Sentenza 1 giugno 2000
Massime • 1
In tema di abuso d'ufficio, nella formulazione dell'art. 323 cod. pen. introdotta dall'art. 1 della legge 16 luglio 1997, n. 234, il legislatore, con l'utilizzazione dell'avverbio "intenzionalmente", ha voluto escludere la rilevanza penale non solo di condotte poste in essere con dolo eventuale, ma anche con dolo cosiddetto diretto, che ricorre quando il soggetto si rappresenti la realizzazione dell'evento come altamente probabile o anche come certa, ma la volontà non sia volta alla realizzazione di tale fine; ne consegue che, affinché una condotta possa essere addebitata all'agente a titolo di abuso di ufficio, è necessario che l'evento sia la conseguenza immediatamente perseguita dal soggetto attivo. (Nella specie è stata affermata la correttezza dell'operato del giudice di merito che aveva ritenuto l'insussistenza del dolo intenzionale, e quindi escluso la configurabilità del reato, nel comportamento del rettore di una università che, pur consapevole del blocco delle assunzioni di personale non docente stabilito con legge 27 febbraio 1980, n. 38, salvo deroghe per particolari esigenze delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici, aveva assunto formalmente personale con tale qualifica per l'apparente utilizzazione in azienda agricola di proprietà dell'università, destinandolo, poi, a funzioni amministrative nell'ambito dell'università stessa; ha rilevato la Corte come la volontà dell'agente fosse diretta a garantire il funzionamento dell'ente, mentre le assunzioni non rivestivano la diretta finalità di procurare ad altri un ingiusto vantaggio).
Commentario • 1
- 1. Brevi riflessioni sull’ambito oggettivo dell’inibitoria ex art. 373 c.p.c.Accesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 25 luglio 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/06/2000, n. 8745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8745 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FORTUNATO PISANTI Presidente del 01/06/2000
Dott. FRANCESCO ROMANO Consigliere SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA Consigliere N. 1128
Dott. ANTONIO S. AGRÒ Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GIORGIO COLA Consigliere N. 16441/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale della Repubblica avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia in data 12 gennaio 2000, nel procedimento penale a carico di SP GI, n. a Foligno (PG) il 21 giugno 1925, e TT GU, n. a Perugia il 9 dicembre 1938;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. GI Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto, Dr. Antonio Albano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso per tardività, in linea principale, e, in subordine, per il rigetto dello stesso;
uditi i difensori Prof. Avv. Franco Coppi, per SP;
Avv. Pietro Migliosi per TT.
Fatto e diritto
Con sentenza del 30 marzo 1998, il Tribunale di Perugia ha condannato GI SP e GU TT, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, alla pena di mesi otto di reclusione ciascuno, con interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno, perché ritenuti responsabili del reato continuato di abuso di ufficio di cui all'art. 323 c.p., commesso dal 1988 al 1993 (limitatamente agli episodi successivi al 24 ottobre 1988, essendo i precedenti coperti da amnistia), perché il primo quale OR della Università per stranieri di Perugia, e il secondo quale dirigente dell'Ufficio di collocamento di Ponte San Giovanni, avevano abusato dei loro rispettivi uffici al fine di procurare a settantuno persone, l'ingiusto vantaggio patrimoniale consistente nell'impiego trimestrale presso l'Università con mansioni estranee a quelle della qualifica di operaio agricolo per la quale l'assunzione era ufficialmente motivata. In particolare, secondo l'ipotesi accusatoria, fatta propria dal Tribunale, lo SP aveva richiesto al Ministero per l'Università e per la Ricerca scientifica varie autorizzazioni ad assumere operai agricoli pur non avendo esigenze da soddisfare in tale settore (anche se l'Università disponeva di un'azienda agraria in località "Colombella"), ne' avendo esigenze connesse alla ricerca scientifica, e il secondo per avere inviato al lavoro i suddetti operai agricoli, in mancanza di redazione di piani colturali relativi al fabbisogno di manodopera agricola, sulla base della mera presentazione degli aspiranti presso il suo ufficio. Il tutto ai fini di aggirare il blocco delle assunzioni di personale non docente e non di ruolo nelle Università stabilito con legge 27 febbraio 1980, n. 38, che, all'art. 2, comma terzo, prevedeva una deroga per le particolari esigenze di personale operaio delle facoltà di agraria e veterinaria e degli orti botanici. Tutti gli assunti, in realtà, salvo rarissime eccezioni, erano stati destinati a incarichi negli uffici amministrativi presso l'Università. Il meccanismo adottato era ricostruito dal Tribunale nel senso che - come era emerso dalle acquisizioni probatorie - persone di varia età e cultura, accomunate dal solo dato di non aver mai svolto alcuna esperienza nel campo dei lavori agricoli (come risultava dai libretti di lavoro acquisiti al processo), venivano assunte da private imprese agricole che, dopo pochi giorni, le licenziavano, comunicando al competente Ufficio di collocamento la qualifica assunta. Con tale qualifica il lavoratore trasferiva la propria iscrizione presso l'Ufficio di collocamento di Ponte San UG (salvo che non fosse già iscritto in tale circoscrizione territoriale), diretto dal TT, competente per la zona in cui era ricompresa l'azienda agricola "Colombella". Dal suo canto, l'Università, chiedendo la destinazione del personale alla azienda agraria di "Colombella", inviava all'ufficio di collocamento di Ponte San Giovanni richieste numeriche di assunzione di personale agricolo;
l'Ufficio di collocamento inviava gli iscritti (già predestinati), che venivano assunti da parte dell'Università come lavoratori agricoli a tempo determinato. Gli avviati al lavoro erano soggetti (in molti casi con il titolo di studio di scuola superiore o della laurea) già soci di cooperative di lavoro operanti all'interno dell'Università per il disbrigo di vari servizi. I lavoratori, cessato il periodo di lavoro fruivano negli anni successivi del diritto di precedenza sancito dall'art. 8 bis del d.l. 17/1983, convertito in l. 79/83 per cui, a seguito di nuova richiesta numerica da parte dell'Università, venivano nuovamente avviati, come lavoratori agricoli. Risultava, poi, che quasi tutti i lavoratori agricoli avevano fruito, altresì, presso la stessa Università, nel corso degli anni, di contratti di lavoro autonomo per periodi più o meno brevi, per l'esercizio di attività di natura amministrativa, ma commisurati alla durata dei periodi di formale assunzione con qualifica agricola. Riteneva, infine, il Tribunale che, su tale situazione, nessuna incidenza potesse avere il disposto del d.l. 120/1995, convertito in l.236/1995, con il quale era stato sanato quello che evidentemente aveva costituito un abuso generalizzato, al punto che la legge stessa precisava che "Gli iscritti negli elenchi dei lavoratori agricoli che previo benestare del competente Ministero ... in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto siano stati assunti dalle istituzioni universitarie ai sensi dell'art. 2/3^ comma per le esigenze indilazionabili e temporanee dell'attività universitaria, mantengono il titolo all'iscrizione in tali elenchi fino al termine del rapporto di lavoro con le istituzioni universitarie suddette...." In punto di diritto rilevava il Tribunale come nel corso del processo si fossero succedute nel tempo due leggi che avevano modificato l'originaria formulazione del codice sull'abuso di ufficio, l'ultima delle quali (16 luglio 1997, n. 234) veniva applicata alla specie, quale norma più favorevole per gli imputati.
A seguito di gravame di questi ultimi, la Corte di appello Perugia ha assolto gli stessi perché il fatto non sussiste, ritenendo che lo SP non avesse di mira il vantaggio patrimoniale di coloro che furono di volta in volta assunti, bensì la finalità di consentire la gestione amministrativa dell'Università, sovraccaricata, nel tempo, dal crescente numero degli iscritti, ma penalizzata nel funzionamento dall'indiscriminato blocco delle assunzioni che non consentiva il ricambio del personale che lasciava il lavoro. Non ricorreva, pertanto, la figura del reato contestato che richiede il dolo intenzionale. Considerazioni queste che - ad avviso della Corte distrettuale - non potevano non avere un "effetto estensivo" anche per il TT al quale non spettava altro compito che di dare corso alle richieste numeriche indirizzategli dall'Università. Concludevano i giudici di merito nel senso che, pur prescindendosi da tali considerazioni, lo SP non poteva non riconoscersi "scriminato", sotto il profilo psicologico, ai sensi dell'art. 5 c.p., dato l'iniziale errore in cui il OR sarebbe stato indotto dalle concesse autorizzazioni ministeriali, ancorché estese - "abusivamente" - "alle esigenze della ricerca scientifica" (non previste dalla legge quale deroga al blocco delle assunzioni), non potendo il giudice sindacare la legittimità dell'atto amministrativo ai sensi dell'art. 323 c.p.. Il Procuratore generale della Repubblica di Perugia propone ricorso per cassazione e deduce, con il primo motivo, la mancanza e illogicità della motivazione. Osserva che le autorizzazioni ministeriali non potevano intendersi che concesse, per come formulate, per esigenze dell'agricoltura, nonostante si parlasse anche "di indilazionabili e temporanee esigenze della ricerca scientifica" (come detto, non previste dalla legge di blocco delle assunzioni): e che lo SP avesse ben inteso il significato delle autorizzazioni era provato dal fatto che le richieste di collocamento venivano fatte per esigenze agricole. D'altra parte - proseguiva il ricorrente - era illogica l'affermazione della non configurabilità del reato perché le richieste erano sempre numeriche, quando tutto era preordinato fra lo SP e il TT affinché venissero assunte le persone volute dall'Università. D'altronde, la stessa sanatoria voluta dalla legge del 1995 dimostrava come tutti fossero consapevoli degli abusi commessi. Infine, le prospettate argomentazioni della sentenza sul perseguimento del pubblico interesse al funzionamento dell'Università da parte dello SP attenevano all'elemento psicologico e non alla materialità del fatto (con evidente riferimento alla errata formula assolutoria). Con il secondo motivo il rappresentante della pubblica accusa deduce la violazione di legge (art. 323 c.p.). Sostiene che se l'evento materiale (nel caso le assunzioni) è voluto, ricorre, comunque, il dolo del reato, quale che sia il fine perseguito dall'agente. Precisa che "una delle ipotesi ... di dolo intenzionale è rappresentata proprio dal dolo specifico" e che il dolo specifico resta integrato anche quando l'agente miri ad altri scopi", cioè quando persegua più fini. Cita, al riguardo, due precedenti di questa Corte, riferentisi alla configurazione del reato di cui all'art. 323 c.p. secondo la "novella" del 1997, con i quali si è affermata la sussistenza del reato in ipotesi di perseguimento, da parte del pubblico amministratore, del fine privato ancorché coincidente col fine pubblico (Cass., sez. VI, u.p. 2 aprile 1998, Sanguedolce;
Cass., sez. VI, 7 maggio 1998, Varatti). Alla udienza odierna l'Avv. Coppi e il Procuratore generale hanno eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per tardività dello stesso, risultando dalla sentenza impugnata la comunicazione dell'atto al Procuratore generale il 25 febbraio 2000, ed essendo stato proposto il ricorso l'11 aprile 2000: un giorno, quindi, oltre la scadenza del termine di quarantacinque giorni per l'impugnazione, applicabile nella specie.
L'eccezione va, però, disattesa, perché se è vero che sull'atto comunicato al pubblico ministero vi è un timbro dal quale risulta l'invio per il visto il 25 febbraio 2000, tale annotazione non è sottoscritta dal cancelliere. Subito dopo vi è il timbro di ricezione (data di protocollo) dell'atto da parte della Procura generale del 29 febbraio 2000, atto che fa pubblica fede sulla data ricezione, dalla quale decorre il termine per l'impugnazione, che risulta, pertanto, tempestivamente proposta.
Passando ai motivi di ricorso e iniziando dalla posizione dello SP, va affrontato preliminarmente l'esame del secondo mezzo che, appare logicamente prioritario, anche perché attinge l'argomento dirimente sul quale è basata l'assoluzione degli imputati.
Le argomentazioni del ricorrente sono infondate, essendo errati i riferimenti al dolo specifico e ai precedenti di questa Corte citati nel ricorso che riguardano fattispecie del tutto estranee alla vicenda dedotta in giudizio.
Premesso che l'art. 323 c.p. costruisce una figura criminosa di dolo generico e non di dolo specifico, va ricordato che un autorevole e tradizionale parte della dottrina, molto seguita negli anni meno recenti, nell'ambito del dolo generico (che, a differenza del dolo specifico, non richiede che la volontà sia orientata verso una finalità posta al di fuori degli elementi essenziali della fattispecie astratta del reato) distingue il dolo in diretto (o intenzionale) e indiretto (o eventuale): il primo ricorrerebbe in tutti i casi in cui la volontà dell'agente è diretta alla realizzazione dell'evento (preordinata, cioè al suo verificarsi), ma la categoria si estenderebbe a ricomprende anche le ipotesi in cui l'agente si sia rappresentato il verificarsi dell'evento come conseguenza certa del suo agire, ovvero come conseguenza probabile (caratterizzata, quest'ultima, da un'elevata possibilità di realizzazione dell'evento); il secondo (dolo indiretto) sarebbe, invece, riscontrabile nelle ipotesi in cui l'agente si rappresenta il verificarsi dell'evento solo come possibile (caratterizzato, quindi, da una non elevata possibilità di realizzazione). Essa considera, in sostanza, come voluti gli eventi certi o probabili ancorché ad essi non sia preordinata la volontà del soggetto attivo del reato. Altra dottrina, invece, che in epoca più recente si è andata sempre più affermando, relegando la qualificazione del dolo indiretto o eventuale alla ipotesi nella quale il soggetto si rappresenti come scarsamente probabile l'evento, opera, invece, all'interno della prima categoria una ben precisa distinzione concettuale fra dolo intenzionale e dolo diretto, riconducendo al dolo intenzionale le sole ipotesi in cui l'atteggiamento volitivo sia preordinato alla realizzazione dell'evento e al dolo diretto quelle in cui la volontà non sia preordinata all'evento, ma, comunque, l'agente si rappresenta l'evento stesso come conseguenza certa o altamente probabile del suo operato.
Nella giurisprudenza di legittimità, dopo il sorgere di orientamenti contrastanti di questa Corte suprema, le Sezioni unite hanno impresso un'importante svolta al problema, abbracciando totalmente la tripartizione delle categorie del dolo generico, a seconda del grado di accettazione del rischio di verificazione dell'evento, così chiarendo che: "In tema di elemento soggettivo del reato, possono individuarsi vari livelli crescenti di intensità della volontà dolosa. Nel caso di azione posta in essere con accettazione del rischio dell'evento, si richiede all'autore una adesione di volontà, maggiore o minore, a seconda che egli consideri maggiore o minore la probabilità di verificazione dell'evento. Nel caso di evento ritenuto altamente probabile o certo, l'autore, invece, non si limita ad accettarne il rischio, ma accetta l'evento stesso, cioè lo vuole e con una intensità maggiore di quelle precedenti. Se l'evento, oltre che accettato, è perseguito, la volontà si colloca in un ulteriore livello di gravità, e può distinguersi fra un evento voluto come mezzo necessario per raggiungere uno scopo finale, ed un evento perseguito come scopo finale. Il dolo va, poi, qualificato come "eventuale" solo nel caso di accettazione del rischio, mentre negli altri casi suindicati va qualificato come "diretto" e, nell'ipotesi in cui l'evento è perseguito come scopo finale, come "intenzionale"" Cass., sez. un., 12 ottobre 1993, Cassata, rv. 1985804). A quel che consta, la giurisprudenza successiva di questa Corte si è costantemente adeguata a tali principi, identificando, in sostanza, il dolo intenzionale con il dolo preordinato alla realizzazione dell'evento e riservando la qualificazione di dolo diretto alle ipotesi di evento rappresentatosi dall'agente come di certa o di altamente probabile verificazione, senza che, peraltro, la sua realizzazione costituisca l'obiettivo dell'azione dell'agente (ex plurimis, Cass., sez. I, u.p. 29 gennaio 1996, Giannette, rv. 204188;
Cass., sez. I, u.p. 3 luglio 1996, Garbin, rv. 205534). In tale quadro di riferimento, in cui non solo i concetti ma anche la terminologia è divenuta precisa, coerente e più volte ribadita, si inserisce la norma dell'art. 1 della l. 16 luglio 1997, n. 234, che, modificando la disposizione dell'art. 323 c.p., ha nuovamente disegnato la fattispecie del reato di abuso di ufficio. È noto che l'evento del reato, che oggi è pacificamente ravvisabile nel procurare "a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale" ovvero nell'arrecare "ad altri un danno ingiusto", deve essere causato "intenzionalmente" per espressa disposizione della norma. Dalla lettura dei lavori parlamentari che hanno portato alla approvazione della riforma del 1997, emerge che se i legislatori avevano sufficientemente chiara la figura del dolo eventuale, che intendevano, comunque, escludere dall'ambito di operatività della nuova disposizione, non erano perfettamente consapevoli degli approdi cui avrebbe condotto nella pratica applicazione dell'avverbio "intenzionalmente", ed erano pienamente consapevoli di lasciare l'interprete di fronte a un problema di non semplice soluzione. Si riportano qui di seguito i passaggi salienti sul punto in ordine cronologico dei lavori parlamentari (XIII legislatura). - Senato - (Atti 508, 740, 741, 826, 910, 934, 981, 1007) II Commissione - Seduta dell'11 settembre 1996. Il Sottosegretario Ayala "Formula... alcuni rilievi in merito al testo proposto dal Comitato ristretto a cominciare dall'osservazione che l'espressione "intenzionalmente" non è mai utilizzata tecnicamente nella legislazione penale poiché appare - come in questo caso - assolutamente pleonastica".
- Senato - II Commissione - Seduta del 2 ottobre 1996. Il relatore sen. Calvi afferma, "Per quanto riguarda... l'espressione "intenzionalmente", inserita nella nuova norma elaborata,... che essa si giustifica con l'intenzione di evitare ogni interpretazione riguardante il dolo eventuale".
- Camera - (Atti 110, 924, 1613, 1812, 1849, S. 508, 740, 741, 826, 910, 934, 981, 1007) - II Commissione Seduta del 28 gennaio 1997. Il relatore Siniscalchi presentando il suo testo unificato precisa che "Quanto all'elemento psicologico ... l'avverbio "intenzionalmente", pur necessario, lasci(a) qualche margine di ambiguità in relazione al tipo di dolo richiesto".
- Camera - II Commissione - Seduta del 28 gennaio 1997. L'on. Marotta, subito dopo il precedente intervento, afferma che la previsione del testo non contempla il dolo specifico per il quale è necessario che il "soggetto persegua una finalità estranea tanto alla condotta quanto all'evento" e afferma inoltre che l'espressione intenzionalmente "può essere solo quella di escludere la rilevanza del cosiddetto dolo eventuale" - In replica, subito dopo, il relatore Siniscalchi "concorda con il deputato Marotta, ma è convinto che sul punto potranno manifestarsi dubbi interpretativi". - Camera - II Commissione - Seduta del 5 marzo 1997 - L'on. Carotti, illustrando l'emendamento 1.11, si dichiara "Quanto all'elemento soggettivo... contrario a mantenere l'avverbio "intenzionalrnente" cui troppo frettolosamente è stata attribuita la funzione di evitare la punibilità a titolo di dolo eventuale. L'ipotesi di dolo eventuale nel reato di abuso di ufficio, oltre ad essere poco verosimile, sarebbe comunque una manifestazione di dolo e come tale verrebbe punita, si mantenga o meno l'avverbio "intenzionalmente". Subito dopo l'on. Marotta rileva che "... ne' il testo del Senato, nè l'emendamento Carotti 1.11 individuano l'elemento psicologico del reato nel dolo specifico che, ricorda, presuppone il perseguimento di una finalità estranea tanto alla condotta quanto all'evento. Pertanto, l'avverbio "intenzionalmente" è tutt'altro che superfluo, poiché al contrario mira ad escludere la punibilità a titolo di dolo eventuale o indiretto, che è un concetto dottrinale contrapposto a quello di dolo intenzionale o diretto". - Camera - II Commissione - Seduta 12 marzo 1997. L'on.le Giuliano osserva "che l'avverbio "intenzionalmente", per quanto criticabile dal punto di vista formale, assolve ad una funzione ben precisa che è quella di escludere la punibilità a titolo di dolo eventuale". - Camera - II Commissione Seduta del 12 marzo. Viene respinto l'emendamento Carotti ( 1.11, sulla soppressione dell'avverbio intenzionalmente).
- Camera - Aula - Resoconto sommario 180, del 15 aprile 1997 - L'On. Simeone "Esprime perplessità sull'opportunità di prevedere, per la configurabilità del reato in esame, il requisito del dolo generico. Ritiene preferibile la previsione di un dolo specifico e di una condotta finalisticamente rivolta al conseguimento di un vantaggio o alla produzione di un danno, e ciò in funzione garantistica nei confronti del pubblico ufficiale".
- Camera - Aula - Resoconto sommario 221, del 1^ luglio 1997 - La Camera approva il testo nell'attuale formulazione. - Senato - (Atti 508, 740, 741, 826, 910, 934, 981, 1007 B) - II Commissione Seduta del 10 luglio 1997. Il Senato approva il testo senza modifiche.
Nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono numerose decisioni, senza pronunce in senso contrario, specialmente di questa stessa sezione, nelle quali (in linea con quella che è parsa la sicura volontà del Parlamento), si precisa che con l'espressione "intenzionalmente" il legislatore ha voluto escludere la rilevanza del dolo eventuale (Cass., sez. VI u.p. 2 ottobre 1997, Angelo, rv. 209767; Cass., u.p. 22 dicembre 1997, Urso, rv. 209775; Cass., u.p. 14 gennaio 1998, Branciforte, rv. 209782).
Si rinvengo, peraltro, numerose decisioni di senso unitario, tanto che l'indirizzo può dirsi in via di pieno consolidamento, che interpretano l'avverbio "intenzionalmente" nel senso propugnato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte sopra riportata. Esse, infatti affermano che con l'avverbio "intenzionalmente" il legislatore ha voluto precisare che è indispensabile che l'evento sia conseguenza diretta e immediata del comportamento dell'agente, e quindi sia da costui voluto come obiettivo del suo operato (Cass., sez. VI, u.p. 4 maggio 1998, Scaccianoce, rv. 210897; nella stessa linea, Cass., sez. VI, u.p. 10 settembre 1998; Cass., sez. V, u.p. 5 maggio 1999, Graci, rv. 213778, la quale ultima precisa che il danno o il vantaggio devono essere presi di mira dall'agente e non semplicemente cagionati come risultato accessorio della sua condotta, onde la volontà colpevole può assumere solo la forma del dolo intenzionale).
Tali orientamenti vanno pienamente condivisi, giacché la norma va interpretata non solo conformemente a quella che risulta essere l'intenzione del legislatore, ma anche al significato proprio delle parole secondo la connessione di esse (art. 12 delle "Preleggi") e va, quindi, affermato che il reato in esame, oltre ad essere escluso dal dolo eventuale, caratterizzato dall'accettazione del rischio di verificazione dell'evento quando sia non elevata la probabilità che l'evento si verifichi, è escluso anche nel caso di dolo diretto, che ricorre nelle ipotesi in cui l'agente si rappresenti l'evento come verificabile con elevato grado di probabilità o addirittura con certezza, quando la volontà non sia intenzionalmente preordinata alla realizzazione di tale evento.
Nella specie si deve affermare che lo SP, avuto riguardo alla ricostruzione della vicenda in punto di fatto operata dal giudice di merito, ha certamente agito al fine di ottenere il funzionamento degli uffici universitari caratterizzati da una costante crescita del lavoro in una situazione di blocco legislativo delle assunzioni di lunga data: egli, in altri termini, non volle procurare un vantaggio economico ingiusto - attraverso l'erogazione di pubbliche retribuzioni - in favore di persone assunte in una logica clientelare, ovvero cagionare un danno per le entrate dell'ente pubblico. A tali eventi non era preordinata la volontà del ricorrente, con l'effetto che essi, pur se presentatisi allo SP in termini di certezza nel momento rappresentativo dell'azione, erano estranei al momento volitivo, venendo così a mancare quella esatta e piena corrispondenza ed omogeneità fra i due momenti che costituisce il tratto fisionomico fondamentale del dolo intenzionale. La sentenza impugnata non merita, quindi, sul punto, alcuna censura, con conseguente rigetto del ricorso del rappresentante della pubblica accusa e assorbimento del residuo motivo di ricorso. Per quanto concerne la posizione del TT, la sentenza impugnata correttamente afferma che "Queste considerazioni, relative alla condotta dello SP, non possono non avere un effetto "estensivo" anche per la condotta tenuta dal TT". Infatti, nonostante nel capo di imputazione si contesti allo SP e al TT di avere "abusato del rispettivo ufficio", al TT non è stato contestato un autonomo reato di abuso di ufficio, ma ai due è stato addebitato un unico reato di abuso di ufficio (artt. 81 co. 2, 110 e 323 co 2 c.p.), modulato sulla condotta tenuta dallo SP e commesso dal TT in concorso con il OR, indipendentemente dalla qualifica del TT per la consumazione del reato proprio. Ciò, non solo è reso evidente dalla sentenza di secondo grado, ma anche da numerosissimi passi della sentenza di primo grado, con la quale entrambi gli imputati erano stati condannati, e in particolare da quelli alle pagg. 48 e 49, nelle quali si chiarisce definitivamente - dopo l'affermazione che lo SP doveva considerarsi pubblico ufficiale - che "Altrettanto sarebbe dovuto dirsi per il TT, direttore dell'ufficio di collocamento, funzionalmente competente ad emettere fra l'altro gli atti di avviamento. Peraltro nel caso di specie deve aversi essenzialmente riguardo alla funzione del OR SP..., risolvendosi il ruolo del TT ad un supporto qualificato nell'ambito della fattispecie plurisoggettiva già delineata". È, quindi, corretto affermare che il venire meno del reato nei confronti dello SP, originariamente ritenuto responsabile dell'unitario disegno criminoso, comporti contemporaneamente il venir meno del concorso del TT.
Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2000