Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 5 gennaio 2026
Ordinanza cautelare 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 05/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01866/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1866 del 2024, proposto da
Impresa Individuale LD Costruzioni di LD RC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Fulvia Sassone e Alessandro Credentino, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Credentino in Afragola, via Sardegna, 2;
contro
I.N.A.I.L., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Cantore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento:
a) del provvedimento di diniego emesso dall’ I.N.A.I.L. in data 29.7.2024 avente ad oggetto Avviso Pubblico Inail 2022 Codice domanda ISI n. I3322- 000086 protocollo U.INAIL.33500.29/07/2024.0041164;
b) di ogni altro eventuale atto preordinato, presupposto, connesso collegato e conseguente;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente all’ammissione definitiva al finanziamento di cui all’avviso pubblico ISI INAIL 2022 e superamento della verifica di cui all’art. 19 dell’avviso pubblico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’INAIL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. MA NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’INAIL ha emesso l’avviso pubblico ISI 2022 relativo alla concessione di finanziamenti con l’obiettivo (enunciato all’art. 1 dell’avviso) di:
“ - di incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. Per “miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro” si intende il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali;
- di incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli all’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali. Per questi finanziamenti gli acquisti da realizzare devono soddisfare l’obiettivo del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione, il miglioramento e la riconversione della produzione, il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ”.
I finanziamenti oggetto di tale avviso sono concessi ai sensi dell’art. 2 dello stesso:
“ - in attuazione dell’articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- in attuazione dell’articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n.2082 e successive modifiche e integrazioni ”.
La relativa procedura è una procedura valutativa a sportello ai sensi degli artt. 5 e seguenti del D. Lgs. 123/1998.
All’art. 19 dell’avviso pubblico dedicato alla “ Verifica tecnico amministrativa ” è stato previsto che per le domande collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento (che risultano confermate in seguito all’invio della documentazione prescritta entro i termini previsti dal bando suddetto) l’INAIL avrebbe provveduto alla verifica di quanto inviato dal soggetto richiedente e che una volta completata l’istruttoria la sede INAIL competente avrebbe dovuto comunicare (previo contraddittorio endoprocedimentale per le imprese che abbiano avuto un preavviso di rigetto) un “ provvedimento motivato circa l’esito della valutazione delle osservazioni presentate nonché della conseguente ammissione, parziale ammissione o non ammissione ”.
La ricorrente ha presentato domanda nell’ambito di tale procedura per un intervento volto alla riduzione del rischio infortunistico mediante la sostituzione di macchine non obsolete. In particolare, la richiesta di finanziamento ha avuto ad oggetto l’acquisto di un sollevatore telescopico DIECI PEGASUS 40.18, completo di cestello trilaterale porta persone, forche, piastra portaforche, benna e traliccio con argano, in sostituzione del sollevatore telescopico in possesso (sollevatore telescopico DIECI LLM 157 mod. Pegasus 35.16, dichiarato completo di attrezzature analoghe a quelle richieste in sostituzione).
In data 8.11.2023 è stata pubblicata la graduatoria provvisoria, in data 19.1.2024 è stata poi pubblicata la graduatoria di ammissione definitiva al finanziamento e la ricorrente è stata ivi inserita con ammissione del progetto al finanziamento alla posizione n. I3322-000086.
In data 3.7.2024 la ricorrente ha poi ricevuto una comunicazione di pre-diniego da parte dell’INAIL nella quale l’Istituto ha indicato quanto segue: “ Si comunica che dall'esame della documentazione presentata a completamento della domanda in oggetto codesta impresa non ha superato la fase di verifica prevista dall'articolo 19 dell'Avviso pubblico per le sotto indicate motivazioni:
Tecnicamente non ammissibile a finanziamento la sostituzione del sollevatore telescopico DIECI LLM 157 mod. Pegasus 35.16 con sollevatore telescopico DIECI PEGASUS 40.18 ed accessori perché eccedente l’incremento prestazionale previsto per la Tipologia di intervento. Si rileva inoltre: per la macchina da sostituire è stata documentata la sola conformità CE come piattaforma di lavoro elevabile e non come gru semovente, sollevatore telescopico e pala caricatrice; non è stata inoltre prodotta la documentazione comprovante proprietà e caratteristiche tecniche degli accessori ed attrezzature intercambiabili di cui si chiede la sostituzione; kit telematico Industria 4.0 non presente in listino.
È tuttavia possibile presentare osservazioni alla scrivente Sede nei tempi e nei modi previsti dagli articoli 19 e 27 dell'Avviso pubblico; la Sede Inail darà comunicazione motivata circa l'esito della valutazione delle osservazioni presentate ”.
Presentate osservazioni da parte della ricorrente, con l’impugnato provvedimento l’INAIL ha comunicato il mancato superamento da parte della ricorrente della fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’avviso pubblico per i seguenti motivi:
“ Tecnicamente non ammissibile a finanziamento la sostituzione del sollevatore telescopico DIECI LLM 157 mod. Pegasus 35.16 con sollevatore telescopico DIECI PEGASUS 40.18 ed accessori perché eccedente l'incremento prestazionale previsto per la Tipologia di intervento. Si rileva inoltre: per la macchina da sostituire è stata documentata la sola conformità CE come piattaforma di lavoro elevabile e non come gru semovente, sollevatore telescopico e pala caricatrice; non è stata inoltre prodotta la documentazione comprovante proprietà e caratteristiche tecniche degli accessori ed attrezzature intercambiabili di cui si chiede la sostituzione; kit telematico Industria 4.0 non presente in listino.
Esaminate le osservazioni prodotte, si conferma valutazione tecnica di inammissibilità a finanziamento.
Il nuovo sollevatore telescopico, pur rispettando l'incremento percentuale previsto per l'indicatore Estensione del braccio (inteso sia in orizzontale che nel piano verticale), eccede l'incremento per l'indicatore Carico massimo di utilizzazione, atteso che, nel caso in cui il carico massimo di utilizzazione vari in funzione della configurazione della macchina, detto carico non può superare l'incremento fissato in ciascuna configurazione possibile. Pertanto, la valutazione dell'incremento deve essere compiuta confrontando il carico indicato sulla tabella/diagramma della macchina da sostituire con il relativo carico all'omologa lunghezza riportata sulla tabella/diagramma della macchina da acquistare.
Nel caso in esame, dal confronto dei diagrammi di carico, il sollevatore telescopico Pegasus 40.18 risulta avere carico massimo di utilizzazione superiore del 30% rispetto a quello del Pegasus 36.16 da 3,5 tonn: a) all'estensione massima orizzontale del braccio; b) alla massima altezza raggiungibile; c) in più punti del diagramma di carico (ad es. a 10, 12 e 13 m sul piano orizzontale).
I parametri utilizzati in perizia per il confronto (portata massima, altezza max su stabilizzatori), si riferiscono invece al valore assunto dagli indicatori citati solo in alcuni punti e pertanto non risultano completamente rappresentativi delle prestazioni rese che, si ripete, devono essere confrontate in tutte le configurazioni possibili e non solo in punti specifici del diagramma.
Non risulta, inoltre, rilevante che sia stato previsto un cestello portapersone di uguale portata, perché trattasi di accessorio eventualmente finanziabile solo in caso di ammissibilità della macchina base. Inoltre non è stato fornito il diagramma di utilizzazione del nuovo sollevatore con funzione di PLE e pertanto non risulta documentata la rispondenza ai requisiti dell'Avviso.
Permane la carenza delle dichiarazioni di conformità delle attrezzature intercambiabili grù e pala caricatrice e dei diagrammi di carico/portata del sollevatore con le analoghe attrezzature sostitutive ”.
2. Con l’odierno ricorso (notificato in data 28.10.2024 e depositato in data 18.11.2024) la ricorrente ha chiesto l’annullamento di tale provvedimento per i motivi come di seguito rubricati:
“ 1. VIOLAZIONE DELL’ART. 5 n. 5 del DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998 N. 123 E DELL’ART. 19 DEL BANDO INAIL ISI 2022 ”;
“ 2. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI - MANCATA PONDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CONTEMPLATA - CARENTE ISTRUTTORIA – TRAVISAMENTO - ERRONEITA’ – ILLOGICITA’ - MANIFESTA INGIUSTIZIA – ARBITRARIETA’ ”.
3. Si è costituito l’INAIL ed ha chiesto la reiezione del ricorso proposto.
4. Con ordinanza cautelare n. 488/2024 (pubblicata in data 6.12.2024) questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dalla ricorrente e disposto la compensazione delle spese della fase cautelare, evidenziando l’assenza del necessario periculum in mora .
5. In vista dell’udienza per la trattazione del merito il solo INAIL ha depositato memoria per insistere nel rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 16.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Tanto premesso, il ricorso proposto è infondato e va respinto.
6.1. Con il primo motivo di ricorso parte ricorrente ha censurato l’avvenuta adozione del provvedimento impugnato in violazione del termine di sei mesi prescritto dal comma 5 dell’art. 5 del D. Lgs. 123/1998 per la definizione del procedimento, nonché di quello di 120 giorni previsto dall’art. 19 dell’avviso pubblico ISI 2022 per l’istruttoria della pratica. Tali termini sarebbero stati violati tenuto conto dell’avvenuto completamento della presentazione della domanda in data 18.12.2023 e dell’intervenuta chiusura dell’istruttoria soltanto in data 18.12.2023.
Tali doglianze non colgono nel segno.
Risulta prima di tutto assorbente considerare, come dedotto dall’INAIL, che in via generale la mera violazione del termine previsto dalla legge per la conclusione del procedimento non comporta di per sé ed in modo automatico l’illegittimità del provvedimento amministrativo adottato dopo lo spirare del termine prescritto.
Inoltre, rileva altresì che nessuno dei termini suddetti viene indicato dalle suddette previsioni espressamente come perentorio e come termine al di là del quale non è più possibile emettere un provvedimento di stampo negativo per il partecipante alla procedura.
Ancora, come pure evidenziato dall’INAIL, l’art. 19 dell’avviso pubblico ISI 2022 radica il decorso del predetto termine di 120 giorni alla sola verifica della “ sussistenza di tutti gli elementi dichiarati nella domanda on line e la corrispondenza con i parametri che hanno determinato l’attribuzione dei punteggi ” (v. comma 1 dell’art. 19), vale a dire la fase iniziale di verifica. In effetti, il terzultimo comma dell’art. 19 non enuncia un termine ben preciso per l’emissione del provvedimento motivato di ammissione / parziale ammissione / non ammissione all’esito dell’eventuale contraddittorio endoprocedimentale conseguente alla fase di verifica iniziale.
6.2. Si può passare quindi all’esame del secondo motivo di ricorso, il quale risulta articolato in più censure.
6.2.1. Con la prima censura parte ricorrente ha sostenuto la sussistenza dell’eccesso di potere per avvenuto affidamento da parte dell’INAIL dell’incarico di svolgere l’istruttoria della domanda ad un funzionario avente una formazione giuridica (la laurea in giurisprudenza) e non già di carattere tecnico – ingegneristico.
Con la seconda doglianza parte ricorrente ha poi criticato l’impugnato provvedimento per avere erroneamente interpretato dal punto di vista tecnico il bando, richiamando le risultanze della c.t.p. depositata in atti. Ad avviso della ricorrente l’interpretazione fatta propria dall’INAIL non sarebbe evincibile dall’avviso ISI 2022. In particolare, il criterio per cui le prestazioni della macchina da acquistare rispetto a quella precedente non dovrebbero essere superiori al 30% sarebbe stato pienamente rispettato nel caso di specie alla luce dei dati riportati in ricorso in apposita tabella e relativi a portata, altezza, portata del cestello ed estensione del braccio. Non sarebbe stato necessario fare riferimento ai fini del rispetto della disciplina di cui al bando al carico massimo per ogni punto del diagramma, essendo sufficiente guardare al carico massimo di utilizzazione per configurazione, pure tenuto conto della FAQ n. 13 dell’avviso ISI 2022.
Con la terza censura parte ricorrente ha poi sostenuto che l’amministrazione avrebbe posto in essere un eccesso di potere per disparità di trattamento ai danni della ricorrente perché in vicenda relativa ad altro bando l’INAIL (quello ISI 2020) avrebbe ammesso a finanziamento un macchinario con le medesime caratteristiche di quello oggetto dell’investimento della LD, mentre ad applicare la stessa metodologia più restrittiva applicata dall’Istituto nella presente sede si sarebbe dovuti pervenire ad un diniego anche in quel caso.
Infine, con la quarta doglianza parte ricorrente ha dedotto l’assenza di profili di carenza documentale ed affermato la sufficienza del libretto della motorizzazione prodotto (per indicare lo stesso sia le funzioni, sia le attrezzature presenti sulla vecchia macchina), nonché l’avvenuto invio di ulteriore documentazione all’INAIL, consistente in: dichiarazione di conformità della Pegasus 35.16, certificato di prima verifica INAIL ponte sviluppabile, certificato di prima verifica INAIL gru, omologazione apparecchi di sollevamento.
6.2.2. Le censure che precedono possono essere affrontate partendo dalla seconda.
In particolare, va evidenziato che parte ricorrente ha richiesto il finanziamento in relazione all’Asse 1 – Progetti di investimento.
L’indicazione delle tipologie di intervento ammissibili a finanziamento con il dettaglio dei requisiti per la loro attuazione e della documentazione specifica da inviare nelle fasi di conferma e completamento della domanda e di rendicontazione finale viene rimessa dall’avviso ISI 2022 ai relativi Allegati.
L’Allegato 1.1. all’avviso dispone in relazione alle tipologie di intervento che prevedono la sostituzione di macchine che quelle acquistate rispettino, tra l’altro, le seguenti condizioni: “ prestazioni (ad es. potenza, dimensioni, ecc.) non superiori del 30% nel caso di macchine immesse sul mercato successivamente alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva 98/37/CE (ex 89/392/CEE e s.m.i.) ”.
Nelle FAQ pubblicate dall’Istituto la risposta n. 13 evidenzia poi che “ Il confronto tra le prestazioni delle macchine acquistate rispetto a quelle alienate deve essere effettuato utilizzando parametri che siano:
- omologhi e direttamente confrontabili (potenze massime, potenze nominali, portate, dimensioni, medesimi parametri attestanti la capacità lavorativa, ecc.);
- contenuti all’interno di documenti ufficiali del costruttore (ad es. istruzioni d’uso, dépliant, brochure, cataloghi, specifiche tecniche, ecc.).
Nella tabella a pag. 16 sono esemplificati, per le principali tipologie di macchine, gli indicatori ritenuti più significativi ai fini del rispetto delle condizioni previste dall’Avviso … ”.
In tale tabella (contenuta in realtà a pag. 19 delle FAQ) alla voce “ Gru su autocarro, autogru, carrelli elevatori a braccio telescopico ” si legge quanto segue “ Se il carico massimo di utilizzazione varia in funzione della configurazione della macchina (desumibile ad es. da tabelle e diagrammi di carico), detto carico non può superare il limite percentuale di incremento previsto dalla Tipologia di intervento selezionata, in ciascuna configurazione possibile. L’estensione del braccio deve comprendere anche le eventuali prolunghe inserite nel preventivo ”.
L’amministrazione, come si è già detto, ha fondato la propria decisione in senso sfavorevole alla ricorrente sull’eccedenza dell'incremento prestazionale rispetto a quello ammesso per la tipologia di intervento. In particolare, l’INAIL ha evidenziato che “ dal confronto dei diagrammi di carico, il sollevatore telescopico Pegasus 40.18 risulta avere carico massimo di utilizzazione superiore del 30% rispetto a quello del Pegasus 36.16 da 3,5 tonn: a) all'estensione massima orizzontale del braccio; b) alla massima altezza raggiungibile; c) in più punti del diagramma di carico (ad es. a 10, 12 e 13 m sul piano orizzontale) ”.
Tanto evidenziato, la valutazione espressa dall’Istituto non risulta idoneamente scalfita dalle critiche della ricorrente, risultando ragionevole ed in alcun modo illogica l’interpretazione che lo stesso ha operato del quadro regolamentare sopra riportato, avendo fornito convincente spiegazione della ragione per cui non può essere recepita la diversa interpretazione proposta dalla ricorrente (andando questa a valorizzare in modo riduttivo soltanto alcuni punti delle configurazioni possibili).
6.2.3. Passando alla doglianza di disparità di trattamento essa non è ravvisabile, essendo stata invocata da parte ricorrente come termine di paragone una diversa procedura (quella ISI 2020) e non essendo neppure puntualmente desumibile dal provvedimento INAIL prodotto in allegato alla c.t.p. della ricorrente la reale correttezza di quanto sostenuto dal tecnico della ricorrente.
Quanto menzionato al precedente paragrafo costituisce ratio decidendi idonea di per sé a sorreggere il provvedimento impugnato, con conseguente non necessità di prendere in considerazione la quarta censura svolta dalla ricorrente relativa al tema delle carenze documentali.
6.2.4. Infine, in relazione alla prima censura quanto precede evidenzia come l’INAIL abbia rispettato per mezzo del provvedimento predetto il quadro regolante il vaglio della domanda presentata dalla ricorrente, ragion per cui non è in alcun modo ravvisabile il profilo di illegittimità denunciato. Del resto, come pure sottolineato dall’INAIL la laurea in giurisprudenza del dirigente dell’ufficio che ha adottato il provvedimento non esclude in alcun modo che la stessa si sia avvalsa in sede istruttoria di funzionari dotati delle necessarie competenze tecniche.
6.3. In conclusione, il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite vanno compensate alla luce della peculiarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PI SS, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
MA NO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NO | PI SS |
IL SEGRETARIO