TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 13/12/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca
Storto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al N. 973 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del
10/12/2025, promossa da in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Venafro (IS), P.
I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Santilli, giusto P.IVA_1 mandato prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attrice/opponente contro con sede legale a Mantova, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Teramo presso e nello studio dell'avv. Carlo Del Torto, dal quale
è rappresentata e difesa in virtù di procura prodotta con il ricorso;
- Convenuta/opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 247/2020 del
21/09/2020, n. 701/2020 R.G.;
Oggetto e codice domanda: altri istituti e leggi speciali – 109999.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/12/2025.
*****
FATTO E DIRITTO
§ 1. – I fatti di causa.
Con ricorso depositato il 01/09/2020, la (d'ora in Controparte_1 avanti più sinteticamente: adiva l'intestato Tribunale e, CP_1
– giudice onorario dott. Luca Storto – premettendo di essere creditrice nei confronti della
[...]
(d'ora in avanti più sinteticamente: Parte_1 della somma complessiva di € 39.075,62, per la fornitura di Parte_1 merci come descritte nelle fatture numero: 19500482 del 31/01/2019, 19500632 del 31/01/2019, 19501075 del 25/02/2019, 19501777 del 28/03/2019 e relativi documenti di trasporto chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo di pari importo, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
In data 21/09/2020, il tribunale pronunciava il decreto ingiuntivo n. 247/2020 (n.
701/2020 R.G.), nei confronti della CP_2 [...] per la somma di Euro Parte_1
39.075,62, oltre interessi gli interessi come da domanda, sempre che nei limiti del tasso-soglia, nonché le spese e competenze della fase monitoria, come liquidate in decreto nella misura di € 1.305,00 per compenso e in € 286,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CAP se dovuti, ed oltre alle successive occorrende.
Detto decreto era quindi notificato in data 08/10/2020 alla , la Parte_1 quale in data 17/11/2020, notificava, atto di citazione in opposizione alla creditrice/opposta, per l'udienza del 31/05/2021 (ex art. 168 bis, comma IV,
c.p.c., al 09/06/2021), in calce al quale così rassegnava le proprie richieste:
“Voglia l'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa, così provvedere:
A) in via pregiudiziale: stante la chiusura del Tribunale di Isernia dal 25.10.202 al 14.11.2020 in uno con l'interruzione di servizi informativi, disporre la rimessione in termini dell'opponente onde consentire la visibilità del fascicolo monitorio al fine di esplicitare ulteriori, eventuali, motivi di opposizione;
B) in via preliminare: negare la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'illegittimità del ricorso monitorio
e l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo per carenza
2
– giudice onorario dott. Luca Storto – di prova della sussistenza del credito azionato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 21.9.2020;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'illegittimità del ricorso monitorio
e l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 21.9.2020;
D) nel merito, in via di estremo subordine: - accertare e dichiarare l'unilaterale applicazione da parte della opposta di prezzi giammai concordati e, conseguentemente, previa consulenza tecnica che sin da questo momento si richiede, determinare la reale entità del credito della opposta. Con riserva, all'esito della rimessione in termini, di nuove allegazioni, articolazione dei mezzi istruttori del caso e necessari, nonché produzione di nuovi documenti”.
In data 11/05/2021, si costituiva nel giudizio di opposizione la CP_1 mediante comparsa di costituzione e risposta (con allegate produzioni documentali), nella quale così concludeva: “affinché il Giudice adito voglia:
In via pregiudiziale 1) rigettare la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla opponente;
In via preliminare 1) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
1)rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: 2) respingere in ogni sua parte l'opposizione e, per l'effetto, condannare la opponente al pagamento nei confronti della
[...] della somma di € 39.075,62=, oltre interessi come specificati Controparte_1 in ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero di quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”.
3
– giudice onorario dott. Luca Storto – Con ordinanza del 10/06/2021, il tribunale, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza, svoltasi il dì precedente, rigettava la richiesta di rimessione in termini avanzata dall'opponente, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando al 22/12/2021 per l'ammissione delle prove.
Solo parte opposta depositava le memorie assertive di cui ai primi due termini della norma citata.
Ammesso con ordinanza del 22/12/2021 l'interrogatorio formale deferito da al legale rappresentante della , tale incombente era CP_1 Parte_1 espletato all'udienza del 15/06/2022, all'esito della quale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/05/2023.
Dopo alcuni rinvii, dovuti alle esigenze del ruolo, fino all'udienza del
10/12/2025, le parti nuovamente comparse davanti al tribunale precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa (ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.) chiedendo al giudice che, qualora questi non fosse riuscito a terminare la sentenza entro l'udienza, come previsto dalla norma, di trattenere la causa in decisione dichiarando entrambi i procuratori di rinunciare ai termini di cui all'art. 190, c.p.c.
Il giudice onorario, pertanto, all'esito della camera di consiglio tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti dichiarato di rinunciarvi.
§ 2. – Il merito.
Preliminarmente, va confermato quanto motivato e disposto nella precedente ordinanza del 10/06/2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini all'epoca avanzata dall'opponente “onde consentire lo svolgimento a pieno del diritto di difesa… onde potere esplicitare ulteriori, eventuali, motivi di opposizione” (citazione, pag. 1) e motivata dalla “impossibilità di avere la visibilità del fascicolo telematico del monitorio, che con il presente atto si oppone e, quindi, di visionare la documentazione prodotta dalla ricorrente”.
Infatti, richiamando quanto già spiegato nel provvedimento ordinatorio, l'istanza predetta non poteva essere accolta – pur essendosi verificati gli eventi indicati,
4
– giudice onorario dott. Luca Storto – cioè la chiusura al pubblico (salvo presidio) del tribunale per i noti eventi pandemici da Covid-19 e il malfunzionamento per alcuni giorni dei sistemi informatici – in quanto l'opponente non aveva provato in alcun modo i suoi presunti tentativi di accesso al fascicolo telematico del monitorio nell'arco dei quaranta giorni concesso dalla legge: né una pec (attestante quantomeno l'accettazione dell'invio dell'istanza di visibilità); né una mail ordinaria diretta alla cancelleria;
né un attestato di quest'ultima comprovante la trasmissione, anche in formato cartaceo, di una richiesta di accesso al fascicolo monitorio nel termine in questione.
Passando all'esame dell'opposizione, è noto che nel sistema delineato dal codice di procedura civile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, derivandone che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve in ogni caso accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione attraverso gli strumenti concessi dal processo a c.d. cognizione piena.
Orbene, incontroversa la validità del postulato per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore/opponente e il convenuto/opposto sono rispettivamente convenuto e attore in senso sostanziale, ne deriva che da un lato parte convenuta opposta deve fornire, in adempimento del dettato ex art. 2697, comma primo, c.c., la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto di credito – non anche la prova dell'inadempimento altrui (circostanza che può essere dedotta quale mera allegazione) – mentre parte attrice opponente, in adempimento del disposto di cui all'art. 2697, comma secondo, c.c., è onerata della prova su cui si fonda l'eccezione che il diritto si è modificato o estinto.
Partendo perciò dalla prova del diritto di credito vantato in giudizio dalla creditrice opposta, essa può dirsi raggiunta nei termini che seguono, e, di conseguenza, la domanda della merita di essere accolta, con CP_1
5
– giudice onorario dott. Luca Storto – inevitabile rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2020 (n.
701/2020 R.G.).
Il credito azionato nel monitorio dalla non si fonda solo sulle CP_1 quattro fatture emesse nei confronti della opponente. Parte_1
Si tratta delle fatture numero: 19500482 del 31/01/2019; 19500632 del
31/01/2019; 19501075 del 25/02/2019; 19501777 del 28/03/2019;
Infatti, le fatture in questione sono state prodotte sia nella fase monitoria, sia in questo giudizio di opposizione, nel quale la si è costituita CP_1 tempestivamente, unitamente all'estratto del registro I.V.A. (clienti e fornitori) attestato conforme alle pagine numericamente indicate dal notaio, nonché ai documenti di trasporto relativi a ciascuna fattura e a due conferme d'ordine
(delle quali si dirà).
Come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità: «La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come
l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio» (così, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9593 del
20/05/2004); da tale principio deriva che: «Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto» (così, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006).
L'opponente nell'atto introduttivo di questo giudizio si è limitato a eccepire la
“Nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova scritta ex art.
634 cpc” e a richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di ripartizione dell'onere probatorio, ovvero a ribadire che “spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio
6
– giudice onorario dott. Luca Storto – diritto” (pag. 3, citazione) e ha concluso affermando che “l'onere probatorio, nella presente fase di cognizione ordinaria, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, che, pertanto, dovrà essere revocato con ogni conseguenza di legge”.
I principi richiamati dall'opponente, tuttavia, non esentano il medesimo dall'onere di prendere una specifica posizione su tutta la documentazione non costituita dalle fatture, prodotta dalla con la tempestiva CP_1 costituzione in questo giudizio.
Tale documentazione, alla prima udienza del 09/06/2021, dapprima, è stata contestata genericamente dall'opponente, poi, nella seconda parte del verbale, la ha dichiarato “…inoltre vi è stato riconoscimento del rapporto Parte_1 contrattuale e giammai dell'importo ingiunto che risulta contestato”.
Da tale affermazione, pertanto, si può giungere alle seguenti conclusioni:
l'opponente non ha mai negato di aver ricevuto le fatture in questione;
non ha mai contestato le fatture stesse in via stragiudiziale né, tantomeno, ha contestato la sussistenza di un rapporto di natura giuridico patrimoniale (vendita di cose mobili) costituitosi tra le parti oggi in causa.
Dai documenti fiscali in questione, inoltre, possono ricavarsi elementi sufficienti a descrivere quale questo rapporto fosse (vendita di cose mobili), dato che nelle stesse sono indicate le merci vendute delle quali la ha chiesto il CP_1 pagamento all'opponente.
Si tratta verosimilmente di mangimi e paglia (fatt. n. 19500482 del 31/01/2019),
e di mangimi per tutte le altre tre fatture.
I documenti fiscali prodotti, inoltre, recano l'indicazione:
- nella fattura n. 19500482 del 31/01/2019, del documento di trasporto
DDT 0447 del 18-01-2019 (doc.
5-C, prodotto con la comparsa di costituzione), sottoscritto dal destinatario (non disconosciuta dall'opponente);
- nella fattura n. 19500632 del 31/01/2019, la conferma d'ordine recante sottoscrizione e timbro della n. 53062309 del Parte_1
25/01/2019 (doc.
5-B, prodotto con la comparsa di costituzione) e del
7
– giudice onorario dott. Luca Storto – documento di trasporto DDT 0711 del 31-01-2019 (doc.
5-C) recante la sottoscrizione del solo vettore;
- nella fattura 19501075 del 25/02/2019, la conferma d'ordine recante sottoscrizione e timbro della n. 53062776 del 12-02- Parte_1
2019 (doc.
5-B, prodotto con la comparsa di costituzione) e del documento di trasporto DDT 1105 del 19-02-2019 (doc.
5-C) recante la sottoscrizione del solo vettore;
- nella fattura n. 19501777 del 28/03/2019, del documento di trasporto
DDT 1609 del 13-03-2019 (doc.
5-C, prodotto con la comparsa di costituzione), recante la sottoscrizione del solo vettore;
La documentazione in questione e, in particolare, le due conferme d'ordine relative alla merce riportata in due delle quattro fatture sopra elencate, recanti timbro e sottoscrizione della , nonché i quattro documenti di Parte_1 trasporto, riportanti l'indicazione del vettore e, in uno, anche la sottoscrizione del destinatario della merce, lasciano nessun dubbio né sull'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né sull'esecuzione di tutte le prestazioni da parte del venditore, odierna opposta.
Nell'ultima parte delle premesse dell'atto di citazione si legge: “…si contesta, comunque, l'applicazione da parte della di prezzi giammai CP_1 concordati.”
La contestazione dei prezzi fatturati, tuttavia, non è soltanto una ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Quando l'opponente eccepisce che la avrebbe applicato in via CP_1 unilaterale nelle fatture in questione prezzi diversi rispetto a quelli concordati tra le parti, altro non fa che allegare un fatto modificativo di una pattuizione di cui ammette l'esistenza.
Non solo, perché del fatto modificativo l'opponente è onerato sia per quanto riguarda una precisa allegazione, sia per la prova del fatto stesso.
Entrambi gli aspetti non sono stati soddisfatti dall'opponente.
In nessuno degli scritti difensivi è stata trovata traccia di un'allegazione che con precisione indicasse i prezzi pattuiti, diversi da quelli riportati nelle fatture.
8
– giudice onorario dott. Luca Storto – Inoltre, manca qualsiasi documentazione o istanza istruttoria in tal senso avendo l'opponente scelto di non depositare alcuna delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
La richiesta formulata in calce all'atto di opposizione di una “consulenza tecnica che sin da questo momento si richiede, (per) determinare la reale entità del credito della opposta” è inammissibile essendo di contenuto squisitamente esplorativo.
Anche la prova testimoniale richiesta dall'opponente, all'esito dell'interrogatorio espletato il 15/06/2022, nel corso del quale la legale rappresentante della Pt_1
ha fatto riferimento a una sua collaboratrice che aveva rilevato costi
[...]
(per il trasporto della merce ordinata) non concordati in precedenza con l'opposta, non può essere ammessa non solo perché si tratta di circostanza mai allegata in precedenza, ma, soprattutto, perché si tratta di prova diretta che avrebbe dovuto essere stata richiesta con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., non depositate, e di conseguenza preclusa.
La disamina sopra compiuta rende superflua anche l'analisi dei documenti (n. 3
e 4) prodotti dalla che, a suo dire, rappresenterebbero il CP_1 riconoscimento del debito oggetto di causa.
In realtà, tali documenti costituiscono delle mere dichiarazioni provenienti dalla e dirette alla società di recupero crediti, verosimilmente Parte_1 incaricata dalla dalle quali si può ricavare un lato valore indiziario CP_1 ai sensi dell'art. 2735, I comma, ultimo periodo, c.c., nel senso della sussistenza di un debito da parte della opponente che, tuttavia, non è specificato nel dettaglio e non è in alcun modo ricavabile con precisione dai documenti in questione.
Al più, tali dichiarazioni provenienti dall'opponente, provano che nell'arco dello stesso periodo temporale successivo all'emissione delle fatture l'opponente si trovava in difficoltà economiche anche nel pagamento di – non meglio precisate
– pendenze nei confronti della elemento quest'ultimo che va a CP_1 corroborare il quadro probatorio sopra già illustrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota specifica, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, considerato
9
– giudice onorario dott. Luca Storto – il valore della causa, secondo lo scaglione tra € 26.001,00 – € 52.000,00, applicando i valori medi per tutte le fasi: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui
è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla
[...]
come in epigrafe generalizzata, e, Parte_1 per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 247/2020
(n. 701/2020 R.G.), di cui conferma l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) Condanna l'opponente, Parte_1
al pagamento, in favore della convenuta opposta,
[...] delle spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio di opposizione che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%), ed oltre a
C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Isernia, 13/12/2025.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
10
– giudice onorario dott. Luca Storto –
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Isernia, Sezione Civile in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca
Storto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di prima istanza, iscritta al N. 973 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi Civili dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza del
10/12/2025, promossa da in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Venafro (IS), P.
I.V.A. , rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Santilli, giusto P.IVA_1 mandato prodotto con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- Attrice/opponente contro con sede legale a Mantova, in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, P. I.V.A. , elettivamente P.IVA_2 domiciliata in Teramo presso e nello studio dell'avv. Carlo Del Torto, dal quale
è rappresentata e difesa in virtù di procura prodotta con il ricorso;
- Convenuta/opposta
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 247/2020 del
21/09/2020, n. 701/2020 R.G.;
Oggetto e codice domanda: altri istituti e leggi speciali – 109999.
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 10/12/2025.
*****
FATTO E DIRITTO
§ 1. – I fatti di causa.
Con ricorso depositato il 01/09/2020, la (d'ora in Controparte_1 avanti più sinteticamente: adiva l'intestato Tribunale e, CP_1
– giudice onorario dott. Luca Storto – premettendo di essere creditrice nei confronti della
[...]
(d'ora in avanti più sinteticamente: Parte_1 della somma complessiva di € 39.075,62, per la fornitura di Parte_1 merci come descritte nelle fatture numero: 19500482 del 31/01/2019, 19500632 del 31/01/2019, 19501075 del 25/02/2019, 19501777 del 28/03/2019 e relativi documenti di trasporto chiedeva l'emissione di decreto ingiuntivo di pari importo, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria.
In data 21/09/2020, il tribunale pronunciava il decreto ingiuntivo n. 247/2020 (n.
701/2020 R.G.), nei confronti della CP_2 [...] per la somma di Euro Parte_1
39.075,62, oltre interessi gli interessi come da domanda, sempre che nei limiti del tasso-soglia, nonché le spese e competenze della fase monitoria, come liquidate in decreto nella misura di € 1.305,00 per compenso e in € 286,00 per spese vive, oltre spese generali al 15%, oltre IVA e CAP se dovuti, ed oltre alle successive occorrende.
Detto decreto era quindi notificato in data 08/10/2020 alla , la Parte_1 quale in data 17/11/2020, notificava, atto di citazione in opposizione alla creditrice/opposta, per l'udienza del 31/05/2021 (ex art. 168 bis, comma IV,
c.p.c., al 09/06/2021), in calce al quale così rassegnava le proprie richieste:
“Voglia l'On.le Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione o difesa, così provvedere:
A) in via pregiudiziale: stante la chiusura del Tribunale di Isernia dal 25.10.202 al 14.11.2020 in uno con l'interruzione di servizi informativi, disporre la rimessione in termini dell'opponente onde consentire la visibilità del fascicolo monitorio al fine di esplicitare ulteriori, eventuali, motivi di opposizione;
B) in via preliminare: negare la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto;
C) nel merito, in via principale:
1) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'illegittimità del ricorso monitorio
e l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo per carenza
2
– giudice onorario dott. Luca Storto – di prova della sussistenza del credito azionato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 21.9.2020;
2) accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'illegittimità del ricorso monitorio
e l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta del credito azionato e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 247/2020 emesso dal Tribunale di Isernia in data 21.9.2020;
D) nel merito, in via di estremo subordine: - accertare e dichiarare l'unilaterale applicazione da parte della opposta di prezzi giammai concordati e, conseguentemente, previa consulenza tecnica che sin da questo momento si richiede, determinare la reale entità del credito della opposta. Con riserva, all'esito della rimessione in termini, di nuove allegazioni, articolazione dei mezzi istruttori del caso e necessari, nonché produzione di nuovi documenti”.
In data 11/05/2021, si costituiva nel giudizio di opposizione la CP_1 mediante comparsa di costituzione e risposta (con allegate produzioni documentali), nella quale così concludeva: “affinché il Giudice adito voglia:
In via pregiudiziale 1) rigettare la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla opponente;
In via preliminare 1) concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
Nel merito:
1)rigettare l'opposizione perché inammissibile e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: 2) respingere in ogni sua parte l'opposizione e, per l'effetto, condannare la opponente al pagamento nei confronti della
[...] della somma di € 39.075,62=, oltre interessi come specificati Controparte_1 in ricorso per decreto ingiuntivo, ovvero di quella minore o maggiore che dovesse essere accertata in corso di causa.
Sempre e comunque con vittoria delle spese di lite”.
3
– giudice onorario dott. Luca Storto – Con ordinanza del 10/06/2021, il tribunale, sciogliendo la riserva assunta alla prima udienza, svoltasi il dì precedente, rigettava la richiesta di rimessione in termini avanzata dall'opponente, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e assegnava i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando al 22/12/2021 per l'ammissione delle prove.
Solo parte opposta depositava le memorie assertive di cui ai primi due termini della norma citata.
Ammesso con ordinanza del 22/12/2021 l'interrogatorio formale deferito da al legale rappresentante della , tale incombente era CP_1 Parte_1 espletato all'udienza del 15/06/2022, all'esito della quale, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17/05/2023.
Dopo alcuni rinvii, dovuti alle esigenze del ruolo, fino all'udienza del
10/12/2025, le parti nuovamente comparse davanti al tribunale precisavano le rispettive conclusioni e discutevano la causa (ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c.) chiedendo al giudice che, qualora questi non fosse riuscito a terminare la sentenza entro l'udienza, come previsto dalla norma, di trattenere la causa in decisione dichiarando entrambi i procuratori di rinunciare ai termini di cui all'art. 190, c.p.c.
Il giudice onorario, pertanto, all'esito della camera di consiglio tratteneva la causa in decisione senza i termini di cui all'art. 190 c.p.c., avendovi le parti dichiarato di rinunciarvi.
§ 2. – Il merito.
Preliminarmente, va confermato quanto motivato e disposto nella precedente ordinanza del 10/06/2021, con la quale è stata rigettata l'istanza di rimessione in termini all'epoca avanzata dall'opponente “onde consentire lo svolgimento a pieno del diritto di difesa… onde potere esplicitare ulteriori, eventuali, motivi di opposizione” (citazione, pag. 1) e motivata dalla “impossibilità di avere la visibilità del fascicolo telematico del monitorio, che con il presente atto si oppone e, quindi, di visionare la documentazione prodotta dalla ricorrente”.
Infatti, richiamando quanto già spiegato nel provvedimento ordinatorio, l'istanza predetta non poteva essere accolta – pur essendosi verificati gli eventi indicati,
4
– giudice onorario dott. Luca Storto – cioè la chiusura al pubblico (salvo presidio) del tribunale per i noti eventi pandemici da Covid-19 e il malfunzionamento per alcuni giorni dei sistemi informatici – in quanto l'opponente non aveva provato in alcun modo i suoi presunti tentativi di accesso al fascicolo telematico del monitorio nell'arco dei quaranta giorni concesso dalla legge: né una pec (attestante quantomeno l'accettazione dell'invio dell'istanza di visibilità); né una mail ordinaria diretta alla cancelleria;
né un attestato di quest'ultima comprovante la trasmissione, anche in formato cartaceo, di una richiesta di accesso al fascicolo monitorio nel termine in questione.
Passando all'esame dell'opposizione, è noto che nel sistema delineato dal codice di procedura civile il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si pone come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla sola verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, derivandone che il giudice dell'opposizione non può limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma deve in ogni caso accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione attraverso gli strumenti concessi dal processo a c.d. cognizione piena.
Orbene, incontroversa la validità del postulato per cui nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore/opponente e il convenuto/opposto sono rispettivamente convenuto e attore in senso sostanziale, ne deriva che da un lato parte convenuta opposta deve fornire, in adempimento del dettato ex art. 2697, comma primo, c.c., la prova dei fatti che costituiscono il fondamento del suo diritto di credito – non anche la prova dell'inadempimento altrui (circostanza che può essere dedotta quale mera allegazione) – mentre parte attrice opponente, in adempimento del disposto di cui all'art. 2697, comma secondo, c.c., è onerata della prova su cui si fonda l'eccezione che il diritto si è modificato o estinto.
Partendo perciò dalla prova del diritto di credito vantato in giudizio dalla creditrice opposta, essa può dirsi raggiunta nei termini che seguono, e, di conseguenza, la domanda della merita di essere accolta, con CP_1
5
– giudice onorario dott. Luca Storto – inevitabile rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 247/2020 (n.
701/2020 R.G.).
Il credito azionato nel monitorio dalla non si fonda solo sulle CP_1 quattro fatture emesse nei confronti della opponente. Parte_1
Si tratta delle fatture numero: 19500482 del 31/01/2019; 19500632 del
31/01/2019; 19501075 del 25/02/2019; 19501777 del 28/03/2019;
Infatti, le fatture in questione sono state prodotte sia nella fase monitoria, sia in questo giudizio di opposizione, nel quale la si è costituita CP_1 tempestivamente, unitamente all'estratto del registro I.V.A. (clienti e fornitori) attestato conforme alle pagine numericamente indicate dal notaio, nonché ai documenti di trasporto relativi a ciascuna fattura e a due conferme d'ordine
(delle quali si dirà).
Come spiegato dalla giurisprudenza di legittimità: «La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto (come
l'elenco delle merci, il loro prezzo, le modalità di pagamento ed altro), si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché quando tale rapporto sia contestato fra le parti la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può assurgere a prova del negozio ma costituisce al più un mero indizio» (così, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9593 del
20/05/2004); da tale principio deriva che: «Pertanto, quando tale rapporto non sia contestato fra le parti, la fattura può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nell'ipotesi in cui il debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto» (così, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13651 del 13/06/2006).
L'opponente nell'atto introduttivo di questo giudizio si è limitato a eccepire la
“Nullità del decreto ingiuntivo opposto per mancanza della prova scritta ex art.
634 cpc” e a richiamare i principi dettati dalla giurisprudenza in materia di ripartizione dell'onere probatorio, ovvero a ribadire che “spetta all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire la prova dei fatti costitutivi del proprio
6
– giudice onorario dott. Luca Storto – diritto” (pag. 3, citazione) e ha concluso affermando che “l'onere probatorio, nella presente fase di cognizione ordinaria, non può ritenersi assolto alla stregua della documentazione allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, che, pertanto, dovrà essere revocato con ogni conseguenza di legge”.
I principi richiamati dall'opponente, tuttavia, non esentano il medesimo dall'onere di prendere una specifica posizione su tutta la documentazione non costituita dalle fatture, prodotta dalla con la tempestiva CP_1 costituzione in questo giudizio.
Tale documentazione, alla prima udienza del 09/06/2021, dapprima, è stata contestata genericamente dall'opponente, poi, nella seconda parte del verbale, la ha dichiarato “…inoltre vi è stato riconoscimento del rapporto Parte_1 contrattuale e giammai dell'importo ingiunto che risulta contestato”.
Da tale affermazione, pertanto, si può giungere alle seguenti conclusioni:
l'opponente non ha mai negato di aver ricevuto le fatture in questione;
non ha mai contestato le fatture stesse in via stragiudiziale né, tantomeno, ha contestato la sussistenza di un rapporto di natura giuridico patrimoniale (vendita di cose mobili) costituitosi tra le parti oggi in causa.
Dai documenti fiscali in questione, inoltre, possono ricavarsi elementi sufficienti a descrivere quale questo rapporto fosse (vendita di cose mobili), dato che nelle stesse sono indicate le merci vendute delle quali la ha chiesto il CP_1 pagamento all'opponente.
Si tratta verosimilmente di mangimi e paglia (fatt. n. 19500482 del 31/01/2019),
e di mangimi per tutte le altre tre fatture.
I documenti fiscali prodotti, inoltre, recano l'indicazione:
- nella fattura n. 19500482 del 31/01/2019, del documento di trasporto
DDT 0447 del 18-01-2019 (doc.
5-C, prodotto con la comparsa di costituzione), sottoscritto dal destinatario (non disconosciuta dall'opponente);
- nella fattura n. 19500632 del 31/01/2019, la conferma d'ordine recante sottoscrizione e timbro della n. 53062309 del Parte_1
25/01/2019 (doc.
5-B, prodotto con la comparsa di costituzione) e del
7
– giudice onorario dott. Luca Storto – documento di trasporto DDT 0711 del 31-01-2019 (doc.
5-C) recante la sottoscrizione del solo vettore;
- nella fattura 19501075 del 25/02/2019, la conferma d'ordine recante sottoscrizione e timbro della n. 53062776 del 12-02- Parte_1
2019 (doc.
5-B, prodotto con la comparsa di costituzione) e del documento di trasporto DDT 1105 del 19-02-2019 (doc.
5-C) recante la sottoscrizione del solo vettore;
- nella fattura n. 19501777 del 28/03/2019, del documento di trasporto
DDT 1609 del 13-03-2019 (doc.
5-C, prodotto con la comparsa di costituzione), recante la sottoscrizione del solo vettore;
La documentazione in questione e, in particolare, le due conferme d'ordine relative alla merce riportata in due delle quattro fatture sopra elencate, recanti timbro e sottoscrizione della , nonché i quattro documenti di Parte_1 trasporto, riportanti l'indicazione del vettore e, in uno, anche la sottoscrizione del destinatario della merce, lasciano nessun dubbio né sull'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, né sull'esecuzione di tutte le prestazioni da parte del venditore, odierna opposta.
Nell'ultima parte delle premesse dell'atto di citazione si legge: “…si contesta, comunque, l'applicazione da parte della di prezzi giammai CP_1 concordati.”
La contestazione dei prezzi fatturati, tuttavia, non è soltanto una ulteriore conferma dell'esistenza del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Quando l'opponente eccepisce che la avrebbe applicato in via CP_1 unilaterale nelle fatture in questione prezzi diversi rispetto a quelli concordati tra le parti, altro non fa che allegare un fatto modificativo di una pattuizione di cui ammette l'esistenza.
Non solo, perché del fatto modificativo l'opponente è onerato sia per quanto riguarda una precisa allegazione, sia per la prova del fatto stesso.
Entrambi gli aspetti non sono stati soddisfatti dall'opponente.
In nessuno degli scritti difensivi è stata trovata traccia di un'allegazione che con precisione indicasse i prezzi pattuiti, diversi da quelli riportati nelle fatture.
8
– giudice onorario dott. Luca Storto – Inoltre, manca qualsiasi documentazione o istanza istruttoria in tal senso avendo l'opponente scelto di non depositare alcuna delle memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c.
La richiesta formulata in calce all'atto di opposizione di una “consulenza tecnica che sin da questo momento si richiede, (per) determinare la reale entità del credito della opposta” è inammissibile essendo di contenuto squisitamente esplorativo.
Anche la prova testimoniale richiesta dall'opponente, all'esito dell'interrogatorio espletato il 15/06/2022, nel corso del quale la legale rappresentante della Pt_1
ha fatto riferimento a una sua collaboratrice che aveva rilevato costi
[...]
(per il trasporto della merce ordinata) non concordati in precedenza con l'opposta, non può essere ammessa non solo perché si tratta di circostanza mai allegata in precedenza, ma, soprattutto, perché si tratta di prova diretta che avrebbe dovuto essere stata richiesta con le memorie ex art. 183, comma 6,
c.p.c., non depositate, e di conseguenza preclusa.
La disamina sopra compiuta rende superflua anche l'analisi dei documenti (n. 3
e 4) prodotti dalla che, a suo dire, rappresenterebbero il CP_1 riconoscimento del debito oggetto di causa.
In realtà, tali documenti costituiscono delle mere dichiarazioni provenienti dalla e dirette alla società di recupero crediti, verosimilmente Parte_1 incaricata dalla dalle quali si può ricavare un lato valore indiziario CP_1 ai sensi dell'art. 2735, I comma, ultimo periodo, c.c., nel senso della sussistenza di un debito da parte della opponente che, tuttavia, non è specificato nel dettaglio e non è in alcun modo ricavabile con precisione dai documenti in questione.
Al più, tali dichiarazioni provenienti dall'opponente, provano che nell'arco dello stesso periodo temporale successivo all'emissione delle fatture l'opponente si trovava in difficoltà economiche anche nel pagamento di – non meglio precisate
– pendenze nei confronti della elemento quest'ultimo che va a CP_1 corroborare il quadro probatorio sopra già illustrato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in assenza di nota specifica, secondo i parametri di cui al D.M. 55/14, considerato
9
– giudice onorario dott. Luca Storto – il valore della causa, secondo lo scaglione tra € 26.001,00 – € 52.000,00, applicando i valori medi per tutte le fasi: studio, introduttiva, istruttoria/trattazione, decisionale.
PQM
Il Tribunale di Isernia, in composizione monocratica nella persona del giudice onorario, dott. Luca Storto, definitivamente pronunciando sulle domande per cui
è giudizio, ogni diversa istanza, deduzione e eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione proposta dalla
[...]
come in epigrafe generalizzata, e, Parte_1 per l'effetto, conferma in ogni sua parte il decreto ingiuntivo n. 247/2020
(n. 701/2020 R.G.), di cui conferma l'efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
2) Condanna l'opponente, Parte_1
al pagamento, in favore della convenuta opposta,
[...] delle spese e competenze del presente Controparte_1 giudizio di opposizione che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%), ed oltre a
C.p.A. e I.V.A., come per legge e se dovute
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Così deciso in Isernia, 13/12/2025.
Il Giudice Onorario dott. Luca Storto
10
– giudice onorario dott. Luca Storto –