Articolo 829 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 835Articolo 857
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Art. 829. Contingente per la tutela della salute 1. E' costituito un contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, per un totale di ((124 unita')) , da collocare in soprannumero rispetto all'organico, per il potenziamento del Comando carabinieri per la tutela della salute. Il predetto contingente e' cosi' determinato:
a) generale di divisione o brigata: 1;
b) ufficiali inferiori: 17.
b-ter) appuntati e carabinieri: 3 2. Gli oneri connessi al trattamento economico fisso e accessorio, compreso lo straordinario, del personale di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della salute, che provvedera' al versamento dei relativi oneri sociali.
Entrata in vigore il 17 agosto 2023
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