CA
Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al RG n.701/2022 vertente
TRA
(cf ) con studio legale in Napoli alla Parte_1 C.F._1
Via del Parco Margherita n°81, quale procuratore di sé stesso ex art. 86 c.p.c. - fax
081.407432, indirizzo P.E.C. ; Appellante Email_1
CONTRO
(c.f. ), elett.te dom.to in Controparte_1 C.F._2
Napoli, alla piazza Dante 22, nello studio dell'Avv. Corrado Lanzara, (C.F.
)- fax 0815499715, C.F._3
pec giusta mandato in calce all'atto di Email_2
costituzione e risposta. Appellato
OGGETTO: gravame avverso l'Ordinanza ex art 702 bis cpc e 14 Dlgvo n. 150/11 emessa dal Tribunale di Napoli, RG contenzioso civile n.7008/2021.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante: 1) accogliere l'appello e, in riforma dell'Ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli nell'ambito della procedura 7008/2021, condannare il sig. a Controparte_1 corrispondere all'istante, per la prestazione resa, secondo la vigente tariffa professionale forense, il pagamento della somma di €. 4.691,07 ovvero altra somma maggiore o minore ritenuta di giustizia a titolo di onorario e spese professionali oltre interessi dalla domanda al pagamento;
2) condannare l'appellato al risarcimento dei danni ex art 96 cpc nei termini che stabilirà
1 la Corte e provvedere alla cancellazione delle frasi ingiuriose ex art 89 cpc, come in epigrafe meglio motivati;
3) condannare l'appellato al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellato “Dichiararsi l'appello inammissibile con vittoria Controparte_1 di spese”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo grado
Con ricorso introdotto ex artt. 702-bis c.p.c. depositato il 17.3.2021 e notificato il
1.12.2021, l'avvocato chiedeva gli venisse liquidata la somma di € Parte_1
3.215,00 per compensi professionali, oltre accessori (per complessivi € 4,691,07), per l'attività dal medesimo svolta nel giudizio promosso innanzi al Tribunale di
Napoli RG 1602/19, consistita nel deposito innanzi al Giudice del Lavoro del ricorso per ottenere l'annullamento della pretesa azionata dall' nei confronti CP_2
dell'odierno appellato finalizzata alla restituzione di ratei pensionistici non dovuti per complessivi € 6.706,85.
Si costituiva il resistente, il quale eccepiva la gratuità della prestazione anche per la rinuncia immotivata fatta dal professionista al mandato conferitogli con conseguente perdita del diritto al compenso richiesto dal ricorrente;
in subordine, la non corretta esecuzione della prestazione, la pretesa eccessiva, la compensazione del credito azionato con quello maturato dal in virtù CP_1
dell'uso del garage, del deposito e della casa di vacanza in Positano, di proprietà di esso resistente, concesso in godimento al ricorrente quale marito della propria figlia deceduta nel 2020.
Con decreto 19/03/20 pronunciato ai sensi degli artt. 702 bis com. 3 c.p.c e 14
D.lgs. n. 150/11 veniva fissata la comparizione delle parti avanti al Collegio per il
26/01/2022.
All'esito della comparizione delle parti, il Tribunale di Napoli in composizione collegiale con ordinanza resa ex artt. 702 bis e ss c.p.c. e 14 D.Lgs. n. 150/11 pubblicata in data 28.01.2022 così provvedeva:
2 “ 1) condanna a pagare in favore dell'avv. € 813,00 Controparte_1 Parte_1 oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. ed interessi al tasso legale dalla pubblicazione al soddisfo;
2) compensa integralmente le spese di lite (…)
in ragioni delle seguenti motivazioni:
a) “è infondata l'eccezione secondo cui il professionista non avrebbe diritto al compenso per aver rinunciato all'incarico senza giusta causa, atteso che la rinuncia del difensore ai sensi dell'art. 32 Codice Deontologico forense e dell'art. 85 c.p.c., non la richiede considerato l'obbligo persistente, in capo al professionista, di assistere il proprio cliente fino alla nomina di un nuovo difensore;
b) è generica la richiesta di compensazione azionata dal convenuto- resistente con crediti al medesimo derivatigli dall'aver concesso al il godimento della propria casa per le Pt_1
vacanze estive, di un box e di un garage non configurandosi nel caso di specie “un credito “di facile e pronta liquidazione” ai fini della cd. compensazione giudiziale (ai sensi dell'art. 1243, comma 2 c.c.);
c) in ragione della natura e non complessità della controversia, ) la liquidazione dei compensi professionali va effettuata secondo i valori minimi, relativamente alle sole fasi di studio ed introduttiva (scaglione fino ad € 26.000,00; cause di previdenza), pari ad €
813,00 oltre iva, se dovuta, cpa e rimb. spese forf. oltre interessi legali su quanto liquidato dal giudice decorrenti dalla liquidazione;
d) vanno integralmente compensate le spese di lite ricorrendo l'ipotesi di soccombenza reciproca, ai sensi dell'art. 92, comma 2 c.p.c.
GIUDIZIO DI APPELLO:
Con atto ex art. 702 quater cpc notificato il 19.02.2022 l'avv.to ha Parte_1
interposto gravame censurando l'ordinanza in parola per quattro ordini di motivi.
In particolare, con i primi due si doleva del quantum liquidato; col terzo lamentava la mancata condanna dell'appellante al risarcimento danni ex artt. 89 e 96 cpc;
col quarto: chiedeva le spese del doppio grado di giudizio.
Radicatosi il contraddittorio con la rituale costituzione dell'appellato, depositate le note ex art. 702 ter cpc, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione
3 dei termini di gg 20 per note conclusionali ed ulteriori gg 20 per repliche con decorrenza dal deposito dell'ordinanza del 17.05.2024.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto il 19.02.2022, entro il termine di 30 gg dalla sua comunicazione (avvenuta il data
28.01.2022) , non notificata, nel rispetto del termine fissato dall'art 702 quater cpc.
MOTIVI DI APPELLO
Con i primi due l'appellante censura l'erronea determinazione del quantum debeatur laddove l'ordinanza in parola ha: 1) applicato i minimi tariffari e non quelli medi;
2) interpretato erroneamente i fatti di causa senza tenere conto, ai fini della liquidazione, dell'intera fase preprocessuale;
3) omesso di condannare l'appellante al risarcimento dei danni ex artt. 89 e 96 cpc;
4) omesso di liquidare le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
L'appello è inammissibile e merita il rigetto.
Invero il giudizio è stato introdotto secondo le forme del rito sommario ordinario di cui agli artt. 702-bis c.p.c. e segg. (da trattarsi e decidersi, in composizione monocratica). Tuttavia, il Giudice di prime cure con decreto del 19/03/21 ha fissato la comparizione delle parti innanzi al Collegio nelle forme del rito sommario speciale espressamente richiamando l' art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011,
(che impone la decisione collegiale), provvedendo al mutamento del rito senza che nessuna delle parti sollevasse eccezioni in senso contrario.
Ebbene l'art 14 cit. (per i giudizi introdotti prima del 30/06/23), dispone al primo comma “Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942 n. 794, e
l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione ove non diversamente disposto dal presente articolo”; al quarto comma “L'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Ora, in genere, in ossequio al principio della ultrattività del rito, l'individuazione del mezzo di impugnazione esperibile deve avvenire secondo il principio
4 dell'apparenza avuto riguardo esclusivo alla qualificazione, anche implicita, dell'azione e del provvedimento compiuta dal giudice (cfr., ex multis Cass. n.
20705 del 2018; Cass. n. 23052 del 2017; Cass. n. 25553 del 2016; Cass. n. 15897 del
2014; Cass. n. 15272 del 2014; Cass. 12290 del 2011; Cass. n. 682 del 2005).
Ne segue che, a prescindere dalla volontà del ricorrente d'introdurre un giudizio sommario ordinario ex art 702 bis cpc la trattazione e decisione del medesimo è avvenuto nelle forme del rito sommario speciale di cui al D.Lgs. n. 150 del 2011 art. 14 in ragione del quale le decisioni adottate ai sensi dell'art. 28 della Legge n.
794 del 1942, come integrate dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011, non sono suscettibili di appello.
In tale prospettiva la giurisprudenza, attesa la volontà del legislatore di limitare il giudizio in parola ad un unico grado, ha esteso l'inappellabilità anche alle ordinanze emesse in tali procedimenti (cfr. Corte d'Appello di Napoli, sentenza n.
1887 del 3 maggio 2022, che ha affermato che il regime di inappellabilità si applica anche alle ordinanze definitorie della lite emesse ai sensi dell'art. 28 della Legge n.
794 del 1942 e dell'art. 14 del D.Lgs. n. 150 del 2011).
In mancanza di appello incidentale in ordine alla compensazione disposta in primo grado le spese di lite per il grado di appello seguono la soccombenza e, tenuto conto del decisum (scaglione fino ad € 1100,00) sono poste a carico dell'avv.to e liquidate in € 494,00 oltre spese generali, iva e cpa Parte_1
come per legge.
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico dell'appellante avv.to
. Parte_1
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso l'ordinanza resa ex artt. 702 bis e ss c.p.c. e art. 14 D.Lgs. n. 150/11 pubblicata in data
28.01.2022 pronunciata tra le parti, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione,
5 così provvede:
1) rigetta l'appello.
2) condanna l'appellante avv.to a rifondere a Parte_1 CP_1 le spese di lite per il presente giudizio che liquida in € 494,00 oltre spese
[...]
generali, iva e cpa come per legge.
3) Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo previsto dall'art
17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 a carico avv.to Parte_1
.
[...]
Così deciso nella Camera di Consiglio del 08/02/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
6