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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/04/2025, n. 1755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1755 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7006 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del
2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Biagio Bruno, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente come in calce all'atto introduttivo
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore. P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter C.P.C. in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 27.05.2024 Parte_1
conveniva avanti all'intestato Tribunale il
[...] Controparte_1
, esponendo:
[...]
- di essere proprietaria esclusiva di un'unità immobiliare sita al 1° piano dell'edificio in condominio ubicato in nella con CP_1 Controparte_1
annessa terrazza a livello/lastrico solare di uso esclusivo (cfr. doc. n. 1 allegato citazione)
- che nel mese di settembre 2021, in occasione dei lavori di rifacimento della facciata dello stabile, veniva redatto dall'Arch. un computo Controparte_2
1 metrico estimativo, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria da effettuare nelle terrazze a livello/lastrico solare poste ai vari piani dell'edificio, tra cui anche quella al 1° piano di proprietà (cfr. doc. n. 2 allegato citazione); Parte_1
- che l'amministratore condominiale, con avviso del 29/09/2023 (cfr. doc. n. 3 allegato citazione), convocava per l'8.10.2023 in prima convocazione e per il
09.10.2023 in seconda convocazione l'assemblea straordinaria del
[...]
con il seguente ordine del giorno: Controparte_1
1. Relazione dell'Amministratore sulle opere necessarie per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze di 1° piano Proprietà Sig.ra
e e deliberazione da adottare;
Parte_1 Parte_2
2. Esame piano di ripartizione della spesa per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze di piano 1° Proprietà Sig.ra Parte_1
e e deliberazione da adottare;
[...] Parte_2
3. Esame offerte pervenute ed eventuale scelta della ditta per effettuare i lavori;
4. Nomina di un tecnico per la direzione dei lavori;
- che l'assemblea dei condomini del 9 ottobre 2023 in seconda convocazione all'unanimità dei presenti deliberava: di effettuare il rifacimento delle pavimentazioni e dell'impermeabilizzazione delle terrazze al 1° piano di proprietà
e nonché di riparare i danni agli Parte_1 Parte_2
appartamenti danneggiati interessati dalle superiori infiltrazioni - punto 1 o.d.g.;
l'approvazione del preventivo della e di appaltarle detti lavori, Parte_3 conferendo, al contempo, all'Amministratore mandato a stipulare il contratto di appalto con l'impresa edile de qua - punto 3 o.d.g.; la ripartizione della spesa per la realizzazione di detti lavori, il cui piano di riparto veniva allegato al verbale di assemblea - punto 2 o.d.g.; la nomina a Direttore dei Lavori dell'Ing. Arch.
- punto 4 o.d.g. (cfr. doc. n. 3 allegato citazione); Controparte_3
- di avere ricevuto, dopo qualche giorno dall'adunanza del 09.10.2023, la convocazione per un'altra assemblea straordinaria dei condomini, da tenersi in prima convocazione per il giorno 25.10.2023 e in seconda convocazione per il giorno 26.10.2023, avente ad oggetto un ordine del giorno identico a quello dell'assemblea condominiale del 9.10.2023 (cfr. doc. n. 5 allegato citazione);
- che l'assemblea dei condomini del 26 ottobre 2023 in seconda convocazione, alla presenza di 15 condomini su un totale di 41 condomini per complessivi
2 millesimi 416,722 sul valore totale dell'edificio e con il voto favorevole di 14 condomini titolari di 409,422 millesimi, 0 contrari e 1 astenuto titolare di 7,300 millesimi, deliberava di conferire l'incarico all'Ing. “per effettuare Per_1
sopralluogo nei terrazzi di 1° piano e nelle unità immobiliari sottostanti al 2° ammezzato al fine di: -Accertare la correttezza della posa in opera del nuovo strato di pavimentazione sul terrazzo realizzato dai proprietari, se sono stati correttamente realizzati i giunti di dilatazione, e gli scarichi di adeguata sezione e se le griglie possano aver determinato occlusione limitandone la portata. -
Verificare dell'esistenza di un doppio strato di pavimentazione sovrapposta a quella preesistente e accertare se l'eventuale modifica delle pendenze e delle griglie degli scarichi a seguito di detta nuova pavimentazione con il conseguente maggior carico possa costituire cause dell'infiltrazione lamentata. -Individuare le cause di umidità di risalita, i punti di infiltrazione delle perdite idriche provenienti dal terrazzo mediante indagine termografica . . . -Redigere un preventivo sommario della spesa necessaria delle opere di ripristino dell'impermeabilizzazione eventualmente danneggiata e degli eventuali danni ai piani sottostanti ed al pavimento del terrazzo in oggetto” (cfr. doc. n. 6 allegato citazione).
E poiché il procedimento di mediazione obbligatoria, previamente promosso (cfr. doc. n. 7 allegato citazione), si concludeva il 17.09.2024 con esito negativo - dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio -, non avendo l'assemblea dei condomini appositamente convocata deliberato per mancanza del quorum costitutivo in ordine alla proposta formula da mediatore (cfr. allegato alle note conclusive attoree, depositate il 10.03.2025), la condomina attrice chiedeva l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini del 26.10.2023 in seconda convocazione, ritenendola invalida: 1) per contrasto con la delibera precedente del 09.10.2023; 2) per avere deliberato su un argomento non posto all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione del 13.10.2023; 3) per mancanza di quorum costitutivo e deliberativo previsto dalla legge.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.10.2024 veniva dichiarata la contumacia del;
indi, istruita Controparte_4
documentalmente, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 marzo
2025, fissata in modalità cartolare.
3 * * *
In applicazione del criterio della ragione più liquida, si procede ad esaminare il secondo motivo di impugnazione della delibera assembleare adottata dal convenuto il 26.10.2023, il quale è fondato e va accolto, con CP_1
assorbimento degli altri motivi addotti dall'attrice.
Ed invero, “L'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati” (art. 1136, comma 6, c.c.); per la regolare convocazione dei condomini l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. stabilisce che “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno …”.
In virtù di dette norme e della giurisprudenza consolidatasi sul punto (ex multis, Cass. Civ.-Sez. II 19/10/2010 n. 21449), la lettera di convocazione deve porre il condomino nella condizione di conoscere preventivamente ciò di cui verrà discusso in assemblea, al fine di decidere se partecipare o al fine di approfondire compiutamente determinate tematiche, in vista della propria partecipazione.
Nella fattispecie in esame nell'avviso di convocazione del 13.10.2023 (cfr. doc. n. 5 allegato citazione), ove sono riportati pedissequamente tutti i punti all'ordine del giorno già deliberati dall'assemblea il 09.10.2023, non è indicato, quale argomento della discussione assembleare, il conferimento dell'incarico all'Ing. “per effettuare sopralluogo nei terrazzi di 1° piano e nelle unità Per_1 immobiliari sottostanti al 2° ammezzato al fine di . . .” al fine di ispezionare la terrazza della ricorrente nell'ambito di una verifica tecnica delle condizioni strutturali del massetto e delle pendenze,
È evidente, pertanto, che quanto deliberato dall'assemblea dei condomini il
26.10.2023 non rientra in nessuno dei punti posti all'ordine del giorno di tale adunanza, ovvero non può sussumersi a:
1. Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze di 1° piano di proprietà Parte_1
e 2. Esame piano di ripartizione della spesa per i
[...] Parte_2 lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione di dette terrazze;
3. Esame offerte pervenute ed eventuale scelta della fitta per effettuare i lavori;
4. Nomina di un tecnico per la direzione dei lavori.
Risulta, quindi, provata l'irregolarità dell'avviso di convocazione del 13.10.2023, in quanto l'omessa individuazione, nell'ordine del giorno indicato, del punto
4 relativo all'incarico da conferire all'Ing. ha inficiato in modo Per_1
significativo il processo di formazione della volontà dell'assemblea, da un lato impedendo una scelta consapevole in capo alla in Parte_4
ordine alla partecipazione all'assemblea e dall'altro non consentendo alla stessa la possibilità di venire a conoscenza, in fase precedente all'assemblea, del nominativo dell'Ing. e così potere approfondire e/o valutare le capacità Per_1
professionali di detto professionista e/o proporre all'assemblea la nomina di altro tecnico.
Conclusivamente la deliberazione assembleare impugnata non è valida e deve essere annullata, atteso che nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione non
è stato specificamente indicato, quale argomento da trattare, il conferimento dell'incarico all'Ing. . Per_1
Passando alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo e secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. con D.M. 147/2022, in virtù del principio della soccombenza vanno poste a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- Annulla la delibera dell'assemblea dei condomini del
[...]
del 26.10.2023. Controparte_1
- Condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, alle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre accessori di Legge.
[...]
Così deciso a Palermo, il 19 aprile 2025.
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Bozza del provvedimento predisposta dal GOP - Avv. Calogero Dimino Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del dott. Filippo Lo Presti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7006 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili del
2024, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. Biagio Bruno, presso il cui studio ha eletto domicilio in virtù di procura allegata telematicamente come in calce all'atto introduttivo
CONTRO
(C.F. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore. P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: Impugnazione di delibera assembleare condominiale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note ex art. 127 ter C.P.C. in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 27.05.2024 Parte_1
conveniva avanti all'intestato Tribunale il
[...] Controparte_1
, esponendo:
[...]
- di essere proprietaria esclusiva di un'unità immobiliare sita al 1° piano dell'edificio in condominio ubicato in nella con CP_1 Controparte_1
annessa terrazza a livello/lastrico solare di uso esclusivo (cfr. doc. n. 1 allegato citazione)
- che nel mese di settembre 2021, in occasione dei lavori di rifacimento della facciata dello stabile, veniva redatto dall'Arch. un computo Controparte_2
1 metrico estimativo, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria da effettuare nelle terrazze a livello/lastrico solare poste ai vari piani dell'edificio, tra cui anche quella al 1° piano di proprietà (cfr. doc. n. 2 allegato citazione); Parte_1
- che l'amministratore condominiale, con avviso del 29/09/2023 (cfr. doc. n. 3 allegato citazione), convocava per l'8.10.2023 in prima convocazione e per il
09.10.2023 in seconda convocazione l'assemblea straordinaria del
[...]
con il seguente ordine del giorno: Controparte_1
1. Relazione dell'Amministratore sulle opere necessarie per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze di 1° piano Proprietà Sig.ra
e e deliberazione da adottare;
Parte_1 Parte_2
2. Esame piano di ripartizione della spesa per i lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze di piano 1° Proprietà Sig.ra Parte_1
e e deliberazione da adottare;
[...] Parte_2
3. Esame offerte pervenute ed eventuale scelta della ditta per effettuare i lavori;
4. Nomina di un tecnico per la direzione dei lavori;
- che l'assemblea dei condomini del 9 ottobre 2023 in seconda convocazione all'unanimità dei presenti deliberava: di effettuare il rifacimento delle pavimentazioni e dell'impermeabilizzazione delle terrazze al 1° piano di proprietà
e nonché di riparare i danni agli Parte_1 Parte_2
appartamenti danneggiati interessati dalle superiori infiltrazioni - punto 1 o.d.g.;
l'approvazione del preventivo della e di appaltarle detti lavori, Parte_3 conferendo, al contempo, all'Amministratore mandato a stipulare il contratto di appalto con l'impresa edile de qua - punto 3 o.d.g.; la ripartizione della spesa per la realizzazione di detti lavori, il cui piano di riparto veniva allegato al verbale di assemblea - punto 2 o.d.g.; la nomina a Direttore dei Lavori dell'Ing. Arch.
- punto 4 o.d.g. (cfr. doc. n. 3 allegato citazione); Controparte_3
- di avere ricevuto, dopo qualche giorno dall'adunanza del 09.10.2023, la convocazione per un'altra assemblea straordinaria dei condomini, da tenersi in prima convocazione per il giorno 25.10.2023 e in seconda convocazione per il giorno 26.10.2023, avente ad oggetto un ordine del giorno identico a quello dell'assemblea condominiale del 9.10.2023 (cfr. doc. n. 5 allegato citazione);
- che l'assemblea dei condomini del 26 ottobre 2023 in seconda convocazione, alla presenza di 15 condomini su un totale di 41 condomini per complessivi
2 millesimi 416,722 sul valore totale dell'edificio e con il voto favorevole di 14 condomini titolari di 409,422 millesimi, 0 contrari e 1 astenuto titolare di 7,300 millesimi, deliberava di conferire l'incarico all'Ing. “per effettuare Per_1
sopralluogo nei terrazzi di 1° piano e nelle unità immobiliari sottostanti al 2° ammezzato al fine di: -Accertare la correttezza della posa in opera del nuovo strato di pavimentazione sul terrazzo realizzato dai proprietari, se sono stati correttamente realizzati i giunti di dilatazione, e gli scarichi di adeguata sezione e se le griglie possano aver determinato occlusione limitandone la portata. -
Verificare dell'esistenza di un doppio strato di pavimentazione sovrapposta a quella preesistente e accertare se l'eventuale modifica delle pendenze e delle griglie degli scarichi a seguito di detta nuova pavimentazione con il conseguente maggior carico possa costituire cause dell'infiltrazione lamentata. -Individuare le cause di umidità di risalita, i punti di infiltrazione delle perdite idriche provenienti dal terrazzo mediante indagine termografica . . . -Redigere un preventivo sommario della spesa necessaria delle opere di ripristino dell'impermeabilizzazione eventualmente danneggiata e degli eventuali danni ai piani sottostanti ed al pavimento del terrazzo in oggetto” (cfr. doc. n. 6 allegato citazione).
E poiché il procedimento di mediazione obbligatoria, previamente promosso (cfr. doc. n. 7 allegato citazione), si concludeva il 17.09.2024 con esito negativo - dopo la notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio -, non avendo l'assemblea dei condomini appositamente convocata deliberato per mancanza del quorum costitutivo in ordine alla proposta formula da mediatore (cfr. allegato alle note conclusive attoree, depositate il 10.03.2025), la condomina attrice chiedeva l'annullamento della delibera dell'assemblea dei condomini del 26.10.2023 in seconda convocazione, ritenendola invalida: 1) per contrasto con la delibera precedente del 09.10.2023; 2) per avere deliberato su un argomento non posto all'ordine del giorno dell'avviso di convocazione del 13.10.2023; 3) per mancanza di quorum costitutivo e deliberativo previsto dalla legge.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 17.10.2024 veniva dichiarata la contumacia del;
indi, istruita Controparte_4
documentalmente, la causa veniva posta in decisione all'udienza del 20 marzo
2025, fissata in modalità cartolare.
3 * * *
In applicazione del criterio della ragione più liquida, si procede ad esaminare il secondo motivo di impugnazione della delibera assembleare adottata dal convenuto il 26.10.2023, il quale è fondato e va accolto, con CP_1
assorbimento degli altri motivi addotti dall'attrice.
Ed invero, “L'assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati” (art. 1136, comma 6, c.c.); per la regolare convocazione dei condomini l'art. 66, comma 3, disp. att. c.c. stabilisce che “L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno …”.
In virtù di dette norme e della giurisprudenza consolidatasi sul punto (ex multis, Cass. Civ.-Sez. II 19/10/2010 n. 21449), la lettera di convocazione deve porre il condomino nella condizione di conoscere preventivamente ciò di cui verrà discusso in assemblea, al fine di decidere se partecipare o al fine di approfondire compiutamente determinate tematiche, in vista della propria partecipazione.
Nella fattispecie in esame nell'avviso di convocazione del 13.10.2023 (cfr. doc. n. 5 allegato citazione), ove sono riportati pedissequamente tutti i punti all'ordine del giorno già deliberati dall'assemblea il 09.10.2023, non è indicato, quale argomento della discussione assembleare, il conferimento dell'incarico all'Ing. “per effettuare sopralluogo nei terrazzi di 1° piano e nelle unità Per_1 immobiliari sottostanti al 2° ammezzato al fine di . . .” al fine di ispezionare la terrazza della ricorrente nell'ambito di una verifica tecnica delle condizioni strutturali del massetto e delle pendenze,
È evidente, pertanto, che quanto deliberato dall'assemblea dei condomini il
26.10.2023 non rientra in nessuno dei punti posti all'ordine del giorno di tale adunanza, ovvero non può sussumersi a:
1. Lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione delle terrazze di 1° piano di proprietà Parte_1
e 2. Esame piano di ripartizione della spesa per i
[...] Parte_2 lavori di rifacimento dell'impermeabilizzazione di dette terrazze;
3. Esame offerte pervenute ed eventuale scelta della fitta per effettuare i lavori;
4. Nomina di un tecnico per la direzione dei lavori.
Risulta, quindi, provata l'irregolarità dell'avviso di convocazione del 13.10.2023, in quanto l'omessa individuazione, nell'ordine del giorno indicato, del punto
4 relativo all'incarico da conferire all'Ing. ha inficiato in modo Per_1
significativo il processo di formazione della volontà dell'assemblea, da un lato impedendo una scelta consapevole in capo alla in Parte_4
ordine alla partecipazione all'assemblea e dall'altro non consentendo alla stessa la possibilità di venire a conoscenza, in fase precedente all'assemblea, del nominativo dell'Ing. e così potere approfondire e/o valutare le capacità Per_1
professionali di detto professionista e/o proporre all'assemblea la nomina di altro tecnico.
Conclusivamente la deliberazione assembleare impugnata non è valida e deve essere annullata, atteso che nell'ordine del giorno dell'avviso di convocazione non
è stato specificamente indicato, quale argomento da trattare, il conferimento dell'incarico all'Ing. . Per_1
Passando alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo e secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 e s.m.i. con D.M. 147/2022, in virtù del principio della soccombenza vanno poste a carico del convenuto. CP_1
PQM
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa:
- Annulla la delibera dell'assemblea dei condomini del
[...]
del 26.10.2023. Controparte_1
- Condanna il , in persona Controparte_1 dell'amministratore pro tempore, alle spese di lite in favore di Parte_1
, che liquida in complessivi € 1.300,00, oltre accessori di Legge.
[...]
Così deciso a Palermo, il 19 aprile 2025.
Il Giudice
Filippo Lo Presti
Bozza del provvedimento predisposta dal GOP - Avv. Calogero Dimino Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice/dottor Filippo Lo Presti, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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