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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 18/11/2025, n. 761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 761 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, AL D. AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2416/2024 RGAC promossa da:
CPF: , nata a [...]́/PR (Brasile) il Controparte_1 C.F._1
16.08.1988 e residente in in rua Afonso Miliorini, 224 - CA/PR - Brasile, in proprio e come esercente la responsabilità sui minori CPF: Persona_1
, nata a [...]́/PR (Brasile) il 24.07.2012 e C.F._2 Controparte_2
CPF: , nato a [...]́/PR (Brasile) il 22.02.2016; C.F._3
, CPF: , nato a [...]́/PR (Brasile) il Controparte_3 C.F._4
03.12.1996 e residente in rua Salmos, 414 – Cambé - Brasile;
CPF: , nato a [...]́/PR (Brasile) il Controparte_4 C.F._5
giorno 03.11.1992 e reidente in rua Brilhante, 249 Cambé/PR - Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Ludovica Amenta del Foro di Catania per procure in atti;
Ricorrenti
Contro
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_5 CP_6
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_5 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dall'antenato cittadino italiano Per_2
(ovvero ovvero ) nato a [...] il [...], figlio di
[...] Persona_3 Persona_3
e mai naturalizzato cittadino brasiliano e che mai aveva perso la Persona_4 Persona_5
cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di prova e Controparte_5
senza di fatto contestare la domanda e chiedendo volersi disporre la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di
Roma, della medesima data”.
Infondata è l'eccezione sollevata dal di difetto di prova della domanda di Controparte_5
riconoscimento della cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti i quali in uno al ricorso introduttivo hanno depositato la documentazione comprovante la linea di discendenza dall'avo cittadino italiano.
Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo . Persona_2
Tanto premesso in rito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
Ulteriormente sempre la Corte di Cassazione nel suo massimo consesso e con la stessa pronuncia appena citata, ha affermato il principio per cui: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -,senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nel merito la linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_2 Parte_1
il 29.06.1890 in Agira (EN) e che da detta unione è nata a [...]-Brasile) il
[...]
12.01.1900 la sig.ra , coniugatasi in data 17.01.1917 con il sig. Parte_2 Persona_6
Dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. nasceva, a Ribeirao do Indios (SP- Parte_2 Persona_6
Brasile) il 16.01.1938, la sig.ra coniugatasi, il 30.09.1961 con il sig. Persona_7 Per_8
[...]
Dall'unione tra la sig.ra e il sig. nascevano: il 04.04.1964 a Persona_7 Persona_8
Maringà (PR-Brasile) la sig.ra il 25.05.1965 a Maringà (PR-Brasile) il Parte_3 sig. il 01.02.1968 a UA (PR-Brasile) la sig.ra Parte_4 Parte_5
[...] La sig.ra ha contratto matrimonio, il 02.02.1990 a Cambé (PR- Brasile), Parte_3 con il sig. e dall'unione è nato a [...]́ (PR- Brasile) il 03.11.1992 il ricorrente Controparte_7
Controparte_4
Il sig. ha contratto matrimonio a Cambé (PR-Brasile) con la sig.ra Parte_4 [...]
che in data 11.07.1987 e dall'unione è nata a [...]́ (PR- Brasile) il 16.08.1988 la Pt_6
ricorrente Controparte_1
La ricorrente ha contratto matriimonio, il 11.02.2012 a Cambé (PR- Controparte_1
Brasile) con il sig. e dall'unione sono nati a Cambé (PR- Brasile) due Persona_9
figli: il 24.07.2012 la ricorrente e in data 22.02.2016 il Parte_7
ricorrente Parte_8
La sig.ra ha contratto matrimonio il 22.04.1994 a Cambé (PR- Brasile) Parte_5 con il sig. e dall'unione è nato a [...]́ (PR- Brasile) il 03.12.1996 il Controparte_8
ricorrente . Controparte_3
Il ricorrente ha contratto matrimonio il 05.12.2022 a Cambé (PR- Brasile) Controparte_3
con la sig.ra . Parte_9
Così riassunta la linea genealogica degli odierni ricorrenti, si osserva che il sig. , Persona_2
mai naturalizzatosi cittadino brasiliano ha conservato la sua cittadinanza, trasmettendola alla figlia
, che, a propria volta non l'ha persa dopo il matrimonio con il sig. Parte_2 Persona_6
Nella linea genealogica si registra, infatti, una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale dalla predetta (cittadina iure sanguinis per via paterna ai sensi della Parte_2
normativa vigente ratione temporis) ai suoi discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna e perdendo la cittadina italiana la sua cittadinanza ove avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna. La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L.
555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione: “Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ.
2009 n. 4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ne consegue che deve riconoscersi lo status di cittadino alla sig.ra , nata il [...] Parte_2 da padre cittadino italiano, che l'ha trasmessa ai suoi discendenti
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del Controparte_5
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5
provvedimenti conseguenti. Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione nel merito del e in Controparte_5
considerazione della natura del giudizio e del carattere documentale del presente giudizio devono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 7 novembre 2025
Il Giudice
AL D. AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Tribunale di Caltanissetta, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice, AL D. AT ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2416/2024 RGAC promossa da:
CPF: , nata a [...]́/PR (Brasile) il Controparte_1 C.F._1
16.08.1988 e residente in in rua Afonso Miliorini, 224 - CA/PR - Brasile, in proprio e come esercente la responsabilità sui minori CPF: Persona_1
, nata a [...]́/PR (Brasile) il 24.07.2012 e C.F._2 Controparte_2
CPF: , nato a [...]́/PR (Brasile) il 22.02.2016; C.F._3
, CPF: , nato a [...]́/PR (Brasile) il Controparte_3 C.F._4
03.12.1996 e residente in rua Salmos, 414 – Cambé - Brasile;
CPF: , nato a [...]́/PR (Brasile) il Controparte_4 C.F._5
giorno 03.11.1992 e reidente in rua Brilhante, 249 Cambé/PR - Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Ludovica Amenta del Foro di Catania per procure in atti;
Ricorrenti
Contro
, in persona del p.t., difeso dall'Avvocatura dello Stato Controparte_5 CP_6
Convenuto con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 19.12.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo il riconoscimento della cittadinanza Controparte_5 italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti dall'antenato cittadino italiano Per_2
(ovvero ovvero ) nato a [...] il [...], figlio di
[...] Persona_3 Persona_3
e mai naturalizzato cittadino brasiliano e che mai aveva perso la Persona_4 Persona_5
cittadinanza italiana trasmettendola, di conseguenza, ai discendenti.
Esponevano ancora i ricorrenti che la discendenza diretta da cittadino italiano doveva ritenersi provata e documentata dagli atti e documenti allegati al ricorso medesimo.
Si è costituito in giudizio il eccependo in via preliminare il difetto di prova e Controparte_5
senza di fatto contestare la domanda e chiedendo volersi disporre la compensazione delle spese di lite.
I ricorrenti con le note di trattazione scritta per l'udienza del 24.09.2025 hanno insistito per l'accoglimento integrale, riportandosi all'atto introduttivo del giudizio.
°°°
Preliminarmente deve osservarsi che nel presente giudizio non assume alcun rilievo e non spiega effetto alcuno il D. L. 36/2025, nel frattempo convertito in legge, poiché introdotto prima della sua entrata in vigore dovendosi sul punto richiamare l'art. 1, lett. b del citato decreto legge a mente del quale: “lo stato di cittadino dell'interessato è accertato giudizialmente nel rispetto della normativa applicabile al 27/3/2025, a seguito di domanda giudiziale presentata non oltre le ore 23:59, ora di
Roma, della medesima data”.
Infondata è l'eccezione sollevata dal di difetto di prova della domanda di Controparte_5
riconoscimento della cittadinanza italiana proposta dai ricorrenti i quali in uno al ricorso introduttivo hanno depositato la documentazione comprovante la linea di discendenza dall'avo cittadino italiano.
Inoltre deve darsi atto che i ricorrenti hanno ottemperato all'obbligo di cui al'art.1, comma 2 ter del citato D.L. 36/2025, in quanto hanno depositato certificazione attestante la mancata perdita della cittadinanza italiana dell'avo . Persona_2
Tanto premesso in rito la domanda proposta dai ricorrenti è fondata e va accolta.
Deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte Regolatrice nel suo massimo consesso secondo cui: “ Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865,dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912, e dell'attuale l. n. 91 del 1992 la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. 2022 n. 25317).
Ulteriormente sempre la Corte di Cassazione nel suo massimo consesso e con la stessa pronuncia appena citata, ha affermato il principio per cui: “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana,
disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -,senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento”.
Nel merito la linea di discendenza riportata in ricorso, invero, trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta, invero, che il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_2 Parte_1
il 29.06.1890 in Agira (EN) e che da detta unione è nata a [...]-Brasile) il
[...]
12.01.1900 la sig.ra , coniugatasi in data 17.01.1917 con il sig. Parte_2 Persona_6
Dal matrimonio tra la sig.ra e il sig. nasceva, a Ribeirao do Indios (SP- Parte_2 Persona_6
Brasile) il 16.01.1938, la sig.ra coniugatasi, il 30.09.1961 con il sig. Persona_7 Per_8
[...]
Dall'unione tra la sig.ra e il sig. nascevano: il 04.04.1964 a Persona_7 Persona_8
Maringà (PR-Brasile) la sig.ra il 25.05.1965 a Maringà (PR-Brasile) il Parte_3 sig. il 01.02.1968 a UA (PR-Brasile) la sig.ra Parte_4 Parte_5
[...] La sig.ra ha contratto matrimonio, il 02.02.1990 a Cambé (PR- Brasile), Parte_3 con il sig. e dall'unione è nato a [...]́ (PR- Brasile) il 03.11.1992 il ricorrente Controparte_7
Controparte_4
Il sig. ha contratto matrimonio a Cambé (PR-Brasile) con la sig.ra Parte_4 [...]
che in data 11.07.1987 e dall'unione è nata a [...]́ (PR- Brasile) il 16.08.1988 la Pt_6
ricorrente Controparte_1
La ricorrente ha contratto matriimonio, il 11.02.2012 a Cambé (PR- Controparte_1
Brasile) con il sig. e dall'unione sono nati a Cambé (PR- Brasile) due Persona_9
figli: il 24.07.2012 la ricorrente e in data 22.02.2016 il Parte_7
ricorrente Parte_8
La sig.ra ha contratto matrimonio il 22.04.1994 a Cambé (PR- Brasile) Parte_5 con il sig. e dall'unione è nato a [...]́ (PR- Brasile) il 03.12.1996 il Controparte_8
ricorrente . Controparte_3
Il ricorrente ha contratto matrimonio il 05.12.2022 a Cambé (PR- Brasile) Controparte_3
con la sig.ra . Parte_9
Così riassunta la linea genealogica degli odierni ricorrenti, si osserva che il sig. , Persona_2
mai naturalizzatosi cittadino brasiliano ha conservato la sua cittadinanza, trasmettendola alla figlia
, che, a propria volta non l'ha persa dopo il matrimonio con il sig. Parte_2 Persona_6
Nella linea genealogica si registra, infatti, una discendenza per linea femminile intervenuta in epoca precostituzionale dalla predetta (cittadina iure sanguinis per via paterna ai sensi della Parte_2
normativa vigente ratione temporis) ai suoi discendenti.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, determinava l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in quanto al tempo prevista, salvi casi marginali, unicamente per via paterna e perdendo la cittadina italiana la sua cittadinanza ove avesse contratto matrimonio con un cittadino straniero.
Tuttavia, la Corte Costituzionale dapprima con la sentenza n. 87 del 1975 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che sposava un cittadino straniero mentre successivamente, con sentenza n.30 del 1983, dichiarava costituzionalmente illegittimo l'art.1 n.1 L.555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della
Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”, consentendo, in tal modo, la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per via materna. La giurisprudenza di legittimità ha successivamente affermato il principio secondo cui riacquista la cittadinanza italiana dall'1/1/1948 anche il figlio della donna che l'abbia perduta ex art. 10 della L.
555 del 1912 per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente all'entrata in vigore della Costituzione: “Per effetto delle sentenze della Corte cost. n. 87 del 1975 e 30 del 1983, la cittadinanza italiana deve essere riconosciuta in sede giudiziaria alla donna che l'abbia perduta ex art. 10 l. n. 555 del 1912, per aver contratto matrimonio con cittadino straniero anteriormente al
1 gennaio 1948, indipendentemente dalla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del
1975, in quanto l'illegittima privazione dovuta alla norma dichiarata incostituzionale non si esaurisce con la perdita non volontaria dovuta al sorgere del vincolo coniugale, ma continua a produrre effetti anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, in violazione del principio fondamentale della parità tra i sessi e dell'uguaglianza giuridica e morale tra i coniugi, contenuti negli art. 3 e 29 cost. Ne consegue che la limitazione temporale dell'efficacia della dichiarazione
d'incostituzionalità al 1 gennaio del 1948 non impedisce il riconoscimento dello status di cittadino, che ha natura permanente ed imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo, salva l'estinzione per effetto della rinuncia del richiedente. In applicazione del principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l. n. 555 del 1912, e tale diritto si trasmette ai suoi figli, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione dello status di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto in assenza della legge discriminatoria” (cfr. Cass. Civ.
2009 n. 4466).
Pertanto, in forza della efficacia della pronuncia di incostituzionalità appena ricordata, dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquisita perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948, e conseguentemente ai loro discendenti.
Ne consegue che deve riconoscersi lo status di cittadino alla sig.ra , nata il [...] Parte_2 da padre cittadino italiano, che l'ha trasmessa ai suoi discendenti
È dunque provata la discendenza diretta dei ricorrenti da cittadino italiano.
Si osserva, peraltro, che i principi richiamati nella comparsa di risposta del Controparte_5
applicati alla odierna fattispecie non possono che condurre al riconoscimento della cittadinanza italiana in favore dei ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dei ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei Controparte_5
provvedimenti conseguenti. Le spese di lite stante la sostanziale non opposizione nel merito del e in Controparte_5
considerazione della natura del giudizio e del carattere documentale del presente giudizio devono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_5
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Caltanissetta, il 7 novembre 2025
Il Giudice
AL D. AT