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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Gallucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4575 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Cipriani, con domicilio in Taranto alla via Emilia n.223, presso lo studio del difensore avv. Mauro Cipriani;
pec:
Email_1
parte ricorrente
CONTRO
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
parte resistente contumace
OGGETTO: opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20.02.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti atti difensivi, ai quali si rimanda per brevità. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento del giudizio
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha promosso opposizione Parte_1
avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Taranto in data 30.09.2024 e comunicato a mezzo pec l'1.10.2024.
Ha segnatamente esposto:
- che, con provvedimento del COA di Taranto del 01.06.2021, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per costituirsi, per il tramite dell'avv. Mauro Cipriani, nel giudizio introdotto nei suoi confronti da e , recante R.G. n. 7181/2020; CP_2 Controparte_3
- che, in data 16.06.2023, il proprio difensore aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi maturati per l'attività difensiva espletata;
- che, in data 27.06.2023, il giudice aveva disposto l'acquisizione di informative per il tramite della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle
Entrate in ordine alla propria posizione reddituale;
- che all'esito del deposito di tali informative il giudice aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettando la relativa istanza di liquidazione.
In virtù di tali premesse, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto:
- che il decreto di revoca è errato, in quanto, sia dalle informative dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanzia, sia dai Mod.
Isee depositati, emerge che aveva un reddito imponibile Pt_1
inferiore al minimo previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che il giudice ha erroneamente ritenuto lacunosa la delibera di ammissione al beneficio, in quanto gli estremi identificativi del procedimento, essendo stati indicati nell'istanza (l'autorità giudicante, la qualità dell'istante, l'attrice principale, l'oggetto della causa), erano di facile identificazione;
- che il giudice ha desunto, dal costo della vita e dalla situazione di impossidenza del , la presenza di redditi occulti, senza che Pt_1
ricorressero tuttavia indizi gravi, precisi e concordanti.
Pertanto il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente liquidazione dei compensi all'avv. Mauro Cipriani.
È rimasto contumace, sebbene ritualmente evocato in lite, il Controparte_1
.
[...]
2) Sui motivi di opposizione
Preliminarmente, si dà atto che si è presa visione del fascicolo telematico del procedimento recante RG. N. 7181/2020, interamente digitalizzato.
Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Nell'istanza di ammissione presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, il ricorrente ha autocertificato:
- di aver percepito nell'anno precedente redditi per euro 5.840,00;
- che i componenti del nucleo familiare non erano percettori di reddito;
- di non possedere beni immobili.
Dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia delle Entrate la Guardia di
Finanza è poi emerso: - che il ricorrente non è proprietario di immobili o comunque titolare di diritti reali immobiliari;
- che non è titolare di diritti personali di godimento su beni immobili;
- che non è titolare di depositi a risparmio con valori mobiliari;
- che non ha partecipazioni in società o comunque soggetti collettivi che svolgano attività di impresa;
- che non è titolare di redditi da lavoro dipendente o autonomo, avendo percepito per l'anno di imposta 2019 il reddito complessivo di euro
2725,00, e per l'anno di imposta 2020 il reddito complessivo di euro
2550,00;
- che non è titolare di trattamenti pensionistici, non risultando alcuna percezione di somme per l'anno 2022 e neppure per l'anno 2023 in cui si è svolto il giudizio, non avendo l'istante provveduto a depositare la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno di imposta 2023;
- che non è titolare di diritti reali su autoveicoli;
- che non percepisce sostegni economici dai congiunti obbligati ex art. 433 cc e neppure dai congiunti non obbligati a norma di legge;
- che non è stato preso in carico dalle organizzazioni caritatevoli che operano nell'ambito delle Confessioni Religione per alleviare il disagio socio-economico;
- che non convive con persone legate da parentela, affinità o coniugio,
o con conviventi more uxorio.
Com'è dato vedere, le risultanze degli accertamenti hanno sostanzialmente confermato il contenuto dell'autodichiarazione presentata dal ricorrente, la cui valenza probatoria non può essere astrattamente messa in discussione, necessitando sempre di ulteriori prove o indizi idonei sconfessare il contenuto di quanto dichiarato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'autodichiarazione costituisce l'unico strumento attraverso il quale l'istante è in grado di dimostrare l'assenza di redditi1 e, in prima battuta, la percezione di redditi inferiori alla soglia di esclusione dal beneficio.
Proprio al fine di consentire la verifica dei redditi dichiarati, il giudice può esercitare i propri poteri di controllo demandando alle agenzie fiscali e alle forze dell'ordine indagini e accertamenti sul tenore di vita e sul patrimonio del richiedente.
La revoca del beneficio dell'ammissione può, peraltro, fondarsi anche su prove di natura presuntiva ex art. 2729 c.c., purché la decisione sia supportata da apposita e adeguata motivazione e vengano in rilievo uno o più indizi gravi, precisi e concordanti.
Nel caso di specie, come anticipato, le informative acquisite presso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza non hanno fornito elementi utili a far ritenere che il ricorrente avesse reso dichiarazioni false o avesse omesso di dichiarare redditi superiori alla soglia di esclusione dal beneficio, corroborando invece il contenuto dell'autodichiarazione.
Inoltre, gli elementi indiziari sulla cui base il giudice è pervenuto alla revoca dell'ammissione appaiono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.2. Segnatamente, nella disamina del caso di specie non può considerarsi, quale fatto noto dal quale desumere l'esistenza di redditi occulti, la circostanza secondo cui, in sede di procedimento R.G. n. 7181/2020, si Parte_1
fosse dichiarato “procacciatore di affari”, emergendo dagli atti di causa che tale attività veniva espletata in virtù di uno specifico mandato risalente al
31.01.2015.
Altrettanto non può assurgere a concreto elemento presuntivo la considerazione che il reddito dichiarato da , “stante il notorio Parte_1
costo della vita”, non ne permetterebbe l'esistenza. È evidente che una tale chiusura automatica alla fruizione del beneficio, non sorretta da una esaustiva motivazione, proprio ai soggetti che si dichiarino privi di reddito, o comunque percettori di un reddito di portata modesta, come nel caso di specie, svilirebbe la funzione solidaristica stessa dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Del pari priva di rilievo è considerazione, fatta dal primo giudice, in merito al contegno processuale di , a cui è stata addebitato il “silenzio serbato Parte_1
su circostanze rilevantissime riguardanti la fonte da cui chi chiede una erogazione patrimoniale a carico dell'Erario trae normalmente i mezzi di sostentamento”.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'istante ha assolto ai propri oneri dichiarativi mediante l'autocertificazione dei redditi percepiti, le cui risultanze hanno comunque trovato riscontro nei successivi accertamenti disposti dall'autorità giudicante.
Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 c.c., perchè gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” Infine, non appare condivisibile il provvedimento opposto nella parte in cui dichiara nulla la delibera di ammissione al beneficio per mancata indicazione nella relativa istanza del numero di ruolo del procedimento di riferimento.
L'indicazione del Tribunale competente a conoscere del giudizio, in uno all'indicazione e alle generalità della controparte processuale, consentono comunque, anche attraverso una ricerca presso i registri di cancelleria, di identificare il procedimento a cui si riferisce l'ammissione e di superare quindi l'omessa specificazione del numero di registro generale, stante l'assenza di ulteriori procedimenti pendenti tra le parti.
In altri termini, gli elementi forniti consentono comunque di identificare il procedimento al quale si riferiva la richiesta di ammissione al beneficio.
3) Sulla liquidazione del compenso.
L'istanza di liquidazione non può trovare accoglimento in questa sede.
Sul punto è il caso di richiamare l'indirizzo giurisprudenziale da ultimo affermato da Cassazione civile n.286/2022, a mente del quale: “il giudice che accolga l'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non” può “altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma
2”.
Pertanto difetta di interesse e di legittimazione attiva rispetto alla Parte_1
richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore, con la conseguenza che la domanda articolata sul punto va dichiarata inammissibile.
4) Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, che non ha spiegato alcuna difesa e non ha quindi contestato in alcun modo il fondamento della pretesa del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso ed annulla il decreto oggetto di opposizione;
compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
dichiara inammissibile la domanda di liquidazione del compenso spettante al difensore.
Così deciso in Taranto, in data 11/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione pen., sez. IV, 05/12/2017, n.10406. 2 Cassazione penale sez. IV, 22/11/2016, n.53387 “Anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di "insufficienza dei mezzi economici", che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art. 6, par. 3, lett. c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c.
IL TRIBUNALE DI TARANTO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Daniele
Gallucci, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4575 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
, c.f. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
Mauro Cipriani, con domicilio in Taranto alla via Emilia n.223, presso lo studio del difensore avv. Mauro Cipriani;
pec:
Email_1
parte ricorrente
CONTRO
, c.f. Controparte_1 P.IVA_1
parte resistente contumace
OGGETTO: opposizione al decreto di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 20.02.2024 parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi ai precedenti atti difensivi, ai quali si rimanda per brevità. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1) Sullo svolgimento del giudizio
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha promosso opposizione Parte_1
avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso dal Tribunale di Taranto in data 30.09.2024 e comunicato a mezzo pec l'1.10.2024.
Ha segnatamente esposto:
- che, con provvedimento del COA di Taranto del 01.06.2021, era stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato per costituirsi, per il tramite dell'avv. Mauro Cipriani, nel giudizio introdotto nei suoi confronti da e , recante R.G. n. 7181/2020; CP_2 Controparte_3
- che, in data 16.06.2023, il proprio difensore aveva presentato istanza di liquidazione dei compensi maturati per l'attività difensiva espletata;
- che, in data 27.06.2023, il giudice aveva disposto l'acquisizione di informative per il tramite della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle
Entrate in ordine alla propria posizione reddituale;
- che all'esito del deposito di tali informative il giudice aveva revocato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rigettando la relativa istanza di liquidazione.
In virtù di tali premesse, a fondamento dell'opposizione, ha dedotto:
- che il decreto di revoca è errato, in quanto, sia dalle informative dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanzia, sia dai Mod.
Isee depositati, emerge che aveva un reddito imponibile Pt_1
inferiore al minimo previsto per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- che il giudice ha erroneamente ritenuto lacunosa la delibera di ammissione al beneficio, in quanto gli estremi identificativi del procedimento, essendo stati indicati nell'istanza (l'autorità giudicante, la qualità dell'istante, l'attrice principale, l'oggetto della causa), erano di facile identificazione;
- che il giudice ha desunto, dal costo della vita e dalla situazione di impossidenza del , la presenza di redditi occulti, senza che Pt_1
ricorressero tuttavia indizi gravi, precisi e concordanti.
Pertanto il ricorrente ha chiesto l'annullamento dell'impugnato decreto e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente liquidazione dei compensi all'avv. Mauro Cipriani.
È rimasto contumace, sebbene ritualmente evocato in lite, il Controparte_1
.
[...]
2) Sui motivi di opposizione
Preliminarmente, si dà atto che si è presa visione del fascicolo telematico del procedimento recante RG. N. 7181/2020, interamente digitalizzato.
Ciò posto, il ricorso è fondato nei termini di seguito indicati.
Nell'istanza di ammissione presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, il ricorrente ha autocertificato:
- di aver percepito nell'anno precedente redditi per euro 5.840,00;
- che i componenti del nucleo familiare non erano percettori di reddito;
- di non possedere beni immobili.
Dalle informazioni acquisite presso l'Agenzia delle Entrate la Guardia di
Finanza è poi emerso: - che il ricorrente non è proprietario di immobili o comunque titolare di diritti reali immobiliari;
- che non è titolare di diritti personali di godimento su beni immobili;
- che non è titolare di depositi a risparmio con valori mobiliari;
- che non ha partecipazioni in società o comunque soggetti collettivi che svolgano attività di impresa;
- che non è titolare di redditi da lavoro dipendente o autonomo, avendo percepito per l'anno di imposta 2019 il reddito complessivo di euro
2725,00, e per l'anno di imposta 2020 il reddito complessivo di euro
2550,00;
- che non è titolare di trattamenti pensionistici, non risultando alcuna percezione di somme per l'anno 2022 e neppure per l'anno 2023 in cui si è svolto il giudizio, non avendo l'istante provveduto a depositare la dichiarazione relativa ai redditi percepiti nell'anno di imposta 2023;
- che non è titolare di diritti reali su autoveicoli;
- che non percepisce sostegni economici dai congiunti obbligati ex art. 433 cc e neppure dai congiunti non obbligati a norma di legge;
- che non è stato preso in carico dalle organizzazioni caritatevoli che operano nell'ambito delle Confessioni Religione per alleviare il disagio socio-economico;
- che non convive con persone legate da parentela, affinità o coniugio,
o con conviventi more uxorio.
Com'è dato vedere, le risultanze degli accertamenti hanno sostanzialmente confermato il contenuto dell'autodichiarazione presentata dal ricorrente, la cui valenza probatoria non può essere astrattamente messa in discussione, necessitando sempre di ulteriori prove o indizi idonei sconfessare il contenuto di quanto dichiarato.
La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che l'autodichiarazione costituisce l'unico strumento attraverso il quale l'istante è in grado di dimostrare l'assenza di redditi1 e, in prima battuta, la percezione di redditi inferiori alla soglia di esclusione dal beneficio.
Proprio al fine di consentire la verifica dei redditi dichiarati, il giudice può esercitare i propri poteri di controllo demandando alle agenzie fiscali e alle forze dell'ordine indagini e accertamenti sul tenore di vita e sul patrimonio del richiedente.
La revoca del beneficio dell'ammissione può, peraltro, fondarsi anche su prove di natura presuntiva ex art. 2729 c.c., purché la decisione sia supportata da apposita e adeguata motivazione e vengano in rilievo uno o più indizi gravi, precisi e concordanti.
Nel caso di specie, come anticipato, le informative acquisite presso l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza non hanno fornito elementi utili a far ritenere che il ricorrente avesse reso dichiarazioni false o avesse omesso di dichiarare redditi superiori alla soglia di esclusione dal beneficio, corroborando invece il contenuto dell'autodichiarazione.
Inoltre, gli elementi indiziari sulla cui base il giudice è pervenuto alla revoca dell'ammissione appaiono privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c.2. Segnatamente, nella disamina del caso di specie non può considerarsi, quale fatto noto dal quale desumere l'esistenza di redditi occulti, la circostanza secondo cui, in sede di procedimento R.G. n. 7181/2020, si Parte_1
fosse dichiarato “procacciatore di affari”, emergendo dagli atti di causa che tale attività veniva espletata in virtù di uno specifico mandato risalente al
31.01.2015.
Altrettanto non può assurgere a concreto elemento presuntivo la considerazione che il reddito dichiarato da , “stante il notorio Parte_1
costo della vita”, non ne permetterebbe l'esistenza. È evidente che una tale chiusura automatica alla fruizione del beneficio, non sorretta da una esaustiva motivazione, proprio ai soggetti che si dichiarino privi di reddito, o comunque percettori di un reddito di portata modesta, come nel caso di specie, svilirebbe la funzione solidaristica stessa dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato.
Del pari priva di rilievo è considerazione, fatta dal primo giudice, in merito al contegno processuale di , a cui è stata addebitato il “silenzio serbato Parte_1
su circostanze rilevantissime riguardanti la fonte da cui chi chiede una erogazione patrimoniale a carico dell'Erario trae normalmente i mezzi di sostentamento”.
Al riguardo, è sufficiente osservare che l'istante ha assolto ai propri oneri dichiarativi mediante l'autocertificazione dei redditi percepiti, le cui risultanze hanno comunque trovato riscontro nei successivi accertamenti disposti dall'autorità giudicante.
Germania), i requisiti di gravità, precisione e concordanza, indicati dall'art. 2729 c.c., perchè gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, debbono valutarsi con rigore e con adeguato riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti ignorati, il cui significato deve essere apprezzato senza ricorrere ad affermazioni apodittiche, generiche, sommarie o cumulative” Infine, non appare condivisibile il provvedimento opposto nella parte in cui dichiara nulla la delibera di ammissione al beneficio per mancata indicazione nella relativa istanza del numero di ruolo del procedimento di riferimento.
L'indicazione del Tribunale competente a conoscere del giudizio, in uno all'indicazione e alle generalità della controparte processuale, consentono comunque, anche attraverso una ricerca presso i registri di cancelleria, di identificare il procedimento a cui si riferisce l'ammissione e di superare quindi l'omessa specificazione del numero di registro generale, stante l'assenza di ulteriori procedimenti pendenti tra le parti.
In altri termini, gli elementi forniti consentono comunque di identificare il procedimento al quale si riferiva la richiesta di ammissione al beneficio.
3) Sulla liquidazione del compenso.
L'istanza di liquidazione non può trovare accoglimento in questa sede.
Sul punto è il caso di richiamare l'indirizzo giurisprudenziale da ultimo affermato da Cassazione civile n.286/2022, a mente del quale: “il giudice che accolga l'opposizione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 170, e del D.Lgs. n. 150 del
2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non” può “altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma
2”.
Pertanto difetta di interesse e di legittimazione attiva rispetto alla Parte_1
richiesta di liquidazione del compenso spettante al difensore, con la conseguenza che la domanda articolata sul punto va dichiarata inammissibile.
4) Sulle spese di lite.
Le spese di lite vanno interamente compensate in ragione della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, che non ha spiegato alcuna difesa e non ha quindi contestato in alcun modo il fondamento della pretesa del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
accoglie il ricorso ed annulla il decreto oggetto di opposizione;
compensa integralmente le spese di lite del presente giudizio;
dichiara inammissibile la domanda di liquidazione del compenso spettante al difensore.
Così deciso in Taranto, in data 11/03/2025.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Daniele Gallucci, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cassazione pen., sez. IV, 05/12/2017, n.10406. 2 Cassazione penale sez. IV, 22/11/2016, n.53387 “Anche alla luce dell'interpretazione ampia riconosciuta dalla Corte di Strasburgo al concetto di "insufficienza dei mezzi economici", che costituisce la ratio del diritto fondamentale dell'accusato all'assistenza gratuita riconosciuto dall'art. 6, par. 3, lett. c) CEDU (Corte EDU 25/04/1983, Pakelli c.