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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 10/07/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10.7.2025
Causa n. 1852 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente in opposizione l'avv. Rosa
e per la parte convenuta opposta l'avv. Turri
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 10.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1852 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 09/11/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/retribuzione/risarcimento danni da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROSA MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURRI CP_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 9.11.2023 (d'ora in avanti anche solo la società o Parte_1
l'opponente) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 571/2023 del 29.9.2023 (RG
1475/2023), notificatole il 30.9.2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma lorda di Euro 12.983,77 oltre accessori e spese, per la mensilità CP_1
di gennaio 2023 e il TFR di cui alla busta paga di marzo 2023, formulando altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della somma corrispondente alla sanzione comminata ma non eseguita per cessazione del rapporto di lavoro prima della sua irrogazione e per il risarcimento dei danni asseritamente patiti per la condotta del proprio ex dipendente, da portare in parte in parte in compensazione con il credito vantato in sede monitoria. Ha chiesto nel merito, previo eventuale rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione: “2) Accertarsi per i motivi esposti e premesse le declaratorie del caso, la consumazione da parte del signor della consumazione dell'illecito disciplinare in CP_1
1 data 17.1.23 in località SITO Torino e conseguentemente dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare di n° 3 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (sanzione da riportarsi alla sola decurtazione della retribuzione in ragione dell'interruzione ante tempus del rapporto) e conseguentemente condannarsi lo stesso al pagamento a favore di della somma di € 256,17; 3) Accertarsi ulteriormente che il signor ha Parte_1 CP_1
per propria colpa e responsabilità violato, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, gli artt. 116 e 174 del Codice della Strada, e conseguentemente condannarlo alla rifusione a favore dell'ex-datrice di lavoro dell'importo versato a soddisfo delle contravvenzioni
Polstrada Torino di € 718,00, nonché del ristoro dei danni cagionati, in ragione del connesso fermo amministrativo per 60 giorni e della motrice FT106NS di e del semi- Parte_1 rimorchio XA435KE di , per complessivi € 30.002,00 o quella diversa somma che CP_2
risulti di Giustizia in causa;
4) Accertarsi infine che per propria colpa e responsabilità il signor ha violato nel periodo 1.9- 31.12.22 le norme di cui agli artt. 6, 7, 8 del Reg. CP_1
CE 561/2006 e più in generale gli obblighi concernenti i tempi di guida e di riposo, condotte sanzionate da ITL Verona con verbale ispettivo n° 9900 del 20.3.23, e conseguentemente condannarlo al pagamento/risarcimento danno a favore di dell'importo ivi indicato Parte_1 di € 11.184,52 o quella diversa somma anche maggiore che risulti di Giustizia in causa. 5)
Accertarsi, conseguentemente, che l'opposto è debitore verso la società opponente per complessivi € 41.442,69, o per quella diversa somma che risulti di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 6) Condannarsi l'opposto a pagare la detta somma alla società opponente;
IN VIA SUBORDINATA 7) Compensarsi o dichiararsi compensate le somme reciprocamente a credito e condannarsi l'opposto al pagamento del maggiore credito residuo in favore di IN OGNI CASO 8) Previo accertamento della Parte_1 fondatezza dell'opposizione svolta, rigettarsi, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo stesso in quanto infondato in fatto e in diritto, nulla essendo dovuto all'opposto; 9) Con vittoria di spese e compenso, oltre al rimborso forfetario e Cpa. Riservata ogni ulteriore azione e/o deduzione, anche all'esito dell'assolvimento da parte del convenuto dell'onere probatorio che su di esso incombe”. Ha in sintesi dedotto di avere assunto alle proprie dipendenze l'odierno opposto dal 4.3.2019, come autista, inquadrato al livello C3 del CCNL settore trasporti, a tempo pieno e indeterminato;
che il 17.1.2023, mentre era alla guida della motrice di proprietà della datrice di lavoro, con agganciato il semi-rimorchio di proprietà della in esecuzione di un servizio svolto nell'interesse di quest'ultima, cliente della CP_2 prima, era stato fermato nell'area SITO-Interporto di Torino dalla polizia stradale che
2 accertava in capo al guidatore l'assenza di regolare CQC (carta qualificazione conducente) ed elevava relativa contravvenzione (doc.
6.1 opponente) che veniva pagata da per Parte_1
l'importo di Euro 718,00 (doc. 7 opponente); che quale sanzione accessoria era stato applicato il ritiro immediato della carta di circolazione della motrice e del rimorchio, sottoposti a fermo amministrativo di 60 giorni (doc.
6.1 e 8 opponente); che era stata contestata disciplinarmente al lavoratore la condotta negligente (19.1.2023-25.1.2023, doc. 9 opponente); che il lavoratore, dapprima a voce e poi per iscritto, si era scusato assumendosi ogni responsabilità
(doc. 10 opponente); che il lavoratore si era dimesso il 5.1.2023 con preavviso spirato il
21.1.2023 (doc. 11 opponente); che la società irrogava comunque la sanzione di giorni 3 di sospensione (doc. 12 opponente); che la sanzione rimaneva ineseguita stante l'intervenuta cessazione del rapporto;
che la emetteva fattura per il danno da fermo amministrativo CP_2
patito per Euro 20.002,00 (doc. 13 opponente), spiegando poi nel maggio 2023 di avere calcolato il danno sulla base del fatturato e dell'effettivo guadagno giornaliero per il 2022 e moltiplicandola per il numero di giorni del fermo amministrativo;
che la società aveva richiesto i danni all'ex dipendente (doc. 14 opponente); che l'ITL di Verona e la Polstrada di
Torino avevano inviato alla società in qualità di proprietaria del mezzo e datrice di lavoro due verbali di contestazione di addebito di illecito amministrativo per mancata fruizione delle pause obbligatorie (quello elevato dalla Polizia Stradale riguardante la sola giornata del
22.12.2020 per € 333 ridotti ad € 233 se pagati entro i 5 giorni dall'accertamento e quello della ITL di Verona, riguardante il periodo 1.9.22- 31.12.22, ben più corposo per € 3920,00 se pagato entro 5 giorni dalla notifica, € 6.596,32 se nei 60 giorni, 11.184,52 € se oltre anche quest'ultimo termine, quest'ultimo notificato anche al lavoratore (doc. 16.1 e 16.2 opponente); che veniva nuovamente richiesto al il risarcimento dei danni relativi alla CP_1
fattura ed Euro 10.000,00 per il fermo amministrativo, oltre alle somme di cui ai CP_2
verbali di contravvenzione, ove gli stessi non fossero stati pagati;
che era stato emesso il cedolino relativo al TFR/marzo 2023 in cui venivano applicati gli addebiti in compensazione di Euro 20.002,00 per quanto addebitato da a oltre Euro 10.000 per il danno CP_2 Parte_1
subito da per i 60 giorni di fermo della motrice (ritornata nella disponibilità della Parte_1
società solo il 22.3.2023, doc. 19 opponente); che vano era stato il tentativo di conciliazione all'ITL; che il costo annuo sostenuto da per la polizza RC e per il bollo per la Parte_1
motrice era pari ad € 3.300 per la prima posta ed € 258,00 per la seconda (doc. 22 opponente); che era proprietaria nel primo trimestre del 2023, come pure lo era nel 2022, di 12 Parte_1 mezzi/motrici, utilizzando i quali, nell'esecuzione dei servizi per conto terzi, in CP_2
3 primis, aveva generato un fatturato di complessivi €403.187 a fronte, per lo stesso periodo del
2022, di € 527.362, con una perdita di € 124.175, pari ad € 41.391,67 per mese;
che non poteva essere ingiunto il pagamento relativo alla trattenuta sindacale di cui alla busta paga del gennaio 2023.
2. Si è costituito opposto, deducendo di avere presentato al momento CP_1 dell'assunzione i documenti tra cui la patente e il CQC;
che la patente era scaduta il 31.3.2021
e durante il rapporto di lavoro è stata rinnovata (con nuova validità 22.5.2021 e 21.5.2026) online nel periodo covid e senza il CQC e così consegnata in copia alla società che quindi era pienamente consapevole dell'assenza della stessa in capo al lavoratore;
che durante il rapporto su sollecitazione della stessa società sovente non venivano effettuate le pause richieste per consegnare la merce il prima possibile ed evitare di corrispondere le penali per il ritardo, tanto che gli autisti ricevano un compenso di 0,20 euro ogni chilometro superiore agli 11.000 mensili di viaggio;
che se i dipendenti incorrevano in sanzioni amministrative per mancato rispetto delle pause i relativi importi venivano sostenuti dalla società; che la procedura di rinnovo del CQC scaduto comporta dei costi (minimo € 2.500,00 fino ad € 5.000,00) oltre che la frequentazione di un corso di 140 ore di teoria e 10 di guida e tale incombente risultava incompatibile con l'attività lavorativa richiesta da che tollerava (ed imponeva) tale Parte_1
inadempienza pur di rispettare le consegne nei tempi previsti;
che con comunicazione del
05.01.2023 il signor ha presentato dimissioni volontarie (doc.6 opposto) a causa del CP_1 perdurare del comportamento datoriale inottemperante all'obbligo di sottoporre i dipendenti a visita medica periodica, ai corsi formativi, ai dispositivi di sicurezza, al pagamento degli straordinari e all'utilizzo di mezzi di prevenzione adeguati;
che i verbali di contravvenzione dedotti dall'opponente erano stati pagati immediatamente da mediante ricarica Parte_1
della posta pay intestata al per Euro 718,00 (come da documentazione prodotta dalla CP_1
società), che la busta paga di gennaio 2023 indica un lordo di € 5.599,43 e quella di marzo
2023 di € 7.384,34, con un addebito di € 30.000,00 (doc.12-13); quindi creditore nei confronti di essere quindi creditore della società delle competenze maturate a titolo di retribuzione della mensilità di gennaio 2023 e del TFR pari ad € 12.983,77; che non è ascrivibile alcuna responsabilità al lavoratore;
che i danni richiesti risultano calcolati del tutto arbitrariamente e comunque non provati;
che la società non aveva dato nemmeno prova di avere diligentemente tentato di ridurre le conseguenze dannose osservando che la sanzione accessoria del fermo amministrativo è stata applicata solo ed esclusivamente a e non a che ben CP_1 Parte_1
avrebbe potuto (o dovuto) presentare opposizione al fermo amministrativo ritenendosi
4 estranea ad ogni responsabilità in merito;
che non c'era prova del versamento della trattenuta sindacale. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. All'udienza del 13.2.2024 il giudice ha tentato la conciliazione che non aveva esito positivo stante l'indisponibilità della società ad offrire alcuna somma a tale titolo;
sentite le difese delle parti e interrogato l'opposto comparso personalmente, il giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e ha ammesso le prove con ordinanza del 13.2.2024 (prova testimoniale, acquisizione della documentazione esibita in udienza da parte opponente con numerazione progressiva, doc. 24 e 25 e ha ordinato all'opposto l'esibizione del originale della patente di guida scaduta di cui al doc. 2 memoria di costituzione). All'udienza del 27.11.2024 e del 26.2.2025 sono stati sentiti i testimoni. Con ordinanza istruttoria del 28.2.2025 parte ricorrente in opposizione è stata autorizzata al deposito del bilancio 2023 (mai depositato) e la causa è stata rinviata per discussione, con termine per note. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. E'pacifico e documentato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 4.3.2019, con mansioni di autista, inquadrato al livello C3, CCNL Trasporti, cessato per dimissioni volontarie il 22.1.2023, come da modulo inviato il 5.1.2023 (doc. 1 e 6 opposto). Il credito di cui all'ingiunzione riguarda quindi le ultime buste paga del gennaio 2023 (doc. 12 opposto) e di marzo 2023 relativo al TFR (doc.
13 opposto).
5. Quanto all'importo di Euro 17,91 per trattenuta sindacale di cui alla busta paga di gennaio
2023 il lavoratore sostiene che in assenza di prova dell'effettivo pagamento lo stesso sarebbe legittimato a richiederlo, mentre la società eccepisce che lo stesso non sarebbe legittimato a richiederlo.
5.1 L'assunto della difesa di parte opposta non è condivisibile, in quanto come ormai affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SSUU 28269/2005 e successive conformi, Cass. 5321/2017) “ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso”. Trattandosi di un credito ceduto dal lavoratore, lo stesso non ha titolo per richiederne il pagamento e dunque la trattenuta di cui alla busta paga appare corretta.
5 6. Quanto alla ulteriore trattenuta di Euro 718,00 nella medesima busta paga di gennaio 2023, la stessa è riferibile alle contravvenzioni irrogate per circolazione senza CQC e per mancato rispetto delle pause, che la società afferma di avere pagato il 17.1.2023. Il lavoratore deduce di essersi dichiarato disponibile ad accollarsi la minor somma di Euro 285,60 (ossia la somma ridotta per il pagamento entro 5 giorni dalla contravvenzione relativo al solo verbale -256 del
17.1.2023 (doc. 7 opposto), che lo individua quale trasgressore dell'art. 116/16 CDS perché colto nel circolare alla guida del mezzo munito di patente ma senza il CQC prescritto per quella categoria di mezzi, qualora la società avesse provato il pagamento della stessa, ma ritiene di non dover farsi carico delle ulteriori somme per mancato rispetto delle pause di guida, essendo a ciò stato indotto dalla datrice di lavoro che si sarebbe assunta il rischio di tali multe dei propri dipendenti pur di consegnare la merce nel minor tempo possibile, né tantomeno di quanto richiesto alla società per aver consentito la circolazione del proprio mezzo senza CQC, circostanza di cui lo stesso afferma essere la società a conoscenza.
7. Sul punto è stata svolto l'istruttoria, incidendo tale circostanza anche sulle ulteriori richieste risarcitorie vantate dall'opponente.
8. In sede di interrogatorio il sig. ha dichiarato: “Quando sono stato assunto ho CP_1
parlato con , con e . Io ho presentato i miei Per_1 CP_3 Controparte_4 documenti per l'assunzione e non ho detto niente sul CQC. Ho una patente CE, il CQC è obbligatorio dal 2009. Loro hanno vista la prima patente e il rinnovo del 2021. Sulla patente ci sono i codici, nella colonna 12 non ci sono in nessuna delle due, in corrispondenza della
CE i codici della “patente superiore”. Non mi hanno chiesto se avevo il CQC. Nel 2019 sono stato fermato dalla polizia di Trento con la patente vecchia. C'è il verbale della polizia di
Trento in cui emerge che il CQC non è presente nella patente e nell'anagrafe è presente. Dal
2021 è risultato che non c'era. Io ce lo avevo ma mi è stato ritirato. Nel gennaio 2022 la
Polizia di Bologna, nel corso di un accertamento non è stata rilevata l'assenza del CQC. La
CQC mi hanno fatto fare la revisione a novembre 2016, e non ho superato l'esame. Avrei dovuto rifare tutto il corso, 8-9 mesi con una spesa di oltre 2500,00 euro, 140 ore minimo. Se ne fai di più è il doppio”. “Il giudice legge il contenuto del doc. 10 di parte opponente: mi era stato chiesto di scrivere due righe per scagionare la ditta nei confronti della CP_2
Confermo l'ho scritto io con questa finalità, conoscendo i titolari da molti anni. Confermo integralmente quanto scritto nella email. In particolare come ho già detto non ho comunicato il mancato superamento dell'esame al momento dell'assunzione. E non se ne è parlato anche
6 successivamente, fino poi a quanto avvenuto e che è oggetto di causa”. (v. verbale del
13.2.2024).
9. In effetti, su ordine del giudice, è stata disposta l'esibizione della patente di guida n.
scad.31.3.2021 della parte (doc. 2 opposta), allegata necessariamente in copia NumeroD_1
alla memoria di costituzione e tale copia è risultata conforme all'originale: “In esecuzione dell'ordine di esibizione, la difesa del sig. mostra in udienza al Giudice la CP_1
patente di guida n. con scadenza 31.3.2021, in originale, la quale risulta NumeroD_1
conforme alla copia depositata in atti di cui al doc. 2 parte opposta, ossia senza l'indicazione del codice 95 nella colonna 12 in corrispondenza della riga CE” (v. verbale del 27.11.2024).
10. Quella che non risulta invece essere conforme all'originale è la copia prodotta dall'opponente all'udienza del 13.2.2024 come doc. 24 e ammessa con ordinanza del
13.2.2024, che nella prospettazione difensiva della società sarebbe quella effettivamente esibita al momento dell'assunzione e di cui per prassi, la società trattiene copia al momento dell'assunzione. Tale copia fotostatica della patente (e della carta di identità) è un documento privo di data e firma, e quanto al retro della patente le righe di cui alla terza colonna (12), in corrispondenza delle categorie di veicoli C, D1, D, BE, C1E, CE risultano ombreggiate e delimitate da una cornice, nonché risulta una cancellatura o sottolineatura).
11. Va altresì rilevato che l'opposto ha dichiarato che non gli era stato richiesto se lo stesso possedesse o meno il CQC.
12. In sede testimoniale ex legale rappresentante ed ex dipendente fino al CP_3
gennaio 2025, ha dichiarato (v. verbale del 26.2.2025) che invece il lavoratore aveva detto di avere la CQC, condizione necessaria per l'assunzione e che veniva sempre richiesta e controllata dal datore di lavoro. La teste ha tuttavia precisato di non ricordare se il documento
(patente) era stato consegnato a mani dal lavoratore o se era stata consegnata direttamente una copia. Quando le è stato mostrato il doc. 24 la teste ha dichiarato: “Viene mostrato al teste il doc. 24 di parte opponente: la scrittura in alto del documento dovrebbe essere quella di
la legale rappresentante. Noi acquisiamo copia fronte retro dei documenti (carta Per_1
identità e patente), quello che vedo potrebbe essere quello che abbiamo fatto per il sig.
. La copia poi la teniamo in ufficio. ADR difesa di parte opposta: io sono stata legale CP_1
rappresentante della società. La sig.ra lo è stata dopo di me e lo è tuttora. Quando Per_1
è stato assunto mi pare fossi io il legale rappresentante. La sig.ra si occupava CP_1 Per_1
di amministrazione anche quando ero io la rappresentante legale”.
7 13. A fronte dell'esibizione del documento in originale e dell'assenza di elementi che possano far ritenere la copia fotostatica in possesso della società (peraltro prodotta solo successivamente al deposito del ricorso in opposizione e a fronte della diversa copia prodotta dall'opposto) conforme all'originale al tempo mostrato dal lavoratore alla legale rappresentante, tanto che la stessa testimone non sa riferire se quella copia sia stata fatta in ufficio o sia stata inviata direttamente dal lavoratore e che la stessa presenta annotazioni ed elementi che appaiono sovrascritti all'originale, non può dirsi provato che al momento dell'assunzione abbia indotto mediante un documento falso la società a CP_1
ritenerlo in possesso del CQC. Dalle dichiarazioni della parte però quello che può dirsi è che lo stesso, ben consapevole di non essere in possesso di tale certificazione, pur a fronte delle mansioni per le quali veniva assunto, non lo ha comunicato al proprio datore di lavoro (“non ho detto niente sul CQC”).
14. D'altronde le deduzioni difensive dell'opposto per cui la società, ben consapevole dell'assenza di tale certificazione, avesse consentito al proprio dipendente di circolare senza
CQC, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
15. Il testimone , citato dallo stesso opposto, ex dipendente della società dal Testimone_1
2020 al 2022 ha dichiarato: “Ho conosciuto il sig. faceva l'autista, come me. ADR: CP_1
una volta il ricorrente mi ha parlato di questa patente, perché la mia CQC scadeva;
gli ho chiesto dove rinnovarla, lui mi disse che la sua scadeva, era il tempo del covid e per sei mesi si prorogava la validità. Io poi gli dissi che l'avrei fatta senza fruire della proroga, sono andato a chiedere alla titolare, per andare all'autoscuola e rinnovarla. Era forse il 2021, ma non sono sicuro. Per come mi ha detto lui ce l'aveva ma gli stava scadendo o comunque la validità era prorogata. ADR: quando io sono stato assunto mi hanno chiesto se avevo CQC e mi hanno fatto la fotocopia della patente. Quando fai domanda per lavoro è normale che ti chiedono la CQC non ti assumono se non ce l'hai. Il sig. lavorava già per la società CP_1 quando sono stato assunto io. Faceva trasporti eccezionali all'estero, è sempre trasporto eccezionale o nazionale o estero. ADR: quando io ho rinnovato la mia CQC, dopo un mese circa, ogni tanto ci sentiamo per sentire come va, lui mi ha detto che non aveva ancora rinnovato. Dopo non ne ho più parlato con lui”.
16. La circostanza per cui “Anche per questo motivo il signor è stato adibito al CP_1
trasporto conto terzi estero, poiché fuori dal territorio italiano eventuali controlli non avrebbero comunque comportato il fermo amministrativo dei mezzi. È accaduto più volte che per evitare che il signor guidasse in Italia, veniva accompagnato fino al Brennero e CP_1
8 poi il secondo autista rientrava” (pag. 5 memoria di costituzione) non ha trovato riscontro nel senso voluto dalla difesa di parte opposta, in quanto la chat allegata (doc. 14 opposto) fa riferimento al ritiro della patente (e d'altronde la CQC il ricorrente non ce l'ha mai avuta nel periodo in cui era alle dipendenze della società, come dallo stesso affermato) “causa inserimento errato della scheda cronotachigrafa” e al fatto che , secondo CP_1 [...]
“lui è disposto a viaggiare all'estero in quanto non gli viene mai chiesta, potrebbe CP_3 presentare una copia, il problema è in Italia…in Italia può raggiungerlo [come Per_2
chiarito dalla difesa , marito di come fatto questa notte che Controparte_5 CP_3 siamo andati a prenderlo”, quindi non si riferisce all'assenza di CQC.
Tale documento tuttavia, dimostra più in generale, che la società era disposta ad assumersi il rischio di far circolare un proprio dipendente senza patente, poiché all'estero non venivano fatti controlli.
17. Non appare dirimente lo scambio di messaggi prodotto dalla società come doc. 25, essendo del 18.1.2023, ossia successivo all'elevazione delle contravvenzioni, quando non è in discussione che fosse noto all'azienda che il ricorrente non era in possesso del CQC.
18. Va altresì rilevato che la nuova patente del n. scad.21.5.2026 (doc. CP_1 NumeroD_2
3 opposto) rispetto al quale non sono state fatte contestazioni, essendo la precedente scaduta il
31.3.2021, sia stata, secondo quanto affermato dall'opposto, vista dalla società (e comunque avrebbe dovuto essere richiesta e verificata dal datore di lavoro) ed in essa risulta chiaramente assente alcuna annotazione nella colonna 12 dove deve invece risultare indicato il possesso del CQC.
18. Valutati nel complesso tutti gli elementi di fatto richiamati, deve ritenersi, in sostanza, che della circolazione del mezzo senza CQC devono essere ritenuti concorrenti responsabili sia il conducente che senza fare presente che lo stesso non ne era in possesso e che aveva necessità di rinnovarlo, sia il datore di lavoro, che evidentemente non ha vigilato adeguatamente sul possesso delle necessarie certificazioni del proprio dipendente e ha tollerato o comunque accettato il rischio che lo stesso circolasse, all'estero, anche senza di esse.
19. Analogamente, quanto al mancato rispetto delle pause di guida, l'opposto non ha fornito prova che tale violazione sia dipesa esclusivamente dal datore di lavoro. Lo stesso in sede di interrogatorio ha dichiarato (v. verbale del 13.2.2024): “nessuno mi ha mai puntato la pistola alla testa che mi dicevano di arrivare in poco tempo tale da non rispettare i tempi di riposo.
Ma c'erano accordi verbali, secondo cui più km fai più vieni pagato, dopo gli 11000 mensili,
9 venivamo pagati a km 0,20 in più. Quindi quando potevi si cercava di lavorare qualche ora in più”.
20. Anche il teste ha dichiarato (v. verbale del 27.11.2024): “ADR: le pause io le mie Tes_1 le ho fatte, né la titolare né l'impiegata mi hanno mai detto di non fare le pause. Poi magari mi riposavo a casa. Sul capitolo 8: a me non risulta che siano state fatte pressione per consegnare la merce ed evitare le penali del ritardo. A me è capitato che sono arrivato in ritardo facendo le pause, per della merce che doveva essere imbarcata per l'America e non ho avuto problemi. Sul capitolo 9: si confermo c'era questo tipo di accordo ovvero un compenso di 0,20 su ogni km superiore agli 11.ooo mensili. Io li ho sempre presi. Sul capitolo
10: se vado fuori regola per un incidente, per qualcosa, devo fare la stampata sul tachigrafo.
Giro la stampata e scrivo perché sono fuori orario. Se c'è incidente, sono in colonna non posso fare pausa su strada. ADR: a me non è mai successo di non aver fatto le pause per arrivare prima o per guadagnare di più. Non so se è successo ad altri autisti. Può essere che lui abbia preso multe per altra cosa e poi mi dica che è per il mancato godimento delle pause.
Io non posso saperlo. ADR: non mi ha mai detto di essere stato sanzionato per mancato godimento ferie. Sul capitolo 12: ho dato le dimissioni perché ho trovato altro lavoro”.
21. Non appare quindi fondato l'assunto del lavoratore che sostiene che il mancato godimento delle pause alla guida sia stato di fatto imposto dal datore di lavoro né tantomeno che abbia dato disposizioni in tal senso, disposizioni che sarebbero peraltro illegittime e come tali ben avrebbero potuto e dovuto essere rifiutate dal dipendente.
22. Deve tuttavia ritenersi concorrente una responsabilità del datore di lavoro che non ha vigilato adeguatamente e organizzato il lavoro delle consegne in modo da consentire il pieno godimento dei riposi, nel rispetto delle limitazioni di legge, anzi incentivando economicamente gli autisti a percorrere più chilometri.
23. Non appare nemmeno provato che ci fosse un accordo secondo cui il datore di lavoro si dovesse accollare tutte le spese per le eventuali contravvenzioni per tali motivi elevate.
24. Delle conseguenze dannose consistenti nel pagamento delle contravvenzioni per tali inadempienze, devono quindi rispondere entrambe le parti, in egual misura.
25. Per come risulta dalla lettura congiunta dei documenti prodotti dalle parti e per come confermato dall'opposto (v. da ultimo pag. 6 delle note conclusive), la società ha effettuato in data 17.1.2023 (doc. 7 opponente), dunque il giorno stesso delle infrazioni (e se si confrontano gli orari contestualmente alla relazione dei verbali), una ricarica della posta pay intestata al lavoratore per Euro 718,00 e il ha provveduto a pagare tramite pos, come CP_1
10 peraltro da annotazioni del numero della transazione effettuate dallo stesso (doc. 9 e 10 opposto) i pagamenti per i due verbali -257 per violazione dell'art. 174 c.6 CDS relativo alla violazione del numero di ore di guida consentite (Euro 406,13 comprensive delle commissioni, sanzione ridotta per Euro 404,13) e -258 e non -259, come indicato per mero errore materiale nelle note conclusive dell'opposto, per violazione delle prescrizioni in materia di riposo giornaliero, sempre ex art. 174 CDS (Euro 305,10 comprensivi delle commissioni, sanzione ridotta di Euro 303,10).
25.1 Tali somme risultano effettivamente le uniche pagate in relazione alle contravvenzioni.
Quanto ai verbali -256 e -259 relativi alle sanzioni per guida senza CQC non risultano agli atti le prove del relativo pagamento. Peraltro, in alcun modo, in base alle considerazioni svolte, potrebbe essere imputato all'opposto il pagamento della sanzione di cui al verbale -259 trattandosi di sanzione irrogata alla sola società per avere consentito la circolazione del mezzo ad un autista privo del CQC, come in effetti avvenuto. Quanto al verbale -256, che individua il conducente quale trasgressore e la società quale obbligata in solido, per la conduzione del mezzo senza certificazione e che il si è dichiarato disponibile a pagare (Euro 285,60) CP_1
la società non ha fornito prova di avere provveduto al pagamento della stessa e quindi nessuna trattenuta a tale titolo può ritenersi giustificata.
25.2 In definitiva, della trattenuta di cui alla busta paga del mese di gennaio della somma di
Euro 718,00 per responsabilità parimenti concorrente la stessa deve ritenersi giustificata solo per la metà (Euro 359,00). La somma ingiunta rispetto a tale busta paga deve quindi essere rideterminata in Euro 5.222,55 lordi (risultando come detto il lavoratore non legittimato a richiedere la trattenuta sindacale per Euro 17,91).
26. Per i motivi sopra esposti deve ritenersi illegittima la sanzione della sospensione di 3 giorni e quindi di Euro 256,17. La concorrente responsabilità del lavoratore che non ha adeguatamente e tempestivamente informato il proprio datore di lavoro e della società che non ha a sua volta effettuato adeguati controlli, soprattutto allo scadere della patente del proprio dipendente, accertandosi dell'effettivo possesso della richiesta abilitazione, peraltro consentendo al lavoratore di circolare all'estero senza patente, non giustifica la sanzione della sospensione irrogata e la richiesta di pagamento della corrispondente somma deve essere respinta.
27. Quanto agli asseriti danni da fermo amministrativo arrecati a e alla stessa CP_2
società opponente, in esito alle irregolarità accertate di cui si è detto, gli stessi non risultano
11 essere stati adeguatamente allegati e provati, nè per la loro natura possono essere quantificati in via equitativa.
27.1 Il calo del fatturato (peraltro non documentato dalle scritture contabili) e quindi la diminuzione dei ricavi non prova di per sé il danno, essendo riconducibile a plurimi fattori e il fermo di uno dei mezzi a disposizione della società, non può considerarsi automaticamente unica causa diretta della stessa e ciò è sufficiente a ritenere del tutto generica la quantificazione di cui alla fattura rimasta priva di qualsiasi necessario riscontro CP_2
documentale (doc. 13-15 opponente, fattura Euro 20.000,00 del 22.3.2023, del cui pagamento non si ha prova e relativa spiegazione: “Il calcolo per l'importo del risarcimento è frutto di un mero conto matematico sulla base del fatturato e dell'effettivo guadagno giornaliero per
l'anno 2022. La perdita di fatturato giornaliera, tradotta in mancato guadagno e conseguente danno alla Nostra società è stata calcolata sui 60 gg di fermo amministrativo. La cifra che poi Vi è stata effettivamente fatturata di € 20.002,00 è un conteggio forfettario al ribasso vista le difficoltà che stavate attraversando”.)
27.2 Allo stesso modo quanto agli asseriti danni da fermo amministrativo subito dalla opponente non è apparsa rilevante a tal fine la testimonianza di (v. verbale del Tes_2
27.11.2024), che avrebbe elaborato i danni subiti dalla società per il fermo del mezzo, il quale in maniera approssimativa ha dichiarato “non mi sono occupato della quantificazione del danno fatto dall'azienda, ho fatto le buste paghe con la trattenuta indicatami dalla società, non so se corrisponde all'intero danno…..io normalmente non verifico i documenti relativi ai danni. Non vado normalmente a vedere le fatture. L'hanno vista loro e mi hanno informato, il danno era rilevante”.
27.3 Altrettanto non può addebitarsi in questa sede l'importo delle sanzioni amministrative elevate dall'ITL (Euro 11.184,52), anche nei confronti della società obbligata in solido, in quanto non risulta la definitività delle stesse e soprattutto il pagamento da parte della società.
27.4 Tutte le domande risarcitorie, ulteriori e diverse da quelle relative alle contravvenzioni di cui si è detto, devono quindi ritenersi infondate.
28. Risulta pertanto dovuta la somma lorda di cui alla busta paga di marzo 2023 per Euro
7.384,34 lordi che va sommata a quella di Euro 5.222,55 lordi, così per un totale di Euro
12.606,89, minore seppur di poco di quella di cui al decreto ingiuntivo che deve per tale motivo essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata.
12 29. Le spese di lite, della fase monitoria e della presente fase di opposizione, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione 5200-26000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), secondo i parametri di cui al DM
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
571/2023 del 29.9.2023 (RG 1475/2023);
2) condanna al pagamento in favore di della somma lorda Parte_1 CP_1
di Euro 12.606,89, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali formulate in questa sede da Parte_1
4) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi Euro 4.320,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 10.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
13
SEZIONE LAVORO
Udienza del 10.7.2025
Causa n. 1852 2023
Sono comparsi per la parte ricorrente in opposizione l'avv. Rosa
e per la parte convenuta opposta l'avv. Turri
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del giorno 10.7.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1852 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 09/11/2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo/retribuzione/risarcimento danni da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ROSA MICHELE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TURRI CP_1 C.F._1
ALESSANDRA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_2
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 9.11.2023 (d'ora in avanti anche solo la società o Parte_1
l'opponente) ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 571/2023 del 29.9.2023 (RG
1475/2023), notificatole il 30.9.2023 con cui le è stato ingiunto il pagamento in favore di della somma lorda di Euro 12.983,77 oltre accessori e spese, per la mensilità CP_1
di gennaio 2023 e il TFR di cui alla busta paga di marzo 2023, formulando altresì domanda riconvenzionale per il pagamento della somma corrispondente alla sanzione comminata ma non eseguita per cessazione del rapporto di lavoro prima della sua irrogazione e per il risarcimento dei danni asseritamente patiti per la condotta del proprio ex dipendente, da portare in parte in parte in compensazione con il credito vantato in sede monitoria. Ha chiesto nel merito, previo eventuale rigetto della richiesta di concessione della provvisoria esecuzione: “2) Accertarsi per i motivi esposti e premesse le declaratorie del caso, la consumazione da parte del signor della consumazione dell'illecito disciplinare in CP_1
1 data 17.1.23 in località SITO Torino e conseguentemente dichiararsi la legittimità della sanzione disciplinare di n° 3 giorni di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione (sanzione da riportarsi alla sola decurtazione della retribuzione in ragione dell'interruzione ante tempus del rapporto) e conseguentemente condannarsi lo stesso al pagamento a favore di della somma di € 256,17; 3) Accertarsi ulteriormente che il signor ha Parte_1 CP_1
per propria colpa e responsabilità violato, nelle predette circostanze di luogo e di tempo, gli artt. 116 e 174 del Codice della Strada, e conseguentemente condannarlo alla rifusione a favore dell'ex-datrice di lavoro dell'importo versato a soddisfo delle contravvenzioni
Polstrada Torino di € 718,00, nonché del ristoro dei danni cagionati, in ragione del connesso fermo amministrativo per 60 giorni e della motrice FT106NS di e del semi- Parte_1 rimorchio XA435KE di , per complessivi € 30.002,00 o quella diversa somma che CP_2
risulti di Giustizia in causa;
4) Accertarsi infine che per propria colpa e responsabilità il signor ha violato nel periodo 1.9- 31.12.22 le norme di cui agli artt. 6, 7, 8 del Reg. CP_1
CE 561/2006 e più in generale gli obblighi concernenti i tempi di guida e di riposo, condotte sanzionate da ITL Verona con verbale ispettivo n° 9900 del 20.3.23, e conseguentemente condannarlo al pagamento/risarcimento danno a favore di dell'importo ivi indicato Parte_1 di € 11.184,52 o quella diversa somma anche maggiore che risulti di Giustizia in causa. 5)
Accertarsi, conseguentemente, che l'opposto è debitore verso la società opponente per complessivi € 41.442,69, o per quella diversa somma che risulti di giustizia in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria. 6) Condannarsi l'opposto a pagare la detta somma alla società opponente;
IN VIA SUBORDINATA 7) Compensarsi o dichiararsi compensate le somme reciprocamente a credito e condannarsi l'opposto al pagamento del maggiore credito residuo in favore di IN OGNI CASO 8) Previo accertamento della Parte_1 fondatezza dell'opposizione svolta, rigettarsi, annullarsi e/o revocarsi il decreto ingiuntivo stesso in quanto infondato in fatto e in diritto, nulla essendo dovuto all'opposto; 9) Con vittoria di spese e compenso, oltre al rimborso forfetario e Cpa. Riservata ogni ulteriore azione e/o deduzione, anche all'esito dell'assolvimento da parte del convenuto dell'onere probatorio che su di esso incombe”. Ha in sintesi dedotto di avere assunto alle proprie dipendenze l'odierno opposto dal 4.3.2019, come autista, inquadrato al livello C3 del CCNL settore trasporti, a tempo pieno e indeterminato;
che il 17.1.2023, mentre era alla guida della motrice di proprietà della datrice di lavoro, con agganciato il semi-rimorchio di proprietà della in esecuzione di un servizio svolto nell'interesse di quest'ultima, cliente della CP_2 prima, era stato fermato nell'area SITO-Interporto di Torino dalla polizia stradale che
2 accertava in capo al guidatore l'assenza di regolare CQC (carta qualificazione conducente) ed elevava relativa contravvenzione (doc.
6.1 opponente) che veniva pagata da per Parte_1
l'importo di Euro 718,00 (doc. 7 opponente); che quale sanzione accessoria era stato applicato il ritiro immediato della carta di circolazione della motrice e del rimorchio, sottoposti a fermo amministrativo di 60 giorni (doc.
6.1 e 8 opponente); che era stata contestata disciplinarmente al lavoratore la condotta negligente (19.1.2023-25.1.2023, doc. 9 opponente); che il lavoratore, dapprima a voce e poi per iscritto, si era scusato assumendosi ogni responsabilità
(doc. 10 opponente); che il lavoratore si era dimesso il 5.1.2023 con preavviso spirato il
21.1.2023 (doc. 11 opponente); che la società irrogava comunque la sanzione di giorni 3 di sospensione (doc. 12 opponente); che la sanzione rimaneva ineseguita stante l'intervenuta cessazione del rapporto;
che la emetteva fattura per il danno da fermo amministrativo CP_2
patito per Euro 20.002,00 (doc. 13 opponente), spiegando poi nel maggio 2023 di avere calcolato il danno sulla base del fatturato e dell'effettivo guadagno giornaliero per il 2022 e moltiplicandola per il numero di giorni del fermo amministrativo;
che la società aveva richiesto i danni all'ex dipendente (doc. 14 opponente); che l'ITL di Verona e la Polstrada di
Torino avevano inviato alla società in qualità di proprietaria del mezzo e datrice di lavoro due verbali di contestazione di addebito di illecito amministrativo per mancata fruizione delle pause obbligatorie (quello elevato dalla Polizia Stradale riguardante la sola giornata del
22.12.2020 per € 333 ridotti ad € 233 se pagati entro i 5 giorni dall'accertamento e quello della ITL di Verona, riguardante il periodo 1.9.22- 31.12.22, ben più corposo per € 3920,00 se pagato entro 5 giorni dalla notifica, € 6.596,32 se nei 60 giorni, 11.184,52 € se oltre anche quest'ultimo termine, quest'ultimo notificato anche al lavoratore (doc. 16.1 e 16.2 opponente); che veniva nuovamente richiesto al il risarcimento dei danni relativi alla CP_1
fattura ed Euro 10.000,00 per il fermo amministrativo, oltre alle somme di cui ai CP_2
verbali di contravvenzione, ove gli stessi non fossero stati pagati;
che era stato emesso il cedolino relativo al TFR/marzo 2023 in cui venivano applicati gli addebiti in compensazione di Euro 20.002,00 per quanto addebitato da a oltre Euro 10.000 per il danno CP_2 Parte_1
subito da per i 60 giorni di fermo della motrice (ritornata nella disponibilità della Parte_1
società solo il 22.3.2023, doc. 19 opponente); che vano era stato il tentativo di conciliazione all'ITL; che il costo annuo sostenuto da per la polizza RC e per il bollo per la Parte_1
motrice era pari ad € 3.300 per la prima posta ed € 258,00 per la seconda (doc. 22 opponente); che era proprietaria nel primo trimestre del 2023, come pure lo era nel 2022, di 12 Parte_1 mezzi/motrici, utilizzando i quali, nell'esecuzione dei servizi per conto terzi, in CP_2
3 primis, aveva generato un fatturato di complessivi €403.187 a fronte, per lo stesso periodo del
2022, di € 527.362, con una perdita di € 124.175, pari ad € 41.391,67 per mese;
che non poteva essere ingiunto il pagamento relativo alla trattenuta sindacale di cui alla busta paga del gennaio 2023.
2. Si è costituito opposto, deducendo di avere presentato al momento CP_1 dell'assunzione i documenti tra cui la patente e il CQC;
che la patente era scaduta il 31.3.2021
e durante il rapporto di lavoro è stata rinnovata (con nuova validità 22.5.2021 e 21.5.2026) online nel periodo covid e senza il CQC e così consegnata in copia alla società che quindi era pienamente consapevole dell'assenza della stessa in capo al lavoratore;
che durante il rapporto su sollecitazione della stessa società sovente non venivano effettuate le pause richieste per consegnare la merce il prima possibile ed evitare di corrispondere le penali per il ritardo, tanto che gli autisti ricevano un compenso di 0,20 euro ogni chilometro superiore agli 11.000 mensili di viaggio;
che se i dipendenti incorrevano in sanzioni amministrative per mancato rispetto delle pause i relativi importi venivano sostenuti dalla società; che la procedura di rinnovo del CQC scaduto comporta dei costi (minimo € 2.500,00 fino ad € 5.000,00) oltre che la frequentazione di un corso di 140 ore di teoria e 10 di guida e tale incombente risultava incompatibile con l'attività lavorativa richiesta da che tollerava (ed imponeva) tale Parte_1
inadempienza pur di rispettare le consegne nei tempi previsti;
che con comunicazione del
05.01.2023 il signor ha presentato dimissioni volontarie (doc.6 opposto) a causa del CP_1 perdurare del comportamento datoriale inottemperante all'obbligo di sottoporre i dipendenti a visita medica periodica, ai corsi formativi, ai dispositivi di sicurezza, al pagamento degli straordinari e all'utilizzo di mezzi di prevenzione adeguati;
che i verbali di contravvenzione dedotti dall'opponente erano stati pagati immediatamente da mediante ricarica Parte_1
della posta pay intestata al per Euro 718,00 (come da documentazione prodotta dalla CP_1
società), che la busta paga di gennaio 2023 indica un lordo di € 5.599,43 e quella di marzo
2023 di € 7.384,34, con un addebito di € 30.000,00 (doc.12-13); quindi creditore nei confronti di essere quindi creditore della società delle competenze maturate a titolo di retribuzione della mensilità di gennaio 2023 e del TFR pari ad € 12.983,77; che non è ascrivibile alcuna responsabilità al lavoratore;
che i danni richiesti risultano calcolati del tutto arbitrariamente e comunque non provati;
che la società non aveva dato nemmeno prova di avere diligentemente tentato di ridurre le conseguenze dannose osservando che la sanzione accessoria del fermo amministrativo è stata applicata solo ed esclusivamente a e non a che ben CP_1 Parte_1
avrebbe potuto (o dovuto) presentare opposizione al fermo amministrativo ritenendosi
4 estranea ad ogni responsabilità in merito;
che non c'era prova del versamento della trattenuta sindacale. Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
3. All'udienza del 13.2.2024 il giudice ha tentato la conciliazione che non aveva esito positivo stante l'indisponibilità della società ad offrire alcuna somma a tale titolo;
sentite le difese delle parti e interrogato l'opposto comparso personalmente, il giudice ha negato la concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo e ha ammesso le prove con ordinanza del 13.2.2024 (prova testimoniale, acquisizione della documentazione esibita in udienza da parte opponente con numerazione progressiva, doc. 24 e 25 e ha ordinato all'opposto l'esibizione del originale della patente di guida scaduta di cui al doc. 2 memoria di costituzione). All'udienza del 27.11.2024 e del 26.2.2025 sono stati sentiti i testimoni. Con ordinanza istruttoria del 28.2.2025 parte ricorrente in opposizione è stata autorizzata al deposito del bilancio 2023 (mai depositato) e la causa è stata rinviata per discussione, con termine per note. All'odierna udienza, sentite le conclusioni, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. E'pacifico e documentato che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 4.3.2019, con mansioni di autista, inquadrato al livello C3, CCNL Trasporti, cessato per dimissioni volontarie il 22.1.2023, come da modulo inviato il 5.1.2023 (doc. 1 e 6 opposto). Il credito di cui all'ingiunzione riguarda quindi le ultime buste paga del gennaio 2023 (doc. 12 opposto) e di marzo 2023 relativo al TFR (doc.
13 opposto).
5. Quanto all'importo di Euro 17,91 per trattenuta sindacale di cui alla busta paga di gennaio
2023 il lavoratore sostiene che in assenza di prova dell'effettivo pagamento lo stesso sarebbe legittimato a richiederlo, mentre la società eccepisce che lo stesso non sarebbe legittimato a richiederlo.
5.1 L'assunto della difesa di parte opposta non è condivisibile, in quanto come ormai affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., SSUU 28269/2005 e successive conformi, Cass. 5321/2017) “ben possono i lavoratori, nell'esercizio della propria autonomia privata ed attraverso lo strumento della cessione del credito in favore del sindacato - cessione che non richiede, in via generale, il consenso del debitore -, richiedere al datore di lavoro di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali da accreditare al sindacato stesso”. Trattandosi di un credito ceduto dal lavoratore, lo stesso non ha titolo per richiederne il pagamento e dunque la trattenuta di cui alla busta paga appare corretta.
5 6. Quanto alla ulteriore trattenuta di Euro 718,00 nella medesima busta paga di gennaio 2023, la stessa è riferibile alle contravvenzioni irrogate per circolazione senza CQC e per mancato rispetto delle pause, che la società afferma di avere pagato il 17.1.2023. Il lavoratore deduce di essersi dichiarato disponibile ad accollarsi la minor somma di Euro 285,60 (ossia la somma ridotta per il pagamento entro 5 giorni dalla contravvenzione relativo al solo verbale -256 del
17.1.2023 (doc. 7 opposto), che lo individua quale trasgressore dell'art. 116/16 CDS perché colto nel circolare alla guida del mezzo munito di patente ma senza il CQC prescritto per quella categoria di mezzi, qualora la società avesse provato il pagamento della stessa, ma ritiene di non dover farsi carico delle ulteriori somme per mancato rispetto delle pause di guida, essendo a ciò stato indotto dalla datrice di lavoro che si sarebbe assunta il rischio di tali multe dei propri dipendenti pur di consegnare la merce nel minor tempo possibile, né tantomeno di quanto richiesto alla società per aver consentito la circolazione del proprio mezzo senza CQC, circostanza di cui lo stesso afferma essere la società a conoscenza.
7. Sul punto è stata svolto l'istruttoria, incidendo tale circostanza anche sulle ulteriori richieste risarcitorie vantate dall'opponente.
8. In sede di interrogatorio il sig. ha dichiarato: “Quando sono stato assunto ho CP_1
parlato con , con e . Io ho presentato i miei Per_1 CP_3 Controparte_4 documenti per l'assunzione e non ho detto niente sul CQC. Ho una patente CE, il CQC è obbligatorio dal 2009. Loro hanno vista la prima patente e il rinnovo del 2021. Sulla patente ci sono i codici, nella colonna 12 non ci sono in nessuna delle due, in corrispondenza della
CE i codici della “patente superiore”. Non mi hanno chiesto se avevo il CQC. Nel 2019 sono stato fermato dalla polizia di Trento con la patente vecchia. C'è il verbale della polizia di
Trento in cui emerge che il CQC non è presente nella patente e nell'anagrafe è presente. Dal
2021 è risultato che non c'era. Io ce lo avevo ma mi è stato ritirato. Nel gennaio 2022 la
Polizia di Bologna, nel corso di un accertamento non è stata rilevata l'assenza del CQC. La
CQC mi hanno fatto fare la revisione a novembre 2016, e non ho superato l'esame. Avrei dovuto rifare tutto il corso, 8-9 mesi con una spesa di oltre 2500,00 euro, 140 ore minimo. Se ne fai di più è il doppio”. “Il giudice legge il contenuto del doc. 10 di parte opponente: mi era stato chiesto di scrivere due righe per scagionare la ditta nei confronti della CP_2
Confermo l'ho scritto io con questa finalità, conoscendo i titolari da molti anni. Confermo integralmente quanto scritto nella email. In particolare come ho già detto non ho comunicato il mancato superamento dell'esame al momento dell'assunzione. E non se ne è parlato anche
6 successivamente, fino poi a quanto avvenuto e che è oggetto di causa”. (v. verbale del
13.2.2024).
9. In effetti, su ordine del giudice, è stata disposta l'esibizione della patente di guida n.
scad.31.3.2021 della parte (doc. 2 opposta), allegata necessariamente in copia NumeroD_1
alla memoria di costituzione e tale copia è risultata conforme all'originale: “In esecuzione dell'ordine di esibizione, la difesa del sig. mostra in udienza al Giudice la CP_1
patente di guida n. con scadenza 31.3.2021, in originale, la quale risulta NumeroD_1
conforme alla copia depositata in atti di cui al doc. 2 parte opposta, ossia senza l'indicazione del codice 95 nella colonna 12 in corrispondenza della riga CE” (v. verbale del 27.11.2024).
10. Quella che non risulta invece essere conforme all'originale è la copia prodotta dall'opponente all'udienza del 13.2.2024 come doc. 24 e ammessa con ordinanza del
13.2.2024, che nella prospettazione difensiva della società sarebbe quella effettivamente esibita al momento dell'assunzione e di cui per prassi, la società trattiene copia al momento dell'assunzione. Tale copia fotostatica della patente (e della carta di identità) è un documento privo di data e firma, e quanto al retro della patente le righe di cui alla terza colonna (12), in corrispondenza delle categorie di veicoli C, D1, D, BE, C1E, CE risultano ombreggiate e delimitate da una cornice, nonché risulta una cancellatura o sottolineatura).
11. Va altresì rilevato che l'opposto ha dichiarato che non gli era stato richiesto se lo stesso possedesse o meno il CQC.
12. In sede testimoniale ex legale rappresentante ed ex dipendente fino al CP_3
gennaio 2025, ha dichiarato (v. verbale del 26.2.2025) che invece il lavoratore aveva detto di avere la CQC, condizione necessaria per l'assunzione e che veniva sempre richiesta e controllata dal datore di lavoro. La teste ha tuttavia precisato di non ricordare se il documento
(patente) era stato consegnato a mani dal lavoratore o se era stata consegnata direttamente una copia. Quando le è stato mostrato il doc. 24 la teste ha dichiarato: “Viene mostrato al teste il doc. 24 di parte opponente: la scrittura in alto del documento dovrebbe essere quella di
la legale rappresentante. Noi acquisiamo copia fronte retro dei documenti (carta Per_1
identità e patente), quello che vedo potrebbe essere quello che abbiamo fatto per il sig.
. La copia poi la teniamo in ufficio. ADR difesa di parte opposta: io sono stata legale CP_1
rappresentante della società. La sig.ra lo è stata dopo di me e lo è tuttora. Quando Per_1
è stato assunto mi pare fossi io il legale rappresentante. La sig.ra si occupava CP_1 Per_1
di amministrazione anche quando ero io la rappresentante legale”.
7 13. A fronte dell'esibizione del documento in originale e dell'assenza di elementi che possano far ritenere la copia fotostatica in possesso della società (peraltro prodotta solo successivamente al deposito del ricorso in opposizione e a fronte della diversa copia prodotta dall'opposto) conforme all'originale al tempo mostrato dal lavoratore alla legale rappresentante, tanto che la stessa testimone non sa riferire se quella copia sia stata fatta in ufficio o sia stata inviata direttamente dal lavoratore e che la stessa presenta annotazioni ed elementi che appaiono sovrascritti all'originale, non può dirsi provato che al momento dell'assunzione abbia indotto mediante un documento falso la società a CP_1
ritenerlo in possesso del CQC. Dalle dichiarazioni della parte però quello che può dirsi è che lo stesso, ben consapevole di non essere in possesso di tale certificazione, pur a fronte delle mansioni per le quali veniva assunto, non lo ha comunicato al proprio datore di lavoro (“non ho detto niente sul CQC”).
14. D'altronde le deduzioni difensive dell'opposto per cui la società, ben consapevole dell'assenza di tale certificazione, avesse consentito al proprio dipendente di circolare senza
CQC, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio.
15. Il testimone , citato dallo stesso opposto, ex dipendente della società dal Testimone_1
2020 al 2022 ha dichiarato: “Ho conosciuto il sig. faceva l'autista, come me. ADR: CP_1
una volta il ricorrente mi ha parlato di questa patente, perché la mia CQC scadeva;
gli ho chiesto dove rinnovarla, lui mi disse che la sua scadeva, era il tempo del covid e per sei mesi si prorogava la validità. Io poi gli dissi che l'avrei fatta senza fruire della proroga, sono andato a chiedere alla titolare, per andare all'autoscuola e rinnovarla. Era forse il 2021, ma non sono sicuro. Per come mi ha detto lui ce l'aveva ma gli stava scadendo o comunque la validità era prorogata. ADR: quando io sono stato assunto mi hanno chiesto se avevo CQC e mi hanno fatto la fotocopia della patente. Quando fai domanda per lavoro è normale che ti chiedono la CQC non ti assumono se non ce l'hai. Il sig. lavorava già per la società CP_1 quando sono stato assunto io. Faceva trasporti eccezionali all'estero, è sempre trasporto eccezionale o nazionale o estero. ADR: quando io ho rinnovato la mia CQC, dopo un mese circa, ogni tanto ci sentiamo per sentire come va, lui mi ha detto che non aveva ancora rinnovato. Dopo non ne ho più parlato con lui”.
16. La circostanza per cui “Anche per questo motivo il signor è stato adibito al CP_1
trasporto conto terzi estero, poiché fuori dal territorio italiano eventuali controlli non avrebbero comunque comportato il fermo amministrativo dei mezzi. È accaduto più volte che per evitare che il signor guidasse in Italia, veniva accompagnato fino al Brennero e CP_1
8 poi il secondo autista rientrava” (pag. 5 memoria di costituzione) non ha trovato riscontro nel senso voluto dalla difesa di parte opposta, in quanto la chat allegata (doc. 14 opposto) fa riferimento al ritiro della patente (e d'altronde la CQC il ricorrente non ce l'ha mai avuta nel periodo in cui era alle dipendenze della società, come dallo stesso affermato) “causa inserimento errato della scheda cronotachigrafa” e al fatto che , secondo CP_1 [...]
“lui è disposto a viaggiare all'estero in quanto non gli viene mai chiesta, potrebbe CP_3 presentare una copia, il problema è in Italia…in Italia può raggiungerlo [come Per_2
chiarito dalla difesa , marito di come fatto questa notte che Controparte_5 CP_3 siamo andati a prenderlo”, quindi non si riferisce all'assenza di CQC.
Tale documento tuttavia, dimostra più in generale, che la società era disposta ad assumersi il rischio di far circolare un proprio dipendente senza patente, poiché all'estero non venivano fatti controlli.
17. Non appare dirimente lo scambio di messaggi prodotto dalla società come doc. 25, essendo del 18.1.2023, ossia successivo all'elevazione delle contravvenzioni, quando non è in discussione che fosse noto all'azienda che il ricorrente non era in possesso del CQC.
18. Va altresì rilevato che la nuova patente del n. scad.21.5.2026 (doc. CP_1 NumeroD_2
3 opposto) rispetto al quale non sono state fatte contestazioni, essendo la precedente scaduta il
31.3.2021, sia stata, secondo quanto affermato dall'opposto, vista dalla società (e comunque avrebbe dovuto essere richiesta e verificata dal datore di lavoro) ed in essa risulta chiaramente assente alcuna annotazione nella colonna 12 dove deve invece risultare indicato il possesso del CQC.
18. Valutati nel complesso tutti gli elementi di fatto richiamati, deve ritenersi, in sostanza, che della circolazione del mezzo senza CQC devono essere ritenuti concorrenti responsabili sia il conducente che senza fare presente che lo stesso non ne era in possesso e che aveva necessità di rinnovarlo, sia il datore di lavoro, che evidentemente non ha vigilato adeguatamente sul possesso delle necessarie certificazioni del proprio dipendente e ha tollerato o comunque accettato il rischio che lo stesso circolasse, all'estero, anche senza di esse.
19. Analogamente, quanto al mancato rispetto delle pause di guida, l'opposto non ha fornito prova che tale violazione sia dipesa esclusivamente dal datore di lavoro. Lo stesso in sede di interrogatorio ha dichiarato (v. verbale del 13.2.2024): “nessuno mi ha mai puntato la pistola alla testa che mi dicevano di arrivare in poco tempo tale da non rispettare i tempi di riposo.
Ma c'erano accordi verbali, secondo cui più km fai più vieni pagato, dopo gli 11000 mensili,
9 venivamo pagati a km 0,20 in più. Quindi quando potevi si cercava di lavorare qualche ora in più”.
20. Anche il teste ha dichiarato (v. verbale del 27.11.2024): “ADR: le pause io le mie Tes_1 le ho fatte, né la titolare né l'impiegata mi hanno mai detto di non fare le pause. Poi magari mi riposavo a casa. Sul capitolo 8: a me non risulta che siano state fatte pressione per consegnare la merce ed evitare le penali del ritardo. A me è capitato che sono arrivato in ritardo facendo le pause, per della merce che doveva essere imbarcata per l'America e non ho avuto problemi. Sul capitolo 9: si confermo c'era questo tipo di accordo ovvero un compenso di 0,20 su ogni km superiore agli 11.ooo mensili. Io li ho sempre presi. Sul capitolo
10: se vado fuori regola per un incidente, per qualcosa, devo fare la stampata sul tachigrafo.
Giro la stampata e scrivo perché sono fuori orario. Se c'è incidente, sono in colonna non posso fare pausa su strada. ADR: a me non è mai successo di non aver fatto le pause per arrivare prima o per guadagnare di più. Non so se è successo ad altri autisti. Può essere che lui abbia preso multe per altra cosa e poi mi dica che è per il mancato godimento delle pause.
Io non posso saperlo. ADR: non mi ha mai detto di essere stato sanzionato per mancato godimento ferie. Sul capitolo 12: ho dato le dimissioni perché ho trovato altro lavoro”.
21. Non appare quindi fondato l'assunto del lavoratore che sostiene che il mancato godimento delle pause alla guida sia stato di fatto imposto dal datore di lavoro né tantomeno che abbia dato disposizioni in tal senso, disposizioni che sarebbero peraltro illegittime e come tali ben avrebbero potuto e dovuto essere rifiutate dal dipendente.
22. Deve tuttavia ritenersi concorrente una responsabilità del datore di lavoro che non ha vigilato adeguatamente e organizzato il lavoro delle consegne in modo da consentire il pieno godimento dei riposi, nel rispetto delle limitazioni di legge, anzi incentivando economicamente gli autisti a percorrere più chilometri.
23. Non appare nemmeno provato che ci fosse un accordo secondo cui il datore di lavoro si dovesse accollare tutte le spese per le eventuali contravvenzioni per tali motivi elevate.
24. Delle conseguenze dannose consistenti nel pagamento delle contravvenzioni per tali inadempienze, devono quindi rispondere entrambe le parti, in egual misura.
25. Per come risulta dalla lettura congiunta dei documenti prodotti dalle parti e per come confermato dall'opposto (v. da ultimo pag. 6 delle note conclusive), la società ha effettuato in data 17.1.2023 (doc. 7 opponente), dunque il giorno stesso delle infrazioni (e se si confrontano gli orari contestualmente alla relazione dei verbali), una ricarica della posta pay intestata al lavoratore per Euro 718,00 e il ha provveduto a pagare tramite pos, come CP_1
10 peraltro da annotazioni del numero della transazione effettuate dallo stesso (doc. 9 e 10 opposto) i pagamenti per i due verbali -257 per violazione dell'art. 174 c.6 CDS relativo alla violazione del numero di ore di guida consentite (Euro 406,13 comprensive delle commissioni, sanzione ridotta per Euro 404,13) e -258 e non -259, come indicato per mero errore materiale nelle note conclusive dell'opposto, per violazione delle prescrizioni in materia di riposo giornaliero, sempre ex art. 174 CDS (Euro 305,10 comprensivi delle commissioni, sanzione ridotta di Euro 303,10).
25.1 Tali somme risultano effettivamente le uniche pagate in relazione alle contravvenzioni.
Quanto ai verbali -256 e -259 relativi alle sanzioni per guida senza CQC non risultano agli atti le prove del relativo pagamento. Peraltro, in alcun modo, in base alle considerazioni svolte, potrebbe essere imputato all'opposto il pagamento della sanzione di cui al verbale -259 trattandosi di sanzione irrogata alla sola società per avere consentito la circolazione del mezzo ad un autista privo del CQC, come in effetti avvenuto. Quanto al verbale -256, che individua il conducente quale trasgressore e la società quale obbligata in solido, per la conduzione del mezzo senza certificazione e che il si è dichiarato disponibile a pagare (Euro 285,60) CP_1
la società non ha fornito prova di avere provveduto al pagamento della stessa e quindi nessuna trattenuta a tale titolo può ritenersi giustificata.
25.2 In definitiva, della trattenuta di cui alla busta paga del mese di gennaio della somma di
Euro 718,00 per responsabilità parimenti concorrente la stessa deve ritenersi giustificata solo per la metà (Euro 359,00). La somma ingiunta rispetto a tale busta paga deve quindi essere rideterminata in Euro 5.222,55 lordi (risultando come detto il lavoratore non legittimato a richiedere la trattenuta sindacale per Euro 17,91).
26. Per i motivi sopra esposti deve ritenersi illegittima la sanzione della sospensione di 3 giorni e quindi di Euro 256,17. La concorrente responsabilità del lavoratore che non ha adeguatamente e tempestivamente informato il proprio datore di lavoro e della società che non ha a sua volta effettuato adeguati controlli, soprattutto allo scadere della patente del proprio dipendente, accertandosi dell'effettivo possesso della richiesta abilitazione, peraltro consentendo al lavoratore di circolare all'estero senza patente, non giustifica la sanzione della sospensione irrogata e la richiesta di pagamento della corrispondente somma deve essere respinta.
27. Quanto agli asseriti danni da fermo amministrativo arrecati a e alla stessa CP_2
società opponente, in esito alle irregolarità accertate di cui si è detto, gli stessi non risultano
11 essere stati adeguatamente allegati e provati, nè per la loro natura possono essere quantificati in via equitativa.
27.1 Il calo del fatturato (peraltro non documentato dalle scritture contabili) e quindi la diminuzione dei ricavi non prova di per sé il danno, essendo riconducibile a plurimi fattori e il fermo di uno dei mezzi a disposizione della società, non può considerarsi automaticamente unica causa diretta della stessa e ciò è sufficiente a ritenere del tutto generica la quantificazione di cui alla fattura rimasta priva di qualsiasi necessario riscontro CP_2
documentale (doc. 13-15 opponente, fattura Euro 20.000,00 del 22.3.2023, del cui pagamento non si ha prova e relativa spiegazione: “Il calcolo per l'importo del risarcimento è frutto di un mero conto matematico sulla base del fatturato e dell'effettivo guadagno giornaliero per
l'anno 2022. La perdita di fatturato giornaliera, tradotta in mancato guadagno e conseguente danno alla Nostra società è stata calcolata sui 60 gg di fermo amministrativo. La cifra che poi Vi è stata effettivamente fatturata di € 20.002,00 è un conteggio forfettario al ribasso vista le difficoltà che stavate attraversando”.)
27.2 Allo stesso modo quanto agli asseriti danni da fermo amministrativo subito dalla opponente non è apparsa rilevante a tal fine la testimonianza di (v. verbale del Tes_2
27.11.2024), che avrebbe elaborato i danni subiti dalla società per il fermo del mezzo, il quale in maniera approssimativa ha dichiarato “non mi sono occupato della quantificazione del danno fatto dall'azienda, ho fatto le buste paghe con la trattenuta indicatami dalla società, non so se corrisponde all'intero danno…..io normalmente non verifico i documenti relativi ai danni. Non vado normalmente a vedere le fatture. L'hanno vista loro e mi hanno informato, il danno era rilevante”.
27.3 Altrettanto non può addebitarsi in questa sede l'importo delle sanzioni amministrative elevate dall'ITL (Euro 11.184,52), anche nei confronti della società obbligata in solido, in quanto non risulta la definitività delle stesse e soprattutto il pagamento da parte della società.
27.4 Tutte le domande risarcitorie, ulteriori e diverse da quelle relative alle contravvenzioni di cui si è detto, devono quindi ritenersi infondate.
28. Risulta pertanto dovuta la somma lorda di cui alla busta paga di marzo 2023 per Euro
7.384,34 lordi che va sommata a quella di Euro 5.222,55 lordi, così per un totale di Euro
12.606,89, minore seppur di poco di quella di cui al decreto ingiuntivo che deve per tale motivo essere revocato, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento della somma accertata.
12 29. Le spese di lite, della fase monitoria e della presente fase di opposizione, seguono la sostanziale soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura (lavoro) e del valore della controversia (scaglione 5200-26000), considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale), secondo i parametri di cui al DM
55/14.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n.
571/2023 del 29.9.2023 (RG 1475/2023);
2) condanna al pagamento in favore di della somma lorda Parte_1 CP_1
di Euro 12.606,89, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
3) rigetta le ulteriori domande riconvenzionali formulate in questa sede da Parte_1
4) condanna al rimborso delle spese di lite in favore di Parte_1 CP_1
che liquida in complessivi Euro 4.320,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre IVA e CPA come per legge.
Verona, 10.7.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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