Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/04/2025, n. 609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 609 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANIA - SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Catania - Seconda Sezione Civile - composta da:
1) Dott. Giovanni DIPIETRO Presidente
2) Dott. Maria Stella ARENA Consigliere rel. ed est.
3) Dott. Massimo LO TRUGLIO Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 90/2024 R.G., avente per oggetto: locazione;
TRA in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. (P.IVA ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1 dall'avv. Gaetano MACCARRONE;
APPELLANTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., (P.IVA Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Salvatore SCATA;
P.IVA_2
APPELLATA
All'udienza del 18.3.2025, all'esito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 5304/2023, pubblicata il 28.12.2023 (resa nel proc. n. 2733/2023 RG), il
Tribunale di Catania, Quinta sezione civile, nulla statuendo nel merito, condannava la parte convenuta e : 1) al pagamento delle spese Parte_1 Parte_1
processuali relative alla fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto, introdotto da in relazione al contratto di locazione inter partes dell'immobile sito in Controparte_1
Catania, corso Sicilia n.10); 2) al pagamento delle spese processuali relative al susseguente
1
3) al pagamento infine di una somma, pari a €200,00, in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 96, 3° comma, c.p.c.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la e Parte_1 Parte_1
(erroneamente indicata nell'atto di appello come “ ), sulla base di una sola ragione Parte_2
di censura.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità dell'appello e Controparte_1
chiedendone il rigetto.
La causa è stata posta in decisione all'udienza del 18.3.2025, all'esito di discussione orale.
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Il Tribunale, nel disporre il regolamento di spese censurato dall'appellante, ha esposto in fatto che, all'udienza fissata per la comparizione delle parti nel procedimento per intimazione di sfratto, il procuratore della locatrice aveva dato atto dell'intervenuto pagamento nelle more dei canoni intimati – relativi ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2022-, e il giudizio era proseguito, previo mutamento del rito, unicamente per la questione del pagamento delle spese processuali.
Quindi il primo giudice, dopo aver ricostruito lo svolgimento cronologico della vicenda, ha condannato la resistente al pagamento delle spese di lite, in applicazione del Parte_1
principio di causalità di cui all'art. 91 c.p.c., poiché ha rilevato che i pagamenti dei canoni erano intervenuti tardivamente nonché, il primo, dopo la consegna per la notifica all'ufficiale giudiziario dell'atto di sfratto, e gli altri due dopo la notificazione dell'intimazione, e financo dopo l'iscrizione a ruolo della causa.
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Con un unico motivo di appello la censura la condanna del primo giudice Parte_1
al pagamento delle spese processuali in favore della , e la pedissequa condanna per CP_1
responsabilità processuale aggravata.
Lamenta, in particolare, l'appellante che ha errato il giudice di prime cure a non tenere conto: a) che, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il pagamento estingue l'obbligazione; b) dell'art. 5 L.
392/1978 che “non considera morosità il pagamento di un singolo canone sino a 20 giorni dopo il termine fissato” (nella specie il giorno venti di ogni mese); c) del principio della soccombenza nello statuire sulle spese processuali, atteso che non ha pronunciato sul rigetto
2 della richiesta di convalida di sfratto e, non convalidando lo sfratto, aveva dato ragione alla difesa della resistente che aveva chiesto il rigetto.
Rileva, infine, la società appellante che non poteva trovare applicazione il principio della
“causalità” richiamato dal giudice, atteso che, alla data dell'iscrizione a ruolo della causa
(11.1.2023), non vi era alcuna morosità essendo stati pagati tutti i canoni intimati.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Il contratto di locazione commerciale inter partes – stipulato il 12.6.2014, con decorrenza dalla medesima data- recita testualmente: “il canone di locazione viene stabilito di comune accordo in € 1.150,00 oltre IVA, mensili, da corrispondersi anticipatamente, entro e non oltre il venti di ciascun mese, a mezzo bonifico bancario … e aggiornamento ISTAT …”.
In forza di ciò, il rateo di settembre 2022 (relativo al periodo 12/9-11/10) era scaduto il 20
settembre 2022, quello di ottobre (periodo 12/10-11/11) era scaduto il 20 ottobre, e quello di novembre (periodo 12/11-11/12) era scaduto il 20 novembre, e dunque tutti prima che la passasse l'intimazione di sfratto all' per la notificazione (il Controparte_1 CP_2
23.11.2022).
Risulta dagli atti che il conduttore ha effettuato i pagamenti nei termini indicati in sentenza, e segnatamente:
-l'8 novembre 2022 fu pagata la mensilità di agosto, scaduta il 20.8.2022, sollecitata con pec dell'8 novembre, ma non oggetto di intimazione;
-il 24.11.2022 fu pagata la mensilità di settembre, scaduta il 20.9.2022, sollecitata ed intimata;
-il 12.1.2023 furono pagate (con bonifico ricevuto il 14.1.2023), le mensilità di ottobre e novembre 2022, anch'esse oggetto della intimazione per cui è causa.
Risulta dunque documentalmente accertato, come correttamente ricostruito dal primo giudice,
che i pagamenti dei canoni locativi per cui è causa sono avvenuti tardivamente, oltre i termini di scadenza, nonché, quello di settembre, dopo la consegna per la notifica dell'atto di intimazione, e gli altri due dopo la notificazione dello sfratto (eseguita il 1.12.2022), e persino dopo l'iscrizione della causa a ruolo (l'11.1.2023).
3 Pertanto, va condiviso l'apprezzamento del primo giudice in quanto, benchè ai soli fini del regolamento delle spese, la domanda del locatore intimante appariva fondata al momento della sua proposizione in giudizio.
Non è rilevante quanto dedotto dall'appellante che il pagamento estingue l'obbligazione, posto che nel caso concreto la società ricorrente, in seguito ai pagamenti, ha rinunciato all'ingiunzione e non ha neppure insistito per la risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c.,
limitando la propria domanda unicamente al pagamento delle spese sostenute per la tutela giudiziale.
Infondato, e non pertinente, è poi il richiamo al disposto dell'art. 5 della legge 392 del 1978.
Invero, anzitutto, detta norma è dettata solo per le locazioni ad uso abitativo e non è estensibile al diverso tipo contrattuale delle locazioni ad uso diverso dall'abitazione, qual è quella in esame (v. tra le tante, Cass. 14.11.2006 n. 24207); comunque, e in ogni caso, l'art. 5 considera idoneo motivo di risoluzione anche il mancato pagamento di un solo canone una volta decorsi venti giorni dalla scadenza prevista e, nel caso de quo, alla data di iscrizione della causa a ruolo, i canoni insoluti erano due, ed entrambi scaduti da oltre 20 giorni.
Inoltre, il giudice non avrebbe dovuto pronunciarsi sulla convalida dello sfratto dal momento che, alla data dell'udienza di comparizione, non ne ricorrevano le condizioni previste dal procedimento speciale (art. 663 c.p.c.), in presenza dell'opposizione dell'intimata e dell'attestazione del procuratore della locatrice che la morosità era cessata.
Ciò non esclude che, trasformatosi il procedimento speciale in un giudizio ordinario a cognizione piena, correttamente il giudice ha posto l'onere delle spese di lite a carico del conduttore che, con la sua morosità pregressa, aveva reso necessario il ricorso all'azione giudiziaria, apprezzamento che va confermato anche sulla scorta di una valutazione prognostica delle probabilità normali di accoglimento della domanda, per le ragioni sopra esposte.
Del pari infondato è il profilo di censura che attiene alla condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
4 Con l'istituto previsto nell'art. 96, terzo comma, c.p.c., il legislatore, infatti, ha inteso affidare al giudice uno strumento per reprimere, nell'interesse generale della collettività, il c.d.
“abuso del processo”; abuso che ricorre quando lo strumento processuale viene piegato a finalità devianti rispetto alla “tutela dei diritti e degli interessi legittimi” per il quale l'art. 24, primo comma, Cost. garantisce il ricorso al giudice. Il legislatore, col terzo comma dell'art. 96
c.p.c., ha voluto configurare, quindi, “non già una fattispecie ancillare rispetto alle figure risarcitorie previste nei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., ma una figura di responsabilità indipendente e autonoma, che prevede una sanzione di carattere pubblicistico, priva di natura
risarcitoria, destinata a reprimere la parte soccombente che abbia fatto abuso dello strumento processuale” (Cass., sez. II, n. 27623/2017).
Il rafforzamento della repressione dell'abuso del processo si è manifestato nella scelta legislativa di sopprimere l'elemento soggettivo della fattispecie. Il giudice, nell'applicare l'art. 96, terzo comma, c.p.c., in altri termini, non è più tenuto a svolgere complessi apprezzamenti sulla colposità e negligenza della condotta della parte e del suo difensore, ma deve limitarsi a valutare “oggettivamente” la sussistenza di un “abuso del processo”, quale emerge dagli atti processuali e dal loro contenuto.
E non c'è dubbio che, nella specie, la difesa assunta dalla Parte_1
nel giudizio di primo grado, con la resistenza alla richiesta di rimborso delle spese
[...]
processuali costituisce abuso, sicchè giustificata appare la condanna, peraltro alla modesta somma di €200,00.
Alla stregua di tutto quanto sopra esposto l'appello proposto va rigettato.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico della società
appellante nella misura indicata in dispositivo in applicazione dei parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (v. D.M. Giustizia del 13.08.2022 n. 147 e allegate tabelle),
tenuto conto del valore della controversia così come indicato dalla stessa parte appellante
(scaglione da € 1.100.01 a € 5.200,01) e dell'attività difensiva effettivamente svolta dal difensore ( con applicazione del parametro minimo solo per la fase di trattazione/istruttoria).
Atteso il rigetto del presente appello, si deve dare atto che nella specie sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1- quater, del DPR 115/2002.
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P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 90/2024 R.G., rigetta l'appello proposto da e avverso la Parte_1 Parte_1
sentenza n. 504/2023 del Tribunale di Catania del 28.12.2023; condanna la società appellante al rimborso in favore dell'appellata delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2419,00 per compensi, di cui euro 536,00 per fase di studio della controversia, euro 536,00 per fase introduttiva del giudizio, €496,00 per fase di trattazione, ed euro 851,00 per fase decisoria, oltre alle spese forfettarie del 15% ex art. 2 D.M.
10 marzo 2014 n. 55, IVA e CPA come per legge.
Sussistono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso in Catania il 24 aprile 2025 nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL CONSIGLIERE est. IL PRESIDENTE dott. Maria Stella Arena Dott. Giovanni Dipietro
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