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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/07/2025, n. 4243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4243 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4248 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 3-7-2025, vertente tra
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Conte e Laura Matteucci, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
2
- Appellante -
e
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Controparte_1 P.IVA_2
Aldo Moro n. 100, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Iannarilli e Paolo G. Pastorino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Controparte_1
“ ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la CP_1 [...]
(nel prosieguo, “ ), assumendo che, con contratto di Parte_1 Parte_1 appalto del 10.5.2011, la convenuta aveva affidato all'attrice la realizzazione di lavori di ristrutturazione interna e di parte della facciata del fabbricato civile ad uso abitazione sito in Frosinone, Via Marittima – angolo Viale Europa, per un importo complessivo di
Euro 830.000,00, oltre IVA, e che l'inizio dei lavori, benché previsto immediatamente, era avvenuto solo alla fine del mese di giugno 2011, stante la ritardata concessione del permesso a costruire, della cui richiesta era onerata la committente.
Inoltre la faceva presente che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la CP_1 aveva ordinato importanti modifiche e/o integrazioni al progetto Parte_1
(specificamente indicate nell'atto introduttivo), dovute sia a carenze progettuali sia a migliorie ordinate in corso d'opera, con conseguente lievitamento non solo dei costi
(per oltre 200.000,00 Euro), ma anche dei tempi di esecuzione dei lavori, che erano 3
continuati fino a quando, la mattina del 16.10.2012, le maestranze della CP_1
recatesi come di consueto sul cantiere, non avevano potuto avere accesso ai luoghi
[...] di lavoro, avendo trovato i cancelli chiusi da catene provviste di lucchetti, tanto che si era reso necessario instaurare un'apposita azione possessoria dinanzi al Tribunale di
Frosinone che, in sede di reclamo, pur avendo accertato l'intervenuto spoglio da parte della non aveva potuto disporre la reintegra nel possesso a causa Parte_1 dell'avvenuta conclusione dei lavori da parte di altra azienda.
La società attrice sosteneva che, alla data del 16.10.2012, in base al SAL finale da lei redatto, erano stati effettuati lavori per complessivi Euro 1.270.168,67, a fronte dei quali era stata versata soltanto la somma complessiva di Euro 678.405,19, con la conseguenza che, per detto titolo, residuava ancora in suo favore la somma di euro
591.763,48; pertanto, la concludeva chiedendo, previo accertamento CP_1 dell'importo totale dei lavori, la condanna della al pagamento, in suo Parte_1 favore, della residua somma di Euro 591.763,48, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal mese di ottobre 2012, rivalutazione monetaria, IVA e spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la contestava le asserzioni dell'attrice, Parte_1 sostenendo, da un lato, che il permesso di costruire era stato rilasciato dal Comune in data 26.5.2011 e, quindi, dopo soltanto 16 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto, e dall'altro che la , in vista del compimento delle operazioni CP_1 preliminari, aveva preso possesso del cantiere prima ancora di detto rilascio, subito dopo la firma del contratto;
inoltre la convenuta faceva presente che, in data 21.5.2012, aveva inviato all'attrice una diffida ad adempiere, contestando la mancata ultimazione dei lavori nonostante fosse già decorso il termine finale stabilito in contratto
(30.4.2012) ed intimando, al contempo, il completamento delle opere, da effettuarsi entro l'11.6.2012.
Quindi, poiché anche il nuovo termine assegnato alla era spirato CP_1 inutilmente, la con lettera. A/R del 15.10.2012, aveva manifestato alla Parte_1 società appaltatrice l'intenzione di avvalersi della risoluzione del contratto per grave inadempimento di costei, in ragione sia della mancata tempestiva consegna dei lavori, sia a causa di altre condotte (in particolare, il mancato pagamento di fornitori e subappaltatori, che si erano rivolti alla stessa committente per ottenere il pagamento 4
delle loro spettanze;
l'abusiva introduzione di inquilini in due unità abitative dello stabile, senza alcun titolo autorizzativo); quindi, la affermava di aver Parte_1 provveduto direttamente, a mezzo di altre ditte e/o società, al completamento dei lavori arrivando a sostenere un costo complessivo di Euro 173.278,30. Più esattamente, la sosteneva che la avesse eseguito solo il 60% delle opere Parte_1 CP_1 oggetto del contratto di appalto, come dichiarato nella relazione redatta dal direttore dei lavori in data 15.10.2012, le quali erano state interamente saldate alla predetta mediante il versamento dell'importo complessivo di Euro 678.405,19; inoltre la sosteneva di non aver commissionato alla società appaltatrice nessuna Parte_1 ulteriore opera rispetto a quelle originariamente convenute, e che avesse diritto a percepire il pagamento delle penali, contrattualmente fissate in Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del cantiere, decorrenti dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori, con un limite massimo di applicazione del 10% dell'importo del contratto, per un complessivo ammontare di Euro 84.500,00 (30.4.2012 - 16.10.2012, corrispondente al momento in cui la aveva abbandonato il cantiere). CP_1
Pertanto, la concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice e, Parte_1 in via riconvenzionale, la declaratoria dell'avvenuta risoluzione “ipso iure” del contratto di appalto, ovvero per grave inadempimento dell'appaltatrice, con condanna della medesima al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 84.500,00 a titolo di penali;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Durante l'istruttoria, veniva assunto l'interrogatorio formale delle parti e venivano acquisite le prove testimoniali offerte;
quindi, all'esito dell'espletamento di apposite indagini peritali, il Tribunale, con sentenza n. 425/20, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla condannava la al pagamento, in CP_1 Parte_1 favore di costei, a titolo di differenze sui corrispettivi dovuti, della somma di Euro
288.985,79, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02, rigettando, al contempo, le domande riconvenzionali avanzate dalla stessa. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava tale decisione, Parte_1 lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando il gravame a sei motivi di appello;
quindi concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande riconvenzionali già avanzate in primo grado;
il 5
tutto, ove ritenuto necessario, previo espletamento di una nuova C.T.U. e, comunque, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la , si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello CP_1 spiegato gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, reiterava le istanze già formulate in primo grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 19/6/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 3/7/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 3/7/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309
c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone
[...] Controparte_1
n. 425/20, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 3/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta:
dott. Giuseppe Staglianò Presidente rel.
dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
dott.ssa Matilde Carpinella Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4248 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 3-7-2025, vertente tra
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 P.IVA_1
Via Carlo Poma n. 4, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Conte e Laura Matteucci, che la rappresentano e difendono, anche disgiuntamente tra loro, in virtù di procura in atti;
2
- Appellante -
e
(P. IVA ), elettivamente domiciliata in Frosinone, Via Controparte_1 P.IVA_2
Aldo Moro n. 100, presso lo studio degli Avv.ti Andrea Iannarilli e Paolo G. Pastorino, che la rappresentano e difendono in virtù di procura in atti;
-Appellata -
Oggetto: Appalto.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo, Controparte_1
“ ) conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone la CP_1 [...]
(nel prosieguo, “ ), assumendo che, con contratto di Parte_1 Parte_1 appalto del 10.5.2011, la convenuta aveva affidato all'attrice la realizzazione di lavori di ristrutturazione interna e di parte della facciata del fabbricato civile ad uso abitazione sito in Frosinone, Via Marittima – angolo Viale Europa, per un importo complessivo di
Euro 830.000,00, oltre IVA, e che l'inizio dei lavori, benché previsto immediatamente, era avvenuto solo alla fine del mese di giugno 2011, stante la ritardata concessione del permesso a costruire, della cui richiesta era onerata la committente.
Inoltre la faceva presente che, nel corso dell'esecuzione dei lavori, la CP_1 aveva ordinato importanti modifiche e/o integrazioni al progetto Parte_1
(specificamente indicate nell'atto introduttivo), dovute sia a carenze progettuali sia a migliorie ordinate in corso d'opera, con conseguente lievitamento non solo dei costi
(per oltre 200.000,00 Euro), ma anche dei tempi di esecuzione dei lavori, che erano 3
continuati fino a quando, la mattina del 16.10.2012, le maestranze della CP_1
recatesi come di consueto sul cantiere, non avevano potuto avere accesso ai luoghi
[...] di lavoro, avendo trovato i cancelli chiusi da catene provviste di lucchetti, tanto che si era reso necessario instaurare un'apposita azione possessoria dinanzi al Tribunale di
Frosinone che, in sede di reclamo, pur avendo accertato l'intervenuto spoglio da parte della non aveva potuto disporre la reintegra nel possesso a causa Parte_1 dell'avvenuta conclusione dei lavori da parte di altra azienda.
La società attrice sosteneva che, alla data del 16.10.2012, in base al SAL finale da lei redatto, erano stati effettuati lavori per complessivi Euro 1.270.168,67, a fronte dei quali era stata versata soltanto la somma complessiva di Euro 678.405,19, con la conseguenza che, per detto titolo, residuava ancora in suo favore la somma di euro
591.763,48; pertanto, la concludeva chiedendo, previo accertamento CP_1 dell'importo totale dei lavori, la condanna della al pagamento, in suo Parte_1 favore, della residua somma di Euro 591.763,48, oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 dal mese di ottobre 2012, rivalutazione monetaria, IVA e spese processuali.
Costituitasi in giudizio, la contestava le asserzioni dell'attrice, Parte_1 sostenendo, da un lato, che il permesso di costruire era stato rilasciato dal Comune in data 26.5.2011 e, quindi, dopo soltanto 16 giorni dalla sottoscrizione del contratto di appalto, e dall'altro che la , in vista del compimento delle operazioni CP_1 preliminari, aveva preso possesso del cantiere prima ancora di detto rilascio, subito dopo la firma del contratto;
inoltre la convenuta faceva presente che, in data 21.5.2012, aveva inviato all'attrice una diffida ad adempiere, contestando la mancata ultimazione dei lavori nonostante fosse già decorso il termine finale stabilito in contratto
(30.4.2012) ed intimando, al contempo, il completamento delle opere, da effettuarsi entro l'11.6.2012.
Quindi, poiché anche il nuovo termine assegnato alla era spirato CP_1 inutilmente, la con lettera. A/R del 15.10.2012, aveva manifestato alla Parte_1 società appaltatrice l'intenzione di avvalersi della risoluzione del contratto per grave inadempimento di costei, in ragione sia della mancata tempestiva consegna dei lavori, sia a causa di altre condotte (in particolare, il mancato pagamento di fornitori e subappaltatori, che si erano rivolti alla stessa committente per ottenere il pagamento 4
delle loro spettanze;
l'abusiva introduzione di inquilini in due unità abitative dello stabile, senza alcun titolo autorizzativo); quindi, la affermava di aver Parte_1 provveduto direttamente, a mezzo di altre ditte e/o società, al completamento dei lavori arrivando a sostenere un costo complessivo di Euro 173.278,30. Più esattamente, la sosteneva che la avesse eseguito solo il 60% delle opere Parte_1 CP_1 oggetto del contratto di appalto, come dichiarato nella relazione redatta dal direttore dei lavori in data 15.10.2012, le quali erano state interamente saldate alla predetta mediante il versamento dell'importo complessivo di Euro 678.405,19; inoltre la sosteneva di non aver commissionato alla società appaltatrice nessuna Parte_1 ulteriore opera rispetto a quelle originariamente convenute, e che avesse diritto a percepire il pagamento delle penali, contrattualmente fissate in Euro 500,00 per ogni giorno di ritardo nella consegna del cantiere, decorrenti dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori, con un limite massimo di applicazione del 10% dell'importo del contratto, per un complessivo ammontare di Euro 84.500,00 (30.4.2012 - 16.10.2012, corrispondente al momento in cui la aveva abbandonato il cantiere). CP_1
Pertanto, la concludeva chiedendo il rigetto della domanda dell'attrice e, Parte_1 in via riconvenzionale, la declaratoria dell'avvenuta risoluzione “ipso iure” del contratto di appalto, ovvero per grave inadempimento dell'appaltatrice, con condanna della medesima al pagamento, in proprio favore, della somma di Euro 84.500,00 a titolo di penali;
il tutto con vittoria di spese processuali.
Durante l'istruttoria, veniva assunto l'interrogatorio formale delle parti e venivano acquisite le prove testimoniali offerte;
quindi, all'esito dell'espletamento di apposite indagini peritali, il Tribunale, con sentenza n. 425/20, in parziale accoglimento della domanda proposta dalla condannava la al pagamento, in CP_1 Parte_1 favore di costei, a titolo di differenze sui corrispettivi dovuti, della somma di Euro
288.985,79, oltre interessi ex d. lgs. n. 231/02, rigettando, al contempo, le domande riconvenzionali avanzate dalla stessa. Parte_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, la impugnava tale decisione, Parte_1 lamentandone l'erroneità e l'ingiustizia ed affidando il gravame a sei motivi di appello;
quindi concludeva chiedendo l'integrale riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, l'accoglimento delle domande riconvenzionali già avanzate in primo grado;
il 5
tutto, ove ritenuto necessario, previo espletamento di una nuova C.T.U. e, comunque, con vittoria di spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la , si limitava a resistere, chiedendo il rigetto dello CP_1 spiegato gravame, con la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del grado.
In via istruttoria, ove ritenuto necessario, reiterava le istanze già formulate in primo grado.
Nel corso del giudizio, all'udienza del 19/6/2025 nessuno compariva;
quindi, con ordinanza ex art. 309 c.p.c., la Corte disponeva il rinvio all'udienza del 3/7/2025, mandando alla Cancelleria di avvisare le parti.
Nonostante la regolarità delle comunicazioni effettuate dalla Cancelleria, anche all'udienza del 3/7/2025 nessuno è comparso.
Ciò premesso, trattandosi di giudizio introdotto in epoca successiva all'entrata in vigore della novella di cui all'art. 50 D.L. n. 112/08, ai sensi degli artt. 307, comma 4 e 309
c.p.c. va dichiarata la cancellazione della causa dal ruolo e la conseguente estinzione del processo.
Non luogo a provvedere sulle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1 nei confronti della avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone
[...] Controparte_1
n. 425/20, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, lì 3/7/2025.
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò