Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. III, sentenza 24/06/2025, n. 1397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1397 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 24/06/2025
N. 01397/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02154/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2154 del 2021, proposto da
OS RC, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Francesco Martorana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Misilmeri, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
ordinanza ingiunzione di demolizione n. 1 del 20 settembre 2021 emesso da Comune di Misilmeri nei confronti della sig.ra RC OS
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Marco Maria Cellini e assunta la causa in decisione come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
Con ordinanza n. 1 del 20 settembre 2021 il Comune di Misilmeri ingiungeva la demolizione di un fabbricato composto da una elevazione e destinato a civile abitazione della superficie coperta di 160 mq, sito in Misilmeri, alla via L/20, di proprietà della ricorrente.
Tale provvedimento veniva impugnato con ricorso ritualmente notificato e depositato e ne veniva lamentata l’illegittimità perché adottato: a) in violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 in quanto non sarebbe stata adottata la previa comunicazione di avvio del procedimento; b) con eccesso di potere per difetto di motivazione perché mancherebbe l’espressa indicazione delle ragioni di interesse pubblico alla base del provvedimento demolitorio; c) con eccesso di potere per disparità di trattamento in quanto la ricorrente sarebbe stata soggetta a un trattamento più rigoroso rispetto ad altri cittadini del medesimo Comune; d) la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 perché non sarebbe stata specificamente individuata l’area di sedime da acquisire; e) violazione dell’art. 34, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001 perché l’amministrazione non avrebbe valutato la possibilità di fiscalizzare l’abuso.
All’udienza pubblica del 20 maggio 2025 la causa veniva chiamata e assunta in decisione come specificato nel verbale.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Quanto ai primi due motivi di ordine procedimentale, il Collegio ritiene di condividere l’impostazione della giurisprudenza per cui “ il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo e giammai assistito da alcun titolo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Da ciò consegue che l’attività di repressione degli abusi edilizi tramite l’emissione dell’ordine di demolizione non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento agli interessati e non prevede la possibilità per gli interessati di presentare osservazioni: questo perché tale attività è di natura vincolata e non richiede particolari garanzie partecipative ” (Cons. Stato, sez. VII, 18 luglio 2024, n. 6450): ne consegue la loro infondatezza.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso, relativo all’asserita disparità di trattamento patita, in realtà introdotto all’interno del motivo nominalmente indicato come secondo (p. 5) perché non sviluppato nemmeno con l’indicazione di un principio di prova idoneo a sollecitare i poteri istruttori da parte di questo Tribunale: non è dato comprendere rispetto a chi o cosa la ricorrente avrebbe ricevuto un trattamento deteriore.
La stessa sorte è condivisa dal quarto motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 per la mancata indicazione dell’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio indisponibile dell’ente locale in difetto di demolizione.
Il Collegio osserva che l’impostazione patrocinata dalla difesa della ricorrente è eccessivamente formalistica e finisce per ritenere necessaria la ripetizione dell’indicazione della particella da acquisire anche nella parte dispositiva dell’atto: tale assunto non può essere condiviso perché il provvedimento va interpretato nella sua interessa nell’interezza e nell’epigrafe – specificamente ove è richiamato il verbale di sopralluogo della polizia municipale – è precisamente descritto il manufatto soggetto a demolizione ed eventuale acquisizione, pure con l’indicazione della particella catastale.
Anche il quinto motivo di ricorso è infondato perché la disposizione richiamata (art. 34, comma 2 del d.P.R. n. 380/2001) non impone un onere di motivazione rafforzato nella pubblica amministrazione che ingiunge la demolizione: la fiscalizzazione dell’abuso edilizio è un procedimento separato e indipendente dalla fattispecie all’attenzione del Collegio perché, dagli atti depositati, non risulta che la ricorrente abbia mai richiesto alla p.a. di monetizzare l’abuso edilizio.
Alla luce della mancata costituzione dell’ente locale, non devono essere regolate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la SI (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Dispone che, a cura della Segreteria, sia notificata per via telematica copia del presente provvedimento al Comune di Misilmeri e alla Prefettura di Palermo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Valenti, Presidente
Raffaella Sara Russo, Primo Referendario
Marco Maria Cellini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Maria Cellini | Roberto Valenti |
IL SEGRETARIO