Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 08/04/2025, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
La Corte d'Appello di Venezia, Sezione Prima Civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Dott. Gabriella Zanon Presidente
Dott. Alessandro Rizzieri
ConSIliere
Dott. Luca Marani ConSIliere estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in riassunzione iscritta al ruolo il 17/10/2023 al n. 1846/2023
R.G., promossa con atto di citazione notificato
DA
( ), nata a [...] il [...], AR CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa in causa dall'avv. Marco Dominicato ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in via del Mercato Nuovo n. 44, Vicenza, come da procura in calce all'atto di citazione in appello
-attrice in riassunzione-
CONTRO
(C.F. ), nato il [...] a [...], CP_1 C.F._2
pagina 1 di 35
come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta a seguito di riassunzione
-convenuto in riassunzione-
avente per oggetto: Proprietà,
rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 6.2.2025, sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE IN RIASSUNZIONE:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, in funzione di Giudice di rinvio in appello, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, così provvedere a seguito di rinvio:
Nel merito
1) Condannare a versare a un'indennità di CP_1 AR
occupazione calcolata da settembre 2009 e sino al 10/12/2015 e pari ad euro
19.533,76 o nella diversa misura, ritenuta dovuta, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale o dalle successive singole scadenze al saldo;
2) Rigettare la domanda di rimborso delle spese di manutenzione dell'immobile comune versata da nel proc. n. 499/16 RG e in quello n. 8779/14 CP_1
RG Tribunale di Vicenza;
3) Condannare all'integrale rifusione delle spese di lite di tutti i CP_1
gradi di giudizio comprese quelle di CTU;
pagina 2 di 35 In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte nella causa n. 8779/14 RG
Tribunale di Vicenza e quindi si chiede di essere abilitati a prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) “A far data dalla morte della madre delle parti, avvenuta il 09/08/2009,
l'abitazione sita a Vicenza in via Rotonda n. 160 è stabilmente ed esclusivamente occupata dal SI. , che ne ha fatto la propria CP_1
dimora”
2) “la SI.ra , compagna del convenuto, si è stabilita nella casa Parte_2
di via della Rotonda nel febbraio del 2010 e da allora vi dimora stabilmente”
3) “nel febbraio 2010, poco dopo che la SI.ra si è stabilita Parte_2
nella casa di via della Rotonda, il SI. ha installato una serratura CP_1
alla porta di ingresso fronte strada, in aggiunta a quella già presente”
4) “il SI. e la SI.ra detengono in via esclusiva le CP_1 Parte_2
chiavi di tale seconda serratura”
5) “la casa di via della Rotonda ha due ingressi: uno fronte strada e uno sul retro”
6) “il SI. e la SI.ra detengono in via esclusiva le CP_1 Parte_2
chiavi dell'ingresso posteriore”
7) “da quando il SI. vive stabilmente nell'abitazione di via CP_1
Rotonda n. 160 assieme alla SI.ra , all'attrice è stato espressamente e Parte_2
materialmente impedito dal fratello di usufruire della medesima ed anche solo di farvi ingresso in sua assenza o in assenza della di lui compagna”
pagina 3 di 35 8) “in più occasioni, la SI.ra ha chiesto al fratello un'indennità CP_1
economica per il mancato godimento della casa comune, ricevendo costantemente rifiuti da parte del secondo”
9) “in più occasioni, la SI.ra ha chiesto al fratello di permettere alla di CP_1
Per_ lei GL di usufruire del giardino della casa comune, in particolare nel periodo estivo, per preparare gli esami universitari, ma si è sempre sentita respingere la richiesta”
10) “nel periodo aprile-settembre 2012, in cui il SI. ha CP_1
soggiornato in Spagna, all'attrice è stato espressamente impedito l'accesso all'abitazione di via Rotonda n. 160 dalla SI.ra , la quale le ha Parte_2
riferito di ritenere l'abitazione in parola come propria esclusiva dimora”
11) “lei ha avuto modo di verificare che nel corso degli ultimi quattro anni,
all'utenza telefonica intestata all'attrice n. 393/5566984, sono stati in più
occasioni inviati messaggi di testo (sms) provenienti dall'utenza telefonica intestata al SI. n. 338/1770565, con i quali quest'ultimo negava CP_1
alla sorella il diritto a godere dell'abitazione di via della Rotonda”
12) “lei ha avuto modo di ascoltare una fonoregistrazione eseguita dalla SI.ra nella primavera del 2012, nella quale si sente la voce della SI.ra AR
che, rivolgendosi alla SI.ra , afferma che quest'ultima Parte_2 CP_1
non ha diritto di accedere all'abitazione di via della Rotonda”
13) “in data 15/3/2015, allorquando l'attrice si è recata presso l'abitazione di
Per_ via della Rotonda assieme alla di lei compagno , alla GL Parte_3
e al fidanzato di questa, Luca, al fine di permettere a questi ultimi due di verificare lo stato dell'immobile e formulare al SI. un'offerta di CP_1
pagina 4 di 35 acquisto della sua quota di proprietà, quest'ultimo ha espressamente ordinato alla sorella di rimanere fuori dal perimetro della casa”
14) “il SI. ha presentato presso l'Agenzia delle Entrate la CP_1
denuncia di successione della defunta madre, nel comune interesse suo e della sorella”
15) “il SI. ha personalmente incassato la somma depositata sul CP_1
conto del decuis all'atto della dipartita e precisamente euro 15.348,12, di cui al riquadro B4 denuncia di successione, doc. 3 che si rammostra al teste”
16) “il SI. ha rifiutato di corrispondere alla sorella la sua quota CP_1
del 50% del saldo del conto corrente della defunta, dando conto del fatto di aver pagato per intero tutte le spese connesse alla successione e in particolare l'imposta di registro, la consulenza dello studio Esse srl e le varie spese funerarie di cui ai docc. 8-9-10-14-15 16 di controparte, che si rammostrano al teste”
17) “a far data dalla morte della madre , il SI. ha Persona_2 CP_1
utilizzato in via esclusiva l'autovettura di proprietà della defunta, marca
Mercedes Benz mod. 350 coupè, TG TV575140, di cui al doc. 10 che si rammostra, di cui detiene in via esclusiva le chiavi di avviamento e apertura”
Si indicano a testi: , residente a [...]
Negrin n. 8; residente a [...]
8; , residente a [...] Controparte_3
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO IN RIASSUNZIONE:
Nel merito: rigettarsi l'appello e le domande siccome formulate da PT
, con ogni conseguente statuizione e per l'effetto condannare
[...] AR
pagina 5 di 35 a corrispondere al fratello la quota parte del 50% delle spese di CP_1
manutenzione dell'immobile caduto in successione per complessivi (€.4.900,00
+ €.9.800,00= €.14.700,00 :2=) €.7.350,00.
In subordine: in caso di accoglimento della domanda di indennità avanzata da
, limitare la condanna di al pagamento per lo stretto AR CP_1
limite temporale (Febbraio 2013-Novembre 2015), detratto quanto finora corrisposto spontaneamente da alla sorella ovvero €.
1.800 CP_1 PT
ad aprile 2022, €.300,00 a maggio 2022, €.300 a luglio 2022 ed €.300,00 ad agosto 2022, per complessivi €.2.700,00.
- In ogni caso: con vittoria di spese per il presente giudizio e per quello di cassazione.
- In via Istruttoria:
- rigettare ogni domanda istruttoria ex adverso avanzata;
- nella denegata e non creduta ipotesi di rimessione in istruttoria della presente causa, per dar corso alle prove orali richieste ex adverso, si chiede di essere ammessi a prova contraria diretta e indiretta, già formulata nell'ambito della causa n.8779/2014 RG Trib Vicenza con memoria ex art.183 co.VI n.3 cpc, sulle circostanze ed i capitoli ivi formulati qui di seguito trascritti:
cap.1) Vero che il IG. ha sempre abitato l'immobile di Vicenza via CP_1
della Rotonda n° 160 con il consenso della sorella IG.ra ? (prova AR
contraria indiretta in riferimento ai cap. n°1, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11, n°12 di parte attorea)
pagina 6 di 35 cap.2) Vero che la IG.ra nel febbraio 2010 risiedeva in Vicenza Parte_2
via Linosa n° 5? (prova contraria indiretta in riferimento al cap. n°2 di parte attorea)
cap.3) Vero che la IG.ra , compagna del IG. , ha Parte_2 CP_1
iniziato a frequentare l'immobile di Vicenza via della Rotonda n° 160 a partire dall'ottobre 2010? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°2 di parte attorea)
cap.4) Vero che la IG.ra fin da prima della morte della madre, AR
IG.ra , detiene le chiavi di ingresso (sia anteriore che posteriore) Persona_2
dell'immobile di via della Rotonda n° 160 in Vicenza? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°1, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11, n°12 di parte attorea)
cap.5) Vero che la IG.ra possiede tutt'ora le chiavi di entrata AR
dell'abitazione di via della Rotonda n° 160 in Vicenza? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°1, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11, n°12 di parte attorea)
cap.6) Vero che la IG.ra e la di lei GL hanno AR Testimone_1
sempre avuto libero accesso all'immobile di via della Rotonda n° 160 in Vicenza
e che vi si sono recate negli anni ogniqualvolta lo abbiano desiderato, in presenza o meno del IG. ed in accordo con lo stesso? (prova CP_1
contraria indiretta in riferimento ai cap. n°1, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11, n°12 di parte attorea)
cap.7) Vero che la IG.ra , nonostante le circostanze di cui al AR
capitolo che precede, si è recata presso l'immobile di via della Rotonda n° 120
in Vicenza quasi esclusivamente in occasione dei week end nei mesi estivi?
pagina 7 di 35 (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°1, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11,
n°12 di parte attorea)
cap.8) Vero che per accedere al giardino di pertinenza dell'abitazione di via della Rotonda n° 160 in Vicenza è sufficiente utilizzare il cancello, mai chiuso a chiave, chiave comunque posseduta dalla IG.ra ? (prova contraria AR
indiretta in riferimento ai cap. n°1, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11, n°12 di parte attorea)
cap.9) Vero che la IG.ra e la IG.ra si sono incontrate Parte_2 AR
varie volte anche in assenza del IG. , presso l'abitazione di via CP_1
della Rotonda n° 160 in Vicenza? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°1, n°6, n°7, n°9, n°10, n°11, n°12 di parte attorea)
cap.10) Vero che la seconda serratura apposta all'accesso fronte strada dell'abitazione di Vicenza via della Rotonda n° 160 è stata installata nel febbraio 2011? (prova contraria indiretta in riferimento al cap. n°3 di parte attorea)
cap.11) Vero che il IG. ha sempre provveduto alla manutenzione CP_1
ordinaria e straordinaria dell'immobile di via della Rotonda n° 160 in Vicenza,
sostenendo le spese relative ai lavori di volta in volta necessari? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.12) Vero che nell'inverno tra il 2010 ed il 2011 la IG.ra AR
chiedeva un prestito in denaro al fratello, promettendone la restituzione? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
pagina 8 di 35 cap.13) Vero che il IG. , a seguito della richiesta di cui al capitolo che CP_1
precede, acconsentiva a prestare alla sorella la somma di € 2.500,00? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.14) Vero che nel gennaio 2011 il IG. corrispondeva alla sorella CP_1
IG.ra la somma di € 2.500,00 con l'intesa che tale somma sarebbe AR
stata restituita entro la fine dell'anno 2011? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.15) Vero che l'importo di cui al capitolo che precede veniva corrisposto per contanti presso l'abitazione di via della Rotonda n° 160 a Vicenza? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.16) Vero che nel Dicembre 2012 il IG. chiedeva alla sorella CP_1
la restituzione del prestito di cui al capitolo 16, rammentandole la AR
promessa di restituzione entro il 2011 fatta dalla stessa? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.17) Vero che la IG.ra dopo l'episodio di cui al capitolo che AR
precede e in concomitanza con esso ha smesso di frequentare la casa di via della
Rotonda n° 160 in Vicenza? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°1,
n°6, n°7, n°9, n° 10, n°11, n°12, n°13 di parte attorea)
cap.18) Vero che la richiesta di indennità economica per il mancato godimento della casa comune è stata avanzata per la prima volta dalla IG. a AR
seguito della richiesta di restituzione del prestito di cui ai cap.16 e 17 da parte dell'odierno convenuto IG. ? (prova contraria indiretta in CP_1
riferimento al cap.8 di parte attorea)
pagina 9 di 35 cap.19) Vero che la IG.ra ha rilasciato e sottoscritto la Parte_2
dichiarazione dd.16.02.2015 che si rammostra essendo prodotta sub doc.4 di parte convenuta e ne conferma il contenuto? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°1, n°6, n°7, n°9, n° 10, n°11, n°12, n°13 di parte attorea)
cap.20) Vero che gli immobili confinanti con l'abitazione di via della Rotonda n°
160 in Vicenza ed aventi caratteristiche dimensionali e tipologiche a questa comuni, vengono proposti in locazione a cifre oscillanti intorno ad € 650,00 per l'intero edificio come da stima effettuata da di cui al doc. 5 di parte CP_4
convenuta che ivi si rammostra? (prova contraria indiretta in riferimento al cap.
n°8 di parte attorea)
cap.21) Vero che il IG. ha redatto e sottoscritto la dichiarazione Parte_4
scritta che ivi si rammostra essendo prodotta sub doc.5 di parte convenuta e ne conferma integralmente il contenuto? (prova contraria indiretta in riferimento al cap. n°8 di parte attorea)
cap.22) Vero che il IG. ha fatto eseguire i lavori di manutenzione CP_1
straordinaria e di ristrutturazione dell'abitazione di via della Rotonda n° 160 in
Vicenza sostenendone interamente i costi? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.25) Vero che il IG. ha fatto effettuare a proprie spese i lavori CP_1
di sostituzione dell'impianto di riscaldamento dell'immobile di via della
Rotonda n° 160 in Vicenza sostenendo la spesa di € 4.900,00 come risulta dalla dichiarazione datata 28.05.2013 e prodotta sub doc. 6 di parte convenuta che ivi si rammostra? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
pagina 10 di 35 cap.26) Vero che i lavori di cui al capitolo che precede sono consistiti in manutenzione dell'impianto di riscaldamento, sostituzione della caldaia,
installazione del nuovo impianto di condizionamento in pompa di calore? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.27) Vero che il IG. , ha redatto e sottoscritto la dichiarazione Parte_5
dd. 05.01.15 che ivi si rammostra in quanto prodotta sub doc.6 di parte convenuta e che ne conferma il contenuto? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.28) Vero che il IG. ha fatto effettuare a proprie spese i lavori CP_1
di sistemazione del portoncino di ingresso, di manutenzione degli infissi e delle tapparelle della casa per un importo pari ad € 9.800,00 come risulta dalla dichiarazione datata 28.05.2013 e prodotta sub doc. 7 di parte convenuta che ivi si rammostra? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.29) Vero che i lavori di cui al capitolo che precede sono consistiti in sostituzione del portoncino blindato di entrata, manutenzione di tutti gli infissi con applicazione di vetrocamera a finestre e porte finestre e sostituzione delle maniglie, sostituzione delle tapparelle e manutenzione delle porte interne?
(prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.30) Vero che il IG. ha redatto e sottoscritto la Parte_6
dichiarazione dd. 05.01.15 che ivi si rammostra in quanto prodotta sub doc.7 di parte convenuta e che ne conferma il contenuto? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
pagina 11 di 35 cap.31) Vero che il IG. ha sostenuto in toto le spese di successione e CP_1
funerarie conseguenti alla morte della madre di cui ai doc. da 8 Persona_2
a 16 di parte convenuta che ivi si rammostrano per l'ammontare di € 8.455,45?
(prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea)
cap.35) Vero che ha predisposto e sottoscritto la dichiarazione Parte_5
prodotta sub doc.18 di parte convenuta, relativa alla verifica dell'impianto a gas installata presso l'abitazione di via della Rotonda n° 160 in Vicenza, e ne conferma il contenuto? (prova contraria indiretta in riferimento ai cap. n°15 e n°16 di parte attorea).
Si indicano quali testi la IG.ra residente in [...]
Linosa n° 5, il IG. legale rappresentante di Immobiliare La Parte_4
Fornace con sede in Vicenza Viale Riviera Berica n° 451, il IG. CP_5
legale rappresentante con Parte_5 Controparte_6 Parte_5
sede in Vicenza via Riviera Berica n° 132/A, il IG. legale Parte_6
rappresentante della ditta individuale con sede in Arcugnano Parte_6
via Torri n°100.
- Sempre in via del tutto prudenziale si chiede altresì disporsi integrazione della
CTU estimativa, per la esatta valutazione e stima delle opere di manutenzione straordinaria eseguite da sull'immobile caduto in successione, in CP_1
ordine alla quale il CTU incaricato nel giudizio di primo grado non ha fornito adeguata indicazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 6/10/2014, conveniva in AR
giudizio il fratello avanti al Tribunale di Vicenza, al fine di CP_1
pagina 12 di 35 ottenere la condanna del medesimo alla corresponsione di un'indennità
economica per l'esclusivo utilizzo e godimento dell'immobile tra i medesimi caduto in comunione ereditaria, per successione della madre Persona_2
deceduta in data 9/8/2009.
Nello specifico, chiedeva che tale indennità dovesse essere calcolata per tutto il periodo intercorrente tra la morte della madre e quindi dall'insorgere dell'uso esclusivo del bene comune da parte del fratello (settembre 2009) e sino CP_1
allo scioglimento della comunione o comunque alla cessazione di tale esclusività
(poi avvenuta in corso di causa mediante la consegna da parte di CP_1
delle chiavi di accesso all'immobile in data 10/12/2015). L'attrice chiedeva inoltre la condanna del convenuto ex art. 96 c.p.c., deducendo l'inutilità dei plurimi tentativi fatti prima del giudizio, al fine di indurlo bonariamente a condividere il bene comune o quanto meno a riconoscerle un'equa compensazione economica per il mancato uso, da ultimo invitandolo in sede di mediazione, alla quale il fratello si era rifiutato di comparire.
La SI.ra rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: CP_1
“In via principale:
1) accertare e dichiarare che a far data da settembre 2009, il convenuto SI.
occupa e gode in via esclusiva l'immobile di Vicenza, via Rotonda CP_1
n. 160, catastalmente censito al catasto Fabbricati del Comune di Vicenza, fg.
36, m.n. 310 sub 4 e sub 5, escludendo illegittimamente l'attrice odierna dal farne pari godimento in ragione della sua quota di comproprietà di 1/2;
2) accertare e dichiarare, conseguentemente, la sussistenza del diritto della
SI.ra alla corresponsione a carico del convenuto di un'indennità di AR
pagina 13 di 35 occupazione pari ad euro 600,00 mensili, o quella maggiore o minore che dovesse risultare all'esito della causa, e per l'effetto condannare il SI. CP_1
a versare all'attrice le somme arretrate, a far data da settembre 2009 e
[...]
sino alla data della pronuncia e quelle maturande sino allo scioglimento della comunione o alla data di cessazione dell'uso esclusivo dell'abitazione, il tutto oltre agli interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno del dovuto al saldo effettivo;
3) condannare il SI. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento CP_1
dei danni subiti dall'attrice, per come dedotto in narrativa, nella misura di giustizia che l'adito Tribunale vorrà liquidare. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze di causa, comprese le spese di avvio della procedura di mediazione per euro 52,46.”
Il procedimento veniva rubricato al n. 8779/14 R.G.
Si costituiva il convenuto a mezzo di comparsa di costituzione e CP_1
risposta, con la quale deduceva l'infondatezza della domanda di indennizzo della sorella ed eccepiva la compensazione del presunto credito dalla medesima vantato con il credito che egli aveva affermava di avere nei suoi confronti, per aver affrontato in via esclusiva le spese funerarie e successorie conseguenti alla dipartita della madre e quelle necessarie al mantenimento del bene comune nonché relativamente ad un prestito effettuato in contanti. Nello specifico,
chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: CP_1
“Nel merito: accertato e dichiarato che il convenuto vanta un CP_1
credito nei confronti della sorella della quota parte ad essa AR
spettante, delle seguenti, o diverse, anche maggiori, somme:
pagina 14 di 35 - quanto ad € 2.500,00 per il prestito ricevuto nel gennaio 2011 e mai restituito;
- quanto ad € 14.700,00 per spese di manutenzione dell'immobile oggetto di causa sostenute da;
CP_1
- quanto ad € 1.008,64 per spese di successione in morte della madre dei contendenti, IG.ra dal , sostenute per intero da;
Per_2 CP_1
- quanto ad € 7.446,81 per spese funerarie alla morte della madre dei contendenti, IG.ra , sostenute per intero da , per Persona_2 CP_1
l'effetto respingere la domanda attorea avendone accertata e dichiarata l'estinzione per compensazione con il predetto credito del fratello . CP_1
Respingersi in ogni caso la domanda attorea in quanto indimostrata e indeterminata e per ogni altra ragione e motivo, ivi compresa la prescrizione del diritto che risulteranno all'esito dell'istruttoria.
In ogni caso: con vittoria di spese e giudizio”.
1.2 In data 26/1/2016, depositava avanti al Tribunale di Vicenza CP_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c., con cui conveniva in giudizio la sorella PT
, chiedendo che venisse disposto lo scioglimento della comunione
[...]
ereditaria sull'abitazione appartenuta alla defunta madre, mediante la cessione a terzi o l'assegnazione ad uno dei due condividenti, dietro relativo conguaglio alla parte non assegnataria.
Nello specifico, chiedeva l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Vicenza, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la sommarietà della cognizione, in accoglimento del ricorso rassegnare le proprie conclusioni e: in via principale:
pagina 15 di 35 - disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente in capo al IG.
e alla IG.ra in riferimento all'immobile sito in CP_1 AR
Vicenza, via della Rotonda n° 162, 164, catastalmente censito al catasto fabbricati del Comune di Vicenza fg. 36 m.n. 310, sub 4 (garage) e sub 5
(abitazione), fg. 36 m.n. 441 (passo carraio comune) e m.n. 369-309-307
(scoperto di proprietà);
- per l'effetto disporre la vendita al SI. dell'immobile sito in CP_7
Vicenza via della Rotonda n° 162, 164 e la ripartizione del ricavato in parti eguali tra il ricorrente SI. e la resistente SI.ra ; - in CP_1 AR
via alternativa: disporre l'assegnazione dell'intero immobile sito in Vicenza via della Rotonda n° 162, 164 ad uno dei condividenti, previa corresponsione a favore della parte non assegnataria di un conguaglio in denaro di euro 95.000
pari al 50% di quanto offerto dal SI. per l'acquisto dell'immobile CP_7
de quo o la diversa somma anche maggiore comunque corrispondente al 50%
del valore attribuito all'intero immobile per cui è causa.
In ogni caso:
- con vittoria di spese, diritti e onorari relativi al presente giudizio, fatto salvo ogni altro diritto.”
Il procedimento veniva rubricato al numero 499/16 R.G.
Si costituiva la convenuta a mezzo di comparsa di costituzione e AR
risposta, con la quale chiedeva che il giudizio di scioglimento della comunione venisse esteso a tutto l'asse ereditario del de cuius, tra cui denaro, beni personali della defunta e un'auto d'epoca marca Mercedes Benz, opponendosi alla pagina 16 di 35 richiesta del ricorrente di disporre la vendita dell'immobile al soggetto dal medesimo individuato.
La stessa rassegnava quindi le seguenti conclusioni:
“In via preliminare Disporre la conversione del presente procedimento in giudizio ordinario, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Nel merito, in caso di mancato accoglimento della domanda preliminare
Disporre lo scioglimento della comunione ereditaria sussistente in capo ai SI.ri e in riferimento all'intero asse ereditario, per come CP_1 AR
meglio descritto in narrativa, secondo le modalità che il Giudice riterrà più
opportune a seguito della espletanda istruttoria. In ogni caso, respingere le domande formulate dal ricorrente in ordine alla vendita a terzi o l'assegnazione dell'immobile comune ad uno dei due condividenti, per tutti i motivi sopra indicati. Con vittoria di spese e competenze, anche della fase di mediazione obbligatoria.”
1.3 Con ordinanza del 12/4/2016, il G.I. di quest'ultimo giudizio disponeva la conversione del rito ex art. 702 bis c.p.c. 3 co. e trasmetteva gli atti della causa al Presidente del Tribunale, al fine di valutare l'assegnazione della stessa alla cognizione del giudice titolare della causa precedentemente incardinata tra le medesime parti ossia la n. 8779/2014 R.G.
1.4 Il Presidente del Tribunale disponeva l'assegnazione della causa n. 499/16
R.G. al giudice della causa n. 8779/14 R.G., per la quale nel frattempo era stato deSInato altro G.I., e disponeva altresì che la stessa venisse chiamata all'udienza del giorno 17 novembre 2016, nell'ambito dell'udienza già
precedentemente fissata nel proc. n. 8779/2014 R.G. In quest'ultima udienza il pagina 17 di 35 G.I. concedeva i termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. in relazione al procedimento nr. 499/2016 R.G.
1.5 Terminata la fase istruttoria, all'udienza del 21 maggio 2019 i procuratori delle parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva le cause riunite in decisione.
Il 21/11/2019 veniva pronunciata la sentenza n. 2436/2019, pubblicata il
22/11/2019, Repertorio n. 4696/2019, che:
- accoglieva la domanda di rimborso delle spese di manutenzione dell'immobile caduto in successione e condannava a corrispondere al fratello la AR
somma di € 14.700,00 oltre interessi dal 19/12/2016 al saldo;
- accoglieva parzialmente la domanda di e condannava il fratello a AR
corrispondere alla stessa la somma di €6.026,95 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 10/12/2015 al saldo;
- rigettava le domande ex art. 96 cpc svolte dalle parti in reciproco danno;
- rigettava le ulteriori domande e istanze istruttorie,
- compensava le spese di lite tra le parti per entrambi i giudizi;
- poneva definitivamente a carico delle parti, nella misura del 50% ciascuno le spese di CTU.”
2.1 Avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza proponeva AR
appello davanti alla Corte di Appello di Venezia, sulla scorta dei seguenti motivi:
- “B 1. Errata valutazione dei fatti, errata applicazione delle norme di diritto e mancata ammissione di prove rilevanti ai fini del giudizio, in relazione alla pagina 18 di 35 domanda di indennizzo formulata da nel procedimento n. AR
8779/2014 R.G.” –
“B 2. Errata applicazione delle norme processuali e di diritto, errata valutazione dei fatti, erronea ammissione dei mezzi di prova ed erronea valutazione delle prove assunte in giudizio, in relazione alla domanda di rimborso formulata da nel procedimento n. 499/16 R.G.” CP_1
- “B 3. Errata valutazione dei fatti ed errata applicazione delle norme di legge in relazione alla domanda di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata da PT
nel procedimento n. 8779/2014 R.G.”
[...]
- “B 4. Errata valutazione dei fatti ed errata applicazione delle norme di legge in relazione alla compensazione delle spese di lite e di CTU tra le parti” .
L'appellante instava quindi per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In
via principale e di merito
1) Accertare e dichiarare che l'indennità di occupazione stabilita a favore di e posta a carico del SI. , in accoglimento della AR CP_1
domanda dalla prima formulata nel proc. n. 8779/14 RG, va calcolata da settembre 2009 al giorno 10/12/2015 e pertanto condannare il secondo a pagare alla prima la complessiva somma capitale di euro 19.713,89, oltre rivalutazione ed interessi da calcolarsi in via periodica, a partire da settembre 2009 e sino al saldo effettivo;
2) In accoglimento della domanda formulata da nel proc. n. AR
8779/14 RG, condannare il SI. , ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al CP_1
risarcimento dei danni nella misura di giustizia che l'adito Giudice vorrà
liquidare;
pagina 19 di 35 3) Rigettare la domanda di rimborso delle spese di manutenzione dell'immobile comune versata da nel proc. n. 499/16 RG e in quello n. 8779/14 CP_1
RG;
4) Condannare all'integrale rifusione delle spese di lite del proc. CP_1
n. 499/16 RG e di quello n. 8779/14 RG e porre carico del medesimo le spese di
CTU nella misura di 2/3;
In via subordinata
1) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, disporre che l'indennità di occupazione stabilita a favore di e posta a carico del SI. , in accoglimento della AR CP_1
domanda dalla prima formulata nel proc. n. 8779/14 RG, tenga conto anche del periodo decorrente da dicembre 2014 a novembre 2015 compreso, per complessivi euro 3.241,72 (euro 540,39 per 9 mensilità + euro 539,98 per 3
mensilità, al 50%) e pertanto condannare il secondo a pagare alla prima la complessiva somma capitale di euro 9.268,68 oltre rivalutazione e interessi da calcolarsi in via periodica, a partire da febbraio 2013 e sino al saldo effettivo;
2) Nella denegata ipotesi di mancato rigetto della domanda di rimborso delle spese di manutenzione dell'immobile comune versata da nel proc. CP_1
n. 499/16 RG e in quello n. 8779/14 RG, condannare alla rifusione AR
delle medesime nella misura del 50% e quindi per complessivi euro 7.350,00;
3) Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda formulata in via principale, condannare all'integrale rifusione delle spese di CP_1
lite del proc. n. 8779/14 RG e compensare quelle del proc. n. 499/16 RG,
ponendole a carico del medesimo nella misura di 2/3;
pagina 20 di 35 In ogni caso, con vittoria di spese e compenso del procuratore per il presente giudizio.
In via istruttoria
Si insiste per l'ammissione delle prove orali dedotte nella causa n. 8779/14 RG e quindi si chiede di essere abilitati a prova per testi sui seguenti capitoli, da intendersi tutti preceduti dalla locuzione “vero che”:
1) “A far data dalla morte della madre delle parti, avvenuta il 09/08/2009,
l'abitazione sita a Vicenza in via Rotonda n. 160 è stabilmente ed esclusivamente occupata dal SI. , che ne ha fatto la propria CP_1
dimora”
2) “la SI.ra , compagna del convenuto, si è stabilita nella casa Parte_2
di via della Rotonda nel febbraio del 2010 e da allora vi dimora stabilmente”
3) “nel febbraio 2010, poco dopo che la SI.ra si è stabilita Parte_2
nella casa di via della Rotonda, il SI. ha installato una serratura CP_1
alla porta di ingresso fronte strada, in aggiunta a quella già presente”
4) “il SI. e la SI.ra detengono in via esclusiva le CP_1 Parte_2
chiavi di tale seconda serratura”
5) “la casa di via della Rotonda ha due ingressi: uno fronte strada e uno sul retro”
6) “il SI. e la SI.ra detengono in via esclusiva le CP_1 Parte_2
chiavi dell'ingresso posteriore”
7) “da quando il SI. vive stabilmente nell'abitazione di via CP_1
Rotonda n. 160 assieme alla SI.ra , all'attrice è stato espressamente e Parte_2
pagina 21 di 35 materialmente impedito dal fratello di usufruire della medesima ed anche solo di farvi ingresso in sua assenza o in assenza della di lui compagna”
8) “in più occasioni, la SI.ra ha chiesto al fratello un'indennità CP_1
economica per il mancato godimento della casa comune, ricevendo costantemente rifiuti da parte del secondo”
9) “in più occasioni, la SI.ra ha chiesto al fratello di permettere alla di CP_1
Per_ lei GL di usufruire del giardino della casa comune, in particolare nel periodo estivo, per preparare gli esami universitari, ma si è sempre sentita respingere la richiesta”
10) “nel periodo aprile-settembre 2012, in cui il SI. ha CP_1
soggiornato in Spagna, all'attrice è stato espressamente impedito l'accesso all'abitazione di via Rotonda n. 160 dalla SI.ra , la quale le ha Parte_2
riferito di ritenere l'abitazione in parola come propria esclusiva dimora”
11) “lei ha avuto modo di verificare che nel corso degli ultimi quattro anni,
all'utenza telefonica intestata all'attrice n. 393/5566984, sono stati in più
occasioni inviati messaggi di testo (sms) provenienti dall'utenza telefonica intestata al SI. , con i quali quest'ultimo negava alla sorella il CP_1
diritto a godere dell'abitazione di via della Rotonda”
12) “lei ha avuto modo di ascoltare una fonoregistrazione eseguita dalla SI.ra nella primavera del 2012, nella quale si sente la voce della SI.ra AR
che, rivolgendosi alla SI.ra , afferma che quest'ultima Parte_2 CP_1
non ha diritto di accedere all'abitazione di via della Rotonda” 13) “in data
15/3/2015, allorquando l'attrice si è recata presso l'abitazione di via della
Per_ Rotonda assieme alla di lei compagno alla GL e al Parte_3
pagina 22 di 35 fidanzato di questa, Luca, al fine di permettere a questi ultimi due di verificare lo stato dell'immobile e formulare al SI. un'offerta di acquisto CP_1
della sua quota di proprietà, quest'ultimo ha espressamente ordinato alla sorella di rimanere fuori dal perimetro della casa”
14) “il SI. ha presentato presso l'Agenzia delle Entrate la CP_1
denuncia di successione della defunta madre, nel comune interesse suo e della sorella”
15) “il SI. ha personalmente incassato la somma depositata sul CP_1
conto del decuis all'atto della dipartita e precisamente euro 15.348,12, di cui al riquadro B4 denuncia di successione, doc. 3 che si rammostra al teste”
16) “il SI. ha rifiutato di corrispondere alla sorella la sua quota CP_1
del 50% del saldo del conto corrente della defunta, dando conto del fatto di aver pagato per intero tutte le spese connesse alla successione e in particolare l'imposta di registro, la consulenza dello studio Esse srl e le varie spese funerarie di cui ai docc. 8-9-10-14-15- 16 di controparte, che si rammostrano al teste”
17) “a far data dalla morte della madre , il SI. ha Persona_2 CP_1
utilizzato in via esclusiva l'autovettura di proprietà della defunta, marca
Mercedes Benz mod. 350 coupè, TG TV575140, di cui al doc. 10 che si rammostra, di cui detiene in via esclusiva le chiavi di avviamento e apertura”
2.2 Nel giudizio di gravame, rubricato al n. 1453/2020 R.G. Corte d'Appello di
Venezia, seconda sezione civile, si costituiva con comparsa di CP_1
costituzione e risposta del 24/11/2020, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:
pagina 23 di 35 “in via preliminare: non ci si oppone ed anzi ci si associa all'istanza di sospensiva ex art. 283 c.p.c. rivolta ex adverso limitatamente ai capi della sentenza oggetto di impugnazione;
nel merito:
1) rigettare l'appello e ogni domanda proposta da nei confronti di AR
, fatta eccezione per: CP_1
- la richiesta di considerare nel computo dell'indennità di occupazione dovuta da a anche il periodo dal dicembre 2014 a novembre CP_1 AR
2015;
- la richiesta di quantificare nella misura del 50% la quota parte delle spese dovute da a per la manutenzione dell'immobile AR CP_1
caduto in successione e per l'effetto
2) condannare a corrispondere al fratello la quota parte del 50% AR
delle spese di manutenzione dell'immobile caduto in successione, per complessivi € 7.350,00;
3) condannare ex art. 96 c.p.c. per aver riproposto in sede di AR
appello la domanda di corresponsione dell'indennità di occupazione dell'immobile di via della Rotonda per il periodo precedente alla diffida del
30.01.13, nonostante l'evidenza giuridica e probatoria dell'infondatezza di detta domanda;
4) in accoglimento dei motivi di appello formulati da , riformare CP_1
l'impugnata sentenza n. 2436/2019 del 22.11.19 pronunciata dal Tribunale di
Vicenza a definizione della controversia n° 8779/2014 R.G. cui è stata riunita la controversia n° 499/2016 R.G., e per l'effetto:
pagina 24 di 35 - condannare al risarcimento dei danni causati dall'atteggio dalla AR
stessa tenuto, anche in sede processuale, in relazione alla mancata vendita dell'immobile caduto in successione;
- condannare ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni AR
subiti da a causa dell'atteggio ostruzionistico e dilatorio tenuto CP_1
dalla sorella nel corso del procedimento di primo grado, danni da determinarsi in via equitativa.
- condannare alla rifusione delle spese sostenute da AR CP_1
per dare adempimento alla sentenza parziale n° 880/2018 SENT nella misura di
€ 1.531,66.
In ogni caso: con vittoria di spese per il presente giudizio.
In via istruttoria:
- rigettare ogni istanza istruttoria ex adverso avanzata;
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'adito Giudice ritenesse di rimettere in istruttoria la causa de quo e di ammettere i capitoli di prova ex adverso formulati, si chiede di essere abilitati alla prova contraria diretta e indiretta formulata nell'ambito della causa n° 8779/2014 R.G. con memoria ex art.183 co.6 n.3 cpc, da intendersi qui integralmente riproposti e con i testi ivi indicati.
- Si insiste altresì per l'ammissione di prova per testi sui capitoli –finora non ammessi - formulati nell'ambito della causa n° 499/2016 R.G con memoria ex art.183 co.6 n.2, da intendersi qui integralmente richiamati, con i testi ivi indicati.”
pagina 25 di 35 2.3 La Corte di Appello di Venezia definiva il gravame con sentenza n.
271/2022 del giorno 3.02.22, pubblicata in data 8.02.22, che, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 2436/2019 del Tribunale di Vicenza, così disponeva:
“La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in parziale riforma della sentenza impugnata:
1) condanna a corrispondere a la somma di € CP_1 AR
19.533,76, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dalla domanda giudiziale o dalle successive singole scadenze al saldo;
2) condanna a corrispondere a la somma di € AR CP_1
7.350,00, oltre agli interessi legali dal 19.12.2016 al saldo;
3) compensa le spese del primo grado di giudizio in ragione di tre quarti e condanna a rifondere a la quota residua, che si CP_1 AR
liquida, ex DM 55/14, in € 1.813,00 per compensi ed in € 141,30 per esborsi,
oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) compensa le spese del presente grado di giudizio in ragione di tre quarti e condanna a rifondere a la quota residua, che si CP_1 AR
liquida, ex DM 55/14, in € 1.000,00 per compensi, oltre a spese generali, IVA e
CPA come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico di i presupposti per CP_1
l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia
3.1 Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione CP_1
lamentando violazione di legge con riferimento alla pronuncia di condanna alla corresponsione in favore della sorella dell'indennità di occupazione pagina 26 di 35 dell'immobile caduto in successione nel 2009 a seguito della morte dalla madre delle parti decorrente dall'apertura della successione: invero, prima del 2013
non sussisteva una situazione di possesso esclusivo da parte sua e comunque l'obbligo indennitario doveva essere fatto decorrere solo dal momento in cui la sorella aveva formulato richiesta di godimento dell'immobile
3.2 resisteva al ricorso del fratello e proponeva ricorso incidentale, AR
lamentando l'inammissibilità della domanda di rimborso delle spese ed il suo accoglimento sula base della prova testimoniale assunta in violazione degli articoli 2721 e 2726 c.c.
3.3 La Corte di Cassazione accoglieva il secondo motivo di ricorso principale ed il primo motivo di ricorso incidentale.
Il giudice di legittimità, con riferimento al ricorso di , dopo avere CP_1
ricordato il consolidato orientamento secondo cui il risarcimento per il mancato utilizzo del bene di proprietà comune può essere richiesto solo dalla data in cui perviene al proprietario che ha il godimento del bene richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti,
concludeva che “La Corte d'appello non si è attenuta a tale principio, dal quale conseguiva che il diritto della compartecipe nei confronti di non CP_1
poteva avere decorrenza precedente la missiva del 30 gennaio 2013, essendo incontroverso che, per il periodo precedente, la comproprietaria non aveva obiettato alcunchè rispetto all'uso dell'immobile comunque da parte del comproprietario”
Quanto, invece, al ricorso incidentale, rilevava, con riferimento all'eccezione di compensazione, avente ad oggetto le spese sostenute per la cosa comune,
pagina 27 di 35 formulata da nel giudizio introdotto dalla sorella, che “in quel CP_1
giudizio l'eccezione non ebbe seguito istruttorio, a causa della tardività del deposito della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. da parte dell'attuale ricorrente.” sicché la Corte d'Appello avrebbe dovuto decidere solo sulla base dei fatti tempestivamente allegati ed al materiale probatorio istruttorio raccolto nella prima causa.
La proposizione della medesima domanda avvenuta nel secondo giudizio (quello introdotto da ), poi riunito al primo, veniva giudicata dalla Suprema CP_1
Corte inammissibile in quanto si trattava di nuova domanda che avrebbe potuto essere al più proposta alla prima udienza ai sensi dell'art. 183, comma 4, c.p.c.
e non già con la memoria ex art. 183, comma VI, n. 1 c.p.c.
Il giudice di legittimità, pertanto, cassava la sentenza impugnata limitatamente ai motivi accolti, rinviando a questa Corte per un nuovo esame delle questioni e per la liquidazione delle spese.
*****
4.1.1 A seguito della sentenza della Suprema Corte, il giudizio è stato riassunto da , che ha chiesto il riconoscimento del suo diritto all'indennizzo a AR
far data dall'apertura della successione e fino alla messa a disposizione del bene medesimo. Invero, secondo l'attrice manca ogni prova che il fratello abbia agito fino al 2013 con suo consenso ed anzi il possesso esclusivo del bene immobile risulta essere stato ammesso dallo stesso convenuto nella comparsa di costituzione di risposta e nella lettera inviata all'organismo di mediazione.
Inoltre, tale circostanza e la sua estromissione dal godimento del bene avrebbero potuto emergere dalle prove orali dalla stessa dedotte, ingiustamente ritenute pagina 28 di 35 superflue (a differenza di quanto fatto dai precedenti G.I.) dal giudice che aveva definito il giudizio di primo grado, riproposte in appello, di cui l'attrice ha chiesto l'ammissione nel presente giudizio.
4.1.2 L'attrice, sulla base dell'accoglimento del ricorso incidentale promosso avanti la Suprema Corte, ha inoltre chiesto il rigetto della domanda di rimborso avanzata dal fratello in quanto la documentazione depositata nella causa più
risalente non sarebbe sufficiente all'accoglimento della domanda come implicitamente riconosciuto da questa Corte che nella sentenza cassata aveva ritenuto raggiunta la prova degli esborsi sulla base delle testimonianze assunte nel secondo dei giudizi incardinati.
4.1.3 Con il terzo motivo ha chiesto che, in accoglimento dei precedenti motivi,
le spese di tutti i giudizi vengano poste a carico del fratello.
4.2 Si è costituito , che ha chiesto l'accoglimento della domanda CP_1
della sorella limitatamente al periodo che va dal 5.4.2013 (ricevimento della lettera del difensore dell'attrice) al 10.12.2015 ( ritiro da parte dell'attrice delle nuove chiavi di accesso alla casa familiare a seguito del trasloco di esso convenuto).
ha quindi, evidenziato le “ evidenti criticità della decisione CP_1
assunta” dalla Corte di Cassazione in ordine al motivo di ricorso incidentale proposto dalla controparte in quanto la sua domanda era giustificata dalla richiesta di resa del conto ai sensi dell'art. 723 c.p.c. formulata con la comparsa di costituzione della sorella. In ogni caso, ha evidenziato che “al di là delle preclusioni maturate nel giudizio n. 8779/2024 (..) può comunque beneficiare pagina 29 di 35 del valore probatorio” della C.T.U. dell'arch. della dichiarazione scritta Per_3
resa da e da .” Parte_5 Parte_6
Ha chiesto, pertanto, la condanna della sorella al pagamento della metà delle spese di manutenzione dell'immobile, pari ad Euro 7.350,00, e in subordine, nel caso di accoglimento della domanda avanzata dall'attrice, che venga detratto quanto da lui corrisposto da aprile 2022 ad agosto 2022 per complessivi Euro
2.700,00.
4.3 La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 6.2.2025, a seguito dello scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica come da ordinanza del 22.4.2024 del ConSIliere Istruttore.
****
5. A seguito del pronunciamento della Corte di Cassazione, risulta definitivamente accertato il periodo a partire dal quale spetta a AR
l'indennizzo per il mancato utilizzo dell'immobile caduto in successione da parte, avendo la Suprema Corte concluso, con statuizione vincolante nel presente giudizio di rinvio, che prima della lettera del 30.1.2013 la comproprietaria non avesse obiettato alcunché in ordine al mancato godimento del bene. Tale
missiva è stata, inoltre, valutata come idonea a manifestare la volontà dell'attrice di servirsi del bene, sicché è escluso di poter fare riferimento alla successiva lettera ricordata nelle difese del convenuto.
E' pacifico, inoltre, che potè utilizzare il bene solamente quando AR
ritirò le chiavi dell'appartamento, ciò che avvenne in data 10.12.2015.
Nessuna delle parti ha contestato la congruità dell'importo stimato dalla C.T.U.
espletata in primo grado per il periodo 2013-2015. Il Tribunale ha quantificato pagina 30 di 35 l'indennizzo che spetta all'attrice per tale periodo in Euro 6.026,95. Come
riconosciuto anche dallo stesso convenuto, la stima non considera il periodo che va da dicembre 2014 a novembre 2015, per il quale, sulla base delle indicazioni contenute nella consulenza, è dovuto un ulteriore importo pari ad Euro 3.241,72,
sicché l'indennità viene definitivamente liquidata in Euro 9.268,68 oltre a rivalutazione monetaria dal 10.12.2015 al saldo ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata.
*****
6. Quando alla richiesta di rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile in comproprietà, stante la tardività della domanda introdotta nel giudizio nr. 499/16 R.G., non può tenersi conto delle testimonianze ammesse sulla base delle istanze istruttorie nello stesso formulate.
Né la pretesa di ha trovato riscontro nella consulenza tecnica CP_1
d'ufficio espletata in primo grado in quanto il C.T.U. si è limitato a constatare che non era possibile accertare l'effettiva data di realizzazione degli asseriti interventi di manutenzione né le ricevute allegate consentono di valutarne l'entità.
Le dichiarazioni dimesse sub 6 e 7 da nel giudizio n. 8779/14 CP_1
R.G. con le quali il termo-idraulico ed il falegname, secondo quanto sostenuto dal , avrebbero confermato l'esecuzione dei lavori di loro pertinenza CP_1
avvenuti su incarico del convenuto in riassunzione che avrebbe altresì
provveduto ai relativi pagamenti non sono ammissibili come testimonianze scritte in quanto non risultano acquisite con le modalità previste dall'art.257 bis pagina 31 di 35 c.p.c. e non altrimenti valorizzabili in quanto acquisite su iniziativa di parte al di fuori del processo.
E' altresì SInificativo che non abbia prodotto le fatture degli CP_1
artigiani che hanno svolto i lavori nonché la prova documentale dei pagamenti asseritamente effettuati, che, visti gli importi (Euro 4.900,00 ed Euro 9.800,00),
avrebbero dovuto essere dimostrati con mezzi tracciabili.
Non va, infine, dimenticato che il , costituendosi nel presente giudizio di CP_1
riassunzione, per giustificare la mancanza di documenti fiscali ha dichiarato che si tratta di “interventi effettuati oltre 10 anni prima dell'instaurazione della causa di divisione ereditaria” sicché sarebbe stato “praticamente impossibile recuperare le relative fatture”. Posto che il secondo giudizio è stato instaurato nel 2016, sulla base di questa allegazione si desume che i lavori risalgono ad un periodo nel quale la madre delle parti era ancora in vita, sicché Persona_2
risulta ancora meno verosimile che il convenuto abbia sostenuto quelle spese.
*****
7. In conclusione, la domanda dell'attrice va accolta nei limiti di cui sopra.
La domanda di rimborso del convenuto è, invece, respinta.
Il convenuto va condannato al pagamento del residuo importo dovuto alla sorella. Si precisa al riguardo che l'attrice non ha contestato il parziale pagamento allegato dal fratello con la comparsa di costituzione nel presente giudizio. La domanda formulata in via subordinata dal è ammissibile CP_1
giacché si tratta di pagamenti effettuati dopo la sentenza d'appello (mesi di aprile, maggio, luglio ed agosto 2022), e, per quanto appena detto, è fondata,
pagina 32 di 35 sicché nella fase esecutiva si dovrà tenere conto della decurtazione del debito di
Euro 2.700,00.
L'attrice in riassunzione ha, pertanto, diritto di vedersi riconosciuta la somma che viene indicata nel dispositivo, che va decurtata dei pagamenti parziali effettuati dal fratello.
*****
8. Le spese di lite di tutti i gradi di giudizio vanno liquidate sulla base dell'esito complessivo della lite, applicando i parametri delle cause di valore compreso tra
Euro 5.200,01 ed Euro 26.000,00.
risulta soccombente e va condannato a rifondere le spese della CP_1
sorella, così liquidate (tenuto conto, quanto al contributo unificato, degli importi pagati solo nella misura corrispondente al decisum, esclusa la fase istruttoria nel giudizio d'appello e nel presente giudizio di rinvio e liquidati valori inferiori a quelli medi atteso l'importo oggetto di condanna di poco superiore al minimo dello scaglione):
- giudizio di primo grado: Euro 4.000,00 ed Euro 262,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n. 271/2022 di questa
Corte: Euro 2.500,00 per compenso ed Euro 382,50 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- giudizio di Cassazione: Euro 2.000,00 per compenso oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 33 di 35 - giudizio di rinvio: Euro 2.200,00 per compenso ed Euro 264,00 (pari all'importo effettivamente versato) oltre a spese generali al 15%, IVA e
CPA come per legge.
Le spese della C.T.U. espletata in primo grado vanno definitivamente poste in via paritaria a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa civile in riassunzione, a seguito dell'ordinanza n. 20248/2023 della Corte di Cassazione emessa il 01.03.2023:
1) condanna al pagamento in favore di di Euro CP_1 AR
9.268,68 oltre a rivalutazione monetaria dal 10.12.2015 al saldo ed interessi legali sulla somma annualmente rivalutata;
2) rigetta la domanda di rimborso delle spese sostenute per la manutenzione dell'immobile caduto in successione proposta da;
CP_1
3) condanna a rifondere a le spese di lite, così CP_1 AR
liquidate:
• giudizio di primo grado: Euro 4.000,00 ed Euro 262,00 per esborsi oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
• giudizio d'appello conclusosi con la sentenza n. 271/2022 di questa Corte:
Euro 2.500,00 per compenso ed Euro 382,50 oltre a spese generali al 15%, IVA
e CPA come per legge;
• giudizio di Cassazione: Euro 2.000,00 per compenso oltre a spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge;
pagina 34 di 35 • giudizio di rinvio: Euro 2.200,00 per compenso ed Euro 264,00 (pari all'importo effettivamente versato) oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA
come per legge
4) pone le spese della C.T.U. espletata in primo grado definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna;
Venezia, 26 marzo 2025
Il ConSIliere Estensore Il Presidente
Dott. Luca Marani Dott.ssa Gabriella Zanon
pagina 35 di 35