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Sentenza 25 giugno 2025
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/06/2025, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 924 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
tra con sede in (c.f.: ), Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso
Marrazza, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._1
Giuseppe Bagnulo, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 19.03.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
Con atto di citazione del 6.05.2014, , titolare della “apertura di credito” in _1
conto corrente n. 600243.2 (già 830901.75) accesa presso Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Brindisi, la banca e ha esposto che: -
[...]
nonostante le rimesse di denaro sulla predetta “apertura di credito” per ripianarne l'esposizione debitoria, la stessa era andata progressivamente peggiorando;
- aveva conferito incarico alla società Studio Professionale di Analisi e contenzioso CP_2
Bancario di Ostuni per analizzare il rapporto bancario e verificare l'esistenza e la validità di convenzioni eventualmente intercorrenti tra le parti, vagliare il rispetto della normativa vigente e, infine, rideterminare il saldo dare/avere; - all'esito di detto controllo, era emerso che la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze, interessi passivi e CMS non validamente pattuiti;
dal ricalcolo eseguito dal CTP, disapplicando le clausole nulle era risultato un saldo a credito del correntista di € 37.569,49, alla data del
2.1.2014, a fronte del saldo negativo di € 97.045,19 risultante dagli estratti conto della
Pt_1
Pertanto, l'attore ha chiesto che, previo accertamento della parziale invalidità ed inefficacia del contratto di corrispondenza, seguito dal ricalcolo del saldo, la banca fosse condannata al pagamento, in favore dell'attore, di quanto indebitamente corrisposto.
Si è costituita in giudizio ed ha eccepito la Parte_1
prescrizione di ogni diritto dell'attore a richiedere la ripetizione di somme relative al pagamento di competenze e interessi ultradecennali;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle pag. 2/8 domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento a suo favore delle somme a titolo di saldo passivo, accertato in corso di causa o secondo equità, con vittoria di spese.
§ 1.2
Con sentenza n. 1160 del 2.09.2021, il tribunale di Brindisi ha accolto la domanda ed ha condannato al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_3 _1
21.723,67, oltre accessori, spese di lite e di CTU.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha accertato l'ammissibilità dell'azione di ripetizione proposta dal , sebbene proposta a conto _1
ancora aperto;
- ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione, attribuendo natura ripristinatoria a tutti i versamenti eseguiti dal correntista a conto aperto ed intra-fido (di fatto); - ha affermato la nullità della clausola contrattuale (di rinvio agli usi piazza) relativa al tasso di interessi, con conseguente applicazione del tasso nominale minimo dei BOT
annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto, in applicazione dell'art. 5 L. 154/1992, poi art. 117 TUB;
- ha accertato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, prevista solo a partire dal 20.01.2003;
- ha verificato l'assenza di pattuizione circa la valuta per versamenti e prelievi e l'individuazione della data di valuta in quella dell'operazione registrata nell'estratto conto fino al 2003; - aderendo alla terza ipotesi di calcolo formulata dal ctu, ha accertato un saldo a credito per il correntista pari a € 21.723,67, ed ha condannato la al pagamento di Pt_1
tale somma (maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo) in favore di _1
.
[...]
pag. 3/8 § 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha Parte_1
chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata: - il rigetto delle domande attoree, stante la loro inammissibilità in pendenza del rapporto di c/c, oltre alla loro improcedibilità e infondatezza;
- in subordine, ha domandato, previo rinnovo della
CTU, l'accoglimento della domanda di accertamento della consistenza del saldo alla data dell'ultimo estratto conto in atti preceduto da quelli di data anteriore senza soluzione di continuità.
Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di _1
spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 22.2.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Di seguito, avendo rilevato una ipotesi di nullità del contratto di conto corrente, per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB, per il periodo compreso fra l'11.11.1994 (data del primo estratto conto prodotto dall'attore) ed il 19.1.2003 (essendo stato stipulato in data
20.1.2003, il primo contratto scritto versato in atti), la corte ha conferito al CTU, con ordinanza del 18.4.2023, l'incarico integrativo di ricalcolare il saldo del rapporto
“limitatamente al periodo compreso fra il 20.2.2003 e il 6.4.2006 (data dell'ultimo estratto
conto versato in atti), tenuto conto del fatto che, nel periodo compreso fra il 20.01.2003 ed
il 6.4.2006, non risultano stipulati tra le parti accordi scritti di concessione di fido, senza
che possa ravvisarsi la fattispecie di elaborazione giurisprudenziale del c.d. fido di fatto,
con la conseguenza che tutte le rimesse effettuate dal correntista a fronte di scoperti di
conto corrente nel periodo compreso fra il 20.01.2003 ed il 5.04.2004 devono intendersi
pag. 4/8 avere natura solutoria”, fermi restando tutti gli altri criteri dettati in primo grado per la riclassificazione del conto (quanto alla disapplicazione delle clausole nulle, e alla detrazione di spese e commissioni non pattuite).
In data 17.04.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe errato nel CP_3
ritenere ammissibili le azioni di accertamento e condanna proposte dal , mentre il _1
rapporto di conto corrente era ancora aperto.
Ha sostenuto, in particolare, che: - l'appellato non aveva provato l'effettiva estinzione del rapporto;
- l'azione di ripetizione dell'indebito poteva essere esercitata solo una volta chiuso il conto corrente;
- la condanna riferita ad un saldo intermedio era illegittima in quanto l'esatto dare-avere tra le parti avrebbe invece dovuto essere calcolato, ricostruendo il rapporto dalla data di accensione del conto a quella di chiusura (nel settembre 2020), non alla data dell'ultimo estratto conto (2.01.2014).
Il motivo è parzialmente fondato.
E' pacifico, nella specie, che al momento della citazione (24.9.2014) il rapporto di conto corrente n. 600243.2 fosse ancora pendente (la chiusura è sopravvenuta in corso di causa).
La giurisprudenza è granitica, in proposito, nel ritenere che la domanda di ripetizione di indebito debba essere dichiarata inammissibile nel caso in cui la stessa venga proposta “a conto corrente aperto”.
pag. 5/8 La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che, in pendenza del rapporto bancario,
nessuno dei movimenti può essere qualificato come “pagamento” nel senso voluto dalle sezioni unite con la nota sentenza n. 24418/10.
Sebbene il correntista non possa agire per ottenere la restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla banca, sino a che il rapporto è in essere, non pare esservi dubbio, tuttavia, sulla possibilità di chiedere al tribunale che sia meramente accertato l'importo del saldo, depurato dai pagamenti indebiti.
Tale domanda costituisce un minus rispetto a quella di ripetizione dell'indebito,
La verifica sulla sussistenza di una delle condizioni dell'azione di ripetizione dell'indebito,
può e deve essere eseguita - anche d'ufficio - in qualunque stato e grado del processo.
Ciò posto, la corte rileva che con riguardo al conto corrente n. 600243.2 è inammissibile la domanda di condanna alla corresponsione della somma che, all'esito della CTU - come integrata dalla corte - è risultata a credito del correntista, mentre è possibile il mero accertamento del saldo del conto che ammonta ad € 8.908,96 a credito del correntista alla data del 2.1.2014 (cfr pag. 20 della relazione scritta).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto Parte_1
che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto esistente, ai fini delle verifiche in tema di prescrizione e pur in assenza di un contratto scritto di affidamento, un fido di fatto per un importo pari alla “massima esposizione concessa nel periodo di riferimento”; a parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto, invece, rilevare che l'affidamento poteva risultare solo da apposita pattuizione scritta e quindi, per l'effetto, tutti i versamenti ultradecennali, rilevabili dagli estratti conto, avrebbero dovuto essere considerati, ai fin della prescrizione, come solutori.
pag. 6/8 Il motivo è fondato.
Il rapporto in esame è sorto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 154/1992
e dell'art. 117 TUB, che hanno imposto la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti bancari.
Non è configurabile, pertanto, nella specie, l'istituto di formazione giurisprudenziale del c.d. fido di fatto.
Pertanto, le indagini commissionate in rettifica dalla corte all'esperto contabile, hanno ridimensionato la misura del credito accertato in favore del correntista, nella misura indicata al § 3.1.
Le rimesse solutorie prescritte sono state ricalcolate sui saldi banca non depurati, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale che, in corso di causa è stato oggetto di
revirement da parte della suprema corte;
in proposito, tuttavia, nessuna questione è stata sollevata dalla banca in appello sicchè, sul punto, si è formato il giudicato.
§ 4
Le spese del doppio grado, in ragione dell'esito complessivo del giudizio devono essere compensate per metà e, per il resto, devono essere poste a carico di data la sua CP_3
prevalente soccombenza;
nella stessa misura deve essere ripartito il carico della spese per
CTU.
P.Q.M.
la corte,
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
accerta che il credito di nei confronti di ammontava alla data del _1 CP_3
2.1.2014 ad € 8.908,96;
condanna alla restituzione in favore di delle somme _1 CP_3
pag. 7/8 eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata;
condanna al pagamento in favore di di metà delle spese CP_3 _1
processuali del doppio grado, che liquida nell'intero - per il giudizio di primo grado - in €
3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio d'appello - in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le parti le spese processuali per la restante metà;
pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna di esse, le spese di c.t.u..
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.6.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Lecce
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai magistrati:
- dott. Riccardo Mele - Presidente
- dott. Maurizio Petrelli - Consigliere
- dott.ssa Carolina Elia - Consigliere est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 924 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2021
tra con sede in (c.f.: ), Parte_1 Pt_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Tommaso
Marrazza, come da mandato in atti;
APPELLANTE
e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. _1 C.F._1
Giuseppe Bagnulo, come da mandato in atti;
APPELLATO
A seguito di trattazione scritta disposta con ordinanza del 19.03.2024, ai sensi dell'art. 127
ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note depositate telematicamente in cancelleria cui si fa espresso rinvio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1.
Con atto di citazione del 6.05.2014, , titolare della “apertura di credito” in _1
conto corrente n. 600243.2 (già 830901.75) accesa presso Parte_1
ha convenuto in giudizio, dinanzi al tribunale di Brindisi, la banca e ha esposto che: -
[...]
nonostante le rimesse di denaro sulla predetta “apertura di credito” per ripianarne l'esposizione debitoria, la stessa era andata progressivamente peggiorando;
- aveva conferito incarico alla società Studio Professionale di Analisi e contenzioso CP_2
Bancario di Ostuni per analizzare il rapporto bancario e verificare l'esistenza e la validità di convenzioni eventualmente intercorrenti tra le parti, vagliare il rispetto della normativa vigente e, infine, rideterminare il saldo dare/avere; - all'esito di detto controllo, era emerso che la banca aveva applicato la capitalizzazione trimestrale delle competenze, interessi passivi e CMS non validamente pattuiti;
dal ricalcolo eseguito dal CTP, disapplicando le clausole nulle era risultato un saldo a credito del correntista di € 37.569,49, alla data del
2.1.2014, a fronte del saldo negativo di € 97.045,19 risultante dagli estratti conto della
Pt_1
Pertanto, l'attore ha chiesto che, previo accertamento della parziale invalidità ed inefficacia del contratto di corrispondenza, seguito dal ricalcolo del saldo, la banca fosse condannata al pagamento, in favore dell'attore, di quanto indebitamente corrisposto.
Si è costituita in giudizio ed ha eccepito la Parte_1
prescrizione di ogni diritto dell'attore a richiedere la ripetizione di somme relative al pagamento di competenze e interessi ultradecennali;
nel merito, ha chiesto il rigetto delle pag. 2/8 domande e, in via riconvenzionale, la condanna dell'attore al pagamento a suo favore delle somme a titolo di saldo passivo, accertato in corso di causa o secondo equità, con vittoria di spese.
§ 1.2
Con sentenza n. 1160 del 2.09.2021, il tribunale di Brindisi ha accolto la domanda ed ha condannato al pagamento in favore di dell'importo di € Controparte_3 _1
21.723,67, oltre accessori, spese di lite e di CTU.
§ 1.3
A fondamento della decisione, il tribunale ha argomentato come segue: - ha accertato l'ammissibilità dell'azione di ripetizione proposta dal , sebbene proposta a conto _1
ancora aperto;
- ha dichiarato infondata l'eccezione di prescrizione, attribuendo natura ripristinatoria a tutti i versamenti eseguiti dal correntista a conto aperto ed intra-fido (di fatto); - ha affermato la nullità della clausola contrattuale (di rinvio agli usi piazza) relativa al tasso di interessi, con conseguente applicazione del tasso nominale minimo dei BOT
annuali emessi nei dodici mesi precedenti ogni chiusura trimestrale del conto, in applicazione dell'art. 5 L. 154/1992, poi art. 117 TUB;
- ha accertato l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, prevista solo a partire dal 20.01.2003;
- ha verificato l'assenza di pattuizione circa la valuta per versamenti e prelievi e l'individuazione della data di valuta in quella dell'operazione registrata nell'estratto conto fino al 2003; - aderendo alla terza ipotesi di calcolo formulata dal ctu, ha accertato un saldo a credito per il correntista pari a € 21.723,67, ed ha condannato la al pagamento di Pt_1
tale somma (maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo) in favore di _1
.
[...]
pag. 3/8 § 2.
Avverso detta decisione, ha proposto appello ed ha Parte_1
chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata: - il rigetto delle domande attoree, stante la loro inammissibilità in pendenza del rapporto di c/c, oltre alla loro improcedibilità e infondatezza;
- in subordine, ha domandato, previo rinnovo della
CTU, l'accoglimento della domanda di accertamento della consistenza del saldo alla data dell'ultimo estratto conto in atti preceduto da quelli di data anteriore senza soluzione di continuità.
Si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto del gravame, con vittoria di _1
spese e competenze di lite.
Con ordinanza del 22.2.2023, la corte ha sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Di seguito, avendo rilevato una ipotesi di nullità del contratto di conto corrente, per mancanza di forma scritta ex art. 117 TUB, per il periodo compreso fra l'11.11.1994 (data del primo estratto conto prodotto dall'attore) ed il 19.1.2003 (essendo stato stipulato in data
20.1.2003, il primo contratto scritto versato in atti), la corte ha conferito al CTU, con ordinanza del 18.4.2023, l'incarico integrativo di ricalcolare il saldo del rapporto
“limitatamente al periodo compreso fra il 20.2.2003 e il 6.4.2006 (data dell'ultimo estratto
conto versato in atti), tenuto conto del fatto che, nel periodo compreso fra il 20.01.2003 ed
il 6.4.2006, non risultano stipulati tra le parti accordi scritti di concessione di fido, senza
che possa ravvisarsi la fattispecie di elaborazione giurisprudenziale del c.d. fido di fatto,
con la conseguenza che tutte le rimesse effettuate dal correntista a fronte di scoperti di
conto corrente nel periodo compreso fra il 20.01.2003 ed il 5.04.2004 devono intendersi
pag. 4/8 avere natura solutoria”, fermi restando tutti gli altri criteri dettati in primo grado per la riclassificazione del conto (quanto alla disapplicazione delle clausole nulle, e alla detrazione di spese e commissioni non pattuite).
In data 17.04.2024, a seguito di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3.
L'appello si fonda su due motivi.
§ 3.1
Con il primo motivo d'appello, ha dedotto che il tribunale avrebbe errato nel CP_3
ritenere ammissibili le azioni di accertamento e condanna proposte dal , mentre il _1
rapporto di conto corrente era ancora aperto.
Ha sostenuto, in particolare, che: - l'appellato non aveva provato l'effettiva estinzione del rapporto;
- l'azione di ripetizione dell'indebito poteva essere esercitata solo una volta chiuso il conto corrente;
- la condanna riferita ad un saldo intermedio era illegittima in quanto l'esatto dare-avere tra le parti avrebbe invece dovuto essere calcolato, ricostruendo il rapporto dalla data di accensione del conto a quella di chiusura (nel settembre 2020), non alla data dell'ultimo estratto conto (2.01.2014).
Il motivo è parzialmente fondato.
E' pacifico, nella specie, che al momento della citazione (24.9.2014) il rapporto di conto corrente n. 600243.2 fosse ancora pendente (la chiusura è sopravvenuta in corso di causa).
La giurisprudenza è granitica, in proposito, nel ritenere che la domanda di ripetizione di indebito debba essere dichiarata inammissibile nel caso in cui la stessa venga proposta “a conto corrente aperto”.
pag. 5/8 La ratio di tale orientamento risiede nel fatto che, in pendenza del rapporto bancario,
nessuno dei movimenti può essere qualificato come “pagamento” nel senso voluto dalle sezioni unite con la nota sentenza n. 24418/10.
Sebbene il correntista non possa agire per ottenere la restituzione delle somme indebitamente ricevute dalla banca, sino a che il rapporto è in essere, non pare esservi dubbio, tuttavia, sulla possibilità di chiedere al tribunale che sia meramente accertato l'importo del saldo, depurato dai pagamenti indebiti.
Tale domanda costituisce un minus rispetto a quella di ripetizione dell'indebito,
La verifica sulla sussistenza di una delle condizioni dell'azione di ripetizione dell'indebito,
può e deve essere eseguita - anche d'ufficio - in qualunque stato e grado del processo.
Ciò posto, la corte rileva che con riguardo al conto corrente n. 600243.2 è inammissibile la domanda di condanna alla corresponsione della somma che, all'esito della CTU - come integrata dalla corte - è risultata a credito del correntista, mentre è possibile il mero accertamento del saldo del conto che ammonta ad € 8.908,96 a credito del correntista alla data del 2.1.2014 (cfr pag. 20 della relazione scritta).
§ 3.2
Con il secondo motivo d'impugnazione, ha dedotto Parte_1
che il tribunale avrebbe erroneamente ritenuto esistente, ai fini delle verifiche in tema di prescrizione e pur in assenza di un contratto scritto di affidamento, un fido di fatto per un importo pari alla “massima esposizione concessa nel periodo di riferimento”; a parere dell'appellante, il primo giudice avrebbe dovuto, invece, rilevare che l'affidamento poteva risultare solo da apposita pattuizione scritta e quindi, per l'effetto, tutti i versamenti ultradecennali, rilevabili dagli estratti conto, avrebbero dovuto essere considerati, ai fin della prescrizione, come solutori.
pag. 6/8 Il motivo è fondato.
Il rapporto in esame è sorto in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 154/1992
e dell'art. 117 TUB, che hanno imposto la forma scritta ad substantiam per tutti i contratti bancari.
Non è configurabile, pertanto, nella specie, l'istituto di formazione giurisprudenziale del c.d. fido di fatto.
Pertanto, le indagini commissionate in rettifica dalla corte all'esperto contabile, hanno ridimensionato la misura del credito accertato in favore del correntista, nella misura indicata al § 3.1.
Le rimesse solutorie prescritte sono state ricalcolate sui saldi banca non depurati, in ossequio ad un orientamento giurisprudenziale che, in corso di causa è stato oggetto di
revirement da parte della suprema corte;
in proposito, tuttavia, nessuna questione è stata sollevata dalla banca in appello sicchè, sul punto, si è formato il giudicato.
§ 4
Le spese del doppio grado, in ragione dell'esito complessivo del giudizio devono essere compensate per metà e, per il resto, devono essere poste a carico di data la sua CP_3
prevalente soccombenza;
nella stessa misura deve essere ripartito il carico della spese per
CTU.
P.Q.M.
la corte,
accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
accerta che il credito di nei confronti di ammontava alla data del _1 CP_3
2.1.2014 ad € 8.908,96;
condanna alla restituzione in favore di delle somme _1 CP_3
pag. 7/8 eventualmente corrisposte in esecuzione della sentenza impugnata;
condanna al pagamento in favore di di metà delle spese CP_3 _1
processuali del doppio grado, che liquida nell'intero - per il giudizio di primo grado - in €
3.500,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15% e - per il giudizio d'appello - in € 2.000,00 per compenso, oltre accessori di legge e di tariffa in misura del 15%; dichiara compensate tra le parti le spese processuali per la restante metà;
pone definitivamente a carico delle parti nella misura del 50% per ciascuna di esse, le spese di c.t.u..
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 19.6.2025
il Consigliere estensore il Presidente
dr.ssa Carolina Elia dr. Riccardo Mele
pag. 8/8