Sentenza 11 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3677 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VII
Così composta:
dr Franco Petrolati Presidente rel.
dr sa Assunta Marini Consigliere
dr sa Anna Maria Giampaolino Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 280/2021 r.g. vertente tra
, difesa dall'avv. Franco Izzo Parte_1
APPELLANTE
e
, difeso dall'avv. Ivan Caserta CP_1
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti precisano le conclusioni all'udienza in data 11.6.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 2.7.2019 ntima a sfratto per morosità in relazione al CP_1 Parte_1
mancato pagamento dei canoni, a partire dal 31.12.2018, per complessivi € 2840,62 nel rapporto di locazione commerciale decorrente dall'1.3.1998, avente ad oggetto il locale in
Pontecorvo, via della Vittoria 1.
All'esito del giudizio di merito il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 456/2020 dichiara risolto il contratto per inadempimento della conduttrice e condanna costei al pagamento dei canoni di locazione dovuti dal 31.12.2018 al 27.5.2020, data del rilascio,
“come richiesti da parte attrice”, oltre al rimborso delle spese processuali.
Avverso la predetta sentenza propone appello concludendo per la Parte_1
condanna al pagamento dei canoni nei limiti di € 903,77, alla data del 2.7.2019, oltre quelli dovuti fino al rilascio, con compensazione delle spese del primo grado e rimborso di quelle del gravame.
Al riguardo deduce un unico motivo così articolato: il canone pattuito nel contratto di locazione concluso con la madre dell'odierna locatrice, , Parte_2
era pari a £ 3.000.000 all'anno, da corrispondersi in rate mensili di £ 250.000 (€ 129,11); nessun aggiornamento ISTAT è stato mai richiesto;
è, quindi, errata la quantificazione in €
258,22 mensili dedotta dalla locatrice e recepita dal Giudice, sul presupposto di un canone originario di € 250,00 mensili, successivamente aggiornato;
sono dimostrati da cinque ricevute i pagamenti dei canoni effettivamente eseguiti sino al 31.12.2018 per complessivi
€ 1.429,71.
Si costituisce ontestando la specificità e la fondatezza del gravame. CP_1
La Corte così ragiona.
La misura del canone pattuita nel contratto di locazione risalente al 1998, stipulato con la madre dell'odierna locatrice e registrato in data 17.3.1998, è pari a £ 250.000 mensili e non risulta alcuna richiesta di aggiornamento ai sensi dell'art.32 legge n. 392/78; è coerente con tale pattuizione la ricevuta di pagamento di € 129,11 espressamente imputata al canone di febbraio 2018; la diversa quantificazione in € 250,00 mensili è, invece, contenuta nella denuncia di cessione del contratto operata ai fini fiscali da figlia della CP_1
originaria concedente, e, quindi, in un atto unilaterale che non vincola la conduttrice. Ferma, quindi, la pronuncia risolutoria, la condanna al pagamento dei canoni è da circoscriversi alla somma di € 903,77 (129,11x7), per il periodo dall'1.1.2019 al 2.7.2019, data della notificazione dello sfratto, cui si aggiungono i canoni maturati fino al rilascio
(27.5.2020), in ragione di un canone mensile di € 129,11, per la complessiva somma di €
2.194,87 (129,11x10 + 903,77)
L'esito del giudizio, con parziale reciproca soccombenza, giustifica la compensazione per metà delle spese processuali di entrambi i gradi e la condanna della conduttrice al rimborso della quota residua in ragione della accertata inadempienza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando:
- in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cassino n. 459/2020 condanna al pagamento, in favore di della somma Parte_1 CP_1
di € 2.194,87 a titolo di canoni di locazione;
- dichiara compensate per metà le spese processuali di entrambi i gradi e condanna al rimborso delle residue spese processuali, in favore di liquidate Parte_1 CP_1
per il primo grado in € 1.200,00 per compensi ed € 60,00 per esborsi, e, per il secondo grado, in € 1.300,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cassa di previdenza come per legge.
Roma, 11.6.2025
IL PRESIDENTE est.