Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 24/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5855/2019 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Prima Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5855/2019 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 4.12.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA ASTUTI Parte_1 C.F._1
NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. RUGGIERO TERESA (c.f.:
) e dell'Avv. GALLO TOMMASO ( ) VIA C.F._2 C.F._3
BALZICO,46 84013 CAVA DE' TIRRENI, dal quale è rappresentato e difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Luigi Controparte_1 C.F._4
P.IVA_ Guerrasio, II Pal. Onorato null , presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
MAIALE DOMENICO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTO
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Via Luigi CP_3 C.F._6
P.IVA_ Guerrasio, II Pal. Onorato null , presso lo studio dell'Avv. Controparte_2
MAIALE DOMENICO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._5
CONVENUTA
(c.f.: , elettivamente domiciliato in Via Controparte_4 C.F._7
P.IVA_ Ten. B. Lombardi, 32 null , presso lo studio dell'Avv. CAPUANO Controparte_2
ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._8
CONVENUTO
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P.IVA_ Ten. B. Lombardi, 32 null , presso lo studio dell'Avv. CAPUANO Controparte_2
ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._8
CONVENUTA
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Ten. B. Controparte_6 C.F._10
P.IVA_ Lombardi, 32 null , presso lo studio dell'Avv. CAPUANO Controparte_2
ANIELLO (c.f.: ), dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._8
CONVENUTA
Oggetto: Azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c..
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
All'esito dell'istruttoria svolta ed alla stregua della documentazione acquisita in atti, ritiene il
Tribunale che la domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c., formulata da parte attrice sia fondata e vada accolta.
Attraverso l'azione revocatoria ordinaria, infatti, il creditore pregiudicato vuole ottenere la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti, previo accertamento dell'eventus damni e della scientia damni, di un contratto esistente e validamente concluso tra il debitore ed un terzo.
Attraverso l'azione revocatoria si mira, in particolare, ad una statuizione di inefficacia del negozio nei confronti del solo creditore istante, senza che vengano coinvolti gli effetti del contratto tra le parti, essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostruzione della garanzia patrimoniale a favore del creditore (Cass. 9875/2005) ed a impedire che il bene oggetto dell'atto dispositivo venga sottratto all'azione esecutiva del creditore medesimo, nella misura necessaria a soddisfare le sue ragioni creditorie, ferma restando l'intrinseca validità ed efficacia traslativa del diritto in capo all'acquirente.
L'attore ha fornito una serie di argomenti di prova, precisi e concordanti, che, anche in via presuntiva, inducono a ritenere sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria.
Occorre precisare, innanzitutto, quanto al presupposto della esistenza del diritto di credito vantato dall'attore nei confronti di che tale circostanza è pacifica e non Controparte_1
contestata dai convenuti, nonché documentalmente provata dall'attore medesimo (cfr. verbale di conciliazione in atti).
Pagina 2 di 5 In ogni caso la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che “ Ai fini dell'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria ex articolo 2901 del Cc è sufficiente la titolarita' in capo all'attore di una mera ragione di credito, senza alcuna necessità che sia certa, liquida (e cioè determinata nel suo preciso ammontare), esigibile o preliminarmente accertato in sede giudiziaria. Anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito -
l'insorgenza della qualita' di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (cfr Cass. 16819/2024).
Ne consegue, che il requisito dell'anteriorità del credito rispetto all'atto oggetto di azione revocatoria ordinaria va valutato in base al momento in cui il credito stesso sorge e non a quello, eventualmente successivo, in cui viene accertato con sentenza ed indipendentemente dalla circostanza che il debito sia certo e determinato nel suo ammontare o che sia scaduto ed esigibile (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 22161 del 5/9/2019, Rv. 654936-01; Sez. 3, Sentenza
n. 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331-01; Sez. 3, Sentenza n. 12678 del 17/10/2001, Rv.
549698-01; Sez. 1, Sentenza n. 8013 del 02/0971996, Rv. 499434-01).
Nel caso di specie, risulta circostanza documentalmente provata che il credito per cui è causa afferisce a rapporto di lavoro per il quale era stata presentata impugnativa di licenziamento con ricorso depositato in data 10.5.2018, mentre l'atto dispositivo è temporalmente successivo in quanto avvenuto in data 28.12.2018.
Quanto al presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (c.d. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (tra le altre v. Cass., sez. 6- 3,
18.6.2019 n. 16221).
Nel caso in esame, l'attore ha documentato come abbia donato gli unici beni di Controparte_1
sua proprietà, mentre quest'ultimo non risulta avere soddisfatto l'onere gravante sul debitore che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria di provare che il proprio patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.
Risulta, dunque, integrato il cd. eventus damni per il quale, giova ripeterlo, non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui
Pagina 3 di 5 posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass. n.
1007/1990; Cass. n. 12144/1999; Cass. n. 12678/2001).
Non rileva, infine, la circostanza che il debitore-disponente sia titolare di redditi mensili da lavoro, atteso che tali importi sarebbero pignorabili esclusivamente nei limiti del quinto, con conseguente inevitabile procrastinarsi dei tempi necessari alla soddisfazione del credito vantato dal creditore. In assenza di altri beni e di altre fonti di reddito, non può pertanto ritenersi che il reddito da lavoro goduto dal debitore sia sufficiente ad assicurare la garanzia del credito.
Va poi considerato che: “In tema di revocatoria ordinaria nei confronti di atto a titolo gratuito successivo all'assunzione del debito, è sufficiente, ai fini della cd. "scientia damni", la semplice consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore, ovvero la previsione di un mero danno potenziale, rimanendo, invece, irrilevanti tanto l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore, quanto la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo” (Cass., sez. 3, 30/06/2015, n. 13343;
Id., sez. 1, 2/04/2021 n. 9112).
Nel caso di specie, datore di lavoro dell'attore non poteva non avere la Controparte_1 consapevolezza che l'atto dispositivo in oggetto avrebbe reso maggiormente difficoltosa la realizzazione del credito da parte del dipendente.
Pertanto, va dichiarata l'inefficacia dell'atto di donazione in oggetto nei confronti del creditore . Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del valore della causa (valore del credito per il quale si agisce) e dell'attività esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento della domanda attorea dichiara inefficace nei confronti dell'attore l'atto di donazione per notaio del 28.12.2018 n. rep. Parte_1 Persona_1
4238, racc. 2117 registrato il 31.12.2018 al n. 17207;
2) Autorizza il Conservatore dei registri immobiliari territorialmente competente ad effettuare le relative trascrizioni e annotazioni, con esonero da responsabilità;
3) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv.
Tommaso Gallo, difensore dell'attore dichiaratosi antistatario, che liquida in euro
Pagina 4 di 5 50,73 per spese vive ed euro 3.500,00 per compenso, oltre iva, cpa e rimb. forf. del
15%.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/03/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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