: nello specifico il terreno adibito a pascolo di cui il possiede 1/5 della nuda CP_1 proprietà, foglio 37, particella 197, considerando i valori agricoli medi della provincia, in questo caso, pari a euro 3.800,00 l'ettaro da rapportarsi alla superfice posseduta dal pari a 56 are e 16 ca CP_1 avrebbe un valore di circa 2.128,00 euro che in considerazione della quota da lui posseduta pari a 1/5
8 risulta essere di euro 425,00; il mandorleto al foglio 269, particella 161 pari a 1 ettaro, 70 are e 02 ca, di cui il è titolare per 1/10 considerando i valori medi della provincia, in questo caso pari a CP_1
14.000,00 euro l'ettaro, avrebbe un valore pari a 23.800,00 che suddiviso per 10, in considerazione della quota posseduta dal è pari a 2.380,00 euro;
infine i terreni adibiti a seminativo al foglio CP_1
269, particella 164 e foglio 113, particella 231, in relazione all'estensione, l'uno di 2 ha 97 are e 88 ca
e l'altro di 25 are e 01 ca e alla quota rispettivamente posseduta avrebbero un valore di 204,00 euro e
1.625,00 euro.
Quindi, preso atto della natura e la tipologia del patrimonio residuo del debitore, il cui valore concreto non è stato fornito dal debitore e che calcolato approssimativamente sulla base degli elementi in atti, sembra comunque di molto inferiore al debito di quasi 300.000,00 euro (oltre interessi) del CP_1 può ritenersi che l'atto dispositivo abbia contribuito a compromettere le ragioni creditizie.
Infine l'elemento soggettivo, ovvero, il consilium fraudis, da parte del convenuto si ricava in modo chiaro: dalla natura e valore dell'atto (la donazione del 99% delle quote societarie), dalla destinazione a uno dei parenti più prossimi (figlia), dalla tempistica con cui è stato posto in essere (nel periodo tra la citazione a giudizio e la sentenza di condanna).
In conclusione, sussistendo gli elementi richiesti ai fini della revocatoria deve accogliersi la domanda degli attori con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'atto di donazione testé indicato posto in essere dal nei confronti della figlia . CP_1 CP_2
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dei convenuti in solido tra loro ex art. 97, comma 1, seconda parte, c.p.c., mentre non appaiono sussistere i presupposti di lite temeraria.
La liquidazione viene effettuata, come da dispositivo, secondo i parametri del D.M. 55/2014, come modificato, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente svolta per ciascuna fase e del livello di complessità delle questioni giuridiche trattate, avuto riguardo all'entità del credito alla cui tutela è diretta l'azione revocatoria, giusto art. 5, comma 1, del citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Maria Lupo, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. R.G. 4915/2021:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca in favore degli odierni attori l'atto di donazione di quota CO di ricevuto dal Notaio di Noto, in data 30.09.2016, rep. N. 61047, fasc. n. Persona_2
18192 e con il quale ha ceduto alla figlia la quota del 99% pari al valore CP_1 CP_2
9 nominale di euro 44.550 della società Edilizia Cavarra srl con sede in Noto alla Via Fiorito n. 3, cap. soc. di 45.000,00.
- condanna e in solido tra loro, a pagare in favore degli odierni attori CP_1 COroparte_2 le spese di lite, che liquida in €. 17.252,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Siracusa, 18.12.2025
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