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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 28/05/2025, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 682/2022 R.G. tra rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Pirrottina Parte_1
-ricorrente-
e
in persona del COparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Azzarito Cannella
e Marco Santoemma
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
27.05.2025.
Con ricorso depositato il 05.04.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, conveniva in giudizio la società resistente e, premesso di essere alle sue dipendenze sin dal
03.01.2016 inquadrato nell'Area professionale III, con la qualifica di Impiegato, parametro retributivo 140, Operatore Qualificato Ufficio, esponeva che nel settembre
2016 subiva un infortunio al ginocchio ed essendo stato dichiarato temporaneamente inidoneo alle mansioni di appartenenza, veniva assegnato a svolgere mansioni amministrative presso il reparto officina alle direttive del sig. Parte_2 consistenti nel gestire le richieste di acquisti ricambi e turnazione degli operatori addetti al reparto officina;
che con ordine di servizio n. 131 del 07.04.2017, protocollo
1055, in ragione della richiesta avanzata d'urgenza dal sig. Parte_3
1 contrattualmente inquadrato al parametro 193 – Specialista Tecnico Amministrativo
- e considerata la prossima messa in quiescenza del signor , COparte_2 contrattualmente inquadrato al parametro 175 – Collaboratore di Ufficio – veniva assegnato al Reparto di Ragioneria a Contabilità, composto da tre unità lavorative, ossia da (Specialista Tecnico Amministrativo, inquadrato al parametro Parte_3
193), (Collaboratore di Ufficio, inquadrato al parametro 175) e COparte_2
(Collaboratore di Ufficio, inquadrato al parametro 175); che al fine Parte_4 di non influire negativamente allo svolgimento del lavoro amministrativo svolto in officina, inizialmente osserva il seguente orario di lavoro: dalle ore 06.00 alle ore 08.00 presso l'officina ove aiutava alla formazione di un'altra unità che avrebbe preso il suo posto;
dalle ore 08.00 alle ore 12.30, invece, prestava servizio presso il Reparto Ragioneria e Contabilità per formarsi a ricoprire la mansione di Collaboratore di ufficio – parametro 175 – CCNL di categoria;
che in data
01.05.2017 il sig. , contrattualmente inquadrato al parametro 175 – COparte_2
Collaboratore di Ufficio –, all'atto del suo collocamento lasciava al ricorrente le dovute consegne lavorative;
che da tale data, iniziava a svolgere in maniera esclusiva la propria attività lavorativa presso il Reparto Ragioneria e Contabilità osservando il seguente orario lavoro dalle ore 07:30 alle 14:06 e dal lunedì al venerdì (con un solo rientro pomeridiano di tre ore alla settimana); che in ragione del collocamento in quiescenza del sig. , il reparto Ragioneria e Contabilità risultava COparte_2 composta da tre unità, ossia da , e Parte_1 Parte_3 [...]
; che con ordine di servizio n. 150 del 14.07.2017, protocollo 2095, in Parte_4 seguito alla dichiarazione di inidoneità permanente alla qualifica di Operatore di
Esercizio (parametro 140), veniva assegnato definitivamente al Reparto Ragioneria e
Contabilità con la qualifica di Operato di Ufficio Qualificato – parametro 140; che in data 01.08.2017, andava in quiescenza anche il sig. , Parte_4 contrattualmente inquadrato al parametro 175 – Collaboratore di Ufficio – che consegnava all'istante le dovute consegne lavorative;
che da quel momento, il reparto
Contabilità risultava composta da due Unità, ossia da e CP_3 Parte_1 da , non essendo mai stati sostituiti i due Collaboratori d'Ufficio andati Parte_3 in quiescenza;
che in realtà, dall'01.05.2017, svolgeva mansioni diverse e superiori al suo formale inquadramento, analiticamente indicate in ricorso, in particolare quelle
2 proprie del Collaboratore di Ufficio, parametro 175, in precedenza assegnate ai sig.ri e collocati in quiescenza;
che le attività descritte veniva svolte dal CP_2 Pt_4 ricorrente, con continuità, piena responsabilità, autonomia e senza sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, dall'01.05.2017 al
30.09.2019; che a far data dal mese di ottobre 2019, in seguito alla nomina del sig. CP_
a Segretario Regionale dell'O.S. ed al suo distacco completo per Parte_3 rivestire la carica sindacale, iniziava a svolgere in totale autonomia operativa ed in maniera continuativa le mansioni proprie dello Specialista Tecnico Amministrativo, analiticamente indicate in ricorso, che sino a quel momento aveva svolto il collega, inquadrato al parametro 193; che la differenza con le mansioni svolte sino al mese di settembre del 2019 era rappresentata dalla elevata autonomia operativa, assunta in CP_ concomitanza al distacco del sig. presso la Segreteria Regionale della che, Pt_3 difatti, dal mese di ottobre 2019, il reparto Contabilità era formato da CP_3 una sola unità operativa, ossia dal sig. che, inoltre, già dal 2018 Parte_1
l'istante svolgeva le mansioni del sig. in quanto spesso assente per incarichi Pt_3 sindacali.
Tanto premesso, concludeva chiedendo l'accertamento del diritto al superiore inquadramento nel parametro 175 dal 01.05.2017 al 30.09.2019, e nel parametro 193 dall'01.10.2019, con condanna della resistente a corrispondergli il relativo trattamento economico.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto. Sosteneva, in particolare, il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente in relazione alle mansioni in concreto svolte.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Nel giudizio relativo alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il procedimento logico-giuridico si articola in tre fasi successive:
l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini.
3 Al fine di verificare se le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo di interesse siano corrispondenti a quelle del profilo formalmente assegnato ovvero a quello superiore invocato occorre quindi, in primo luogo, esaminare le declaratorie relative alla qualifica attribuita al lavoratore nonchè a quelle richieste.
Ciò posto, l'Area Professionale 3 (in cui è inquadrato il ricorrente), rubricata “Mansioni operative”, riguarda “lavoratori che sono in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando
l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”.
In quest'area rientra il parametro 140 (assegnato al ricorrente), Operatore Qualificato di Ufficio inerente “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute”, e il parametro 175 (cui aspira il ricorrente), profilo di Collaboratore di Ufficio, inerente “Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo”.
L'Area Professionale 2, rubricata “Mansioni di coordinamento e specialistiche”, riguarda
“Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”.
Nell'ambito di quest'area si rinviene il parametro 193, Specialista
Tecnico/Amministrativo, inerente “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche
e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
Dal confronto delle due Aree emerge che l'elemento distintivo per essere inquadrati nell'Area 2 è costituito dalle “competenze tecnico/specialistiche”, dalla necessità di “realizzare processi produttivi”, dal “coordinamento di specifiche unità organizzative” e dall'“adeguato livello di professionalità”.
Inoltre, per essere inquadrati nel parametro 193 sono necessarie non solo “adeguate competenze tecniche e/o amministrative”, ma anche un'“autonomia operativa e in via continuativa”, per poter svolgere “compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
4 Mentre, per essere inquadrati nel parametro 175 (quest'ultimo appartenente all'Area
3), è necessaria una “adeguata capacità professionale” per svolgere compiti tecnico- amministrativi di “contenuto significativo”.
Nella fattispecie, il lavoratore è stato inquadrato nel parametro 140, dapprima come
Operatore di Esercizio e, successivamente - dopo essere stato dichiarato inidoneo temporaneamente alle mansioni di appartenenza -, come Operatore Qualificato di
Ufficio.
Con l'odierno ricorso, sul presupposto di aver svolto mansioni superiori rispetto al parametro formalmente attribuitogli, rivendica per il periodo dall'01.05.2017 al
30.09.2019, l'inquadramento nel parametro 175 con il profilo di Collaboratore di
Ufficio, e per il periodo dall'01.10.2019, l'inquadramento nel parametro 193 con il profilo di Specialista Tecnico/Amministrativo.
Quanto al rivendicato inquadramento nel parametro 175, ritiene il giudicante che lo stesso differisca dal parametro 140 per il grado di professionalità richiesto per lo svolgimento delle mansioni (solo il parametro 175 prevede “adeguate capacità professionali”) e nel contenuto delle mansioni stesse (di mero concetto nel caso dell'operatore qualificato e di natura tecnico-amministrativa nel caso del collaboratore di ufficio). Quanto al livello di autonomia, mentre la declaratoria dell'operatore qualificato precisa che lo stesso agisce “sulla base delle direttive ricevute”, la declaratoria del collaboratore nulla afferma esplicitamente. Può comunque presumersi l'esistenza di una certa autonomia esecutiva connessa al carattere tecnico delle mansioni svolte.
Ciò detto, al fine di verificare la fondatezza degli assunti di parte ricorrente, occorre valutare l'esito della prova per testimoniale espletata.
Escusso all'udienza del 20.06.2023, il teste , specialista tecnico Parte_3 amministrativo, inquadrato nel parametro 193, ha dichiarato che il sig. Pt_1 giunto in reparto - una volta appreso, dai colleghi di , il lavoro da espletare e il Pt_5 funzionamento dei programmi informatici - ha svolto i compiti precedentemente attribuiti ai colleghi posti in quiescenza, sig.ri e (entrambi inquadrati CP_2 Pt_4 nel parametro 175), consistenti nella registrazione dei corrispettivi relativi ai parcheggi, alla vendita dei biglietti e alle relative fatture, ciò mediante caricamento dei dati sul server aziendale. Ha dichiarato, inoltre, che il non aveva rapporti Pt_1
5 con gli Uffici esterni, bensì con l'Ufficio Tecnico interno, ad esempio per la registrazione dei dati contabili, precisando di non aver impartito vere e proprie direttive al , il quale svolge i suoi compiti “in autonomia”, e limitandosi a Pt_1 dargli “indicazioni operative”.
Ha aggiunto, inoltre, “quando sono rientrato nel 2022 [in quanto dal 2019 in permesso sindacale continuativo, ndr.] ho chiesto al direttore generale gli incarichi di cui avrei dovuto occuparmi. Nella disposizione di servizio, ad es., il direttore mi ha affidato la gestione Parte_6 contabile del servizio carroattrezzi. Ad aprile 2023, il sig. mi ha trasmesso, su disposizione Pt_1 del direttore generale, i codici relativi ai programmi di gestione contabile del servizio carroattrezzi e in quell'occasione è stato lui che ha mostrato a me il funzionamento del servizio. Nel dettaglio, Mi CO ha trasmesso la convenzione che il Comune ha stipulato con e i vigili urbani. Quando ho chiesto chi si fosse occupato della gestione del servizio contabile carroattrezzi prima del mio arrivo mi
è stato risposto che ne occupava il sig. . Pt_1
Ha riferito, altresì, che il ricorrente si interfacciava con i consulenti dell'Azienda, i dott.ri e per effettuare la “quadratura mensile” o per “eventuali controlli Per_1 Per_2 sul sistema informatico”.
Entrambi i consulenti aziendali sono estati escussi nel corso del procedimento.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 20.06.2023, ha Testimone_1 dichiarato di essere consulente fiscale dell'azienda da circa vent'anni e di occuparsi di
“aiutare a redigere il bilancio di esercizio e tutti gli adempimenti fiscali e civilistici”. Quanto alle mansioni ricoperte dal , il teste ha riferito che lo stesso si occupava di Pt_1 registrare sul programma contabile i corrispettivi relativi agli incassi delle rivendite e delle strisce blu. Ha aggiunto, inoltre, che da quando all'Azienda è stato affidato il servizio carroattrezzi (“da un paio di anni”), il si è occupato della sua Pt_1 contabilizzazione.
Ha dichiarato altresì che, insieme al dott. spiegava al ricorrente come Per_2 contabilizzare i dati, aggiungendo di avere creato dei “conti sentinella” per favorire la
“quadratura”, in modo che il potesse “autonomamente inserire i dati ed effettuare Pt_1 le dovute verifiche contabili”. Al riguardo, ha aggiunto di aver dato “all'inizio, nel periodo di formazione”, delle indicazioni al ricorrente circa le modalità operative da seguire, dopodiché, avendo il “appreso velocemente” le predette modalità operative, Pt_1
6 le interlocuzioni avvenivano mensilmente, solo nei casi in cui vi erano problematiche che il lavoratore non era in grado di risolvere autonomamente.
All'udienza del 19.12.2023, è stato escusso il consulente aziendale sig. Per_3
il quale ha dichiarato di essere un commercialista legato alla resistente da un
[...] rapporto di collaborazione. Ha dichiarato di confrontarsi quotidianamente con il ricorrente e che, dopo un periodo di formazione della durata di circa 7-8 mesi, necessario per consentire al di apprendere il funzionamento del Pt_1 programma di contabilità aziendale, quest'ultimo, mostrandosi “molto abile ad apprendere”, ha continuato a lavorare da solo sul predetto applicativo informativo. Ha precisato, in merito al funzionamento del programma, che lo stesso consente di intrecciare i dati contabili con un sistema di controllo delle partite per le quali è necessario verificarne la corrispondenza. Ha specificato che il provvedeva Pt_1 ad inserire giornalmente i dati nel sistema e che, nei casi in cui l'applicativo riscontrava anomalie che il ricorrente non riusciva a risolvere, quest'ultimo provvedeva a contattare il sig. o lo stesso sig. per segnalare le eventuali Per_1 Per_2 problematiche.
Ha riferito, inoltre, che i vari Uffici dell'azienda trasmettevano gli atti al dott. Per_2 allo stesso testimone e all'odierno ricorrente “il quale, preso l'atto (ad es. distinte di versamento) lo registra sul programma di contabilità”. Ha dichiarato che “Sul programma operiamo io, il dott. e il sig. ognuno con uno specifico compito. Io in particolare, sul Per_1 Pt_1 programma contabile mi occupo di registrare le fatture di vendita e di acquisto, di formulare lo scadenzario e della quadratura delle banche. Il sig. , invece, sul programma si occupa di Per_1 controllare le nostre registrazioni e di fare i relativi adempimenti verso l'agenzia delle Entrate”.
Il teste, inoltre, ha aggiunto “Il sig. opera nel reparto contabilità da 4-5 anni. In Pt_1 precedenza, c'erano almeno tre altre persone che si occupavano delle mansioni che oggi svolge il sig. da solo, e che si dividevano in tre gli stessi compiti che svolge lui oggi. I tre dipendenti erano Pt_1
e i quali, essendo prossimi alla pensione ed essendo COparte_2 Parte_7 Parte_3 intervenuto un processo di informatizzazione, avevano un pò di difficoltà nel seguire le procedure informatiche”.
Il teste coordinatore dell'Ufficio Tecnico, ha confermato che il Testimone_2 ricorrente, “da quando e sono andati in pensione”, ha svolto le attività elencate CP_2 Pt_4 al capitolo n. 15 del ricorso (a cui rimanda il cap. 17 e che si riportano integralmente:
7 “1) gestione contabile delle rivendite con relative fiduciarie e fatturazione dell'agio spettante con quadratura mensile;
2) Gestione contabile della vendita e registrazione di biglietti di bordo, biglietti sanzione, con relativo pagamento contanti o tramite pos,
e ove chiesta trattenuta in busta paga e quadratura mensile;
3) gestione contabile corrispettivi, incassi e relativo caricamento e quadratura abbonamenti ultra settantenni;
4) Gestione contabile con caricamento e rispettiva quadratura degli abbonamenti strisce blu con pagamenti in azienda per contanti o pos;
5) Gestione contabile, pagamenti e rispettiva quadratura degli abbonamenti strisce blu con pagamenti tramite Pay Pal, bancomat o tramite BNL;
6) Gestione contabile Park
Pugliese, Park Musofalo;
Park Scaccomatto, Park Bellavista con relativi abbonamenti, incassi contanti e tramite Pos o bonifico bancario con relativo controllo e quadratura conti casse;
7) Gestione contabile City Bike con caricamento corrispettivi, controllo versamenti e quadratura cassa;
8) Gestione contabile e relative fiduciarie vendita biglietti e abbonamenti funicolare con rispettiva quadratura;
9) Gestione Contabile parcometri strisce blu, controllo e quadratura incassi, e pagamento Easy Park – Six
Payment; 10) Gestione contabile, controllo e quadratura versamenti banconote e assegni presso Bper;
11) registrazione contabile e relativa quadratura in coordinamento con i consulenti delle trattenute di cessioni del quinto. Si interfaccia, altresì, con i consulenti per verificare la registrazione di tutte le operazioni effettuate al fine di chiudere le stesse per la redazione di bilanci annuali ed infrannuali.
Quotidianamente, inoltre, si interfaccia con i vari uffici per garantire un controllo coordinato e continuativo delle attività presenti in Contabilità”.
Inoltre, dopo aver dichiarato che il ricorrente “si occupa della contabilità”, ha precisato di conoscere la predetta circostanza in quanto “occupandomi delle attività inerenti ai parcheggi e al carroattrezzi ho bisogno molte volte di lui per verificare la gestione degli incassi e se ci sono incongruenze nei pagamenti”. Ha aggiunto, inoltre che gli altri Uffici comunicavano gli incassi al il quale provvedeva a comunicarli al Direttore e a seguire il Pt_1 relativo iter procedimentale. Ha dichiarato, altresì, che il ricorrente svolgeva anche mansioni in più rispetto a quelle assegnate in precedenza ai colleghi e CP_2 Pt_4 occupandosi degli incassi del servizio carroattrezzi o dei parcheggi “Pio X” e
“Scaccomatto” (cfr. verbale di udienza del 19.12.2023).
8 Orbene, all'esito della prova testimoniale, può dirsi accertato che il sia Pt_1 dotato di adeguata capacità professionale, dimostrata dalla spiccata attitudine dello stesso ad apprendere velocemente le modalità operative riguardanti gli adempimenti contabili da svolgere, specie mediante l'utilizzo di strumenti informatici, come evidenziato dagli stessi consulenti esterni dell'Azienda (Iiritano e Pascuzzi).
Le mansioni svolte, per come concordemente descritte da tutti i testi escussi, non solo hanno natura tecnico-amministrativa, tale essendo l'attività di gestione e registrazione contabile, la quadratura mensile in coordinamento con i consulenti esterni, l'attività di contabilizzazione del servizio carroattrezzi (ivi compresa la gestione dei relativi incassi) e l'interfaccio con gli altri Uffici dell'azienda, ma anche “contenuto significativo”, essendo tali attività necessarie e propedeutiche alla redazione di bilanci e implicanti, per il loro corretto adempimento, una compiuta conoscenza di regole tecnico- informatiche.
Nella corretta applicazione delle suddette regole il ricorrente gode di autonomia esecutiva, anche riguardo alla risoluzione delle anomalie riscontrate dal programma di contabilità aziendale, nel rispetto delle generali indicazioni ricevute e delle regole stabilite.
Un altro elemento che certamente, anche se solo in via presuntiva, giova alla tesi di parte ricorrente, è quello che vede la continuità delle mansioni svolte dal sig.
rispetto a quelle dei colleghi, sig.ri e rispettivamente posti Pt_1 CP_2 Pt_4 in quiescenza il data 01.05.2017 e 01.08.2017, entrambi inquadrati nel rivendicato paramento 175.
Peraltro, come è emerso dall'esame testimoniale, rispetto a questi ultimi, il ricorrente ha svolto anche mansioni ulteriori, occupandosi degli incassi del servizio carroattrezzi,
o dei parcheggi “Pio X” e “Scaccomatto” (cfr. dichiarazioni del teste . Tes_2
A ciò si aggiunga che parte ricorrente, dal 2019 fino al 2022, è stato l'unico dipendente addetto presso il Reparto di Ragioneria a Contabilità, essendo i sig.ri e CP_2 Pt_4 andati in quiescenza (dal 2017) e il sig. in permesso sindacale continuativo dal Pt_3
2019 fino al 2022; il ricorrente, di fatto, era l'unico dipendente dell'Ufficio a intrattenere rapporti continuativi con i consulenti esterni, al fine porre in essere gli adempimenti necessari per chiudere le operazioni contabili strumentali alla redazione del bilancio di esercizio (“In precedenza, c'erano almeno tre altre persone che si occupavano delle
9 mansioni che oggi svolge il sig. da solo, e che si dividevano in tre gli stessi compiti che svolge Pt_1 lui oggi”, cfr. dichiarazioni del teste ), Per_1
In definitiva il ricorrente ha provato di aver svolto in maniera continuativa e prevalente mansioni corrispondenti al superiore inquadramento 175 per il periodo dall'01.05.2017 al 30.09.2019, il che è sufficiente per il riconoscimento del diritto al suddetto inquadramento a far data dal maggio 2017 (come chiesto in ricorso) alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103
c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del
1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (cfr. Cass. sez. lav. n. 12601/2016; conf. Cass. sez. lav., n.
9344/2012).
Conseguenza del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento è la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi in separata sede, maturate tra il parametro riconosciuto (140) e quello accertato (175) a partire dall'01.05.2017 fino alla data di deposito del ricorso. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze delle singole poste retributive al saldo.
Deve invece escludersi il diritto del ricorrente al riconoscimento del parametro 193
(Area professionale 2), con il profilo di Specialista Tecnico/Amministrativo dall'01.10.2019, in quanto dalla prova testimoniale non è emerso lo svolgimento
“continuativo” di compiti di “notevole contenuto professionale” richiesti per il riconoscimento del predetto parametro.
Generiche e non dimostrate, sul punto, sono le affermazioni del teste Pt_3 inquadrato nel parametro 193 (“Nel 2019 sono stato eletto segretario regionale, andai in permesso sindacale continuativo e quindi il sig. si è trovato a svolgere anche le mie mansioni, Pt_1 nel senso che in Ufficio c'era solo lui”, cfr. pag. 2, verbale del 20.06.2023), il quale ha riferito circostanze delle quali non poteva avere diretta contezza trovandosi lo stesso in permesso sindacale continuativo, e quelle rese dal teste “sono a conoscenza del Tes_2
10 fatto che il dopo il distacco del sig. dall'azienda, ha iniziato a svolgere le sue stesse Pt_1 Pt_3 funzioni. So che lo in particolare, si occupava del servizio “carroattrezzi” e so che aveva Pt_3 contatti con le banche. Non so però riferire di preciso altro perché lavoravamo in reparti diversi. So che l'azienda non ha sostituito nessuno al posto di e il sig. è rimasto nell'Ufficio del Pt_3 Pt_1 sig. perché non sufficientemente circostanziate e aventi ad oggetto circostanza Pt_3 apprese indirettamente.
L'accoglimento parziale della domanda induce a compensare le spese di lite nella misura di un mezzo, ponendo la restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico della resistente, con distrazione.
P.Q.M
.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a essere inquadrato quale Collaboratore di Ufficio Parte_1 parametro 175, area professionale 3°, CCNL di categoria, con decorrenza dall'01.05.2017 e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla predetta data fino a quella del deposito del ricorso, oltre agli interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna la resistente al pagamento della restante metà, liquidata in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 682/2022 R.G. tra rappresentato e difeso dall'avv. Carmine Pirrottina Parte_1
-ricorrente-
e
in persona del COparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Azzarito Cannella
e Marco Santoemma
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno
27.05.2025.
Con ricorso depositato il 05.04.2022, il ricorrente indicato in epigrafe, conveniva in giudizio la società resistente e, premesso di essere alle sue dipendenze sin dal
03.01.2016 inquadrato nell'Area professionale III, con la qualifica di Impiegato, parametro retributivo 140, Operatore Qualificato Ufficio, esponeva che nel settembre
2016 subiva un infortunio al ginocchio ed essendo stato dichiarato temporaneamente inidoneo alle mansioni di appartenenza, veniva assegnato a svolgere mansioni amministrative presso il reparto officina alle direttive del sig. Parte_2 consistenti nel gestire le richieste di acquisti ricambi e turnazione degli operatori addetti al reparto officina;
che con ordine di servizio n. 131 del 07.04.2017, protocollo
1055, in ragione della richiesta avanzata d'urgenza dal sig. Parte_3
1 contrattualmente inquadrato al parametro 193 – Specialista Tecnico Amministrativo
- e considerata la prossima messa in quiescenza del signor , COparte_2 contrattualmente inquadrato al parametro 175 – Collaboratore di Ufficio – veniva assegnato al Reparto di Ragioneria a Contabilità, composto da tre unità lavorative, ossia da (Specialista Tecnico Amministrativo, inquadrato al parametro Parte_3
193), (Collaboratore di Ufficio, inquadrato al parametro 175) e COparte_2
(Collaboratore di Ufficio, inquadrato al parametro 175); che al fine Parte_4 di non influire negativamente allo svolgimento del lavoro amministrativo svolto in officina, inizialmente osserva il seguente orario di lavoro: dalle ore 06.00 alle ore 08.00 presso l'officina ove aiutava alla formazione di un'altra unità che avrebbe preso il suo posto;
dalle ore 08.00 alle ore 12.30, invece, prestava servizio presso il Reparto Ragioneria e Contabilità per formarsi a ricoprire la mansione di Collaboratore di ufficio – parametro 175 – CCNL di categoria;
che in data
01.05.2017 il sig. , contrattualmente inquadrato al parametro 175 – COparte_2
Collaboratore di Ufficio –, all'atto del suo collocamento lasciava al ricorrente le dovute consegne lavorative;
che da tale data, iniziava a svolgere in maniera esclusiva la propria attività lavorativa presso il Reparto Ragioneria e Contabilità osservando il seguente orario lavoro dalle ore 07:30 alle 14:06 e dal lunedì al venerdì (con un solo rientro pomeridiano di tre ore alla settimana); che in ragione del collocamento in quiescenza del sig. , il reparto Ragioneria e Contabilità risultava COparte_2 composta da tre unità, ossia da , e Parte_1 Parte_3 [...]
; che con ordine di servizio n. 150 del 14.07.2017, protocollo 2095, in Parte_4 seguito alla dichiarazione di inidoneità permanente alla qualifica di Operatore di
Esercizio (parametro 140), veniva assegnato definitivamente al Reparto Ragioneria e
Contabilità con la qualifica di Operato di Ufficio Qualificato – parametro 140; che in data 01.08.2017, andava in quiescenza anche il sig. , Parte_4 contrattualmente inquadrato al parametro 175 – Collaboratore di Ufficio – che consegnava all'istante le dovute consegne lavorative;
che da quel momento, il reparto
Contabilità risultava composta da due Unità, ossia da e CP_3 Parte_1 da , non essendo mai stati sostituiti i due Collaboratori d'Ufficio andati Parte_3 in quiescenza;
che in realtà, dall'01.05.2017, svolgeva mansioni diverse e superiori al suo formale inquadramento, analiticamente indicate in ricorso, in particolare quelle
2 proprie del Collaboratore di Ufficio, parametro 175, in precedenza assegnate ai sig.ri e collocati in quiescenza;
che le attività descritte veniva svolte dal CP_2 Pt_4 ricorrente, con continuità, piena responsabilità, autonomia e senza sostituire un lavoratore con diritto alla conservazione del posto di lavoro, dall'01.05.2017 al
30.09.2019; che a far data dal mese di ottobre 2019, in seguito alla nomina del sig. CP_
a Segretario Regionale dell'O.S. ed al suo distacco completo per Parte_3 rivestire la carica sindacale, iniziava a svolgere in totale autonomia operativa ed in maniera continuativa le mansioni proprie dello Specialista Tecnico Amministrativo, analiticamente indicate in ricorso, che sino a quel momento aveva svolto il collega, inquadrato al parametro 193; che la differenza con le mansioni svolte sino al mese di settembre del 2019 era rappresentata dalla elevata autonomia operativa, assunta in CP_ concomitanza al distacco del sig. presso la Segreteria Regionale della che, Pt_3 difatti, dal mese di ottobre 2019, il reparto Contabilità era formato da CP_3 una sola unità operativa, ossia dal sig. che, inoltre, già dal 2018 Parte_1
l'istante svolgeva le mansioni del sig. in quanto spesso assente per incarichi Pt_3 sindacali.
Tanto premesso, concludeva chiedendo l'accertamento del diritto al superiore inquadramento nel parametro 175 dal 01.05.2017 al 30.09.2019, e nel parametro 193 dall'01.10.2019, con condanna della resistente a corrispondergli il relativo trattamento economico.
Si costituiva la contestando la fondatezza della domanda avversaria e CP_1 chiedendone il rigetto. Sosteneva, in particolare, il corretto inquadramento contrattuale del ricorrente in relazione alle mansioni in concreto svolte.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante escussione testimoniale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è fondato nei limiti di cui in motivazione.
Nel giudizio relativo alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato, il procedimento logico-giuridico si articola in tre fasi successive:
l'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, l'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, e il raffronto dei risultati di tali due indagini.
3 Al fine di verificare se le mansioni svolte dal ricorrente nel periodo di interesse siano corrispondenti a quelle del profilo formalmente assegnato ovvero a quello superiore invocato occorre quindi, in primo luogo, esaminare le declaratorie relative alla qualifica attribuita al lavoratore nonchè a quelle richieste.
Ciò posto, l'Area Professionale 3 (in cui è inquadrato il ricorrente), rubricata “Mansioni operative”, riguarda “lavoratori che sono in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o teorico-pratiche, anche coordinando e controllando
l'attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un'autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell'area operativa di appartenenza”.
In quest'area rientra il parametro 140 (assegnato al ricorrente), Operatore Qualificato di Ufficio inerente “Lavoratori che svolgono funzioni di concetto, anche complesse, nel campo tecnico/amministrativo sulla base di direttive ricevute”, e il parametro 175 (cui aspira il ricorrente), profilo di Collaboratore di Ufficio, inerente “Lavoratori che in possesso di adeguata capacità professionale, svolgono compiti tecnico-amministrativi di contenuto significativo”.
L'Area Professionale 2, rubricata “Mansioni di coordinamento e specialistiche”, riguarda
“Lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l'applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità”.
Nell'ambito di quest'area si rinviene il parametro 193, Specialista
Tecnico/Amministrativo, inerente “lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche
e/o amministrative svolgono, con autonomia operativa e in via continuativa, compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
Dal confronto delle due Aree emerge che l'elemento distintivo per essere inquadrati nell'Area 2 è costituito dalle “competenze tecnico/specialistiche”, dalla necessità di “realizzare processi produttivi”, dal “coordinamento di specifiche unità organizzative” e dall'“adeguato livello di professionalità”.
Inoltre, per essere inquadrati nel parametro 193 sono necessarie non solo “adeguate competenze tecniche e/o amministrative”, ma anche un'“autonomia operativa e in via continuativa”, per poter svolgere “compiti di notevole contenuto professionale nell'ambito di direttive di massima”.
4 Mentre, per essere inquadrati nel parametro 175 (quest'ultimo appartenente all'Area
3), è necessaria una “adeguata capacità professionale” per svolgere compiti tecnico- amministrativi di “contenuto significativo”.
Nella fattispecie, il lavoratore è stato inquadrato nel parametro 140, dapprima come
Operatore di Esercizio e, successivamente - dopo essere stato dichiarato inidoneo temporaneamente alle mansioni di appartenenza -, come Operatore Qualificato di
Ufficio.
Con l'odierno ricorso, sul presupposto di aver svolto mansioni superiori rispetto al parametro formalmente attribuitogli, rivendica per il periodo dall'01.05.2017 al
30.09.2019, l'inquadramento nel parametro 175 con il profilo di Collaboratore di
Ufficio, e per il periodo dall'01.10.2019, l'inquadramento nel parametro 193 con il profilo di Specialista Tecnico/Amministrativo.
Quanto al rivendicato inquadramento nel parametro 175, ritiene il giudicante che lo stesso differisca dal parametro 140 per il grado di professionalità richiesto per lo svolgimento delle mansioni (solo il parametro 175 prevede “adeguate capacità professionali”) e nel contenuto delle mansioni stesse (di mero concetto nel caso dell'operatore qualificato e di natura tecnico-amministrativa nel caso del collaboratore di ufficio). Quanto al livello di autonomia, mentre la declaratoria dell'operatore qualificato precisa che lo stesso agisce “sulla base delle direttive ricevute”, la declaratoria del collaboratore nulla afferma esplicitamente. Può comunque presumersi l'esistenza di una certa autonomia esecutiva connessa al carattere tecnico delle mansioni svolte.
Ciò detto, al fine di verificare la fondatezza degli assunti di parte ricorrente, occorre valutare l'esito della prova per testimoniale espletata.
Escusso all'udienza del 20.06.2023, il teste , specialista tecnico Parte_3 amministrativo, inquadrato nel parametro 193, ha dichiarato che il sig. Pt_1 giunto in reparto - una volta appreso, dai colleghi di , il lavoro da espletare e il Pt_5 funzionamento dei programmi informatici - ha svolto i compiti precedentemente attribuiti ai colleghi posti in quiescenza, sig.ri e (entrambi inquadrati CP_2 Pt_4 nel parametro 175), consistenti nella registrazione dei corrispettivi relativi ai parcheggi, alla vendita dei biglietti e alle relative fatture, ciò mediante caricamento dei dati sul server aziendale. Ha dichiarato, inoltre, che il non aveva rapporti Pt_1
5 con gli Uffici esterni, bensì con l'Ufficio Tecnico interno, ad esempio per la registrazione dei dati contabili, precisando di non aver impartito vere e proprie direttive al , il quale svolge i suoi compiti “in autonomia”, e limitandosi a Pt_1 dargli “indicazioni operative”.
Ha aggiunto, inoltre, “quando sono rientrato nel 2022 [in quanto dal 2019 in permesso sindacale continuativo, ndr.] ho chiesto al direttore generale gli incarichi di cui avrei dovuto occuparmi. Nella disposizione di servizio, ad es., il direttore mi ha affidato la gestione Parte_6 contabile del servizio carroattrezzi. Ad aprile 2023, il sig. mi ha trasmesso, su disposizione Pt_1 del direttore generale, i codici relativi ai programmi di gestione contabile del servizio carroattrezzi e in quell'occasione è stato lui che ha mostrato a me il funzionamento del servizio. Nel dettaglio, Mi CO ha trasmesso la convenzione che il Comune ha stipulato con e i vigili urbani. Quando ho chiesto chi si fosse occupato della gestione del servizio contabile carroattrezzi prima del mio arrivo mi
è stato risposto che ne occupava il sig. . Pt_1
Ha riferito, altresì, che il ricorrente si interfacciava con i consulenti dell'Azienda, i dott.ri e per effettuare la “quadratura mensile” o per “eventuali controlli Per_1 Per_2 sul sistema informatico”.
Entrambi i consulenti aziendali sono estati escussi nel corso del procedimento.
In particolare, il teste , escusso all'udienza del 20.06.2023, ha Testimone_1 dichiarato di essere consulente fiscale dell'azienda da circa vent'anni e di occuparsi di
“aiutare a redigere il bilancio di esercizio e tutti gli adempimenti fiscali e civilistici”. Quanto alle mansioni ricoperte dal , il teste ha riferito che lo stesso si occupava di Pt_1 registrare sul programma contabile i corrispettivi relativi agli incassi delle rivendite e delle strisce blu. Ha aggiunto, inoltre, che da quando all'Azienda è stato affidato il servizio carroattrezzi (“da un paio di anni”), il si è occupato della sua Pt_1 contabilizzazione.
Ha dichiarato altresì che, insieme al dott. spiegava al ricorrente come Per_2 contabilizzare i dati, aggiungendo di avere creato dei “conti sentinella” per favorire la
“quadratura”, in modo che il potesse “autonomamente inserire i dati ed effettuare Pt_1 le dovute verifiche contabili”. Al riguardo, ha aggiunto di aver dato “all'inizio, nel periodo di formazione”, delle indicazioni al ricorrente circa le modalità operative da seguire, dopodiché, avendo il “appreso velocemente” le predette modalità operative, Pt_1
6 le interlocuzioni avvenivano mensilmente, solo nei casi in cui vi erano problematiche che il lavoratore non era in grado di risolvere autonomamente.
All'udienza del 19.12.2023, è stato escusso il consulente aziendale sig. Per_3
il quale ha dichiarato di essere un commercialista legato alla resistente da un
[...] rapporto di collaborazione. Ha dichiarato di confrontarsi quotidianamente con il ricorrente e che, dopo un periodo di formazione della durata di circa 7-8 mesi, necessario per consentire al di apprendere il funzionamento del Pt_1 programma di contabilità aziendale, quest'ultimo, mostrandosi “molto abile ad apprendere”, ha continuato a lavorare da solo sul predetto applicativo informativo. Ha precisato, in merito al funzionamento del programma, che lo stesso consente di intrecciare i dati contabili con un sistema di controllo delle partite per le quali è necessario verificarne la corrispondenza. Ha specificato che il provvedeva Pt_1 ad inserire giornalmente i dati nel sistema e che, nei casi in cui l'applicativo riscontrava anomalie che il ricorrente non riusciva a risolvere, quest'ultimo provvedeva a contattare il sig. o lo stesso sig. per segnalare le eventuali Per_1 Per_2 problematiche.
Ha riferito, inoltre, che i vari Uffici dell'azienda trasmettevano gli atti al dott. Per_2 allo stesso testimone e all'odierno ricorrente “il quale, preso l'atto (ad es. distinte di versamento) lo registra sul programma di contabilità”. Ha dichiarato che “Sul programma operiamo io, il dott. e il sig. ognuno con uno specifico compito. Io in particolare, sul Per_1 Pt_1 programma contabile mi occupo di registrare le fatture di vendita e di acquisto, di formulare lo scadenzario e della quadratura delle banche. Il sig. , invece, sul programma si occupa di Per_1 controllare le nostre registrazioni e di fare i relativi adempimenti verso l'agenzia delle Entrate”.
Il teste, inoltre, ha aggiunto “Il sig. opera nel reparto contabilità da 4-5 anni. In Pt_1 precedenza, c'erano almeno tre altre persone che si occupavano delle mansioni che oggi svolge il sig. da solo, e che si dividevano in tre gli stessi compiti che svolge lui oggi. I tre dipendenti erano Pt_1
e i quali, essendo prossimi alla pensione ed essendo COparte_2 Parte_7 Parte_3 intervenuto un processo di informatizzazione, avevano un pò di difficoltà nel seguire le procedure informatiche”.
Il teste coordinatore dell'Ufficio Tecnico, ha confermato che il Testimone_2 ricorrente, “da quando e sono andati in pensione”, ha svolto le attività elencate CP_2 Pt_4 al capitolo n. 15 del ricorso (a cui rimanda il cap. 17 e che si riportano integralmente:
7 “1) gestione contabile delle rivendite con relative fiduciarie e fatturazione dell'agio spettante con quadratura mensile;
2) Gestione contabile della vendita e registrazione di biglietti di bordo, biglietti sanzione, con relativo pagamento contanti o tramite pos,
e ove chiesta trattenuta in busta paga e quadratura mensile;
3) gestione contabile corrispettivi, incassi e relativo caricamento e quadratura abbonamenti ultra settantenni;
4) Gestione contabile con caricamento e rispettiva quadratura degli abbonamenti strisce blu con pagamenti in azienda per contanti o pos;
5) Gestione contabile, pagamenti e rispettiva quadratura degli abbonamenti strisce blu con pagamenti tramite Pay Pal, bancomat o tramite BNL;
6) Gestione contabile Park
Pugliese, Park Musofalo;
Park Scaccomatto, Park Bellavista con relativi abbonamenti, incassi contanti e tramite Pos o bonifico bancario con relativo controllo e quadratura conti casse;
7) Gestione contabile City Bike con caricamento corrispettivi, controllo versamenti e quadratura cassa;
8) Gestione contabile e relative fiduciarie vendita biglietti e abbonamenti funicolare con rispettiva quadratura;
9) Gestione Contabile parcometri strisce blu, controllo e quadratura incassi, e pagamento Easy Park – Six
Payment; 10) Gestione contabile, controllo e quadratura versamenti banconote e assegni presso Bper;
11) registrazione contabile e relativa quadratura in coordinamento con i consulenti delle trattenute di cessioni del quinto. Si interfaccia, altresì, con i consulenti per verificare la registrazione di tutte le operazioni effettuate al fine di chiudere le stesse per la redazione di bilanci annuali ed infrannuali.
Quotidianamente, inoltre, si interfaccia con i vari uffici per garantire un controllo coordinato e continuativo delle attività presenti in Contabilità”.
Inoltre, dopo aver dichiarato che il ricorrente “si occupa della contabilità”, ha precisato di conoscere la predetta circostanza in quanto “occupandomi delle attività inerenti ai parcheggi e al carroattrezzi ho bisogno molte volte di lui per verificare la gestione degli incassi e se ci sono incongruenze nei pagamenti”. Ha aggiunto, inoltre che gli altri Uffici comunicavano gli incassi al il quale provvedeva a comunicarli al Direttore e a seguire il Pt_1 relativo iter procedimentale. Ha dichiarato, altresì, che il ricorrente svolgeva anche mansioni in più rispetto a quelle assegnate in precedenza ai colleghi e CP_2 Pt_4 occupandosi degli incassi del servizio carroattrezzi o dei parcheggi “Pio X” e
“Scaccomatto” (cfr. verbale di udienza del 19.12.2023).
8 Orbene, all'esito della prova testimoniale, può dirsi accertato che il sia Pt_1 dotato di adeguata capacità professionale, dimostrata dalla spiccata attitudine dello stesso ad apprendere velocemente le modalità operative riguardanti gli adempimenti contabili da svolgere, specie mediante l'utilizzo di strumenti informatici, come evidenziato dagli stessi consulenti esterni dell'Azienda (Iiritano e Pascuzzi).
Le mansioni svolte, per come concordemente descritte da tutti i testi escussi, non solo hanno natura tecnico-amministrativa, tale essendo l'attività di gestione e registrazione contabile, la quadratura mensile in coordinamento con i consulenti esterni, l'attività di contabilizzazione del servizio carroattrezzi (ivi compresa la gestione dei relativi incassi) e l'interfaccio con gli altri Uffici dell'azienda, ma anche “contenuto significativo”, essendo tali attività necessarie e propedeutiche alla redazione di bilanci e implicanti, per il loro corretto adempimento, una compiuta conoscenza di regole tecnico- informatiche.
Nella corretta applicazione delle suddette regole il ricorrente gode di autonomia esecutiva, anche riguardo alla risoluzione delle anomalie riscontrate dal programma di contabilità aziendale, nel rispetto delle generali indicazioni ricevute e delle regole stabilite.
Un altro elemento che certamente, anche se solo in via presuntiva, giova alla tesi di parte ricorrente, è quello che vede la continuità delle mansioni svolte dal sig.
rispetto a quelle dei colleghi, sig.ri e rispettivamente posti Pt_1 CP_2 Pt_4 in quiescenza il data 01.05.2017 e 01.08.2017, entrambi inquadrati nel rivendicato paramento 175.
Peraltro, come è emerso dall'esame testimoniale, rispetto a questi ultimi, il ricorrente ha svolto anche mansioni ulteriori, occupandosi degli incassi del servizio carroattrezzi,
o dei parcheggi “Pio X” e “Scaccomatto” (cfr. dichiarazioni del teste . Tes_2
A ciò si aggiunga che parte ricorrente, dal 2019 fino al 2022, è stato l'unico dipendente addetto presso il Reparto di Ragioneria a Contabilità, essendo i sig.ri e CP_2 Pt_4 andati in quiescenza (dal 2017) e il sig. in permesso sindacale continuativo dal Pt_3
2019 fino al 2022; il ricorrente, di fatto, era l'unico dipendente dell'Ufficio a intrattenere rapporti continuativi con i consulenti esterni, al fine porre in essere gli adempimenti necessari per chiudere le operazioni contabili strumentali alla redazione del bilancio di esercizio (“In precedenza, c'erano almeno tre altre persone che si occupavano delle
9 mansioni che oggi svolge il sig. da solo, e che si dividevano in tre gli stessi compiti che svolge Pt_1 lui oggi”, cfr. dichiarazioni del teste ), Per_1
In definitiva il ricorrente ha provato di aver svolto in maniera continuativa e prevalente mansioni corrispondenti al superiore inquadramento 175 per il periodo dall'01.05.2017 al 30.09.2019, il che è sufficiente per il riconoscimento del diritto al suddetto inquadramento a far data dal maggio 2017 (come chiesto in ricorso) alla luce del consolidato principio di diritto secondo cui “nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l'art. 2103
c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l'art. 18 dell'allegato A del r.d. n. 148 del
1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell'assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell'idoneità del dipendente all'esercizio delle mansioni superiori, sicché, in linea con l'attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all'inquadramento superiore” (cfr. Cass. sez. lav. n. 12601/2016; conf. Cass. sez. lav., n.
9344/2012).
Conseguenza del riconoscimento del diritto al superiore inquadramento è la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi in separata sede, maturate tra il parametro riconosciuto (140) e quello accertato (175) a partire dall'01.05.2017 fino alla data di deposito del ricorso. Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle scadenze delle singole poste retributive al saldo.
Deve invece escludersi il diritto del ricorrente al riconoscimento del parametro 193
(Area professionale 2), con il profilo di Specialista Tecnico/Amministrativo dall'01.10.2019, in quanto dalla prova testimoniale non è emerso lo svolgimento
“continuativo” di compiti di “notevole contenuto professionale” richiesti per il riconoscimento del predetto parametro.
Generiche e non dimostrate, sul punto, sono le affermazioni del teste Pt_3 inquadrato nel parametro 193 (“Nel 2019 sono stato eletto segretario regionale, andai in permesso sindacale continuativo e quindi il sig. si è trovato a svolgere anche le mie mansioni, Pt_1 nel senso che in Ufficio c'era solo lui”, cfr. pag. 2, verbale del 20.06.2023), il quale ha riferito circostanze delle quali non poteva avere diretta contezza trovandosi lo stesso in permesso sindacale continuativo, e quelle rese dal teste “sono a conoscenza del Tes_2
10 fatto che il dopo il distacco del sig. dall'azienda, ha iniziato a svolgere le sue stesse Pt_1 Pt_3 funzioni. So che lo in particolare, si occupava del servizio “carroattrezzi” e so che aveva Pt_3 contatti con le banche. Non so però riferire di preciso altro perché lavoravamo in reparti diversi. So che l'azienda non ha sostituito nessuno al posto di e il sig. è rimasto nell'Ufficio del Pt_3 Pt_1 sig. perché non sufficientemente circostanziate e aventi ad oggetto circostanza Pt_3 apprese indirettamente.
L'accoglimento parziale della domanda induce a compensare le spese di lite nella misura di un mezzo, ponendo la restante metà, liquidata come in dispositivo, a carico della resistente, con distrazione.
P.Q.M
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Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così decide:
- accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di a essere inquadrato quale Collaboratore di Ufficio Parte_1 parametro 175, area professionale 3°, CCNL di categoria, con decorrenza dall'01.05.2017 e per l'effetto condanna la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate dalla predetta data fino a quella del deposito del ricorso, oltre agli interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
- compensa per un mezzo le spese di lite e condanna la resistente al pagamento della restante metà, liquidata in € 1.800,00, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e
CPA, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Catanzaro, li 28.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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